REGOLAMENTO DISCIPLINARE COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI DEL PIEMONTE (approvato dall Assemblea Annuale Ordinaria del 14 novembre 2015)
|
|
- Mattia Quaranta
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REGOLAMENTO DISCIPLINARE COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI DEL PIEMONTE (approvato dall Assemblea Annuale Ordinaria del 14 novembre 2015) Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Principi generali 1. Il procedimento disciplinare nei confronti dei Maestri di sci iscritti all Albo Professionale è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell iscritto per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, o delle norme di deontologia professionale stabilite dal Collegio Nazionale, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell interesse pubblico al corretto esercizio della professione. 2. Il procedimento è regolato dagli artt. 13, comma 4, e 17 della L.n. 81/1991, dall art. 11 della L. Reg. Piemonte n. 50/1992, dagli artt del Regolamento per il funzionamento del Collegio Regionale nonché dal presente Regolamento disciplinare. 3. Il Consiglio direttivo del Collegio Regionale esercita la funzione disciplinare ai sensi degli artt. 13, comma 4, L. n. 81/1991 e 11, comma 2, L.Reg. Piemonte n. 50/ Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali sul procedimento amministrativo contenute nella Legge n. 241/1990, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio. 5. Salva l ipotesi di sospensione di cui al successivo art. 11, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro 18 mesi dall avvio dello stesso, disposto ai sensi del successivo art L illecito disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto. L apertura del procedimento disciplinare, coincidente con la comunicazione dell atto contenente la contestazione degli addebiti di cui al successivo art. 6, interrompe la decorrenza del termine prescrizionale. 7. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente regolamento sono eseguite mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata. Art. 2 Responsabilità disciplinare 1. La responsabilità disciplinare è accertata ove sia provata l inosservanza dei doveri professionali del Maestro di sci. 2. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. 3. L eventuale sanzione deve essere proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dagli stessi.
2 Art. 3 Commissione disciplinare 1. Ai sensi dell art. 10 del Regolamento del Collegio Regionale Maestri di Sci del Piemonte, è istituita la Commissione Disciplina, composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti e presieduta un membro del Consiglio Direttivo. 2. Successivamente al proprio insediamento, il Consiglio Direttivo nomina tra i propri componenti il Presidente e il Vicepresidente della Commissione Disciplina, e conferendo il mandato al Presidente per la selezione dei soggetti candidati a componenti della Commissione medesima, da scegliersi tra esperti in materie tecnico-giuridiche. 3. Il Presidente, valutati i curricula dei candidati, sottopone all esame del Consiglio un numero massimo di 10 nominativi. Sulla base di tale proposta, il Consiglio Direttivo delibera la nomina degli altri componenti della Commissione. 4. La Commissione Disciplina resta in carica per quattro anni decorrenti dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo. 5. In relazione a ciascun procedimento disciplinare, il Presidente della Commissione Disciplina nomina uno dei membri della Commissione con le funzioni di Relatore. Capo II APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E ISTRUTTORIA Art. 4 Avvio dell indagine 1. Il Presidente del Consiglio Direttivo, quando, d ufficio o su richiesta od esposto di iscritti all Albo o di soggetti pubblici o privati, ha notizia di fatti rilevanti ai sensi dell art. 1 del presente Regolamento, delega l indagine alla Commissione Disciplina. 2. Nella prima riunione utile, il Presidente informa il Consiglio Direttivo in merito ad ogni indagine delegata alla Commissione. 3. La Commissione Disciplina, esperiti gli incombenti di cui ai successivi artt. 5, 6 e 7 del presente Regolamento, riferisce in via definitiva al Consiglio Direttivo, proponendo l archiviazione del procedimento o l applicazione della sanzione disciplinare. 4. Il Consiglio Direttivo delibera sulle proposte della Commissione Disciplina a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voti, prevale il giudizio più favorevole all iscritto. Art. 5 Archiviazione immediata 1. Qualora la Commissione ritenga che: a) i fatti palesemente non sussistano e/o le notizie pervenute siano manifestamente infondate; b) i fatti non siano stati commessi da un Maestro iscritto all Albo professionale della Regione Piemonte, salvo quanto previsto al successivo comma 3; ne relaziona al Consiglio e propone l archiviazione immediata del procedimento. 2. Nel caso in cui il fatto sia stato commesso da un maestro di sci iscritto nell Albo regionale di altra regione o Provincia autonoma, che esercita temporaneamente la professione in Piemonte secondo le prescrizioni di cui all art. 9, comma 4, della L.r. 50/92, il Consiglio Direttivo dispone la trasmissione della segnalazione al Collegio regionale di appartenenza del maestro.
3 3. Nel caso in cui il fatto sia stato commesso da un maestro di sci comunitario o straniero, non iscritto nell albo regionale di alcuna Regione o Provincia autonoma italiana, che esercita temporaneamente la professione in Piemonte secondo le previsioni di cui all art. 9, commi della L.r. 50/92, il Consiglio Direttivo procede alla trattazione della segnalazione disciplinare. 4. Il provvedimento del Consiglio che dispone l archiviazione immediata è succintamente motivato e viene comunicato ai soggetti che abbiano fatto pervenire le notizie di cui al comma 1 dell art. 4. Art. 6 Apertura del procedimento disciplinare Istruttoria Archiviazione - Contestazione addebiti 1. Qualora non sussistano i presupposti per l archiviazione immediata di cui al precedente art. 5, la Commissione dispone l apertura del procedimento disciplinare. 2. In tal caso, la Commissione trasmette all iscritto la notizia di infrazione disciplinare presentata a suo carico, con l invito a far pervenire controdeduzioni scritte, eventuali documenti ed elementi probatori a discarico entro il termine di trenta giorni. 3. Al fine di completare l istruzione della pratica, la Commissione procede ad acquisire gli ulteriori documenti e informazioni ritenuti utili, anche disponendo, all occorrenza, la convocazione di persone informate sui fatti. Delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, deve essere redatto processo verbale, sottoscritto dal dichiarante, dal Relatore e dal soggetto verbalizzatore. 4. Ultimato l esame degli elementi probatori raccolti, qualora ritenga l infondatezza della segnalazione disciplinare pervenuta, la Commissione Disciplina riferisce tempestivamente al Consiglio, proponendo l archiviazione del procedimento. 5. In caso contrario, la Commissione Disciplina provvede a contestare formalmente gli addebiti all iscritto mediante comunicazione che deve contenere: - la menzione circostanziata delle infrazioni disciplinari riscontrate e delle norme di legge, di regolamento e/o del Codice deontologico di cui si ipotizza la violazione; - la data ed il luogo in cui si terrà la seduta, cui l iscritto è invitato a comparire; - l avviso che l iscritto ha facoltà di farsi assistere da persona di fiducia e che ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990; - l avviso che l iscritto ha facoltà di presentare memorie e documenti fino a 10 giorni liberi prima della data fissata per la seduta; - l espresso avvertimento che ha facoltà di non comparire, ma che in tal caso si procederà in sua assenza. Tra la data di ricevimento della convocazione e quella fissata per la seduta devono intercorrere almeno 60 giorni liberi. 6. La Commissione può convocare alla medesima udienza anche l esponente, nonché eventuali altri testimoni, che abbia necessità di sentire al fine dell accertamento dei fatti contestati. Art. 7 Udienza 1. Le sedute avanti la Commissione Disciplina, fissate ai sensi del precedente art. 6, non sono pubbliche e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede del Collegio Regionale.
4 2. All udienza, il relatore espone oralmente i fatti e l esito dell istruttoria esperita ai sensi dell art. 6 del presente Regolamento. 3. Successivamente vengono sentiti l incolpato (se presente), nonché, ove convocati, l esponente ed i testimoni. 4. Dopo l eventuale escussione testimoniale, viene data la parola all incolpato, allorché ne faccia richiesta. 5. Delle audizioni e degli altri eventuali accertamenti compiuti all udienza, così come dell eventuale esito negativo della stessa per mancata comparizione delle parti, è redatto processo verbale, sottoscritto dai componenti della Commissione, dalle persone ascoltate e dal soggetto verbalizzatore. Art. 8 Relazione proposta di sanzione - deliberazione 1. Espletati gli incombenti di cui ai precedenti articoli, la Commissione Disciplina provvede a riferire tempestivamente al Consiglio Direttivo le risultanze dell attività istruttoria, mettendo a disposizione del Consiglio Direttivo il fascicolo del procedimento, comprensivo del materiale acquisito e di una proposta di sanzione o di archiviazione. 2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla proposta formulata dalla Commissione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Capo III PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO Art. 9 Requisiti formali della decisione del Consiglio Direttivo 1. La decisione del Consiglio Direttivo deve contenere: - i dati anagrafici dell incolpato; - l esposizione dei fatti; - lo svolgimento del procedimento; - la motivazione; - il dispositivo, con l eventuale emanazione della sanzione disciplinare; - la data in cui questa è stata pronunciata, con indicazione di giorno, mese ed anno; - la sottoscrizione del Presidente; - la data di pubblicazione della decisione; - l avviso che avverso la decisione potrà essere proposta impugnazione mediante ricorso al Consiglio Direttivo del Collegio Nazionale entro 30 giorni dalla notifica della medesima. 2. La decisione viene depositata nella Segreteria del Collegio entro il termine di trenta giorni dalla seduta nel corso della quale è stata assunta. 3. La decisione è comunicata, entro i successivi 15 giorni, al Maestro interessato, alla eventuale Scuola di Sci di appartenenza, nonché ai soggetti che abbiano fatto pervenire le notizie/segnalazioni/ esposti di cui all art. 4 comma 1. Art. 10 Sanzioni disciplinari 1. Ai sensi degli artt. 17 della Legge 81/1991 e 11 della Legge Regionale n. 50/1992, i Maestri di sci iscritti nell'albo Professionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale stabilite dal Collegio Nazionale ovvero
5 delle norme di comportamento previste dalla legislazione vigente sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari: a) ammonizione scritta; b) censura; c) sospensione dall'albo da un mese ad un anno; d) radiazione. 2. Nel caso di applicazione della sanzione di cui alla lett. c) del comma precedente, il periodo di sospensione dall'iscrizione all'albo Professionale si computa, in ogni caso, con decorrenza dal 1 gennaio dell anno successivo a quello in cui si è concluso il procedimento disciplinare. 3. In caso di sospensione dall'iscrizione all'albo Professionale viene temporaneamente ritirata la tessera di riconoscimento dell iscritto. 4. In caso di radiazione dall'albo Professionale la tessera di riconoscimento viene ritirata in via definitiva, dandone comunicazione alle organizzazioni ed alle Autorità competenti. Art. 11 Sospensione del procedimento disciplinare. Rilevanza della sentenza penale 1. In caso di pendenza di procedimento penale a carico del Maestro per gli stessi fatti oggetto del procedimento disciplinare, il Consiglio Direttivo, di norma, dispone la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell esito del giudizio penale. 2. La sospensione interrompe il decorso dei termini di durata del procedimento e di prescrizione dell illecito disciplinare di cui all art. 1 del presente Regolamento, che ricominciano a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale. 3. La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare nei casi di cui all art. 653 c.p.p. Capo IV IMPUGNAZIONI Art. 12 Ricorsi contro i provvedimenti disciplinari 1. Contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio Regionale è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo del Collegio Nazionale, entro 30 giorni dalla relativa notifica. 2. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento. 3. I provvedimenti adottati dal Collegio nazionale sono definitivi. Avverso gli stessi è ammesso ricorso al competente organo di Giustizia amministrativa, nei termini di legge (v. art. 17, comma 4, L. 81/91 e art. 11 comma 3 L.R. 50/1992) Art. 13 Esecutività dei provvedimenti disciplinari 1. I provvedimenti disciplinari possono essere eseguiti una volta divenuti definitivi. 2. I provvedimenti disciplinari divengono definitivi con l inutile decorso del termine di impugnazione previsto dall articolo precedente ovvero, nel caso di proposizione del ricorso, col passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell impugnazione. In tale ultimo caso, ai fini dell esecuzione del provvedimento, occorrerà rinnovarne la comunicazione all interessato.
6 Art. 14 Pubblicità e archiviazione delle deliberazioni 1. I provvedimenti di sospensione e radiazione, divenuti esecutivi, sono annotati sull Albo professionale. 2. I provvedimenti disciplinari, tranne quello della radiazione, divenuti esecutivi, vengono pubblicati, per una volta, per un periodo di mesi due (2) sul sito internet del Collegio nell apposita voce presente nella scheda maestro 3. I provvedimenti disciplinari e gli atti di archiviazione sono inseriti, in originale, nell apposito archivio del Collegio. Copia delle deliberazioni e di tutti gli atti e documenti ad esse connessi sono inseriti nel fascicolo personale dell iscritto, detenuto presso la sede del Collegio. 4. L accesso a tali atti è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n Capo V DISPOSIZIONI FINALI Art. 15 Contributo alle spese del procedimento disciplinare 1. Nel caso in cui il procedimento disciplinare si concluda con l irrogazione di una sanzione disciplinare ai sensi del precedente art. 10, il Maestro è tenuto al versamento di una somma a titolo di contributo per le spese del procedimento, la cui entità è determinata annualmente con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Il Procedimento Disciplinare Assistente Sociale Dott.ssa Monica Frezzotti
Il Procedimento Disciplinare Assistente Sociale Dott.ssa Monica Frezzotti Consiglio Territoriale di Disciplina Ordine Assistenti Sociali Regione Marche I presupposti normativi... Delibera CNOAS N.175 del
DettagliORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE SICILIANA Regolamento Disciplinare Relativo alla sezione A
Approvato il 27.03.2014 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Responsabilità disciplinare, prescrizione e comunicazioni 1. Il procedimento disciplinare avviato dal Consiglio regionale dell Ordine degli Psicologi
DettagliREGOLAMENTO DISCIPLINARE
REGOLAMENTO DISCIPLINARE Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Principi generali 1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell albo degli psicologi è volto ad accertare la sussistenza
DettagliREGOLAMENTO DISCIPLINARE DELL ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA BASILICATA
Ordine degli Psicologi della Regione Basilicata REGOLAMENTO DISCIPLINARE DELL ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA BASILICATA (testo deliberato dal Consiglio Nazionale e proposto agli Ordini Territoriali nella
DettagliORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE SICILIANA Regolamento Disciplinare (Approvato nella seduta Consiliare del 25/02/2010)
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Principi generali 1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell albo degli psicologi è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare
DettagliDisposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale.
Disposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale. Articolo 1 (Ambito di applicazione) 1. Le presenti disposizioni si applicano al personale dipendente,
DettagliORDINE DEGLI PSICOLOGI CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE
REGOLAMENTO DISCIPLINARE Approvato nel Consiglio Regionale del 7 marzo 2015 Art. 1 - Potere disciplinare Il potere disciplinare appartiene al Consiglio dell Ordine che lo esercita secondo le norme del
DettagliREGOLAMENTO DISCIPLINARE CAPO PRIMO -DISPOSIZIONI GENERALI -
REGOLAMENTO DISCIPLINARE CAPO PRIMO -DISPOSIZIONI GENERALI - ART. 1 - Principi generali 1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti all Albo degli psicologi è volto ad accertare la sussistenza
DettagliREGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI AGLI STUDENTI. (Attuazione dell'art. 16 R.D.L. 20 giugno 1935 n. 1071)
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI AGLI STUDENTI (Attuazione dell'art. 16 R.D.L. 20 giugno 1935 n. 1071) INDICE CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI... 3 ART. 1 - Oggetto... 3 ART. 2 - Illecito
DettagliPROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE INCOMPATIBILITA
PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE INCOMPATIBILITA approvato con Decreto emesso dal Direttore Generale della Giustizia civile in data 18 luglio 2003, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26 luglio 2003
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE UMBRIA REGOLAMENTO DISCIPLINARE. Capo I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 PRINCIPI GENERALI
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE UMBRIA Visti gli artt. 5, 26 e 27 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e ss. mm.; Visto in particolare, l art. 12, comma 2, lett. i), 18 febbraio 1989, n. 56
DettagliL ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)
REGOLAMENTO N. 6 DEL 20 OTTOBRE 2006 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E DEI PERITI ASSICURATIVI E LE NORME
DettagliGUIDA TURISTICA. Titolo III
LEGGE REGIONALE 23 marzo 2000, n. 42 Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo. 3.4.2000 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 15 (Testo coordinato con la L.R. 17 gennaio 2005 n.
DettagliIL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE
IL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE Art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace (in vigore fino all esercizio della delega di cui all art.
DettagliEMANA il seguente Regolamento: Art. 1 Definizioni
DELIBERAZIONE 2 marzo 2010. Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. IL CONSIGLIO Visto
DettagliREGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Art. 3 - AUTORITA COMPETENTE Art. 4 - SOGGETTI ACCERTATORI
DettagliREGOLAMENTO DISCIPLINARE
REGOLAMENTO DISCIPLINARE (Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Psicologi del Veneto nella seduta del 3 ottobre 2003 e modificato nella seduta del 13 dicembre 2005) Art. 1 Funzione disciplinare 1.
DettagliCODICE DISCIPLINARE NORMATIVA REGOLAMENTARE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
COMUNE DI SPRESIANO (Provincia di Treviso) CODICE DISCIPLINARE E NORMATIVA REGOLAMENTARE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI - Delibera G.C. n.111 del 27.09.2001: Costituzione Ufficio competente
DettagliCITTÀ DI CERVIGNANO DEL FRIULI Provincia di Udine
CITTÀ DI CERVIGNANO DEL FRIULI Provincia di Udine REGOLAMENTO UNICO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI APPROVATO con delib. G.C. n. 29 del 15.02.2010 1 ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CERVIGNANESE
DettagliREGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE
REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 65 / 06.10.2003 Articolo 1 Oggetto del regolamento
DettagliRegolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze
Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
DettagliREGOLAMENTO UNICO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ALTA CARNIA tra i Comuni di ARTA TERME, LIGOSULLO, PAULARO e ZUGLIO Comune Capofila: PAULARO Comune di PAULARO REGOLAMENTO UNICO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO. NORME PROCEDURALI SUI PROCEDiMENTI DISCLPL11NARI DI CUI ALLA LEGGE 11/1/1979 N.
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO NORME PROCEDURALI SUI PROCEDiMENTI DISCLPL11NARI DI CUI ALLA LEGGE 11/1/1979 N. 12 (approvate con delibera n. 99 dei 27 giugno 1996) CAPO I FASE PRELIMINARE
DettagliRegolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob
Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob Adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19158 del 29 maggio 2015 Applicabile
DettagliComune di Livorno. Procedimento disciplinare norme procedurali
Comune di Livorno Procedimento disciplinare norme procedurali Approvate con disposizione del Segretario Generale n. 1029 del 16/3/2010 1 INDICE GENERALE Art. 1 principi generali. 3 Art. 2 sanzioni di minore
DettagliLa contestazione degli addebiti
Il procedimento disciplinare come normato dal decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009, dalle disposizioni contrattuali e dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici. La procedura dr.ssa Federica
DettagliORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 n. 241 COME MODIFICATA E INTEGRATA DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO
Dettagli- il Capo V del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che detta le norme sul procedimento disciplinare;
REGOLAMENTO RECANTE CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili VISTO - l art. 29, comma 1, lett. c), del Decreto legislativo 28 giugno
DettagliREGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI TERNI. - Attuazione della legge 07 agosto 1990, n. 241
REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI TERNI - Attuazione della legge 07 agosto 1990, n. 241 (Approvato dalla Assemblea degli Avvocati e Procuratori di Terni del 15.12.1993).
DettagliCOMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE
COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con deliberazione di C.C. n. del 14 Maggio 2011
DettagliCollegio Regionale Geometri e Geometri Laureati della Valle d Aosta
Collegio Regionale Geometri e Geometri Laureati della Valle d Aosta Visto il R.D. 274/1929 Visto il D. Lgs. Lgt. 382/1944 Vista la L. 536/1949 Vista la L. 241/90 e s.m.i. Visto il D.P.R. 328/01 Visto il
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Comune di Cerveteri (Provincia di Roma) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 16 novembre
DettagliREGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Direzione per la gestione amministrativa del personale Area personale tecnico amministrativo Settore affari generali Riferimenti normativi e contrattuali: REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Artt.
DettagliREGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DELL'ODCEC DI NAPOLI
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DELL'ODCEC DI NAPOLI Approvato dal Consiglio di Disciplina nella seduta del 17 dicembre 2013 INDICE Capo I - Disposizioni generali Art. 1 Fonti
DettagliIL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI VISTO l art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137; VISTO il Regolamento che disciplina i criteri
DettagliArt. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio
DettagliUniversità degli Studi di Messina
Università degli Studi di Messina Regolamento per il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVEZZANO
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVEZZANO - Regolamento disciplinare - APPROVATO CON DELIBERAZIONE ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 22 APRILE 2013 Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Avezzano, nella
DettagliCittà di Giugliano in Campania
Città di Giugliano in Campania Provincia di Napoli SETTORE SERVIZI FINANZIARI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI Approvato
DettagliPROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Pagina: 1 di 6 UNITÀ - NOME FIRMA DATA PREPARATO VERIFICATO APPROVATO AUTORIZZATO SDG Manuela Di Dio PCF Bruno Tribioli GRU Guido Rossetti SDG - Luciana Cecchetti Direttore Generale Luigi De Magistris
DettagliApprovato con DCC n.39 del 25/7/2003
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ORDINANZE DEL SINDACO E DEI DIRIGENTI Approvato con DCC n.39 del 25/7/2003 Art.
DettagliProvincia di Pordenone
Provincia di Pordenone MEDAGLIA D'ORO AL V.M.. Regolamento per l irrogazione della sospensione e del ritiro del tesserino regionale di caccia in applicazione dell'articolo 38, comma 6, della legge regionale
DettagliREGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE PROVINCIA DI VERONA REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Approvato con delibera di consiglio comunale n. 34 del 29.10.2015 Sommario CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI...
DettagliDECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168 - (GU n. 203 del 31-8-2016) convertito con modificazioni in Legge TAVOLE DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE IN TEMA DI PROCEDURA CIVILE Codice di procedura civile Testo attuale
DettagliDecreto rettorale, 7 febbraio 2014, n prot. n
Decreto rettorale, 7 febbraio 2014, n. 78 - prot. n. 10480 Regolamento Disciplinare per gli Studenti. IL RETTORE Visto il vigente Statuto dell Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto rettorale
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI
COMUNE DI BIENTINA Provincia di Pisa PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI Sommario Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 Pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie
DettagliMANUALE DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E IMPUGNAZIONI DICEMBRE 2008
MANUALE DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E IMPUGNAZIONI DICEMBRE 2008 Procedura di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni Introduzione Questo Manuale, che forma parte integrante dei
DettagliDipartimento Consiglio Comunale Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari
Dipartimento Consiglio Comunale Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari REGOLAMENTO NOMINE, DESIGNAZIONI E REVOCHE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, SOCIETÀ ANCORCHE
DettagliU.P.D. delle Camere di Commercio di La Spezia e Savona. Regolamento in materia di funzionamento dell Ufficio Procedimenti Disciplinari
U.P.D. delle Camere di Commercio di La Spezia e Savona Regolamento in materia di funzionamento dell Ufficio Procedimenti Disciplinari gennaio 2015 allegato alla Convenzione per la gestione associata dell
DettagliTOVO SAN GIACOMO Provincia di Savona
COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO Provincia di Savona REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con D.C.C. n. 17 del 30.09.2003-1 - Articolo
DettagliAZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA G. CHIABÀ SAN GIORGIO DI NOGARO Provincia di Udine
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA G. CHIABÀ SAN GIORGIO DI NOGARO Provincia di Udine REGOLAMENTO SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI RIGUARDANTI IL PERSONALE DIPENDENTE DELL AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
DettagliCOMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali.
COMUNE DI NERVIANO Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali. INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art.
DettagliRegolamento Comunale per l applicazione delle sanzioni disciplinari per il personale dipendente del Comune di Oppido Mamertina (RC)
COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA CORSO LUIGI RAZZA N. 2 89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA Regolamento Comunale per l applicazione delle sanzioni disciplinari per il personale dipendente del Comune di Oppido
DettagliORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA CONSIGLIO DI DISCIPLINA
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA CONSIGLIO DI DISCIPLINA Norme regolatrici del procedimento disciplinare 1 1 Il Consiglio di Disciplina e, per esso, i singoli Collegi di Disciplina in
DettagliCodice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO.
Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO. DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI CON ISTRUZIONE FORMALE. Art. 354. Scelta del difensore:
DettagliCOMUNE DI BICCARI Provincia di Foggia
COMUNE DI BICCARI Provincia di Foggia REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 163 del 17/11/2011 ad integrazione del vigente Regolamento sull Ordinamento
DettagliMASSIME CNDCEC 2009 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
MASSIME CNDCEC 2009 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 14 maggio 2009, n. 20 Commercialisti di Milano;. Misura di custodia cautelare in carcere Procedimento disciplinare Sanzione della sospensione dall esercizio
DettagliTITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DECISORIA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA CLIENTI O UTENTI FINALI E OPERATORI O GESTORI NEI SETTORI REGOLATI DALL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA
DettagliREGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ALL ATTIVITA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI CHIERI
CITTÀ DI CHIERI Provincia di Torino ATTI UFFICIALI REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ALL ATTIVITA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI CHIERI Approvato con deliberazione consiliare n. 114 del 22.12.1993
DettagliREGOLAMENTO DISCIPLINARE. Dell Ordine degli Psicologi della Campania. Capo I CONSIGLIO DELL ORDINE. ARTICOLO 1 Competenza
REGOLAMENTO DISCIPLINARE Dell Ordine degli Psicologi della Campania Capo I CONSIGLIO DELL ORDINE ARTICOLO 1 Competenza 1) Il Consiglio dell Ordine esercita, su impulso di parte o d ufficio, la funzione
DettagliCOMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI
COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 28.9.2000 con provvedimento
DettagliCOMUNE DI CALATABIANO PROV. DI CATANIA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI
COMUNE DI CALATABIANO PROV. DI CATANIA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI INDICE ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 - APPLICAZIONE
DettagliREGOLAMENTO DI RICEZIONE, GESTIONE E TRATTAMENTO SEGNALAZIONI ART C.C.
REGOLAMENTO DI RICEZIONE, GESTIONE E TRATTAMENTO SEGNALAZIONI ART. 2408 C.C. Decorrenza 5 aprile 2013 1.1 20/06/2014 variazione indirizzo sede della Fondazione collegio sindacale 1.0 05/04/2013 regolamento
Dettaglizione Presidentee 14 marzo decreto legislativo di pubblicità, legislativo 14 particolare riferimento
Autorità Nazionale Anticorruz zione Presidentee Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
DettagliREGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT INDICE SOMMARIO
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT INDICE SOMMARIO TITOLO I - NORME GENERALI TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT
DettagliDIVISIONE I RIPARTIZIONE VI SETTORE III
DIVISIONE I RIPARTIZIONE VI SETTORE III 6.1) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA E PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI
DettagliLINEE GUIDA DEL PRESIDENTE
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE presso L ORDINE DEGLI INGEGNERI della PROVINCIA DI TORINO LINEE GUIDA DEL PRESIDENTE PER L ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE 1. Principi generali Il procedimento
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE
CONSIGLIO DELL ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI REGOLAMENTO PAGAMENTO QUOTE ANNUALI ALLEGATO ALLA DELIBERA n.10 del 24/05/2010 Che integra e sostituisce l allegato alla delibera n. 11 DEL
DettagliREGOLAMENTO ARBITRATI
REGOLAMENTO ARBITRATI APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 29/11/2010 CON DELIBERA N. 101 E DALLA GIUNTA NAZIONALE DEL C.O.N.I. DEL 12/04/2011 CON DELIBERA N. 130 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art.
DettagliSERVIZIO LEGALE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO
UNIVERSITÀ DEGLI STUD I DI PAVIA SERVIZIO LEGALE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA Emanato con D.R. n. 2256-2015 del 2 novembre 2015 INDICE SOMMARIO
DettagliCONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA Costituito ai sensi del DPR 137/2012
CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA Costituito ai sensi del DPR 137/2012 Visto il R.D. 274/1929 Visto il D. Lgs. Lgt. 382/1944 Vista la L. 536/1949 Vista la L. 241/90 e s.m.i. Visto il D. Lgs 2.7.2010
DettagliREGOLAMENTO N. 2 DELL 8 OTTOBRE 2013
REGOLAMENTO N. 2 DELL 8 OTTOBRE 2013 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI E LE NORME DI FUNZIONAMENTO
DettagliCittà di Cinisello Balsamo
Città di Cinisello Balsamo Regolamento per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali Approvato con Delibera
DettagliArt Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate
Art. 17 - Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all art. 15, il terzo
DettagliUniversità degli Studi di Ferrara
Università degli Studi di Ferrara SENATO ACCADEMICO 22 febbraio 2017 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24 febbraio 2017 DECRETO RETTORALE di 1ª emanazione rep. n. 265/2017-27 febbraio 2017 DECRETO RETTORALE
DettagliCONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO. Articolo 1 (Principi generali)
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO Articolo 1 (Principi generali) 1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dello Statuto d autonomia e della legge regionale
DettagliLe variazioni ai giudizi di impugnazione
Le variazioni ai giudizi di impugnazione In nero sono evidenziate le modifiche apportate dal Dl 83/2012 convertito dalla legge 134/2012 Articolo 342 Forma dell appello L appello si propone con citazione
DettagliAutorità Nazionale Anticorruzione
Regolamento del 5 ottobre 2016 Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del
DettagliAl comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste
Al comma 1, sostituire le parole da le parti private fino a delle condizioni, con le seguenti: nei quali siano interessate più parti private, queste non possono stare in giudizio se non con il ministero
DettagliOrdine Interregionale dei Chimici del Lazio, Umbria,Abruzzo e Molise Via delle Quattro Fontane, Roma
Ordine Interregionale dei Chimici del Lazio, Umbria,Abruzzo e Molise Via delle Quattro Fontane, 16-00184 Roma Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Disciplina Versione 1.1 Tel/Fax: 06.48906708/06.48916977
DettagliREGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI Emanato dal Comitato di Indirizzo nella seduta del 23.09.2005 e modificato in data 14.10.2013, 28.10.2013 e 28.02.2017 Indice INDICE Art.
DettagliREGOLAMENTO PER L IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA, SANITARIA, PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA
REGOLAMENTO PER L IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA, SANITARIA, PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA (Approvato con provvedimento deliberativo n. 757 del 24.06.2010)
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI DOVUTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI DOVUTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO INDICE Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Ambito di applicazione del Regolamento Art. 3 Criteri di
DettagliArt. 1 FINALITA. Art. 2 FUNZIONI E DURATA DELL INCARICO
NORME REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO DELL INCARICO DI DIRETTORE DELL IRES (Adottato con delibera n. 23 del C.d.A. del 26.11.2003 successivamente modificato con delibera n. 27 del C.d.A. del 30.10.2013)
DettagliRegolamento disciplinare dell Ordine degli Psicologi della Lombardia. (approvato il 10/03/2016 e modificato il 14/04/2016 in vigore dal 17/03/2016)
Ordine degli Psicologi della Lombardia corso Buenos Aires 75 20124 Milano tel. 02/67071596 fax 02/67071597 segreteria@opl.it - www.opl.it C.F. 97134770151 Regolamento disciplinare dell Ordine degli Psicologi
DettagliREGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Allegato E - Regolamento comunale sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione organica Norme di accesso REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Approvato con deliberazione G.C. n.
DettagliAllegato n. 1 Delibera n. 914 del 23/12/2015
REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL AREA COMPARTO SANITÁ, AREA DIRIGENZA MEDICO- VETERINARIA E AREA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA
DettagliREGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
CITTÀ DI OZIERI PROVINCIA DI SASSARI REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO Approvato con deliberazione di Consiglio
DettagliLa legge sul processo lungo
La legge sul processo lungo Gli articoli del codice di procedura penale e della L. 354/1975 nel testo attualmente vigente e con le modifiche previste dal disegno di legge 2567 (Modifiche agli articoli
DettagliREGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI TRIESTE
COLLEGIO PROVINCIALE INFERMIERI PROFESSIONALI, ASSISTENTI SANITARI E VIGILATRICI D INFANZIA (IPASVI) DI TRIESTE REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI TRIESTE Adottato
DettagliOrdine degli Avvocati di Perugia
REGOLAMENTO 27 marzo 2015 n. 2 REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA RICHIESTA, L ESAME, L OPINAMENTO E IL RILASCIO DEI PARERI DI CONGRUITÀ DEI COMPENSI INDICATI NELLE PARCELLE PRESENTATE PER LA LORO APPROVAZIONE
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ADEGUATO ALLA L.R. 19/2015 e L.R. 28/2016
C I T T A' DI L E C C E Settore Urbanistica REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ADEGUATO ALLA L.R. 19/2015 e L.R. 28/2016 Approvato con deliberazione di Consiglio
DettagliREGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO Emanato con Decreto 26 luglio 2006, n. 10077 Ultime modifiche emanate con Decreto 7 febbraio 2013, n. 149 Entrate in vigore il 7 febbraio 2013 UFFICIO
DettagliRegolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative
Regolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative 1 INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie Art.
DettagliNUCLEO UNIFICATO REGIONALE DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (NURV) REGOLAMENTO INTERNO
NUCLEO UNIFICATO REGIONALE DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (NURV) REGOLAMENTO INTERNO Allegato A Sommario Art.1 - Oggetto Art.2 - Funzioni Art.3 - Attività di valutazione e monitoraggio
DettagliREGOLAMENTO CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
All. 1 alla Deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 1 del 20.06.2011 CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA DEI
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI
CITTA DI MARTINENGO Provincia di Bergamo REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI TESTO COORDINATO - APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMNUNALE N. 70 DEL 14.11.2016
DettagliIl processo disciplinare in primo grado. avv. Patrizia Corona Presidente dell Unione triveneta dei Consigli dell ordine degli Avvocati
Il processo disciplinare in primo grado avv. Patrizia Corona Presidente dell Unione triveneta dei Consigli dell ordine degli Avvocati Bassano del Grappa, venerdì 5 giugno 2015 norme di riferimento Legge
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE
1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento, adottato
DettagliCittà Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 21 dicembre 2015 INDICE Art. 1 Oggetto
Dettagli