TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
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- Vanessa Rinaldi
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1 REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI Approvato nella seduta del Consiglio dell Ordine del 9 aprile 2008 Via Croce n Vallo della Lucania (SA) Pag. 1 di 6
2 IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VALLO DELLA LUCANIA PREMESSO CHE 1. il D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 "Costituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a norma dell'art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34" specifica i compiti istituzionali attribuiti ai Consigli istituiti presso ogni Distretto di Tribunale per le finalità di rilevante interesse pubblico indicati dalla stessa legge; 2. gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi; 3. il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici: a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa; b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato; c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi; d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi; e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo; 4. sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, del Codice, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma I, lettera g); 5. l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente; 6. il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su "schemi tipo" secondo le indicazioni contenute nel provvedimento approvato in data 30 giugno 2005; VISTE le restanti disposizioni del Codice, laddove applicabili; CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi Via Croce n Vallo della Lucania (SA) Pag. 2 di 6
3 titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi; RITENUTO di individuare analiticamente, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo Consiglio, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo Titolare del Trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione; RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Consiglio deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione); CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi; VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. 170 del 23 luglio 2005) in materia di dati sensibili nella Pubblica Amministrazione, che ha approvato uno schema- tipo di regolamento; VERIFICATA la rispondenza del presente regolamento allo schema tipo approvato dal Garante con il predetto provvedimento e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante stesso; CONSIDERATA la necessità di dare al presente regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della competenza territoriale del Consiglio attraverso la pubblicazione presso i locali dello stesso e/o nel sito web istituzionale; RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio del Consiglio e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione; ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI. Art. 1 Il presente regolamento, in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), identifica le tipologie di dati sensibili e di operazioni indispensabili al Consiglio dell'ordine per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico espressamente individuate dalle previsioni di legge. Art. 2 Ai sensi dell'art. 1, il Consiglio dell'ordine, per le finalità istituzionali attribuite dal D. Lgs. 139 del 28 giugno 2005, di seguito meglio specificate, si trova a trattare le seguenti tipologie di dati sensibili e giudiziari mediante i tipi di operazioni di seguito indicati. Via Croce n Vallo della Lucania (SA) Pag. 3 di 6
4 Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Attuativo approvato dall'ordine dei Dottori Commercialisti in data 22 marzo 2004 e successive modifiche si specifica che: <<Il presente Regolamento (...) disciplina la realizzazione della Formazione Professionale Continua da parte dello stesso Ordine, in recepimento del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in data 26 novembre 2003 (Regolamento Nazionale) e dei relativi Orientamenti Interpretativi». Ai sensi dell'art 7, del suddetto Regolamento l'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si trova a trattare dati personali aventi anche natura sensibile dei propri iscritti nei casi di richiesta di esenzione, esonero e riduzione del periodo di esonero cosi come specificato nei paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3. INDICAZIONE DEL TRATTAMENTO E DESCRIZIONE RIASSUNTIVA DEL CONTESTO Il Consiglio può trattare dati sensibili e giudiziari relativi: 1. ai dipendenti, collaboratori ed ai rispettivi familiari nonché dati relativi ad attività connesse alla gestione del personale; 2. agli iscritti al proprio Albo, all'elenco speciale e al registro dei tirocinanti. Tali dati possono comprendere i provvedimenti disciplinari adottati dagli organi competenti ai sensi dell'ordinamento professionale dei Dottori Commercialisti nonché le richieste di esenzione, esonero e riduzione del periodo di esonero, per le attività di Formazione Professionale Continua. FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE Il Consiglio tratta i dati personali dei propri iscritti per lo svolgimento delle attività e dei compiti istituzionali agli stessi demandati dalla legge, dall'ordinamento della professione di Dottore Commercialista e da atti di natura Regolamentare, in particolare al fine di: 1. rappresentare nel proprio ambito territoriale gli iscritti all' Albo; 2. vigilare sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione ivi compresi gli obblighi di formazione; 3. curare la tenuta dell'albo e dell' elenco speciale, nonché la tenuta del registro dei tirocinanti ed adempiere alle norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione; 4. curare l'aggiornamento e la verifica periodica della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti; 5. vigilare per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali nonché per il decoro e l'indipendenza dell'ordine; 6. deliberare i provvedimenti disciplinari; 7. valutare la documentazione comprovante i motivi della richiesta di esenzione, esonero e riduzione del periodo di esonero dalla formazione professionale continua; 8. comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell' esercizio professionale, tra gli iscritti nell'albo e, su concorde richiesta delle parti fra gli iscritti ed i loro clienti; 9. formulare pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione; 10. provvedere alla organizzazione degli uffici dell'ordine alla gestione finanziaria e a quant altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'ordine; Via Croce n Vallo della Lucania (SA) Pag. 4 di 6
5 11. designare i rappresentanti dell'ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale; 12. rilasciare i certificati e le attestazioni relative agli iscritti; 13. stabilire e riscuotere i contributi previsti dalla legge; 14. curare la formazione professionale degli iscritti. FONTE NORMATIVA Il Consiglio dell'ordine tratta i dati sensibili e giudiziari al fine esclusivo di adempiere ai compiti istituzionali assegnatigli dal D. Lgs. 139/2005 e dalle altre norme legislative e regolamentari in materia in conformità alle leggi e regolamenti disciplinanti le attività necessarie all'operatività funzionale del Consiglio stesso così come esplicitate nell'art. 2 del presente Regolamento, nonché ai principi espressi dal Garante nell'autorizzazione Generale n. 3/2005 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni. TIPI DI DATI TRATTATI Il Consiglio per le finalità sopra indicate può trattare i seguenti dati personali relativi ai propri iscritti/tirocinanti: 1. convinzioni politiche e sindacali; 2. dati attinenti lo stato di salute (ad es. patologie mediche); 3. dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), del Codice. OPERAZIONI ESEGUITE Tipologie più ricorrenti di trattamento 1. La raccolta dei dati personali cosi come precedentemente descritti avviene presso gli interessati e/o terze parti (ad es. nel caso di acquisizione di notizie di reato pervenute dal Tribunale di Roma per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari). 2. L'elaborazione dei dati avviene con modalità cartacee e, in alcuni casi, informatizzate mediante l'adozione di apposito software per le seguenti attività: la protocollazione informatica degli atti e delle richieste pervenute all'ordine e l'archiviazione ottica degli atti e dei documenti cartacei in ingresso ed in uscita dall'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 3. Ogni altra operazione indispensabile rispetto alla finalità del trattamento è effettuata solo nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti che disciplinano le attività istituzionali e funzionali svolte dal Consiglio. Particolari forme di trattamento 1. Comunicazione dei dati solo per finalità stabilite dalla legge e da regolamenti ai soggetti a ciò preposti per finalità collegate alla gestione dei rapporti di lavoro e/o di collaborazione ed ai propri compiti istituzionali ai seguenti soggetti: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Consigli locali dell'ordine, Ministero degli Interni, Autorità governative indipendenti (Consob, ISVAP), Enti previdenziali assistenziali, Consulenti del lavoro, società per l'elaborazione paghe e stipendi relative ai dipendenti e collaboratori del Consiglio stesso, Pubblico Ministero del Tribunale competente per territorio nel caso di provvedimenti disciplinari. 2. Il Consiglio non diffonde dati sensibili o giudiziari né a fini istituzionali né amministrativi, a meno che non sia espressamente previsto dalla legge o imposto dall'autorità Giudiziaria. Via Croce n Vallo della Lucania (SA) Pag. 5 di 6
6 3. L Ordine ha adottato in data 31/03/2008 il Documento Programmatico sulla Sicurezza redatto ai sensi degli art. 33, 34, 35 e 36 e dell allegato B del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali alla cui lettura si rimanda per ogni ulteriore approfondimento. Vallo della Lucania, lì 9 aprile 2008 Via Croce n Vallo della Lucania (SA) Pag. 6 di 6
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