La transazione fiscale e la rateazione della cartella esattoriale e dell avviso bonario. Trento 20 ottobre 2015
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1 La transazione fiscale e la rateazione della cartella esattoriale e dell avviso Trento 20 ottobre 2015
2 Indice La transazione fiscale ex art. 182-ter L.F. Pag. 3 La rateazione della cartella esattoriale e dell avviso di irregolarità Pag. 31 Page 2
3 La transazione fiscale Page 3
4 La transazione fiscale INDICE DEGLI ARGOMENTI: Riferimenti normativi, di prassi e giurisprudenziali Definizione e ambito applicativo Ambito soggettivo Ambito oggettivo Procedimento Contenuto della domanda Soggetti destinatari e tempistiche Documentazione Condizioni Effetti Punti aperti Page 4
5 La transazione fiscale Riferimenti normativi Art. 182-ter L. Fallimentare Principali riferimenti di prassi Circolare Agenzia Entrate n. 40/E del Risoluzione Agenzia Entrate n. 3/E del Circolare Agenzia Entrate n. 14/E del Circolare Agenzia Entrate n. 19/E del Circolare INPS Direzione Centrale Entrate n. 38 del Page 5
6 La transazione fiscale Principali riferimenti giurisprudenziali In tema di infalcidiabilità dell IVA cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 225 del , Cassazione, sentenza n e del , Cassazione sentenza 9541 del 30 aprile 2014 Giurisprudenza di merito (sulla facoltatività della transazione fiscale e sull effetto preclusivo dell attività accertativa nella transazione fiscale cfr. Trib. Bergamo , App. Torino , Comm. Trib. Reg. Lombardia Milano Brescia Sez. LXIV sent. n del , Trib. La Spezia , App. Firenze , Trib. Ravenna ; sull infalcidiabilità dell IVA cfr. Trib. Brescia , Trib. Verona ); sulla falcidiabilità dell IVA e delle ritenute cfr. Trib. Rovigo 26 maggio 2015, Trib. Corte di Appello di Genova , decreto n. 132/1326 Page 6
7 La transazione fiscale - Definizione DEFINIZIONE: La TRANSAZIONE FISCALE è una procedura transattiva tra fisco e contribuente, esperibile esclusivamente nell ambito della procedura di concordato preventivo (ex art. 160 L.F.) o di accordi di ristrutturazione del debito (regolati dall art. 182-bis), avente ad oggetto la possibilità di pagamento in misura ridotta e/o dilazionata: dei tributi amministrati dalle agenzia fiscali e dei relativi oneri accessori (sanzioni e interessi) dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi oneri accessori Page 7
8 La transazione fiscale Ambito soggettivo REQUISITI SOGGETTIVI à Possono accedere alla procedura della Transazione Fiscale: 1. Gli imprenditori che esercitano un attività commerciale soggetti alle disposizioni sul fallimento (Art. 1 L.F.) Sono esclusi gli imprenditori di piccole dimensioni, ovvero coloro i quali congiuntamente: hanno avuto nei 3 esercizi precedenti un attivo patrimoniale < o = hanno realizzato nei 3 esercizi precedenti un volume annuo di ricavi lordi < o = ,00 hanno un ammontare di debiti anche non scaduti <o = ,00 2. in stato di crisi à anche lo stato di insolvenza integra il requisito dello stato di crisi dell impresa (Art. 160 L.F.) Page 8
9 La transazione fiscale Ambito oggettivo REQUISITI OGGETTIVI Art. 182-ter L.F. à «Il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell Unione europea; con riguardo all imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento» Agenzia delle Entrate Agenzia delle Dogane Agenzia del Demanio Page 9
10 La transazione fiscale Ambito oggettivo POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI TRANSAZIONE FISCALE LE IMPOSTE: che emergono dalle dichiarazioni fiscali trasmesse sino alla data di presentazione della domanda di transazione e non ancora liquidate, comprese le dichiarazioni integrative dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi ai sensi dell art. 36-bis D.P.R. 600/73 e del controllo formale di cui all art. 36-ter D.P.R. 600/73 quantificate in atti di accertamento, avvisi di liquidazione, atti di recupero, atti di contestazione e/o di irrogazione delle sanzioni, anche se non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo iscritte a ruolo dagli Uffici dell Agenzia o per le quali sia pendente una lite Page 10
11 La transazione fiscale Ambito oggettivo ü Ires / Irpef TRIBUTI OGGETTO DI TRANSAZIONE FISCALE per i quali è possibile proporre il PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA ü Irap (inserimento a seguito del D.L. 185/2008) ü Imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale ü Imposta di successione e donazione ü Dazi di importazione e di esportazione ü Interessi ed accessori (sanzioni) di tutti i tributi (compresi Iva e ritenute) ü Addizionali, sovrimposte e imposte sostitutive dei suddetti tributi ü Contributi previdenziali di natura chirografaria e con privilegio (previsione inserita dal D.L. 185/2008) Page 11
12 La transazione fiscale Ambito oggettivo TRIBUTI NON FALCIDIABILI, per i quali è possibile richiedere SOLO UNA DILAZIONE DEL PAGAMENTO TRIBUTI ESCLUSI DALLA TRANSAZIONE FISCALE ü IVA ü Ritenute operate e non versate ü Contributi a forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti ü Tributi che costituiscono risorse proprie dell Unione Europea (i.e. diritti agricoli e doganali, recuperi aiuti di Stato, dazi doganali di pertinenza comunitaria, sgravi contributivi, etc.) ü Tributi locali (IMU, TASI, IUC, TARSU, imposta sulle pubblicità e pubbliche affissioni, etc.) Page 12
13 La transazione fiscale Procedimento La TRANSAZIONE FISCALE / PREVIDENZIALE può essere richiesta nell ambito della procedura di concordato preventivo (art. 160 L.F.) nell ambito di un accordo di ristrutturazione del debito (art. 182-bis L.F.) procedura contenuto della domanda di transazione documentazione da allegare soggetti destinatari dell istanza: tempistiche/valutazione/revoca condizioni effetti Page 13
14 La transazione fiscale Procedimento Transazione fiscale nell ambito del concordato preventivo (art. 160 L.F.) Transazione fiscale nell ambito dell accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.) Presentazione della domanda e della relativa documentazione a Tribunale Decreto di apertura della procedura di concordato preventivo Ufficio competente Competente per i tributi non inscritti a ruolo o non consegnati all ente riscossore Competente concessionario del servizio nazionale di riscossione Competente per i debiti tributari relativi ai ruoli trasmessi Entro 30 gg à trasmissione al debitore e al commissario giudiziario di una certificazione del debito tributario Presentazione della domanda e della relativa documentazione (è richiesta documentazione aggiuntiva rispetto al concordato preventivo) a Ufficio competente Competente per i tributi non inscritti a ruolo o non consegnati all ente riscossore Competente concessionario del servizio nazionale di riscossione Competente per i debiti tributari relativi ai ruoli trasmessi Entro 30 gg à assenso con atto/su indicazione del direttore dell ufficio e conforme parere della competente direzione regionale Voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori (adesione o diniego al concordato con atto/su indicazione del direttore dell ufficio e conforme parere della competente direzione regionale) REVOCA AUTOMATICA se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste i pagamenti dovuti Page 14
15 La transazione fiscale relativa a debiti previdenziali Procedimento Transazione fiscale relativa a debiti previdenziali (cfr. Circolare INPS Direzione Centrale Entrate n. 38/2010) Presentazione della richiesta e della relativa documentazione (è richiesta documentazione aggiuntiva e in parte differente rispetto alla transazione fiscale per debiti tributari) a Sede provinciale competente In caso di debiti non inscritti a ruolo che verifica la completezza della documentazione presentata e entra nel merito della proposta Competente Agente della Riscossione locale in caso di debiti iscritti a ruolo In caso di documentazione carente à contatta immediatamente l azienda e invita a completare la documentazione mancante Ultimata l istruttoria, trasmissione degli atti alla Direzione regionale competente che esprimerà il proprio parere In caso di omologa del Tribunale à sospensione dell esecuzione dei crediti iscritti a ruolo In caso di mancata omologa del Tribunale à revoca del provvedimento di sospensione In caso di parere favorevole, la proposta viene sottoposta al vaglio del Consiglio di Amministrazione dell Istituto per la definitiva approvazione Dopo la delibera di accoglimento da parte del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Provinciale provvede alla definitiva sottoscrizione dell accordo Certificazione tempestiva dei debiti oggetto di cartella esattoriale + Certificazione contabile all Istituto del saldo debitorio, delle specifiche sullo stato di recupero del credito e relative ipoteche o pignoramenti e azioni Page 15
16 La transazione fiscale Contenuto della domanda CONTENUTO DELLA DOMANDA DI TRANSAZIONE FISCALE (Cfr. Circolare Agenzia Entrate n. 40/2008) ü Le indicazioni del contribuente che richiede la transazione; ü La ricostruzione completa ed esauriente della posizione fiscale del contribuente con indicazione di eventuali contenziosi pendenti; ü La proposta di transazione, con indicazione dei tempi, delle modalità e delle garanzie prestate per il pagamento, tenendo conto di tutti gli elementi utili per un giudizio di fattibilità e convenienza della transazione Page 16
17 La transazione fiscale Soggetti destinatari / tempistiche SOGGETTI DESTINATARI DELL ISTANZA / TEMPISTICHE Ufficio competente (in base all ultimo domicilio fiscale del debitore) che entro 30 giorni dalladatadi presentazione della domanda di transazione deve: ü liquidare i tributi risultanti dalle dichiarazioni, ü notificare i relativi avvisi di irregolarità, oltre che una certificazione attestante l entità del debito derivante da atti di accertamento anche se non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli non ancora consegnati al concessionario Concessionario del servizio nazionale della riscossione (ufficio competente in base all ultimo domicilio fiscale del debitore) che entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso Page 17
18 La transazione fiscale Documentazione DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA DI TRANSAZIONE Documentazione comune a TRANSAZIONE FISCALE e PREVIDENZIALE Documentazione specifica per TRANSAZIONE FISCALE Documentazione specifica per TRANSAZIONE PREVIDENZIALE NELL AMBITO DI CONCORDATO PREVENTIVO 1. Copia della domanda di concordato preventivo e della relativa documentazione (art. 161 L.F.) 1. Copia delle dichiarazioni per le quali non è pervenuto l esito di controlli automatici e delle dichiarazioni integrative NELL AMBITO DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 1. Medesima documentazione richiesta ai fini della proposizione della domanda di concordato preventivo (art. 161 L.F.) 2. Dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal legale rappresentante, che la documentazione di cui al punto 1 rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio 1. Copia delle dichiarazioni per le quali non è pervenuto l esito di controlli automatici e delle dichiarazioni integrative 1. La relazione del professionista (ex art. 161 L.F.) deve contenere anche un analisi aziendale, con indici di bilancio, prospettive di rilancio dell azienda e aspetti di salvaguardia dei livelli occupazionali 2. Prospetto con grado di soddisfacimento, tempi e modalità di pagamento per gli ulteriori debiti 3. Quietanza di pagamento degli aggi dovuti all esattore per i crediti iscritti a ruolo Page 18
19 La transazione fiscale Documentazione DETTAGLIO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI TRANSAZIONE FISCALE (ai sensi dell art. 161 L.F.) a) Relazione aggiornata su situazione patrimoniale, economica e finanziaria b) Stato analitico ed estimativo delle attività e elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione c) Elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore d) Valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili e) Piano con la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta Relazione del professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano Page 19
20 La transazione fiscale Condizioni CONDIZIONI 1. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio La percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore 2. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria Il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole Page 20
21 La transazione fiscale Condizioni SPECIFICHE CONDIZIONI RELATIVE ALLA TRANSAZIONE PREVIDENZIALE Previsione di limiti quantitativi minimi per la misura del pagamento proposto con riferimento a determinate tipologie di contributi (es. la proposta di pagamento non può essere inferiore al 40% per i contributi relativi ad altre forme di assicurazione ex art C.C., etc.) Previsione di un numero massimo di rate per la dilazione à la dilazione non può superare 60 rate mensili ed è richiesta la presentazione di eventuali garanzie reali Page 21
22 La transazione fiscale Condizioni SEGUE - SPECIFICHE CONDIZIONI RELATIVE ALLA TRANSAZIO- NE PREVIDENZIALE Previsione di condizioni e parametri valutativi per l accettazione della proposta Idoneità dell attivo ad assicurare il soddisfacimento dei crediti anche mediante prestazioni di eventuali garanzie; Riconoscimento formale ed incondizionato del credito per contributi e premi e rinuncia a tutte le eccezioni che possono influire sull esistenza e azionabilità dello stesso; Correntezza del pagamento dei contributi e premi per i periodi successivi alla presentazione della proposta; Versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ai fini dell accesso alla dilazione dei crediti; Essenzialità dell accordo ai fini della continuità dell impresa e di ogni possibile salvaguardia dei livelli occupazionali, in considerazione dell importanza che l impresa riveste nel contesto economico-sociale dell area in cui la stessa opera Page 22
23 La transazione fiscale Effetti EFFETTI 1. Consolidamento del debito tributario / previdenziale à attività di controllo effettuata dall Ufficio e dall Ente incaricato della riscossione 2. Ai sensi del comma 5 dell art. 182-ter à la chiusura della procedura di concordato preventivo determina la cessazione della materia del contendere nelle liti relative ai tributi oggetto di transazione fiscale Page 23
24 La transazione fiscale Punti aperti PUNTI APERTI q q Termine ordinatorio o perentorio relativo ai 30 gg di tempo previsti per il rilascio della certificazione dei debiti da parte dell Ufficio e dell Ente Riscossore competenti? Tesi Agenzia Entrate (Circ. 40/2008) à si tratta di un termine ordinatorio Infalcidiabilità del credito IVA sia nel concordato preventivo che nella transazione fiscale, con possibilità, al più, di dilazionarne il pagamento Regime preferenziale del credito IVA attesa la sua natura di «risorsa propria» (cfr. Circolare n. 19/E del , Corte Costituzionale, sentenza n. 225 del 25/7/2014, Corte di Cassazione, sentenza n e del 2011 e n del 2013) per cui anche in caso di concordato preventivo dovrebbe essere previsto l integrale pagamento del credito IVA e quindi il soddisfacimento parziale di quelli assistiti da privilegio di grado anteriore nei limiti della capienza dell attivo Page 24
25 La transazione fiscale Punti aperti PUNTI APERTI q Preclusione di ulteriori accertamenti per periodi e tributi oggetto di transazione (consolidamento del debito) Posizione prassi (Circ. Agenzia Entrate n. 40/2008) à «la disciplina normativa non dispone la preclusione di ulteriori attività di controllo da parte dell amministrazione finanziaria in caso di transazione fiscale. Ciò comporta che è sempre possibile per l amministrazione finanziaria, ove ne ricorrano le condizioni, l esercizio dei poteri di controllo, con la conseguente determinazione di un debito tributario, superiore rispetto a quello attestato nella certificazione rilasciata al debitore o altrimenti individuato al termine della procedura di transazione fiscale» Posizione dottrina à contrastante, oscillante tra «inibizione assoluta» dell attività di accertamento e preclusione della sola attività liquidatoria dei tributi (ossia dei controlli formali) restando, invece, gli ordinari poteri di verifica e accertamento Page 25
26 La transazione fiscale Punti aperti Posizione giurisprudenza à 1. La Cassazione (pronunce n e 22932) ha dato conto delle due differenti posizioni senza esprimersi, in quanto estranea alla materia del contendere, sulla prevalenza del significato attribuibile alla locuzione «consolidamento del debito fiscale» ossia: quadro di insieme del debito tributario richiesto per valutare la congruità della proposta del debitore con riferimento alle risorse necessarie per far fronte al complesso dei debiti; significato più ampio di «cristallizzazione» con esclusione della facoltà di procedere ad ulteriori accertamenti (da parte dell Amministrazione Finanziaria) e di contestare le pretese erariali (da parte del contribuente) 2. La Giurisprudenza di merito aderisce alla tesi secondo cui il consolidamento tributario ha un effetto preclusivo dell attività accertativa à cfr. Comm. Trib. Reg. Lombardia Milano Brescia, Sent. n del Page 26
27 La transazione fiscale Punti aperti FOCUS à La posizione espressa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia nella sentenza n. 5485/2014 in tema di preclusione dei poteri di accertamento Si riportano, di seguito, i passaggi più significativi della sentenza e dei motivi della decisione «Questo collegio se pur a conoscenza delle diverse criticità che investono il concetto di consolidamento del debito fiscale di cui al comma 2, ed in particolare il profilo della preclusione di ogni successiva attività di accertamento da parte dell' Amministrazione finanziaria, non condivide, per motivi di ragionevolezza, la linea ristrettiva emanata, da quest'ultima, con l'invocata circolare n. 40/E del 2008, dove afferma che l'intervenuta conclusione di una transazione fiscale non preclude l'esercizio dei normale poteri di accertamento relativamente alle annualità interessate dall'accordo, purché ne sussistano i relativi presupposti» Page 27
28 La transazione fiscale Punti aperti Segue «Orbene, la Commissione osserva, che qualora gli uffici potessero "mettere in discussione" i risultati concordati con la controparte privata, ponendo in essere una successiva attività accertativa, l'accordo transattivo perderebbe significativamente di efficacia, divenendo poco appetibile: così interpretata, infatti, la norma di cui all'art. 182ter rischierebbe di non trovare applicazione alcuna nella pratica, in quanto il debitore non trarrebbe alcun effettivo giovamento dalla transazione, mentre tutti gli altri creditori sarebbero esposti all'alea della effettiva realizzazione del piano di concordato, compromessa proprio della sopravvenienza di nuovi o maggiori tributi conseguenti ad atti impositivi emanati successivamente alla chiusura della procedura concorsuale» Page 28
29 La transazione fiscale Punti aperti Segue «L'interpretazione più ragionevole della nozione di "consolidamento", o meglio l'unica che consentirebbe di evitare il depotenziamento della transazione, si ritiene essere appunto quella che esclude del tutto la possibilità di emanare, successivamente all'intervenuta omologazione del concordato, atti di imposizione a carico dell'istante, con la conseguente preclusione di ulteriori controlli di merito sui tributi oggetto della proposta di cui all'art. 182ter. La prevalente prassi e dottrina in materia di transazione fiscale, osserva che la bontà di tale soluzione interpretativa sarebbe confermata anche dalla ratio che sottende l'istituto, ossia l'intento di consentire all'impresa in crisi di tornare in bonis e "ripartire da zero", anche per il tramite di una ristrutturazione definitiva.» Page 29
30 La transazione fiscale Considerazioni conclusive CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 40/E DEL 18 APRILE 2008 «Pertanto, in considerazione delle finalità dell istituto in esame [i.e. transazione fiscale], è opportuno che gli Uffici, in sede di valutazione dell accordo, tengano conto anche degli altri interessi coinvolti nella gestione della crisi, quali, ad esempio, la difesa dell occupazione, la continuità dell attività produttiva, la complessiva esposizione debitoria dell impresa, oltre alla sua generale situazione finanziaria e patrimoniale (ad esempio, la tipologia dell attività svolta, le diverse componenti positive di bilancio, la consistenza immobiliare e la presenza di eventuali garanzie)» Page 30
31 La rateazione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di irregolarità Page 31
32 Rateizzazione del debito tributario INDICE DEGLI ARGOMENTI: La rateazione della cartella esattoriale à Art. 19 D.P.R. 602/73 La rateazione dell avviso di irregolarità à Art. 3-bis D.Lgs. 462/97 Page 32
33 Il pagamento a rate delle cartelle Rateazione della cartella di pagamento à il contribuente può richiedere (presentando domanda di rateazione all agente della riscossione competente o specificato nell atto ricevuto) ALTERNATIVAMENTE Piano di rateazione ordinario Piano di rateazione straordinario Massimo 72 rate mensili (6 anni) à fisse o variabili crescenti Temporanea situazione di obiettiva difficoltà debiti FINO a debiti OLTRE Massimo 120 rate mensili (10 anni) Comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità Domanda semplice, senza necessità di allegare documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica Concessione della rateazione subordinata alla presentazione da parte del contribuente della documentazione idonea a rappresentare la situazione di difficoltà economica CONDIZIONI per l accesso al piano di rateazione straordinario da parte delle società: Rata > 10% del valore della produzione mensile Indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, compreso tra 0,5 e 1 In caso di RATEAZIONE ACCORDATA à Equitalia notifica atto con indicazione della ripartizione del debito secondo le rate concesse In caso di RATEAZIONE NEGATA à Equitalia notifica il relativo provvedimento motivato Page 33
34 Il pagamento a rate delle cartelle ü PROROGA DELLA RATEAZIONE: in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione oggettiva di difficoltà, la dilazione può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi a condizione che non sia intervenuta decadenza ü DECADENZA DALLA RATEAZIONE: in base alla bozza dello «Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione», si decade dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive ü RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE: in base alla bozza dello «Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione», in caso di decadenza da una rateizzazione, si potrà accedere ad una nuova dilazione a condizione che le rate scadute siano integralmente saldate Page 34
35 Il pagamento a rate delle cartelle ü COMPENSAZIONE TRA CARTELLE E CREDITI DI IMPOSTA: è possibile estinguere cartelle di pagamento relativamente a tributi erariali (imposte su redditi e addizionali, Iva, registro e altri tributi indiretti, Irap, etc.) e relativi oneri accessori (compresi gli aggi e le spese a favore dell agente della riscossione) mediante compensazione con crediti relativi alle imposte erariali stesse à modello F24 accise (codice tributo RUOL) Page 35
36 Il pagamento a rate delle cartelle ü DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI: non è possibile utilizzare in compensazione crediti in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori > per i quali siano scaduti i termini di pagamento q Necessità di estinguere prioritariamente i debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti à i crediti quindi ancora disponibili potranno essere utilizzati in compensazione; q Il divieto di compensazione riguarda esclusivamente le «compensazioni orizzontali» (ossia tra tributi di diversa tipologia) à resta quindi esclusa dal divieto la «compensazione verticale» (ossia effettuata nell ambito dello stesso tributo, es. IRES con IRES) q L inosservanza del divieto di compensazione comporta l applicazione di una sanzione pari al 50% dell importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell ammontare indebitamente compensato Page 36
37 Il pagamento a rate degli avvisi di irregolarità ü OGGETTO DI RATEAZIONE: somme dovute a seguito di controlli automatici (art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72) e controlli formali (art. 36-ter DPR 600/73) ü RATE: Le rate sono trimestrali, di pari importo o di importo decrescente. In base alla bozza dello «Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione», il numero massimo di rate trimestrali in cui è consentito ripartire il debito dipende dall importo da versare: fino a euro à massimo 8 rate oltre euro à il debito può essere rateizzato al massimo in 20 rate Page 37
38 Il pagamento a rate degli avvisi di irregolarità SCADENZE VERSAMENTI: La prima rata va versata entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione. Le rate successive scadono l ultimo giorno di ciascun trimestre ü DECADENZA DAL BENEFICIO DELLA RATEAZIONE: In base alla bozzadello«schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione», il beneficio della rateazione decade in caso di mancato pagamento: della prima rata entro i 30 gg dal ricevimento della comunicazione di irregolarità; ovvero di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento di quella successiva à è comunque possibile avvalersi del ravvedimento operoso e pagare la rata entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza Page 38
39 Il pagamento a rate degli avvisi di irregolarità ü DECADENZA DAL BENEFICIO DELLA RATEAZIONE: In base alla bozzadello«schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione» la decadenza non si verifica per inadempimenti dovuti a: insufficiente versamento per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a euro; ovvero tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni Page 39
40 Il pagamento a rate degli avvisi di irregolarità ü DECORRENZA: le nuove norme si applicheranno a decorrere dalle dichiarazioni: relative al periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2014 peri controlli sulla liquidazione delle imposte di cui all art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972 relative al periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013 peri controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 Page 40
41 Thank you!
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