FOGLIO INFORMATIVO INTERMEDIAZIONE IN CAMBI

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1 Copia per la Banca FOGLIO INFORMATIVO INTERMEDIAZIONE IN CAMBI Banca Esperia S.p.A., Sede Legale: Via Filodrammatici, Milano - Capitale Sociale Euro ,92 i.v. - Iscritta all'albo delle Banche al n e capogruppo del Gruppo Bancario Banca Esperia, iscritta all albo dei Gruppi Bancari - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritto nel Registro delle Imprese di Milano al n Codice Fiscale e Partita IVA n Ufficio per le relazioni con la clientela: Funzione Legale e Societario Via Filodrammatici Milano tel. 02/ fax indirizzo infoclienti@gruppoesperia.com - Codice ABI Sito web: CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI Struttura e funzione economica Trattasi di acquisto e vendita a pronti e a termine di divisa estera contro euro Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi va tenuto presente: il cambio tra l euro e le altre divise estere è soggetto al rischio di oscillazione e può variare più volte nella giornata operativa. Vengono praticati cambi differenti tra gli acquisti e le vendite in relazione al costo di gestione (assicurazione, etc.) delle banconote. CONDIZIONI ECONOMICHE Compravendita di divisa Condizioni economiche Cambio applicato Cambio per operazioni di regolamento titoli Cambio BCE del giorno data eseguito +1 Cambio per operazioni di regolamento titoli con divisa cambio è fornito e negoziato dal broker di trattazione non negoziabile (es. rubli, yuan, real) Cambio per altre operazioni Cambio concordato Contabilizzazione data di esecuzione Accredito / Addebito + 2/3 giorni lavorativi dalla data di operazione in dipendenza del mercato Spese 0 ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE Spese per le comunicazioni di trasparenza nessuna Tariffa annua per il servizio di domiciliazione 50 per ogni contratto sottoscritto corrispondenza presso le Sedi Spese per ricevere copia del Contratto nessuna Tutte le suddette condizioni economiche sono indicate nella loro misura massima, salvo diversamente indicato. Valuta/divisa estera LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL OPERAZIONE Moneta diversa da quella della Banca negoziatrice (ad esempio dollari USA) Pagina 1 di 6

2 Copia per la Banca CLAUSOLE DEL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI BANCARI E DI INVESTIMENTO ( CONTRATTO ) RECESSO E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO Art. 17, Durata e scioglimento del contratto Il presente contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere dallo stesso in qualsiasi momento, con comunicazione scritta senza necessità di preavviso. La Banca può recedere dal contratto con comunicazione scritta da inviare con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo il preavviso minimo di due mesi nel caso in cui il Cliente usufruisca dei servizi e strumenti di pagamento BANCOMAT e PagoBANCOMAT. Se le Parti hanno concordato l impiego dello strumento informatico, i termini per l esercizio del diritto di recesso decorrono dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, al Cliente non verrà addebitata alcuna penalità, fermo restando il suo obbligo di rimborsare alla Banca le spese derivanti dall esecuzione delle relative operazioni. In seguito al recesso dal contratto nessuna ulteriore operazione potrà più essere regolata nel conto corrente bancario e tutti i rapporti disciplinati nelle successive sezioni del presente contratto, oltre che ogni eventuale ulteriore rapporto di finanziamento in essere diverso dagli affidamenti in conto corrente, si estinguono. La liquidazione ed il pagamento del saldo del conto corrente, verranno effettuati dalla Banca, in caso di saldo positivo, entro un termine massimo di 60 giorni; ove il recesso dal contratto comporti la liquidazione di titoli illiquidi o di ridotta, ovvero non agevole, liquidabilità, il termine massimo si intende di 120 giorni. Uguale termine di 60 giorni si applicherà al pagamento del predetto saldo, ove negativo per il Cliente. La Banca inoltre: I. potrà, con comunicazione scritta, risolvere il presente contratto - ovvero anche singoli rapporti delle singole Sezioni - ai sensi dell art cod. civ., in caso di inadempimento da parte del Cliente anche ad uno solo degli obblighi ad esso derivanti dal contratto stesso e, tra gli altri, in particolare: a. se il Cliente non versa le somme richieste per il versamento dei margini ove previsto; b. se il Cliente non paga alla Banca le commissioni e le spese previste nel presente contratto. II. avrà facoltà di recedere dal contratto, con effetto immediato, dandone comunicazione scritta, qualora: a. il Cliente sia divenuto insolvente; b. nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o egli sia sottoposto ad altra procedura concorsuale, anche non giudiziale, avente analogo effetto; c. il Cliente persona giuridica sia stato posto in liquidazione o si sia verificata una causa di scioglimento dello stesso; d. il Cliente abbia operato cessione di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti. III. recederà dal Contratto ove il Cliente ometta di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica in relazione ai rapporti ed alle operazioni in essere con la Banca, ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio. In tal caso, ove il Cliente non metta la Banca nelle condizioni di effettuare o completare la predetta adeguata verifica, la Banca stessa: a. si asterrà dall effettuare l operazione eventualmente in corso così come dal continuare i rapporti disciplinati dal presente Contratto, fermo quanto segue; b. procederà alla restituzione al Cliente delle relative disponibilità finanziarie e il rapporto si intenderà estinto; c. ai fini di quanto previsto sub b., richiederà al Cliente, con apposita comunicazione scritta, di indicare entro 60 giorni gli estremi dei conti su cui effettuare la restituzione delle disponibilità finanziarie esistenti presso la Banca. Nell attesa, sul rapporto saranno consentite le sole operazioni necessarie per l adempimento di obbligazioni del Cliente o giunte a scadenza, oltre agli addebiti ed accrediti già disposti in via continuativa; d. dalla data di ricezione, da parte del Cliente, della comunicazione sub c., intenderà revocata l eventuale convenzione di assegno, con obbligo del Cliente di restituire i relativi moduli di assegno, e conseguentemente rifiuterà ogni pagamento di eventuali assegni tratti sul conto del Cliente. In caso di mancata restituzione di moduli di assegno, la Banca effettuerà la segnalazione alla sezione centrale dell archivio degli assegni bancari e postali di cui all art. 10-bis della L. 386/1990 e successive modifiche ed integrazioni; Decorsi i suddetti 60 giorni, il Cliente non potrà effettuare alcuna operazione (ivi incluse le operazioni sub c.). Di tale effetto la Banca darà informativa ai terzi interessati. Ove il Cliente ometta di comunicare alla Banca gli estremi sub. c, le suddette disponibilità finanziarie saranno trasferite e depositate presso un conto infruttifero, aperto d iniziativa della Banca a nome del Cliente. Pagina 2 di 6

3 Copia per la Banca In ogni caso di scioglimento del contratto, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni. Le comunicazioni di recesso previste dai precedenti paragrafi dovranno essere inviate con comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con una comunicazione per via telematica (con PEC bancaesperia@legalmail.it) a: Ufficio per le Relazioni con la Clientela - Ufficio Legale Societario - via Filodrammatici Milano - Tel Fax legale&societario@ gruppoesperia.com oppure tramite consegna di una lettera alla filiale presso cui viene intrattenuto il rapporto. Sez. V - Deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari Art. 7, Recesso Il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto in qualsiasi momento con dandone comunicazione per iscritto e senza preavviso. Analoga facoltà di recesso, ma con preavviso di almeno 10 giorni, ha la Banca. 2. Il recesso è efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione e, nel caso di recesso della Banca, è decorso il termine di preavviso. TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE Art Durata e scioglimento del contratto La liquidazione ed il pagamento del saldo del conto corrente, verranno effettuati dalla Banca, in caso di saldo positivo, entro un termine massimo di 60 giorni; ove il recesso dal contratto comporti la liquidazione di titoli illiquidi o di ridotta, ovvero non agevole, liquidabilità, il termine massimo si intende di 120 giorni. Uguale termine di 60 giorni si applicherà al pagamento del predetto saldo, ove negativo per il Cliente. RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE Art. 18, commi 2, 3 e Ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie eventualmente insorte tra Banca e Cliente nella prestazione dei servizi bancari e finanziari di cui al presente contratto, il Cliente può ricorrere, ai seguenti organi: Conciliazione: esperto indipendente costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario operante a livello provinciale in tutta Italia. Il Cliente può ricorrervi, con tariffe predeterminate, senza necessità di preventivo reclamo e senza limiti di valore. L adesione della Banca alla procedura è necessaria. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web Arbitrato: giudice privato operante in tutta Italia che emette una decisione con valore di sentenza, su qualunque questione senza necessità di preventivo reclamo e senza limiti di valore. L adesione della Banca alla procedura è necessaria. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web sopra indicato; Arbitrato Bancario Finanziario: Collegio operante su tutto il territorio presso tre sedi (Milano, Roma, Napoli) con competenza provinciale, cui il Cliente può ricorrere, con versamento di un contributo di Euro 20, contro il rigetto o il mancato riscontro di reclamo presentato alla Banca, su qualunque tematica rilevante nell ambito dei servizi bancari e finanziari, fino a Euro per risarcimenti economici, senza limiti di valore per l accertamento di diritti obblighi e facoltà. Non occorre l adesione della Banca alla procedura. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito 3. Nella prestazione dei servizi di negoziazione, esecuzione di ordini per conto dei Clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti di cui al presente contratto, il Cliente può ricorrere: all Ombudsman-Giurì bancario: collegio costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario (sede di Roma) cui il Cliente può ricorrere gratuitamente contro il rigetto o il mancato riscontro di reclamo presentato alla Banca. Il Collegio è competente, per le sole controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento e le altre tipologie di operazioni non assoggettati al titolo VI del D. Lgs. 1 settembre 1993 n Se richiesto un risarcimento del danno, il Collegio è competente nei limiti di valore di Euro Non occorre l adesione della Banca alla procedura. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito all Arbitrato: organo operante nelle stesse forme illustrate nel comma precedente, ovverosia come giudice privato a livello nazionale, il quale emette decisione con valore di sentenza, su qualunque questione senza necessità di preventivo reclamo e senza limiti di valore. L adesione della Banca alla procedura è necessaria. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web Pagina 3 di 6

4 Copia per la Banca alla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob, in base al Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la anzidetta Camera e le relative procedure, adottato dalla Consob con delibera n del 29 dicembre Ai sensi dell art. 5, D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo) chi intende esercitare in giudizio un azione relativa ad una controversia in materia, per quanto qui interessa, di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto, ovvero uno dei procedimenti osservati dagli organi menzionati nei commi che precedono. L esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 5. Il Cliente ha in ogni caso il diritto di presentare esposti alla Banca d Italia. MODIFICA UNILATERALE CONDIZIONI Art. 13 -Determinazione e modifica delle condizioni 2. La Banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare unilateralmente le condizioni anche economiche (anche riguardanti il tasso di interesse e/o gli elementi che concorrono alla sua determinazione, nonché ogni altro prezzo o condizione) applicate ai singoli rapporti, non a tempo determinato, posti in essere con il Cliente. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al Cliente con preavviso minimo di 60 giorni nel rispetto di quanto previsto dall art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e dalle relative disposizioni di attuazione. 3. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda dal contratto entro 60 giorni. In caso di recesso, il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 4. Il Cliente ha il diritto di richiedere alla Banca copia completa del Contratto, nel caso Banca abbia proceduto a modifiche unilaterali. RECLAMI Art. 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui il Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione. 2. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all Ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, agli organi per la risoluzione stragiudiziale delle controversie appositamente stabiliti, indicati al successivo art. 18, seguendo le modalità indicate negli appositi regolamenti. 3. I reclami devono essere inviati alla Banca, Ufficio per le Relazioni con la Clientela (Ufficio Legale Societario - via Filodrammatici Milano - Tel Fax legale&societario@gruppoesperia.com) per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in via informatica, ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. Per la formulazione dei reclami possono essere utilizzati moduli standardizzati che la Banca mette a disposizione. Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l identificazione certa del Cliente. Il reclamo deve essere inviato entro 60 giorni dalla ricezione del rendiconto, della nota di eseguito o dal momento nel quale il Cliente ha avuto notizia del fatto oggetto di reclamo. L ufficio reclami provvede ad evadere tempestivamente le richieste pervenute entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento entro 90 giorni dalla data di ricezione degli stessi. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione della Banca sono indicati anche i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla sua sistemazione. Se al contrario il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustra in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l Arbitro Bancario Finanziario o le altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie applicabili. Pagina 4 di 6

5 Copia per la Banca Il cliente attesta che il presente Foglio Informativo è stato sottoscritto in data odierna: in sede fuori sede* * Per fuori sede si intende un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento ove, per dipendenze, si intendono le succursali e qualunque locale dell intermediario adibito al ricevimento al pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l accesso è sottoposto a forme di controllo. Il cliente attesta di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo. Luogo e data e ora,, (spazio riservato alla compilazione da parte di Banca Esperia) Firma 1 Cointestatario... Firma 2 Cointestatario... Firma 3 Cointestatario... Firma 4 Cointestatario... Il Cliente è stato identificato da Banca Esperia nella persona di Nome Cognome.. Qualifica: dipendente agente Codice banker.. Numero di iscrizione in Albi e/o Elenchi Luogo, data e ora,, Firma dell incaricato Conto corrente n. Deposito amministrato n. Ngd (Timbro e firma di Banca Esperia S.p.A.) Pagina 5 di 6

6 Copia per la Banca (PAGINA VUOTA) Pagina 6 di 6

7 Copia per il Cliente FOGLIO INFORMATIVO INTERMEDIAZIONE IN CAMBI Banca Esperia S.p.A., Sede Legale: Via Filodrammatici, Milano - Capitale Sociale Euro ,92 i.v. - Iscritta all'albo delle Banche al n e capogruppo del Gruppo Bancario Banca Esperia, iscritta all albo dei Gruppi Bancari - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritto nel Registro delle Imprese di Milano al n Codice Fiscale e Partita IVA n Ufficio per le relazioni con la clientela: Funzione Legale e Societario Via Filodrammatici Milano tel. 02/ fax indirizzo infoclienti@gruppoesperia.com - Codice ABI Sito web: CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI Struttura e funzione economica Trattasi di acquisto e vendita a pronti e a termine di divisa estera contro euro Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi va tenuto presente: il cambio tra l euro e le altre divise estere è soggetto al rischio di oscillazione e può variare più volte nella giornata operativa. Vengono praticati cambi differenti tra gli acquisti e le vendite in relazione al costo di gestione (assicurazione, etc.) delle banconote. CONDIZIONI ECONOMICHE Compravendita di divisa Condizioni economiche Cambio applicato Cambio per operazioni di regolamento titoli Cambio BCE del giorno data eseguito +1 Cambio per operazioni di regolamento titoli con divisa cambio è fornito e negoziato dal broker di trattazione non negoziabile (es. rubli, yuan, real) Cambio per altre operazioni Cambio concordato Contabilizzazione data di esecuzione Accredito / Addebito + 2/3 giorni lavorativi dalla data di operazione in dipendenza del mercato Spese 0 ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE Spese per le comunicazioni di trasparenza nessuna Tariffa annua per il servizio di domiciliazione 50 per ogni contratto sottoscritto corrispondenza presso le Sedi Spese per ricevere copia del Contratto nessuna Tutte le suddette condizioni economiche sono indicate nella loro misura massima, salvo diversamente indicato. Valuta/divisa estera LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL OPERAZIONE Moneta diversa da quella della Banca negoziatrice (ad esempio dollari USA) Pagina 1 di 6

8 Copia per il Cliente CLAUSOLE DEL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI BANCARI E DI INVESTIMENTO ( CONTRATTO ) RECESSO E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO Art. 17, Durata e scioglimento del contratto Il presente contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere dallo stesso in qualsiasi momento, con comunicazione scritta senza necessità di preavviso. La Banca può recedere dal contratto con comunicazione scritta da inviare con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo il preavviso minimo di due mesi nel caso in cui il Cliente usufruisca dei servizi e strumenti di pagamento BANCOMAT e PagoBANCOMAT. Se le Parti hanno concordato l impiego dello strumento informatico, i termini per l esercizio del diritto di recesso decorrono dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, al Cliente non verrà addebitata alcuna penalità, fermo restando il suo obbligo di rimborsare alla Banca le spese derivanti dall esecuzione delle relative operazioni. In seguito al recesso dal contratto nessuna ulteriore operazione potrà più essere regolata nel conto corrente bancario e tutti i rapporti disciplinati nelle successive sezioni del presente contratto, oltre che ogni eventuale ulteriore rapporto di finanziamento in essere diverso dagli affidamenti in conto corrente, si estinguono. La liquidazione ed il pagamento del saldo del conto corrente, verranno effettuati dalla Banca, in caso di saldo positivo, entro un termine massimo di 60 giorni; ove il recesso dal contratto comporti la liquidazione di titoli illiquidi o di ridotta, ovvero non agevole, liquidabilità, il termine massimo si intende di 120 giorni. Uguale termine di 60 giorni si applicherà al pagamento del predetto saldo, ove negativo per il Cliente. La Banca inoltre: I. potrà, con comunicazione scritta, risolvere il presente contratto - ovvero anche singoli rapporti delle singole Sezioni - ai sensi dell art cod. civ., in caso di inadempimento da parte del Cliente anche ad uno solo degli obblighi ad esso derivanti dal contratto stesso e, tra gli altri, in particolare: a. se il Cliente non versa le somme richieste per il versamento dei margini ove previsto; b. se il Cliente non paga alla Banca le commissioni e le spese previste nel presente contratto. II. avrà facoltà di recedere dal contratto, con effetto immediato, dandone comunicazione scritta, qualora: a. il Cliente sia divenuto insolvente; b. nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o egli sia sottoposto ad altra procedura concorsuale, anche non giudiziale, avente analogo effetto; c. il Cliente persona giuridica sia stato posto in liquidazione o si sia verificata una causa di scioglimento dello stesso; d. il Cliente abbia operato cessione di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti. III. recederà dal Contratto ove il Cliente ometta di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica in relazione ai rapporti ed alle operazioni in essere con la Banca, ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio. In tal caso, ove il Cliente non metta la Banca nelle condizioni di effettuare o completare la predetta adeguata verifica, la Banca stessa: a. si asterrà dall effettuare l operazione eventualmente in corso così come dal continuare i rapporti disciplinati dal presente Contratto, fermo quanto segue; b. procederà alla restituzione al Cliente delle relative disponibilità finanziarie e il rapporto si intenderà estinto; c. ai fini di quanto previsto sub b., richiederà al Cliente, con apposita comunicazione scritta, di indicare entro 60 giorni gli estremi dei conti su cui effettuare la restituzione delle disponibilità finanziarie esistenti presso la Banca. Nell attesa, sul rapporto saranno consentite le sole operazioni necessarie per l adempimento di obbligazioni del Cliente o giunte a scadenza, oltre agli addebiti ed accrediti già disposti in via continuativa; d. dalla data di ricezione, da parte del Cliente, della comunicazione sub c., intenderà revocata l eventuale convenzione di assegno, con obbligo del Cliente di restituire i relativi moduli di assegno, e conseguentemente rifiuterà ogni pagamento di eventuali assegni tratti sul conto del Cliente. In caso di mancata restituzione di moduli di assegno, la Banca effettuerà la segnalazione alla sezione centrale dell archivio degli assegni bancari e postali di cui all art. 10-bis della L. 386/1990 e successive modifiche ed integrazioni; Decorsi i suddetti 60 giorni, il Cliente non potrà effettuare alcuna operazione (ivi incluse le operazioni sub c.). Di tale effetto la Banca darà informativa ai terzi interessati. Ove il Cliente ometta di comunicare alla Banca gli estremi sub. c, le suddette disponibilità finanziarie saranno trasferite e depositate presso un conto infruttifero, aperto d iniziativa della Banca a nome del Cliente. Pagina 2 di 6

9 Copia per il Cliente In ogni caso di scioglimento del contratto, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni. Le comunicazioni di recesso previste dai precedenti paragrafi dovranno essere inviate con comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con una comunicazione per via telematica (con PEC bancaesperia@legalmail.it) a: Ufficio per le Relazioni con la Clientela - Ufficio Legale Societario - via Filodrammatici Milano - Tel Fax legale&societario@ gruppoesperia.com oppure tramite consegna di una lettera alla filiale presso cui viene intrattenuto il rapporto. Sez. V - Deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari Art. 7, Recesso Il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto in qualsiasi momento con dandone comunicazione per iscritto e senza preavviso. Analoga facoltà di recesso, ma con preavviso di almeno 10 giorni, ha la Banca. 2. Il recesso è efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione e, nel caso di recesso della Banca, è decorso il termine di preavviso. TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE Art Durata e scioglimento del contratto La liquidazione ed il pagamento del saldo del conto corrente, verranno effettuati dalla Banca, in caso di saldo positivo, entro un termine massimo di 60 giorni; ove il recesso dal contratto comporti la liquidazione di titoli illiquidi o di ridotta, ovvero non agevole, liquidabilità, il termine massimo si intende di 120 giorni. Uguale termine di 60 giorni si applicherà al pagamento del predetto saldo, ove negativo per il Cliente. RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE Art. 18, commi 2, 3 e Ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie eventualmente insorte tra Banca e Cliente nella prestazione dei servizi bancari e finanziari di cui al presente contratto, il Cliente può ricorrere, ai seguenti organi: Conciliazione: esperto indipendente costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario operante a livello provinciale in tutta Italia. Il Cliente può ricorrervi, con tariffe predeterminate, senza necessità di preventivo reclamo e senza limiti di valore. L adesione della Banca alla procedura è necessaria. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web Arbitrato: giudice privato operante in tutta Italia che emette una decisione con valore di sentenza, su qualunque questione senza necessità di preventivo reclamo e senza limiti di valore. L adesione della Banca alla procedura è necessaria. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web sopra indicato; Arbitrato Bancario Finanziario: Collegio operante su tutto il territorio presso tre sedi (Milano, Roma, Napoli) con competenza provinciale, cui il Cliente può ricorrere, con versamento di un contributo di Euro 20, contro il rigetto o il mancato riscontro di reclamo presentato alla Banca, su qualunque tematica rilevante nell ambito dei servizi bancari e finanziari, fino a Euro per risarcimenti economici, senza limiti di valore per l accertamento di diritti obblighi e facoltà. Non occorre l adesione della Banca alla procedura. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito 3. Nella prestazione dei servizi di negoziazione, esecuzione di ordini per conto dei Clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti di cui al presente contratto, il Cliente può ricorrere: all Ombudsman-Giurì bancario: collegio costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario (sede di Roma) cui il Cliente può ricorrere gratuitamente contro il rigetto o il mancato riscontro di reclamo presentato alla Banca. Il Collegio è competente, per le sole controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento e le altre tipologie di operazioni non assoggettati al titolo VI del D. Lgs. 1 settembre 1993 n Se richiesto un risarcimento del danno, il Collegio è competente nei limiti di valore di Euro Non occorre l adesione della Banca alla procedura. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito all Arbitrato: organo operante nelle stesse forme illustrate nel comma precedente, ovverosia come giudice privato a livello nazionale, il quale emette decisione con valore di sentenza, su qualunque questione senza necessità di preventivo reclamo e senza limiti di valore. L adesione della Banca alla procedura è necessaria. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web Pagina 3 di 6

10 Copia per il Cliente alla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob, in base al Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la anzidetta Camera e le relative procedure, adottato dalla Consob con delibera n del 29 dicembre Ai sensi dell art. 5, D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo) chi intende esercitare in giudizio un azione relativa ad una controversia in materia, per quanto qui interessa, di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto, ovvero uno dei procedimenti osservati dagli organi menzionati nei commi che precedono. L esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 5. Il Cliente ha in ogni caso il diritto di presentare esposti alla Banca d Italia. MODIFICA UNILATERALE CONDIZIONI Art. 13 -Determinazione e modifica delle condizioni 2. La Banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare unilateralmente le condizioni anche economiche (anche riguardanti il tasso di interesse e/o gli elementi che concorrono alla sua determinazione, nonché ogni altro prezzo o condizione) applicate ai singoli rapporti, non a tempo determinato, posti in essere con il Cliente. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al Cliente con preavviso minimo di 60 giorni nel rispetto di quanto previsto dall art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e dalle relative disposizioni di attuazione. 3. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda dal contratto entro 60 giorni. In caso di recesso, il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 4. Il Cliente ha il diritto di richiedere alla Banca copia completa del Contratto, nel caso Banca abbia proceduto a modifiche unilaterali. RECLAMI Art. 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui il Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione. 2. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all Ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, agli organi per la risoluzione stragiudiziale delle controversie appositamente stabiliti, indicati al successivo art. 18, seguendo le modalità indicate negli appositi regolamenti. 3. I reclami devono essere inviati alla Banca, Ufficio per le Relazioni con la Clientela (Ufficio Legale Societario - via Filodrammatici Milano - Tel Fax legale&societario@gruppoesperia.com) per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in via informatica, ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. Per la formulazione dei reclami possono essere utilizzati moduli standardizzati che la Banca mette a disposizione. Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l identificazione certa del Cliente. Il reclamo deve essere inviato entro 60 giorni dalla ricezione del rendiconto, della nota di eseguito o dal momento nel quale il Cliente ha avuto notizia del fatto oggetto di reclamo. L ufficio reclami provvede ad evadere tempestivamente le richieste pervenute entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento entro 90 giorni dalla data di ricezione degli stessi. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione della Banca sono indicati anche i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla sua sistemazione. Se al contrario il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustra in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l Arbitro Bancario Finanziario o le altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie applicabili. Pagina 4 di 6

11 Copia per il Cliente Il cliente attesta che il presente Foglio Informativo è stato sottoscritto in data odierna: in sede fuori sede* * Per fuori sede si intende un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento ove, per dipendenze, si intendono le succursali e qualunque locale dell intermediario adibito al ricevimento al pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l accesso è sottoposto a forme di controllo. Il cliente attesta di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo. Luogo e data e ora,, (spazio riservato alla compilazione da parte di Banca Esperia) Firma 1 Cointestatario... Firma 2 Cointestatario... Firma 3 Cointestatario... Firma 4 Cointestatario... Il Cliente è stato identificato da Banca Esperia nella persona di Nome Cognome.. Qualifica: dipendente agente Codice banker.. Numero di iscrizione in Albi e/o Elenchi Luogo, data e ora,, Firma dell incaricato Conto corrente n. Deposito amministrato n. Ngd (Timbro e firma di Banca Esperia S.p.A.) Pagina 5 di 6

12 Copia per il Cliente (PAGINA VUOTA) Pagina 6 di 6

13 Copia per il Promotore FOGLIO INFORMATIVO INTERMEDIAZIONE IN CAMBI Banca Esperia S.p.A., Sede Legale: Via Filodrammatici, Milano - Capitale Sociale Euro ,92 i.v. - Iscritta all'albo delle Banche al n e capogruppo del Gruppo Bancario Banca Esperia, iscritta all albo dei Gruppi Bancari - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritto nel Registro delle Imprese di Milano al n Codice Fiscale e Partita IVA n Ufficio per le relazioni con la clientela: Funzione Legale e Societario Via Filodrammatici Milano tel. 02/ fax indirizzo infoclienti@gruppoesperia.com - Codice ABI Sito web: CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI Struttura e funzione economica Trattasi di acquisto e vendita a pronti e a termine di divisa estera contro euro Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi va tenuto presente: il cambio tra l euro e le altre divise estere è soggetto al rischio di oscillazione e può variare più volte nella giornata operativa. Vengono praticati cambi differenti tra gli acquisti e le vendite in relazione al costo di gestione (assicurazione, etc.) delle banconote. CONDIZIONI ECONOMICHE Compravendita di divisa Condizioni economiche Cambio applicato Cambio per operazioni di regolamento titoli Cambio BCE del giorno data eseguito +1 Cambio per operazioni di regolamento titoli con divisa cambio è fornito e negoziato dal broker di trattazione non negoziabile (es. rubli, yuan, real) Cambio per altre operazioni Cambio concordato Contabilizzazione data di esecuzione Accredito / Addebito + 2/3 giorni lavorativi dalla data di operazione in dipendenza del mercato Spese 0 ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE Spese per le comunicazioni di trasparenza nessuna Tariffa annua per il servizio di domiciliazione 50 per ogni contratto sottoscritto corrispondenza presso le Sedi Spese per ricevere copia del Contratto nessuna Tutte le suddette condizioni economiche sono indicate nella loro misura massima, salvo diversamente indicato. Valuta/divisa estera LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL OPERAZIONE Moneta diversa da quella della Banca negoziatrice (ad esempio dollari USA) Pagina 1 di 6

14 Copia per il Promotore CLAUSOLE DEL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI BANCARI E DI INVESTIMENTO ( CONTRATTO ) RECESSO E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO Art. 17, Durata e scioglimento del contratto Il presente contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere dallo stesso in qualsiasi momento, con comunicazione scritta senza necessità di preavviso. La Banca può recedere dal contratto con comunicazione scritta da inviare con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo il preavviso minimo di due mesi nel caso in cui il Cliente usufruisca dei servizi e strumenti di pagamento BANCOMAT e PagoBANCOMAT. Se le Parti hanno concordato l impiego dello strumento informatico, i termini per l esercizio del diritto di recesso decorrono dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, al Cliente non verrà addebitata alcuna penalità, fermo restando il suo obbligo di rimborsare alla Banca le spese derivanti dall esecuzione delle relative operazioni. In seguito al recesso dal contratto nessuna ulteriore operazione potrà più essere regolata nel conto corrente bancario e tutti i rapporti disciplinati nelle successive sezioni del presente contratto, oltre che ogni eventuale ulteriore rapporto di finanziamento in essere diverso dagli affidamenti in conto corrente, si estinguono. La liquidazione ed il pagamento del saldo del conto corrente, verranno effettuati dalla Banca, in caso di saldo positivo, entro un termine massimo di 60 giorni; ove il recesso dal contratto comporti la liquidazione di titoli illiquidi o di ridotta, ovvero non agevole, liquidabilità, il termine massimo si intende di 120 giorni. Uguale termine di 60 giorni si applicherà al pagamento del predetto saldo, ove negativo per il Cliente. La Banca inoltre: I. potrà, con comunicazione scritta, risolvere il presente contratto - ovvero anche singoli rapporti delle singole Sezioni - ai sensi dell art cod. civ., in caso di inadempimento da parte del Cliente anche ad uno solo degli obblighi ad esso derivanti dal contratto stesso e, tra gli altri, in particolare: a. se il Cliente non versa le somme richieste per il versamento dei margini ove previsto; b. se il Cliente non paga alla Banca le commissioni e le spese previste nel presente contratto. II. avrà facoltà di recedere dal contratto, con effetto immediato, dandone comunicazione scritta, qualora: a. il Cliente sia divenuto insolvente; b. nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o egli sia sottoposto ad altra procedura concorsuale, anche non giudiziale, avente analogo effetto; c. il Cliente persona giuridica sia stato posto in liquidazione o si sia verificata una causa di scioglimento dello stesso; d. il Cliente abbia operato cessione di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti. III. recederà dal Contratto ove il Cliente ometta di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica in relazione ai rapporti ed alle operazioni in essere con la Banca, ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio. In tal caso, ove il Cliente non metta la Banca nelle condizioni di effettuare o completare la predetta adeguata verifica, la Banca stessa: a. si asterrà dall effettuare l operazione eventualmente in corso così come dal continuare i rapporti disciplinati dal presente Contratto, fermo quanto segue; b. procederà alla restituzione al Cliente delle relative disponibilità finanziarie e il rapporto si intenderà estinto; c. ai fini di quanto previsto sub b., richiederà al Cliente, con apposita comunicazione scritta, di indicare entro 60 giorni gli estremi dei conti su cui effettuare la restituzione delle disponibilità finanziarie esistenti presso la Banca. Nell attesa, sul rapporto saranno consentite le sole operazioni necessarie per l adempimento di obbligazioni del Cliente o giunte a scadenza, oltre agli addebiti ed accrediti già disposti in via continuativa; d. dalla data di ricezione, da parte del Cliente, della comunicazione sub c., intenderà revocata l eventuale convenzione di assegno, con obbligo del Cliente di restituire i relativi moduli di assegno, e conseguentemente rifiuterà ogni pagamento di eventuali assegni tratti sul conto del Cliente. In caso di mancata restituzione di moduli di assegno, la Banca effettuerà la segnalazione alla sezione centrale dell archivio degli assegni bancari e postali di cui all art. 10-bis della L. 386/1990 e successive modifiche ed integrazioni; Decorsi i suddetti 60 giorni, il Cliente non potrà effettuare alcuna operazione (ivi incluse le operazioni sub c.). Di tale effetto la Banca darà informativa ai terzi interessati. Ove il Cliente ometta di comunicare alla Banca gli estremi sub. c, le suddette disponibilità finanziarie saranno trasferite e depositate presso un conto infruttifero, aperto d iniziativa della Banca a nome del Cliente. Pagina 2 di 6

15 Copia per il Promotore In ogni caso di scioglimento del contratto, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni. Le comunicazioni di recesso previste dai precedenti paragrafi dovranno essere inviate con comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con una comunicazione per via telematica (con PEC bancaesperia@legalmail.it) a: Ufficio per le Relazioni con la Clientela - Ufficio Legale Societario - via Filodrammatici Milano - Tel Fax legale&societario@ gruppoesperia.com oppure tramite consegna di una lettera alla filiale presso cui viene intrattenuto il rapporto. Sez. V - Deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari Art. 7, Recesso Il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto in qualsiasi momento con dandone comunicazione per iscritto e senza preavviso. Analoga facoltà di recesso, ma con preavviso di almeno 10 giorni, ha la Banca. 2. Il recesso è efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione e, nel caso di recesso della Banca, è decorso il termine di preavviso. TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE Art Durata e scioglimento del contratto La liquidazione ed il pagamento del saldo del conto corrente, verranno effettuati dalla Banca, in caso di saldo positivo, entro un termine massimo di 60 giorni; ove il recesso dal contratto comporti la liquidazione di titoli illiquidi o di ridotta, ovvero non agevole, liquidabilità, il termine massimo si intende di 120 giorni. Uguale termine di 60 giorni si applicherà al pagamento del predetto saldo, ove negativo per il Cliente. RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE Art. 18, commi 2, 3 e Ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie eventualmente insorte tra Banca e Cliente nella prestazione dei servizi bancari e finanziari di cui al presente contratto, il Cliente può ricorrere, ai seguenti organi: Conciliazione: esperto indipendente costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario operante a livello provinciale in tutta Italia. Il Cliente può ricorrervi, con tariffe predeterminate, senza necessità di preventivo reclamo e senza limiti di valore. L adesione della Banca alla procedura è necessaria. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web Arbitrato: giudice privato operante in tutta Italia che emette una decisione con valore di sentenza, su qualunque questione senza necessità di preventivo reclamo e senza limiti di valore. L adesione della Banca alla procedura è necessaria. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web sopra indicato; Arbitrato Bancario Finanziario: Collegio operante su tutto il territorio presso tre sedi (Milano, Roma, Napoli) con competenza provinciale, cui il Cliente può ricorrere, con versamento di un contributo di Euro 20, contro il rigetto o il mancato riscontro di reclamo presentato alla Banca, su qualunque tematica rilevante nell ambito dei servizi bancari e finanziari, fino a Euro per risarcimenti economici, senza limiti di valore per l accertamento di diritti obblighi e facoltà. Non occorre l adesione della Banca alla procedura. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito 3. Nella prestazione dei servizi di negoziazione, esecuzione di ordini per conto dei Clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti di cui al presente contratto, il Cliente può ricorrere: all Ombudsman-Giurì bancario: collegio costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario (sede di Roma) cui il Cliente può ricorrere gratuitamente contro il rigetto o il mancato riscontro di reclamo presentato alla Banca. Il Collegio è competente, per le sole controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento e le altre tipologie di operazioni non assoggettati al titolo VI del D. Lgs. 1 settembre 1993 n Se richiesto un risarcimento del danno, il Collegio è competente nei limiti di valore di Euro Non occorre l adesione della Banca alla procedura. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito all Arbitrato: organo operante nelle stesse forme illustrate nel comma precedente, ovverosia come giudice privato a livello nazionale, il quale emette decisione con valore di sentenza, su qualunque questione senza necessità di preventivo reclamo e senza limiti di valore. L adesione della Banca alla procedura è necessaria. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web Pagina 3 di 6

16 Copia per il Promotore alla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob, in base al Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la anzidetta Camera e le relative procedure, adottato dalla Consob con delibera n del 29 dicembre Ai sensi dell art. 5, D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo) chi intende esercitare in giudizio un azione relativa ad una controversia in materia, per quanto qui interessa, di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto, ovvero uno dei procedimenti osservati dagli organi menzionati nei commi che precedono. L esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 5. Il Cliente ha in ogni caso il diritto di presentare esposti alla Banca d Italia. MODIFICA UNILATERALE CONDIZIONI Art. 13 -Determinazione e modifica delle condizioni 2. La Banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare unilateralmente le condizioni anche economiche (anche riguardanti il tasso di interesse e/o gli elementi che concorrono alla sua determinazione, nonché ogni altro prezzo o condizione) applicate ai singoli rapporti, non a tempo determinato, posti in essere con il Cliente. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al Cliente con preavviso minimo di 60 giorni nel rispetto di quanto previsto dall art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e dalle relative disposizioni di attuazione. 3. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda dal contratto entro 60 giorni. In caso di recesso, il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 4. Il Cliente ha il diritto di richiedere alla Banca copia completa del Contratto, nel caso Banca abbia proceduto a modifiche unilaterali. RECLAMI Art. 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui il Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione. 2. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all Ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, agli organi per la risoluzione stragiudiziale delle controversie appositamente stabiliti, indicati al successivo art. 18, seguendo le modalità indicate negli appositi regolamenti. 3. I reclami devono essere inviati alla Banca, Ufficio per le Relazioni con la Clientela (Ufficio Legale Societario - via Filodrammatici Milano - Tel Fax legale&societario@gruppoesperia.com) per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in via informatica, ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. Per la formulazione dei reclami possono essere utilizzati moduli standardizzati che la Banca mette a disposizione. Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l identificazione certa del Cliente. Il reclamo deve essere inviato entro 60 giorni dalla ricezione del rendiconto, della nota di eseguito o dal momento nel quale il Cliente ha avuto notizia del fatto oggetto di reclamo. L ufficio reclami provvede ad evadere tempestivamente le richieste pervenute entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento entro 90 giorni dalla data di ricezione degli stessi. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione della Banca sono indicati anche i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla sua sistemazione. Se al contrario il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustra in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l Arbitro Bancario Finanziario o le altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie applicabili. Pagina 4 di 6

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