Sostituisce il Dpr 1 Giugno 1977 Disciplinare di produzione

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Sostituisce il Dpr 1 Giugno 1977 Disciplinare di produzione"

Transcript

1 16248 Allegato 1 Denominazione Vini Rosso Barletta D.P.R. l giugno 1977 (1). Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Rosso Barletta» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. Disciplinare di produzione Proposta di modifica del Disciplinare di produzione del vino a Denominazione di origine controllata «Barletta» Sostituisce il Dpr 1 Giugno 1977 Disciplinare di produzione Articolo 1. La denominazione di origine controllata «Rosso Barletta» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione Articolo 2. Il vino «Rosso Barletta» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno uva di Troia. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Montepulciano, Sangiovese e Malbek presenti nei vigneti,da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%. La presenza nei vigneti del vitigno Malbek non dovrà superare il 10% del totale delle viti. Articolo 1. (Denominazione e vini) La denominazione di origine controllata «Barletta» è riservata ai vini bianchi,rosati e rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2. (Base Ampelografica) «Barletta» devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo articolo 3 da vigneti che, nell ambito aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica: Rosso «Barletta»: Il vino deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Uva di Troia. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni a bacca nera non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la Regione Puglia presenti nell ambito aziendale, fino ad un massimo del 30%. La presenza nei vigneti del vitigno Malbek non dovrà superare il 10% del totale delle viti. «Barletta» Rosato: Il vino deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Uva di Troia. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la Regione Puglia presenti nell ambito aziendale, fino ad un massimo del 30%. «Barletta» Bianco: Il vino deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Malvasia bianca. Possono concorrere alla produzione del vino anche le uve provenienti dai vitigni a bacca 1

2 16249 bianca non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la Regione Puglia presenti nell ambito aziendale, fino ad un massimo del 40%. Articolo 3. Le uve destinate alla produzione del vino «Rosso Barletta» devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Barletta ed in parte quello di Andria e Trani in provincia di Bari e in tutto il territorio comunale di S. Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, in provincia di Foggia: Tale zona è così delimitata: partendo dal centro abitato di Barletta sulla costa, il limite segue quest ultima verso nord-ovest fino alla foce dell Ofanto dove incrocia il confine comunale di Margherita di Savoia, che segue prima in direzione sud e poi in direzione nordovest fino al punto in cui si dirama da quello di Trinitapoli, all altezza del km 26 della strada statale n Da qui segue, nella stessa direzione, il confine comunale di Trinitapoli per la parte occidentale fino ad incrociare quello di S. Ferdinando di Puglia in prossimità della masseria «Barletta», con le seguenti specificazioni: Malvasia bianca Uva di Troia devono essere ottenuti dalle uve dei vitigni corrispondenti (Malvasia Bianca, Uva di Troia o Nero di Troia) presenti nei vigneti, in ambito aziendale, per almeno il 90%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da soli o congiuntamente, i vitigni a bacca di colore analogo non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la Regione Puglia, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%. «Barletta» bianco, anche con la specificazione del vitigno Malvasia bianca, e i vini a denominazione di origine controllata «Barletta» rosato, possono essere prodotti nella tipologia frizzante. «Barletta» rosso possono essere prodotti anche nella tipologia novello, senza specificazione del vitigno. «Barletta» rosso, Uva di Troia possono essere prodotti anche nella tipologia riserva. Articolo 3. (Zona di produzione delle uve) Le uve destinate alla produzione del vino «Barletta» devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Barletta ed in parte quello di Andria e Trani in provincia di BAT (ex BA) e in tutto il territorio comunale di S. Ferdinando di Puglia e Trinitapoli (ex FG). Tale zona è così delimitata: partendo dal centro abitato di Barletta sulla costa, il limite segue quest ultima verso nord-ovest fino alla foce dell Ofanto dove incrocia il confine comunale di Margherita di Savoia, che segue prima in direzione sud e poi in direzione nordovest fino al punto in cui si dirama da quello di Trinitapoli, all altezza del km 26 della strada statale n Da qui segue, nella stessa direzione, il confine comunale di Trinitapoli per la parte occidentale fino ad incrociare quello di S. Ferdinando di Puglia in prossimità della masseria

3 16250 De Biase, segue quindi quest ultimo confine comunale in direzione sud prima e nord poi, lungo il corso dell Ofanto, fino ad incontrare quello del comune di Barletta. Procede lungo questi in direzione sud-est sino alla quota 127 in località la Cappella dove, segue in direzione ovest, la strada per Andria e giunto alla circonvallazione del centro abitato. prosegue lungo questa a nord della città fino ad incrociare la strada per Corato (strada statale Andriese - Coratina) che segue fino al km 42 e 800 circa dove incrocia il confine comunale di Trani. Lungo questi prosegue verso nord-est fino alla costa, segue quindi la medesima direzione nordovest raggiungendo il centro abitato di Barletta da dove è iniziata la delimitazione. De Biase, segue quindi quest ultimo confine comunale in direzione sud prima e nord poi, lungo il corso dell Ofanto, fino ad incontrare quello del comune di Barletta. Procede lungo questi in direzione sud-est sino alla quota 127 in località la Cappella dove, segue in direzione ovest, la strada per Andria e giunto alla circonvallazione del centro abitato, prosegue lungo questa a nord della città fino ad incrociare la strada per Corato (strada statale Andriese - Coratina) che segue fino al km 42 e 800 circa dove incrocia il confine comunale di Trani. Lungo questi prosegue verso nord-est fino alla costa, segue quindi la medesima direzione nordovest raggiungendo il centro abitato di Barletta da dove è iniziata la delimitazione. Articolo 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve, ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell iscrizione all albo previsto all art. 10 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati su terreni di medio impasto o tendenti allo sciolto, sufficientemente profondi e di buona fertilità, sono da considerarsi esclusi i terreni umidi o salmastri. I sesti d impianto, le forme di allevamento ed. i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell uva e del vino. La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all art. 1 non deve essere superiore a q.li 150 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una: accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La resa massima dell uva in vino non deve essere superiore al 70%. Articolo 4. (Norme per la viticoltura) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell iscrizione all albo previsto all art. 10 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati su terreni di medio impasto o tendenti allo sciolto, sufficientemente profondi e di buona fertilità, sono da considerarsi esclusi i terreni umidi o salmastri. I sesti d impianto, le forme di allevamento ed. i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell uva e del vino. La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini per ciascuna delle tre tipologie di cui all art. 1, non deve essere superiore a q 150 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una: accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La Regione Puglia annualmente, sentite le organizzazioni professionali e di categoria, può modificare i limiti di cui sopra con la procedura

4 16251 prevista dall articolo 10 della legge n. 164 /92. La resa massima delle uve nei vini di ciascuna delle tre tipologie, di cui all art. 1, non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Il prodotto decaduto dal diritto a fregiarsi della denominazione d origine può essere destinato a vino IGT sempre che ne detenga e rispetti i requisiti previsti per tale prodotto. Articolo 5. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell interno della zona di produzione di cui all art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali,è consentito che tali operazioni siano effettuate nell intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcolica minima naturale di 11,5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Articolo 5. (Norme per la vinificazione) Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell interno della zona di produzione di cui all art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini Barletta nella tipologia Bianco e Rosato una gradazione alcolica minima naturale di 10,5 % vol. Le uve destinate alla produzione dei vini «Barletta» rosso e Uva di Troia devono assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,50 % vol. Le uve destinate alla produzione dei vini rosso «Barletta» e Uva di Troia, aventi diritto alla menzione «riserva», devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50%vol. Le predette tipologie «riserva» debbono essere sottoposte a un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, di cui uno in botti di legno. È consentito per i vini «Barletta» bianchi e rossi, con o senza la specificazione del vitigno, un periodo di affinamento in recipienti di legno.

5 16252 I vini, qualora sottoposti a invecchiamento o ad affinamento in recipienti di legno, possono presentare un caratteristico aroma di legno. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Articolo 6. Il vino «Rosso Barletta» all atto dell immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: dal rubino granato tendente ad assumere riflessi arancioni con l invecchiamento; odore: vinoso caratteristico; sapore: asciutto, armonico di corpo; gradazione alcolica complessiva minima: gradi 12; acidità totale minima: 5 per mille, estratto secco netto minimo: 22 per mille. È in facoltà del Ministro per l Agricoltura e le Foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l acidità totale e l estratto secco netto. Articolo 6. (Caratteristiche al consumo) I vini «Barletta» all atto dell immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Barletta» bianco: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: delicato, con profumo caratteristico, fruttato; - sapore:asciutto, armonico; 10,5% vol; - estratto secco netto minimo: 16 g/l. «Barletta» rosso: - colore: rosso rubino granato tendente ad assumere riflessi arancioni con l invecchiamento; - odore: vinoso caratteristico; - sapore: asciutto, armonico di corpo; 12%vol; - estratto secco netto minimo: 22 g/l. «Barletta» rosato: - colore: rosato più o meno intenso; - odore: delicatamente vinoso, caratteristico, talvolta fruttato; - sapore: asciutto, armonico, gradevole; 11%vol; - estratto secco netto minimo: 20 g/l. «Barletta» novello: - colore: rosso rubino più o meno intenso; - odore: intenso, gradevole, caratteristico; - sapore: armonico, caratteristico, rotondo; 11,5%vol; - zuccheri riduttori residui massimi: 10 g/l;

6 estratto secco netto minimo: 16 g/l. «Barletta»Malvasia bianca: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: delicato, con profumo caratteristico, fruttato; - sapore:asciutto, armonico; 11,0% vol; - estratto secco netto minimo: 16 g/l. «Barletta» Nero di Troia: - colore: rosso rubino granato tendente ad assumere riflessi arancioni con l invecchiamento; - odore: vinoso caratteristico; - sapore: asciutto, armonico di corpo; 12%vol; - estratto secco netto minimo: 22 g/l. Articolo 7. Il vino «Rosso Barletta» qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno un anno in botti di legno, può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva «invecchiato». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 novembre dell anno di produzione delle uve. Articolo 8. Alla denominazione di cui all art. 1 è vietata l aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi «Barletta» con la menzione «riserva» devono essere immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,0%vol. È facoltà del ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l acidità totale e l estratto secco netto. Articolo 7. (Invecchiamento) I vini rosso «Barletta» e a denominazione del vitigno Nero di Troia o Uva di Troia qualora vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno un anno in botti di legno, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva «Riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 novembre dell anno di produzione delle uve. Articolo 8. (Etichettatura designazione e presentazione) Alla denominazione di cui all art. 1 è vietata l aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto»,

7 16254 compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l acquirente. È consentito altresì l uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località,comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Articolo 9. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Rosso Barletta» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell art. 28 del D.P.R. 12 luglio 1963, n «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l uso di indicazioni che facciano riferimento all annata di produzione, a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l acquirente. È consentito altresì l uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, nonché l uso della menzione vigna seguita dal toponimo. Articolo 9. (Confezionamento) Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Barletta» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell art. 28 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930 e successive modifiche e integrazioni. Non è consentito l utilizzo di contenitori in PET per la tipologia Rosso Riserva.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A ZAGAROLO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A ZAGAROLO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA ZAGAROLO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 Art. 1 La denominazione di origine controllata «Zagarolo» è riservata al vino

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A ALEATICO DI GRADOLI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A ALEATICO DI GRADOLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA ALEATICO DI GRADOLI Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli»,

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A NETTUNO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A NETTUNO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA NETTUNO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata Nettuno è riservata ai vini: Nettuno

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CORI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CORI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CORI Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Cori» è riservata al vino bianco

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A GENAZZANO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A GENAZZANO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA GENAZZANO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Genazzano» è riservata ai vini

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A. CESANESE DI OLEVANO ROMANO o OLEVANO ROMANO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A. CESANESE DI OLEVANO ROMANO o OLEVANO ROMANO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CESANESE DI OLEVANO ROMANO o OLEVANO ROMANO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata

Dettagli

Denominazione di origine controllata dei vini «Castel del Monte» Disciplinare di produzione. Decreto ministero Risorse agricole del 14 marzo 1997

Denominazione di origine controllata dei vini «Castel del Monte» Disciplinare di produzione. Decreto ministero Risorse agricole del 14 marzo 1997 Decreto ministero Risorse agricole del 14 marzo 1997 Denominazione di origine controllata dei vini «Castel del Monte» Ha sostituito il Dpr 27 dicembre 1990 (modificato dal D.m. 19 settembre 1995. Aveva

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A APRILIA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A APRILIA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA APRILIA Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Aprilia» è riservata ai vini

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MATERA ai sensi del decreto 6 luglio 2005 G.U. n.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MATERA ai sensi del decreto 6 luglio 2005 G.U. n. DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MATERA ai sensi del decreto 6 luglio 2005 G.U. n.163 del 15/07/2005 Art.1 Denominazione dei vini La denominazione di origine controllata

Dettagli

SCIACCA D.M. 5/GIUGNO/1998 D.O.C.

SCIACCA D.M. 5/GIUGNO/1998 D.O.C. SCIACCA D.M. 5/GIUGNO/1998 D.O.C. Art 1 La denominazione di origine controllata Sciacca, è riservata ai seguenti vini: Sciacca bianco Sciacca Inzolia Sciacca Chardonnay Sciacca riserva Rayana Sciacca rosso

Dettagli

Sant Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella.

Sant Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella. D.P.R. 18 FEBBRAIO 1971 Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino Aglianico Del Vulture Proposta di Disciplinare di Produzione del Vino a Denominazione di Origine Controllata e

Dettagli

Denom. Vini Castel San Lorenzo D.P.C. 6 novembre Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Castel San Lorenzo».

Denom. Vini Castel San Lorenzo D.P.C. 6 novembre Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Castel San Lorenzo». Denom. Vini Castel San Lorenzo D.P.C. 6 novembre 1991. Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Castel San Lorenzo». ATTUALE Art. 1. - La denominazione di origine controllata

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A COLLI LANUVINI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A COLLI LANUVINI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA COLLI LANUVINI Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» e «Colli

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A VIGNANELLO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A VIGNANELLO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA VIGNANELLO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 Art. 1 La denominazione di origine controllata «Vignanello», accompagnata

Dettagli

RIESI D.O.C. D.D. 23/LUGLIO/2001

RIESI D.O.C. D.D. 23/LUGLIO/2001 RIESI D.O.C. D.D. 23/LUGLIO/2001 Art 1 La denominazione di origine controllata Riesi è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BRINDISI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BRINDISI A NNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BRINDISI Articolo 1 (denominazione e vini) La denominazione di origine controllata «Brindisi» è riservata ai vini, che

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA VENEZIA. Articolo 1 Denominazione e vini

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA VENEZIA. Articolo 1 Denominazione e vini ANNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA VENEZIA Articolo 1 Denominazione e vini 1. La denominazione di origine controllata Venezia è riservata ai vini che rispondono

Dettagli

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 5 novembre 1994 Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Colline Novaresi".(GU n. 280 del 30-11-1994) DISCIPLINARE

Dettagli

SAMBUCA DI SICILIA D.O.C. D.D. 11/LUGLIO/2002

SAMBUCA DI SICILIA D.O.C. D.D. 11/LUGLIO/2002 SAMBUCA DI SICILIA D.O.C. D.D. 11/LUGLIO/2002 Art 1 La denominazione di origine controllata Sambuca di Sicilia è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati ottenuti dai vigneti dell omonima zona di produzione

Dettagli

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Brunello di Montalcino Art. 1 Art. 2 Art. 3

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Brunello di Montalcino Art. 1 Art. 2 Art. 3 Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Brunello di Montalcino Decreto 19/5/1998 G.U. n 133 del 10/6/1998 Art. 1 La denominazione di origine controllata e

Dettagli

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Savuto. Articolo 1 Denominazione dei vini. Articolo 2 Base ampelografica

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Savuto. Articolo 1 Denominazione dei vini. Articolo 2 Base ampelografica Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Savuto ANNESSO Articolo 1 Denominazione dei vini 1. La Denominazione di Origine Controllata Savuto è riservata ai vini che rispondono

Dettagli

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata BUTTAFUOCO DELL OLTREPÒ PAVESE o BUTTAFUOCO

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata BUTTAFUOCO DELL OLTREPÒ PAVESE o BUTTAFUOCO A LLEGATO A NNESSO Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata BUTTAFUOCO DELL OLTREPÒ PAVESE o BUTTAFUOCO Articolo 1. La Denominazione di Origine Controllata Buttafuoco

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CIRCEO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CIRCEO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CIRCEO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata Circeo, seguita dalle specificazioni

Dettagli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER- VIZIO ALIMENTAZIONE 5 giugno 2009, n. 349

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER- VIZIO ALIMENTAZIONE 5 giugno 2009, n. 349 10566 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER- VIZIO ALIMENTAZIONE 5 giugno 2009, n. 349 Proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata Castel del Monte. Pubblicazione.

Dettagli

Denom. Vini Collio Goriziano o Collio IV.29

Denom. Vini Collio Goriziano o Collio IV.29 D.P.R. 24 maggio 1968. Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini Collio Goriziano o Collio. ( 1-2 ) Art. 1. - La denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio»

Dettagli

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 12 settembre 1996 Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Pinerolese".(GU n. 227 del 27-9-1996) DISCIPLINARE

Dettagli

PANTELLERIA MOSCATO DI PANTELLERIA PASSITO DI PANTELLERIA D.M. 27/SETTEMBRE/2000 D.O.C.

PANTELLERIA MOSCATO DI PANTELLERIA PASSITO DI PANTELLERIA D.M. 27/SETTEMBRE/2000 D.O.C. PANTELLERIA MOSCATO DI PANTELLERIA PASSITO DI PANTELLERIA D.M. 27/SETTEMBRE/2000 D.O.C. Art 1 La denominazione di origine controllata Moscato di Pantelleria è riservata al vino che risponde alle condizioni

Dettagli

Controguerra DOC Disciplinare di produzione Controguerra DOC

Controguerra DOC Disciplinare di produzione Controguerra DOC Controguerra DOC Disciplinare di produzione Controguerra DOC Articolo 1. La denominazione di origine controllata "Controguerra", è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai

Dettagli

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Matera

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Matera Proposta di disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Matera Art.1 Denominazione dei vini La denominazione di origine controllata Matera è riservata ai vini che rispondono

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A. MONTECOMPATRI-COLONNA o MONTECOMPATRI o COLONNA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A. MONTECOMPATRI-COLONNA o MONTECOMPATRI o COLONNA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MONTECOMPATRI-COLONNA o MONTECOMPATRI o COLONNA Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CERVETERI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CERVETERI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CERVETERI Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Cerveteri» è riservata ai vini

Dettagli

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CASTEL DEL MONTE

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CASTEL DEL MONTE A NNESSO PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CASTEL DEL MONTE Articolo 1 (denominazione e vini) La denominazione di origine controllata Castel

Dettagli

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze Settore Produzioni Agricole Vegetali 195 2014 ha presentato alla Regione Toscana

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A BIANCO CAPENA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A BIANCO CAPENA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BIANCO CAPENA Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata Bianco Capena è riservata

Dettagli

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata Sant Antimo Decreto 18/1/1996 G.U. n 26 del 1/2/1996

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata Sant Antimo Decreto 18/1/1996 G.U. n 26 del 1/2/1996 Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata Sant Antimo Decreto 18/1/1996 G.U. n 26 del 1/2/1996 Art. 1 La denominazione di origine controllata Sant Antimo è riservata ai

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI SAN SEVERO. Articolo 1. Denominazione dei Vini

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI SAN SEVERO. Articolo 1. Denominazione dei Vini ANNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI SAN SEVERO Articolo 1. Denominazione dei Vini La denominazione di origine controllata San Severo, è riservata ai vini

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE TERRE del Nero di TROIA Denominazione di Origine Controllata

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE TERRE del Nero di TROIA Denominazione di Origine Controllata 16237 Allegato 1 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE TERRE del Nero di TROIA Denominazione di Origine Controllata Art. 1. Denominazione e vini La denominazione d'origine controllata "Terre del Nero di Troia" è

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLI D'IMOLA"

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA COLLI D'IMOLA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLI D'IMOLA" Approvato con Decreto Dirigenziale dell'1/7/1997, pubblicato nella G.U. n 156 del 7/7/97 Modificato con Decreto

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO"

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO ATTUALE : in verde le parti eliminate 9-8-1999 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n 185 PROPOSTA DI MODIFICA: in rosso le agg.te Assemblea 12/03/2009 CDA del 30/06/09 DISCIPLINARE

Dettagli

Articolo La indicazione geografica tipica "Marche" è riservata alle seguenti categorie di prodotti vitivinicoli:

Articolo La indicazione geografica tipica Marche è riservata alle seguenti categorie di prodotti vitivinicoli: ANNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VINI A IGT MARCHE Articolo 1. La Indicazione Geografica Tipica "Marche", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI MAREMMA TOSCANA. Articolo 1 Denominazione dei vini

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI MAREMMA TOSCANA. Articolo 1 Denominazione dei vini ANNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI MAREMMA TOSCANA Articolo 1 Denominazione dei vini 1. La denominazione di origine controllata «Maremma toscana» è riservata

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Decreto Ministeriale 27 luglio 2010 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA FREISA DI CHIERI (G.U. n 189 del 14 agosto

Dettagli

I vini "Cannonau di Sardegna"sono regolamentati dal Decreto Ministero Agricoltura e Foreste del 5 novembre

I vini Cannonau di Sardegnasono regolamentati dal Decreto Ministero Agricoltura e Foreste del 5 novembre Cannonau di Sardegna I vini "Cannonau di Sardegna"sono regolamentati dal Decreto Ministero Agricoltura e Foreste del 5 novembre 1992 che ha sostituito il DPR 21 luglio1972 (modificato dal D.M.29 giugno

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI COMUNICATO Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Ruche' di Castagnole Monferrato"

Dettagli

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata CONTROGUERRA

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata CONTROGUERRA Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata CONTROGUERRA Articolo 1 Denominazione e vini La Denominazione di Origine Controllata Controguerra, è riservata ai vini bianchi,

Dettagli

COLLINA TORINESE PROPOSTA DI MODIFICA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DOC COLLINA TORINESE

COLLINA TORINESE PROPOSTA DI MODIFICA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DOC COLLINA TORINESE COLLINA TORINESE DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DOC COLLINA TORINESE PROPOSTA DI MODIFICA Articolo 1 (Riconoscimento denominazione) La denominazione d origine controllata Collina Torinese è riservata ai vini

Dettagli

Disciplinare di produzione

Disciplinare di produzione Carignano del Sulcis I vini "Carignano del Sulcis" sono regolamentati dal Decreto ministero Risorse agricole del 18 ottobre 1995 che ha sostituito il Dpr 1 giugno 1977 e 30 dicembre 1989. Disciplinare

Dettagli

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata SICILIA. Articolo 1. Denominazione e vini

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata SICILIA. Articolo 1. Denominazione e vini Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata SICILIA ANNESSO Articolo 1. Denominazione e vini 1. La Denominazione di Origine Controllata Sicilia è riservata ai vini che rispondono

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 2 febbraio 2011

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 2 febbraio 2011 Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2011 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 2 febbraio 2011 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ

Dettagli

CIRÒ D.O.C. D.P.R. 25/Settembre/1989

CIRÒ D.O.C. D.P.R. 25/Settembre/1989 CIRÒ D.O.C. D.P.R. 25/Settembre/1989 Art 1 La denominazione di origine controllata Cirò è riservata ai vini Rosso Rosato Bianco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare

Dettagli

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti».

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti». ANNESSO Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti». Articolo 1. Denominazioni e vini La denominazione d'origine controllata

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 2009 riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini Terre Alfieri e l approvazione del relativo disciplinare

Dettagli

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Torgiano MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 21 luglio 2003 Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano». (GU n. 184 del 9-8-2003)

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA CHIANTI PROPOSTA DI MODIFICA REDATTA SECONDO LO SCHEMA INDICATO DAL COMITATO NAZIONALE VINI Articolo 1 (denominazione

Dettagli

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI BOLGHERI E BOLGHERI SASSICAIA (Decreto ministero delle Risorse agricole del 14 giugno 2001)

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI BOLGHERI E BOLGHERI SASSICAIA (Decreto ministero delle Risorse agricole del 14 giugno 2001) DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI BOLGHERI E BOLGHERI SASSICAIA (Decreto ministero delle Risorse agricole del 14 giugno 2001) DISCIPLINARE DI PRODUZIONE Articolo 1. La denominazione di origine

Dettagli

«CHIANTI» Riconosciuto con Decreto 10 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2003)

«CHIANTI» Riconosciuto con Decreto 10 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2003) DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CHIANTI» Riconosciuto con Decreto 10 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2003) Articolo 1 La denominazione di origine

Dettagli

Emilia o dell Emilia

Emilia o dell Emilia Disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica Emilia o dell Emilia Approvato con Decreto Ministeriale del 04/08/2005 (GU n.191 del 18/08/2005) Art. 1. La indicazione geografica tipica

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALDINIEVOLE»

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALDINIEVOLE» DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALDINIEVOLE» Decreto 30 dicembre 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2010) Articolo 1 Denominazione e vini La denominazione

Dettagli

ANNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI ROMA

ANNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI ROMA ANNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI ROMA ART. 1 (Denominazioni e vini) La denominazione di origine controllata Roma è riservata ai vini che rispondono

Dettagli

VALPOLICELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

VALPOLICELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA VALPOLICELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA (D.M. 21 agosto 1968 come modificato da ultimo decreto 14 settembre 2007 G. Uff. n 221 del 22 settembre 2007) Le modifiche sono segnalate in grassetto.

Dettagli

Disciplinare di Produzione dei vini a denominazione di origine controllata GRANCE SENESI. Articolo 1 Denominazione e vini

Disciplinare di Produzione dei vini a denominazione di origine controllata GRANCE SENESI. Articolo 1 Denominazione e vini Disciplinare di Produzione dei vini a denominazione di origine controllata GRANCE SENESI Articolo 1 Denominazione e vini La denominazione di origine controllata «Grance Senesi» è riservata ai vini che

Dettagli

Il Direttore Giuseppe Cortese

Il Direttore Giuseppe Cortese 304 24.12.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 54 2. di procedere con atti successivi allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per esami di categoria C - Profilo professionale

Dettagli

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA 50 Regione Emilia-Romagna COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Domanda presentata dal Consorzio Di Tutela dei Vini DOC dei Colli Piacentini per la modifica

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Decreto Ministeriale 7 giugno 2010 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA GATTINARA. (G.U. n 144 del 23 giugno

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «PORNASSIO» O «ORMEASCO DI PORNASSIO»

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «PORNASSIO» O «ORMEASCO DI PORNASSIO» DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «PORNASSIO» O «ORMEASCO DI PORNASSIO» Art. 1. Denominazioni e vini La denominazione di origine controllata «Pornassio» od «Ormeasco

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A EST!EST!!EST!!! DI MONTEFIASCONE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A EST!EST!!EST!!! DI MONTEFIASCONE DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA EST!EST!!EST!!! DI MONTEFIASCONE Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 Denominazione e vini La denominazione di origine

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CALOSSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CALOSSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CALOSSO Approvato con DM 27.09.2011 G.U. 243-18.10.2011 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf

Dettagli

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA 34 Regione Emilia-Romagna COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Domanda presentata dal Consorzio Di Tutela dei Vini DOC dei Colli Piacentini per la modifica

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CASTELLI ROMANI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CASTELLI ROMANI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CASTELLI ROMANI Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Castelli Romani» è riservata

Dettagli

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA COLLI DI RIMINI. Articolo 1 Denominazione e vini

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA COLLI DI RIMINI. Articolo 1 Denominazione e vini PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA COLLI DI RIMINI. A LLEGATO Articolo 1 Denominazione e vini La denominazione di origine controllata "Colli di Rimini"

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "CISTERNA D ASTI"

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CISTERNA D ASTI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "CISTERNA D ASTI" Approvato con DM 17.07.2002 GU 196 del 22.08.2002 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 15 giugno 2011 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Maceratesi». (11A08465)

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COSTA VIOLA»

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COSTA VIOLA» DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COSTA VIOLA» Approvato con D.M. 27.10.1995 G.U. 266 14.11.1995 Modificato con D.M. 24.07.2009 G.U. 184 10.08.2009 Modificato con D.M.

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A MARINO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A MARINO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MARINO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 Denominazioni e vini 1.1 La denominazione d origine controllata Marino

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BARLETTA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BARLETTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BARLETTA Approvato con DPR 01.06.1977 GU n. 278-12.10.1977 Modificato con DM 19.09.2011 GU n. 229-01.10.2011 Modificato con DM

Dettagli

PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MODENA" O "DI MODENA"

PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MODENA O DI MODENA Allegato PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MODENA" O "DI MODENA" Art. 1 Denominazione di origine 1.1 La denominazione di origine

Dettagli

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi. Articolo 2 Vitigni ammessi

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi. Articolo 2 Vitigni ammessi Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi ANNESSO Articolo1 Denominazione dei vini La denominazione di origine controllata «Verdicchio dei

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A COLLI ETRUSCHI VITERBESI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A COLLI ETRUSCHI VITERBESI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA COLLI ETRUSCHI VITERBESI Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Colli Etruschi

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 7 ottobre 2011 Riconoscimento della denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere». (11A13408) IL CAPO DIPARTIMENTO

Dettagli

ERICE D.O.C. D.D. 20/OTTOBRE/2004

ERICE D.O.C. D.D. 20/OTTOBRE/2004 ERICE D.O.C. D.D. 20/OTTOBRE/2004 Art 1 La denominazione di origine controllata Erice è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA MITTERBERG

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA MITTERBERG DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA MITTERBERG Approvato con DM 03.11.1995 GU 284 05.12.1995 Modificato con DM 05.10.2010 GU 245-19.10.2010 Modificato con DM 30.11.2011

Dettagli

MINISTERO PER LE POLITIHE AGRICOLE DECRETO 1 LUGLIO 1998.

MINISTERO PER LE POLITIHE AGRICOLE DECRETO 1 LUGLIO 1998. MINISTERO PER LE POLITIHE AGRICOLE DECRETO 1 LUGLIO 1998. Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini Lago di Corbara IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI CAMARRO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI CAMARRO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI CAMARRO Approvato con D.M. 10.10.1995 G.U. 269 17.11.1995 Modificato con D.M. 02.08.1996 G.U. 190 14.08.1996 Modificato con D.M. 21.04.1998

Dettagli

e ai mosti di uve parzialmente fermentati e passito e passito

e ai mosti di uve parzialmente fermentati e passito e passito Testo attualmente in vigore Proposta di modifica DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA RUBICONE Approvato con DM 18.11.1995 G.U. 285 06.12.1995 da ultimo modificato con D.M.

Dettagli

Art. 1. Denominazione vini

Art. 1. Denominazione vini A LLEGATO Disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata Collio Goriziano o Collio Art. 1. Denominazione vini 1. La denominazione di origine controllata "Collio Goriziano"

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA RUCHÈ DI CASTAGNOLE MONFERRATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA RUCHÈ DI CASTAGNOLE MONFERRATO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA RUCHÈ DI CASTAGNOLE MONFERRATO Approvato DOC con DPR 22.10.1987 Approvato DOCG con DM 08.10.2010 G.U. 248-22.10.2010

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE D ORIGINE CONTROLLATA MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE D ORIGINE CONTROLLATA MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE D ORIGINE CONTROLLATA MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO Approvato con DPR 20.09.73 GU 26-28.01.1974 Modifica con DM 28.02.95 GU 60-13.03.1995 Modifica

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA SCAVIGNA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA SCAVIGNA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA SCAVIGNA Approvato con DM 17.10.1994 G.U. 251-26.10.1994 Modificato con DM 12.05.1995 G.U. 124-30.05.1995 Modificato con DM 23.11.2011

Dettagli

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "TRENTO" Decreto 30 ottobre Articolo 1 (Ambito applicazione)

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata TRENTO Decreto 30 ottobre Articolo 1 (Ambito applicazione) Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "TRENTO" Decreto 30 ottobre 2002 Articolo 1 (Ambito applicazione) La denominazione di origine controllata Trento è riservata al

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA SALEMI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA SALEMI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA SALEMI Approvato con D.M. 10.10.1995 G.U. 269 17.11.1995 Modificato con D.M. 02.08.1996 G.U. 190 14.08.1996 Modificato con D.M. 21.04.1998

Dettagli

MENFI D.M. 1/SETTEMBRE/1997 D.O.C.

MENFI D.M. 1/SETTEMBRE/1997 D.O.C. MENFI D.M. 1/SETTEMBRE/1997 D.O.C. Art 1 La denominazione di origine controllata Menfi, con le eventuali menzioni delle sottozone: Bonera per i vini rossi Feudo dei Fiori per i vini bianchi È riservata

Dettagli

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze Settore Produzioni Agricole Vegetali Domanda presentata dal Consorzio del Vino

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI COMUNICATO Parere inerente la richiesta di riconoscimento dei vini a Frascati» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. (11A08729)

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 10 agosto 2000. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Colli Amerini. IL DIRETTORE GENERALE DELLE

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI COMUNICATO Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Taburno» e proposta

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "GATTINARA"

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA GATTINARA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "GATTINARA" Approvato DOC con DPR 09.07.1967 G.U.200-10.8.1967 Approvato DOCG con DPR 20.10.1990 G.U. 59-11.03.1991

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE. CESANESE DEL PIGLIO o PIGLIO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE. CESANESE DEL PIGLIO o PIGLIO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA CESANESE DEL PIGLIO o PIGLIO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata

Dettagli

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA RIVIERA LIGURE DI PONENTE

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA RIVIERA LIGURE DI PONENTE Annesso PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA RIVIERA LIGURE DI PONENTE Articolo 1 Denominazione e vini 1. La Denominazione di Origine Controllata Riviera

Dettagli

Associazione Albergatori di Acqui Terme

Associazione Albergatori di Acqui Terme I Vitigni Vigoria vegetativa: ottima. Produttività : molto buona. Foglia: di grandezza media, pentalobata. Grappolo: di forma conica, con una o due sporgenze alari, con acini leggermente ovali, medi, di

Dettagli