COMUNE DI ZIBELLO PROVINCIA DI PARMA

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1 COMUNE DI ZIBELLO PROVINCIA DI PARMA COPIA Codice ente: DELIBERAZIONE N. 14 Trasmessa al C.R.C. con elenco n. Prot. 0 in data.. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza ordinaria di prima convocazione OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI. L anno duemilaquindici addì quattordici del mese di aprile alle ore nella sala delle adunanze consiliari. Previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. Al1'appello risultano: CENSI ARCH. ANDREA PRESIDENTE Presente PAGANI PIERO CONSIGLIERE ANZIANO Presente GALLI GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE Presente BELLONI EMANUELE CONSIGLIERE COMUNALE Presente NICOLAS AJOLFI CONSIGLIERE COMUNALE Presente CORBELLINI MARCO CONSIGLIERE COMUNALE Presente ANGELO SPAGNOLI CONSIGLIERE COMUNALE Presente RASTELLI ANNALISA CONSIGLIERE COMUNALE Presente ARIOZZI FEDERICA CONSIGLIERE COMUNALE Presente VIGHI ELIA CONSIGLIERE COMUNALE Presente GNAPPI ALBERTO CONSIGLIERE COMUNALE Presente Totale presenti 11 Totale assenti 0 Partecipa all adunanza il Sig. DR. GIOVANNI DE FEO il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CENSI ANDREA, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

2 Delibera n. 14 del OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI. IL CONSIGLIO COMUNALE Illustra il SINDACO: Il consigliere Vighi chiede spiegazioni su alcuni articoli del Regolamento che vengono prontamente forniti dal Sindaco e dall Assessore Pagani. Il Consigliere Vighi in particolare chiede come verrà composta la commissione prevista dal Regolamento medesimo SINDACO: Verrà previsto un rappresentante di minoranza ; PREMESSO che l Amministrazione comunale per i propri fini istituzionali è promotrice di una serie di attività finalizzate alla realizzazione di eventi culturali, sociali, ricreativi, sportivi, di promozione del territorio ecc ; PRESO ATTO che sempre di più vengono ridotti i trasferimenti statali destinati a finanziare le attività istituzionali dell Ente; CONSIDERATO CHE: in applicazione dell'art. 43 della Legge 27/12/1997 n. 449 e dell art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000, gli Enti locali, in vista del reperimento di risorse, hanno piena facoltà di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi; la precitata legge 27 dicembre 1997 n. 449, all art. 43, si limita a prevedere la possibilità per le pubbliche amministrazioni, di stipulare i predetti atti contrattuali, ma non indica alcuna disciplina al riguardo; data la atipicità del contratto in questione, occorre comunque ricorrere a procedure che garantiscano il sostanziale rispetto dei principi di efficacia, efficienza trasparenza dell azione amministrativa i contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione si configurano pertanto quali strumenti negoziali sempre più diffusi negli enti locali per reperire risorse e consentire la realizzazione di risparmi di spesa in relazione a progetti, iniziative ed attività poste in essere dall Amministrazione; l Amministrazione comunale in ossequio alla normativa vigente, intende avviare iniziative per il reperimento di sponsor e la definizione di contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati per le attività sopra citate; RICORDATO che il legislatore nazionale ha disciplinato la materia dei contratti di sponsorizzazione anche con l'art. 26 del Codice degli Appalti, approvato con Decreto Legislativo 163/2006; DATO atto che è emersa la necessità di adottare e approvare un apposito Regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione da parte di terzi e al fine di individuare gli atti e le condizioni necessarie per assicurare all Ente una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione, nel rispetto delle norme vigenti e dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

3 VISTA la proposta e la bozza di Regolamento presentata, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali ai sensi dell art. 49 del D. lgs. n. 267/2000; DATO ATTO che, dal presente provvedimento, non deriveranno effetti contabili diretti né indiretti consistenti in impegni di spesa o diminuzioni d entrata; VISTO l art 42 del D. Lgs. n. 267 del ; Con voti favorevoli n 8 astenuti n 3 (Vighi, Ariozzi, Gnappi) resi nelle forme e modi di legge da n 11 consiglieri presenti e votanti ; PROPOSTA Per quanto in premessa enunciato e che di seguito s intende integralmente riportato: DI approvare il Regolamento per la disciplina e gestione delle sponsorizzazioni composto da n. 16 articoli, che si allega all originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale; DI dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione di cui al D.Lgs n 33/2013 e all albo pretorio del Comune. IL CONSIGLIO COMUNALE Ravvisata l urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli n 8 astenuti n 3 (Vighi, Ariozzi, Gnappi) resi nelle forme e modi di legge da n 11 consiglieri presenti e votanti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile. Parere articolo 49 e 147 bis D. Lgs. n. 267 del : Regolarità tecnica, amministrativa parere favorevole F.to: Giannì Domenica

4 Allegato alla deliberazione di C.C. n REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI INDICE Articolo 1 - Finalità Articolo 2 - Definizioni Articolo 3 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari Articolo 4 - Ambito di applicazione delle sponsorizzazioni Articolo 5 - Vincoli di carattere generale Articolo 6 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor Articolo 7 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione Articolo 8 - Contratto di sponsorizzazione Articolo 9 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni Articolo 10 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni Articolo 11 - Aspetti fiscali Articolo 12 - Trattamento dei dati personali Articolo 13 - Verifiche e controlli Articolo 14 - Riserva organizzativa Articolo 15 - Pagamento del corrispettivo Articolo 16 - Normativa di rinvio

5 Articolo 1 Finalità. Il presente regolamento disciplina i rapporti afferenti alla sponsorizzazione e piu in generale la conclusione di speciali accordi di collaborazione in attuazione delle disposizioni contenute nell art. 43 della legge 449/1997 (e successive modifiche ed integrazioni, dell art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell art. 26 del D.Lgs. 163/06 e dell art. 120 del D.Lgs 42/2004). 2. Le iniziative di sponsorizzazioni nonché gli accordi di collaborazione tendono a favorire l innovazione dell organizzazione e la rea1izzazione di economie di bilancio, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali, con lo scopo di perseguire le finalità di pubblico interesse ell osservanza dei criteri di efficienza, efficacia,trasparenza che regolano l operato della Pubblica Amministrazione. L ambito di applicazione riguarda pertanto tutti i servizi dell Amministrazione Comunale. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente Regolamento si intende: a) Per contratto di sponsorizzazione : il contratto mediante il quale il Comune si obbliga a fornire, nell ambito di propri progetti o iniziative, prestazioni accessorie di diffusione del messaggio pubblicitario o del marchio di un terzo (sponsor) in appositi definiti spazi, il quale, a sua volta, si obbliga ad una controprestazione in beni, servizi, danaro o altra utilità nella previsione di conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di immagine. a) per sponsor : il soggetto (persona fisica o giuridica o associazione) che intende stipulare con l Amministrazione un contratto di sponsorizzazione; b) per sponsee : il Comune che stipula con un terzo il contratto di sponsorizzazione (in questo caso il Comune di Zibello); c) per spazio pubblicitario : lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messo a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor: Ai fini del presente Regolamento, non costituisce sponsorizzazione l offerta, a titolo di liberalità, a favore dell Amministrazione, di somme di danaro, di beni o di servizi accessori in occasione dello svolgimento di iniziative e rassegne o dell allestimento di spazi espositivi. Articolo 3 Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati che non svolgano un attività in conflitto con l interesse pubblico e con le finalità e competenze proprie del Comune di Zibello. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di un introito o di una economia di bilancio, totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa. Articolo 4 Ambito di applicazione delle sponsorizzazioni I contratti di sponsorizzazione possono interessare tutte le iniziative, i progetti, le attività dell Amministrazione,, inclusi gli eventi a rilevanza artistico culturale o spettacolare, le manifestazioni sportive e le attività di promozione turistica, gestite o organizzate dal Comune. Possono inoltre riguardare, a titolo esemplificativo:

6 a) attività di restauro e di recupero conservativo di beni artistici, culturali e ambientali; b) attività di valorizzazione del patrimonio comunale. c) attività di promozione prodotti enogastronomici locali; d) attività di miglioramento dell assetto urbano; e) attività inerenti il servizio di verde pubblico e di arredo urbano; I contratti di sponsorizzazione potranno anche riguardare appalti relativi alla progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo di opere e lavori pubblici, in relazione ai quali si rinvia alle specifiche disposizioni applicabili, contenute nel D.Lgs. 163/2006. Articolo 5 Vincoli di carattere generale Tutte le iniziative di sponsorizzazione: 1. sono dirette al perseguimento di interessi pubblici 2. devono escludere forme di conflitto di interesse tra l attività pubblica e quella privata; 3. devono essere consone e compatibili con l immagine del Comune di Zibello; 4. devono produrre risparmi di spesa; Articolo 6 Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor Ai contratti di sponsorizzazione si applicano le disposizioni del Codice dei contratti come previsto dall art. 26 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. La scelta dello sponsor è effettuata mediante espletamento di procedure ad evidenza pubblica, previa pubblicazione di apposito avviso sul Sito internet del Comune e all Albo pretorio on-line ed, eventualmente, con altre forme di pubblicità che non comportino costi per l Ente, ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione. L avviso di gara deve contenere, in particolare i seguenti dati: 1. l oggetto della sponsorizzazione (l iniziativa, il progetto o la descrizione dettagliata completi della quantificazione economica, l evento, il servizio, l opera o l attività del Comune oggetto della sponsorizzazione) e i conseguenti obblighi delle parti, secondo i contenuti dello specifico bando di sponsorizzazione; 2. le modalità e gli spazi pubblicitari per la veicolazione del messaggio pubblicitario dello sponsor e del proprio marchio. 3. le modalità e i termini di presentazione dell offerta di sponsorizzazione. L offerta di sponsorizzazione deve in ogni caso essere presentata in forma scritta ed indicare il bene, il servizio, l attività o la prestazione che si intende sponsorizzare nonché l accettazione delle condizioni previste nell avviso di gara nonché in quelle previste dal progetto di sponsorizzazione. L offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti: a) per le persone fisiche: l inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all art. 38 del codice dei contratti e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale: l inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia (solo per le imprese); l inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se ditte individuali) la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa. b) per le persone giuridiche le autocertificazioni sopra elencate sono riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, i quali devono presentare idonea certificazione attestante la propria carica sociale a norma del DPR 445/2000. Deve comunque essere sempre attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti. L offerta deve inoltre contenere l assunzione di tutte le responsabilità inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.

7 L offerta di sponsorizzazione è valutata dal Responsabile del servizio che realizza l iniziativa oggetto della sponsorizzazione interessata, nonché da una eventuale Commissione di valutazione nel rispetto dei criteri definiti nel bando. Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa. Per le iniziative di importo pari o inferiore a si può procedere all affidamento mediante trattativa privata. Articolo 7 Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione Le iniziative di sponsorizzazione di norma vengono individuate nell ambito degli obiettivi del PEG assegnati ai Responsabili dei servizi. In alternativa o in aggiunta nel corso dell anno, la Giunta municipale può formulare indirizzi per l attivazione di iniziative di sponsorizzazione. Articolo 8 Contratto di sponsorizzazione La gestione delle sponsorizzazioni viene regolata mediante stipula di apposito contratto di sponsorizzazione sottoscritto nella forma della scrittura privata dallo Sponsor e dal Responsabile del servizio interessato e nel quale sono in particolare stabiliti:; a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario; b) la durata del contratto di sponsorizzazione; c) le forme di promozione, comunicazione e pubblicità; d) gli obblighi assunti a carico dello sponsor; e) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. f) Le eventuali clausole di esclusiva. Articolo 9 Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni Sono considerati risparmi di spesa: a) le somme previste in bilancio e non utilizzate a motivo dell intervento dello sponsor, nei limiti del valore economico della sponsorizzazione; b) le sponsorizzazioni in denaro a fronte della concessione di spazi pubblicitarie all interno di proprie iniziative o manifestazioni. I risparmi di spesa di cui al c. 1 possono essere utilizzate per le seguenti finalità: a) nella misura del 15% degli importi relativi ai contratti di sponsorizzazione, derivanti da specifici progetti promossi dalla partecipazione di personale comunale, sono destinate all integrazione degli istituti di incentivazione previsti all art. 15 c. 1 lett. d) del CCNL del del comparto EE.Ll., come sostituito dall art. 4 c. 4, del CCNL del salvo il rispetto del limite di cui all art. 9, comma 2 bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 b) nella misura del 60% sono destinate al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio. c) nella misura del 10%, sono destinate all implementazione del fondo di retribuzione di posizione e di risultato dei Responsabili delle Posizioni apicali; d) nella misura del 15% costituiscono economie di bilancio. Articolo 10 Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni L Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora: a) ritenga possa derivare un conflitto di interesse tra l attività pubblica e quella privata; b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine e alle proprie iniziative; c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale; Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

8 b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici e materiale pornografico o a sfondo sessuale; c) messaggi contrari ai principi costituzionali, non rispettosi della dignità delle persone, o messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. Articolo 11 Aspetti fiscali Ai contratti di sponsorizzazione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia fiscale alle quali si rinvia. Il valore della fatturazione corrisponde al valore della sponsorizzazione intesa come valore delle prestazioni in termini di prestazioni in denaro, di esecuzione di lavori o di fornitura di beni o servizi. Articolo 12 Trattamento dei dati personali I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste dagli addetti agli Uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento Articolo 13 Verifiche e controlli Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor per gli opportuni correttivi. Articolo 14 Riserva organizzativa La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dalla Amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento. E tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare l incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario Articolo 15 Pagamento del corrispettivo Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione deve essere eseguito, nella misura del 50% al momento della sottoscrizione del contratto, con versamento del relativo importo presso la Tesoreria comunale e, nella misura del restante 50% a conclusione dell evento. Articolo 16 Normativa di rinvio Per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nel presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti.

9 IL SINDACO F.to CENSI ANDREA IL SEGRETARIO COMUNALE REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 32 comma 1 della legge n. 69) N. 110 Registro di Pubblicazione Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico. Zibello, li Il Segretario Comunale CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal Al senza reclami. Zibello li, Il Segretario Comunale Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. Addi' IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICATO DI ESECUTIVITA. [ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell art. 134, 3 comma, della D. Lgs. 267/2000, il.. Zibello, li Il Segretario Comunale [x ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs.vo n. 267/2000) Zibello, li Il Segretario Comunale

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