il Volantino ANNO l n. 5-1 sett. maggio 2017 Direttore GIANLUCA COLASANTI

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1 Carmelo Barbagallo SENZA LAVORO PER I GIOVANI NON C È FUTURO EDITORIALE La festa dei lavoratori in un momento come questo assume un significato particolarmente importante. Il mondo del lavoro vive una fase a dir poco complicata nel nostro paese e si trova a dover fare i conti con gli impietosi dati attinenti l occupazione, specie quella giovanile, che ci raccontano di una situazione ristagnante a prescindere da piccoli sbalzi illusori che ad oggi lasciano il tempo che trovano. Ecco dunque che ribadire con forza i nostri valori ed unirci in occasione di un giorno di festa come il 1 maggio dimostra come il Sindacato sia vivo, in forza e presente ieri come oggi per dare ai cittadini di questo paese una speranza per il futuro chiamata lavoro. Noi ci siamo, ci siamo nonostante la demagogia priva di fondamento e struttura, nonostante le critiche tutt altro che costruttive che ci giungono perfino da chi ha contribuito fattivamente ad affossare il mondo del lavoro, permettendo a quei dati di cui parlavamo prima di crescere a dismisura. Oggi, purtroppo - ha detto intervenendo, in occasione del 1 maggio, presso Portella della Ginestra il nostro Segretario Generale, Carmelo Barbagallo - si può morire anche per mancanza di lavoro. L occupazione giovanile continua a ristagnare, ovunque, con punte drammatiche proprio nel nostro Mezzogiorno. E poi parliamo di futuro, ma senza lavoro per i giovani non c'è alcun futuro. Non vogliamo più bonus che oggi ci sono e domani spariscono. Il lavoro e la vita dei giovani non sono un flipper, non sono un gioco a punti. Ci vogliono stabilità e certezze e, inoltre, provvedimenti strutturali e politiche di investimenti in infrastrutture materiali e immateriali, ovunque, ma soprattutto nel nostro Sud. Il Paese riparte se riparte il Mezzogiorno. Dobbiamo rilanciare il patto federativo unitario e, inoltre, occorre avviare al più presto, su una piattaforma comune, un confronto con il Governo in merito alla riforma del sistema fiscale. Ed è proprio ora che il concetto di unitarietà a livello sindacale ha bisogno di essere portato in alto. Perché è ora che il nostro ruolo diventa ancor più cruciale al fianco dei giovani che il lavoro non riescono a trovarlo, di chi lotta per mantenerlo dignitosamente e di chi dopo anni di fatica ed abnegazione guarda con sempre meno speranza alla pensione. Il Sindacato è stato, è e rimarrà sempre al fianco dei lavoratori, continuando a dar voce a chi viene sempre meno ascoltato. il Volantino ANNO l n. 5-1 sett. maggio 2017 Direttore GIANLUCA COLASANTI SOMMARIO Carmelo Barbagallo SENZA LAVORO PER I GIOVANI NON C È FUTURO 2,50% rinvio alla corte costituzionale CENTRI PER L IMPIEGO I lavoratori in stato di agitazione PENSIONI cumulo gratuito periodi lavorativi non coincidenti HANNO COLLABORATO Sandro Bernardini Ivano Massari Massimo Mattei Patrizia Coracci Angelo Angritti Redazione e Direzione Via dei Valeri, ROMA tel ufficiostampa@uilfplromalazio.it UIL FPL ROMA E LAZIO WEBSITE FACEBOOK UIL FPL roma e lazio SCARICA L APP Disponibile su AppStore e GooglePlay

2 n. 5/1 MAGGIO 2017 il Volantino 2 2,50% rinvio alla corte costituzionale Nuovo, grande risultato ottenuto dalla UIL FPL durante il percorso intrapreso in difesa dei diritti dei dipendenti pubblici. Il riferimento, ovviamente, è indirizzato nei confronti di una battaglia che ha accompagnato gli ultimi anni della nostra azione sindacale nel pubblico impiego, quella concernente il 2,50%. Entrando nel concreto, il risultato a cui ci riferiamo è il rinvio alla Corte Costituzionale, da parte del Giudice unico del lavoro presso il Tribunale di Perugia, della questione di legittimità dell'art. 26, comma 19 della L. 448/1998. In altre parole, per fare chiarezza, la vertenza avviata dalla UIL FPL contro la trattenuta del 2,50% della retribuzione mensile lorda dei dipendenti pubblici assunti dopo l'anno 2000, quindi riguardante moltissimi lavoratori dei comparti da noi difesi e rappresentati quotidianamente, arriva al vaglio della Consulta. Si tratta, dunque, di un passo avanti non indifferente in una vertenza che la UIL FPL intraprese con lungimiranza diversi anni orsono, nonostante le critiche ed il mancato appoggio da parte di altre Organizzazioni che invece non hanno mancato di saltare sul carro del vincitore in una fase successiva, e sicuramente più comoda, di questa vicenda. La nostra federazione, invece, sia a livello giuridico che mediatico aveva iniziato a portare avanti questa vera e propria battaglia alla fine del 2010, una battaglia sicuramente coraggiosa lungo una strada che dopo circa sette anni possiamo definire insidiosa ma giusta per l'interesse dei lavoratori. Entrando maggiormente nei dettagli, notiamo inoltre come in particolare, il Giudice del lavoro di Perugia abbia sottolineato come detta decurtazione retributiva determini un abbattimento dello stipendio mensile...al di sotto della soglia della retribuzione tabellare prevista dalla Contrattazione collettiva per talune tipologie di prestazioni lavorative... e si risolva, pertanto, in una violazione dell art. 36 (oltre che dell art. 3) della Costituzione, posto a tutela dei principi di proporzionalità e sufficienza retributive in rapporto all attività prestata dai lavoratori. Ecco, quindi, che questa sentenza apre ufficialmente una nuova fase per un percorso complicato e sicuramente ancora lungo, cominciato da questa Organizzazione in tempi non sospetti in difesa dei lavoratori della Pubblica Amministrazione. Con questa nuova fase, in ogni caso, la nostra battaglia non diminuirà d intensità né si fermerà, come è stato anche garantito dal nostro Segretario Generale, Michelangelo Librandi. Anzi, se possibile questo nuovo punto da cui partire spingerà la UIL FPL a dare ancora di più per portare definitivamente a compimento quanto auspicato sette anni fa e che ora sembra finalmente prospettarsi. Centri per l Impiego I lavoratori in stato di agitazione Ennesimo capitolo della vicenda legata allo stato attuale e soprattutto futuro dei Centri per l Impiego. Nella giornata di ieri, 3 maggio 2017, infatti si è tenuta una importantissima assemblea promossa dalle UIL, CGIL e CISL sia confederali che di categoria proprio per discutere delle problematiche e delle prospettive concernenti i tanti lavoratori che operano in questo settore cruciale. L assemblea ha chiamato a raccolta lavoratrici e dei lavoratori dei Centri per l Impiego e della Società Capitale Lavoro (operanti all interno degli stessi Cpi) per cercare di fare il punto su un futuro che appare piuttosto complicato al momento. Alla fine dei lavori, avviati con difficoltà vista l iniziale non concessione dell Aula Consiliare di Palazzo Valentini nonostante le autorizzazioni regolarmente accordate, le Organizzazioni Sindacali hanno redatto un documento in cui sono contenute le principali rivendicazioni attinenti i Centri per l Impiego: certezza e stabilità dei trasferimenti dal Ministero del Lavoro per il pagamento degli stipendi, facendo chiarezza sulla presa in carico dei lavoratori dei Centri per l Impiego e la gestione delle funzioni; chiarezza di prospettiva e stabilità per tutti i lavoratori di Capitale Lavoro, molti dei quali operano nei Cpi; ampliamento e copertura delle dotazioni organiche dei Cpi; formazione permanente del personale in relazione ai nuovi compiti attribuite dalle normative vigenti; valorizzazione professionale ed economica del personale attraverso gli strumenti contrattuali previsti; stabilizzazione di ogni forma di precariato esistente. Inoltre, in occasione di questa importante iniziativa è stato proclamato lo stato di agitazione di tutti i dipendenti dei Centri per l Impiego. La Regione Lazio e la Città Metropolitana di Roma Capitale - si legge in una nota unitaria di UIL, CGIL e CISL - ora dovranno avviare in tempi ragionevolmente brevi un confronto con i Sindacati per individuare gli strumenti per costruire un sistema pubblico efficiente ed efficace di politiche attive del lavoro. Il tempo per conservare nicchie di potere o di costruire business su chi perde il lavoro è finito, qualora qualcuno dovesse sottrarsi al tavolo troverà la ferma opposizione delle lavoratrici e dei lavoratori dei Centri per l Impiego siano essi dipendenti della Città Metropolitana o di Capitale Lavoro. IN DIFESA DI UN ISCRITTO UIL, C È TUTTA LA UIL

3 n. 5/1 MAGGIO 2017 il Volantino 3 PENSIONI cumulo gratuito periodi lavorativi L Art. 1 comma 195 della L. 11/12/2016 n. 232 ha modificato l art. 1 comma 239 della legge 24/12/2012 n. 228 concernente la facoltà di cumulare i periodi lavorativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un unica pensione. Tale facoltà può essere esercitata: dagli iscritti alle casse professionali (di cui mancano ancora le disposizioni applicative e quindi le procedure operative); da coloro che possono andare in pensione con la pensione anticipata oltre che con la pensione di vecchiaia ; anche dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al citato comma 239, ossia 20 anni di contribuzione in INPS, INPS-EX INPDAP, GESTIONE SEPARATA E CASSE. Per stabilire il diritto al cumulo si deve considerare il requisito più alto tra le varie gestioni. Viene inoltre disciplinato: il recesso della ricongiunzione e le modalità di restituzione di quanto già versato solo nei casi in cui non sia perfezionato il pagamento integrale dell importo dovuto. La restituzione di quanto versato è effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Il recesso di cui al comma 197 art. 1 L , non può comunque essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei casi in cui abbia dato già titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico. Il comma 197 si riferisce alle sole ipotesi di ricongiunzione ex legge n. 29 del 1979; sono quindi escluse dal suo campo di applicazione le ricongiunzioni esercitate ai sensi della legge n.45 del 1990 es. liberi professionisti; la rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione ossia con il calcolo contributivo. Per quanto concerne la pensione di vecchiaia in cumulo, poi, a decorrere dal 1 gennaio 2017 la facoltà di cumulo di cui al citato comma 239 può essere esercitata per conseguire la pensione di vecchiaia anche dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto comma 239. In tali casi la pensione non può avere decorrenza anteriore al 1 febbraio Resta fermo che la titolarità al trattamento diretto a carico di una delle gestioni (es. l assegno di invalidità previdenziale, di cui al citato comma 239), tra le quali le Casse professionali, preclude l esercizio della facoltà di cumulo. Rispetto alla pensione anticipata in cumulo, invece, a decorrere dal 1 gennaio 2017, la facoltà di cumulo al citato comma 239 può essere esercitata per conseguire la pensione anticipata con il requisito contributivo di cui all articolo 24, comma 10, del decreto legge n.201 del 2011, convertito dalla legge n.214 del 2011, adeguato agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, che di seguito si riporta. Dal 2017 al 2018, per gli uomini 42 anni e 10 mesi (pari a settimane) e per le donne 41 anni e 10 mesi (pari a settimane). Dal 2019 al 2020, sia per gli uomini che per le donne si considerino gli stessi dati citati per il 2017 e il 2018, tenendo però conto che si parla di requisiti da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell articolo 12 del decreto legge n.78 del 2010 convertito dalla legge n.122 del 2010.

4 n. 5/1 MAGGIO 2017 il Volantino 4 DA IL MESSAGGERO DEL 28 APRILE 2017 DA LA STAMPA DEL 03 MAGGIO 2017

5 n. 5/1 MAGGIO 2017 il Volantino 5 DAL CORRIERE DI RIETI DEL 03 MAGGIO 2017 DA IL MESSAGGERO DEL 04 MAGGIO 2017

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