ICI RIDOTTA PER I COLTIVATORI DIRETTI IN PENSIONE CHE CONTINUANO A COLTIVARE IL FONDO

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1 A cura dell' Avv. Giuseppe Durante E fatta salva per i contribuenti con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale in pensione, la possibilità di usufruire della detrazione ICI così come prevista dall art.9 comma 1 del D.lgs.n 504/1992 in materia d Imposta Comunale sugli Immobili purchè venga data dal contribuente prova documentale di essere regolarmente iscritti negli elenchi comunali di cui alla L.n 09/1963 nonché di avere versato regolarmente i contributi previdenziali previsti dalle norme vigenti. E quanto è emerso dalla recente Sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Matera n 68/2/08 depositata il 12/05/2008. Nella circostanza, il Collegio tributario adito ha accolto il ricorso presentato da un contribuente avverso due avvisi di accertamento ICI emessi e notificati da un Comune della Provincia di Matera; atti impositivi, rinvenienti dal mancato riconoscimento da parte dell ente impositore (per mancanza dei presupposti soggettivi) della detrazione ICI disposta dall art.9, comma 1 del D.lgs.n 504/1992. In concomitanza della pronuncia, il Giudice tributario di primo grado ha dichiarato illegittimi entrambi gli avvisi di accertamento ICI opposti, con compensazione delle spese di lite. In particolare, con riferimento alla questione impositiva ICI oggetto della controversia di cui sopra, rileva segnalare che in materia d Imposta Comunale sugli Immobili, l art. 9 comma 1 del D.lgs. 504/1992 prevede la possibilità di applicazione di un regime di privilegio a chi possiede la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale. Trattandosi di una previsione normativa che prevede una deroga espressa alla debenza del tributo ICI, la stessa, richiede necessariamente la sussistenza e coesistenza di tutte le condizioni tassativamente previste ex lege. La previsione normativa di cui al richiamato art. 9 comma 1 del D.lgs.n 504/1992, dispone testualmente che: i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all imposta limitatamente alla parte di 1 / 5

2 valore eccedente euro ,84 e con le seguenti riduzioni.omissis. Dal tenore letterale della norma in commento, rinviene con certezza la volontà del legislatore in fase di stesura dell impianto normativo contenuto nel Decreto n 504/1992, di volere riconoscere sull imposta dovuta una franchigia pari ad euro ,84, riconoscendo, pertanto, la debenza del tributo unicamente sul surplus di valore configurabile rispetto all importo indicato dalla norma. Condizioni imprescindibili per assicurare al contribuente uno sconto sull ICI dovuta, sono: a) la qualifica di coltivatore diretto o quella di imprenditore agricolo a titolo principale; b) la conduzione diretta dei terreni utilizzati per l esercizio dell attività agricola di cui all art C.c. da parte del soggetto passivo d imposta. E di tutta evidenza pertanto che, soltanto la sussistenza e coesistenza dei presupposti previsti ex lege, può legittimare l applicazione del beneficio in esame; ne deriva che la mancanza anche di una sola delle due condizioni preclude irrimediabilmente la possibilità di applicazione dell art. 9 comma 1 del D.lgs.n 504/1992 essendo essenziale la configurabilità dei presupposti sia soggettivi che oggettivi espressamente richiesti dalla norma. Il successivo comma 2 del ridetto art. 9 del D.lgs.n 504/1992, dispone testualmente che: agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni indicate nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell art. 4. Un interpretazione autentica della previsione da ultimo richiamata, ci porta a pensare che il beneficio previsto dal D.lgs.n 504/1992 è applicabile unicamente con riferimento periodo d imposta in cui viene acclarata dal Comune impositore, la sussistenza e coesistenza dei presupposti ex lege; in altre parole, è necessario che il contribuente dimostri all ente impositore di possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale. 2 / 5

3 Con riferimento alla possibile configurabilità di tali presupposti, la previsione normativa di cui all art. 58, comma 2 del D.lg. 446/1997 dispone testualmente che: agli effetti dell applicazione dell articolo 9 del D.lgs.n 504/1992, relativo alle modalità di applicazione dell imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall art. 11 della l. 09 gennaio 1963, n 9 e soggette al corrispondente obbligo dell assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. In altre parole, lo status di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale è dimostrabile previa iscrizione negli apposti elenchi comunali previsti dalla L..n 9/1963 a cui sono obbligati tutti coloro che esercitano la manuale coltivazione del fondo; mentre, dal punto di vista previdenziale è fatto obbligo a chi detiene tale qualifica, di versare i contributi all ex Scau per maturare il diritto all ottenimento della pensione per invalidità, malattia e vecchiaia; Dal tenore letterale dell art.9, comma 1 del D.lgs.n 504/1992 in commento, ad avviso di chi scrive, non possono esserci dubbi interpretativi di sorta quando la norma è rapportata alle casistiche ordinarie in cui il contribuente quale soggetto passivo d imposta dimostri di essere in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale nonché di vantare la conduzione diretta del fondo. In tale circostanza il regime di privilegio previsto dall art.9 comma 1 del D.lgs.n 504/1992 può essere legittimamente concesso a chi da idonea dimostrazione documentale di essere in possesso di tutti i requisiti sopra richiamati. Qualche problema di carattere interpretativo, invece, è sorto in questi anni per i Comuni impositori allorquando l istanza di applicazione del beneficio è stata richiesta da chi è risultato essere un ex coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale; in altre parole, è sorto il problema di capire se può essere ugualmente concessa la franchigia di cui al comma 1 del richiamato art. 9 del D.lgs.n 504/1992, nel caso in cui il soggetto istante è un pensionato che nella sua attività lavorativa ante pensionamento ha svolto l attività di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale. Con riferimento a quest ultima circostanza possono configurarsi due diverse situazioni di fatto: 3 / 5

4 1) che il soggetto ex coltivatore diretto o ex imprenditore agricolo a titolo principale in pensione non esercita più in concreto alcuna attività connessa all esercizio dell attività agricola tale da assicurargli un reddito prevalente, come nel passato; 2) che il soggetto in pensione con la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, nonostante abbia raggiunto l età minima per la pensione, ancora esercita di fatto la manuale coltivazione del fondo, o, comunque una delle attività di cui all art.2135 c.c. in quanto è in condizioni psico-fisiche ottimali per continuare in concreto l attività agricola a titolo principale, provvedendo contestualmente anche a versare i contributi previdenziali previsti ex lege. Con riferimento alla circostanza di cui al punto 1), non è possibile concedere l agevolazione contemplata dall art. 9 comma 1 del D.lgs.n 504/1992, qualora nel periodo d imposta accertato dal Comune impositore, il soggetto passivo risulta già in pensione non svolgendo più alcuna attività concreta che in qualche modo gli permetta di mantenere anche da pensionato la qualifica ex ante di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale. Tuttavia, con riferimento a quest ultima circostanza, in senso opposto si è espressa la C.T.P. di Trento con la Sentenza del 22/2/2002, n 18 in concomitanza della quale il Collegio tributario adito ha precisato che può essere considerato comunque coltivatore diretto in pensione anche il contribuente che si trovi in uno stato di quiescenza a condizione che nel corso della sua precedente attività lavorativa, il medesimo, sia stato iscritto negli appositi registri ex SCAU. La legittimità dell assunto di cui al punto 2), invece è condivisibile nella circostanza in cui come avviene in molti casi, il soggetto passivo d imposta, pur avendo raggiunto l età della pensione, continua a vantare, comunque, una situazione di fatto tale da consentirgli di dimostrare la sussistenza e coesistenza delle due condizioni tassativamente richiesta dall art. 9, comma 1 del richiamato D.lgs.n 504/1992, versando regolarmente i contributi previdenziali previsti per legge e mantenendo la conduzione diretta del fondo agricolo. La circostanza che il ricorrente in data certa risulta titolare di pensione (con il conseguimento del 65 anno di età) non pregiudica assolutamente la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale del medesimo in quanto, di fatto, il medesimo continua a dedicarsi alla manuale coltivazione del fondo o comunque all esercizio di una della attività di cui all art.2135 c.c. in modo prevalente, mantenendo intatta l iscrizione negli appositi elenchi di cui alla richiamata L. 9/1963 e, soprattutto, provvedendo al regolare versamento delle (156 ) giornate lavorative minime così come previste dal richiamato art. 5 delle ridetta L. 9/ / 5

5 E questo in pratica l orientamento assunto dalla C.T.P. di Matera in concomitanza della Sentenza n 68/2/08 sopra richiamata; in particolare, come già segnalato, il Collegio tributario di prime cure ha accolto nel caso di specie le doglianze sollevate dal contribuente-ricorrente, avendo il medesimo dato prova (previa esibizione di documentazione idonea) di avere mantenuto relativamente alle annualità oggetto della debenza ICI mossa dal Comune, la qualifica di coltivatore diretto regolarmente iscritto negli appositi elenchi comunali nonché di avere continuato a provvedere al regolare versamento dei contributi previdenziali così come previsti dalla normativa vigente. In sostanza, la riduzione d imposta concessa al contribuente nel caso de qua, rinviene dall avere il Collegio tributario adito dato prevalenza all aspetto sostanziale - fattuale rispetto a quello meramente formale così come rinveniente dalla lettura dell art.58, comma 2 del D.lgs.n 446/1997. E importante verificare se si tratta di un orientamento giurisprudenziale che avrà un seguito in termini di giudicato. Avv. Giuseppe Durante Avvocato Tributarista in Bari Esperto di Fiscalità Locale e Contenzioso Tributario Autore di Pubblicazioni in materia 5 / 5

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