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1 Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,, n. 288 del 12 dicembre Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge , n Filiale di Roma SI PUBBLICA TUTTI PARTE PRIMA Roma - Marted ', 12 dicembre 2006 I GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO AVVISO AGLI ABBONATI Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento per l anno Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni. Si rammenta che la campagna di abbonamento avra' termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avra' effetto dal 25 febbraio Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (n ) ovvero al proprio fornitore. AGENZIA DEL TERRITORIO PROVVEDIMENTO 6 dicembre N. 232 Estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti.

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3 SOMMARIO öööö AGENZIA DEL TERRITORIO PROVVEDIMENTO 6 dicembre ö Estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti... Pag. 5 Allegato 1... ý 9 ö 3 ö

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5 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAØ AGENZIA DEL TERRITORIO PROVVEDIMENTO 6 dicembre Estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti. IL DIRETTORE dell Agenzia delle entrate e IL DIRETTORE dell Agenzia del territorio di concerto con IL CAPO del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente il perfezionamento e la revisione del sistema catastale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell imposta di bollo; Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro; Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale; Visto l art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede, tra l altro, che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge; Visto l art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto, tra l altro, gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti l utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, predisposto ai sensi dell art. 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, che ha apportato le modifiche, conseguenti all introduzione delle procedure telematiche, alla disciplina dell imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, al testo unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal Direttore generale del Dipartimento delle entrate e dal Direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, concernente l utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari e l approvazione del modello unico informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, e successive modificazioni, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di catasto terreni ed urbano; Visto il decreto 12 dicembre 2001, emanato dal Direttore dell Agenzia del territorio e dal Direttore dell Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2001, n. 297, concernente l attivazione della trasmissione per via telematica del modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili; Visto il decreto 1 agosto 2002, emanato dal Direttore dell Agenzia del territorio e dal Direttore dell Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2002, n. 186, concernente l estensione, in regime di obbligatorieta', ad altri distretti notarili del modello unico informatico, relativamente agli atti di compravendita di immobili, e, in regime di facoltativita', a tutti i distretti notarili relativamente ad altre tipologie di atti; ö 5 ö Visto il decreto 18 aprile 2003, emanato dal Direttore dell Agenzia del territorio e dal Direttore dell Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, riguardante l estensione, in

6 regime di obbligatorieta', del modello unico informatico a tutti i distretti notarili, relativamente agli atti di compravendita di immobili; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto 9 giugno 2004, emanato dal Direttore dell Agenzia del territorio e dal Direttore dell Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2004, n. 135, riguardante l estensione del regime di obbligatorieta' e del regime di facoltativita' del modello unico informatico ad ulteriori tipologie di atti nonche l attivazione, in regime di facoltativita', del modello unico informatico per gli atti relativi ad immobili ubicati nei comuni di Trieste e Gorizia; Visto l art. 1, commi 496 e 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006); Visto l art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonche a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le modalita' tecniche della trasmissione del titolo per via telematica, relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime; Considerata la necessita' di adottare il provvedimento di cui all art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, in ordine alle modalita' eaitermini della progressiva estensione del servizio telematico; Ritenuto opportuno rendere obbligatorio per i notai l uso delle procedure telematiche di cui all art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, per le tipologie negoziali gia' inserite nel pregresso regime di facoltativita' di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, del decreto direttoriale 9 giugno 2004; Ritenuto opportuno estendere, per i notai, le medesime procedure telematiche agli atti diversi da quelli aventi ad oggetto immobili o diritti sugli immobili; Ritenuto opportuno estendere le procedure telematiche di cui all art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, anche agli altri soggetti, diversi dai notai, di cui alla lettera b) dell art. 10 del testo unico ö 6 ö delle disposizioni concernenti l imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; Ravvisata la necessita' di approvare le specifiche tecniche relative all estensione del servizio telematico disciplinata dal presente provvedimento; Sentite le Province autonome di Trento e di Bolzano; Dispongono: Art. 1. Disposizioni generali 1. Le procedure telematiche di cui all art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono estese a tutti i soggetti di cui alla lettera b) dell art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche a tutti gli atti redatti, ricevuti o autenticati dai medesimi soggetti, con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, e dal decreto direttoriale 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, in quanto compatibili, nonche secondo le disposizioni contenute nel presente provvedimento. 2. Le procedure telematiche di cui al comma precedente sono utilizzate anche per gli atti in relazione ai quali e' previsto il solo adempimento della registrazione. 3. Ove vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, le procedure telematiche di cui al comma 1 rilevano unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale. 4. Per gli atti relativi ad immobili ubicati in comuni nei quali le funzioni amministrative statali in materia di catasto sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano, le procedure telematiche di cui al comma 1 sono utilizzate per il solo adempimento della registrazione. L estensione delle procedure telematiche alla voltura catastale e' attuata con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell Agenzia del territorio, d intesa con i medesimi enti territoriali, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n Gli atti in relazione ai quali gli adempimenti sono eseguiti con le modalita' telematiche di cui all art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono soggetti all imposta di bollo nella misura fissata dal decreto del Ministro dell economia e delle finanze di cui all art. 1, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2.

7 Art. 2. Utilizzo facoltativo delle procedure telematiche 1. Dal 1 gennaio 2007, fermo restando il regime obbligatorio gia' previsto per gli atti di compravendita di immobili e per le altre tipologie negoziali di cui al decreto direttoriale 9 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2004, n. 135, i notai possono eseguire con le modalita' telematiche di cui all art. 1 gli adempimenti relativi a tutti gli atti formati o autenticati dalla medesima data. 2. Dal 1 gennaio 2008, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali, di cui alla lettera b) dell art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro, possono utilizzare le procedure telematiche di cui all art. 1 per gli adempimenti di loro competenza relativi agli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati. Art. 3. Utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche 1. Dal 1 aprile 2007, i notai utilizzano le procedure telematiche di cui all art. 1 per gli adempimenti relativi a tutti gli atti formati o autenticati dalla medesima data. Art. 4. Procedure e termini 1. Agli atti in relazione ai quali gli adempimenti sono eseguiti con le modalita' telematiche di cui all art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all art. 3-ter dello stesso decreto e al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n Art. 5. Atti comportanti iscrizione o per i quali non vi e' obbligo di trascrizione 1. Per gli atti che comportano iscrizione nei registri immobiliari e per gli atti in relazione ai quali non vi e' l obbligo di richiedere la trascrizione, la trasmissione telematica puo' avere ad oggetto: a) la richiesta di registrazione e di iscrizione ovvero di trascrizione, oltre all eventuale voltura catastale collegata alla trascrizione; b) la richiesta di registrazione; c) la richiesta di iscrizione ovvero di trascrizione, oltre all eventuale voltura catastale collegata alla trascrizione, qualora la registrazione sia stata eseguita con procedura telematica, ovvero l atto non sia soggetto a registrazione. Art. 6. Atti comportanti annotazione nei registri immobiliari 1. Per gli atti che comportano annotazione nei registri immobiliari, la trasmissione telematica puo' avere ad oggetto: a) la richiesta di registrazione e la domanda di annotazione, oltre all eventuale voltura catastale collegata all annotazione; b) la richiesta di registrazione; c) la domanda di annotazione, oltre all eventuale voltura catastale collegata all annotazione, qualora la registrazione sia stata eseguita con procedura telematica, ovvero l atto non sia soggetto a registrazione. 2. Per gli atti di cui al comma 1, i tributi dovuti per l esecuzione delle formalita' di annotazione vengono liquidati dal competente ufficio che comunica il relativo importo all utente. L annotazione e' eseguita previo pagamento, anche per via telematica, dei tributi liquidati. Art. 7. Trasmissione del titolo per via telematica 1. Con provvedimento del Direttore dell Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, e' stabilita, per singoli ambiti territoriali, la data dalla quale il titolo e' presentato per via telematica al conservatore dei registri immobiliari, agli effetti di cui all art del codice civile. A partire da tale data le formalita' ipotecarie si intendono presentate secondo l ordine di ricezione telematica, con le modalita' e i termini stabiliti con il medesimo provvedimento. 2. Con provvedimento del Direttore dell Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, e' stabilita la data di attivazione, a titolo sperimentale, del regime transitorio di facoltativita' della trasmissione del titolo per via telematica. Con lo stesso provvedimento sono approvate le modalita' di trasmissione, le relative procedure e specifiche tecniche, anche in ordine al rilascio al richiedente, per via telematica, del certificato di eseguita formalita'. 3. Durante il regime transitorio di cui al comma precedente, agli effetti di quanto previsto dall art del codice civile, le formalita' integralmente trasmesse per via telematica, nel loro ordine di ricezione telematica, si intendono presentate: a) nello stesso giorno di trasmissione, di seguito a tutte le formalita' fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione e' stata effettuata fino al termine dell orario di apertura al pubblico; b) nel giorno successivo, di seguito a tutte le formalita' fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione e' stata effettuata dopo il termine dell orario di apertura al pubblico. ö 7 ö

8 Art. 8. Specifiche tecniche 1. Dal 1 gennaio 2007, per la trasmissione telematica degli atti di cui al presente provvedimento possono essere utilizzate le specifiche tecniche riportate nell allegato Dal 1 aprile 2007, per la trasmissione telematica degli atti devono essere utilizzate le specifiche tecniche di cui al comma 1. Art. 9. Progressiva estensione delle procedure telematiche 1. L ulteriore estensione delle procedure telematiche di cui all art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e' attuata con successivi provvedimenti dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto tra loro e con il Ministero della giustizia. Art. 10. Pubblicazione 1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 dicembre 2006 Il Direttore dell Agenzia delle entrate Romano Il Direttore dell Agenzia del territorio Picardi Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia Iannini ö 8 ö

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60 06A11376 AUGUSTA IANNINI, direttore Francesco Nocita, redattore (G603189/1) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S. ö 60 ö

61 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI EØ IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE cap localitaø libreria indirizzo pref. tel. fax ALBANO LAZIALE (RM) LIBRERIA CARACUZZO Corso Matteotti, ANCONA LIBRERIA FOGOLA Piazza Cavour, AVELLINO LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Matteotti, 30/ AVERSA (CE) LIBRERIA CLA.ROS Via L. Da Vinci, BARI CARTOLIBRERIA QUINTILIANO Via Arcidiacono Giovanni, BARI LIBRERIA UNIVERSITAØ E PROFESSIONI Via Crisanzio, BIELLA LIBRERIA GIOVANNACCI Via Italia, BOLOGNA LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM Via Ercole Nani, 2/A BOLOGNA LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITAØ DEL DIRITTO Via delle Tovaglie, 35/A BUSTO ARSIZIO (VA) CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO Via Milano, CASTELVETRANO (TP) CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA Via Q. Sella, 106/ CATANIA CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI Via F. Riso, 56/ CATANZARO LIBRERIA NISTICOØ Via A. Daniele, CHIETI LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Asinio Herio, COMO LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA Via Mentana, COSENZA LIBRERIA DOMUS Via Monte Santo, 70/A FIRENZE LIBRERIA PIROLA gia' ETRURIA Via Cavour 44-46/R FOGGIA LIBRERIA PATIERNO Via Dante, FROSINONE L EDICOLA Via Tiburtina, GENOVA LIBRERIA GIURIDICA Galleria E. Martino, GIARRE (CT) LIBRERIA LA SENìORITA Via Trieste angolo Corso Europa LECCE LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO Via Palmieri, MARTINA FRANCA (TA) TUTTOUFFICIO Via C. Battisti, 14/ MESSINA LIBRERIA PIROLA MESSINA Corso Cavour, MILANO LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. Galleria Vitt. Emanuele II, 11/

62 Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI EØ IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE cap localitaø libreria indirizzo pref. tel. fax NAPOLI LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO Via Tommaso Caravita, NOVARA EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA Via Costa, 32/ PALERMO LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE P.za V.E. Orlando, 44/ PALERMO LIBRERIA S.F. FLACCOVIO Piazza E. Orlando, 15/ PALERMO LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO Via Galileo Galilei, PALERMO LIBRERIA FORENSE Via Maqueda, PARMA LIBRERIA MAIOLI Via Farini, 34/D PERUGIA CALZETTI & MARIUCCI Via della Valtiera, PIACENZA NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO Via Quattro Novembre, PRATO LIBRERIA CARTOLERIA GORI Via Ricasoli, ROMA LIBRERIA DE MIRANDA Viale G. Cesare, 51/E/F/G ROMA COMMISSIONARIA CIAMPI Viale Carso, ROMA L UNIVERSITARIA Viale Ippocrate, ROMA LIBRERIA GODEL Via Poli, ROMA STAMPERIA REALE DI ROMA Via Due Macelli, SAN BENEDETTO D/T (AP) LIBRERIA LA BIBLIOFILA Via Ugo Bassi, TERMINI IMERESE (PA) CESEL SERVIZI Via Garibaldi, TORINO LIBRERIA GIURIDICA Via S. Agostino, VARESE LIBRERIA PIROLA Via Albuzzi, VICENZA LIBRERIA GALLA 1880 Viale Roma, MODALITAØ PER LA VENDITA La ßGazzetta Ufficialeý e tutte le altre pubblicazioni dell Istituto sono in vendita al pubblico: ö presso l Agenzia dell Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - } ; ö presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito L Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a: Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE Attivita' Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici Piazza Verdi 10, Roma fax: editoriale@ipzs.it avendo cura di specificare nell ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sara' versato in contanti alla ricezione. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie. Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all Amministrazione, presso l Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, ROMA Gazzetta Ufficiale Abbonamenti } Fax Vendite } Fax Ufficio inserzioni } Fax Numero verde }

63 Tipo A Tipo A1 Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F Tipo F1 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*) GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione e 257,04) (di cui spese di spedizione e 128,52) Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione e 132,57) (di cui spese di spedizione e 66,28) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione e 19,29) (di cui spese di spedizione e 9,64) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione e 41,27) (di cui spese di spedizione e 20,63) Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione e 15,31) (di cui spese di spedizione e 7,65) Abbonamento aifascicoli dellaseriespeciale destinataaiconcorsi indettidallostatoe dallealtrepubblicheamministrazioni: (di cui spese di spedizione e 50,02) (di cui spese di spedizione e 25,01) Abbonamentoaifascicolidellaseriegenerale, inclusituttiisupplementiordinari,edaifascicolidellequattroseriespeciali: (di cui spese di spedizione e 383,93) (di cui spese di spedizione e 191,46) Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione e 264,45) (di cui spese di spedizione e 132,22) CANONE DI ABBONAMENTO - annuale e 438,00 - semestrale e 239,00 - annuale e 309,00 - semestrale e 167,00 - annuale e 68,00 - semestrale e 43,00 - annuale e 168,00 - semestrale e 91,00 - annuale e 65,00 - semestrale e 40,00 - annuale e 167,00 - semestrale e 90,00 - annuale e 819,00 - semestrale e 431,00 - annuale e 682,00 - semestrale e 357,00 N.B.: L abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili Integrando con la somma di e 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si ricevera' anche l Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) e 56,00 PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale e 1,00 serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione e 1,00 fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico e 1,50 supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione e 1,00 fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione e 1,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico e 6,00 I.V.A. 4% a carico dell Editore GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni) Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione e 180,00) e 380,00 Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione e 90,00) e 215,00 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) e 1,00 I.V.A. 20% inclusa RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI Abbonamento annuo e 190,00 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% e 180,50 Volume separato (oltre le spese di spedizione) e 18,00 I.V.A. 4% a carico dell Editore Per l estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate e' raddoppiato il prezzo dell abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1 o gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1 o gennaio al 30 giugno e dal 1 o luglio al 31 dicembre. RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO ABBONAMENTI UFFICI STATALI Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento * tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

64 * * e 4,00

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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale -n.24 COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE ö 40 ö ö 41 ö ö 42 ö ö 43 ö ö 44 ö ö 45 ö ö 46 ö ö 47 ö ö 48 ö ö 49 ö ö 50 ö ö 51 ö ö 52 ö ö 53 ö ö 54 ö ö 55 ö ö 56 ö ö 57 ö ö 58 ö ö 59 ö ö 60 ö ö 61 ö ö 62 ö ö 63 ö ö 64 ö ö 65 ö ö 66 ö ö 67 ö ö 68

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