COMUNE DI S. MAURO FORTE

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1 COMUNE DI S. MAURO FORTE Provincia di MATERA ****************** REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 10/11/2014

2 Art. 1 Oggetto Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della Legge n. 130 del 30 marzo 2001 e della Legge Regionale n. 14 del 28 aprile 2009, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Art. 2 Competenze Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda U.S.L. Art. 3 Responsabilità Il Comune cura che all interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e di seguito specificati. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi: a) la visita necroscopica; b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate; c) la deposizione delle ossa in ossario comune; d) l estumulazione per decorso periodo dalla concessione; e) la dispersione delle ceneri in cinerario o ossario comune; f) il servizio funerario per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico; g) qualsiasi altro servizio stabilito espressamente dalle leggi, dall autorità giudiziaria o eseguito per volontà dell Amministrazione Comunale, senza espressa richiesta da parte dei familiari. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite da apposito separato atto da parte della Giunta Comunale. Art. 5 Atti a disposizione del pubblico Sono tenuti ben visibili al pubblico nel sito internet del Comune e nel cimitero:

3 a) l orario di apertura e chiusura; b) l eventuale elenco delle concessioni cimiteriali oggetto di operazione per decorso periodo della concessione; c) ogni altra comunicazione la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241. Art. 6 Depositi di osservazione ed obitori Il Comune garantisce il deposito di osservazione presso locali idonei, laddove disponibili, nell ambito del Cimitero o presso edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge. L ammissione nei depositi di osservazione, è autorizzata dal Sindaco o suo delegato, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall Autorità Giudiziaria. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l accesso alle persone non autorizzate. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell Azienda U.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione. Art. 7 Deposizione della salma nel feretro Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizi di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Art. 8 Verifica e chiusura feretri All atto della chiusura del feretro la verifica dell identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall addetto al trasporto, il quale dichiara l avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

4 Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè: a) per inumazione: il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.); le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; b) per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l una di legno, l altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all estero o dall estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del DPCM 26 maggio 2000, tab. A) se il trasporto è per o dall estero; d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.: è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; e) per cremazione: la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso; la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso; la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. Nella inumazione l impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l indicazione della ditta costruttrice. È consentita l applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Art. 10 Fornitura gratuita di feretri Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all art. 9 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose.

5 Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dall Ufficio dei Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali. Art. 11 Piastrina di riconoscimento Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. Art. 12 Modalità del trasporto e percorso Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. Art. 13 Norme generali per i trasporti In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Il feretro è preso in consegna dall incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all art. 19 deve restare in consegna al vettore. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre. Art 14 Attività funebre 1. L attività funebre è l attività che comprende ed assicura di norma in forma congiunta l espletamento delle seguenti prestazioni: a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale ad esclusione dei prodotti lapidei; c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro; d) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre; e) trattamenti di tanatocosmesi; f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

6 2. Lo svolgimento dell attività funebre è autorizzato dal comune ove ha sede commerciale l impresa richiedente, sulla base del possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia. 3. È vietata l intermediazione nell attività funebre. Il conferimento dell incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture di cimiteri. 4. L attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale. 5. Il comune verifica la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell autorizzazione all esercizio dell attività funebre. 6. Lo svolgimento dell attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre è ammesso solo per il trasporto di feretro chiuso; il trasporto a pagamento è escluso durante il periodo di osservazione di cui all articolo Per l esercizio del trasporto di cui al comma 6, è necessaria l autorizzazione del comune ove ha sede l impresa commerciale, sulla base dei requisiti stabiliti per gli esercenti l attività funebre. Art. 15 Riti religiosi I ministri di culto, sia della Chiesa Cattolica che degli altri culti, di cui all art. 8 della Costituzione, intervenuti all accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla celebrazione religiosa. Art. 16 Trasferimento di salme senza funerale Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall esterno. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell ora fissata. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell Azienda U.S.L., può anche autorizzare il trasporto all interno dell abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.., sono eseguiti con l impiego del mezzo di cui al primo comma. Art. 17 Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell Azienda U. S. L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

7 Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell Azienda U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione. Art. 18 Trasporto di ossa e di ceneri. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal Responsabile dell'area Affari Generali o suo delegato. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito anche dai familiari con mezzi propri. Art. 19 Autorizzazione al trasporto funebre. Il trasporto funebre è autorizzato dal Responsabile dell'area Affari Generali o suo delegato. L autorizzazione all inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l autorizzazione, l impresa che esegue il trasporto dà avviso al Comune di destinazione. Art. 20 Disposizioni generali Vigilanza È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n L ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale o altro soggetto incaricato. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazioni, estumulazioni, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate esclusivamente al personale incaricato. Art. 21 Gestione del cimitero. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione del cimitero nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente. La gestione del cimitero è incompatibile con l attività funebre e con l attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero. Il cimitero assicura un servizio di custodia; il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere, l autorizzazione rilasciata dall ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le

8 relative variazioni corredate da apposito verbale di eventuale estumulazione o esumazione. Art. 22 Ammissione nel cimitero Salvo i casi disciplinati dagli artt. 48, 49 del presente regolamento, nel cimitero comunale, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione: a) le salme delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) le salme delle persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza; c) le salme delle persone decedute già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune; d) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso; e) le salme delle persone che, pur decedute fuori Comune, sono legate da vincolo di parentela entro il 3 grado o di affinità entro il 2 grado, qualora taluno dei congiunti residenti in Comune ne faccia richiesta; f) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia; g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all art. 7 del D.P.R. n. 285/90; h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate nonché di persone destinate in loculo occupato da salme di parenti entro il 2 grado. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto. Art. 23 Disposizioni generali Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie quindicinnale. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private (individuali, familiari e per collettività), ai sensi e nei limiti dell art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n Per le sepolture succitate dovrà essere determinata l ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n Art. 24 Inumazione Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica. Tali campi saranno divisi in riquadri predeterminati con apposite planimetrie, e l utilizzazione delle fosse deve farsi sulla base di questi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza interruzioni evitando sovrapposizioni e/o dislocazioni diverse rispetto a quanto previsto dai riquadri stessi. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 15 anni dal giorno del seppellimento. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

9 I campi di inumazione speciale, adeguatamente separati da quelli comuni, sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a non meno di cinque anni. Art. 25 Tumulazione La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in loculo avente le caratteristiche definite dal presente regolamento, per esservi conservato per un periodo di anni trenta. L assegnazione dei loculi nei blocchi liberi, avviene senza interruzioni, in senso verticale dall alto verso il basso. Eventuali loculi liberi o che si renderanno liberi in blocchi già occupati potranno essere assegnati solo conclusa l assegnazione di tutti i loculi di tutti i blocchi liberi disponibili nei cimiteri, e previa individuazione di appositi criteri da parte del Responsabile dell'area Tecnica. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato (trenta anni) o in perpetuo (novantanove anni) le spoglie mortali. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento. E vietata qualsiasi operazione di commercio, prestito, uso gratuito, o altre modalità di cessione tra privati dei loculi di concessione pena l immediata decadenza del diritto d uso del loculo stesso. Nei loculi in concessione deve obbligatoriamente essere presente il feretro contenente la salma e non è possibile utilizzare un loculo per la collocazione di soli resti mortali (cassettine o urne) ad eccezione dei loculi collocati nelle tombe di famiglia e nelle file di loculi di cui all art. 48. E possibile tumulare nello stesso loculo oltre il feretro indicato nel contratto, anche resti mortali o ceneri di altri defunti legati da vincolo di parentela o di affinità entro il 3 grado. Le operazione suddette saranno effettuate solo se lo spazio a disposizione risulta sufficiente. Non è possibile collocare i resti mortali o ceneri del defunto indicato nel contratto di concessione insieme ad un nuovo feretro. Nei loculi di nuova concessione sono tumulabili solo salme di persone appena decedute e non salme oggetto di trasferimento salvo i casi di cui all art. 26 Deposito provvisorio. Il contratto di concessione di loculo ha durata trentennale; alla scadenza può essere rilasciato/rinnovato per un uguale periodo di tempo previo pagamento della relativa tariffa in vigore alla data di scadenza. In mancanza di formale provvedimento di rilascio/rinnovo il loculo torna in disponibilità del comune e le eventuali salme potranno essere ridotte e collocate in ossario, urna cineraria o ossario comune. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro. All ingombro derivante dalla collocazione del feretro, va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n Art. 26 Deposito provvisorio A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

10 La concessione provvisoria è ammessa esclusivamente nei seguenti casi: a) per coloro che richiedono l uso di un area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità; b) per coloro che devono effettuare lavori di manutenzione su tombe private; c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato; d) per coloro che previa presentazione di idonea documentazione, dimostrino di aver prenotato la cremazione della salma della persona appena deceduta. La durata del deposito provvisorio, limitatamente al periodo previsto per l ultimazione dei necessari lavori, purché sia inferiore a sei mesi, può essere rinnovata eccezionalmente fino ad un totale di dodici mesi. Il canone di utilizzo stabilito da apposito atto, è calcolato con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. A garanzia può essere richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa. Scaduto il termine senza che l interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, servendosi dell eventuale deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi. Art. 27 Esumazioni ordinarie Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate dal mese di ottobre al mese di aprile e non richiedono la presenza di operatori sanitari. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà: a) essere trasferito in altra fossa (campo speciale) in contenitori di materiale biodegradabile; b) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Art. 28 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie È compito del Responsabile dell'area Tecnica, autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. Il Responsabile dell'area Tecnica curerà periodicamente la stesura di elenchi e/o tabulati, con l indicazione delle salme per le quali è attivabile l esumazione ordinaria. Le esumazioni vengono comunicate ai parenti delle salme laddove reperibili o tramite apposito avviso scritto da affiggere direttamente sulla lapide, all albo pretorio on-line comunale e all ingresso cimiteriale almeno dodici mesi prima del periodo previsto per le operazioni di esumazione. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Qualora nessun familiare si presenti entro il termine prescritto per dare indicazioni sulla collocazione dei resti mortali esumati, questi verranno collocati in ossario comune. Art. 29 Esumazione straordinaria L esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine

11 ordinario di scadenza, per provvedimento dell Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l autorizzazione del Responsabile dell'area Tecnica, per trasferimento a tomba privata o in altro cimitero fuori del Comune o per cremazione. La richiesta dei familiari per eseguire l esumazione, deve pervenire al Comune almeno 15 giorni prima. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e precisamente dal mese di ottobre al mese di aprile. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell Azienda U.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute. Le esumazioni straordinarie per ordine dell Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della Azienda U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato. Art. 30 Estumulazioni Ordinarie e Straordinarie Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione e comunque oltre 30 anni e possono essere effettuate in qualunque periodo dell anno. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi: a richiesta dei familiari interessati da presentare al Comune almeno 10 giorni prima, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 anni solamente nei seguenti casi: a) per trasporto della salma nel caso in cui i familiari ne vogliano trasferire la stessa in file di loculi di cui all art. 48 o in tomba di famiglia privata di cui all art. 49; b) in caso di cremazione; c) per trasporto della salma in altro cimitero fuori del territorio comunale; - su ordine dell Autorità giudiziaria. La richiesta di estumulazione, ad eccezione di quella disposta su ordine dell autorità giudiziaria, comporta la perdita del diritto all uso del loculo e la decadenza della concessione originaria; in tal caso il loculo torna in disponibilità al Comune senza diritto di rimborso alcuno. Le estumulazioni straordinarie quando non sono disposte dall Autorità Giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l Azienda Ulss. Le stesse non possono essere eseguite, salvo su ordine dell Autorità giudiziaria, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato secondo quanto previsto dall art. 25. Le estumulazioni vengono comunicate ai parenti delle salme laddove reperibili o tramite apposito avviso scritto da affiggere direttamente sulla lapide, all albo pretorio on-line comunale e all ingresso cimiteriale almeno dodici mesi prima del periodo previsto per le operazioni di estumulazione. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Qualora nessun famigliare si presenti entro il termine prescritto al fine di formalizzare l eventuale rinnovo del loculo o la collocazione della salma estumulata, questa verrà collocata in ossario comune e il loculo si considera tornato in disponibilità del Comune.

12 Art. 31 Raccolta delle ossa Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi già in concessione o tombe di famiglia. In ogni singola cassetta possono essere contenuti i resti mortali di una sola salma e dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto. I resti mortali individuati sono, se completamente mineralizzati, raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. I familiari, a domanda, possono collocare i resti mortali all interno di un loculo di cui ne siano concessionari e sempreché la collocazione sia materialmente eseguibile. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa,questi ultimi saranno collocati in ossario comune. Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall articolo 3, comma 1, lettera g), della legge n.130/2001. Art. 32 Oggetti da recuperare Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l altro conservato tra gli atti dell Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Art. 33 Disponibilità dei materiali I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a

13 richiesta, concessi alla famiglia. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all interno del Cimitero o, all esterno, in altro luogo idoneo. Art. 34 Cremazioni Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell impianto funzionante più vicino disponibile o di quello eventualmente convenzionato. Art. 35 Modalità per il rilascio dell autorizzazione alla cremazione Ai sensi dell'art.2,comma 3, della Legge Regionale 28/04/2009, n.14, presso l Ufficio di Stato Civile del Comune, è istituito il registro per la cremazione dove sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato nonchè: a) numero progressivo e data; b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto; c) modalità di espressione della volontà; d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte; e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l urna cineraria; f) cognome, nome, timbro e firma dell addetto alla tenuta del registro; Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall articolo 602 del Codice Civile. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni oppure il ritiro dell atto di volontà. L autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall articolo 3 della legge n. 130/2001. Art. 36 Urne cinerarie e dispersione delle ceneri Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune. A richiesta, l urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione. La consegna dell urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all affidatario dell urna. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle apposite celle o mediante interramento in spazi a ciò destinati laddove presenti. È altresì ammessa la collocazione all interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati, legati da vincolo di parentela o di affinità entro il 3 grado o appartenenti nell ultimo anno dalla morte, all interno del medesimo nucleo famigliare. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l urna è conservata è comunicata all ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l autorizzazione. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall ufficiale dello stato civile ai sensi della legge

14 n. 130/2001 e della legge Regionale n.14 del 28/04/2009, è consentita: a) in aree a ciò appositamente destinate all interno dei cimiteri; b) in natura; c) in aree private. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti ed è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada. La dispersione in aree private deve avvenire all aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. Deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano. Art.37 Cinerario comune Nel cimitero può essere individuato un idoneo sito da destinare a cinerario comune per la dispersione delle ceneri. Art. 38 Orario Il cimitero è aperto al pubblico secondo l orario fissato, per stagioni, dal Sindaco. L entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell orario. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell incaricato dal Responsabile dell'area Tecnica, da rilasciarsi per comprovati motivi. L avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell orario, in modo che la chiusura avvenga entro l ora prescritta. La chiusura del cancello del cimitero, è regolarizzata da un sistema automatizzato. Art. 39 Disciplina dell ingresso Nel cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi. È vietato l ingresso: a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali; b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero; c) a coloro che intendono svolgere all interno del cimitero attività di questua; d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari. Art. 40 Divieti speciali All interno al cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie: a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce; b) entrare con motocicli o altri veicoli a motore non autorizzati; c) introdurre oggetti irriverenti; d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi; e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;

15 f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione; g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri; h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari; j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari; k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d uso; l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati; m) qualsiasi attività commerciale. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati. Chiunque tenesse, nell interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all autorità giudiziaria. Art. 41 Riti funebri Nell interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'area Tecnica. Art. 42 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dall Ufficio Tecnico in relazione al carattere del cimitero. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero. E fatto obbligo indicare sempre nelle lapidi le generalità di tutti coloro che sono contenuti nella tomba o loculo sia della salma, che dei resti mortali che dell urna cineraria in modo da identificare tutte le persone decedute collocate all interno. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. Art. 43 Fiori e piante ornamentali Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi

16 li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dell'area Tecnica li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. E consentito depositare vasi di fiori, oggetti di ornamento o lumini a terra in occasione di festività e/o ricorrenze specifiche salvo che ciò non intralci il passaggio o rechi disturbo. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe. Art. 44 Materiali ornamentali Dal cimitero saranno tolti d ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. Il Responsabile dell'area Tecnica disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. I provvedimenti d ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. Art. 45 Durata delle concessioni Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n La durata è fissata: a) in 99 anni per i manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività (tombe famiglia o file di loculi di cui all art. 48); b) in 30 anni per loculi e ossari individuali nonché per le urne cinerarie; La decorrenza dei termini di cui sopra coincide con la data di sottoscrizione della concessione stessa. Non è possibile prenotare in anticipo singoli loculi, ossari individuali o urne cinerarie. Alla scadenza della concessione, a richiesta del concessionario o eredi aventi diritto, è consentito il rilascio/rinnovo per un uguale periodo di tempo previo pagamento del canone di concessione in vigore alla data di scadenza. In mancanza di rilascio/rinnovo il loculo torna in disponibilità del comune e la salma contenuta potrà essere ridotta e collocata in ossario comune o, a richiesta degli interessati, in urna cineraria o ossario individuale. Nei contratti di concessione di loculo, tombe di famiglia o ossario, ove non sia menzionata scadenza, essa si intende di durata trentennale dalla data della morte del concessionario. Qualora non fosse reperibile la data della morte del concessionario, la durata trentennale decorre dalla data di sottoscrizione della concessione. Nei casi in cui non sia reperibile sia da parte dell interessato che da parte dell Amministrazione il contratto di concessione, tale da determinare con certezza la scadenza temporale del loculo, verranno applicate le procedure di cui all art. 32 relative alla pubblicità delle estumulazioni e l eventuale ritorno in disponibilità al Comune del manufatto. Qualsiasi richiesta di estumulazione o movimentazione di salme (cremazione, riduzione, sostituzione, ecc.), sui loculi individuali comporta la perdita del diritto all uso del loculo e la decadenza della concessione originaria; in tal caso il loculo torna in disponibilità al Comune senza diritto di rimborso alcuno.

17 Nei casi di trasferimento della salma, il loculo individuale dato in concessione con contratto trentennale o perpetuo (99 anni) torna in disponibilità del comune senza diritto di rimborso alcuno da parte del concessionario. Art. 46 Arredi Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il nulla osta del Comune come previsto dal modello allegato al presente regolamento. E comunque vietata la posa di oggetti o arredi che sporgano dalla lapide oltre 15 centimetri o che non rispettino gli allineamenti previsti. Art. 47 Cippo Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, portante un numero progressivo l'indicazione del nome e cognome del defunto e delle date di nascita e di morte. A richiesta dei familiari può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm.100 dal piano di campagna. L'installazione delle suddette lapidi e copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, faranno carico interamente ai richiedenti e loro aventi causa. Art. 48 Tombe di famiglia Oltre alla casistica prevista dall art. 48, la Giunta Comunale può deliberare la concessione del diritto di costruire e mantenere, al di sopra o al di sotto del suolo cimiteriale,una tomba, individuale o di famiglia, a favore di privati cittadini, che ne acquistano il diritto di superficie per un periodo di anni 99 dalla data della stipula dell'atto di concessione, nati o residenti a San Mauro Forte, ovvero nati da genitori residenti a San Mauro Forte al momento della loro nascita, ovvero privati cittadini non residenti ma legati da vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado ad uno dei defunti sepolti nel cimitero comunale. Eventuali concessioni già in essere con una scadenza inferiore ai 99 anni possono essere rinnovate fino alla concorrenza dei 99 anni previo pagamento delle spese e dei diritti proporzionalmente al numero di anni da usufruire. Possono essere tumulati nelle tombe di famiglia di cui sopra, i familiari del concessionario da intendersi: ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado; i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini); il coniuge; i generi e le nuore; i conviventi del concessionario; La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al Responsabile dell'area Tecnica che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il concessionario mantiene tale qualità.

18 Rimangono tassativamente escluse dal diritto all uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dall Ufficio Tecnico su conforme parere del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L.. All'atto dell approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato. La tomba costruita dal privato, al di sopra del suolo, deve essere, di norma, a ridosso del perimetro del cimitero e non può contenere più di sei (6) salme tumulate separatamente,oltre ad un eventuale ossario privato. La tomba costruita dal privato, al di sotto del suolo, non può contenere più di quattro salme tumulate separatamente, oltre ad un eventuale ossario privato, può avere un copri tomba posizionato seguendo l'allineamento delle tombe o fosse confinanti e non più alto di 30 cm. dal piano di campagna. I privati devono terminare la costruzione della tomba sull'area loro concessa, entro un anno dalla stipula dell atto di concessione, a pena di decadenza della stessa. Entro un anno dalla morte del concessionario di suddette tombe di famiglia, i suoi successori, legittimi o testamentari devono, a pena di decadenza della concessione, comunicare per iscritto al Sindaco le generalità del nuovo concessionario da loro designato. Per la disciplina del diritto di superficie concesso per tombe private, si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate per la disciplina del diritto d'uso concesso su loculi costruiti dal Comune. Art. 49 Revoca Salvo quanto previsto dall art. 92, 2 comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dell'area Tecnica, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l originaria concessione, di un equivalente sepoltura nell ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova. Della decisione presa, per l esecuzione di quanto sopra, l Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all Albo Pretorio online per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario. Art. 50 Decadenza La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi: a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 10 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo impedimenti dichiarati dall autorità giudiziaria o sanitaria; b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

19 c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d uso della sepoltura come disciplinato dal presente regolamento; d) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura; e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell atto di concessione; f) salvo i casi espressamente previsti, quando venga eseguita l estumulazione della salma da un loculo per qualsiasi motivo; g) salvo i casi espressamente previsti, quando vengano trasferiti ad altra collocazione i resti mortali da un ossario o urna cineraria per qualsiasi motivo. La decadenza della concessione originaria fa tornare in disponibilità il loculo o ossario o urna cineraria al Comune senza diritto di rimborso alcuno. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, qualora reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all albo on-line comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dell'area Tecnica in base ad accertamento dei relativi presupposti. Art. 51 Provvedimenti conseguenti la decadenza Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dell'area Tecnica disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Dopodiché il Responsabile dell Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune. Art. 52 Accesso al cimitero Per l esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. Resta inteso che i lavori di manutenzione nelle tombe private devono essere eseguite a cura e spese del soggetto privato. Per l esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell Ufficio Tecnico. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell Ufficio Tecnico del Comune. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà dare comunicazione al Responsabile dell'area Tecnica. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. Art. 53 Recinzione aree - Materiali di scavo

20 Nella costruzione o manutenzione di tombe, l impresa deve recingere, a regola d arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. È vietato occupare spazi attigui, senza l autorizzazione del Responsabile dell'area Tecnica. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile dell Area Tecnica, secondo l orario e l itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. Art. 54 Introduzione e deposito di materiali È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell Area Tecnica. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario. È vietato attivare sull area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.. Art. 55 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti Il Responsabile dell Area Tecnica in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente, salvo diverse disposizioni da parte del Responsabile dell'area Tecnica. Art. 56 Vigilanza Il Responsabile dell Area Tecnica in collaborazione con il Servizio di Polizia municipale, vigila e controlla che l esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell adozione da parte delle autorità competenti dei provvedimenti previsti dalla legge. L Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture. Art. 57 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri Il personale del Cimitero è tenuto all osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero. Altresì, il personale del cimitero è tenuto: a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico; b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo; c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza. Al personale suddetto è vietato:

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