Mappa del provvedimento. (Eduardo e Pietro Racca, Guida al diritto, Il Sole 24 Ore, 20 settembre 2008, n. 37, p. 39) Art.

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1 Mappa del provvedimento Manovra d estate: la mappa per orientarsi nel provvedimento D.L. 25 giugno 2008, n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 (Eduardo e Pietro Racca, Guida al diritto, Il Sole 24 Ore, 20 settembre 2008, n. 37, p. 39) Cosa Art. Cosa contiene riguarda Titolo I - Finalità e ambito di intervento 1 Finalità e ambito di intervento L'articolo fissa gli obiettivi di politica economica e di finanza pubblica del Governo mirati a: - conseguire un indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche pari al 2,5 per cento del Pil nel 2008, all'1,8 per cento nel 2009, allo 0,9 per cento nel 2010, fino a giungere al pareggio del saldo nel 2011; - mantenere il rapporto tra debito pubblico e Pil entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,6 per cento nel 2009, al 100,3 per cento nel 2010 e al 97 per cento nel 2011; - far crescere il Pil rispetto agli andamenti tendenziali per il 2008 e per il triennio successivo attraverso l'avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca, lo sviluppo dell'attività imprenditoriale, la diversificazione delle fonti di energia, il potenziamento dell'attività della pubblica amministrazione, il rilancio delle privatizzazioni, il sostegno all'edilizia residenziale, lo sviluppo delle città, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali che incidono sul potere di acquisto delle famiglie e sulle attività di impresa, la semplificazione dei rapporti di lavoro. L'articolo stabilisce che, in via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009 dovrà contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico. UNITELNews24 n

2 TITOLO II - Sviluppo economico, semplificazione e competitività Capo I - Innovazione 2 Banda larga 3 Start up 4 Strumenti innovativi di investimento L'articolo è finalizzato allo sviluppo delle reti di comunicazione di nuova generazione per la diffusione sul territorio nazionale della banda larga. In particolare consente che gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica siano realizzati mediante denuncia di inizio attività. Offre all'operatore della comunicazione la possibilità di utilizzare senza oneri - per la posa della fibra nei cavidotti - le infrastrutture civili già esistenti di proprietà pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici, precisando che - qualora dall'esecuzione dell'opera derivi un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti - le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo. In caso di dissenso, l'equo indennizzo è determinato dal giudice. L'articolo introduce l'esenzione, entro un limite massimo, per le plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate dalle persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo e da enti non commerciali, subordinandolo alla presenza di alcuni requisiti tra i quali, in particolare, l'impegno da parte del contribuente a reinvestire, entro due anni, le plusvalenze realizzate in società che svolgono la medesima attività della società partecipata. L'articolo reca disposizioni per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, attraverso: la costituzione di appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali; il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati che operano nel territorio di riferimento; l'utilizzo di risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei e internazionali. Affida ad apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità di costituzione e di funzionamento dei fondi e di apporto agli stessi. Prevede inoltre che: con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa può essere autorizzata a istituire un apposito fondo attraverso il quale partecipare a fondi per lo sviluppo, compresi quelli relativi ai fondi strutturali e quelli per i quali il Fondo europeo per gli investimenti può essere movimentato; la partecipazione della Cassa sia definita sulla base di un regolamento che fissi il sistema di verifica della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative e delle garanzie prestate dai soggetti beneficiari diversi dalla Pa (in modo da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative, anche in via sussidiaria), nonché sulla base di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali. UNITELNews24 n

3 Capo II - Impresa bis 6 ter Sorveglianza dei prezzi Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese Distretti produttivi e reti di imprese Banca del Mezzogiorno Con la modifica dei cc. 198 e 199 dell'art. 2 della finanziaria 2008, l'art. ridefinisce le funzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi, prevedendo specifici poteri conoscitivi e un maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle amministrazioni pubbliche. Interviene su alcune norme concernenti il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese attraverso il riassetto degli interventi di cui al Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici in Paesi non comunitari (art. 2, DL 251/1981) per adeguarli all'attuale contesto economico e alla normativa comunitaria. Estende alle "catene di fornitura" e alle "reti di impresa" (le cui caratteristiche saranno definite con successivo decreto) l'applicazione delle disposizioni sui distretti produttivi, introdotte dalla finanziaria 2006 (L. 266/05 art. 1, c. 366 e seguenti). Modifica il citato c. 366 stabilendo che - per l'adozione del DM destinato a definire le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi - occorre la preventiva intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, sentite le Regioni interessate. Conferma la facoltà accordata a Regioni ed Enti locali di definire procedure amministrative semplificate per erogare i propri contributi. Stabilisce che occorre la preventiva intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni per l'adozione dei decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia che fissano le modalità applicative delle disposizioni del n. 1 e 2, c. 368, lett. b) della Finanziaria 2006, concernenti le disposizioni amministrative applicabili ai distretti produttivi. Sopprime il c. 370 della Finanziaria 2006, che affida le funzioni di assistenza alle imprese, esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive, anche alle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale. L'articolo istituisce la "Banca del Mezzogiorno Spa" con lo scopo di assicurare nelle regioni meridionali la presenza di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita e autorizza la spesa di 5 mln di euro per l'anno 2008, quale apporto dello Stato al capitale sociale della Banca in qualità di soggetto fondatore. Tale importo dovrà essere restituito entro 5 anni dall'inizio dell'operatività della Banca con cessione alla Banca stessa di tutte le azioni tranne una che resterà allo Stato. Lo stesso articolo affida a un decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 120 giorni: - la nomina del comitato promotore della Banca; - la definizione dei criteri per la redazione dello Statuto; - le modalità di composizione dell'azionariato che deve essere in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso; - il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle Camere di commercio e agli altri enti e organismi pubblici meridionali che conferiscono una quota di capitale sociale; - le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni di rami di azienda già appartenenti agli istituti bancari meridionali e insulari; - le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate. UNITELNews24 n

4 6 quater 6 quinquies 6 sexies Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria L'articolo dispone la revoca, su indicazione dei Ministri competenti, delle assegnazioni effettuate dal Cipe con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate a favore di amministrazioni centrali e regionali, che non risultano ancora impegnate alla data del 31 maggio 2008, o anche programmate nell'ambito degli Accordi di programma quadro (Apq) sottoscritti entro tale termine. Fa salvo il principio in base al quale la ripartizione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate va effettuata per l'85% in favore delle regioni del Mezzogiorno e per il restante 15% in favore delle regioni del Centro-nord. L'articolo istituisce, a decorrere dal 2009, nello stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico, un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento delle reti infrastrutturali nazionali, ivi comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche. A tal proposito esso stabilisce che: - nel Fondo confluiscono le risorse nazionali previste per l'attuazione del Quadro strategico nazionale (Qsn) in favore di programmi infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali definite dal Cipe con delibera n. 166 del 2007, con esclusione di quelle risorse che alla data del 31 maggio 2008 siano già state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal Cipe o destinate al finanziamento della "premialità"; - la dotazione del fondo è ripartita con delibera del Cipe, adottata su proposta del ministero dello Sviluppo economico d'intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata e trasmessa al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti; - resta valido il principio in base al quale la ripartizione delle risorse del Fondo sia effettuata per l'85% in favore delle Regioni del Mezzogiorno e del restante 15% in favore delle Regioni del Centronord. Per promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale e per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle relative risorse, l'articolo autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il ministero dello sviluppo economico, a effettuare una ricognizione delle risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate e generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei e inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione. In particolare esso impegna la Presidenza del Consiglio dei ministri: - a identificare le risorse che non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi Operativi e alla rendicontazione delle annualità 2007 e 2008 dei Programmi Operativi , anche individuando modalità per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse impegnate sul bilancio comunitario; UNITELNews24 n

5 6 sexies (segue) Capo III - Energia 7 8 Strategia energetica nazionale e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO2 Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi - ad adottare - nel termine massimo di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e dello Sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni - la riprogrammazione definendo le modalità di impiego delle risorse, i criteri per la selezione, le modalità di attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualità della spesa e di accelerarne la realizzazione, anche mediante procedure sostitutive nei casi di inerzia o inadempimento delle amministrazioni responsabili. Precisa inoltre che attraverso l'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Regioni sono individuati (tenendo conto del vincolo delle precedenti assegnazioni alle amministrazioni centrali e regionali) gli interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali, dando priorità agli interventi di potenziamento della rete infrastrutturale nazionale e regionale di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione. Stabilisce infine che: - la riprogrammazione delle risorse va sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti; - il Cipe approva l'intesa e delibera gli atti necessari alla riprogrammazione delle risorse e all'attuazione dell'intesa stessa; - sulla base dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni e della riprogrammazione delle risorse disponibili approvata dal Cipe, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove con le singole regioni la stipula delle intese di programma. L'articolo mira a dotare il Paese di uno strumento di indirizzo programmatorio complessivo della politica energetica, che contempli anche la possibilità di realizzare sul territorio nazionale impianti di produzione di energia nucleare. In particolare esso stabilisce che, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, il Consiglio dei Ministri definisca entro sei mesi la "Strategia energetica nazionale". L'articolo è diretto a riaprire le possibilità di sfruttamento dei giacimenti di gas naturale dell'alto Adriatico, nonché ad agevolare lo sfruttamento dei giacimenti cosiddetti marginali il cui sfruttamento è bloccato per legge per timori connessi al possibile abbassamento del fondo marino soprastante i giacimenti. In particolare esso modifica la disciplina relativa al divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, disponendo che il divieto si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri (d'intesa con la regione Veneto su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) non accerti - avvalendosi dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) - che non sussistono rischi apprezzabili. UNITELNews24 n

6 9 10 Sterilizzazione dell'iva sugli aumenti petroliferi Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni Capo IV - Case e infrastrutture 11 Piano casa L'articolo è finalizzato a rendere efficace la norma di "sterilizzazione" della fiscalità in relazione agli aumenti del petrolio greggio contenuta nell'articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, annullando l'effetto sui prezzi derivante dalla variazione di gettito. In particolare la disposizione mira a rendere automatico il processo di accertamento della maggiore Iva e di compensazione delle accise. L'articolo prevede inoltre misure di sostegno per i settori dell'agricoltura, della pesca e dell'autotrasporto, gravemente colpiti dal rincaro del greggio, tramite apposita convenzione tra il ministero dello Sviluppo economico e l'agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, che pone a disposizione proprie risorse. La sua applicazione è però subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea. L'articolo estende anche al finanziamento di infrastrutture nel settore energetico e in quello delle reti di telecomunicazione il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, commi , della legge n. 311 del 2004 che il recente decreto legge 1 ottobre 2007, n convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007 n all'articolo 20 bis aveva esteso al settore delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001 n L'articolo prevede la realizzazione di un piano nazionale di edilizia abitativa, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinato a incrementare il patrimonio immobiliare a uso abitativo per nuclei familiari a basso reddito, giovani coppie anch'esse a basso reddito, anziani in condizioni socioeconomiche svantaggiate, studenti fuori sede, soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio, altri soggetti a basso reddito che abbiano nel proprio nucleo familiare persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1 della L. 9/2007, immigrati regolari a basso reddito residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione. Per l'attuazione del piano casa - da realizzare attraverso la costruzione di nuove abitazioni e il recupero del patrimonio abitativo esistente sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali - l'articolo prevede che possono essere utilizzati una pluralità di strumenti, quali la costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, la promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale, le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo. UNITELNews24 n

7 11 (segue) Abrogazione della revoca delle concessioni Tav Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico Per concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa, l'articolo stabilisce: - che gli accordi di programma sono promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e approvati con Dpcm, previa delibera Cipe, d'intesa con la Conferenza unificata e che - decorsi 90 giorni senza l'acquisizione dell'intesa - gli accordi possono essere approvati; - che in alternativa agli accordi di programma è possibile avvalersi delle modalità approvative di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del Dlgs. 163/2006, concernente la disciplina dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi. Per la realizzazione dei programmi l'articolo stabilisce che i Comuni e le Province possono associarsi attraverso le modalità previste dal testo unico degli Enti locali (convenzioni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Comunità isolane o di arcipelago). Dispone infine che, per la copertura finanziaria del piano, deve essere costituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alimentato con le risorse finanziarie derivanti da alcuni provvedimenti adottati nella precedente legislatura. La disposizione è tesa a far ripartire i progetti e le opere relativi a infrastrutture ferroviarie strategiche inserite in corridoi trasnazionali. Con essa vengono abrogati gli effetti delle revoche delle concessioni rilasciate alla Tav con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 e 16 marzo 1992, consentendo la prosecuzione dei rapporti convenzionali stipulati da Tav spa con Rfi Spa. L'articolo è finalizzato, in primo luogo, a valorizzare gli immobili residenziali che costituiscono il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati e a favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi e, in secondo luogo, alla costituzione del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. Entro sei mesi il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e il ministro per i Rapporti con le Regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, la conclusione di accordi con Regioni ed Enti locali per la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà di detti Istituti sulla base dei seguenti criteri: determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al canone di locazione; riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario; destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo. L'articolo inoltre istituisce un fondo speciale di garanzia - con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di euro sia per il 2009 che per il per l'acquisto della prima casa da parte di coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelle i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le modalità di funzionamento del fondo saranno disciplinate con un decreto del ministro della Gioventù, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. L'articolo istituisce, presso il ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2009, 30 milioni di euro sia per il 2010 che per il 2011, per la concessione di contributi statali per interventi destinati per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico, precisando che la ripartizione delle risorse e l'individuazione degli enti beneficiari sarà disposta con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, emanato previo atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. UNITELNews24 n

8 14 Expo Milano bis Infrastrutture militari Capo V - Istruzione e ricerca 15 Costo dei libri scolastici L'articolo autorizza la spesa complessiva di milioni di euro (30 milioni di euro per il 2009, 45 milioni per il 2010, 59 milioni per il 2011, 223 milioni per il 2012, 564 milioni per il 2013, 445 milioni per il 2014, 120 milioni per il 2015) per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo di Milano Designa il sindaco di Milano quale Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente. Affida ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - sentiti il presidente della regione Lombardia e i rappresentanti degli enti locali interessati - il compito di: istituire gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia; fissare i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti. L'articolo modifica e integra il comma 13 ter dell'articolo 27 del decreto legge n. 269 del 2003, che, tra l'altro, attribuisce al ministero della Difesa, di concerto con l'agenzia del demanio del ministero dell'economia, l'individuazione dei propri beni immobili non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e consegnare all'agenzia stessa. In particolare, esso: istituisce nello stato di previsione del ministero della Difesa, un fondo in conto capitale e un fondo di parte corrente destinati al finanziamento della riallocazione del citato patrimonio infrastrutturale e alle esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione dei mezzi delle Forze armate, inclusa l'arma dei carabinieri; attribuisce al ministero della Difesa, il compito di individuare, con apposito decreto, ulteriori immobili da alienare, non ricompresi negli elenchi di cui all'articolo 27, comma 13 ter del citato decreto legge n. 269 del 2003 stabilendo, al riguardo, le procedure concernenti le operazioni di vendita, permuta, valorizzazione e gestione. L'articolo stabilisce che a partire dal prossimo anno scolastico, in ogni scuola e istituto universitario, nell'adozione dei testi, sia data preferenza a quelli che sono resi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento dei diritti d'autore. Dispone che - nelle scuole elementari, medie e superiori - i testi scolastici siano prodotti nella doppia versione, a stampa e on line, al fine di ampliarne la disponibilità e la fruibilità da parte di istituti scolastici, alunni e relative famiglie.affida ad apposito decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di individuare le caratteristiche tecniche dei libri di testo e il prezzo massimo degli stessi con riferimento alle due versioni, assicurando comunque il compenso per il diritto di autore e la copertura dei costi di produzione. UNITELNews24 n

9 16 17 Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università Progetti di ricerca di eccellenza Capo VI - Liberalizzazione e deregolarizzazione 18 Reclutamento del personale delle società pubbliche L'articolo prevede che: le università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'università; al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie è trasferita - con decreto dell'agenzia del demanio - la proprietà dei beni immobili già in uso alle università trasformate; le fondazioni universitarie sono enti non commerciali che perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. La disposizione sopprime la Fondazione Iri a decorrere dal 1 luglio 2008 con devoluzione delle dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, a eccezione del patrimonio storico e documentale della Fondazione Iri che sarà devoluto a una società totalmente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Stabilisce che le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata, finalizzati alla realizzazione sul territorio nazionale di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati. L'articolo stabilisce che - a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione - le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottino criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei seguenti principi (di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001) : adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; decentramento delle procedure di reclutamento; composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. L'articolo stabilisce inoltre che le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottino criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. UNITELNews24 n

10 Abolizione del divieto di cumulo tra pensione e redditi di lavoro Disposizioni in materia contributiva Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato L'articolo consente dal 1 gennaio 2009 la piena cumulabilità tra pensione anticipata (rispetto a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne) e redditi da lavoro autonomo. L'articolo: - esonera i datori di lavoro - che sulla base della legge o del contratto collettivo hanno corrisposto in luogo dell'inps il trattamento economico di malattia - dall'obbligo del versamento della relativa contribuzione, pur restando acquisite all'inps le contribuzioni versate fino al ; - estende l'assicurazione per la maternità e la malattia agli operai dipendenti delle imprese di Stato, enti pubblici ed enti locali privatizzate e a capitale misto, attualmente esclusi dall'obbligo di tale assicurazione; - estende l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e la mobilità ai dipendenti delle aziende che esercitano pubblici servizi. Introduce la riunificazione delle cause relative allo stesso credito previdenziale, stabilendo che, a fronte di una pluralità di domande che frazionino un medesimo credito, la riunificazione debba essere sempre disposta dal giudice. Dispone che gli assegni sociali siano corrisposti agli aventi diritto, a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. In precedenza, la prestazione poteva essere richiesta dai cittadini comunitari e dai familiari a loro carico che risiedono in Italia per un periodo superiore a tre mesi. Stabilisce che non vengano riconosciuti compensi ai componenti dei comitati provinciali che gestiscono il contenzioso amministrativo dell'inps. Obbliga l'inps a mettere a disposizione dei comuni un'apposita piattaforma informatica per procedere alla trasmissione delle comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni dello stato civile. Precisa che il ritardo nelle comunicazioni obbligatorie, oltre il termine massimo di due giorni dalla data di conoscenza dell'evento, realizza l'ipotesi di danno erariale. L'art. modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine, di cui al Dlgs 368/2001 come da ultimo modificato dalla L. 247/2007. In particolare: - stabilisce che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se tali ragioni giustificative sono riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro; -con norma retroattiva, sostituisce, per i soli giudizi in corso e per alcune fattispecie di violazione della disciplina del contratto a termine, il principio della trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato con l'obbligo del pagamento di un'indennità; - dispone che la disciplina volta a limitare la possibilità di prevedere continui rinnovi dei contratti a termine con lo stesso lavoratore, non si applichi nel caso in cui dispongano diversamente i contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - stabilisce che la disciplina relativa alla precedenza nelle assunzioni, di cui al comma 4 quater dell'articolo 5 del Dlgs 368/2001, introdotto dalla legge 247/2007 possa essere derogata dalle eventuali diverse previsioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - prevede che, dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, il ministro del Lavoro proceda a una verifica degli effetti delle norme di cui all'articolo in esame con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. UNITELNews24 n

11 bis Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato Servizi pubblici locali di rilevanza economica L'articolo modifica la disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, al fine di semplificarne il regime giuridico e di ampliarne l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione. In particolare l'articolo: amplia le tipologie di lavoro accessorio, includendovi anche: le attività lavorative rese nei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; le attività lavorative rese nell'ambito della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; elimina i requisiti soggettivi per poter svolgere prestazioni di lavoro accessorio; allo scopo di rendere immediatamente operativa la disciplina sulle prestazioni di lavoro accessorio, affida al ministro del Lavoro il compito di individuare con apposito decreto il concessionario del servizio e che, nelle more dell'emanazione di tale decreto, i concessionari del servizio sono individuati nell'inps e nelle agenzie per il lavoro. L'articolo modifica la disciplina del contratto di apprendistato e in particolare le disposizioni in materia contenute nel titolo VI, capo I, del Dlgs 276/2003 (articoli 47-53). In particolare esso: elimina il limite minimo di durata del contratto di apprendistato, pari a due anni, previsto dalla disciplina previgente portandolo a 6 anni; nel caso di formazione esclusivamente aziendale, rimette i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli Enti bilaterali; per evitare che l'applicazione dell'istituto sia impedita nelle more della disciplina regionale, si prevede che, in assenza di regolamentazioni regionali, prevede che l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le università e le altre istituzioni formative. L'articolo disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e nel contempo abroga - nelle parti incompatibili - l'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000, concernente la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Fa salve le procedure di affidamento avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In particolare esso stabilisce che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a imprenditori o società in qualunque forma costituite, individuati mediante procedure competitive a evidenza pubblica. In deroga a tale principio, l'affidamento, può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria, qualora per diverse cause (peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche) non sia possibile un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso va data adeguata pubblicità alla scelta da motivare in base ad analisi di mercato e i cui esiti vanno trasmessi per il parere all'autorità garante della concorrenza e del mercato. Stabilisce inoltre che pur in presenza di reti di proprietà la gestione può essere affidata a soggetti privati. Consente l'affidamento simultaneo con gara di più servizi pubblici locali, qualora sia dimostrato il vantaggio economico. In tale caso la durata dell'affidamento è unica per tutti i servizi e non può superare la media calcolata sulla durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore. UNITELNews24 n

12 23 bis (segue) Le regioni e gli enti locali, d'intesa con la Conferenza unificata possono definire i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi. Le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. I titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure a evidenza pubblica e i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori né svolgere in ambiti territoriali diversi, servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Tale divieto non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. Gli affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva a evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. L'articolo affida a uno o più regolamenti governativi da emanare su proposta del ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni, sentita la Conferenza unificata e le competenti commissioni parlamentari, il compito di: assoggettare i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e di far osservare alle società in house e alle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure a evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale; prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i piccoli comuni possano svolgere in forma associata le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali; prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità; armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua; disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle nuove disposizioni; prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere; limitare - secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica - i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità e accessibilità del servizio pubblico locale; prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale ai tempi di recupero degli investimenti; disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio; - prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi; - individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo. UNITELNews24 n

13 Capo VII - Semplificazioni 24 Taglia-leggi 25 Taglia-oneri amministrativi 26 Taglia-enti 27 Taglia-carta L'articolo abroga le disposizioni elencate nell'allegato A, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge e affida al Governo il compito di individuare, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi soppressi. L'articolo obbliga le singole amministrazioni statali a predisporre piani di riduzione degli oneri amministrativi per conseguire l'obiettivo europeo di riduzione del 25 per cento. Attribuisce a ciascun ministro il compito di adottare - nell'ambito delle linee guida fissate dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dal ministro per la Semplificazione normativa - un piano di riduzione degli oneri amministrativi, sulla base delle previste attività di misurazione, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità. Affida al Governo il compito di adottare uno o più regolamenti contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese nei settori oggetto di misurazione e a semplificare e riordinare la relativa disciplina, anche nell'ambito del processo di riassetto normativo previsto dalla legge n. 59 del L'articolo delinea una nuova procedura per la soppressione di enti pubblici, destinata ad aggiungersi e a integrare i precedenti interventi. Dispone la soppressione automatica degli enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità, al 90 giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione se non confermati con Dm entro lo stesso termine con esclusione degli ordini professionali e delle loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti non individuati dall'istat tra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, degli enti parco e degli enti di ricerca, nonché degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni. Dispone la soppressione automatica, con decorrenza 31 dicembre 2008, di tutti gli enti pubblici non economici per i quali alla stessa data non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008). Attribuisce le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso e i relativi rapporti all'amministrazione vigilante. L'articolo prevede la riduzione del 50% della spesa sostenuta per la stampa delle relazioni e di altre pubblicazioni. Sostituisce con abbonamenti telematici gli abbonamenti cartacei alla «Gazzetta Ufficiale», inviata in abbonamento - con oneri a carico delle amministrazioni - a un'ampia serie di destinatari: funzionari, magistrati, parlamentari. Dispone che il costo degli abbonamenti stessi sia rideterminato entro 60 giorni dalla data di conversione del decreto legge. UNITELNews24 n

14 Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali Trattamento dei dati personali Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione Durata e rinnovo della carta d'identità Istituisce l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) sotto la vigilanza del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in sostituzione dell'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dell'istituto nazionale per la fauna selvatica e dell'istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare; rinvia la disciplina degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di costituzione e funzionamento dell'istituto a un successivo decreto del ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente; disciplina la composizione della Commissione istruttoria Ippc (Integrated pollution prevention and control) e della Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali. L'articolo semplifica alcuni adempimenti in materia di protezione dei dati personali, attraverso la modifica e l'integrazione al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice della privacy). Per i soggetti che non trattano dati sensibili ovvero trattano i soli dati "sensibili" costituiti da informazioni sullo stato di salute o malattia dei propri dipendenti, senza indicazione della diagnosi, l'articolo prevede una mera autocertificazione, in luogo del documento programmatico della sicurezza. Stabilisce che il Garante per la protezione dei dati personali - sentito il ministro per la Semplificazione normativa - individua con proprio provvedimento, da adottare entro due mesi e da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del già ricordato disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B) al Codice della privacy, in relazione non solo ai trattamenti di cui al precedente punto ma anche ai trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani. L'articolo introduce il principio, attinente ai livelli essenziali delle prestazioni da garantirsi su tutto il territorio nazionale, in base al quale, per le certificazioni ambientali o di qualità, rilasciate da soggetti certificatori accreditati, i controlli degli enti certificatori sostituiscono quelli degli organi amministrativi. Rinvia a un regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge n. 400 del 1988, l'individuazione delle tipologie di controlli e degli ambiti applicativi. L'articolo prolunga da 5 a 10 anni il periodo di validità delle carta d'identità attraverso la modifica del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n Precisa che detta disposizione si applica anche alle carte d'identità già rilasciate e valide al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Ai fini del rinnovo, obbliga i comuni a informare i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento stesso tra il centottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data. Dispone che le carte di identità rilasciate a partire dal 1 gennaio 2010 devono essere munite oltre che della fotografia anche delle impronte digitali. UNITELNews24 n

15 Strumenti di pagamento Applicabilità degli studi di settore ed elenco clienti fornitori Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici Class action. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie L'articolo reintroduce il tetto di euro per i trasferimenti in contante e per gli assegni non trasferibili e modifica così la norma sull'uso di assegni e contanti scattata il 30 aprile 2008, che aveva abbassato questa soglia a 5mila euro, in ossequio alla disciplina antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 231 del 2007 in vigore dal 29 dicembre scorso. Libera i lavoratori autonomi dall'obbligo della tenuta di un apposito conto corrente bancario o postale da utilizzare per la gestione dell'attività professionale (cosiddetta tracciabilità dei professionisti). La disposizione - attraverso la modifica dell'articolo 1 del Dpr n. 195 del anticipa il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati in «Gazzetta Ufficiale» per consentire il loro utilizzo ai fini dell'accertamento fiscale. L'articolo dispone che: gli studi di settore si applichino a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta nel quale gli studi di settore stessi entrano in vigore; a decorrere dal 2009, è anticipato dal 31 marzo dell'anno successivo al 30 settembre del medesimo anno il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» per poter trovare applicazione; limitatamente all'anno 2008, il termine viene anticipato dal 31 marzo 2009 al 31 dicembre 2008; L'articolo stesso abroga le disposizioni in materia di comunicazione dei dati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto mediante gli elenchi dei clienti e dei fornitori prevista dalla normativa sulla presentazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi, dell'irap e dell'iva (Dpr n. 322 del 1998). L'articolo è stato soppresso in sede di conversione del decreto legge. L'articolo tenta di semplificare la disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici, attraverso l'emanazione di uno o più decreti del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro per la Semplificazione normativa. Sopprime l'articolo 13 del decreto interministeriale n. 37 del 2008, che obbliga alla conservazione della documentazione amministrativa e tecnica, nonché del libretto di uso e manutenzione (nonché, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, di consegna all'avente causa). Abroga alcune disposizioni (articolo 6, commi 3 e 4 e articolo 15, commi 8 e 9) del Dlgs 19 agosto 2005 n. 192, in materia di certificazione energetica degli edifici. L'articolo proroga di sei mesi (facendola slittare al 1 gennaio 2009) l'entrata in vigore della disciplina sulla class action (azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori) introdotta nell'ordinamento dall'articolo 2, commi , della Legge finanziaria Stabilisce inoltre che l'atto di trasferimento della partecipazione di una società a responsabilità limitata possa essere sottoscritto con firma digitale. UNITELNews24 n

16 37 Certificazioni e prestazioni sanitarie L'articolo mira a ridurre gli adempimenti formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini e imprese. A tal fine affida a un apposito decreto del ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali - di concerto con il ministro per la Semplificazione normativa - il compito di individuare le disposizioni da abrogare, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Stabilisce inoltre che le disposizioni del testo unico concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni) non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario. 38 Impresa in un giorno 39 Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro L'articolo si propone di semplificare e velocizzare le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, mediante autorizzazione al Governo a modificare, nel rispetto di specifici principi e criteri, la disciplina dello sportello unico per le attività produttive attraverso un regolamento di delegificazione, da adottare su proposta del ministro dello Sviluppo economico e del ministro della Semplificazione amministrativa. Lo stesso articolo affida: a uno o più regolamenti di delegificazione, su proposta del ministro dello Sviluppo economico e del ministro della Semplificazione amministrativa, previo parere della Conferenza unificata, l'individuazione di requisiti, le modalità di accreditamento e verifica dell'attività dei soggetti privati ai quali può essere affidata l'istruttoria e l'attestazione della sussistenza dei requisiti in ordine all'istanze dei privati, nonché la definizione delle modalità di divulgazione delle autorizzazioni per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati; al Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 4 del 2006 il compito di predisporre un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione di esponenti del sistema produttivo, al fine di assicurare la piena applicazione delle nuove norme relative all'attività degli sportelli unici. L'articolo introduce alcune misure di semplificazione in materia di adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro privato. Istituisce il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori e annotate tutte le dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro. Prevede sanzioni relative alla violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico, nonché dell'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro stesso. UNITELNews24 n

17 Tenuta dei documenti di lavoro e altri adempimenti formali Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro Accesso agli elenchi dei contribuenti Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria Soppressione del Servizio consultivo e ispettivo tributario e della Commissione tecnica della finanza pubblica L'articolo stabilisce che i documenti dei datori di lavoro per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 2 della legge 11 gennaio 1979 n. 12, possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti indicati nell'articolo 1 della citata legge n. 12 del Obbliga i datori di lavoro pubblici e privati a consegnare - all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro - ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 1996 n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996 n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997 n L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997 n La disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia. L'articolo apporta dettagliate modifiche a specifiche disposizioni in materia di orario di lavoro disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66. L'articolo prevede il deposito per un anno degli elenchi dei contribuenti presso l'ufficio delle imposte e presso i comuni interessati. Consente in tale periodo l'estrazione di copia in conformità alla disciplina sul diritto di accesso agli atti. Fuori dai casi disciplinati, la diffusione degli elenchi - al di là delle ipotesi in cui costituisca reato - è punita con una sanzione amministrativa. Al fine di favorire gli investimenti e lo sviluppo d'impresa, l'articolo assegna al ministro dello Sviluppo economico il compito di stabilire con decreto (da adottare di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, con il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura, e con il ministro per la Semplificazione normativa, sentita la Conferenza Stato-regioni) i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi a essi complementari e funzionali. L'articolo affida a un regolamento di delegificazione il compito di semplificare e riordinare la disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. Tale regolamento dovrà essere emanato entro il 24 agosto 2008 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 112), senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L'articolo sopprime, a decorrere dal 25 giugno 2008 (data entrata in vigore del decreto legge) la Secit (Servizio consultivo e ispettivo tributario) e il trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento delle finanze del ministero dell'economia e delle finanze. Dispone la restituzione del personale alle amministrazioni di appartenenza. UNITELNews24 n

18 Capo VII - Piano industriale della pubblica amministrazione bis Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi Risparmio energetico Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni Stabilisce che - per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio - le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; - l'amministrazione deve accertare preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione. Per quanto concerne gli enti locali, l'articolo: - stabilisce che essi possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, c. 2, del Dlgs n. 267/2000; - elimina l'obbligo di inserire il limite di spesa per gli incarichi di consulenza nel regolamento della giunta, nel quale andranno definite solo le modalità procedurali per l'affidamento degli incarichi; - affida al regolamento degli uffici e dei servizi di cui all'art. 89, Dlgs n. 267/2000, il compito di fissare, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, precisando che la violazione di dette disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale; - precisa che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione va fissata nel bilancio preventivo. Affida a un apposito decreto il compito di razionalizzare e ridurre i distacchi, le aspettative e i permessi sindacali. Precisa che le risorse economizzate devono essere versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato per essere poi rassegnate a un apposito fondo di parte corrente da destinare, con decreto, al finanziamento della contrattazione integrativa. Le suddette disposizioni non si applicano agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale del Ssn. L'articolo conferisce al Dipartimento della funzione pubblica il compito di verificare il rispetto della disciplina delle incompatibilità relative al cumulo di impieghi e incarichi. A tale scopo l'ispettorato per la funzione pubblica stipula apposite convenzioni con il servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi anche della Guardia di Finanza. L'articolo impone alle amministrazioni dello Stato l'obbligo di approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip. L'articolo prescrive che le pubbliche amministrazioni assumano esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35 dlgs 165/2001. Dispone inoltre che le amministrazioni pubbliche per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. UNITELNews24 n

19 Capo IX - Giustizia Cancellazione della causa dal ruolo Comunicazioni e notificazioni per via telematica Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia Razionalizzazione del processo del lavoro Accelerazione del processo amministrativo Accelerazione del contenzioso tributario Disposizioni transitorie Capo X - Privatizzazioni 57 Servizi di cabotaggio L'articolo stabilisce che: se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite; se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. L'articolo stabilisce che negli Albi forensi territoriali risulti l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista. L'articolo reca disposizioni per il contenimento delle spese di giustizia. L'articolo intende garantire una maggiore trasparenza e soprattutto tempi certi per la decisione. L'articolo reca disposizioni di accelerazione dei processi amministrativi. L'articolo obbliga gli uffici a depositare presso la segreteria apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio per i processi pendenti per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza di tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate. L'articolo prevede che le modificazioni al codice di procedura civile apportate dal presente decreto legge si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore (25 giugno 2008). L'articolo trasferisce alle regioni compiti, funzioni e fondi in materia di servizi di cabotaggio. Stabilisce inoltre che su richiesta delle regioni interessate, da effettuarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, l'intera partecipazione detenuta dalla Tirrenia di Navigazione Spa nelle società Caremar (Campania Regionale Marittima Spa), Saremar (Sardegna Regionale Marittima Spa), Toremar (Toscana Regionale Marittima Spa), Siremar (Sicilia Regionale Marittima Spa) è trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle regioni Campania, Sardegna, Toscana e Sicilia. Entro il medesimo termine, la regione Puglia e la regione Lazio possono richiedere il trasferimento gratuito, a società da loro interamente partecipate, del complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione Spa e dalla Caremar Spa per l'esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino. Le regioni possono affidare l'esercizio di servizi di cabotaggio a società di capitale da esse interamente partecipate secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario. UNITELNews24 n

20 58 Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali L'articolo reca disposizioni volte ad assicurare il riordino, la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali. Stabilisce che ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione. A seguito dell'individuazione viene redatto il Piano delle alienazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione. Attraverso l'inserimento degli immobili nel piano si determina la loro conseguente classificazione come patrimonio disponibile e se ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano delle alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni per varianti riguardanti terreni agricoli ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dallo strumento urbanistico. 59 Finmeccanica Spa L'articolo autorizza il ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere azioni della Finmeccanica Spa in caso di delibera di aumenti di capitale finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo. TITOLO III - Stabilizzazione della finanza pubblica Capo I - Bilancio dello Stato 60 Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica L'articolo dispone la riduzione delle dotazioni delle missioni di spesa di ciascun ministero, per ciascun anno del triennio , negli importi indicati nell'elenco n. 1. Esclude da tale riduzione le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse: a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria, del fondo ordinario delle università; alle risorse destinate alla ricerca; alle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; a quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali. In via sperimentale consente ai ministri competenti di rimodulare le riduzioni delle missioni di spesa tra i relativi programmi. Consente di rimodulare tra spese di funzionamento e spese per interventi previsti dalla legge nel limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Preclude l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Allo scopo di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, dispone che - a partire dal le amministrazioni dello Stato (escluso il comparto della sicurezza e del soccorso) possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori a un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità. La violazione di tale divieto comporta responsabilità contabile. UNITELNews24 n

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