Sostituisce il Dpr 1 Giugno 1977 Disciplinare di produzione
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- Letizia Carletti
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1 16248 Allegato 1 Denominazione Vini Rosso Barletta D.P.R. l giugno 1977 (1). Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Rosso Barletta» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. Disciplinare di produzione Proposta di modifica del Disciplinare di produzione del vino a Denominazione di origine controllata «Barletta» Sostituisce il Dpr 1 Giugno 1977 Disciplinare di produzione Articolo 1. La denominazione di origine controllata «Rosso Barletta» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione Articolo 2. Il vino «Rosso Barletta» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno uva di Troia. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Montepulciano, Sangiovese e Malbek presenti nei vigneti,da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%. La presenza nei vigneti del vitigno Malbek non dovrà superare il 10% del totale delle viti. Articolo 1. (Denominazione e vini) La denominazione di origine controllata «Barletta» è riservata ai vini bianchi,rosati e rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2. (Base Ampelografica) «Barletta» devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo articolo 3 da vigneti che, nell ambito aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica: Rosso «Barletta»: Il vino deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Uva di Troia. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni a bacca nera non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la Regione Puglia presenti nell ambito aziendale, fino ad un massimo del 30%. La presenza nei vigneti del vitigno Malbek non dovrà superare il 10% del totale delle viti. «Barletta» Rosato: Il vino deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Uva di Troia. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la Regione Puglia presenti nell ambito aziendale, fino ad un massimo del 30%. «Barletta» Bianco: Il vino deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Malvasia bianca. Possono concorrere alla produzione del vino anche le uve provenienti dai vitigni a bacca 1
2 16249 bianca non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la Regione Puglia presenti nell ambito aziendale, fino ad un massimo del 40%. Articolo 3. Le uve destinate alla produzione del vino «Rosso Barletta» devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Barletta ed in parte quello di Andria e Trani in provincia di Bari e in tutto il territorio comunale di S. Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, in provincia di Foggia: Tale zona è così delimitata: partendo dal centro abitato di Barletta sulla costa, il limite segue quest ultima verso nord-ovest fino alla foce dell Ofanto dove incrocia il confine comunale di Margherita di Savoia, che segue prima in direzione sud e poi in direzione nordovest fino al punto in cui si dirama da quello di Trinitapoli, all altezza del km 26 della strada statale n Da qui segue, nella stessa direzione, il confine comunale di Trinitapoli per la parte occidentale fino ad incrociare quello di S. Ferdinando di Puglia in prossimità della masseria «Barletta», con le seguenti specificazioni: Malvasia bianca Uva di Troia devono essere ottenuti dalle uve dei vitigni corrispondenti (Malvasia Bianca, Uva di Troia o Nero di Troia) presenti nei vigneti, in ambito aziendale, per almeno il 90%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da soli o congiuntamente, i vitigni a bacca di colore analogo non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la Regione Puglia, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%. «Barletta» bianco, anche con la specificazione del vitigno Malvasia bianca, e i vini a denominazione di origine controllata «Barletta» rosato, possono essere prodotti nella tipologia frizzante. «Barletta» rosso possono essere prodotti anche nella tipologia novello, senza specificazione del vitigno. «Barletta» rosso, Uva di Troia possono essere prodotti anche nella tipologia riserva. Articolo 3. (Zona di produzione delle uve) Le uve destinate alla produzione del vino «Barletta» devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Barletta ed in parte quello di Andria e Trani in provincia di BAT (ex BA) e in tutto il territorio comunale di S. Ferdinando di Puglia e Trinitapoli (ex FG). Tale zona è così delimitata: partendo dal centro abitato di Barletta sulla costa, il limite segue quest ultima verso nord-ovest fino alla foce dell Ofanto dove incrocia il confine comunale di Margherita di Savoia, che segue prima in direzione sud e poi in direzione nordovest fino al punto in cui si dirama da quello di Trinitapoli, all altezza del km 26 della strada statale n Da qui segue, nella stessa direzione, il confine comunale di Trinitapoli per la parte occidentale fino ad incrociare quello di S. Ferdinando di Puglia in prossimità della masseria
3 16250 De Biase, segue quindi quest ultimo confine comunale in direzione sud prima e nord poi, lungo il corso dell Ofanto, fino ad incontrare quello del comune di Barletta. Procede lungo questi in direzione sud-est sino alla quota 127 in località la Cappella dove, segue in direzione ovest, la strada per Andria e giunto alla circonvallazione del centro abitato. prosegue lungo questa a nord della città fino ad incrociare la strada per Corato (strada statale Andriese - Coratina) che segue fino al km 42 e 800 circa dove incrocia il confine comunale di Trani. Lungo questi prosegue verso nord-est fino alla costa, segue quindi la medesima direzione nordovest raggiungendo il centro abitato di Barletta da dove è iniziata la delimitazione. De Biase, segue quindi quest ultimo confine comunale in direzione sud prima e nord poi, lungo il corso dell Ofanto, fino ad incontrare quello del comune di Barletta. Procede lungo questi in direzione sud-est sino alla quota 127 in località la Cappella dove, segue in direzione ovest, la strada per Andria e giunto alla circonvallazione del centro abitato, prosegue lungo questa a nord della città fino ad incrociare la strada per Corato (strada statale Andriese - Coratina) che segue fino al km 42 e 800 circa dove incrocia il confine comunale di Trani. Lungo questi prosegue verso nord-est fino alla costa, segue quindi la medesima direzione nordovest raggiungendo il centro abitato di Barletta da dove è iniziata la delimitazione. Articolo 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve, ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell iscrizione all albo previsto all art. 10 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati su terreni di medio impasto o tendenti allo sciolto, sufficientemente profondi e di buona fertilità, sono da considerarsi esclusi i terreni umidi o salmastri. I sesti d impianto, le forme di allevamento ed. i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell uva e del vino. La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all art. 1 non deve essere superiore a q.li 150 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una: accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La resa massima dell uva in vino non deve essere superiore al 70%. Articolo 4. (Norme per la viticoltura) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell iscrizione all albo previsto all art. 10 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati su terreni di medio impasto o tendenti allo sciolto, sufficientemente profondi e di buona fertilità, sono da considerarsi esclusi i terreni umidi o salmastri. I sesti d impianto, le forme di allevamento ed. i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell uva e del vino. La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini per ciascuna delle tre tipologie di cui all art. 1, non deve essere superiore a q 150 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una: accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La Regione Puglia annualmente, sentite le organizzazioni professionali e di categoria, può modificare i limiti di cui sopra con la procedura
4 16251 prevista dall articolo 10 della legge n. 164 /92. La resa massima delle uve nei vini di ciascuna delle tre tipologie, di cui all art. 1, non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Il prodotto decaduto dal diritto a fregiarsi della denominazione d origine può essere destinato a vino IGT sempre che ne detenga e rispetti i requisiti previsti per tale prodotto. Articolo 5. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell interno della zona di produzione di cui all art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali,è consentito che tali operazioni siano effettuate nell intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcolica minima naturale di 11,5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Articolo 5. (Norme per la vinificazione) Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell interno della zona di produzione di cui all art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini Barletta nella tipologia Bianco e Rosato una gradazione alcolica minima naturale di 10,5 % vol. Le uve destinate alla produzione dei vini «Barletta» rosso e Uva di Troia devono assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,50 % vol. Le uve destinate alla produzione dei vini rosso «Barletta» e Uva di Troia, aventi diritto alla menzione «riserva», devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50%vol. Le predette tipologie «riserva» debbono essere sottoposte a un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, di cui uno in botti di legno. È consentito per i vini «Barletta» bianchi e rossi, con o senza la specificazione del vitigno, un periodo di affinamento in recipienti di legno.
5 16252 I vini, qualora sottoposti a invecchiamento o ad affinamento in recipienti di legno, possono presentare un caratteristico aroma di legno. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Articolo 6. Il vino «Rosso Barletta» all atto dell immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: dal rubino granato tendente ad assumere riflessi arancioni con l invecchiamento; odore: vinoso caratteristico; sapore: asciutto, armonico di corpo; gradazione alcolica complessiva minima: gradi 12; acidità totale minima: 5 per mille, estratto secco netto minimo: 22 per mille. È in facoltà del Ministro per l Agricoltura e le Foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l acidità totale e l estratto secco netto. Articolo 6. (Caratteristiche al consumo) I vini «Barletta» all atto dell immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Barletta» bianco: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: delicato, con profumo caratteristico, fruttato; - sapore:asciutto, armonico; 10,5% vol; - estratto secco netto minimo: 16 g/l. «Barletta» rosso: - colore: rosso rubino granato tendente ad assumere riflessi arancioni con l invecchiamento; - odore: vinoso caratteristico; - sapore: asciutto, armonico di corpo; 12%vol; - estratto secco netto minimo: 22 g/l. «Barletta» rosato: - colore: rosato più o meno intenso; - odore: delicatamente vinoso, caratteristico, talvolta fruttato; - sapore: asciutto, armonico, gradevole; 11%vol; - estratto secco netto minimo: 20 g/l. «Barletta» novello: - colore: rosso rubino più o meno intenso; - odore: intenso, gradevole, caratteristico; - sapore: armonico, caratteristico, rotondo; 11,5%vol; - zuccheri riduttori residui massimi: 10 g/l;
6 estratto secco netto minimo: 16 g/l. «Barletta»Malvasia bianca: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: delicato, con profumo caratteristico, fruttato; - sapore:asciutto, armonico; 11,0% vol; - estratto secco netto minimo: 16 g/l. «Barletta» Nero di Troia: - colore: rosso rubino granato tendente ad assumere riflessi arancioni con l invecchiamento; - odore: vinoso caratteristico; - sapore: asciutto, armonico di corpo; 12%vol; - estratto secco netto minimo: 22 g/l. Articolo 7. Il vino «Rosso Barletta» qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno un anno in botti di legno, può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva «invecchiato». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 novembre dell anno di produzione delle uve. Articolo 8. Alla denominazione di cui all art. 1 è vietata l aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi «Barletta» con la menzione «riserva» devono essere immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,0%vol. È facoltà del ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l acidità totale e l estratto secco netto. Articolo 7. (Invecchiamento) I vini rosso «Barletta» e a denominazione del vitigno Nero di Troia o Uva di Troia qualora vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno un anno in botti di legno, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva «Riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 novembre dell anno di produzione delle uve. Articolo 8. (Etichettatura designazione e presentazione) Alla denominazione di cui all art. 1 è vietata l aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto»,
7 16254 compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l acquirente. È consentito altresì l uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località,comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Articolo 9. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Rosso Barletta» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell art. 28 del D.P.R. 12 luglio 1963, n «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l uso di indicazioni che facciano riferimento all annata di produzione, a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l acquirente. È consentito altresì l uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, nonché l uso della menzione vigna seguita dal toponimo. Articolo 9. (Confezionamento) Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Barletta» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell art. 28 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930 e successive modifiche e integrazioni. Non è consentito l utilizzo di contenitori in PET per la tipologia Rosso Riserva.
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