REGOLAMENTO DISCIPLINARE COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI DEL PIEMONTE (approvato dall Assemblea Annuale Ordinaria del 14 novembre 2015)

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1 REGOLAMENTO DISCIPLINARE COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI DEL PIEMONTE (approvato dall Assemblea Annuale Ordinaria del 14 novembre 2015) Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Principi generali 1. Il procedimento disciplinare nei confronti dei Maestri di sci iscritti all Albo Professionale è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell iscritto per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, o delle norme di deontologia professionale stabilite dal Collegio Nazionale, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell interesse pubblico al corretto esercizio della professione. 2. Il procedimento è regolato dagli artt. 13, comma 4, e 17 della L.n. 81/1991, dall art. 11 della L. Reg. Piemonte n. 50/1992, dagli artt del Regolamento per il funzionamento del Collegio Regionale nonché dal presente Regolamento disciplinare. 3. Il Consiglio direttivo del Collegio Regionale esercita la funzione disciplinare ai sensi degli artt. 13, comma 4, L. n. 81/1991 e 11, comma 2, L.Reg. Piemonte n. 50/ Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali sul procedimento amministrativo contenute nella Legge n. 241/1990, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio. 5. Salva l ipotesi di sospensione di cui al successivo art. 11, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro 18 mesi dall avvio dello stesso, disposto ai sensi del successivo art L illecito disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto. L apertura del procedimento disciplinare, coincidente con la comunicazione dell atto contenente la contestazione degli addebiti di cui al successivo art. 6, interrompe la decorrenza del termine prescrizionale. 7. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente regolamento sono eseguite mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata. Art. 2 Responsabilità disciplinare 1. La responsabilità disciplinare è accertata ove sia provata l inosservanza dei doveri professionali del Maestro di sci. 2. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. 3. L eventuale sanzione deve essere proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dagli stessi.

2 Art. 3 Commissione disciplinare 1. Ai sensi dell art. 10 del Regolamento del Collegio Regionale Maestri di Sci del Piemonte, è istituita la Commissione Disciplina, composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti e presieduta un membro del Consiglio Direttivo. 2. Successivamente al proprio insediamento, il Consiglio Direttivo nomina tra i propri componenti il Presidente e il Vicepresidente della Commissione Disciplina, e conferendo il mandato al Presidente per la selezione dei soggetti candidati a componenti della Commissione medesima, da scegliersi tra esperti in materie tecnico-giuridiche. 3. Il Presidente, valutati i curricula dei candidati, sottopone all esame del Consiglio un numero massimo di 10 nominativi. Sulla base di tale proposta, il Consiglio Direttivo delibera la nomina degli altri componenti della Commissione. 4. La Commissione Disciplina resta in carica per quattro anni decorrenti dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo. 5. In relazione a ciascun procedimento disciplinare, il Presidente della Commissione Disciplina nomina uno dei membri della Commissione con le funzioni di Relatore. Capo II APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E ISTRUTTORIA Art. 4 Avvio dell indagine 1. Il Presidente del Consiglio Direttivo, quando, d ufficio o su richiesta od esposto di iscritti all Albo o di soggetti pubblici o privati, ha notizia di fatti rilevanti ai sensi dell art. 1 del presente Regolamento, delega l indagine alla Commissione Disciplina. 2. Nella prima riunione utile, il Presidente informa il Consiglio Direttivo in merito ad ogni indagine delegata alla Commissione. 3. La Commissione Disciplina, esperiti gli incombenti di cui ai successivi artt. 5, 6 e 7 del presente Regolamento, riferisce in via definitiva al Consiglio Direttivo, proponendo l archiviazione del procedimento o l applicazione della sanzione disciplinare. 4. Il Consiglio Direttivo delibera sulle proposte della Commissione Disciplina a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voti, prevale il giudizio più favorevole all iscritto. Art. 5 Archiviazione immediata 1. Qualora la Commissione ritenga che: a) i fatti palesemente non sussistano e/o le notizie pervenute siano manifestamente infondate; b) i fatti non siano stati commessi da un Maestro iscritto all Albo professionale della Regione Piemonte, salvo quanto previsto al successivo comma 3; ne relaziona al Consiglio e propone l archiviazione immediata del procedimento. 2. Nel caso in cui il fatto sia stato commesso da un maestro di sci iscritto nell Albo regionale di altra regione o Provincia autonoma, che esercita temporaneamente la professione in Piemonte secondo le prescrizioni di cui all art. 9, comma 4, della L.r. 50/92, il Consiglio Direttivo dispone la trasmissione della segnalazione al Collegio regionale di appartenenza del maestro.

3 3. Nel caso in cui il fatto sia stato commesso da un maestro di sci comunitario o straniero, non iscritto nell albo regionale di alcuna Regione o Provincia autonoma italiana, che esercita temporaneamente la professione in Piemonte secondo le previsioni di cui all art. 9, commi della L.r. 50/92, il Consiglio Direttivo procede alla trattazione della segnalazione disciplinare. 4. Il provvedimento del Consiglio che dispone l archiviazione immediata è succintamente motivato e viene comunicato ai soggetti che abbiano fatto pervenire le notizie di cui al comma 1 dell art. 4. Art. 6 Apertura del procedimento disciplinare Istruttoria Archiviazione - Contestazione addebiti 1. Qualora non sussistano i presupposti per l archiviazione immediata di cui al precedente art. 5, la Commissione dispone l apertura del procedimento disciplinare. 2. In tal caso, la Commissione trasmette all iscritto la notizia di infrazione disciplinare presentata a suo carico, con l invito a far pervenire controdeduzioni scritte, eventuali documenti ed elementi probatori a discarico entro il termine di trenta giorni. 3. Al fine di completare l istruzione della pratica, la Commissione procede ad acquisire gli ulteriori documenti e informazioni ritenuti utili, anche disponendo, all occorrenza, la convocazione di persone informate sui fatti. Delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, deve essere redatto processo verbale, sottoscritto dal dichiarante, dal Relatore e dal soggetto verbalizzatore. 4. Ultimato l esame degli elementi probatori raccolti, qualora ritenga l infondatezza della segnalazione disciplinare pervenuta, la Commissione Disciplina riferisce tempestivamente al Consiglio, proponendo l archiviazione del procedimento. 5. In caso contrario, la Commissione Disciplina provvede a contestare formalmente gli addebiti all iscritto mediante comunicazione che deve contenere: - la menzione circostanziata delle infrazioni disciplinari riscontrate e delle norme di legge, di regolamento e/o del Codice deontologico di cui si ipotizza la violazione; - la data ed il luogo in cui si terrà la seduta, cui l iscritto è invitato a comparire; - l avviso che l iscritto ha facoltà di farsi assistere da persona di fiducia e che ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990; - l avviso che l iscritto ha facoltà di presentare memorie e documenti fino a 10 giorni liberi prima della data fissata per la seduta; - l espresso avvertimento che ha facoltà di non comparire, ma che in tal caso si procederà in sua assenza. Tra la data di ricevimento della convocazione e quella fissata per la seduta devono intercorrere almeno 60 giorni liberi. 6. La Commissione può convocare alla medesima udienza anche l esponente, nonché eventuali altri testimoni, che abbia necessità di sentire al fine dell accertamento dei fatti contestati. Art. 7 Udienza 1. Le sedute avanti la Commissione Disciplina, fissate ai sensi del precedente art. 6, non sono pubbliche e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede del Collegio Regionale.

4 2. All udienza, il relatore espone oralmente i fatti e l esito dell istruttoria esperita ai sensi dell art. 6 del presente Regolamento. 3. Successivamente vengono sentiti l incolpato (se presente), nonché, ove convocati, l esponente ed i testimoni. 4. Dopo l eventuale escussione testimoniale, viene data la parola all incolpato, allorché ne faccia richiesta. 5. Delle audizioni e degli altri eventuali accertamenti compiuti all udienza, così come dell eventuale esito negativo della stessa per mancata comparizione delle parti, è redatto processo verbale, sottoscritto dai componenti della Commissione, dalle persone ascoltate e dal soggetto verbalizzatore. Art. 8 Relazione proposta di sanzione - deliberazione 1. Espletati gli incombenti di cui ai precedenti articoli, la Commissione Disciplina provvede a riferire tempestivamente al Consiglio Direttivo le risultanze dell attività istruttoria, mettendo a disposizione del Consiglio Direttivo il fascicolo del procedimento, comprensivo del materiale acquisito e di una proposta di sanzione o di archiviazione. 2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla proposta formulata dalla Commissione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Capo III PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO Art. 9 Requisiti formali della decisione del Consiglio Direttivo 1. La decisione del Consiglio Direttivo deve contenere: - i dati anagrafici dell incolpato; - l esposizione dei fatti; - lo svolgimento del procedimento; - la motivazione; - il dispositivo, con l eventuale emanazione della sanzione disciplinare; - la data in cui questa è stata pronunciata, con indicazione di giorno, mese ed anno; - la sottoscrizione del Presidente; - la data di pubblicazione della decisione; - l avviso che avverso la decisione potrà essere proposta impugnazione mediante ricorso al Consiglio Direttivo del Collegio Nazionale entro 30 giorni dalla notifica della medesima. 2. La decisione viene depositata nella Segreteria del Collegio entro il termine di trenta giorni dalla seduta nel corso della quale è stata assunta. 3. La decisione è comunicata, entro i successivi 15 giorni, al Maestro interessato, alla eventuale Scuola di Sci di appartenenza, nonché ai soggetti che abbiano fatto pervenire le notizie/segnalazioni/ esposti di cui all art. 4 comma 1. Art. 10 Sanzioni disciplinari 1. Ai sensi degli artt. 17 della Legge 81/1991 e 11 della Legge Regionale n. 50/1992, i Maestri di sci iscritti nell'albo Professionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale stabilite dal Collegio Nazionale ovvero

5 delle norme di comportamento previste dalla legislazione vigente sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari: a) ammonizione scritta; b) censura; c) sospensione dall'albo da un mese ad un anno; d) radiazione. 2. Nel caso di applicazione della sanzione di cui alla lett. c) del comma precedente, il periodo di sospensione dall'iscrizione all'albo Professionale si computa, in ogni caso, con decorrenza dal 1 gennaio dell anno successivo a quello in cui si è concluso il procedimento disciplinare. 3. In caso di sospensione dall'iscrizione all'albo Professionale viene temporaneamente ritirata la tessera di riconoscimento dell iscritto. 4. In caso di radiazione dall'albo Professionale la tessera di riconoscimento viene ritirata in via definitiva, dandone comunicazione alle organizzazioni ed alle Autorità competenti. Art. 11 Sospensione del procedimento disciplinare. Rilevanza della sentenza penale 1. In caso di pendenza di procedimento penale a carico del Maestro per gli stessi fatti oggetto del procedimento disciplinare, il Consiglio Direttivo, di norma, dispone la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell esito del giudizio penale. 2. La sospensione interrompe il decorso dei termini di durata del procedimento e di prescrizione dell illecito disciplinare di cui all art. 1 del presente Regolamento, che ricominciano a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale. 3. La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare nei casi di cui all art. 653 c.p.p. Capo IV IMPUGNAZIONI Art. 12 Ricorsi contro i provvedimenti disciplinari 1. Contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio Regionale è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo del Collegio Nazionale, entro 30 giorni dalla relativa notifica. 2. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento. 3. I provvedimenti adottati dal Collegio nazionale sono definitivi. Avverso gli stessi è ammesso ricorso al competente organo di Giustizia amministrativa, nei termini di legge (v. art. 17, comma 4, L. 81/91 e art. 11 comma 3 L.R. 50/1992) Art. 13 Esecutività dei provvedimenti disciplinari 1. I provvedimenti disciplinari possono essere eseguiti una volta divenuti definitivi. 2. I provvedimenti disciplinari divengono definitivi con l inutile decorso del termine di impugnazione previsto dall articolo precedente ovvero, nel caso di proposizione del ricorso, col passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell impugnazione. In tale ultimo caso, ai fini dell esecuzione del provvedimento, occorrerà rinnovarne la comunicazione all interessato.

6 Art. 14 Pubblicità e archiviazione delle deliberazioni 1. I provvedimenti di sospensione e radiazione, divenuti esecutivi, sono annotati sull Albo professionale. 2. I provvedimenti disciplinari, tranne quello della radiazione, divenuti esecutivi, vengono pubblicati, per una volta, per un periodo di mesi due (2) sul sito internet del Collegio nell apposita voce presente nella scheda maestro 3. I provvedimenti disciplinari e gli atti di archiviazione sono inseriti, in originale, nell apposito archivio del Collegio. Copia delle deliberazioni e di tutti gli atti e documenti ad esse connessi sono inseriti nel fascicolo personale dell iscritto, detenuto presso la sede del Collegio. 4. L accesso a tali atti è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n Capo V DISPOSIZIONI FINALI Art. 15 Contributo alle spese del procedimento disciplinare 1. Nel caso in cui il procedimento disciplinare si concluda con l irrogazione di una sanzione disciplinare ai sensi del precedente art. 10, il Maestro è tenuto al versamento di una somma a titolo di contributo per le spese del procedimento, la cui entità è determinata annualmente con deliberazione del Consiglio Direttivo.

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