Sant Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella.
|
|
- Ottaviana Gentili
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 D.P.R. 18 FEBBRAIO 1971 Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino Aglianico Del Vulture Proposta di Disciplinare di Produzione del Vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita Aglianico del Vulture Superiore e Aglianico del Vulture Riserva ARTICOLO 1 (denominazione) ARTICOLO 1 (denominazione e vini) (1) La denominazione di origine controllata Aglianico (1) La denominazione di origine controllata e garantita del Vulture è riservata al vino che risponde alle Aglianico del Vulture è riservata al vino già condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di riconosciuto a denominazione di origine controllata produzione. con D.P.R. del 18 febbraio 1971, che risponde alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione e per le seguenti tipologie : - Aglianico del Vulture Superiore - Aglianico del Vulture Riserva. ARTICOLO 2. (base ampelografica) ARTICOLO 2. (vitigni ammessi) (1) Il vino Aglianico del Vulture deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Aglianico. ARTICOLO 3. - (zona di produzione uve) (1) La zona di produzione dell Aglianico del Vulture comprende l intero territorio dei comuni di Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania escluse le tre isole amministrative di Sant Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella. ARTICOLO 4. (viticoltura) (1) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino Aglianico del Vulture devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. (2) Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni collinari di origine prevalentemente vulcanica e comunque di buona costituzione, situati a un altitudine tra i 200 e i 700 metri s.l. m.. (3) I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. (4) E vietata ogni pratica di forzatura. (5) La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino Aglianico del Vulture non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. (1) I vini di cui all art. 1 devono essere ottenuto esclusivamente da uve provenienti dal vitigno Aglianico del Vulture. ARTICOLO 3. - (zona di produzione delle uve) (1) La zona di produzione dei vini di cui all art. 1 comprende l intero territorio dei comuni di Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania escluse le tre isole amministrative di Sant Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella. ARTICOLO 4. (norme per la viticoltura) (1) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. (2) Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni collinari di origine prevalentemente vulcanica e comunque di buona costituzione, situati a un altitudine tra i 200 e i 700 metri s.l. m. iscritti in apposito Albo.. (3) I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. (4) E vietata ogni pratica di forzatura e di irrigazione di soccorso. (5) La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita Aglianico del Vulture non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di vigneto in coltura
2 (6) Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. (7) A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. (8) La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. specializzata. (6) Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. (7) Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Vulture devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20 % i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per il quantitativo di cui trattasi. (8) La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%, pari a 52 hl per ettaro, qualora la resa superi detto limite decade il diritto alla DOCG per tutto il prodotto. (9) Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a in coltura specializzata. (10) Per i nuovi impianti è consentita la produzione dei vini di cui all art.1 solo a partire dal 5 anno di età. ARTICOLO 5. (vinificazione) ARTICOLO 5. (norme per la vinificazione) (1) Le operazioni di vinificazione, ivi compreso (1) Le operazioni di vinificazione, di l invecchiamento obbligatorio, devono essere affinamento obbligatorio e di imbottigliamento effettuate nell interno della zona di produzione devono essere effettuate nell ambito della zona delimitata dall articolo 3. di produzione delimitata dall articolo 3. (2) Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino Aglianico del Vulture una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11,5 gradi. (3) Nella vinificazione e nell invecchiamento obbligatorio sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. (4) Per avere diritto alla denominazione di origine controllata, il vino Aglianico del Vulture non può essere immesso al consumo prima del 1 novembre dell anno successivo a quello di produzione delle uve. (2) Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all art. 1 una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 13 gradi. (3) Nella vinificazione e nell affinamento obbligatorio sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. (4) Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita Aglianico del Vulture non può essere immesso al consumo prima del 1 novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, dopo un periodo di affinamento obbligatorio di almeno 12 mesi in contenitori di legno e almeno 12 mesi in bottiglia per la tipologia superiore e non prima del 1 novembre del quinto anno successivo a quello di produzione delle uve, dopo un periodo di affinamento di almeno 24 mesi in contenitori in legno e almeno 24 in bottiglia.
3 ARTICOLO 6 (caratteristiche del vino al consumo) (1) Il vino Aglianico del Vulture all atto dell immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: Colore: rosso rubino più o meno intenso o granato vivace, con riflessi arancione dopo l invecchiamento; Odore: vinoso con profumo delicato caratteristico e che migliora con l invecchiamento; Sapore: asciutto, sapido, fresco, armonico, giustamente tannico, che tende al vellutato con l invecchiamento. Può anche essere leggermente amabile e in tal caso il contenuto zuccherino non deve superare i 10 g per litro, Gradazione alcolica complessiva minima 11,5; Acidità totale minima 5 per mille; Estratto secco netto minimo 22 per mille; (2) E in facoltà del Ministro dell Agricoltura e delle Foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l acidità totale e l estratto secco netto. ARTICOLO 7. ( Vecchio e Riserva ) (1) Il vino Aglianico del Vulture, ottenuto da uve aventi gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 12, invecchiato per almeno tre anni, di cui due in botti di legno, potrà portare in etichetta la qualifica di vecchio, e se invecchiato di almeno cinque anni di cui sempre due in botti di legno potrà portare in etichetta la qualifica di riserva. In entrambi i casi il vino dovrà essere immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima di 11,5 gradi e una acidità totale minima del 5 per mille. (2) Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 novembre dell anno di produzione delle uve. ARTICOLO 6 (caratteristiche del vino al consumo) (1) Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita Aglianico del Vulture, all atto dell immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: Colore: rosso rubino intenso tendente al granato; con l evoluzione può assumere riflessi aranciati; Profumo: tipico, gradevole ed intenso; Sapore: secco, giustamente tannico, sapido, persistente; armonico e vellutato con l affinamento, in relazione alla conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno Titolo alcoolometrico volumico minima 13 %; Acidità totale minima 4,5 g/l; Estratto non riduttore minimo 26 g/l. (2) E in facoltà del Ministro dell Agricoltura e delle Foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l acidità totale e l estratto secco netto. ARTICOLO 7. (Etichettatura designazione e presentazione ) (1) Nella presentazione e designazione dei vini di cui all art. 1, è vietata l aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. (2) La menzione vigna seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge. (3) E consentito l uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l acquirente. (4) E consentito, a norma di legge, il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative o frazioni, aree, zone, località dalle quali provengono le uve.
4 ARTICOLO 8. (spumante) (1) La denominazione di origine di Aglianico del Vulture può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare. (2) La preparazione del vino Aglianico del Vulture spumante deve avvenire entro il territorio previsto nell articolo 3 del presente disciplinare. (5) Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita Vulture deve sempre figurare l indicazione dell annata di produzione delle uve. ARTICOLO 8. ( Confezionamento ) (1) I vini di cui all art. 1 devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro aventi capacità fino a 3 litri, o altri contenitori di vetro consentiti dalla normativa vigente, ad eccezione di damigiane e bottiglioni, chiuse con tappo raso bocca, munito di apposito contrassegno e consono ai tradizionali caratteri del vino di pregio. (2) Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore. ARTICOLO 9. (etichettatura) ARTICOLO 9. (etichettatura) (1) Alla denominazione di cui all articolo 1 è vietata l aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, superiore, fine, scelto, selezionato e similari. (2) E tuttavia consentito l uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l acquirente. (3) È consentito, altresì, l uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, compresi nella zona delimitata dal precedente articolo 3, e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. (4) Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino Aglianico del Vulture può figurare l indicazione dell annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile. ARTICOLO 10. (penalità) (1) Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata Aglianico del Vulture vino che non corrisponde alle condizioni o ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell articolo 28 del Dpr 12 luglio 1963, n (1) Alla denominazione di cui all articolo 1 è vietata l aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari. (2) E tuttavia consentito l uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l acquirente. (3) È consentito, altresì, l uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, compresi nella zona delimitata dal precedente articolo 3, e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
5 Tabella riepilogativa A Denominazione Vino a D.O.C.G Aglianico del Vulture Superiore Aglianico del Vulture Riserva Resa Max Q.li uva/ha Gradazione alcolica minima in volume (%) Altimetria Resa max Q.li uva/hl vino (%) mt s.l.m mt s.l.m. Produzione max Hl vino/ha Affinamento prima dell immissione al consumo Almeno 12 mesi in legno + almeno 12 mesi in bottiglia, in totale non meno di tre anni Almeno 24 mesi in legno + almeno 24 mesi in bottiglia, in totale non meno di 5 anni
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MATERA ai sensi del decreto 6 luglio 2005 G.U. n.
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MATERA ai sensi del decreto 6 luglio 2005 G.U. n.163 del 15/07/2005 Art.1 Denominazione dei vini La denominazione di origine controllata
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A ALEATICO DI GRADOLI
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA ALEATICO DI GRADOLI Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli»,
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A NETTUNO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA NETTUNO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata Nettuno è riservata ai vini: Nettuno
DettagliDisciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Brunello di Montalcino Art. 1 Art. 2 Art. 3
Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Brunello di Montalcino Decreto 19/5/1998 G.U. n 133 del 10/6/1998 Art. 1 La denominazione di origine controllata e
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A ZAGAROLO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA ZAGAROLO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 Art. 1 La denominazione di origine controllata «Zagarolo» è riservata al vino
DettagliArticolo 1 Denominazioni e vini. Articolo 3 Zona di produzione delle uve. I vini della denominazione di origine controllata «ValdadigeTerradeiforti»
appendice 149 Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Decreto Ministeriale del 7 novembre 2006 Articolo 1 Denominazioni e vini La denominazione d origine controllata
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CORI
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CORI Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Cori» è riservata al vino bianco
DettagliSostituisce il Dpr 1 Giugno 1977 Disciplinare di produzione
16248 Allegato 1 Denominazione Vini Rosso Barletta D.P.R. l giugno 1977 (1). Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Rosso Barletta» ed approvazione del relativo disciplinare
DettagliNOTO D.O.C. D.D. 2/GENNAIO/2008
NOTO D.O.C. D.D. 2/GENNAIO/2008 Art 1 La denominazione di origine controllata Noto è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A COLLI LANUVINI
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA COLLI LANUVINI Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» e «Colli
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA VENEZIA. Articolo 1 Denominazione e vini
ANNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA VENEZIA Articolo 1 Denominazione e vini 1. La denominazione di origine controllata Venezia è riservata ai vini che rispondono
DettagliDIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati
DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze Settore Produzioni Agricole Vegetali 195 2014 ha presentato alla Regione Toscana
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A APRILIA
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA APRILIA Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Aprilia» è riservata ai vini
DettagliSCIACCA D.M. 5/GIUGNO/1998 D.O.C.
SCIACCA D.M. 5/GIUGNO/1998 D.O.C. Art 1 La denominazione di origine controllata Sciacca, è riservata ai seguenti vini: Sciacca bianco Sciacca Inzolia Sciacca Chardonnay Sciacca riserva Rayana Sciacca rosso
DettagliDenom. Vini Castel San Lorenzo D.P.C. 6 novembre Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Castel San Lorenzo».
Denom. Vini Castel San Lorenzo D.P.C. 6 novembre 1991. Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Castel San Lorenzo». ATTUALE Art. 1. - La denominazione di origine controllata
DettagliProposta di disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Matera
Proposta di disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Matera Art.1 Denominazione dei vini La denominazione di origine controllata Matera è riservata ai vini che rispondono
DettagliRIESI D.O.C. D.D. 23/LUGLIO/2001
RIESI D.O.C. D.D. 23/LUGLIO/2001 Art 1 La denominazione di origine controllata Riesi è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione
DettagliDisciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata BUTTAFUOCO DELL OLTREPÒ PAVESE o BUTTAFUOCO
A LLEGATO A NNESSO Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata BUTTAFUOCO DELL OLTREPÒ PAVESE o BUTTAFUOCO Articolo 1. La Denominazione di Origine Controllata Buttafuoco
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A. CESANESE DI OLEVANO ROMANO o OLEVANO ROMANO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CESANESE DI OLEVANO ROMANO o OLEVANO ROMANO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata
DettagliVALDADIGE TERRADEIFORTI O TERRADEIFORTI D.O.C. D. D. 24/MAGGIO/2010
VALDADIGE TERRADEIFORTI O TERRADEIFORTI D.O.C. D. D. 24/MAGGIO/2010 Art 1 Denominazioni e vini La denominazione d'origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» e' riservata ai vini che
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "COSTE DELLA SESIA" Art. 1. Art. 2.
D.M 14 settembre 1996 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "COSTE DELLA SESIA" Art. 1. La denominazione di origine controllata è riservata ai vini che rispondono
DettagliMINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 14 settembre 1996 Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Coste della Sesia". (GU n. 227 del 27-9-1996) DISCIPLINARE
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A GENAZZANO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA GENAZZANO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Genazzano» è riservata ai vini
DettagliMINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Decreto Ministeriale 27 settembre 2011 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CALOSSO. (G.U. n 243 del 18 ottobre 2011)
DettagliSAMBUCA DI SICILIA D.O.C. D.D. 11/LUGLIO/2002
SAMBUCA DI SICILIA D.O.C. D.D. 11/LUGLIO/2002 Art 1 La denominazione di origine controllata Sambuca di Sicilia è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati ottenuti dai vigneti dell omonima zona di produzione
DettagliProposta di modifica del Disciplinare di Produzione del vino D.O.C. Malvasia di Bosa. G.U. N. 255 del 28/09/1972. Art. 1.
D.P.R. 21 luglio 1972. Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino Malvasia di Bosa ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. di modifica del Disciplinare di Produzione
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A VIGNANELLO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA VIGNANELLO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 Art. 1 La denominazione di origine controllata «Vignanello», accompagnata
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BRINDISI
A NNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BRINDISI Articolo 1 (denominazione e vini) La denominazione di origine controllata «Brindisi» è riservata ai vini, che
DettagliControguerra DOC Disciplinare di produzione Controguerra DOC
Controguerra DOC Disciplinare di produzione Controguerra DOC Articolo 1. La denominazione di origine controllata "Controguerra", è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO"
ATTUALE : in verde le parti eliminate 9-8-1999 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n 185 PROPOSTA DI MODIFICA: in rosso le agg.te Assemblea 12/03/2009 CDA del 30/06/09 DISCIPLINARE
DettagliDenom. Vini Collio Goriziano o Collio IV.29
D.P.R. 24 maggio 1968. Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini Collio Goriziano o Collio. ( 1-2 ) Art. 1. - La denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio»
DettagliMINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI COMUNICATO Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Ruche' di Castagnole Monferrato"
DettagliMINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 2 febbraio 2011
Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2011 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 2 febbraio 2011 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
DettagliPANTELLERIA MOSCATO DI PANTELLERIA PASSITO DI PANTELLERIA D.M. 27/SETTEMBRE/2000 D.O.C.
PANTELLERIA MOSCATO DI PANTELLERIA PASSITO DI PANTELLERIA D.M. 27/SETTEMBRE/2000 D.O.C. Art 1 La denominazione di origine controllata Moscato di Pantelleria è riservata al vino che risponde alle condizioni
DettagliDenominazione di origine controllata dei vini «Castel del Monte» Disciplinare di produzione. Decreto ministero Risorse agricole del 14 marzo 1997
Decreto ministero Risorse agricole del 14 marzo 1997 Denominazione di origine controllata dei vini «Castel del Monte» Ha sostituito il Dpr 27 dicembre 1990 (modificato dal D.m. 19 settembre 1995. Aveva
DettagliMINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 5 novembre 1994 Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Colline Novaresi".(GU n. 280 del 30-11-1994) DISCIPLINARE
DettagliMINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Decreto Ministeriale 27 luglio 2010 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA FREISA DI CHIERI (G.U. n 189 del 14 agosto
DettagliDisciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata Sant Antimo Decreto 18/1/1996 G.U. n 26 del 1/2/1996
Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata Sant Antimo Decreto 18/1/1996 G.U. n 26 del 1/2/1996 Art. 1 La denominazione di origine controllata Sant Antimo è riservata ai
DettagliDisciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata CONTROGUERRA
Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata CONTROGUERRA Articolo 1 Denominazione e vini La Denominazione di Origine Controllata Controguerra, è riservata ai vini bianchi,
DettagliMINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Decreto Ministeriale 22 aprile 2009 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO (G.U. n 110
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI MAREMMA TOSCANA. Articolo 1 Denominazione dei vini
ANNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI MAREMMA TOSCANA Articolo 1 Denominazione dei vini 1. La denominazione di origine controllata «Maremma toscana» è riservata
DettagliDisciplinare di produzione
Carignano del Sulcis I vini "Carignano del Sulcis" sono regolamentati dal Decreto ministero Risorse agricole del 18 ottobre 1995 che ha sostituito il Dpr 1 giugno 1977 e 30 dicembre 1989. Disciplinare
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA CHIANTI PROPOSTA DI MODIFICA REDATTA SECONDO LO SCHEMA INDICATO DAL COMITATO NAZIONALE VINI Articolo 1 (denominazione
DettagliDisciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Savuto. Articolo 1 Denominazione dei vini. Articolo 2 Base ampelografica
Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Savuto ANNESSO Articolo 1 Denominazione dei vini 1. La Denominazione di Origine Controllata Savuto è riservata ai vini che rispondono
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE TERRE del Nero di TROIA Denominazione di Origine Controllata
16237 Allegato 1 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE TERRE del Nero di TROIA Denominazione di Origine Controllata Art. 1. Denominazione e vini La denominazione d'origine controllata "Terre del Nero di Troia" è
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «PORNASSIO» O «ORMEASCO DI PORNASSIO»
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «PORNASSIO» O «ORMEASCO DI PORNASSIO» Art. 1. Denominazioni e vini La denominazione di origine controllata «Pornassio» od «Ormeasco
DettagliIl Direttore Giuseppe Cortese
304 24.12.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 54 2. di procedere con atti successivi allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per esami di categoria C - Profilo professionale
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALDINIEVOLE»
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALDINIEVOLE» Decreto 30 dicembre 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2010) Articolo 1 Denominazione e vini La denominazione
DettagliDisciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata SICILIA. Articolo 1. Denominazione e vini
Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata SICILIA ANNESSO Articolo 1. Denominazione e vini 1. La Denominazione di Origine Controllata Sicilia è riservata ai vini che rispondono
DettagliProposta di disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata Valdinievole
Proposta di disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata Valdinievole ANNESSO Articolo 1 (Denominazione e vini) La denominazione di origine controllata Valdinievole è riservata
DettagliMINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Decreto Ministeriale 7 giugno 2010 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA GATTINARA. (G.U. n 144 del 23 giugno
Dettagli«CHIANTI» Riconosciuto con Decreto 10 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2003)
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CHIANTI» Riconosciuto con Decreto 10 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2003) Articolo 1 La denominazione di origine
DettagliMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
DettagliMINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 12 settembre 1996 Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Pinerolese".(GU n. 227 del 27-9-1996) DISCIPLINARE
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CIRCEO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CIRCEO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata Circeo, seguita dalle specificazioni
DettagliCOLLINA TORINESE PROPOSTA DI MODIFICA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DOC COLLINA TORINESE
COLLINA TORINESE DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DOC COLLINA TORINESE PROPOSTA DI MODIFICA Articolo 1 (Riconoscimento denominazione) La denominazione d origine controllata Collina Torinese è riservata ai vini
DettagliProposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Calosso
Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Calosso Articolo1 - Denominazione e vini 1. La denominazione di origine controllata Calosso è riservata ai vini che
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI AGLIANICO DEL TABURNO. Articolo 1 Denominazione e vini
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI AGLIANICO DEL TABURNO ANNESSO Articolo 1 Denominazione e vini La denominazione di origine controllata e garantita
DettagliMINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Decreto Ministeriale 4 ottobre 2011 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA COSTE DELLA SESIA. (G.U. n 244 del 19 ottobre
DettagliDisciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti».
ANNESSO Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti». Articolo 1. Denominazioni e vini La denominazione d'origine controllata
DettagliMONTESCUDAIO D.M. 25/10/1999 D.O.C.
MONTESCUDAIO D.M. 25/10/1999 D.O.C. Art 1 La denominazione di origine controllata Montescudaio è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLI D'IMOLA"
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLI D'IMOLA" Approvato con Decreto Dirigenziale dell'1/7/1997, pubblicato nella G.U. n 156 del 7/7/97 Modificato con Decreto
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI SAN SEVERO. Articolo 1. Denominazione dei Vini
ANNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI SAN SEVERO Articolo 1. Denominazione dei Vini La denominazione di origine controllata San Severo, è riservata ai vini
DettagliI vini "Cannonau di Sardegna"sono regolamentati dal Decreto Ministero Agricoltura e Foreste del 5 novembre
Cannonau di Sardegna I vini "Cannonau di Sardegna"sono regolamentati dal Decreto Ministero Agricoltura e Foreste del 5 novembre 1992 che ha sostituito il DPR 21 luglio1972 (modificato dal D.M.29 giugno
DettagliDENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI BOLGHERI E BOLGHERI SASSICAIA (Decreto ministero delle Risorse agricole del 14 giugno 2001)
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI BOLGHERI E BOLGHERI SASSICAIA (Decreto ministero delle Risorse agricole del 14 giugno 2001) DISCIPLINARE DI PRODUZIONE Articolo 1. La denominazione di origine
DettagliVALPOLICELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
VALPOLICELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA (D.M. 21 agosto 1968 come modificato da ultimo decreto 14 settembre 2007 G. Uff. n 221 del 22 settembre 2007) Le modifiche sono segnalate in grassetto.
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CERVETERI
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CERVETERI Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Cerveteri» è riservata ai vini
DettagliPROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA CATALANESCA DEL MONTE SOMMA
PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA CATALANESCA DEL MONTE SOMMA Articolo 1 La indicazione geografica tipica Catalanesca del Monte Somma, accompagnata o meno dalle
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A. MONTECOMPATRI-COLONNA o MONTECOMPATRI o COLONNA
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MONTECOMPATRI-COLONNA o MONTECOMPATRI o COLONNA Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata
DettagliCOMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
50 Regione Emilia-Romagna COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Domanda presentata dal Consorzio Di Tutela dei Vini DOC dei Colli Piacentini per la modifica
DettagliAttuale Proposta del 24/02/2009
Doc Alghero Proposta di modifica I vini "Alghero"sono regolamentati dal Decreto Ministero Risorse agricole del 19 agosto 1995, modificato dai D.m. 1 agosto 1996 e 31 ottobre 2002. Disciplinare di produzione
DettagliDisciplinare di Produzione dei vini a denominazione di origine controllata GRANCE SENESI. Articolo 1 Denominazione e vini
Disciplinare di Produzione dei vini a denominazione di origine controllata GRANCE SENESI Articolo 1 Denominazione e vini La denominazione di origine controllata «Grance Senesi» è riservata ai vini che
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
Testo attualmente in vigore Proposta di modifica DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI COLLI D IMOLA Approvato con DM 01.07.1997 G.U. 156 07.07.1997 Modificato
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A BIANCO CAPENA
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BIANCO CAPENA Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata Bianco Capena è riservata
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A TARQUINIA
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA TARQUINIA Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Tarquinia» è riservata ai vini
DettagliMINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 18 aprile 2011 Riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Terrazze dell'imperiese» ed approvazione del relativo disciplinare
DettagliDIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati
DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze Settore Produzioni Agricole Vegetali Domanda presentata dal Consorzio del Vino
DettagliIL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Torgiano MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 21 luglio 2003 Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano». (GU n. 184 del 9-8-2003)
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CALOSSO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CALOSSO Approvato con DM 27.09.2011 G.U. 243-18.10.2011 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
DettagliMINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Decreto Ministeriale 4 giugno 2010 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BOCA. (G.U. n 145 del 24 giugno 2010) Art. 1
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA RUCHÈ DI CASTAGNOLE MONFERRATO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA RUCHÈ DI CASTAGNOLE MONFERRATO Approvato DOC con DPR 22.10.1987 Approvato DOCG con DM 08.10.2010 G.U. 248-22.10.2010
DettagliCOMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
34 Regione Emilia-Romagna COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Domanda presentata dal Consorzio Di Tutela dei Vini DOC dei Colli Piacentini per la modifica
DettagliMINISTERO PER LE POLITIHE AGRICOLE DECRETO 1 LUGLIO 1998.
MINISTERO PER LE POLITIHE AGRICOLE DECRETO 1 LUGLIO 1998. Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini Lago di Corbara IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO
DettagliMINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 2009 riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini Terre Alfieri e l approvazione del relativo disciplinare
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "GATTINARA"
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "GATTINARA" Approvato DOC con DPR 09.07.1967 G.U.200-10.8.1967 Approvato DOCG con DPR 20.10.1990 G.U. 59-11.03.1991
DettagliProposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Salice Salentino
ANNESSO Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Salice Salentino Articolo 1 Denominazione La denominazione di origine controllata Salice Salentino
DettagliDisciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi. Articolo 2 Vitigni ammessi
Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi ANNESSO Articolo1 Denominazione dei vini La denominazione di origine controllata «Verdicchio dei
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A EST!EST!!EST!!! DI MONTEFIASCONE
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA EST!EST!!EST!!! DI MONTEFIASCONE Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 Denominazione e vini La denominazione di origine
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A MARINO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MARINO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 Denominazioni e vini 1.1 La denominazione d origine controllata Marino
DettagliDETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER- VIZIO ALIMENTAZIONE 5 giugno 2009, n. 349
10566 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER- VIZIO ALIMENTAZIONE 5 giugno 2009, n. 349 Proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata Castel del Monte. Pubblicazione.
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "CISTERNA D ASTI"
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "CISTERNA D ASTI" Approvato con DM 17.07.2002 GU 196 del 22.08.2002 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale
DettagliPROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MODENA" O "DI MODENA"
Allegato PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MODENA" O "DI MODENA" Art. 1 Denominazione di origine 1.1 La denominazione di origine
DettagliGiunta Regionale della Campania. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 64 del 27 dicembre 2004
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 64 del 27 dicembre 2004 FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI AVELLINO - CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI AVELLINO - UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI
DettagliCIRÒ D.O.C. D.P.R. 25/Settembre/1989
CIRÒ D.O.C. D.P.R. 25/Settembre/1989 Art 1 La denominazione di origine controllata Cirò è riservata ai vini Rosso Rosato Bianco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare
DettagliDISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE D ORIGINE CONTROLLATA MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE D ORIGINE CONTROLLATA MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO Approvato con DPR 20.09.73 GU 26-28.01.1974 Modifica con DM 28.02.95 GU 60-13.03.1995 Modifica
DettagliMINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 15 giugno 2011 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Maceratesi». (11A08465)
DettagliMINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI COMUNICATO Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Taburno» e proposta
Dettagli