REGOLAMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

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1 FONDO PENSIONE FUTURA Fondo Pensione Complementare per i Geometri Liberi Professionisti Iscritto al n. 166 all Albo COVIP REGOLAMENTO SULLE ANTICIPAZIONI SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di liquidazione anticipata della posizione pensionistica individuale (di seguito, Anticipazione ) da parte del Fondo Pensione FUTURA - Fondo Pensione Complementare per i Geometri Liberi Professionisti (di seguito, Fondo Pensione FUTURA o Fondo ), così come previsto dalle vigenti norme di legge e dalle previsioni regolamentari del Fondo medesimo. Articolo 2 - Condizioni per ottenere l Anticipazione 1. L Anticipazione può essere concessa esclusivamente nei seguenti casi: a. spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all iscritto, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b. acquisto della prima casa di abitazione per l aderente o per i figli; c. spese sulla prima casa di abitazione di proprietà dell iscritto o dei figli per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell art. 3 del D.P.R. 380/2001, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ; d. ulteriori esigenze dell aderente. 2. L Anticipazione di cui al punto a. del comma 1 può essere richiesta dall aderente in qualsiasi momento. 3. L Anticipazione di cui ai punti b., c. e d. del comma 1 può essere richiesta solo nel caso in cui il periodo di iscrizione dell aderente al Fondo (di seguito, anzianità ) sia pari ad almeno otto anni. Ai fini del calcolo dell anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. n. 252/2005 per i quali l interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale. Decreto Legge 174/2012 contenente disposizioni in favore delle zone terremotate A norma dell art. 11 comma 4 del DL n. 174 G.U. 10 ottobre 2012, le domande di anticipazioni, di cui ai precedenti b., c. e d., avanzate da aderenti residenti, alla data degli eventi sismici del maggio e giugno 2012, nelle province di Bologna, Ferrara, Mantova, Modena, Reggio Emilia, Rovigo sono accolte a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione a una forma pensionistica complementare. La deroga ha durata triennale e si applica quindi alle domande pervenute al fondo nel periodo intercorrente fra il 22 maggio e il 21 maggio Articolo 3 - Importo dell Anticipazione 1. L importo massimo della posizione maturata, erogabile a titolo di Anticipazione, non può superare la misura percentuale del: - 75% nei casi di cui alle lettere a., b. e c. dell art. 2, comma 1; 1

2 - 30% nel caso di cui alla lettera d. dell art. 2, comma Fermo restando l importo massimo erogabile per ciascuna tipologia di anticipazione, la liquidazione per le fattispecie di cui alle lettere a., b. e c. del comma 1 dell art. 2 non può comunque superare l ammontare delle spese da sostenere o sostenute, debitamente documentate dal richiedente sia in sede preventiva che a consuntivo. 3. Ai fini del calcolo dell importo dell Anticipazione, l ammontare della posizione individuale assunta a riferimento è calcolato sul montante effettivamente in essere presso il Fondo al momento della richiesta. 2

3 4. L erogazione dell Anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali. Articolo 4 - Reiterazione delle richieste di anticipazione 1. La richiesta di anticipazione può essere reiterata nel tempo, anche per la medesima tipologia, nel rispetto dei limiti individuati dall articolo 3 comma 1 e, comunque, per un ammontare complessivo non eccedente il 75% della posizione individuale maturata alla data della richiesta, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. 2. Fermo quanto previsto al comma 1, nel caso di reiterazione della richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze (fattispecie disciplinata dal successivo art. 11), l ammontare complessivo delle erogazioni per tale fattispecie di anticipazione non può superare nel totale il 30% della posizione dell iscritto incrementata di tutte le anticipazioni precedentemente percepite e non reintegrate. L importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà, quindi, risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo. Articolo 5 - Modalità della richiesta ed erogazione dell Anticipazione 1. L Anticipazione deve essere richiesta in forma scritta dall aderente, compilando l apposito modulo (allegato 1 al presente Regolamento - da presentare in originale). La richiesta di Anticipazione deve essere trasmessa, unitamente alla documentazione prevista, a mezzo posta ordinaria ed anticipata via a: Fondo Pensione FUTURA c/o CIPAG Lungotevere A. da Brescia n Roma (RM) info@fondofutura.it 2. Il Fondo, verificata la regolarità e completezza della documentazione presentata dall iscritto, provvede all erogazione dell Anticipazione entro 90 giorni decorrenti dal ricevimento di tutti i documenti richiesti per le singole fattispecie. 3. Le richieste d anticipazione sono accolte, sussistendone i requisiti, in ordine cronologico di pervenimento. 4. Qualora la documentazione prodotta risultasse irregolare o incompleta, il Fondo, entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta, invia all aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione. La documentazione deve essere prodotta dall aderente in copia, fatta salva la facoltà del Fondo di chiedere l esibizione della documentazione originale. 5. Ai fini del Regolamento, per dichiarazioni sostitutive di certificazioni si intendono le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n Articolo 6 Obbligo di restituzione 1. Nel caso in cui la somma liquidata dal Fondo sulla base di preventivi sia superiore alle spese consuntivate, l aderente deve restituire al Fondo, tempestivamente e comunque entro 90 giorni, la differenza. 2. In presenza di documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l anticipazione. Ogni conseguenza derivante dal ricorrere di tale evenienza, rimane a carico del richiedente con conseguente obbligo di restituire, entro 90 giorni, le somme indebitamente percepite; in tal caso l iscritto si fa anche carico di espletare le procedure necessarie ad ottenere il rimborso dell IRPEF trattenuta e versata all Erario. 3

4 3. Qualora il Fondo riscontri delle irregolarità nella documentazione presentata a supporto della anticipazione, l iscritto dovrà procedere in un unica soluzione, entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta formale del Fondo, alla restituzione delle somme eventualmente ricevute. 4. In caso di mancata restituzione delle somme indebitamente percepite, il Fondo si riserva di attuare le procedure necessarie al recupero. Articolo 7 Reintegrazione delle anticipazioni 1. L anticipazione può essere attribuita anche più volte e le relative concessioni decurtano l ammontare della posizione individuale fatta salva la possibilità di reintegro per ciascuna anticipazione. 2. L aderente può scegliere, in qualsiasi momento, di reintegrare gli importi ricevuti per le anticipazioni fruite anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di euro 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all aderente un credito d imposta pari all imposta pagata al momento della fruizione dell anticipazione, proporzionalmente riferibile all importo reintegrato. 3. Su richiesta dell aderente il Fondo comunicherà le modalità operative per effettuare il reintegro dell anticipazione ottenuta. SEZIONE II: FATTISPECIE DI ANTICIPAZIONE Articolo 8 - Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari 1. Ai sensi dell art. 11, comma 7, lettera a) del D.lgs. 252/2005, l anticipazione è concessa a fronte di gravissime situazioni relative all aderente, al coniuge e ai figli che comportino il pagamento di spese sanitarie per terapie o interventi, riconosciuti ed attestati come necessari e straordinari dalle competenti strutture pubbliche (ASL, medico curante accreditato ovvero da Istituti o Cliniche accreditati).tale attestazione riveste mero valore certificativo della necessità della terapia e dell intervento, restando l iscritto libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana o estera, alla quale richiedere le prestazioni. 2. Il requisito della straordinarietà di cui al comma 1 deve essere inteso in un ambito complessivo, facendo riferimento a terapie o interventi di rilievo per importanza e delicatezza dal punto di vista medico ed economico. 3. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie strettamente connesse alla terapia o all intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall aderente o dal familiare per prestare assistenza al beneficiario della prestazione. 4. L Anticipazione non può essere richiesta decorsi 12 mesi dall effettuazione della spesa. Il Fondo, previa valutazione della necessità ed urgenza delle spese documentate da idoneo preventivo, può corrispondere all aderente le somme necessarie prima dell effettuazione della terapia o dell intervento fermo restando l obbligo di presentare, entro 90 giorni dalla emissione, la documentazione comprovante la spesa sostenuta. 5. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata: a. certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente (ASL, medico curante accreditato ovvero da Istituti o Cliniche accreditati) che attesti la natura straordinaria dell intervento e la circostanza per cui l intervento medesimo o la terapia conseguono a situazioni gravissime attinenti all aderente, al coniuge o ai figli (allegato n. 2 al presente Regolamento - da presentare in originale); 4

5 b. copia di un valido documento di identità dell iscritto e del familiare a favore del quale venga eventualmente richiesta l anticipazione; c. fatture, ricevute fiscali e/o altri idonei documenti, in originale o copia, attestanti gli oneri effettivamente sostenuti, debitamente quietanzati. Ai sensi del comma 4 del presente articolo, è possibile richiedere l anticipazione trasmettendo i preventivi di spesa rilasciati dal professionista/struttura sanitaria che effettuerà la prestazione, nonché quelli relativi alle spese accessorie individuate al comma 3; in tal caso, l iscritto è obbligato ad inoltrare al Fondo, entro 90 giorni dalla data di emissione, la documentazione comprovante, anche ai fini fiscali, le spese effettivamente sostenute. Qualora la documentazione di spesa risulti espressa in valuta estera, per la conversione in euro verrà applicato il cambio del giorno di emissione del documento; d. nel caso di richiesta a favore del coniuge o dei figli, il certificato di stato di famiglia. Nel caso in cui i figli interessati non siano più conviventi occorre produrre il riassunto dell atto di nascita; e. il consenso al trattamento dei dati personali sottoscritto dal coniuge o dal figlio dell aderente nel caso di richiesta a favore di questi (allegato n. 4 al presente Regolamento - da presentare in originale). 6. Le somme erogate a titolo di anticipazione per spese sanitarie sono cedibili, pignorabili e sequestrabili, da parte degli aventi diritto nella misura di un quinto, calcolato al netto delle ritenute fiscali e del trattamento minimo INPS. Nel caso in cui l aderente abbia sottoscritto un contratto di finanziamento garantito dalla cessione del quinto e lo stesso sia stato notificato al Fondo, deve essere trasmessa, unitamente alla richiesta di anticipazione ed alla documentazione indicata al comma precedente, l attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria o, qualora i contratti siano ancora in essere, l autorizzazione della società finanziaria creditrice all erogazione dell anticipazione a favore dell iscritto. In assenza di tale liberatoria, l anticipazione può essere liquidata all iscritto nei limiti dei 4/5 del montante disponibile, a fronte della documentazione presentata per la prestazione richiesta, ed il restante 1/5 rimarrà vincolato a favore dell istituto mutuante. 7. Sull importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d imposta con l aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Sui montanti maturati fino alla data del 31/12/2006 continua a trovare applicazione la previgente disciplina Fiscale (cfr. Documento sul Regime Fiscale redatto dal Fondo). Articolo 9 - Acquisto della prima casa di abitazione per l aderente o per i figli 1. L Anticipazione è concessa all aderente per le spese da sostenere a fronte dell acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Si considera prima casa di abitazione quella in cui l iscritto o suo figlio ha o intende trasferire la residenza oppure risulti destinata a sua dimora abituale, per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia d imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto (art. 1, nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico sull Imposta di Registro - TUR ). 2. Ai fini dell erogazione dell Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie: acquisto da terzi; acquisto in cooperativa; costruzione in proprio. 3. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all acquisto, purché debitamente documentate. 5

6 4. L Anticipazione non può essere richiesta decorsi 12 mesi dal perfezionamento dell acquisto o dall assegnazione dell alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa o dall ultimazione dei lavori nel caso di costruzione in proprio. 5. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta, per ciascuna fattispecie elencata, la seguente documentazione: IN CASO DI ACQUISTO DA TERZI: a. copia di un valido documento d identità dell aderente; b. autocertificazione prima casa (allegato 3 al presente Regolamento); c. copia dell atto notarile da cui risulti la proprietà dell abitazione di compravendita (rogito). Se il rogito sia stato stipulato con un anticipo superiore a sei mesi dalla data della richiesta e con esso sia stato acceso un contratto di mutuo, è necessario produrre l attestazione, da parte dell istituto di credito che ha concesso il mutuo, dell importo residuo del mutuo alla data della richiesta dell anticipazione; oppure, se all atto della richiesta di anticipazione non sia stato ancora stipulato il rogito notarile, occorre presentare al Fondo la copia del contratto preliminare di compravendita. In tal caso, l aderente deve far pervenire al Fondo pensione la copia dell atto definitivo di compravendita, entro 90 giorni dalla sottoscrizione. IN CASO DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO IN COOPERATIVA: a. copia di un valido documento d identità dell aderente; b. autocertificazione prima casa (allegato 3 al presente Regolamento - da presentare in originale); c. copia dell atto di assegnazione in proprietà individuale dell alloggio da parte della cooperativa; oppure, se non sia ancora intervenuto l atto di assegnazione, la dichiarazione del Presidente della cooperativa con firma autenticata attestante la qualità di socio dell aderente (o del figlio), le caratteristiche ed il valore dell unità immobiliare prenotata, quale emerge dalla delibera del C.d.A. della cooperativa, nonché il prospetto dei pagamenti effettuati o da effettuare. In ogni caso, l aderente si impegna a produrre al Fondo pensione copia dell atto definitivo di assegnazione entro 90 giorni dalla data di notifica di tale atto. IN CASO DI COSTRUZIONE IN PROPRIO: a. copia di un valido documento d identità dell aderente; b. autocertificazione costruzione in proprio (allegato 4 al presente Regolamento - da presentare in originale); c. copia dell atto di provenienza (ovvero del titolo di proprietà) del terreno; d. copia della comunicazione di ultimazione dei lavori, qualora l anticipazione venga richiesta a conclusione di questi ultimi; e. le fatture in regola con la normativa fiscale attestanti il pagamento dei lavori effettuati fino al limite di importo dell anticipazione richiesta (comprese quelle relative al pagamento delle spese per: la progettazione dei lavori; l acquisto dei materiali; l esecuzione dei lavori; le prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; il compenso dovuto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; perizie e sopralluoghi; il pagamento dell imposta sul valore aggiunto, dell imposta di bollo e dei diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori; gli oneri di urbanizzazione). Qualora la richiesta di anticipazione venga inoltrata in corso d opera, occorre allegare alla richiesta la copia del contratto di appalto, dei preventivi di spesa e delle fatture attestanti il versamento di eventuali acconti. In ogni caso, l aderente si impegna a produrre al Fondo la copia della comunicazione di ultimazione dei lavori e la documentazione comprovante, anche ai fini fiscali, 6

7 le spese effettivamente sostenute. La trasmissione al Fondo della menzionata documentazione deve avvenire a conclusione dei lavori e, comunque, entro e non oltre 90 giorni dall emissione delle fatture quietanzate. IN CASO DI RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE A FAVORE DEI FIGLI, in aggiunta alla summenzionata documentazione, specifica per ciascuna fattispecie: a. lo stato di famiglia o, nel caso in cui i figli interessati non siano più conviventi, il riassunto dell atto di nascita; b. il consenso al trattamento dei dati personali (allegato. n. 4 al presente Regolamento - da presentare in originale) debitamente firmato dal figlio o, se minorenne, dall avente diritto; c. copia di un valido documento d identità del figlio a favore del quale venga richiesta l anticipazione. 6. L anticipazione viene riconosciuta anche nel caso in cui l acquisto risulti effettuato, successivamente alla data del matrimonio, solo dal coniuge dell aderente a condizione che tra questi viga il regime di comunione legale dei beni. In tal caso il richiedente deve produrre, unitamente alla richiesta di anticipazione, l estratto per riassunto dell atto di matrimonio o una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dei dati contenuti nel Registro dello Stato civile dalla quale sia possibile evincere il regime patrimoniale dei coniugi. 7. In presenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, è ammissibile, quale valida causale ai fini della corresponsione dell anticipazione, l acquisto a titolo oneroso di una quota di proprietà dell immobile, intestata all iscritto o ai figli. In tal caso, l anticipazione verrà erogata avendo a riferimento il valore della quota pagata dall iscritto, risultante dal contratto di compravendita, e non quello dell intero immobile. 8. E possibile presentare la richiesta di anticipazione per la compravendita delle pertinenze di immobili, purché non sia successiva all acquisto della prima casa di abitazione già di proprietà dell iscritto, limitatamente a una per ciascuna categoria catastale, classificate o classificabili come C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), che siano destinate in modo durevole al servizio della casa di abitazione oggetto dell acquisto agevolato. Tali circostanze devono risultare da idonea documentazione. 9. L importo erogato a titolo dell anticipazione in esame non è soggetto ad alcun limite di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità, ricorrendo i presupposti di legge. Nel caso in cui l aderente abbia sottoscritto un contratto di finanziamento garantito dalla cessione del quinto dello stipendio e lo stesso sia stato notificato al Fondo, alla richiesta di anticipazione dovrà essere altresì allegata l attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria o, qualora il contratto sia ancora in essere, l autorizzazione della società finanziaria creditrice all erogazione dell anticipazione a favore dell iscritto. 10. L eventuale impossibilità di adempiere alla presentazione della documentazione richiesta per cause non imputabili all iscritto dovrà essere debitamente giustificata e documentata. 11. Sull importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento. Sui montanti maturati fino alla data del 31/12/2006 continua a trovare applicazione la previgente disciplina fiscale (cfr. Documento sul Regime fiscale redatto dal Fondo). Articolo 10 - Interventi di cui all articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione di proprietà dell iscritto o di suo figlio. 1. L Anticipazione è riconosciuta per le spese riguardanti la realizzazione degli interventi di cui all art. 3, c. 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sulla prima casa di abitazione di proprietà dell aderente o dei figli, a fronte dei quali vengono riconosciute le detrazioni IRPEF. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui all art. 9 comma 1 del presente Regolamento, incluso l immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta. 7

8 2. L Anticipazione è concessa per gli interventi di seguito indicati: a. interventi di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b. interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d uso; c. interventi di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell organismo stesso, ne consentano destinazioni d uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell edificio, l inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell uso nonché l eliminazione degli elementi estranei all organismo edilizio; d. interventi di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell edificio, l eliminazione, la modifica e l inserimento di nuovi elementi ed impianti. 3. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per: progettazione ed esecuzione dei lavori, perizie e sopralluoghi, altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; acquisto dei materiali; oneri di urbanizzazione, IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori; relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti; altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal Decreto del Ministero delle Finanze del 18 febbraio 1998, n La richiesta di Anticipazione può essere presentata in corso d opera, a condizione che l anzianità richiesta all art. 2 comma 3 del presente Regolamento sia maturata alla data dell inizio dei lavori, oppure a lavori conclusi. In tale ultimo caso, la richiesta deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di conclusione dei lavori o dall emissione delle fatture quietanzate. 5. Ai fini dell accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell aderente i seguenti documenti: a. copia di un valido documento d identità dell iscritto; b. copia dell atto di provenienza, dimostrante il titolo di proprietà dell immobile su cui è effettuato l intervento (l immobile può essere stato acquistato a titolo di compravendita, successione ereditaria, donazione o permuta); c. autocertificazione ristrutturazione (allegato 4 al presente Regolamento); d. copia della eventuale dichiarazione presentata al Comune ove è ubicato l immobile per comunicare l inizio dei lavori (comunicazione di inizio lavori, domanda per il rilascio del permesso di costruire, denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività); e. nel caso di lavori su parti comuni dell edificio, copia della deliberazione condominiale di approvazione dell esecuzione dei lavori e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; f. copia della comunicazione di ultimazione dei lavori presentata al Comune; g. copia delle fatture e ricevute fiscali, in regola con la normativa fiscale; Nel caso in cui l anticipazione venga richiesta a lavori non ancora conclusi, occorre allegare alla richiesta la copia dei preventivi di spesa e delle fatture attestanti il versamento di eventuali acconti. In ogni caso, l aderente si impegna a produrre al Fondo la copia della comunicazione di ultimazione dei lavori e la documentazione comprovante, anche ai fini fiscali, le spese effettivamente sostenute (fatture e ricevute dei bonifici di pagamento). La trasmissione al 8

9 Fondo della menzionata documentazione deve avvenire a conclusione dei lavori e, comunque, entro e non oltre 90 giorni dall emissione delle fatture quietanzate. h. copia delle ricevute dei bonifici di pagamento. IN CASO DI RICHIESTA A FAVORE DEI FIGLI, in aggiunta alla summenzionata documentazione, a corredo della domanda devono essere presentati i seguenti documenti: a. stato di famiglia o, nel caso in cui i figli interessati non siano più conviventi, il riassunto dell atto di nascita; b. consenso al trattamento dei dati personali (allegato n.4 al presente Regolamento - da presentare in originale) debitamente firmato dal figlio o, se minorenne, dall avente diritto; c. copia di un valido documento d identità del figlio a favore del quale venga richiesta l anticipazione. 6. L importo erogato a titolo dell anticipazione in esame non è soggetto ad alcun limite di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità, ricorrendo i presupposti di legge. Nel caso in cui l aderente abbia sottoscritto un contratto di finanziamento garantito dalla cessione del quinto dello stipendio e lo stesso sia stato notificato al Fondo, alla richiesta di anticipazione deve essere altresì allegata l attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria o, qualora il contratto sia ancora in essere, l autorizzazione della società finanziaria creditrice all erogazione dell anticipazione a favore dell iscritto. 7. Sull importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento. Sui montanti maturati fino alla data del 31/12/2006 continua a trovare applicazione la previgente disciplina fiscale (cfr. Documento sul Regime Fiscale redatto dal Fondo). Articolo 11 - Ulteriori esigenze dell aderente 1. L anticipazione è concessa per qualsiasi esigenza dell aderente e non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa. L aderente dovrà allegare alla richiesta di anticipazione unicamente la copia di un documento di identità in corso di validità. 2. L importo erogato a titolo dell anticipazione in esame non è soggetto ad alcun limite di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità, ricorrendo i presupposti di legge. Nel caso in cui l aderente abbia sottoscritto un contratto di finanziamento garantito dalla cessione del quinto dello stipendio e lo stesso sia stato notificato al Fondo, alla richiesta di anticipazione deve essere allegata l attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria o, qualora il contratto sia ancora in essere, l autorizzazione della società finanziaria creditrice all erogazione dell anticipazione a favore dell iscritto. 3. Sull importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%. Sui montanti maturati fino alla data del 31/12/2006 continua a trovare applicazione la previgente disciplina fiscale (cfr. Documento sul Regime fiscale redatto dal Fondo). Allegati al presente documento: 1. facsimile della richiesta di anticipazione; 2. modello di dichiarazione della ASL o del medico curante accreditato o dell Istituto/Clinica accreditata per richiedere una anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all aderente, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle citate competenti strutture pubbliche; 3. modello di autocertificazione prima casa; 4. modulo di autocertificazione per costruzione in proprio e interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione; 5. informativa sul trattamento dei dati personali, da trasmettere al Fondo sottoscritta dal coniuge/figlio qualora siano destinatari dell anticipazione. 9

10 ALL. 1 A mezzo posta da anticipare via e mail a: info@fondofutura.it Spett. le Fondo Pensione FUTURA c/o CIPAG Lungotevere A. da Brescia, n Roma (RM) MODULO DI RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE Il/La sottoscritto/a C.F. Nato/a a prov. ( ) il / / Residente in prov. C.A.P. Via n Tel. E mail CHIEDE di conseguire un anticipazione delle prestazioni, a valere sulla propria posizione individuale, per un importo lordo pari ad, ovvero al % lordo di detta posizione (indicare alternativamente l importo o la percentuale; qualora l importo richiesto risulti superiore al limite massimo fissato, verrà erogato quest ultimo) per il seguente motivo: In qualsiasi momento Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (in misura non superiore al 75% della posizione maturata). Decorsi 8 anni di iscrizione Acquisto della prima casa di abitazione per sé (in misura non superiore al 75% della posizione maturata); Acquisto prima casa di abitazione per i figli (in misura non superiore al 75% della posizione maturata); Interventi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione sulla prima casa (in misura non superiore al 75% della posizione maturata); Ulteriori esigenze (in misura non superiore al 30% della posizione maturata). Al riguardo si allegano i seguenti documenti: 1. Documento di identità; 2. Il/La sottoscritto/a si impegna a presentare entro e non oltre il la seguente documentazione: 10

11 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Presa visione dell informativa sulla privacy redatta ai sensi del D.Lgs. 196/2003, acconsento: al trattamento dei dati personali comuni e sensibili che mi riguardano, funzionale all esercizio dell attività previdenziale complementare; alla comunicazione degli stessi dati ai soggetti indicati nella suddetta informativa; Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. Luogo e data Firma 11

12 ALL. 2 DICHIARAZIONE DELLA ASL O ALTRA STRUTTURA COMPETENTE 1 ATTESTANTE LA STRAORDINARIETÀ DELLE TERAPIE E/O DEGLI INTERVENTI RIGUARDANTI L ISCRITTO, IL CONIUGE O I FIGLI DERIVANTI DA GRAVISSIME SITUAZIONI Spett.le Fondo Pensione FUTURA, in relazione alla domanda presentata dal Vostro aderente (Cognome e Nome) C.F. nato/a a il al fine di ottenere l anticipazione per spese sanitarie sulla posizione maturata presso il Fondo Pensione, ai sensi di quanto disposto dall art. 11 comma 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 SI DICHIARA che il Sig./Sig.ra (riportare Nome e Cognome dell aderente, del coniuge o del figlio destinatario della prestazione medica) ha sostenuto/dovrà sostenere spese sanitarie per terapie/interventi, aventi carattere di straordinarietà sotto il profilo medico ed economico, relative a che vengono certificate come derivanti da gravissime situazioni. lì Timbro e firma 2 1 La certificazione di cui all oggetto può essere rilasciata anche dal medico curante accreditato o da Istituti o Cliniche accreditate. 2 Il timbro e la firma della presente Certificazione sono obbligatori e devono consentire l esatta identificazione del soggetto che ha attestato la situazione sanitaria; a tal fine la Certificazione può essere prodotta su carta intestata. 12

13 ALL. 3 Richiesta di anticipazione per acquisto da terzi della prima casa di abitazione o in caso di assegnazione di alloggio in cooperativa AUTOCERTIFICAZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE (ai sensi dell art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Spettabile Fondo Pensione FUTURA, il sottoscritto (Nome e Cognome dell aderente o del figlio) C.F. nato a il DICHIARA 1. che l immobile di natura abitativa e non di lusso (ai sensi del D.M. 2 agosto 1960), oggetto della richiesta di anticipazione, risulta prima casa di abitazione ai sensi del D.P.R. 131/86, recante Testo Unico delle disposizioni concernenti l Imposta di Registro ; 2. di trovarsi, pertanto, nelle seguenti condizioni: di non essere titolare in tutto il territorio nazionale, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni fiscali previste dall art. 1, nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico sull Imposta di Registro (TUR) ( prima casa ); di non essere titolare esclusivo ovvero in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è sito l immobile acquistato; di avere la residenza nel Comune in cui è ubicato l immobile o ivi volerla stabilire entro diciotto mesi dall acquisto., lì (luogo e data) (firma) 13

14 ALL. 4 Richiesta di anticipazione per costruzione in proprio della prima casa di abitazione e per interventi di ristrutturazione AUTOCERTIFICAZIONE Il/La sottoscritto/a codice fiscale nato/a a Prov. il residente in Prov. Via /P. zza Tel. e mail Con riferimento alla richiesta di anticipazione per costruzione in proprio della prima casa di abitazione sul terreno sito in Via individuato nel vigente Catasto Terreni alla sezione, foglio, particella n. subalterno, superficie catastale, interventi di ristrutturazione rientranti tra quelli fiscalmente agevolabili effettuati sull immobile sito in Via /P.zza n. fabbr./lotto scala piano interno distinto al N.C.E.U. al foglio, particella n. subalterno DICHIARA Ai sensi dell art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n 445; consapevole della responsabilità penale ai sensi dell art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che l immobile è destinato a prima casa di abitazione (agevolazioni previste dall art.1, nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al TUR); di aver effettuato: pervenimento Interventi di manutenzione ordinaria art.3, c.1, lett. a) T.U.E. iniziati in data, rientranti tra quelli fiscalmente agevolabili ma non necessitanti di alcun titolo abilitativo ai sensi della vigente normativa edilizia. 14

15 Interventi di manutenzione straordinaria su parti non strutturali dell edificio art.3, c.1, lett. b) T.U.E. a. per i quali è stata presentata la Comunicazione di inizio dei lavori in data al Comune di, completa della documentazione tecnica e progettuale prescritta dalla normativa vigente; b. l immobile è soggetto a vincoli ambientali, paesaggistici, culturali e, pertanto, è stata rilasciata autorizzazione n. in data del l immobile non è soggetto a vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. Costruzione in proprio Interventi di manutenzione straordinaria art.3, c.1, lett. b) T.U.E. Ristrutturazione edilizia comportante un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con aumento di unità immobiliari o modifiche di volume, superfici art.3, c.1, lett. d) T.U.E. a. per tali opere è stata presentata la domanda per il rilascio del Permesso di costruire in data allo Sportello Unico per l Edilizia del Comune di, completa della documentazione tecnica e progettuale prescritta dalla normativa vigente; b. di aver/non aver pagato il contributo concessorio; (cancellare l opzione non corretta) c. sono decorsi i termini di legge senza che sia intervenuto il rilascio del permesso di costruire o un espresso diniego alla domanda è stato rilasciato il permesso di costruire n. in data ; d. non sono state presentate integrazioni documentali alla domanda in data sono state presentate integrazioni documentali alla domanda; e. sussistono vincoli ambientali, paesaggistici, culturali e, pertanto, è stata rilasciata autorizzazione ai lavori n. in data dal non sussistono vincoli ambientali, paesaggistici e culturali; f. il giorno è stata comunicata, allo Sportello Unico per l Edilizia, la data di ultimazione dei lavori e presentato il certificato di collaudo finale. Costruzione in proprio Ristrutturazione edilizia comportante un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, aumento di unità immobiliari o modifiche di volume, superfici art.3, c.1, lett. d) T.U.E. a. per tali interventi è stata presentata la Denuncia di Inizio Attività in data allo Sportello Unico per l Edilizia del Comune di, completa della documentazione tecnica e progettuale prescritta dalla normativa vigente; b. è stato/non è stato pagato il contributo concessorio; (cancellare l opzione non corretta) c. il giorno è stata comunicata, allo Sportello Unico per l Edilizia, la data di ultimazione dei lavori e presentato il certificato di collaudo finale; d. sussistono vincoli ambientali, paesaggistici, culturali e, pertanto, è stata rilasciata autorizzazione n. in data dal non sussistono vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. 15

16 Restauro e risanamento conservativo art.3, c.1, lett. c) T.U.E. Manutenzione straordinaria su parti strutturali dell immobile art.3, c.1, lett. b) T.U.E. a. per tali opere è stata presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività in data allo Sportello Unico per l Edilizia del Comune di, completa della documentazione tecnica e progettuale prescritta dalla normativa; b. nei termini di legge non è intervenuto espresso diniego all intervento edilizio; c. il giorno è stata comunicata, allo Sportello Unico per l Edilizia, la data di ultimazione dei lavori e presentato il certificato di collaudo finale; d. l immobile è soggetto a vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, pertanto è stata rilasciata autorizzazione n. in data dal ; l immobile non è soggetto a vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. (Luogo e data) (Firma) 16

17 INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13, DEL D. LGS. 196/2003 Il Fondo Pensione FUTURA La informa che la documentazione richiesta contiene dati personali che verranno trattati, sia con supporto cartaceo sia con l ausilio di strumenti elettronici, ai fini della la gestione della sua richiesta di anticipazione. Il conferimento di tali dati è necessario per perseguire le finalità menzionate ed erogare le spettanze dovute e, pertanto, il rifiuto a fornire la documentazione di cui sopra ed il mancato consenso alle fasi del trattamento rendono impossibile l espletamento di tale attività. Inoltre, nel caso in cui la richiesta di anticipazione sia effettuata a favore del coniuge o dei propri figli, il Fondo Pensione FUTURA, potrà venire a conoscenza anche di alcuni dati degli stessi. Si desidera inoltre informarla che, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati, il Titolare potrebbe venire a conoscenza anche di dati che la Legge definisce sensibili (p.e. lo stato di salute); anche a tale riguardo, Le confermiamo che i dati sensibili verranno trattati con la massima riservatezza. I dati personali, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari e all erogazione delle prestazioni del Fondo Pensione FUTURA, alla Banca Depositaria; a terzi per la fornitura di servizi di direzione e gestione, controllo contabile, informatici e di archiviazione, a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. Gli incaricati che si occupano dell attività amministrativa, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le summenzionate finalità. All interessato competono tutti i diritti di cui all art. 7, del D. Lgs 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è CIPAG con sede in Lungotevere A. da Brescia n Roma. L interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. Responsabile per il riscontro all interessato è il responsabile interno pro tempore domiciliato per l incarico presso CIPAG reperibile all indirizzo responsabile.privacy@cipag.it * * * (Da compilare ed inviare al Fondo nel caso in cui l anticipazione sia richiesta in favore del coniuge o del figlio) Dichiaro di aver letto l informativa ed: acconsento non acconsento al trattamento dei miei dati. (Nome e Cognome del coniuge o del figlio beneficiario dell anticipazione) Firma (del coniuge o del figlio, se maggiorenne) 17

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