MODELLO DI LEGGE EDILIZIA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "MODELLO DI LEGGE EDILIZIA"

Transcript

1 Bündner Associaziun Associazione Vereinigung grischuna per grigionese per für il svilup lo sviluppo Raumentwicklung dal territori del territorio MODELLO DI LEGGE EDILIZIA PER I COMUNI DEL CANTON GRIGIONI con esempi di norme relative ai contenuti pianificatori (ordinamento di base) ed alle attività edilizie e pianificatorie (MLE 2007) Versione no. 6 del 13 dicembre Coira, Gäuggelistrasse 7 Tel / Fax / info@bvr.ch

2 PREMESSA L Associazione grigionese per la pianificazione del territorio (ora Associazione grigionese per lo sviluppo del territorio AGST) pubblicò nel marzo del 1970 il primo modello di legge edilizia (MLE) per i Comuni del Canton Grigioni. D allora in poi il modello di legge edilizia è stato riveduto più volte in base alle modifiche della legislazione attuate dalla Confederazione e dal Cantone. La presente edizione del modello di legge edilizia 2007 (MLE 2007) tiene conto della legislazione cantonale in materia di pianificazione emanata il 6 dicembre Essa è inoltre stata adeguata alle disposizioni del Concordato intercantonale sull armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE), dopo che il Canton Grigioni ha deciso il 23 maggio 2006 (DG no. 593) di aderire allo stesso. Le modifiche rispetto al MLE 99 dell AGST finora valido sono considerevoli e richiedono da parte di chi utilizza la presente versione una nuova visuale dell intera problematica ed in parte anche la rinuncia ad abituali definizioni e modalità di misurazione. Il presente modello consolidato (MLE 2007) si adegua alla sistematica della nuova legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC) ed alla rispettiva ordinanza (OPTC). Si è ritenuto opportuno adottare tale approccio, poiché numerose nuove norme cantonali sono direttamente vincolanti per i Comuni. Pertanto vari estratti della LPTC e dell OPTC sono riprodotti per comodità degli utenti negli Annessi II e III. Nell Annesso I figurano i concetti e le definizioni secondo il CIAE con le rispettive spiegazioni. Fintanto che tali concetti e definizioni non sono ancora abituali per gli utenti, essi sono reperibili grazie ai rimandi contenuti nel testo del MLE Affrontando questioni edilizie e pianificatorie, in futuro sarà necessario consultare sempre, oltre alla legislazione comunale, anche quella cantonale in materia. Con l ampio indice analitico si intende facilitare ulteriormente l accesso ai vari atti normativi ed il loro uso. È stato necessario elaborare il modello di legge edilizia senza poter far capo ad una prassi d applicazione e di interpretazione relativa alle nuove norme cantonali. Sarà pertanto necessaria una nuova rielaborazione ed un adeguamento costante della presente nuova versione del MLE 05. Si prevede quindi di ritoccare ed aggiornare la presente versione nei prossimi anni secondo quanto emergerà dall interpretazione giuridica e dall uso pratico. L AGST pubblicherà di volta in volta le nuove versioni del MLE nella propria homepage ( Per questi ed altri motivi si rinuncia momentaneamente alla stampa del testo in edizione rilegata. Il MLE deve poter essere consultato ed usato da tutti in modo semplice. A tale scopo è possibile scaricare in formato pdf dalla homepage dell AGST il testo nella versione digitale più recente. L AGST è ben lieta di accogliere osservazioni critiche costruttive in vista della prossima rielaborazione. La revisione totale della legislazione cantonale in materia di pianificazione è stata affrontata in primo luogo con l intento di aumentare la flessibilità dei Comuni nell uso degli strumenti pianificatori, di ampliare gli spazi di manovra dei Comuni nella pianificazione delle utilizzazioni, nonché di semplificare ed accelerare le varie procedure di pianificazione e di autorizzazione. L AGST ha tenuto conto di tali intenti nell elaborazione del MLE Una sfida particolare è rappresentata dall introduzione delle definizioni unitarie e delle modalità di misurazione secondo il CIAE, la cui adozione avrà come conseguenza anche una revisione di poca entità della LPTC e dell OPTC. Il MLE 2007 anticipa tale revisione, nella misura in cui ciò si è rivelato necessario per evitare malintesi e contraddizioni. La sistemazione definitiva avrà luogo non appena sarà stata attuata la revisione del diritto superiore. L applicazione delle definizioni unitarie è in primo luogo una questione che richiede facoltà d apprendimento, di adeguamento e di benevole accettazione. In questo senso spetta ai professionisti impegnati nel campo delle costruzioni e della pianificazione collaborare in modo costruttivo. Laddove la legislazione superiore prescrive espressamente una regolamentazione nella legge edilizia e laddove, a parere dell AGST, non si può fare a meno di una norma comunale, il testo è contrassegnato con una speciale evidenziazione. Si tratta di circa 35 articoli. Ad essi si aggiungono varie prescrizioni, che i Comuni devono assumere a seconda delle esigenze locali. Alcuni articoli del MLE 2007 AGST 2 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

3 contengono delle proposte di varianti, in primo luogo laddove la legislazione superiore permette esplicitamente soluzioni alternative. Le singole norme vengono inoltre commentate e completate nel contesto con ulteriori considerazioni, delucidazioni e indicazioni. Anche in questo ambito si procederà ad una rielaborazione intesa a completare di volta in volta i testi a disposizione. Il MLE 2007 propone ai Comuni un ventaglio possibilmente ampio di possibili norme. Spetta quindi ai Comuni utilizzare giudiziosamente lo spazio di manovra disponibile e di adattare alle proprie necessità ed alle circostanze locali le rispettive leggi edilizie. Le norme contenute nel MLE 2007 non vanno quindi interpretate come raccomandazioni dell AGST per tutti i Comuni del Cantone. Vista la situazione del Canton Grigioni, ciò non è ovviamente possibile. Ringraziamo vivamente in questa sede tutti gli esperti ed i rappresentanti dell AGST, del Cantone e dei Comuni per l impegno profuso nell elaborazione del MLE Leggenda: Sfondo giallo: Corsivo: (CIAE): Normative (minime) a livello comunale; se ciò si riferisce esplicitamente solo a singoli capoversi, essi sono ulteriormente contrassegnati in giallo. Richiami a possibilità di scelta dei Comuni secondo la legislazione cantonale sulla pianificazione e varianti Rimando alle rispettive cifre del CIAE nell Annesso I * Commenti e indicazioni (blu) Coira, 1 gennaio 2007 ASSOCIAZIONE GRIGIONESE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO AGST 3 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

4 SOMMARIO I II III Generalità Piano direttore Ordinamento base* 1. Generalità 2. Piano delle zone* A. Generalità B. Zone edificabili* a) Edificazione normativa b) Concetti e procedure di misurazione* c) Prescrizioni per le zone C. Zone agricole* D. Zone di protezione* E. Altre zone 3. Piano generale delle strutture* A. Generalità B. Aree di strutturazione C. Oggetti di strutturazione D. Disposizioni di strutturazione 4. Piano generale di urbanizzazione* A. Generalità B. Aree di urbanizzazione C. Impianti d urbanizzazione 5. Pianificazioni consecutive IV. Prescrizioni edilizie comunali 1. Premesse per la costruzione* 2. Promozione dello spazio abitativo* 3. Sicurezza e salute* 4. Strutturazione* 5. Traffico, approvvigionamento e smaltimento* 6. Uso del suolo e dello spazio aero pubblico* V. Ordinamento di urbanizzazione* 1. Generalità AGST 4 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

5 VI 2. Progettazione e autorizzazione 3. Esecuzione, esercizio, manutenzione e rinnovo Disposizioni d esecuzione e disposizioni finali Annessi I II III IV Definizioni e concetti secondo CIAE con schizzi e spiegazioni Estratti dalla legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC) Estratti dall ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC) Prospetto di altre leggi ed ordinanze Indice analitico AGST 5 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

6 Indice Articolo I II III Generalità Campo d applicazione e scopo Art. 1 Collaborazione regionale* Art. 2 Politica fondiaria e delle aree edificabili* Art. 3 Basi* Art. 4 Promozione* Art. 5 Organizzazione delle autorità* 1. Autorità edilizia** Art Commissione edilizia e di pianificazione Art Ufficio tecnico Art Consulenza in materia edilizia* Art. 9 Piano direttore Piano direttore comunale* Art. 10 Ordinamento base* 1. Generalità Competenza Art Piano delle zone* A. Generalità Determinazioni* Art. 12 B. Zone edificabili* a) Edificazione normativa* * Obbligo secondo art. 25 LPTC Principio Art. 13 Diritto di ricostruzione* Art. 14 Schema delle zone Art. 15 Indice delle superfici di piano (8.2) Art. 16 Indice di edificabilità (8.3) Art. 17 Indice di occupazione (8.4) * Art. 18 Trasferimento di utilizzazione Art. 19 Lunghezza e larghezza dell edificio* Art. 21 Distanza dal confine e tra edifici* Art. 22 Dimensioni secondo CIAE* Art. 23 c) Prescrizioni per le zone Zona centrale* Art. 24 Zona nucleo* Art. 25 Zona villaggio* Art. 26 Zona ampliamento nucleo/zona ampliamento villaggio* Art. 27 Zona residenziale Art. 28 Zona residenziale mista Art. 29 Zona artigianale mista* Art. 30 AGST 6 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

7 Zona artigianale/zona industriale* Art. 31 Zona di deposito/zona di trasbordo di materiali Art. 32 Zona alberghiera/zona di cura* Art. 33 Zona per piccole costruzioni ed impianti accessori* Art. 34 Zona per edifici ed impianti sportivi Art. 35 Zona di parcheggio Art. 36 Zona per i giardini familiari Art. 37 C. Zone agricole* Zona agricola a coltivazione intensiva Art. 38 Zona per edifici agricoli Art. 39 Zona viticola Art. 40 D. Zone di protezione* Zona di riposo Art. 41 Zona per la protezione del bosco e della selvaggina* Art. 42 Zona dei terreni secchi* (in sospeso) Art. 43 E. Altre zone Zona per gli sport invernali* Art. 44 Zona per le attività sportive ed il tempo libero* Art. 45 Zona di campeggio Art. 46 Zona di estrazione di materiali* Art. 47 Zona per la lavorazione di materiali Art. 48 Zone per il deposito di materiali Art. 49 Zona per discariche* Art Piano generale delle strutture* A. Generalità Determinazioni* Art. 51 B. Settori di strutturazione nelle aree insediate Area con l obbligo della consulenza in materia di strutturazione* Art. 52 Area di verifica preliminare* Art. 53 Area di protezione Art. 54 Area di conservazione Art. 55 Area di rinnovo Art. 56 Area di nuova strutturazione Art. 57 Area di rispetto Art. 58 Trasferimento di utilizzazione Art. 59 C. Settori di strutturazione nello spazio paesaggistico Settori con divieto di costruzione Art. 60 Settore con limitazione dell utilizzazione* Art. 61 D. Oggetti di strutturazione Edifici ed impianti di pregio* Art. 62 Oggetti naturali e culturali di pregio Art. 63 Linee di arretramento per la concezione architettonica (7.3)* Art. 64 E. Disposizioni di strutturazione AGST 7 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

8 Disposizioni supplementari relative all edificazione normativa* (disponib ile) 4. Piano generale di urbanizzazione* A. Generalità Determinazioni* Art. 65 B. Aree di urbanizzazione Area di urbanizzazione privata * Art. 66 Aree del traffico Art. 67 Aree di approvvigionamento e di smaltimento Art. 68 Area per lo sport ed il tempo libero Art. 69 C. Impianti d urbanizzazione Impianti del traffico* 1. Generalità Art Strade collettrici e di allacciamento Art Percorsi pedonali e sentieri turistici Art Strade agricole, forestali e rurali Art Impianti pubblici di parcheggio Art. 74 Impianti di approvvigionamento e di smaltimento Art. 75 Impianti per lo sport ed il tempo libero* Art Pianificazioni consecutive Pianificazione consecutiva* Art. 77 IV. Prescrizioni edilizie comunali 1. Premesse per la costruzione* Licenza edilizia 1. Obbligo di notifica* Art Decisione in merito all obbligo di licenza edilizia e genere della procedura Art Comunicazione della decisione e del genere di procedura* Art. 80 Domanda di costruzione Art. 81 Precario* Art. 82 Realizzazione a tappe di grandi progetti di costruzione* Art. 83 Contingentamento della costruzione di abitazioni secondarie* (Spazio disponibile) 2. Promozione dello spazio abitativo* Quote a scopo abitativo Art. 84 Parchi giochi per bambini, locali secondari Art. 85 Quota di abitazioni primarie* (disponibile) 3. Sicurezza e salute* Igiene degli alloggi Art. 86 Bilancio energetico Art. 87 Provvedimenti per i lavori di costruzione Art Strutturazione* Tetti Art. 89 Impianti energetici Art. 90 AGST 8 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

9 VI Recinzioni e piante Art. 91 Modifiche del terreno, scarpate e muri Art. 92 Insegne pubblicitarie e cartelli indicativi Art. 93 Antenne Art Traffico* Sicurezza del traffico* Art. 95 Accessi e uscite* Art. 96 Parcheggi per veicoli a motore 1. Parcheggi obbligatori Art Contributo sostitutivo per parcheggi per automobili* Art Approvvigionamento e smaltimento Condotte di servizio* Art. 99 Acque di scarico Art. 100 Impianti di rifiuti organici (compostaggio) Art Uso del suolo e dello spazio aereo pubblico* Uso del suolo pubblico e dello spazio aereo Art. 102 Uso della proprietà privata per scopi pubblici Art. 103 V. Ordinamento di urbanizzazione* 1. Generalità Regolamenti di urbanizzazione* Art. 104 Programma di urbanizzazione* Art. 105 Nomi delle strade Art Progettazione e approvazione Progetti generali e progetti di costruzione Art Esecuzione, esercizio, manutenzione e rinnovo Impianti pubblici di urbanizzazione 1. Esecuzione Art Esercizio, manutenzione e rinnovo Art Sgombero della neve Art. 110 Impianti privati di urbanizzazione 1. Generalità Art Impianti collettivi ed uso in comune Art Assunzione da parte del Comune Art. 113 Pianificazione dei risanamenti Art. 114 Disposizioni d esecuzione e disposizioni finali Esecuzione* Art. 115 Rimedi legali Art. 116 Lingua Art. 117 Entrata in vigore Art. 118 AGST 9 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

10 I Generalità Campo d applicazione e scopo Art. 1 1 La legge edilizia è valida per tutto il territorio comunale. Essa mira ad uno sviluppo territoriale finalizzato delle aree insediate e del paesaggio in ottica comunale e regionale, regolando nel contempo le attività edilizie e pianificatorie per quanto ciò è di competenza del Comune.* 2 Nelle pianificazioni e nel rilascio della licenza edilizia sono vincolanti, oltre alle norme comunali, le relative disposizioni del diritto federale e cantonale.** * L obbligo dell emanazione di una legge edilizia risulta dall art. 22 LPTC. ** Le norme di diritto superiore direttamente applicabili sono contenute in particolare nella legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC), nell ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC) e nella legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT). Altre leggi ed ordinanze con norme rilevanti nel campo dell edilizia e della pianificazione sono indicate nell Annesso IV. Collaborazione regionale* Art. 2 1 Il Comune collabora attivamente con i Comuni vicini e con le Corporazioni regionali nelle questioni riguardanti la pianificazione e lo sviluppo del territorio. In particolare esso collabora nell ambito delle pianificazioni intercomunali, nonché nell assolvimento di altri compiti intercomunali relativi allo sviluppo del territorio. Esso può assumere impegni*** di collaborazione (cooperazioni) a livello regionale*** e finanziare in misura proporzionale le iniziative comuni. 2 Il Comune armonizza a livello regionale**** la propria politica fondiaria e lo sviluppo delle proprie aree edificabili. 3 Il Comune può delegare alla competente Corporazione regionale compiti nel campo del diritto edilizio formale, come la consulenza in materia edilizia, il controllo edilizio, ecc.; in tali casi la relativa competenza decisionale rimane al Comune. I dettagli sono da regolare in una convenzione fra il Comune e la Corporazione regionale. * Applicazione dell art. 2 LPTC e dell art. 85 cpv. 4 LPTC. ** Regionale significa anche una collaborazione intercomunale o subregionale, per quanto ne risulti sensata la necessità in funzione dei compiti da affrontare o in relazione all attribuzione dei tipi di spazio nel PDC *** Le relative competenze possono essere delegate su decisione dell assemblea comunale anche alla Sovrastanza comunale/consiglio comunale. **** Negli spazi turistici e negli agglomerati urbani un azionamento secondo il PDC 2000 richiede inoltre un concetto dell insediamento regionale (vedi anche PDC 2000). Politica fondiaria e delle aree edificabili* Art. 3 AGST 10 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

11 1 La disponibilità di terreno edificabile da utilizzare secondo lo scopo stabilito per le singole zone viene garantita mediante un diritto d acquisto in favore del Comune o altri provvedimenti efficaci.** 2 Il Comune istituisce e alimenta un fondo per la compensazione dei vantaggi e degli svantaggi derivanti da misure pianificatorie. I pagamenti per la compensazione di vantaggi pianificatori sono da devolvere a tale fondo. I dettagli relativi all uso dei mezzi del fondo di compensazione sono regolati in un apposito regolamento emanato dal Comune. 3 La Sovrastanza comunale/il Municipio può decidere in casi urgenti l acquisto di terreni edificabili fino all importo di fr.....***** * Applicazione della richiesta formulata nell art. 19 LPTC con il diritto d acquisto come esempio di un provvedimento concreto ed efficace. ** Negli spazi turistici ed in quelli urbani un azzonamento secondo il PDC 2000 necessita di un concetto regionale per l insediamento. *** Vantaggi e svantaggi possono risultare per i Comuni all interno di una Regione e all interno di un Comune per l ente pubblico o i privati. **** Premessa ne è una relativa norma di competenza negli statuti della Corporazione regionale. *****Determinando un importo concreto nella legge edilizia, tale competenza viene disgiunta dalla competenza generale della Sovrastanza/del Municipio in ambito finanziario. Basi* Art. 4 1 Secondo le necessità il Comune elabora delle basi sufficienti per le determinazioni dell ordinamento di base relative allo sviluppo del territorio, come analisi degli insediamenti e del paesaggio, inventari, concetti o modelli di sviluppo. Esso armonizza con i Comuni vicini, con la Regione e con gli Uffici cantonali competenti l elaborazione delle basi e provvede allo scambio delle stesse. 2 Sulla scorta delle basi, il Comune può elaborare anche dei programmi per l applicazione dei provvedimenti previsti in un concetto di sviluppo territoriale o in un modello di sviluppo** e realizzare le attività che ne conseguono. * Esempio di concretizzazione dell elaborazione delle basi per il Comune a norma dell art. 7 LPTC (articolo generale Basi ) e dell art. 3 OPTC ( Sono considerate basi ). ** Azioni di strutturazione, di ripristino e di gestione accurata nell area degli insediamenti e nel paesaggio. Promozione* Art. 5 1 Il Comune promuove** progetti privati di costruzione e di pianificazione. Esso sostiene in particolare gli sforzi mirati a creare posti di lavoro, nonché provvedimenti in favore della natura e del paesaggio, per una strutturazione architettonica ed insediativa qualitativamente elevata e per la conservazione di oggetti protetti o da proteggere. 2 L autorità edilizia può concedere dei contributi mirati a progetti secondo il cpv. 1 attingendo al preventivo ordinario o ad un fondo alimentato a tale scopo. Il contributo può essere vincolato ad un adeguato coinvolgimento del Comune. AGST 11 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

12 * Norma armonizzata con l art. 9 LPTC. ** Sono degni di essere promossi gli intendimenti che rispondono al principio costituzionale della sostenibilità. Come misura di promozione può essere considerato per esempio anche l aiuto offerto alla committenza nei preparativi e nella realizzazione di progetti edilizi, il sostegno nell espletamento concreto delle pratiche, la consulenza o l assistenza nelle trattative per l acquisto di terreni. Organizzazione delle autorità* 1. Autorità edilizia** Art. 6 1 L autorità edilizia provvede entro termini utili a svolgere i propri compiti in modo professionale e materialmente corretto. A tale scopo essa impiega persone esperte in materia e strumenti tecnici adeguati. 2 L autorità edilizia può delegare i propri compiti e le proprie competenze ad una commissione edilizia o ad una commissione di pianificazione, ad un ufficio tecnico comunale o regionale, come pure a persone esterne esperte in materia.*** * Norme fondamentali nell art. 85 LPTC. ** Secondo l art. 85 cpv. 2 LPTC l autorità edilizia è la Sovrastanza comunale/il Municipio, nella misura in cui il diritto comunale non incarichi a tale scopo un altra autorità. Spetta all autorità edilizia provvedere all applicazione di questa legge, nonché all applicazione delle norme federali e cantonali, nella misura in cui la competenza spetta al Comune. Essa svolge la procedura per il rilascio della licenza edilizia ed è l istanza competente per il rilascio della stessa per tutti gli edifici e gli impianti che necessitano. È compito dell autorità edilizia richiedere le ulteriori autorizzazioni cantonali, fungere da polizia edilizia e provvedere al coordinamento con le autorità cantonali. *** Una norma di questo genere premette che la legge edilizia contenga una regolamentazione per l impugnazione di decisioni e disposizioni presso l autorità edilizia (vedi cap. VI Disposizioni di attuazione e finali). 2. Commissione edilizia e di pianificazione Art. 7 1 La commissione edilizia e di pianificazione si compone di tre membri.* Il membro della Sovrastanza comunale/del Municipio responsabile del settore edilizio ne fa parte ex officio. Gli altri membri sono eletti dall assemblea comunale per lo stesso periodo di carica dell autorità edilizia. La commissione edilizia e di pianificazione si costituisce da sé. Essa è legittimata a decidere se sono presenti due membri. 2 La commissione edilizia e di pianificazione prepara all attenzione dell autorità edilizia le questioni edilizie e di pianificazione, decide entro i limiti delle proprie competenze o formula delle proposte all attenzione dell autorità edilizia. 3 Qualora debbano essere preparati importanti progetti di costruzione o di pianificazione, la commissione edilizia e di pianificazione, su proposta dell autorità edilizia, può essere completata dall assemblea comunale con la nomina di ulteriori persone.** * Tre membri sono da considerare come numero minimo. ** A dipendenza dei singoli compiti da svolgere, possono essere abitanti del Comune, persone non domiciliate o persone esterne esperte in materia. AGST 12 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

13 3. Ufficio tecnico Art. 8 1 Il Comune gestisce un ufficio tecnico con personale proprio esperto in materia e con un adeguata infrastruttura tecnica.* 2 L ufficio tecnico è responsabile dello svolgimento tempestivo e materialmente corretto di tutti i compiti edilizi e pianificatori affidatigli. L autorità edilizia ne regola i compiti in un elenco delle mansioni. * L elaborazione elettronica dei dati (EED) e un sistema geografico d informazione (GIS) sono oggigiorno premesse indispensabili. 4. Consulenza in materia edilizia* Art. 9 L autorità edilizia e la commissione edilizia e di pianificazione possono far capo a persone esterne esperte in materia per la valutazione e l elaborazione indipendente ed approfondita di questioni giuridiche, tecniche o strutturali.** * Per gli oggetti (generalmente) protetti (art. 43 LPTC), per gli edifici che caratterizzano il paesaggio (art. 84 LPTC) e per le zone di conservazione (art. 31 LPTC) la consulenza in materia di strutturazione è obbligatoria secondo le relative norme cantonali. ** L autorità edilizia decide in merito ad un eventuale vincolo contrattuale di considerevole durata stipulato con esperti esterni in materia e fissa le condizioni che ne garantiscono l indipendenza, nonché i compiti e le competenze (vedi anche la pubblicazione Consulenza in materia edilizia nei Grigioni, nonché i documenti elaborati per il corso sulla prassi della strutturazione edilizia organizzato da parte dall Associazione grigionese per lo sviluppo del territorio all intenzione delle autorità edilizie, dei committenti, dei progettisti e dei consulenti in materia edilizia). Quali esperti esterni sono considerati anche le collaboratrici ed i collaboratori degli Uffici cantonali, come l Ufficio monumenti. Le spese per la consulenza e le perizie elaborate da esperti esterni vanno rimborsate al Comune a norma dell art. 96 cpv. 1 LPTC. I dettagli possono essere regolati nell ordinanza sulle tasse da emanare a norma dell art. 96 cpv. 3 LPTC. II Piano direttore Piano direttore comunale* Art Modelli di sviluppo comunali e regionali**, nonché concetti di sviluppo territoriale, possono essere attuati dal Comune mediante un piano direttore comunale. 2 La competenza per l elaborazione, l emanazione e la modifica dei piani direttori spetta all autorità edilizia. Essa provvede secondo le necessità ad una adeguata partecipazione dei Comuni vicini e della Regione. Essa delega l emanazione e la modifica all assemblea comunale (votazione per urna), qualora il piano direttore contenga delle determinazioni la AGST 13 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

14 cui applicazione presupponga un largo consenso della popolazione. L aggiornamento dei piani direttori spetta in ogni caso all autorità edilizia. 3 L autorità edilizia provvede all esposizione pubblica del progetto di piano direttore comunale per la durata di 30 giorni e la rende nota nell organo ufficiale di pubblicazione del Comune e nel Foglio ufficiale cantonale. Durante l esposizione pubblica ognuno è autorizzato a presentare proposte e obiezioni all autorità edilizia. Essa esamina le richieste e provvede in modo adeguato a comunicare pubblicamente i risultati. 4 Le disposizioni relative al piano direttore comunale valgono analogamente per l emanazione di un modello comunale di sviluppo. * Secondo l art. 20 LPTC, i contenuti del piano direttore comunale vanno armonizzati con i piani direttori della Regione e del Cantone. ** Regionale significa anche una collaborazione intercomunale o subregionale, nella misura in cui ne deriva una necessità dall impostazione del problema o in base all attribuzione ad un determinato tipo di spazio secondo il PDC III Ordinamento base* * Obbligo a norma dell art. 22 LPTC. 1. Generalità Competenza Art La competenza per l emanazione e la modifica della legge edilizia, dei piani delle zone, dei piani generali delle strutture e dei piani generali di urbanizzazione* spetta all assemblea comunale [votazione per urna]. 2 La competenza per l emanazione di piani di area** spetta all autorità edilizia. 3 Il Comune subordina l elaborazione e l emanazione di pianificazioni relative ad oggetti definiti ad un adeguata partecipazione ai costi da parte delle cerchie interessate.*** * La competenza per l emanazione dei piani generali di urbanizzazione o parti di essi può essere attribuita al legislativo comunale [parlamento comunale] (art. 48 cpv. 1 LPTC). ** La competenza per l emanazione di piani di area può essere attribuita al legislativo comunale [parlamento comunale] (art. 48 cpv. 2 LPTC). *** Base nell art. 22 cpv. 4 LPTC. 2. Piano delle zone* * Secondo l art. 26 cpv. 2 LPTC i Comuni sono tenuti a delimitare conformemente alle esigenze locali le zone edificabili, le zone agricole, le zone di protezione e le altre zone. Nella misura in cui singole zone sono descritte nella LPTC, fanno stato le prescrizioni della stessa. Per le zone non descritte nella LPTC, i Comuni emanano autonomamente le norme di zona necessarie. Nella LPTC sono descritte: a) Zone edificabili AGST 14 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

15 Art. 28 LPTC: zone per edifici ed impianti pubblici Art. 29 LPTC: zone per infrastrutture turistiche Art. 30 LPTC: zone per spazi verdi Art. 31 LPTC: zone di conservazione b) Zone agricole Art. 32 LPTC: zone agricole c) Zone di protezione Art. 33 LPTC: zone di protezione della natura Art. 34 LPTC: zone di protezione del paesaggio Art. 35 LPTC: zone di rispetto Art. 36 LPTC: zone archeologiche, zone di protezione archeologica Art. 37 LPTC: zone di protezione delle acque sotterranee e delle sorgenti Art. 38 LPTC: zone di pericolo d) Altre zone Art. 39 LPTC: zone per gli sport invernali (disposizioni complementari comunali sono possibili) Art. 40 LPTC: zone per utilizzazione edilizia futura Art. 41 LPTC: zone altro territorio comunale Indicazioni: L obbligo di pianificazioni consecutive va stabilito nel piano delle zone (art. 26 cpv. 4 LPTC). Per il bosco non è necessaria secondo la nuova LPTC una delimitazione nel piano delle zone riguardante la pianificazione delle utilizzazioni. I confini (statici) del bosco determinati nella procedura per la delimitazione del bosco vanno tuttavia obbligatoriamente riportati nel piano delle zone. L ammissione di utilizzazioni, edifici ed impianti è regolata dalla legislazione forestale e dalle direttive che ad essa si conformano per quanto riguarda la pianificazione forestale, nonché dalle disposizioni sugli edifici ed impianti al di fuori delle zone edificabili. Si raccomanda al Comune di rappresentare nei piani delle zone le aree forestali come zona boschiva non vincolante mediante una colorazione particolare o un segno convenzionale, in modo da poterle distinguere dall altro territorio comunale. Attribuzione dei gradi di sensibilità: secondo l art. 23 della legge cantonale sulla protezione dell ambiente, l attribuzione dei gradi di sensibilità si effettua nel quadro dell ordinamento base. Ciò avviene di regola nel piano delle zone e, per le zone edificabili, anche nello schema delle zone. A. Generalità Determinazioni* Art. 12 Il piano delle zone del Comune contiene i seguenti tipi di zona ** e le seguenti determinazioni: a) Zone edificabili - Zona villaggio (GS III) Art. - Zona residenziale B (GS II) Art. - Zona per edifici e impianti pubblici (GS II/III 1 ) 1 Suddivisioni vedi piano Art. 28 LPTC b) Zone agricole - Zona agricola (GS III) Art. 32 LPTC c) Zone di protezione - Zona di protezione della natura Art. 33 LPTC - Zona di protezione delle acque sotterranee e delle sorgenti Art. 37 LPTC - Zona di pericolo I Art. 38 LPTC - Zona di pericolo II Art. 38 LPTC AGST 15 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

16 d) Altre zone - Zona per gli sport invernali Art. 39 LPTC Art. - Zona di campeggio (GS III) - Zona per la futura utilizzazione edilizia Art. - Zona altro territorio comunale (GS III) Art. 41 LPTC e) Pianificazione consecutiva Art. - Obbligo del piano di area Art. 46 LPTC - Obbligo del piano di quartiere Art. 51 LPTC f) Ulteriori delimitazioni - Confini statici del bosco Art. 13 LCFo 2 Le aree di urbanizzazione all interno o ai margini dell area dell insediamento fanno parte delle zone edificabili. Esse possono essere edificate ed utilizzate esclusivamente secondo le direttive del piano generale di urbanizzazione e dell ordinamento di urbanizzazione.*** 3 Il piano delle zone e lo schema delle zone indicano i gradi di sensibilità. L attribuzione e l applicazione dei gradi di sensibilità si conformano alle prescrizioni della legislazione sulla protezione dell ambiente. * Lista delle zone e delle determinazioni usate nel piano delle zone del Comune con rimando al rispettivo articolo (LPTC, legge edilizia, altri leggi ed ordinanze come la legge forestale, nel caso in cui il piano delle zone contenga p.es. i confini statici del bosco); eventualmente rispettivo grado di sensibilità (GS). La lista serve in caso di necessità come strumento per l applicazione e l orientamento nella ricerca delle norme determinanti. Al posto della lista può essere formulato nel cpv. 1 anche un testo completo e progressivo. ** A questo punto può essere inserita una lista, come potrebbe figurare in una legge edilizia comunale (esempio). *** Per quanto riguarda l ordinamento di urbanizzazione vedi cap. V del MLE. Superfici di urbanizzazione all interno o ai margini dell area dell insediamento vengono considerate secondo l art. 27 cpv. 2 LPTC come zone edificabili. Per le autorizzazioni di progetti di costruzione in tali zone è necessaria unicamente la procedura comunale per l ottenimento della licenza edilizia e non una procedura EFZ. B. Zone edificabili* * Il piano delle zone distingue fra zone edificabili e zone non edificabili. Le prescrizioni seguenti si applicano a tutte le zone edificabili (zone edificabili secondo LPTC e zone edificabili secondo legge edilizia). a) Edificazione normativa* * Obbligo secondo art. 25 LPTC Principio Art Il tipo di costruzione e l indice d utilizzazione dell edificio (2) nelle zone edificabili si conformano allo schema delle zone ed alle indicazioni relative alle dimensioni secondo l OPTC e la legge edilizia. Le definizioni dei concetti e le modalità di misurazione risultano dal Concordato intercantonale sull armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE) e dalle relative spiegazioni nell Allegato I.* AGST 16 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

17 2 Qualora un terreno si trovi in zone edificabili diverse, l indice di utilizzazione (8) e le distanze dai confini (7.1) vanno rispettate in tutte le zone per le parti dell edificio che vi si trovano. Sono inoltre vincolanti le prescrizioni della zona nella quale è ubicata la maggior parte dell edificio. 3 Nell ambito dei piani di area e dei piani di quartiere è possibile derogare dall edificazione normativa**, qualora ciò facendo si raggiunga un utilizzo economo del terreno e una qualità abitativa e strutturale superiore alla media. Le dimensioni di lunghezza e la costruzione assemblata di più corpi di edifici può essere liberamente stabilita secondo criteri architettonici. Le altezze (5) possono essere aumentate al massimo del %***, gli indici di utilizzazione al massimo del %****. Verso i fondi confinanti al di fuori di un piano d area o di un piano di quartiere sono vincolanti in ogni caso le distanze dai confini e fra gli edifici secondo l edificazione normativa. * Direttive OPTC ** Base nell art. 25 cpv. 4 LPTC; ne va delle deroghe rispetto alle dimensioni consentite secondo lo schema delle zone e l art. 23, nonché delle deroghe del terreno determinante rispetto alla configurazione naturale del terreno. Ciò vale in particolare per la compensazione delle sottrazioni di terreno utilizzato per impianti collettivi e per soluzioni strutturali superiori alla media. *** Valore indicativo per piano di quartiere e piano d area (senza definizione di un obbligo di pianificazione consecutiva nell ordinamento base): 10-20%. Qualora le condizioni-quadro per un piano d area risultino definite nell ordinamento base, i rispettivi valori vanno desunti, se necessario, dalle esigenze e dalle situazioni locali. **** Valore indicativo per piano di quartiere e piano d area (senza definizione di un obbligo di pianificazione consecutiva nell ordinamento base): fino al 10%. Qualora le condizioni-quadro per un piano d area risultino definite nell ordinamento base, i rispettivi valori vanno desunti, se necessario, dalle esigenze e dalle situazioni locali (fino al 20%). Diritto di ricostruzione* Art Per la demolizione e la ricostruzione di edifici costruiti in origine a norma di legge all interno della zona edificabile** vale il diritto di ricostruzione nell ambito delle disposizioni seguenti. 2 Qualora edifici costruiti a norma di legge, ma non più corrispondenti alle prescrizioni vigenti, vengano distrutti o demoliti parzialmente o totalmente, essi possono essere ricostruiti nella stessa ubicazione e con la stessa estensione senza riguardo alle prescrizioni vigenti dell edificazione normativa; ciò a condizione che non vi si oppongano interessi pubblici preponderanti e che la domanda di costruzione per la ricostruzione venga inoltrata entro il termine di tre anni a contare dalla distruzione. Divergenze di poco conto riguardanti l ubicazione e l estensione sono possibili nei limiti della cubatura esistente dell edificio, qualora ne risulti un miglioramento dello stato attuale e non vi si oppongano interessi preponderanti dei vicini. 3 Particolari prescrizioni delle zone in merito a edifici sostitutivi, zone di pericolo, prescrizioni di protezione del piano generale delle strutture, linee di arretramento, nonché prescrizioni relative alle distanze dalle strade cantonali***, hanno priorità rispetto al diritto di ricostruzione. AGST 17 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

18 * Estensione della garanzia dello stato di proprietà anche per la ricostruzione in seguito a distruzione o demolizione (con modifica dello scopo) secondo l art. 81 cpv. 3 LPTC per edifici esistenti entro il perimetro della zona edificabile. È possibile che rispetto allo stato vigente risulti un miglioramento sia per l edificio oggetto del diritto di ricostruzione, sia per gli edifici che lo circondano. Le linee di arretramento comprendono anche le linee di distanza dal bosco e dai corsi d acqua. Nelle zone di pericolo con pericolo limitato vanno adottate le necessarie misure di protezione anche in caso di ricostruzioni basate sul diritto di ricostruzione. ** A norma dell art. 81 cpv. 3 LPTC i Comuni possono introdurre il diritto di ricostruzione o rinunciarvi totalmente o parzialmente. Essi possono estenderlo in particolare anche alla demolizione volontaria ed alla ricostruzione con modifica dello scopo. I Comuni possono limitare il diritto di ricostruzione a singole zone edificabili, segnatamente alle zone con edifici e strutture edilizie di importanza storica, poiché in queste zone un rinnovo edilizio secondo l edificazione normativa risulta spesso impossibile a causa della suddivisione particellare. In tal caso vanno elencate singolarmente nel capoverso 1 le zone edificabili in cui vale il diritto di ricostruzione. Quale alternativa al diritto di ricostruzione può essere adottato il piano generale delle strutture, nel quale possono pure essere fissate delle determinazioni divergenti dall edificazione normativa. *** Determinante è la legislazione stradale cantonale. AGST 18 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

19 Schema delle zone Art. 15 Nello schema delle zone sono indicati fra parentesi gli ambiti di valore raccomandati di volta in volta. La scelta dipende dalla struttura e dalla densità esistente o prospettata di una zona, nonché dalle prescrizioni integrative per l edificazione di parcheggi per veicoli a motore (art. 97, in particolare cpv. 3) o per le quote minime per locali secondari (art. 85) BVR 19 MBauG 2007 vom 7. Dezember 2006

20 Art. Zona ISP e superficie utile principale * IE IO Piani normal i ** Altezza generale 1) Altezza della facciata del lato delle grondaie 2) ** Lunghezz a dell edificio 3) Larghezz a dell edificio Distanza dal confine **** Quota a scopo abitativo ***** GS 4) Art. 16 Art. 17 Art. 18 (6.1) Art. 20 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art Zona centrale ZC ( ) (55 75) % ( ) (3 5) (11-17)+z m (9 15) + z m (25 - ) m (16-20) m (3-4) m III 25 Zona nucleo ZN Art. 25 (indice d utilizzazione massimo e altre dimensioni: opzionali dove lo esigono le circostanze) III 26 Zona villaggio ZV ( ) (60 70) % ( ) (2-3) (9-14)+z m ( )+z m (18-25) m (12-15) m (2.5-4) m III 27 Zona ampliamento nucleo ZAN 27 Zona ampliamento villaggio ZAV ( ) (60 70) % ( ) (2-3) (9-14)+z m ( )+z m (18-25) m (12-18) m (2.5-4) m III ( ) (60 70) % ( ) (2-3) (9-14)+z m ( )+z m (18-25) m (12-15) m (2.5-4) m III 28 Zona residenziale 1 ZR1 (0.4 06) (60 70) % ( ) 1 (7-9)+z m (4.5 6 )+z m (15-18) m (12-15) m (3.5-5) m II 28 Zona residenziale 2 ZR2 ( ) (60 70) % ( ) 2 (9-11)+z m (6-8 )+z m (15-18) m (12-15) m (3.5-5) m (40 70) % II 28 Zona residenziale 3 ZR3 ( ) (60 70) % ( ) 3 (11-14)+z m ( )+z m (18-25) m (15-20) m (4-6) m (40 70) % II 28 Zona residenziale 4 ZR4 ( ) (60 70) % ( ) 4 (13-16)+z m (11-13)+z m (20-30) m (16-25) m (4-6) m (40 70) % II 29 Zona residenziale mista ZRM 30 Zona artigianale mista ZAM 31 Zona artigianale ZA****** vgl. W2-W4 (60 70) % ( ) ( ) (3 4) (11-16)+z m (9 13)+z m (20-30) m (16-25) m (4-6) m (40 70) % III vgl. W3-W4 (70 80) % ( ) ( ) (3 4) (11-16)+z m (9 13)+z m (30-50) m (20-30) m (4-6) m III ( 2.0) ( ) ( ) (12-16)+z m (12 18) + z m (30 - ) m (3 6)m III 31 Zona industriale ZI ( ) ( ) (16 20) m (5 6) m IV 33 Zona alberghiera ZAL ( ) ( ) (16 20) m (5 6) m II LPTC 29 Zona per attrezzature turistiche ZAT secondo le necessità (2.5 6) m III 1) L altezza generale ammessa è data su terreno inclinato dall altezza generale determinata ed un supplemento z, che corrisponde alla metà della differenza d altezza del terreno determinante misurata sul lato a valle e sul lato a monte della facciata del lato delle grondaie; supplemento z = al massimo 3 m. *** 2) L altezza delle facciate ammessa è data su terreno inclinato dall altezza della facciata determinata ed un supplemento z, che corrisponde alla metà della differenza del terreno determinante misurata sul lato a valle e sul lato a monte della facciata del lato delle grondaie; supplemento z = al massimo. *** 3) Per edifici a schiera in struttura chiusa: libera; per quanto riguarda l ammissibilità vedi prescrizioni di zona. 4) Secondo la legislazione sulla protezione dell ambiente e attribuzione nel piano delle zone; aumenti vedi piano delle zone. AGST 20 MLE 05 del 24 ottobre 2005

21 * Un indice delle superfici di piano (8.2) relativamente elevato impedisce che si risparmi nelle aree del traffico, dell utilizzazione e della costruzione, se la quota a scopo abitativo viene invece stabilita a basso livello. ** Opzionale: In caso di limitazione dei piani normali ammessi è sufficiente l altezza generale (nessuna altezza delle facciate). Gli scavi per l ottenimento di un numero supplementare di piani sotto il livello del terreno determinante vengono impediti in modo semplice e verificabile mediante la definizione del numero dei piani normali. Qualora si rinunci all altezza delle facciate, è indispensabile definire un ambito di valori per l inclinazione del tetto. *** I valori corrispondono materialmente alle definizioni finora abituali dell altezza dell edificio e del colmo. Invece delle altezze medie negli angoli dell edificio principale (MLE 99), viene definita l altezza a valle e con ciò l altezza massima delle facciate. Il supplemento z indica la differenza finora usata tra la media delle altezze delle facciate del lato delle grondaie (angoli dell edificio principale) e l altezza massima della facciata a valle. Approssimativamente z rappresenta anche la differenza d altezza fra l altezza determinante del terreno a valle dell edificio e l altezza determinante del terreno nel baricentro dell edificio. Le definizioni secondo il CIAE impongono questa nuova formulazione, che appare relativamente complicata. Nell applicazione esse corrispondono tuttavia alla pratica attuale. **** Gli art. 75 sgg LPTC regolano le distanze minime di edifici ed impianti. In tutte le zone vale una distanza minima dal confine di 2.5 m. Il Comune può definire distanze maggiori. Sono riservate le prescrizioni relative alle distanze secondo la legislazione stradale cantonale per progetti di costruzione sulle strade cantonali. ***** Accanto alle quote a scopo abitativo possono essere definite nello schema delle zone anche le quote di abitazioni primarie o abitazioni principali. ****** Nelle zone artigianali di modeste dimensioni specialmente nelle aree di campagna è opportuno limitare il volume degli edifici in considerazione delle strutture degli insediamenti circostanti. AGST 21 MLE 05 del 24 ottobre 2005

22 Indice delle superfici di piano (8.2) Art Gli indici delle superfici di piano (ISP) con le quote massime per le superfici di utilizzazione principale definiti nello schema delle zone non possono essere superati. 2 Non vengono computate le superfici, la cui altezza in luce (5.4) non supera 1.60 m. 3 Per superfici di utilizzazione principale utilizzate in comune in costruzioni interrate (2.4) ed in costruzioni seminterrate (2.5), come laboratori, locali per sauna o wellness, l autorità edilizia può concedere un bonus massimo del (10-20%)* sull ISP. Il rispetto delle disposizioni secondo il cpv. 1 va comprovato senza tener conto di queste superfici beneficiarie del bonus.** 4 Qualora da un fondo non edificato venga staccata una parte, la nuova particella parziale risultante può essere sopredificata solo nella misura in cui risulta rispettato l ISP calcolato su tutto il fondo originario. 5 Qualora l ISP ammesso venga utilizzato per un progetto di costruzione in misura inferiore al (40-60)%*, l edificio va collocato in modo che l ISP rimanente possa essere ulteriormente utilizzato sulla rimanente area del fondo. I committenti sono tenuti a fornirne la prova nella domanda di costruzione. * Il valore va definito chiaramente dal Comune. ** Un bonus sull ISP può essere definito anche qualora la qualità dell edificazione sia superiore alla media e meriti di essere promossa. Premesse ne sono delle esigenze chiare e misurabili (1/3 minergie ) o il marchio Pro Infirmis per persone portatrici di handicap, che non sono comunque assoggettabili alla relativa legislazione. Indice di edificabilità (8.3) Art Gli indici di edificabilità (IE) definiti nello schema delle zone non possono essere superati. 2 I volumi di parti aperte di edifici (8.3) vengono computati in misura della metà. 3 Qualora da un fondo non edificato venga staccata una parte, la nuova particella parziale risultante può essere sopredificata solo nella misura in cui risulta rispettato l IE calcolato su tutto il fondo originario. 4 Qualora l IE ammesso venga utilizzato per un progetto di costruzione in misura inferiore al (40-60%)*, l edificio va collocato in modo che l IE rimanente possa essere ulteriormente utilizzato sulla rimanente area del fondo. I committenti sono tenuti a fornirne la prova nella domanda di costruzione. * L indice di edificabilità si adatta in particolare per terreno livellato e corpi d edificio geometricamente semplici, com è il caso nelle zone industriali ed artigianali. Il computo del volume edificato sul terreno determinante (8.3) può risultare estremamente difficile e laborioso nei terreni non pianeggiati e livellati e in caso di edifici molto strutturati. Qualora l IE venga utilizzato per zone residenziali, sono necessarie nel cap. IV ulteriori prescrizioni nelle prescrizioni edilizie a livello comunale, al fine di garantire nell edificio AGST 22 MLE 07 del 7 dicembre 2006

23 sufficienti aree del traffico e dell utilizzazione secondaria (Annesso CIAE) (pericolo che il volume edificato determinante venga esaurito per le aree di utilizzazione principale e si rinunci ad un adeguata quota di aree del traffico e dell utilizzazione secondaria) (Annesso CIAE). È imperativa una limitazione degli scavi e degli accumuli ammessi secondo l art. 92 o la prescrizione del numero ammesso dei piani interi (6.1.), poiché il volume edificato sotto il terreno determinante (1) non viene computato nell IE. Secondo il CIAE il terreno scavato o accumulato non può in via di massima venir considerato come terreno determinante. ** Il valore va definito chiaramente dal Comune. Indice di occupazione (8.4) * Art Gli indici di occupazione (IO) definiti nello schema delle zone non possono essere superati. 2 Non vengono computate le tettoie (8.4) fino a 1 m. 3 Qualora da un fondo non edificato venga staccata una parte, la nuova particella parziale risultante può essere sopredificata solo nella misura in cui risulta rispettato l IO calcolato su tutto il fondo originario. 4 Qualora l IO ammesso venga utilizzato per un progetto di costruzione in misura inferiore al (40-60%)**, l edificio va collocato in modo che l IO rimanente possa essere ulteriormente utilizzato sulla rimanente area del fondo. I committenti sono tenuti a fornirne la prova nella domanda di costruzione. * L uso dell indice di occupazione si adatta in particolare per zone edificabili di grande estensione, non ancora edificate e situate in aree pianeggianti, in particolare per le zone con tetti piani. La terza dimensione va definita preferibilmente mediante una limitazione dei piani interi o dell altezza generale, ciò che si concretizza con una struttura uniforme dell insediamento per quanto riguarda le altezze. Nelle prescrizioni edilizie comunali possono essere utili nel cap. IV ulteriori prescrizioni per edifici residenziali, al fine di garantire sufficienti aree per il traffico e per l utilizzazione secondaria (Annesso CIAE). ** Il valore va definito chiaramente dal Comune. Trasferimento di utilizzazione Art L autorità edilizia può autorizzare nella stessa zona edilizia dei trasferimenti di utilizzazione fra particelle confinanti o separate unicamente da strade, tracciati ferroviari o ruscelli, a condizione che sia stipulato un relativo contratto fra le proprietarie ed i proprietari dei fondi in questione. Sono riservati ulteriori trasferimenti di utilizzazione secondo le disposizioni del piano generale delle strutture, di un piano di area o di un piano di quartiere. 2 L autorità edilizia tiene un controllo relativo alle quote utilizzate degli indici di utilizzazione ammessi per i singoli fondi. Essa provvede a far iscrivere a registro fondiario la menzione relativa al trasferimento di utilizzazione. Altezza generale e altezza delle facciate* (5) Art. 20 AGST 23 MLE 07 del 7 dicembre 2006

24 1 L altezza generale (5.1) e/o l altezza delle facciate (5.2.) degli edifici non può superare i valori secondo lo schema delle zone. 2 Per gli edifici con tetto piano l altezza generale ammessa si riduce di (2-3)** m. È ammesso un piano arretrato (6.4.). *** 3 Negli edifici scaglionati di almeno 3 m per quanto riguarda l altezza o la situazione, le altezze generali, le altezze delle facciate ed il numero dei piani vengono rilevate separatamente per ogni parte dell edificio. All interno degli edifici sono ammessi degli scaglionamenti in altezza dei piani fino a 4.5 m per ogni piano intero. * Si può rinunciare a definire l altezza delle facciate se sono prescritti il numero ammesso dei piani interi e la pendenza del tetto. ** Il valore va definito dal Comune. *** Vedi anche art. 23 Lunghezza e larghezza dell edificio* Art La lunghezza (4.1) e la larghezza (4.2) degli edifici che superano il terreno determinante (1.1) non possono essere superiori a quelle definite nello schema delle zone. 2 Qualora due o più edifici indipendenti vengano edificati contiguamente (edifici doppi e edifici a schiera), la lunghezza degli edifici può essere superata complessivamente di (2-3)** m. 3 La lunghezza e la larghezza di costruzioni interrate (2.4) sono libere. * La larghezza dell edificio non deve obbligatoriamente essere definita. ** Questa dimensione va definita in modo univoco qualora le dimensioni della lunghezza e della larghezza di edifici singoli vadano tenute piuttosto basse per motivi strutturali in connesso con strutture esistenti e qualora debbano essere ammesse dimensioni maggiori solo per edifici doppi e edifici a schiera costruiti a cavallo del confine. Distanza dal confine e tra edifici* Art Sono da rispettare le distanze dal confine (7.1) per edifici secondo lo schema delle zone. Sono riservate le linee di arretramento (7.3.) e le riduzioni secondo l OPTC. 2 La distanza minima tra edifici è data dalla somma delle distanze dal confine da rispettare (7.2, fig. 7.1) e può essere ridotta secondo l OPTC.** 3 Verso le strade pubbliche o che servono a scopi pubblici tutti gli edifici devono rispettare una distanza minima di (3.5 5) m dal bordo della carreggiata. Parti di edificio sporgenti (3.4) nell ambito minimo di distanza devono trovarsi almeno 3 m al di sopra del livello del marciapiede e 4.5 m al di sopra del livello della strada. Sono riservate le linee di arretramento (7.3).*** AGST 24 MLE 07 del 7 dicembre 2006

Legge edilizia Revisione totale

Legge edilizia Revisione totale CANTONE DEI GRIGIONI COMUNE DI CASTANEDA Legge edilizia Revisione totale in base alla Legge edilizia per i Comuni del Grigioni Italiano (LE-GRit) Assemblea comunale del 6 aprile 008 Legenda: (CIAE) LPTC

Dettagli

Concordato intercantonale sull armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE) [estratto] Norma SIA 416 e 421 (estratto)

Concordato intercantonale sull armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE) [estratto] Norma SIA 416 e 421 (estratto) Comune di SAN VITTORE Legge edilizia / Annesso 2 del 3 dicembre 2012, aggiornato il 7 maggio 2013 Concordato intercantonale sull armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE) [estratto] Norma SIA 416

Dettagli

Concordato intercantonale sull armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE) [estratto] Norme SIA 416 e 421 (estratto)

Concordato intercantonale sull armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE) [estratto] Norme SIA 416 e 421 (estratto) Modello di legge edilizia per i comuni del Grigioni italiano (MLE/LE GRit) Annesso 2 del 18 gennaio 2010 Concordato intercantonale sull armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE) [estratto] Norme

Dettagli

PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI STABIO PIANO PARTICOLAREGGIATO FALCETTE. Introduzione alle norme di attuazione

PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI STABIO PIANO PARTICOLAREGGIATO FALCETTE. Introduzione alle norme di attuazione PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI STABIO PIANO PARTICOLAREGGIATO FALCETTE Introduzione alle norme di attuazione Le norme di attuazione del Piano particolareggiato (NAPP) si integrano e vengono completate

Dettagli

Le fasi di formazione della pianificazione comunale. Legge del 1865 «Sulle espropriazioni per pubblica utilità»

Le fasi di formazione della pianificazione comunale. Legge del 1865 «Sulle espropriazioni per pubblica utilità» Le fasi di formazione della pianificazione comunale Legge del 1865 «Sulle espropriazioni per pubblica utilità» Piano regolatore del nucleo urbano esistente; piano regolatore di ampliamento; norme per l

Dettagli

Legge edilizia del Comune di Roveredo. Versione gennaio 2014

Legge edilizia del Comune di Roveredo. Versione gennaio 2014 Legge edilizia del Comune di Roveredo Versione gennaio 04 LE del Comune di Roveredo Gennaio 04 I. GENERALITÀ... 5 Campo d applicazione e scopo Art.... 5 Collaborazione regionale Art.... 5 Politica fondiaria

Dettagli

Importanti innovazioni nell ambito della procedura per il rilascio della licenza edilizia

Importanti innovazioni nell ambito della procedura per il rilascio della licenza edilizia Importanti innovazioni nell ambito della procedura per il rilascio della licenza edilizia I. Obiettivi della revisione LPTC / OPTC II. III. IV. Progetti di costruzione non sottoposti all obbligo di licenza

Dettagli

INTERCOMUNALE PIANO REGOLATORE

INTERCOMUNALE PIANO REGOLATORE PIANO REGOLATORE INTERCOMUNALE Comune di CADENAZZO Comune di S. ANTONINO Norme di attuazione PLANIDEA S.A. - PIANIFICAZIONE URBANISTICA E STUDI AMBIENTALI Sergio Rovelli e Pierino Borella urbanisti, ingg.

Dettagli

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) Modifica del 20 marzo 1998 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 1996 1, decreta:

Dettagli

REGOLAMENTO. PER LO STAZIONAMENTO DI VEICOLI A MOTORE SU SUOLO PUBBLICO Approvato dal Consiglio comunale nella sua seduta del 22 marzo 2016

REGOLAMENTO. PER LO STAZIONAMENTO DI VEICOLI A MOTORE SU SUOLO PUBBLICO Approvato dal Consiglio comunale nella sua seduta del 22 marzo 2016 REGOLAMENTO PER LO STAZIONAMENTO DI VEICOLI A MOTORE SU SUOLO PUBBLICO Approvato dal Consiglio comunale nella sua seduta del 22 marzo 2016 Approvato dal CC del 22.3.2016 Pag. 1 Sommario Art. 1 Basi legali

Dettagli

Swissolar Svizzera italiana. Giornata sul solare: le recenti modifiche legislative in ambito di impianti solari. Tiziana Brignoni

Swissolar Svizzera italiana. Giornata sul solare: le recenti modifiche legislative in ambito di impianti solari. Tiziana Brignoni Swissolar Svizzera italiana Giornata sul solare: le recenti modifiche legislative in ambito di impianti solari Tiziana Brignoni Bellinzona, giovedì 03 luglio 2014 1 Tema trattato Modifiche legislative

Dettagli

NTA - STATO DI FATTO NTA - STATO DI PROGETTO

NTA - STATO DI FATTO NTA - STATO DI PROGETTO NTA - STATO DI FATTO NTA - STATO DI PROGETTO Art. 1.03 DEROGHE ALLE PRESENTI NORME Deroghe alle presenti norme sono ammissibili nei limiti e nella forma stabiliti dall art. 41 quater, L. 17/8/1942 n. 1150,

Dettagli

concernente la circolazione di veicoli a motore fuoristrada del

concernente la circolazione di veicoli a motore fuoristrada del REGOLAMENTO concernente la circolazione di veicoli a motore fuoristrada del Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino richiamati: la Legge federale sulla circolazione stradale del 19

Dettagli

PIANO REGOLATORE GENERALE

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNE DI PADOVA SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE AL P.R.G. PER LA RIDEFINIZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI E DELLE NORME (REVOCA PARZIALE E NUOVA ADOZIONE PARZIALE) Allegato

Dettagli

NORME GENERALI 1 Art. 1 Principi generali Art. 2 Componenti del piano particolareggiato Art. 3 Applicabilità delle norme di piano regolatore

NORME GENERALI 1 Art. 1 Principi generali Art. 2 Componenti del piano particolareggiato Art. 3 Applicabilità delle norme di piano regolatore INDICE NORME GENERALI 1 Art. 1 Principi generali Art. 2 Componenti del piano particolareggiato Art. 3 Applicabilità delle norme di piano regolatore CAPITOLO I - PATRIMONIO EDILIZIO 2 Art. 4 Edificio da

Dettagli

QUADRO SINOTTICO DEGLI INTERVENTI

QUADRO SINOTTICO DEGLI INTERVENTI COMUNE DI BRESCIA SETTORE SPORTELLO UNICO DELL EDILIZIA Legge regionale 13 marzo 2012 - n. 4 Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico edilizia

Dettagli

Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale

Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale del Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le ordinanze qui appresso sono modificate

Dettagli

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane del 18 ottobre 2006 (Stato 1 maggio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 93 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 1

Dettagli

II. Organizzazione. 1. Conferenza specializzata

II. Organizzazione. 1. Conferenza specializzata 11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della

Dettagli

Sintesi ANIT 15 settembre 2009 PIANO CASA Dall accordo Stato-Regioni alla pubblicazione dei diversi recepimenti regionali del piano casa

Sintesi ANIT 15 settembre 2009 PIANO CASA Dall accordo Stato-Regioni alla pubblicazione dei diversi recepimenti regionali del piano casa Sintesi ANIT 15 settembre 2009 PIANO CASA Dall accordo alla pubblicazione dei diversi recepimenti regionali del piano casa Indice 1. Accordo 2. Elenco leggi regionali 3. Sintesi leggi regionali 1. Accordo

Dettagli

Le aree per i servizi e le attrezzature collettive riguardano:

Le aree per i servizi e le attrezzature collettive riguardano: Art. 19 - Zone per i servizi e le attrezzature collettive e di interesse generale Le aree per i servizi e le attrezzature collettive riguardano: 1) zona a verde pubblico urbano, di quartiere, attrezzato

Dettagli

Urbanistica in Sardegna

Urbanistica in Sardegna Urbanistica in Sardegna Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale Definisce gli strumenti e livelli della pianificazione territoriale a livello Regionale,

Dettagli

Ordinanza sui nomi geografici (ONG)

Ordinanza sui nomi geografici (ONG) Ordinanza sui nomi geografici (ONG) del [versione 11, 20.11.2006; avamprogetto per l indagine conoscitiva / la consultazione degli uffici] Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5 capoversi

Dettagli

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario Legge federale sui binari di raccordo ferroviario 742.141.5 del 5 ottobre 1990 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 22 ter, 26 e 64 della Costituzione

Dettagli

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (Legge

Dettagli

L'ufficio cantonale competente è l'ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (Ufficio).

L'ufficio cantonale competente è l'ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (Ufficio). 950.70 Disposizioni di attuazione della legge sulla costruzione di abitazioni a scopo sociale e sul miglioramento delle condizioni d'abitazione nella regione di montagna del dicembre 985 (stato gennaio

Dettagli

Pag. 1/5 Sessione 9 Febbraio 2000 * * * * * * * *

Pag. 1/5 Sessione 9 Febbraio 2000 * * * * * * * * Pag. 1/5 Sessione 9 Febbraio 2000 SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE CLASSE 16/A: COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E DISEGNO TECNICO PROVA SCRITTO-GRAFICA Il candidato svolga, a scelta, uno dei seguenti

Dettagli

Legge federale sulla ricerca

Legge federale sulla ricerca Legge federale sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2008 1, decreta:

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/).

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Dettagli

REGIONE CAMPANIA. Legge regionale n. 19 del 28 dicembre 2009

REGIONE CAMPANIA. Legge regionale n. 19 del 28 dicembre 2009 REGIONE CAMPANIA Legge regionale n. 19 del 28 dicembre 2009 v. anche legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2011; DGR n. 145 del 12 aprile 2011 (Linee guida per la valutazione della sostenibilità energetica

Dettagli

Calcolo Volume Urbanistico

Calcolo Volume Urbanistico Calcolo Volume Urbanistico DECRETO DELL ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 20 DICEMBRE 1983, N. 2266/U. Art. 4. Nelle zone B e C per gli interventi edificatori ammessi dagli strumenti

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale Ordinanza sull organizzazione della statistica federale 431.011 del 30 giugno 1993 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre

Dettagli

Ordinanza sui nomi geografici. (ONGeo) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

Ordinanza sui nomi geografici. (ONGeo) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008) Ordinanza sui nomi geografici (ONGeo) 510.625 del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 20 della legge del 23 giugno 2006 1 sull armonizzazione dei registri;

Dettagli

Principi dello smaltimento delle acque dei fondi (nelle zone edificabili)

Principi dello smaltimento delle acque dei fondi (nelle zone edificabili) Principi in zona edificabile Pagina 1 di 5 Principi dello smaltimento delle acque dei fondi (nelle zone edificabili) Principi in zona edificabile Pagina 2 di 5 Introduzione Basi legali Legge federale sulla

Dettagli

Legge sui contributi di miglioria (del 24 aprile 1990)

Legge sui contributi di miglioria (del 24 aprile 1990) Legge sui contributi di miglioria (del 24 aprile 1990) 7.3.3.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 13 giugno 1984 n. 2826 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : CAPITOLO

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF) Allegato 3 (n. I 3) del 2 febbraio 2000 Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 97 della legge del 20 dicembre

Dettagli

Circolare della Commissione federale delle banche: Delega di compiti da parte della direzione del fondo e della SICAV

Circolare della Commissione federale delle banche: Delega di compiti da parte della direzione del fondo e della SICAV Circ.-CFB 07/3 Delega da direzione del fondo / SICAV Pagina 1 Circolare della Commissione federale delle banche: Delega di compiti da parte della direzione del fondo e della SICAV (Delega da parte della

Dettagli

COMUNE DI LUMINO PIANO REGOLATORE

COMUNE DI LUMINO PIANO REGOLATORE COMUNE DI LUMINO PIANO REGOLATORE VARIANTE DI POCO CONTO PIANO DI QUARTIERE BOSNIGA ai sensi degli art. 34 e 35 Lst Incarto per approvazione del Dipartimento del territorio 18 dicembre 2013 Studi Associati

Dettagli

Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT

Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT (OSEIC) 172.010.59 del 6 dicembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 21 marzo 1997 1

Dettagli

La pianificazione del territorio in Svizzera

La pianificazione del territorio in Svizzera Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Segreteria generale SG-DATEC Servizio stampa Scheda informativa Revisione della legge sulla pianificazione del

Dettagli

dato avvio al procedimento per la variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio;

dato avvio al procedimento per la variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio; VARIANTE N.1 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO RELAZIONE ILLUSTRATIVA 1. PREMESSE - il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato deliberazione del Consiglio

Dettagli

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO EVENTI CALAMITOSI PROV. TARANTO 14 marzo 2014, n. 1

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO EVENTI CALAMITOSI PROV. TARANTO 14 marzo 2014, n. 1 10518 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 20 03 2014 DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO EVENTI CALAMITOSI PROV. TARANTO 14 marzo 2014, n. 1 O.C.D.P.C. 135/2013. Art. 1 comma 3. Adozione Piano

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI NORMATIVA... 2 CRITERI INFORMATORI DEL PIANO... 2 SCOPI DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI... 2 INDIRIZZI PER LA REDAZIONE

Dettagli

LIVELLI DI PIANIFICAZIONE E TIPI DI PIANO

LIVELLI DI PIANIFICAZIONE E TIPI DI PIANO LIVELLI DI PIANIFICAZIONE E TIPI DI PIANO Legge n. 1150/1942 Legge urbanistica fondamentale D.P.R. n. 616/1977 In attuazione della Legge n. 382/1975 Legge di delega alle Regioni delle funzioni legislative

Dettagli

Direttiva per il calcolo dei contributi nei PSR

Direttiva per il calcolo dei contributi nei PSR Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG Settore Sviluppo rurale Progetti di sviluppo regionale Direttiva per il calcolo dei contributi

Dettagli

Municipio della Città di Bellinzona

Municipio della Città di Bellinzona Municipio della Città di Bellinzona Bellinzona, 28 agosto 2006 MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 2967 AUTORIZZAZIONE PER LA VENDITA DEGLI SCORPORI DI TERRENO RISULTANTI DALLA VARIANTE PER LA NUOVA PISTA PEDONALE-

Dettagli

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani) 311.039.3 del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale

Dettagli

TITOLO I - NORME GENERALI

TITOLO I - NORME GENERALI TITOLO I - NORME GENERALI - CAPO I - GENERALITÀ Art. 1 - Natura, scopi, contenuti e riferimenti del PRG pag. 1 Art. 2 - Modalità generali di attuazione, piani attuativi pag. 1 Art. 3 - Effetti e cogenza

Dettagli

ASSOCIAZIONE TICINESE PER I SENTIERI ESCURSIONISTICI

ASSOCIAZIONE TICINESE PER I SENTIERI ESCURSIONISTICI ASSOCIAZIONE TICINESE PER I SENTIERI ESCURSIONISTICI (ATSE) Art. 1 Sede Statuto (del 2 dicembre 1993) E costituita, con sede al proprio segretariato, a norma degli articoli 60 e seguenti del CCS, l Associazione

Dettagli

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza contro l inquinamento fonico Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza contro l inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 1 viene modificata come segue: Art. 17 cpv.

Dettagli

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL NUCLEO TRADIZIONALE NORME D ATTUAZIONE

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL NUCLEO TRADIZIONALE NORME D ATTUAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL NUCLEO TRADIZIONALE edizione 1989 Base legale Art. 1 II piano particolareggiato (PP) del nucleo tradizionale di Melano, le sue componenti ed in particolarelle presenti norme,

Dettagli

PROVINCIA DI TRENTO COMUNE DI NOMI. PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 2017 Art. 39 L.P. 4 agosto 2015, n. 15

PROVINCIA DI TRENTO COMUNE DI NOMI. PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 2017 Art. 39 L.P. 4 agosto 2015, n. 15 PROVINCIA DI TRENTO COMUNE DI NOMI PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 2017 Art. 39 L.P. 4 agosto 2015, n. 15 ESTRATTO NORME DI ATTUAZIONE ESTRATTO NTA - Raffronto Prima Adozione Delibera del Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO D USO DELLA STRADA FORESTALE Quartino-Orgnana Cavriana

REGOLAMENTO D USO DELLA STRADA FORESTALE Quartino-Orgnana Cavriana REGOLAMENTO D USO DELLA STRADA FORESTALE Quartino-Orgnana Cavriana Il Patriziato di Magadino (in seguito Patriziato) richiamati la Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), in particolare

Dettagli

COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE TEL FAX ARBEDO

COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE TEL FAX ARBEDO ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO CONCESSE AGLI ABITANTI E UTENTI DELLE ZONE BLU INDICE Art. 1 Oggetto pag. 2 Art. 2 Basi Legali pag. 2 Art. 3 Autorizzazioni pag. 2 Art. 4

Dettagli

CONSIGLI UTILI PER LA PROGETTAZIONE IN EDILIZIA

CONSIGLI UTILI PER LA PROGETTAZIONE IN EDILIZIA CONSIGLI UTILI PER LA PROGETTAZIONE IN EDILIZIA Nell esame di abilitazione di cui alla Legge 75/1985 è previsto nella prima prova scritto-grafica un progetto di un edificio. Il tema usualmente richiede

Dettagli

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO CONCESSE NELLE ZONE BLU. (del 12 giugno 2012)

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO CONCESSE NELLE ZONE BLU. (del 12 giugno 2012) ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO CONCESSE NELLE ZONE BLU (del 12 giugno 2012) aggiornata con RM del 28.01.2013 aggiornata con RM del 2.04.2013 ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE

Dettagli

Città di Pescara. Medaglia d oro al Merito Civile ALLEGATO A INDIRIZZI OPERATIVI LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 19 AGOSTO 2009

Città di Pescara. Medaglia d oro al Merito Civile ALLEGATO A INDIRIZZI OPERATIVI LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 19 AGOSTO 2009 Città di Pescara Medaglia d oro al Merito Civile ALLEGATO A INDIRIZZI OPERATIVI LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 19 AGOSTO 2009 1 ALLEGATO A INDIRIZZI OPERATIVI - LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 19 AGOSTO 2009 Art.

Dettagli

COMUNE DI ARVIGO CANTONE DEI GRIGIONI. Regolamento comunale per la circolazione di veicoli a motore sulla strada forestale Guald

COMUNE DI ARVIGO CANTONE DEI GRIGIONI. Regolamento comunale per la circolazione di veicoli a motore sulla strada forestale Guald COMUNE DI ARVIGO CANTONE DEI GRIGIONI Regolamento comunale per la circolazione di veicoli a motore sulla strada forestale Guald Indice Art. 1 Base legale 3 Art. 2 Divieto di circolazione con autorizzazioni

Dettagli

Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti d isolamento acustico su edifici

Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti d isolamento acustico su edifici Il Capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Istruzioni Edizione del 01.01.2011 V1.00 Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti

Dettagli

AUTOSTRADE // per l ITALIA S.p.A. A14 BOLOGNA BARI TARANTO Tratto: Vasto Sud Termoli

AUTOSTRADE // per l ITALIA S.p.A. A14 BOLOGNA BARI TARANTO Tratto: Vasto Sud Termoli AUTOSTRADE // per l ITALIA S.p.A. A14 BOLOGNA BARI TARANTO Tratto: Vasto Sud Termoli Realizzazione di una bretella autostradale in località Petacciato tra il Km 461+938 e il Km 463+576 (viadotti Cacchione

Dettagli

Comune di Cauco REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE SU STRADE FORESTALI

Comune di Cauco REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE SU STRADE FORESTALI Comune di Cauco Cantone dei Grigioni REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE SU STRADE FORESTALI Regolamento comunale per la circolazione di veicoli a motore su strade forestali Pagina

Dettagli

COMUNE DI RIMINI CF/P.IVA

COMUNE DI RIMINI CF/P.IVA COMUNE DI RIMINI CF/P.IVA 00304260409 DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE Settore Pianificazione Attuativa ed Edilizia Residenziale Pubblica U.O. Piani Attuativi Privati NORME TECNICHE DI

Dettagli

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP) 510.622.4 del 2 settembre 2009 (Stato 1 ottobre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 949 capoverso

Dettagli

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO NELLA GIURISDIZIONE DI MASSAGNO

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO NELLA GIURISDIZIONE DI MASSAGNO COMUNE DI MASSAGNO ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO NELLA GIURISDIZIONE DI MASSAGNO In applicazione degli Art 186 LOC e Art 10 RC, il Municipio di Massagno risolve: Art 1

Dettagli

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ROMA CAPITALE Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Programmazione e Pianificazione del Territorio U.O. Programmazione degli Interventi di Trasformazione Urbana MUNICIPIO XIX PROGRAMMA

Dettagli

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 10 settembre 2010. Linee guida per l autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle

Dettagli

Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno

Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno I. Sezione: In generale Basi legali: decreto del 29 marzo 1946 del Consiglio federale; legge federale del 4 ottobre

Dettagli

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE I N D I C E

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE I N D I C E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE I N D I C E TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI PARTE PRIMA - ASPETTI GENERALI DEL PIANO art. 1.1. - applicazione ed arco temporale di validità del Piano art. 1.2. - elaborati

Dettagli

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Art. 1 - Finalità Le presenti norme hanno lo scopo di definire la disciplina degli interventi per l'attuazione del piano particolareggiato convenzionato di iniziativa privata,

Dettagli

Nuovo Piano Casa Regionale

Nuovo Piano Casa Regionale Nuovo Piano Casa Regionale Legge 11 agosto 2009 n. 21, come modificata dalle leggi 13 agosto 2011 nn. 10 e 12 Settembre 2011 AMBITO DI APPLICAZIONE (Art. 2) La Legge si applica agli edifici: Legittimamente

Dettagli

COMUNE DI ACQUI TERME Provincia di Alessandria AREA CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE EX CASEIFICIO MERLO

COMUNE DI ACQUI TERME Provincia di Alessandria AREA CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE EX CASEIFICIO MERLO AREA CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE EX CASEIFICIO MERLO GENNAIO 2009 AREA CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE EX CASEIFICIO MERLO LOCALIZZAZIONE AREA STRADARIO DI ACQUI TERME Area con destinazione residenziale

Dettagli

Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri

Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS) 704 del 4 ottobre 1985 (Stato 1 febbraio 1996) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 37 quater della Costituzione

Dettagli

A B C. V. Le Leggi del Comune; lo svolgimento di compiti comunali attraverso soggetti esterni all amministrazione comunale. 1 Le leggi del Comune

A B C. V. Le Leggi del Comune; lo svolgimento di compiti comunali attraverso soggetti esterni all amministrazione comunale. 1 Le leggi del Comune V. Le Leggi del Comune; lo svolgimento di compiti comunali attraverso soggetti esterni all amministrazione comunale 1 Approfondimenti: SCHEDA V.A SCHEDA V.B Regolamenti comunali Ordinanze municipali 2

Dettagli

l.p. 4 agosto 2015, n. 15 legge provinciale per il governo del territorio

l.p. 4 agosto 2015, n. 15 legge provinciale per il governo del territorio l.p. 4 agosto 2015, n. 15 legge provinciale per il governo del territorio step 19 aprile 2016 Recupero del patrimonio edilizio esistente Riduzione del consumo di suolo Valorizzazione del paesaggio Ridefinizione

Dettagli

LOTTO EDIFICABILE - Padova Mortise

LOTTO EDIFICABILE - Padova Mortise settembre 2016 LOTTO EDIFICABILE - Padova Mortise Progetto Ubicazione: Padova, zona Mortise, via Polonio Lotto edificabile: Residenziale Perequazione Urbana. Volume urbanistico: 670 metri cubi. Progetto

Dettagli

COMUNE DI CEVIO. Questo documento contiene: A) Indice degli articoli del Regolamento I. B) Regolamento 1 5

COMUNE DI CEVIO. Questo documento contiene: A) Indice degli articoli del Regolamento I. B) Regolamento 1 5 COMUNE DI CEVIO Regolamento comunale concernente l erogazione di incentivi per l efficienza ed il risparmio energetico e a favore dell uso di energie rinnovabili nell edilizia Questo documento contiene:

Dettagli

Provincia Autonoma di Trento. Comune di CANAL SAN BOVO

Provincia Autonoma di Trento. Comune di CANAL SAN BOVO Provincia Autonoma di Trento Comune di CANAL SAN BOVO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE Legge provinciale 04 marzo 2008 nr. 01 1 INDICE Art. 1 - Ambito di applicazione pag. 3

Dettagli

TITOLO I - NORME GENERALI

TITOLO I - NORME GENERALI TITOLO I - NORME GENERALI - CAPO I - GENERALITÀ Art. 1 - Natura, scopi, contenuti e riferimenti del PRG pag. 1 Art. 2 - Modalità generali di attuazione, piani attuativi pag. 1 Art. 3 - Effetti e cogenza

Dettagli

Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili

Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis) del 12 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Regolamento sugli esercizi pubblici e gli alberghi

Regolamento sugli esercizi pubblici e gli alberghi Regolamento sugli esercizi pubblici e gli alberghi Versione approvata dal municipio a mano dell assemblea comunale del 08.11.2012 INDICE Pagina I. Disposizioni generali Art. 1 Scopo 3 Art. 2 Vigilanza

Dettagli

C o m u n e d i R o n c h i d e i L e g i o n a r i Provincia di Gorizia

C o m u n e d i R o n c h i d e i L e g i o n a r i Provincia di Gorizia C o m u n e d i R o n c h i d e i L e g i o n a r i Provincia di Gorizia SETTORE URBANISTICO O G G E T T O VARIANTE N 20 AL PRGC PROPOSTA DI MODIFICHE ALLE N.T.A. DEL P.R.G.C. CONNESSE ALL APPROVAZIONE

Dettagli

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia Ordinanza sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia (Ordinanza sugli investimenti nell energia) 730.111 del 2 giugno 1997 (Stato il 24 giugno 1997) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza municipale concernente l uso dell autosilo Cervia

Ordinanza municipale concernente l uso dell autosilo Cervia 36 Ordinanza municipale concernente l uso dell autosilo Cervia Città di Bellinzona Art. 1 Oggetto Con la presente ordinanza il Municipio di Bellinzona intende disciplinare l uso dell autosilo Cervia (detto

Dettagli

Catasto del rumore stradale Agglomerato del Mendrisiotto

Catasto del rumore stradale Agglomerato del Mendrisiotto Catasto del rumore stradale Agglomerato del Mendrisiotto Incontro informativo con i Comuni 10 gennaio 2017 Bellinzona Giovanni Bernasconi Ennio Malorgio Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento del territorio

Dettagli

TABELLE ONERI E CONTRIBUTI. aggiornamento Maggio 2010

TABELLE ONERI E CONTRIBUTI. aggiornamento Maggio 2010 Legge Regionale 03 Gennaio 2005 n 1 - Norme per il governo del territorio art. 120 e seguenti TABELLE ONERI E CONTRIBUTI allegate alla deliberazione del C.C. n 25 del 31/03/2005 aggiornamento Maggio 2010

Dettagli

S c h e d a t e c n i c a

S c h e d a t e c n i c a Modello 2 Comune di SAN BENIGNO CANAVESE 10080 - P.zza Vittorio Emanuele II n 9 P.IVA 01875020016 Tel. 011-988.01.00 011.988.00.54 fax 011-988.77.99 e-mail: direzione.utc@comunesanbenigno.it Area Tecnica

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici Modifica del 9 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 febbraio 2000 1 sulla procedura d approvazione

Dettagli

per professionisti dell edilizia

per professionisti dell edilizia Workshop per professionisti dell edilizia Legge edilizia del 13 marzo 1991 André Engelhardt Direttore UTC Locarno Bellinzona, 23.10.2013 Premesse Legge edilizia RUEn norme SIA/CECE/Minergie PEC ESTI CF

Dettagli

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE COMUNE DI CITTADELLA PROVINCIA DI PADOVA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE P.U.A. C3/150 - PDL via Case Bianche OGGETTO Realizzazione di un marciapiede, parcheggio e verde pubblico nell ambito del PDL. COMMITTENTE

Dettagli

MUNICIPIO DI SEMENTINA Tel Fax Sementina, 7 marzo 2011

MUNICIPIO DI SEMENTINA Tel Fax Sementina, 7 marzo 2011 MUNICIPIO DI SEMENTINA Tel. 091 857 13 91 Fax 091 857 74 21 Sementina, 7 marzo 2011 (Attribuito per preavviso alla Commissione speciale Piano Regolatore) Signor Presidente Signore e Signori Consiglieri,

Dettagli

Corso di Fondamenti di Urbanistica a.a. 2013/14

Corso di Fondamenti di Urbanistica a.a. 2013/14 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE Facoltà di Architettura CdL in Scienze dell Architettura Corso di Fondamenti di Urbanistica a.a. 2013/14 Prof. Giuseppe De Luca I vincoli nel Governo del territorio Vincoli

Dettagli

PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI LUGANO, SEZIONE DI GANDRIA - PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL NUCLEO DI GANDRIA

PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI LUGANO, SEZIONE DI GANDRIA - PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL NUCLEO DI GANDRIA 15.4.1 PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI LUGANO, SEZIONE DI GANDRIA - PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL NUCLEO DI GANDRIA Adottato dal Consiglio Comunale il 10 dicembre 1993 CAPITOLO I Disposizioni generali Art.

Dettagli

oneri di urbanizzazione primaria (residenziale e servizi) 40,00 oneri di urbanizzazione secondaria (residenziale)

oneri di urbanizzazione primaria (residenziale e servizi) 40,00 oneri di urbanizzazione secondaria (residenziale) TABELLA A ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INCIDENZA ECONOMICA ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E PER SERVIZI (art. 38, commi 1 e 3, regolamento regionale 2/2015) IMPORTO

Dettagli

PGT ALLEGATO A. Norme Tecniche di Attuazione N.T.A. Lonate Ceppino. PIANO di GOVERNO del TERRITORIO

PGT ALLEGATO A. Norme Tecniche di Attuazione N.T.A. Lonate Ceppino. PIANO di GOVERNO del TERRITORIO Regione Lombardia comune Lonate Ceppino PGT PIANO di GOVERNO del TERRITORIO adottato in data 15 novembre 2012 approvato in data 10 giugno 2013 Norme Tecniche di Attuazione N.T.A. ALLEGATO A MODALITA DI

Dettagli

Conferenza stampa per l avvio della pubblica informazione

Conferenza stampa per l avvio della pubblica informazione Piani particolareggiati del Centro storico e del Centro urbano (PRP-CS/CU) Presentazione Conferenza stampa per l avvio della pubblica informazione Locarno, 12 maggio 2015 urbass fgm Dr. Arch. Fabio Giacomazzi

Dettagli

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge sul censimento federale della popolazione Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione federale 1, visto il messaggio

Dettagli

Norme Tecniche di Attuazione

Norme Tecniche di Attuazione COMUNE DI CORTONA - AREZZO PIANO DI RECUPERO DI FABBRICATO e PORZIONE DI FABBRICATO Località Case Sparse Terontola Piano di Recupero ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 2005 e del Regolamento Urbanistico

Dettagli

Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso

Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso Approvato dall assemblea plenaria della Conferenza delle direttrici e dei direttori

Dettagli