DIREZIONE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - DRS

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1 DIREZIONE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - DRS Designazione del fornitore del servizio universale Incarico di fornitura del servizio universale Ai sensi dell'articolo 58 del Codice delle comunicazioni elettroniche: 1. L'Autorità può designare una o più imprese perché garantiscano la fornitura del servizio universale, quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, in modo tale da coprire l'intero territorio nazionale. L'Autorità può designare più imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale o per coprire differenti parti del territorio nazionale. 2. Nel designare le imprese titolari di obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, l'autorità applica un sistema di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio in cui nessuna impresa è esclusa a priori. Il sistema di designazione garantisce che il servizio universale sia fornito secondo criteri di economicità e consente di determinare il costo netto degli obblighi che ne derivano conformemente all'articolo Sino alla designazione di cui al comma 1, la società Telecom Italia continua ad essere incaricata di fornire il servizio universale quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, sull'intero territorio nazionale. All atto dell avvio del procedimento viene identificato il responsabile del procedimento (art. 4 Legge 241/90), responsabile tra l altro di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, al quale indirizzare eventuali istanze di accesso ai sensi dell art. 22 e seguenti della citata legge. è previsto un termine di 180 gg (salvo sospensioni ai sensi della legge 241/90) Non sono previsti pagamenti 1

2 Finanziamento del costo netto del servizio universale (applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto) Il capo IV del Codice delle comunicazioni elettroniche disciplina gli obblighi di servizio universale. Ad oggi l impresa designata alla fornitura del Servizio Universale è la Società Telecom Italia S.p.A. ed i relativi costi, qualora costituiscano un onere ingiustificato, ai sensi dell art. 62 del Codice, sono ripartiti fra i vari fornitori di reti e servizi di comunicazioni elettroniche. La procedura istruttoria che conduce alla ripartizione dell eventuale costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale si articola nei seguenti passaggi: comunicazione, da parte dell impresa incaricata della fornitura del servizio universale, di un costo netto positivo; analisi della iniquità dell onere, attraverso l analisi della situazione competitiva del mercato di riferimento; intervento dell organismo indipendente incaricato dall Autorità della verifica dei conti relativi al costo netto al fine, tra l altro, di accertare che l'ammontare del costo netto da ripartire giustifichi il costo amministrativo di gestione dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale; consultazione pubblica sui risultati del calcolo e sulle conclusioni finali della verifica, effettuata dall organismo indipendente. All atto dell avvio del procedimento viene identificato il responsabile del procedimento (art. 4 Legge 241/90), responsabile tra l altro di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, al quale indirizzare eventuali istanze di accesso ai sensi dell art. 22 e seguenti della citata legge. è previsto un termine di 180 gg (salvo sospensioni ai sensi della legge 241/90) Non sono previsti pagamenti 2

3 Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia Ai sensi di quanto previsto dalle vigenti delibere di analisi dei mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante, l Autorità procede annualmente all approvazione delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi contenuti in ognuna delle offerte di riferimento (attualmente ne sono 8) che Telecom Italia, in qualità di operatore con significativo potere di mercato, è tenuta a pubblicare entro la fine del mese di ottobre dell anno precedente a quello di vigenza dell offerta. A seguito della pubblicazione delle offerte di riferimento, gli uffici procedono con lo svolgimento delle attività istruttorie che culminano con l avvio, per ogni specifico mercato, di una consultazione pubblica nazionale su uno schema di provvedimento contenente i preliminari orientamenti dell Autorità. Agli esiti delle consultazioni pubbliche nazionali, l Autorità approva i provvedimenti finali. Qualora tali decisioni implicano modifiche di obblighi vigenti, le stesse sono notificate alla Commissione Europea ai sensi dell articolo 7 della direttiva 2002/21/CE e tenuto conto della Raccomandazione della CE, del 15 ottobre 2008, relativa alle notifiche. Al termine del procedimento di notifica (che include una possibile fase di approfondimento-cosiddetta FASE II) l Autorità, laddove a seguito del parere della CE il provvedimento non venga ritirato, adotta la decisione finale. Ufficio regolamentazione dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche - DRS. All atto dell avvio della consultazione pubblica nazionale viene identificato il responsabile del procedimento, responsabile tra l altro di ogni altro adempimento procedimentale, al quale indirizzare eventuali istanze. Il provvedimento finale viene pubblicato nel sito web dell Autorità e notificato a Telecom Italia. Nella relazione annuale è riportato uno schema riepilogativo riportante le decisioni adottate nel periodo di riferimento con una sintetica descrizione. La consultazione pubblica nazionale ha, di prassi, una durata di 45 giorni dalla pubblicazione della delibera di avvio di consultazione sul sito web (di questi, 30 gg sono il termine entro cui gli operatori interessati possono inviare le proprie memorie), fatte salve le sospensioni per le richieste di e documenti. Non sono previsti pagamenti 3

4 Vigilanza su segnalazione A seguito di segnalazioni ricevute da parte di operatori di comunicazioni elettroniche, associazioni od organizzazioni, la DRS, fermo restando il potere di vigilanza anche d ufficio, può avviare un procedimento volto ad accertare presunte violazioni di norme legislative ovvero di regolamenti o provvedimenti dell Autorità in materia di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 410/14/CONS e s.m.i.. All esito delle attività di vigilanza, il Direttore, ove accerti la sussistenza di una condotta ai fini dell avvio del procedimento sanzionatorio, notifica al trasgressore l atto di contestazione universale DRS Ufficio controversie tra gli operatori di comunicazioni elettroniche e sanzioni DRS. Le relative ai termini e alle modalità di svolgimento del procedimento sono contenute nella delibera n. 410/14/CONS e s.m.i. Atti e documenti da allegare all istanza Modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni Uffici ai quali rivolgersi per caselle di posta elettronica istituzionali a cui presentare le istanze Il procedimento ha durata massima di 90 gg dalla data di ricezione della segnalazione salvo casi particolari. Non sono previsti pagamenti Documenti probanti la presunta violazione, ove presenti. Modulo in formato pdf per l inoltro della segnalazione reperibile sul sito web Ufficio competente. agcom@cert.agcom.it 4

5 Risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica Ai sensi dell articolo 20 della Direttiva Quadro n. 140/2009, dell articolo 23 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e del regolamento attuativo adottato con delibera n. 352/08/CONS (il Regolamento), l Autorità definisce nel termine non perentorio di quattro mesi, le controversie insorte tra operatori che forniscono reti e/o servizi di comunicazioni elettroniche aventi ad oggetto gli obblighi derivanti delle direttive, del Codice, da provvedimenti dell Autorità e da altre fonti negoziali che ne costituiscono attuazione. Il Regolamento indica le modalità per la presentazione dell istanza nonché tutte le fasi di svolgimento del procedimento. Il procedimento ha inizio su istanza di parte. L Autorità entro 10 gg dal ricevimento dell istanza avvia il procedimento se sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal regolamento stesso. Su richiesta di una delle parti, e se sussistono i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, è possibile procedere con l emanazione di misure cautelari. L Autorità può tentare, in ogni fase del procedimento, la conciliazione (che non è obbligatoria) ed in caso di esito positivo il procedimento si chiude con la stesura di verbale di conclusione del procedimento. L organo competente a decidere è la Commissione per le Infrastrutture e le reti (sia per la fase cautelare che per la fase di merito). Il Direttore, al termine del procedimento, trasmette alla Commissione gli atti ed un resoconto istruttorio dell Ufficio. Il Regolamento infine prevede le ipotesi di inammissibilità e improcedibilità dell istanza che comportano un provvedimento di archiviazione. Ufficio controversie tra gli operatori di comunicazioni elettroniche e sanzioni - DRS All atto dell avvio del procedimento viene identificato il responsabile del procedimento, responsabile tra l altro di ogni altro adempimento procedimentale, al quale indirizzare eventuali istanze di accesso agli atti. Il provvedimento finale viene pubblicato nel sito web. Nella relazione annuale si riporta uno schema riepilogativo con tutte le controversie avviate e/o concluse nel periodo di riferimento con una sintetica descrizione. Il procedimento ha durata di 4 mesi (termine non perentorio) dalla ricezione dell istanza, fatte salve eventuali sospensioni per richieste di dati ed necessari alle relative verifiche, che non possono superare i 60 gg. Non sono previsti pagamenti 5

6 Attività procedimentali di tipo sanzionatorio L attività sanzionatoria discende dalle violazioni degli obblighi regolamentari definiti ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (Dlgs n. 259/03) e viene esercitata ai sensi dell art. 98, commi 9 11 e 13, dello stesso testo normativo nonché dell art. 1, commi 31 e 32 della L. n. 249/97 e dell articolo 2, comma 20 lett c, della L. n. 481/95.nel rispetto dei principi generali di cui alla l. n. 689/81, L attività istruttoria, disciplinata dalla Delibera n. 529/14/CONS, è esercitata d ufficio o su segnalazioni, incluse quelle cd. qualificate della Polizia Postale e del Nucleo speciale della Guardia di finanza. Ha inizio con la notifica del provvedimento di accertamento e contestazione del Direttore della DRS. Tale notifica deve avvenire entro 90 gg dal completo accertamento del fatto. Nell atto notificato sono sinteticamente riportati gli estremi del fatto illegittimo e delle disposizioni regolamentari violate. Il procedimento sanzionatorio si conclude con Ordinanza Ingiunzione di pagamento adottata dal Consiglio su proposta della DRS. Il provvedimento finale è pubblicato nel sito web dell Autorità e notificato all interessato. L atto adottato essendo di natura amministrativa è impugnabile nel termine di 60 gg davanti alla giurisdizione esclusiva del TAR Lazio ai sensi dell art.26 della L. n. 249/97 e dell art.133 del Codice del processo amministrativo (d.lgs n. 104 del 2/07/2010). Ufficio controversie tra gli operatori di comunicazioni elettroniche e sanzioni - DRS All atto dell avvio del procedimento è identificato il responsabile del procedimento (di norma un funzionario) di cui sono indicati nome e indirizzo elettronico a cui i soggetti interessati possono rivolgersi per tutta la durata del procedimento. A tal fine è individuato anche un contatto telefonico. Il responsabile provvede ad ogni adempimento procedimentale. Allo stesso possono essere rivolte richieste di chiarimenti, di audizioni e di accesso agli atti queste ultime nelle forme e con le modalità previste dal regolamento concernente l accesso ai documenti approvato dall'autorità con delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, e successive modificazioni. Il responsabile provvede a contattare ed a richiedere agli interessati anche integrazione documentale qualora necessaria. Nella relazione annuale sono sintetizzate, con schema riepilogativo, tutte le attività sanzionatorie distinte per tipologia avviate e/o concluse nel periodo di riferimento. Il termine per l adozione del provvedimento finale è di 150 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione di cui all articolo 5 della Delibera 529/14/CONS. Entro il termine di 120 giorni il responsabile del procedimento conclude l attività istruttoria relativa ai fatti oggetto di contestazione e trasmette gli atti al Consiglio competente per l irrogazione della sanzione. Il termine di adozione del provvedimento finale di cui all articolo 6 della delibera 529/14/CONS può essere sospeso ai sensi dello stessoarticolo6, comma 3 ove necessitino ulteriori approfondimenti istruttori d ufficio per un massimo di 60 gg. Analogamente la sospensione opera, determinando una ulteriore proroga di 60 gg fino ad un massimo di ulteriori 30 ai sensi dell articolo 11, 6

7 comma 2, anche qualora ulteriori approfondimenti siano richiesti dall Organo collegiale oppure per un max di 180 gg, ai sensi dell articolo 15 comma 3, nel caso in cui il soggetto interessato si avvalga della facoltà di presentare impegni ai sensi dell articolo13 della stessa delibera n.529/14/cons. Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio, a pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell articolo 27 della n. 689/81, la somma irrogata deve essere versata a cura del soggetto sanzionato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. n con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale Sanzione amministrativa irrogata dall Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell articolo 98, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, ( ovvero della l. 249/97 o 481/95 a seconda del presidio individuato) citando i riferimenti del provvedimento (es. Del. n del..). In alternativa, indicando la medesima causale, è possibile versare la somma addebitata utilizzando il codice IBAN: IT 54O imputando la stessa al capitolo 2379, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, all Autorità quietanza dell avvenuto versamento, indicando come riferimento gli estremi del provvedimento. Attività procedimentali in materia di analisi dei mercati Ai sensi dell articolo 19 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, l Autorità effettua periodicamente (di norma ogni tre anni) un analisi dei mercati rilevanti, tenendo conto di quelli individuati nella Raccomandazione dalla Commissione europea e tenendo nella massima considerazione le linee direttrici. Nel caso in cui accerti che un mercato non è effettivamente concorrenziale, l'autorità individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato ed impone a tali imprese gli obblighi regolamentari previsti dagli articoli 46, 47, 48, 49, 50 e 50-bis (trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso e di uso di determinate risorse di rete, controllo dei prezzi e contabilità dei costi, separazione funzionale), ovvero mantiene in vigore o modifica gli obblighi già esistenti. I provvedimenti di analisi dei mercati sono adottati secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 12 del Codice e nel rispetto del regolamento dell Autorità di cui alla delibera n. 453/03/CONS e successive modificazioni e integrazioni. L articolo 11 stabilisce che l Autorità deve consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento nell ambito di una consultazione pubblica. 7

8 Lo schema di provvedimento, che tiene conto delle osservazioni formulate in sede di consultazione, è trasmesso all Autorità garante della concorrenza e del mercato che rilascia il relativo parere entro venti giorni. L articolo 12 stabilisce che al termine della consultazione l Autorità renda accessibile la proposta alla Commissione europea, al BEREC e alle ANR degli altri Stati membri. Nel caso in cui la Commissione non esprima dubbi sulla proposta di provvedimento, l Autorità può adottare il provvedimento finale, comunicandolo alla Commissione, trascorso un mese dalla data di notifica. Nel caso in cui la Commissione europea ritenga che la proposta di provvedimento crei una barriera al mercato unico o dubiti della sua compatibilità con il diritto comunitario, la proposta di provvedimento non può essere adottata e si apre la cosiddetta "fase due", al termine della quale la Commissione può adottare una decisione o una raccomandazione con cui chiede all Autorità di modificare o ritirare la proposta di provvedimento. ogni altro termine procedimentale Ufficio regolamentazione dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche - DRS. All atto dell avvio del procedimento viene nominato un funzionario responsabile al quale è possibile indirizzare eventuali istanze. Il provvedimento finale viene pubblicato sul sito web dell Autorità e notificato agli operatori individuati come aventi significativo potere di mercato. La delibera n. 401/10/CONS, e successive modifiche, ha stabilito per i procedimenti di analisi dei mercati un termine massimo di 180 giorni, prolungabile di ulteriori 90 giorni nel caso in cui il Consiglio dell Autorità chieda agli Uffici una revisione (non meramente formale) della proposta di provvedimento. 8

9 Piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le relative modalità di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica Determinazione delle norme relative ai diversi Piani di numerazione nonché le relative modalità di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica. D.lgs. 259/2003 come modificato dal D.lgs. 70/2012, art. 15 Normalmente, l evoluzione del Piano di numerazione telefonico e di altre numerazioni è basata su proposte avanzate dai soggetti interessati o dall evoluzione legislativa, anche di fonte comunitaria. Tali proposte sono analizzate nell ambito di riunioni di un Tavolo di lavoro dedicato. I soggetti interessati possono chiedere di essere inseriti nella mailing list del tavolo di lavoro all indirizzo dir.numerazione@agcom.it. ogni altro termine procedimentale Uffici ai quali rivolgersi per Accesso alla sezione del sito web: Successivamente all analisi condotta nel sopra citato Tavolo di lavoro si procede ad effettuare una consultazione pubblica relativa a varie proposte di modifica del Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa. I termini di conclusione dei procedimenti sono stabili secondo le necessità. Caselle di posta elettronica istituzionali a cui presentare le istanze agcom@cert.agcom.it 9

10 Cambiamento del fornitore del servizio di comunicazione elettronica L'Autorità provvede affinché tutti i contraenti con numeri appartenenti al piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio. D.lgs. 259/2003 come modificato dal D.lgs. 70/2012, art. 80. Le modifiche dei regolamenti esistenti vengono svolti secondo intervenute necessità o per migliorare le prestazioni offerte. ogni altro termine procedimentale Uffici ai quali rivolgersi per Accesso alla sezione del sito web: Normalmente, si procede tramite consultazione pubblica. I termini di conclusione dei procedimenti sono stabili secondo le necessità. Caselle di posta elettronica istituzionali a cui presentare le istanze agcom@cert.agcom.it 10

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