REVIREMENT DELLA SUPREMA CORTE SULLA TARATURA DEGLI AUTOVELOX

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REVIREMENT DELLA SUPREMA CORTE SULLA TARATURA DEGLI AUTOVELOX"

Transcript

1 REVIREMENT DELLA SUPREMA CORTE SULLA TARATURA DEGLI AUTOVELOX L autovelox appartiene alla categoria dei dispositivi di misurazione elettronici della velocità dei veicoli circolanti, i cui risultati sono utilizzati per l irrogazione delle sanzioni amministrative a carico dei conducenti (decurtazione del punteggio o sospensione della patente) e perfino dei proprietari dei veicoli, se riluttanti a comunicare il nome del conducente colto in fallo (sanzione pecuniaria). Per tali dispositivi la legislazione di settore (art. 45 C.D.S.) prevede soltanto una generica approvazione, da parte del competente Ministero, dei rispettivi prototipi (i modelli per l appunto) e non dei singoli strumenti usati, restando escluso ogni controllo periodico, neutrale ed istituzionale; quale quello invece previsto dalla disciplina generale sulle misurazioni (R.D. n del 1890 e relativo regolamento approvato con R.D. n. 242 del 1909, e successive integrazioni e modificazioni, compreso soprattutto l art. 2 della L. n. 273 del 1991), che ha per oggetto sia le unità di base (lunghezza e tempo) sia le unità derivate (e quindi anche la velocità, siccome funzione della lunghezza e del tempo). Ed è in ossequio a tale disciplina metrologica che (per fare qualche esempio) perfino il metro e la bilancia usati nel mercatino sono sottoposti a rigorosi indipendenti controlli (preventivi e periodici); da cui, per quanto detto, restano esenti gli strumenti misuratori destinati a rilevare la velocità degli autoveicoli, e quindi u- sati come prova esclusiva delle corrispondenti violazioni amministrative: difformità di trattamento legislativo più volte denunciata in sede di opposizione alla sanzione amministrativa. Perciò la Procura Generale presso la Suprema Corte già con requisitoria resa il (nel corso del giudizio sul ricorso n / 2007 R.G.) chiese alla Suprema Corte di sospendere il giudizio e disporre la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per verificare la compatibilità con gli artt. 3, 24, 97 e 111, 2 Cost. sia della disciplina del C.D.S., in quanto non prevede verifiche periodiche, neutrali ed istituzionali della funzionalità dei misuratori di velocità utilizzati per l irrogazione delle sanzioni amministrative; sia della ricordata disciplina generale sulle misurazioni, in quanto non applicabile ai misuratori della velocità previsti dalla specifica disciplina testé ricordata (v. all. n. 1). La motivata sollecitazione contenuta in tale requisitoria, poi costantemente reiterata dalla Procura Generale in successivi giudizi, dopo essere stata respinta anche con il rito camerale con varie decisioni (sent. n / 2010, sul menzionato ricorso n / 2007 R.G.; sentt. nn / 2009 e 249 / 2014), è stata infine accolta dalla Suprema Corte con l ordinanza n del , che ha esplicitamente (v. pag. 6) preso spunto dalle pregresse richieste della Procura per sollevare d ufficio la predetta questione di legittimità costituzionale (v. all. n.2). Il revirement, cui la stampa ha dato grande risalto, ha destato molte attese.

2 ALL. N. 1 PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Roma, Ricorso N. R.G.: 1985/ 2007 S.C. P.G.: 8156/ 2007 Oggetto: PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO EX ART. 375 C.P.C. TRASMESSO DALLA ' STRUTTURA UNIFICATA ' 1 DELLA SUPREMA CORTE I l S o s t i t u t o P r o c u r a t o r e G e n e r a l e, e s a m i n a t i g l i a t t i t r a s m e s s i, o s s e r v a q u a n t o s e g u e. I. P R E M E S S A 1. Alla controversia in esame resta estranea ratione temporis la disciplina dettata dal D. lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006, risalendo il deposito della sen- 1 Nell ambito del procedimento ex art. 375 c.p.c. la <Struttura Unificata>, poi ridefinita 'Struttura Centralizzata', è stata istituita dal Primo Presidente della Suprema Corte con decreto (pubblicato in Foro it., 2005, fasc. n. 9, I, 2323), che ha statuito tra l altro che: «una volta individuata, sulla base della scheda di deposito, la sezione competente, il presidente o, in sua vece, il consigliere più anziano, di quest ultima designerà, sempre nell ambito di tale struttura unificata, chi dovrà accertare, attraverso un esame preliminare del ricorso, se è possibile definirlo nelle forme previste dall art. 375 c.p.c.». A proposito del predetto procedimento cfr. Cass., Sez. I, , n , la cui massima così si esprime: «L'inammissibilità della pronuncia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la S.C. ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 375 cod. proc. civ., ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza; ove la Corte, invece, ritenga che la decisione del ricorso presenta aspetti di evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunciarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche ove le conclusioni del P.M. fossero, all'opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa.»; in motivazione si precisa che: «l'inammissibilità della pronuncia in Camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 375 c.p.c., ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso rinvia la causa alla pubblica udienza. Ove la Corte, viceversa, ritenga che la decisione del ricorso presenta aspetti di evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunciarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche ove le conclusioni del pubblico ministero fossero, all'opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa. Né può opinarsi nella soluzione detta una violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa, atteso che le conclusioni del pubblico ministero debbono essere comunicate alle parti e che queste hanno facoltà di presentare memorie ed esporre difese orali, non solo ad opponendum alle conclusioni, ma anche ad sustinendum, nel senso che l'assegnazione del giudizio al rito camerale sulla scorta delle conclusioni del pubblico ministero non costituisce un'ipotesi di decisione, riguardo alla quale si prospetti l'ammissibilità di sole attività difensive in contrasto, da un lato, o un affidamento in una decisione conforme, dall'altro, giacché resta ferma la libertà di convincimento del giudice» (v. loc. cit., 2322 e segg.). Nel medesimo senso Cass., Sezioni U- nite, sent. n del 2005.

3 PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE tenza impugnata ad epoca anteriore alla data ( ) della sua entrata in vigore (artt. 26 e 27 del cit. D. lgs.). II. LE VALUTAZIONI DI LEGITTIMITÀ 2. Assume parte ricorrente che, contrariamente a quanto erroneamente presupposto dalla sentenza impugnata, la legge non prevede verifiche periodiche degli strumenti elettronici di rilevamento della velocità. Ma proprio la carenza di una espressa previsione legislativa 2 impone un approfondimento della questione. II.1. LA DISPIPLINA APPLICABILE 3. La disciplina di settore si rinviene negli artt. 45, 6 C.D.S. 3 (cui fa rinvio anche l art. 4,3 del D.L. n. 121 del 2002, quale risultante dalle modifiche ed aggiunte introdotte dalla L. n. 168 del 2002, 142, 6 C.D.S. 4, 192 reg. 2 Cassazione civile, sez. I, 5 giugno 1999, n. 5542, la cui massima ufficiale così si esprime: «L'efficacia probatoria dello strumento rivelatore di velocità dei veicoli (autovelox) perdura sino a quando risulti accertata nel caso concreto sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate il difetto di costruzione, installazione e funzionamento del dispositivo elettronico. Né può ritenersi pregiudizievole ad un corretto funzionamento dell'apparecchiatura, la assenza di una revisione periodica, necessitando all'uopo accertamenti tecnici e specifici che non possono ricondursi al fatto notorio di cui all'art. 115 c.p.c., nel quale vanno comprese le nozioni tecniche solo quando siano certe, incontestabili e acquisite al patrimonio dell'uomo di media cultura.»; ed in motivazione: «Questa Corte di Cassazione ha più volte, e anche recentemente, affermato che l'efficacia probatoria dello strumento rilevatore di velocità dei veicoli dura sino a quando risulti accertato nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione e funzionamento del dispositivo elettronico (v. sent. n , n , n , n , n , n ). Di questo principio di diritto il Pretore non ha tenuto alcun conto, dubitando dell'attendibilità della rilevazione dell'infrazione tramite apparecchiatura elettronica siccome priva quella apparecchiatura di revisione annuale, che assume apoditticamente prescritta, ma che in realtà non risulta debba esserlo per specifica norma. Del resto, la mancanza di una revisione periodica di un'apparecchiatura siffatta non può ritenersi di per sé pregiudizievole di suo funzionamento corretto, necessitando all'uopo accertamenti tecnici specifici, che non possono ricondursi al fatto notorio, di cui all'art. 115, comma 2 cod. proc. civ., nel quale vanno comprese le nozioni tecniche solo quando siano certe, incontestabili e acquisite al patrimonio dell'uomo di media cultura..». 3 Art. 45, 6 C.D.S. Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni. omissis «6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di i- doneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.». 4 Art. 142, 6 C.D.S.: «Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.» Ricorso N.: R.G.: 1985/ 2007 Cap. II. - Par. (1 3) - Pagina 3 [di 12]

4 PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE C.D.S., che regola il procedimento amministrativo necessario per conseguire l omologazione e prevede la responsabilità del fabbricante del prodotto, 345 reg. C.D.S. 5 e 4 del D.M , n Com è agevole verificare, tale complesso tessuto normativo approda alla mera previsione di una generica approvazione da parte del competente Ministero delle singole apparecchiature, che ovviamente - e per quanto è dato leggere nei decreti che hanno confermato (a quanto sembra, soltanto) l approvazione dell autovelox, modelli 105 SE e 104/C ha per oggetto i prototipi (i modelli per l appunto) degli strumenti rilevatori, e non i singoli strumenti usati per l accertamento della velocità degli autoveicoli. Vero è che l art. 4 di entrambi i menzionati decreti statuisce che gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo «sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzione depositato presso questo ministero, e comunque con intervallo non superiore ad un anno». Ma, con tutto ciò, non può che registrarsi la lacunosità, l insufficienza, la frammentarietà 8 e in definitiva il carattere mistificatorio 5 Art. 345 reg. C.D.S.: Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità (art. 142 C.s.). 1. Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente. 2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5% (1). 3. Il controllo dell'osservanza del limite di velocità, può essere anche effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora. 4. Per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all'articolo 12 del codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi. (1) Comma così modificato dall'art. 197, d.p.r. 16 settembre 1996, n Art. 4 del D.M. citato: «Gli organi di Polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a verificare che sulle apparecchiature stesse siano riportati gli estremi di approvazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici e rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso.». 7 Decreti del Dirett. Gen, Motorizzazione nn e 1123 del , 8 E difatti nella missiva indirizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Prefetto di Ancona (prot. n / 2005 del ), pubblicizzata su Internet, il Ministero,rispondendo ad un quesito del Prefetto anzidetto, non teme di affermare (sub lett. C) che «Si ribadisce che, per gli apparecchi destinati ad operare in presenza degli organi della polizia stra- Ricorso N.: R.G.: 1985/ 2007 Cap. II. - Par. (3 4) - Pagina 4 [di 12]

5 PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE della disciplina di settore, specialmente se raffrontata alla generale disciplina «dei pesi e delle misure». II.2. LA DISCIPLINA GENERALE DELLE MISURE (IL TERTIUM COMPARATIONIS) 5. In apicibus va infatti rilevato che da oltre un secolo la certezza metrologica legale è affidata nel nostro ordinamento ad apposti uffici, istituiti e regolamentati da una disciplina (R.D. n del 1890 e relativo regolamento approvato con R.D. n. 242 del 1909), allora all avanguardia (prevedeva infatti espressamente già la verifica anche dei contatori del gas), ma ormai inesorabilmente superata dall incalzante progresso tecnologico; disciplina alla cui stregua a tutela dei consumatori - ma più in generale della fede pubblica, della correttezza delle transazioni ed in generale di ogni relazione giuridica che coinvolga operazioni di misurazione si prevedono rigorosi controlli preventivi e verifiche periodiche di tutti gli strumenti di misurazione all epoca conosciuti, cui corrisponde per altro a ulteriore dimostrazione della rilevanza sociale e giuridica degli interessi coinvolti - una rigorosa copertura penalistica (artt. 472 e 692 c.p.). Tale corpo normativo è stato ampliato e perfezionato con l approvazione della l. n. 273 del 1991 (Istituzione del sistema nazionale di taratura), cui ha fatto seguito il decreto ministeriale n. 591 del 1993, e del decreto (sulle condizioni di riconoscimento dell idoneità dei laboratori all esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura). In particolare: 5.1. nel 1960 è stato redatto dalla XI CGPM (Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure) il Sistema Internazionale delle unità di misura (simbolo SI), che comprende non solo le unità di base, ma anche quelle derivate; tra queste ultime è compresa anche l unità di misura della velocità, che è funzione 9 di due unità di base (lunghezza e tempo); 5.2. con la menzionata legge del 1991 venne istituito (art. 1) il sistema nazionale di taratura, costituito dagli istituti metrologici primari e dai centri di tadale, non sono previste tarature periodiche, essendo sufficienti a tale proposito le verifiche di funzionalità da eseguire prima di ogni installazione, seconda le indicazioni dei relativi manuali d uso e manutenzione, come espressamente previsto dall art. 4 del D.M. 29 ottobre 1997.». m v SI. s 9 Secondo la legge fisica [ lunghezza] velocità e, utilizzando il sistema SI, [ tempo] Ricorso N.: R.G.: 1985/ 2007 Cap. II. - Par. (4 5.2) - Pagina 5 [di 12]

6 PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ratura, con il compito di assicurare la riferibilità ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni; 5.3. gli istituti metrologici primari effettuano studi e ricerche finalizzati alla realizzazione dei campioni primari delle unità di misura di base, supplementari e derivate (tra cui dunque la velocità) del sistema internazionale delle unità di misura SI; tali istituti confrontano a livello internazionale i campioni realizzati e li mettono a disposizione ai fini della disseminazione prevista dal sistema nazionale di taratura (art. 2); 5.4. a loro volta, i centri di taratura sono costituiti da laboratori di idonea valenza tecnica e organizzativa convenzionati con gli istituti metrologici primari per l'effettuazione della taratura degli strumenti di misura sulla base di campioni secondari confrontati periodicamente con i campioni nazionali (art. 4); ne consegue che in ipotesi i centri di taratura sarebbero tenuti anche ad effettuare operazioni di verifica sui misuratori elettronici della velocità, trattandosi di misura che (se pure derivata) rientra nell ambito operativo del sistema nazionale di taratura. 6. Ma è fin troppo evidente che il sistema di controllo anzidetto, che aspira razionalmente ad elevarsi a generale sistema di verifica di tutti gli strumenti di misurazioni rilevanti nell ordinamento giuridico, non può essere efficacemente surrogato dalla ricordata disciplina specificamente ed esclusivamente predisposta invece per i misuratori di velocità, e quindi né dall approvazione ministeriale del modello né dal collaudo eseguito sul singolo strumento dall impresa costruttrice né dalle istruzioni d uso da essa fornite, e neppure dall attività degli «organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo» (come si legge nell art. 4 dei due citati decreti: v. sopra), se non altro perché occorre invece - ed ovviamente che alle incombenze di vigilanza provveda un organo specificamente tecnico e soprattutto in posizione di assoluta responsabile terzietà. 7. D altra parte, l esigenza di indipendenti, tecnicamente adeguati e periodici rigorosi controlli sugli strumenti di rilevazione della velocità è di immediata rilevanza sol che si pensi che l entità dell eccedenza della velocità (art. 142, commi 7, 8 e 9 C.D.S.) rileva ai fini non solo dell accertamento della violazione, ma anche della conseguente individuazione delle sanzioni amministrative irrogabili, tra cui va inclusa sia la decurtazione del punteggio ex art. 126 bis C.D.S. (ed allegato elenco) sia eventualmente la sospensione della patente. In quest ottica deve aggiungersi che, ancorché a Ricorso N.: R.G.: 1985/ 2007 Cap. II. - Par. (5.2 7) - Pagina 6 [di 12]

7 PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE seguito dell intervento (doppiamente) ortopedico operato dalla Corte Costituzionale (sentenza 27 del 2005), nel caso in cui non sia identificato l autore materiale della violazione, il soggetto proprietario dell autoveicolo che non comunichi nel termine stabilito il nome del conducente, pur non essendo più soggetto alla decurtazione del punteggio, è destinato a patire ugualmente una non lieve sanzione pecuniaria (come specificato espressamente dal par. n. 10 della ricordata sentenza della Corte Costituzionale, per questa parte interpretativa); dal che consegue che, in quanto (in ipotesi) non coinvolto nella condotta materiale sanzionata, per la sua difesa detto proprietario (a differenza del conducente) non può che fare esclusivo affidamento sull attendibilità degli strumenti di misurazione adoperati per la rilevazione del contestato eccesso di velocità. 8. Né può tacersi che, a misura che le entrate derivanti dall applicazione delle sanzioni (la cui gestione in realtà è notoriamente affidata a imprese private, molto spesso rinumerate mediante corresponsione di una percentuale commisurata all incasso delle sanzioni) diventano una quota non insignificante dei bilanci degli enti percettori che le infliggono, almeno astrattamente sussiste il rischio dell accettazione di una qualche disinvoltura nella taratura degli strumenti in questione. 9. Infine, che sia tecnicamente possibile la verifica più adeguata ed imparziale dei predetti rilevatori di velocità è un dato storicamente confermato dalla circostanza per cui controlli rigorosi e imparziali sono da tempo in uso in altri ordinamenti giuridici, che si avvalgono dei medesimi congegni elettronici. II.3. I DUBBI DI COSTITUZIONALITÀ 10. Ma a questo punto appare evidente che la ricordata normativa suscita seri dubbi di costituzionalità: in rapporto innanzi tutto all art. 3 Cost., perché è davvero irragionevole per non dire paradossale - che il metro e la bilancia usati nel mercatino (nel supermercato o all aeroporto) siano sottoposti a rigorosi indipendenti controlli (preventivi e periodici), da cui restano esenti invece gli strumenti misuratori destinati a rilevare la velocità degli autoveicoli, e quindi usati come prova delle corrispondenti violazioni amministrative: se nel primo caso viene in considerazione la sicurezza e l affidabilità dei traffici giuridici, e perciò del mercato, in rapporto alle sanzioni (che, com- Ricorso N.: R.G.: 1985/ 2007 Cap. II. - Par. (7 10.1) - Pagina 7 [di 12]

8 PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE portando comunque trasferimenti di ricchezza, si giustificano soltanto se correttamente applicate) viene in rilievo l affidamento dei cittadini nella «giustizia», tecnicamente verificata e verificabile, dell attività e dell autorità amministrativa (nel suo delicato aspetto sanzionatorio), che è un valore immanente nella Costituzione e nell ordinamento giudico; in rapporto inoltre agli artt. 24 e 111, 2 Cost., dacché come testimonia la fattispecie in esame il cittadino sanzionato in forza dei risultati degli strumenti in questione non è in grado poi di confutarli efficacemente allorché gli sia contestata la violazione e gli sia applicata la sanzione, senza neppure potere fare affidamento sui controlli preventivi previsti dall ordinamento per altre situazioni che pure coinvolgono attività di misurazione (quantitativa); come dire che allo stato la sicurezza degli scambi economici sembra tecnicamente più garantita (in sede preprocessuale e processuale) della credibilità del potere sanzionatorio della Pubblica Amministrazione; e d altronde la carenza degli auspicati effettivi controlli inevitabilmente innesca a propria volta un contenzioso giudiziario che, sebbene di fatto impotente nei risultati (per quanto dianzi detto), non fa altro che aggravare senza giusto motivo il carico di lavoro degli uffici giudiziari, protraendo in generale ed in particolare la durata dei giudizi (come per altro avverrebbe se non si potesse più fare legale affidamento sull attendibilità di più tradizionali misurazioni); In rapporto infine all art. 97 Cost., giacché: 10.3.A. alla maggiore capacità tecnologica ed incisività dell accertamento delle infrazioni deve in principio corrispondere anche la sicurezza del riscontro probatorio, perché l operazione economico giuridica insita nell applicazione della sanzione sarebbe alla resa dei conti decisamente in perdita se, per sanzionare (come pure è incontestatamente necessario) l eccesso di velocità e salvaguardare la vita umana, l ordinamento fosse costretto ad abiurare alle più elementari garanzie di civiltà probatoria e giuridica, disponendosi a tollerare a priori la possibilità di iniquità o anche di mera superficialità sanzionatorie; 10.3.B. per altro, se (come sembra pacifico) la finalità istituzionale delle sanzioni amministrative previste dal C.D.S. è quella di rendere più sicura la circolazione stradale, sembrerebbe del tutto razionale (anche in termini di analisi economica del diritto) che con una parte dei proventi siano (auto)finanziati i servizi e gli apparati necessari per rendere affi- Ricorso N.: R.G.: 1985/ 2007 Cap. II. - Par. ( B) - Pagina 8 [di 12]

9 PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dabili tecnicamente affidabili le misurazioni necessarie per un corretto esercizio del potere sanzionatorio stesso. 11. La questione di legittimità costituzionale così lumeggiata sembra (non solo non manifestamente infondata, ma anche) certamente rilevante perché il ricorso per cassazione del Ministero dell Interno, che allo stato della legislazione meriterebbe accoglimento, diventerebbe degno di rigetto, se come in questa sede non irragionevolmente si teme - le attuali scarne garanzie di certezza del riscontro della velocità fossero ritenute incostituzionali. 12. È appena il caso di aggiungere che: se le precedenti osservazioni fossero condivisibili, non sembra che la decisione del ricorso in esame possa attingere quella evidenza decisoria che caratterizza, delimitandolo, il procedimento camerale delineato dall art. 375 c.p.c.; d altra parte, appare evidente l opportunità di fissarne con sollecitudine la trattazione in pubblica udienza, trattandosi di questione agitata con grande frequenza statistica sia presso i Giudici di merito sia presso la Suprema Corte; analoga eccezione di illegittimità costituzionale è stata sollevata da questo Ufficio con riferimento al ricorso n del 2005 R.G. e con decisione interlocutoria depositata il la Suprema Corte ne ha disposto la trattazione in pubblica udienza; analoga decisione è stata assunta dalla Seconda Sezione all udienza del 13 novembre con riferimento a numerosi analoghi ricorsi trattati ex art. 375 c.p.c.; recentemente (sentenza n. 277 del 2007, allegata) la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata analoga questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di Pace di Dolo, avendo il remittente indicato come termine di comparazione il D.M. n. 182 del 2000, norma secondaria non appropriata, anziché sperimentare il riferimento all art. 2 della l. n. 273 del 1991: norma che invece sopra (sub par. n. 5.1 e seguenti) si è specificamente segnalata come puntuale tertium comparationis. III. CONCLUSIONI 13. Per tali ragioni quest Ufficio chiede che la S.C., decidendo in camera di consiglio, in gradato subordine: con ordinanza rinvii ad una vicina pubblica udienza la trattazione del presente ricorso; Ricorso N.: R.G.: 1985/ 2007 Cap. III. - Par. (10.3.B 13.1) - Pagina 9 [di 12]

10 PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE con ordinanza d ufficio sospenda il presente giudizio e disponga la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per verificare, per quanto in motivazione esposto, la compatibilità con gli artt. 3, 24, 97 e 111, 2 Cost.: 13.2.A. della disciplina applicabile alla fattispecie (artt. 45, 6 C.D.S. - cui fa rinvio anche l art. 4,3 del D.L. n. 121 del 2002, quale risultante dalle modifiche ed aggiunte introdotte dalla L. n. 168 del , 6 C.D.S., 192 reg. C.D.S. e 345 reg. C.D.S.), in quanto non prevede verifiche periodiche, neutrali ed istituzionali della funzionalità dei misuratori di velocità utilizzati per l irrogazione delle sanzioni amministrative; 13.2.B. della disciplina generale sulle misurazioni (R.D. n del 1890 e relativo regolamento approvato con R.D. n. 242 del 1909, e successive integrazioni e modificazioni, compreso soprattutto l art. 2 della L. n. 273 del 1991), in quanto non applicabile ai misuratori della velocità previsti dalla specifica disciplina testé ricordata; con sentenza dichiari manifestamente fondato il ricorso in epigrafe specificato. All. n. 1: sentenza n. 277 del 2007 della Corte Costituzionale Rosario Giovanni Russo Ricorso N.: R.G.: 1985/ 2007 Cap. III. - Par. ( ) - Pagina 10 [di 12]

11 ALL. N /14 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogget -Co SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: *SANZIONI AMM. VE DIVERSE DA LAVORO, Dott. ETTORE BUCCIANTE - Presidente - PREVIDENZA, FINANZ. E Dott. LAURENZA NUZZO - Consigliere - TRIB. Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere - R.G.N /2009 Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere - Cron.),7Y66 Dott. ANTONIO ORICCHIO ha pronunciato la seguente - Rel. Consigliere - Rep. Ud. 11/04/2014 ORDINANZA AfflE kuo Q, t A PU sul ricorso proposto da: TRIBOLO MASSIMO TRBMSM71M12L219R, CARBONE SIMONA CRBSMN71T44L219Y, elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGIOTEVERE DEI MELLINI 21, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO NICOLETTI, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro PREFETTURA DI CUNEO in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controri corrente -

12 avverso la sentenza n. 5533/2008 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 23/07/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

13 CONSIDERATO in FATTO Con ricorso depositato in data 16 giugno 2006 Carbone Simona e Tribolo Massimo, rispettivamente conduttrice e proprietario dell'autovettura targata CV012AV, adivano il Giudice di Pace di Mondovì opponendosi al provvedimento del Prefetto di Cuneo del 17 maggio 2006, col quale era stato respinto il loro ricorso del 13 dicembre 2005 avverso il verbale n. ATX della Polizia Stradale di Cuneo per violazione dell'art. 142, VIII co. C.d.S. asseritamente commessa il 27 giugno I ricorrenti chiedevano all'adito Giudice di prime cure la declaratoria di illegittimità e nullità ovvero l'annullamento e la revoca del provvedimento impugnato. Si costituiva in giudizio la succitata Prefettura contestando l'avversa opposizione. Con sentenza del 13 novembre 2006 il Giudice di Pace di Mondovì rigettava il ricorso, confermando il verbale e l'ordinanza del Prefetto di Cuneo in data 22 agosto 2006 e riducendo la sanzione pecuniaria al minimo edittale. Con atto depositato in data 18 giugno 2007 Carbone Simona e Tribolo Massimo adivano il Tribunale di Torino interponendo appello avverso la suddetta sentenza di primo grado. Resisteva all'interposto gravame la Prefettura di Cuneo, chiedendo il rigetto per infondatezza del proposto appello e la vittoria di spese del doppio grado del giudizio. Con sentenza n. 5533/2008 del 23 luglio 2008 il Tribunale di Torino rigettava l'appello principale, accoglieva l'appello incidentale e condannava gli appellanti principali alla refusione delle spese del doppio 3

14 grado del giudizio, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Per la cassazione della detta decisione d'appello proponevano ricorso Carbone Simona e Tribolo Massimo con atto fondato su otto ordini di motivi, assistiti dalla formulazione di quesiti ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.. Resisteva con controricorso la Prefettura di Cuneo. RITENUTO in DIRITTO 1.- Deve, al fine del presente provvedimento, porsi immediatamente attenzione su alcuni rilevanti profili di cui al terzo e quarto ordine di motivi. Con il terzo motivo del ricorso si censura la "violazione o, comunque, falsa applicazione di norme di diritto, ovvero della L n.273. dell'art. 4 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direttore Generale Motorizzazione n del ed ancora delle norme internazionali UNI 30012, UNI EN e delle raccomandazioni OIML D19 e D20, ove prevedono la taratura periodica per le apparecchiature di rilevazione della velocità art. 360 n. 3 c.p.c.". In proposito viene formulato, ai sensi dell'applicabile art. 366 bis c.p.c. il seguente articolato quesito di diritto : "dica l'eccellentissima Corte se, in generale ed in particolare nel caso di specie, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 13 luglio 2007 n. 277 ed in quella 17 dicembre 2008 n. 423, all'apparecchiatura Autovelox mod. 104/C2, utilizzata per il rilevamento della velocità nella fattispecie per cui è causa, sia o meno applicabile la L , n, 273, nonché il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, 4

15 Direttore Generale Motorizzazione n del e la nota n del Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale e, in caso positivo, se per la validità dell'accertamento della velocità, data la sua irripetibilità, sia necessario o meno che lo strumento di rilevazione della velocità sia sottoposto a taratura, anche periodica, da parte dei SIT, Servizi Italiani di Taratura". Con il successivo quarto motivo (di certo collegabile a quello innanzi esposto) le parti ricorrenti lamentano una carenza motivazionale della impugnata sentenza in relazione ad "un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero il regolare funzionamento dell'autovelox". Il tutto al cospetto dell'affermazione riportata nella decisione d'appello, per la quale "...il regolare funzionamento dello strumento è certo fino a prova contraria...". Entrambi i motivi innanzi riportati impongono di affrontare la (non nuova) problematica della necessità della taratura e della periodica verifica delle apparecchiature predisposte per l'accertamento e misurazione della velocità. E, quindi, della legittimità costituzionale di una esenzione per tali strumenti- da ogni e qualunque, pur prevista e prescritta, in generale, procedura di verifica della loro taratura. La rilevanza della questione in ordine alla decisione della controversia emerge alla stregua dell'operata ricostruzione della vicenda oggetto del giudizio, nonché dal riverberarsi della medesima anche su alcuni dei rimanenti motivi del ricorso, in particolare il primo ed il secondo. Quest'ultimi, in via mediata, sono a loro volta coinvolti dalla soluzione dell'anzidetta questione di legittimità, specie ove si consideri che come giova, in 5

16 breve, qui evidenziare- attengono alla motivazione ed all'eventuale violazione o falsa applicazione di norme di diritto quali l'art c.c. in relazione agli artt. 23 L. n. 689/1981 e 205 C.d.S. quanto alla "avvenuta o meno dimostrazione" della regolarità del detto rilevatore di velocità. Deve, quindi, ritenersi -concludendo in punto- ricorrente nella concreta fattispecie sottoposta a giudizio la rilevanza e pertinenza della questione di legittimità costituzionale sottesa alla prospettazione delle parti ricorrenti, in particolare, con il riportato terzo motivo del ricorso. Questione che questa Corte ritiene di sollevare quanto all'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 3.-La non manifesta infondatezza della medesima questione emerge da quanto di seguito esposto. Questa Corte con suoi pregressi provvedimenti ha, in sostanza, ritenuto -alla stregua di noto pregresso orientamento- che le apparecchiature elettroniche per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, di cui all'art. 142, sesto comma del D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 non dovevano essere sottoposte alla procedura di taratura. Il tutto perché potevano evitarsi i "controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991 istitutiva del sistema nazionale relativo alla verifica della taratura poiché esso attiene alla materia c.d. metrologica, che è diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità" (Cass., Sent. 19 novembre 2007, n ). In tale contesto questa stessa Corte, allorchè fu chiamata a pronunciarsi (anche su richiesta, a suo tempo formulata, dalla Procura Generale) in ordine alla 6

17 legittimità costituzionale della mancata previsione di sistemi di controllo periodici della taratura degli strumenti elettronici di misurazione della velocità, ebbe a ritenere l'infondatezza della questione. Tanto si affermò sia con la decisione appena innanzi citata, che con alcune immediatamente successive. In particolare si ribadì la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost. degli artt. 45 comma 6 C.d.S., 4 comma 3 d.l. n. 121 del 2002 (convertito in L. n. 168/2002), 142, comma 6 C.d.S. e 345 reg. cod. strada (Cass., Sez. II, 15 dicembre 2008, n ed, ancora, Cass. n /2008). Senonchè la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della Strada) «nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalità (taratura)" è stata esaminata dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 277/2007. Con tale decisione, pur non ritenendo fondata la questione, ma solo "per erronea individuazione da parte del giudice rimettente del termine di comparazione (decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182 invece dell'art. 2, comma 1 della legge n. 237/1991)", la Corte Costituzionale ha avuto modo di svolgere affermazioni che non possono che indurre ad una riconsiderazione della questione. In particolare con la citata sentenza si è affermato che al fine della individuazione "della norma rispetto alla quale (si) lamenta una irragionevole disuguaglianza" andava "sperimentata l'applicazione della normativa generale 7

18 del 1991 alla luce del sistema internazionale di misura SI, che comprende la velocità come unità derivata". Ciò tanto più in considerazione del significativo fatto che la stessa Amministrazione pubblica "aveva dichiarato nel 2000 di volere attuare tale normativa", come da nota, già citata, n Il valore della affermazioni testé riportate della Corte Costituzionale non risulta smentito da successivi noti provvedimenti della medesima Corte quali le ordinanze, con declaratoria di manifesta inammissibilità della medesima questione di legittimità costituzionale, n. 423/2008 (per omessa indicazione sulla vicenda oggetto del giudizio e sulla rilevanza in esso della disposizione impugnata) e n. 127/2009 (per mancata adeguata descrizione della concreta fattispecie sottoposta a giudizio). Anzi proprio quel valore delle affermazioni inducono oggi, col presente provvedimento, a riproporre l'accennata questione di costituzionalità, rilevante per quanto già detto- ai fini del decidere e non manifestamente infondata alla stregua di quanto appena qui innanzi esposto. Tanto specificamente in relazione all'art. 3 della Costituzione per l'assoluta irragionevolezza e conseguente disuguaglianza, che come si approfondirà meglio in seguito- contrassegna la detta esclusione dall'applicazione della citata normativa generale, anche internazionale, in tema di misura ricomprendente pure la velocità come unità derivata ; ed, ancora, con riguardo, come tertium comparationis, alla normativa di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura), che prevede anche la velocità quale unità di misura derivata, nonché con riferimento pure alla normativa comunitaria 8

19 (Norme UNI EN parte 1 come integrate da UNI EN 10012), che -per di più- prevede il dovuto e relativo adeguamento del nostro ordinamento. 4.- La medesima questione di costituzionalità deve ritenersi rilevante ed ammissibile con riguardo al noto parametro della ragionevolezza delle norma. Tanto in considerazione della palese irragionevolezza di un sistema e di una Amministrazione, che non adeguandosi (come evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale a suo tempo) alla richiamata normativa interna ed alla sua stessa manifestata volontà di cui alla citata nota ministeriale, finirebbe per concretizzare, in pratica, un incredibile risultato : quello per cui una qualunque bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica verifica della taratura, nel mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irrepetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo. Fra l'altro appare incongruo, oltre che normativamente irragionevole, ritenere che la suddetta apparecchiatura sia garantita, quanto alla sua efficienza e buon funzionamento (anche a distanza di lustri), dalla sola conformità al modello omologato. Questa Corte ritiene, quindi, di sollevare d'ufficio così come da dispositivo- la questione di legittimità costituzionale del già citato art. 45 C.d.S. in riferimento alla cennata norma costituzionale nella parte in cui il medesimo non prevede la verifica periodica della funzionalità e della taratura delle apparecchiature destinate all'accertamento della velocità e delle violazioni dei suoi limiti. P.Q.M. La Corte 9

20 visti gli artt. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87 e 295 c.p.c. a)solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura; b)dispone, a cura della Cancelleria, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; c)sospende il giudizio in corso. Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l' l l aprile 2014 Il Presidente mio Giudiziario eria NERI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Romaa 07 AGO, 2014 Il 10

Giurisprudenza. Corte di Cassazione II Sezione Civile Ordinanza interlocutoria del 7 agosto 2014, n

Giurisprudenza. Corte di Cassazione II Sezione Civile Ordinanza interlocutoria del 7 agosto 2014, n Giurisprudenza Corte di Cassazione II Sezione Civile Ordinanza interlocutoria del 7 agosto 2014, n. 17766 Accertamento elettronico della velocità apparecchiatura Autovelox mod. 104/C2 - art. 45 cds verifiche

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 2 Num. 14543 Anno 2016 Presidente: BUCCIANTE ETTORE Relatore: ORICCHIO ANTONIO Data pubblicazione: 15/07/2016 SENTENZA sul ricorso 16287-2012 proposto da: ANGHILERI GIANMARIO NGHGMR41T23L634Z,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 05/05/2016 SENTENZA sul ricorso 22273-2014 proposto da: VALLE FILIPPO, elettivamente domiciliato

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE SENTENZA N DEL FATTO E DIRITTO. Cass /2011. Autovelox: contestazione immediata

CORTE DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE SENTENZA N DEL FATTO E DIRITTO. Cass /2011. Autovelox: contestazione immediata La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha confermato la sentenza del Tribunale - di accoglimento del ricorso - che si fondava su doppia articolazione della ratio decidendi costituita dalla affermazione

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 18174 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: PICARONI ELISA Data pubblicazione: 16/09/2016 SENTENZA sul ricorso 1734-2015 proposto da: ZAMBANO TULLIO DOMENICO, elettivamente

Dettagli

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto. Della violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, incapace ex lege, risponde in via diretta, a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, applicabile anche agli

Dettagli

Cass /09: Il Ricorso al Prefetto preclude l'emissione della Cartella esattoriale

Cass /09: Il Ricorso al Prefetto preclude l'emissione della Cartella esattoriale In pendenza del ricorso al Prefetto, ex art. 283 del Codice della Strada, avverso verbale di accertamento di violazione alle norme del C.d.S., è preclusa la possibilità di emissione della cartella esattoriale,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 18737 Anno 2017 Presidente: NAPPI ANIELLO Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA Data pubblicazione: 27/07/2017 ORDINANZA sul ricorso 22254-2016 proposto da: OMONKHEGBELE MOSES, elettivamente

Dettagli

SEZIONE SESTA CIVILE - 2. Dott. Felice MANNA - Consigliere Cron Rep. C l) Dott. Vincenzo CORRENTI ORDINANZA

SEZIONE SESTA CIVILE - 2. Dott. Felice MANNA - Consigliere Cron Rep. C l) Dott. Vincenzo CORRENTI ORDINANZA TE -) P r A 1/ 15 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE - 2 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Dott. Stefano PETITTI - Presidente Rel. R.G. 29156/2011 Dott. Felice MANNA - Consigliere

Dettagli

Cass. 7949/2017. Distanza tra autovelox e relativa segnalazione. Scritto da Francesco Annunziata Venerdì 31 Marzo :00

Cass. 7949/2017. Distanza tra autovelox e relativa segnalazione. Scritto da Francesco Annunziata Venerdì 31 Marzo :00 Con la sentenza che segue la Corte di Cassazione ha sancito che i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati "con adeguato anticipo" rispetto al luogo ove viene

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 8832 Anno 2017 Presidente: MACIOCE LUIGI Relatore: TORRICE AMELIA Data pubblicazione: 05/04/2017 SENTENZA sul ricorso 13571-2016 proposto da: LORENZONI GIACOMO C.F. LRNGCM53M27L046S,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 2 Num. 7709 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: ORICCHIO ANTONIO Data pubblicazione: 19/04/2016 SENTENZA sul ricorso 21472-2012 proposto da: ATTENE ANGELINO TTNNLN51S14E788L,

Dettagli

a) in primo luogo, la velocità effettivamente tenuta dal trasgressore e rilevata dall'apparecchiatura;

a) in primo luogo, la velocità effettivamente tenuta dal trasgressore e rilevata dall'apparecchiatura; E' nullo il verbale elevato per eccesso di velocità se non viene indicata la detrazione apportata al valore effettivamente rilevato (art. 345 c. 2 D.P.R. n. 495/1992) Autore: Matranga Alfredo In: Multe

Dettagli

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - ORDINANZA 559g LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente - Oggetto FALLIMENTO Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere - Dott.

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Semaforo rosso: requisito della specificità

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Semaforo rosso: requisito della specificità Il requisito della specificità dell'atto di accertamento deve dirsi osservato per il tramite dell'indicazione del giorno e dell'ora, della natura della violazione, del tipo e della targa del veicolo, nonchè

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale aveva ritenuto che non integrava violazione del diritto di difesa la mancata indicazione, nel verbale di contestazione, del decreto prefettizio di individuazione della strada su cui era stata

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 11001 Anno 2016 Presidente: GRECO ANTONIO Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 27/05/2016 SENTENZA sul ricorso 2018-2012 proposto da: PAST SRL IN LIQUIDAZIONE in persona

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Rel. Consigliere ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Rel. Consigliere ORDINANZA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta da: Bruno BIANCHINI Lorenzo ORILIA Antonio ORICCHIO Alberto GIUSTI Dario CAVALLARI Presidente Rel. R.G. 29912/2014 Cron. 2 v Rep. C.C. 23/6/2017

Dettagli

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox Autovelox: perché la contestazione non immediata sia legittima è necessaria la prova in giudizio della omologazione e della taratura degli strumenti utilizzati Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes Cass. 26964/2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes Con la sentenza che segue la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui in tema di violazione

Dettagli

Sottrazione dei punti della patente e giurisdizione

Sottrazione dei punti della patente e giurisdizione Sottrazione dei punti della patente e giurisdizione Autore: sentenza In: La decurtazione dei punti della patente di guida rappresenta una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE ESTREMI: Corte di Cassazione Sesta civile Data: 28.11.2012 Numero: 21199 In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di La predetta norma non prevede un

Dettagli

Le variazioni ai giudizi di impugnazione

Le variazioni ai giudizi di impugnazione Le variazioni ai giudizi di impugnazione In nero sono evidenziate le modifiche apportate dal Dl 83/2012 convertito dalla legge 134/2012 Articolo 342 Forma dell appello L appello si propone con citazione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE. - Rel. Consigliere - Od. 26/10/2016 SENTENZA NADIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE. - Rel. Consigliere - Od. 26/10/2016 SENTENZA NADIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto 2~5' 4.4 ve, R *nmedwr--e ocu=nletri i"z",mmr.e R.G.N.

Dettagli

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24097 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI BLASI

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

Cass. 20222/2011- Violazioni plurime: inapplicabilità dell'art. 8 L.689/81 e dell'istituto della continuazione

Cass. 20222/2011- Violazioni plurime: inapplicabilità dell'art. 8 L.689/81 e dell'istituto della continuazione La norma di cui all art. 8 della legge n. 689 del 1981 non è legittimamente invocabile con riferimento alla ipotesi di concorso materiale, di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni,

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1. Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere - Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1. Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere - Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere - 4035/17 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSINIO DOGLIOTTI - Presidente - Oggetto FAILINIVNTO Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 330. Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 330. Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 09 01 2014 N 330 Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione ha pronunciato la seguente: ORDINANZA REPUBBLICA ITALIANA IN

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 22562 Anno 2016 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: PICARONI ELISA Data pubblicazione: 07/11/2016 ORDINANZA sul ricorso 9726-2015 proposto da: FERLAUTO MICHELE, elettivamente

Dettagli

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016 Giurisprudenza Corte di Cassazione II Sezione Civile - n. 16258 del 3 agosto 2016 Sosta su suolo pubblico sosta protratta oltre l orario consentito ticket scaduto art. 7 comma 15 cds - inadempimento contrattuale

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 25030 Anno 2017 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 23/10/2017 ORDINANZA sul ricorso 11424-2016 proposto da: COMUNE di CASACANDITELLA, in

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 21152 Anno 2017 Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 12/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 18589-2016 proposto da: MARRAS ANDREA GIOVANNI, elettivamente

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 20055 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 07/10/2015 SENTENZA sul ricorso 28590-2010 proposto da: SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente - Se il Giudice intende ridurre una nota spesa dettagliata deve darne motivazione adeguata, supportata da validi elementi argomentativi volti a chiarire quali voci ha ritenuto non attribuibili, e non giustificata

Dettagli

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox La mancata comunicazione della decurtazione dei punti non consente di venire a conoscenza della progressiva

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 20068 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: PICARONI ELISA Data pubblicazione: 06/10/2016 SENTENZA sul ricorso 9590-2015 proposto da: COMUNE DI FIRENZE, in persona dei

Dettagli

Avvisi di accertamento: va allegato l'atto non conosciuto dal contribuente

Avvisi di accertamento: va allegato l'atto non conosciuto dal contribuente Avvisi di accertamento: va allegato l'atto non conosciuto dal contribuente Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto tributario, Giurisprudenza commentata È illegittimo l'accertamento che si fonda sulle risultanze

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 ORDINANZA 20758/17 Composta da LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 Dott. Adelaide AMENDOLA - Presidente - Dott. Franco DE STEFANO - Consigliere Rel. - Dott. Luigi Alessandro SCARANO - Consigliere

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 22093 Anno 2016 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: FEDERICO GUIDO Data pubblicazione: 31/10/2016 ORDINANZA sul ricorso 20852-2015 proposto da: RICUCCI STEFANO, elettivamente domiciliato

Dettagli

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE MASTER IN DIFESA TRIBUTARIA E ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE (Corte Cost. n. 110/2010 e n. 109/2012; Cass. n. 2845/2012) ANTONIO SIMONE (già Presidente della

Dettagli

, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N /2009

, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N /2009 04674.15 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto., IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 18669/2009 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati : C.ron.4 ~ l'-; Rep. Dott. GA3RIELLA

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 22010 Anno 2017 Presidente: SCHIRO' STEFANO Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 21/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 26327-2015 proposto da: COMUNE DI BARI, in persona del

Dettagli

E' illegittimo il verbale elevato per mezzo del tutor non consentendo tale apparecchio l' applicazione della tolleranza del 5% prevista dal CdS

E' illegittimo il verbale elevato per mezzo del tutor non consentendo tale apparecchio l' applicazione della tolleranza del 5% prevista dal CdS E' illegittimo il verbale elevato per mezzo del tutor non consentendo tale apparecchio l' applicazione della tolleranza del 5% prevista dal CdS Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura ordinaria E questo

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio - Presidente - Dott. CHINDEMI Domenico -

Dettagli

- controlicorrente - avverso la sentenza n. 920/2010 della CORTE D'APPELLO di SALERNO del , depositata il 13/10/2010; udita la relazione dell

- controlicorrente - avverso la sentenza n. 920/2010 della CORTE D'APPELLO di SALERNO del , depositata il 13/10/2010; udita la relazione dell LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 20172/13 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente - Oggetto BANCA E BORSA Dott. LUIGI MACIOCE Dott. RENATO

Dettagli

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente - 15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente - Dott. ANTONIO

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 5039 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 13/03/2015 SENTENZA sul ricorso 24741-2010 proposto da: ASSOCIAZIONE SPORTIVA ROMA SPA in

Dettagli

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Sentenza del 12 maggio 2014 n. 10223 Integrale Impugnazioni civili - ammissibilita' ed inammissibilita' (quesiti di diritto) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2. Dott. FELICE MANNA - Presidente - Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2. Dott. FELICE MANNA - Presidente - Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere - 93 48 / 1 7 U LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FELICE MANNA - Presidente - Oggetto CONDOMINIO Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 MARZO 2013, N : lavori edilizi in zona sismica.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 MARZO 2013, N : lavori edilizi in zona sismica. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 MARZO 2013, N. 11523: lavori edilizi in zona sismica. «Deve, infatti, ribadirsi che il reato di omessa denuncia di lavori edilizi da eseguirsi in

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 10594 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 23/05/2016 SENTENZA sul ricorso 444-2015 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587,

Dettagli

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE. Sentenza 8 aprile 2011, n Cass. 8114/2011:O.S.A. - Compensazione spese: illegittimità

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE. Sentenza 8 aprile 2011, n Cass. 8114/2011:O.S.A. - Compensazione spese: illegittimità Il modesto valore della controversia non è di per sè giustificativo della compensazione delle spese, determinando questo la scelta dello scaglione di valore della controversia su cui parametrare la condanna

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2009. Spese di CTU: solidarietà tra le parti. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 20 Marzo :17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2009. Spese di CTU: solidarietà tra le parti. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 20 Marzo :17 La corte di Cassazione, consolidando un precedente orientamento, ha confermato il principio secondo il quale tutte le parti processuali sono tenute, solidalmente tra loro, al pagamento del compenso al

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter composto dai signori magistrati: Luigi Tosti Presidente Franco Angelo Maria De Bernardi

Dettagli

Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti

Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti Applicazione della sanzione della perdita dei punti per violazione commessa in momento precedente all entrata in vigore dell

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE. Cass /2014. Multa senza autovelox: legittima se ben dettagliata.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE. Cass /2014. Multa senza autovelox: legittima se ben dettagliata. La pericolosità della condotta di guida deve essere desunta dalle caratteristiche, dalle condizioni della strada e del traffico nonchè da ogni altra circostanza di qualsiasi natura. Essa di per sè non

Dettagli

34 72 REPUBBLICA ITALIANA

34 72 REPUBBLICA ITALIANA 34 72 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto *TRIBUTI R.G.N. 18253/2011 cr on. 34-2 Rep.

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 2 Num. 9972 Anno 2016 Presidente: BUCCIANTE ETTORE Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Data pubblicazione: 16/05/2016 SENTENZA sul ricorso 12887-2012 proposto da: GRAPPEGGIA ELISA GRPLSE52P44A400Z,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 2076 Anno 2016 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 03/02/2016 SENTENZA sul ricorso 6973-2010 proposto da: BIANCO BRUNA nq di titolare dell'omonima

Dettagli

Autovelox: sufficiente contestazione differita se non misura illecito prima del transito - Cassazione, sez. I civile, sentenza n.

Autovelox: sufficiente contestazione differita se non misura illecito prima del transito - Cassazione, sez. I civile, sentenza n. Autovelox: sufficiente contestazione differita se non misura illecito prima del transito - Cassazione, sez. I civile, sentenza 17.02.2004 n. 3017 La Corte di Cassazione, con sentenza 3017/04, ha stabilito

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 2 Num. 5898 Anno 2015 Presidente: BUCCIANTE ETTORE Relatore: NUZZO LAURENZA Data pubblicazione: 24/03/2015 SENTENZA sul ricorso 19056-2009 proposto da: EQUITALIA SARDEGNA S.p.A. (nuova

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n.250. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n.250. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n.250 Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -2 Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STEFANC) PETITTI - Presidente - Oggetto CONDOMINIO Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO) - Consigliere -

Dettagli

Telelaser è strumento conforme al codice della strada ( Giudice di Pace Trieste, sentenza )

Telelaser è strumento conforme al codice della strada ( Giudice di Pace Trieste, sentenza ) Telelaser è strumento conforme al codice della strada ( Giudice di Pace Trieste, sentenza 19.09.2001 ) - Si ringrazia per la cortese segnalazione il dott. Giuseppe Garrano, Giudice di Pace in Trieste In

Dettagli

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

Cass /2011:Opposizione a sanzione amministrativa: è sempre competente il Giudice di Pace

Cass /2011:Opposizione a sanzione amministrativa: è sempre competente il Giudice di Pace La Cassazione ha ritenuto fondato il principio affermato dal Tribunale di Roma, secondo il quale "In tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto dell'art. 205 d.lgs. 285/1992 e dell'art. 22-bis

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 22867 Anno 2014 Presidente: BIANCHINI BRUNO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 28/10/2014 ORDINANZA sul ricorso 19776-2013 proposto da: RUSSIT,T,0 FELICETTO RSSFCT33P06A615U,

Dettagli

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso. Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 12895 Anno 2014 Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 09/06/2014 SENTENZA sul ricorso 23438-2008 proposto da: CONSIGLIO GIUSEPPE CNSGPP44R19F299H,

Dettagli

MANCATA APPOSIZIONE SUL RETRO DEI SEGNALI STRADALI DEGLI ESTREMI DELL ORDINANZA - Art. 77 comma 7 del D.P.R. 495/92 -

MANCATA APPOSIZIONE SUL RETRO DEI SEGNALI STRADALI DEGLI ESTREMI DELL ORDINANZA - Art. 77 comma 7 del D.P.R. 495/92 - MANCATA APPOSIZIONE SUL RETRO DEI SEGNALI STRADALI DEGLI ESTREMI DELL ORDINANZA - Art. 77 comma 7 del D.P.R. 495/92 - Un motivo ricorrente di impugnativa avverso i verbali di accertamento di infrazioni

Dettagli

A 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA

A 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA Civile Sent. Sez. 1 Num. 10710 Anno 2016 Presidente: FORTE FABRIZIO Relatore: BISOGNI GIACINTO Data pubblicazione: 24/05/2016 s a rei' EN ZA sul ricorso proposto da: Sebastiano Barbera, elettivamente domiciliato

Dettagli

Regolamento per la verificazione periodica di strumenti metrici

Regolamento per la verificazione periodica di strumenti metrici CCIAA Bolzano Servizio metrico Regolamento per la verificazione periodica di strumenti metrici (in attuazione dell art. 3 del decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato 28 marzo

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 1 Num. 22007 Anno 2015 Presidente: SALVAGO SALVATORE Relatore: NAZZICONE LOREDANA Data pubblicazione: 28/10/2015 SENTENZA sul ricorso 18673-2012 proposto da: BANCO DI NAPOLI S.P.A., in

Dettagli

Cass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità.

Cass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità. La costituzione in giudizio dell'appellante mediante deposito in cancelleria della nota d'iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente, tuttavia, la copia, anzichè l'originale, dell'atto d'impugnazione

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE SENTENZA. PARADISO ASSUNTA, elettivamente domciliata in. contro

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE SENTENZA. PARADISO ASSUNTA, elettivamente domciliata in. contro Pagina 1 di 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE SANZIONI AMM. VE R.G.N. 28461/2006 Composta dagli 111.mi Sigg.ri MagisLrati: Dott. MASSIMO

Dettagli

Comune di Ronchis Provincia di Udine

Comune di Ronchis Provincia di Udine Comune di Ronchis Provincia di Udine VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2010 N 00055 del Reg. Delibere Originale OGGETTO: Ricorsi in opposizione alle sanzioni pecuniarie per violazioni

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 1 Num. 13861 Anno 2016 Presidente: DIDONE ANTONIO Relatore: ACIERNO MARIA Data pubblicazione: 07/07/2016 SENTENZA sul ricorso 17811-2010 proposto da: UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK

Dettagli

N. 01002/2013REG.PROV.COLL. N. 09835/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA ha pronunciato

Dettagli

Pagare la multa subito, e quindi in misura ridotta, preclude la possibilità, per l automobilista indisciplinato, di proporre ricorso.

Pagare la multa subito, e quindi in misura ridotta, preclude la possibilità, per l automobilista indisciplinato, di proporre ricorso. Pagare la multa in misura ridotta preclude la possibilità di proporre ricorso Corte Costituzionale, ordinanza 20.02.2007 n. 46 Pagare la multa subito, e quindi in misura ridotta, preclude la possibilità,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 16798 Anno 2016 Presidente: DI IASI CAMILLA Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 09/08/2016 SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28742/2013 R.G. proposto da TELECOM ITALIA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A N. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent. ANNO Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater composto da dr. Mario Di Giuseppe dr. Carlo Taglienti dr. Umberto Realfonzo

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 11965 Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 10/06/2016 SENTENZA sul ricorso 8067-2014 proposto da: COMUNE DI CEFALU' in persona del

Dettagli

Corte di Cassazione Sezione 6 civile

Corte di Cassazione Sezione 6 civile Corte di Cassazione Sezione 6 civile Ordinanza del 4 febbraio 2014 n. 2475 Integrale Previdenza ed assistenza - indennita' e rendita REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A N E L N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E

R E P U B B L I C A I T A L I A N A N E L N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E R E P U B B L I C A I T A L I A N A N E L N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE SESTA CIVILE - 1 Composta da: Dott. Salvatore Di Palma -

Dettagli

01227/16 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE -1. g'.51. Oggetto. Art. 44 L.F. Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente - R.G.N.

01227/16 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE -1. g'.51. Oggetto. Art. 44 L.F. Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente - R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 01227/16 SEZIONE SESTA CIVILE -1 Composta da: Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente - Dott. Magda Cristiano - Consigliere - Dott. Giacinto Bisogni Rel. Consigliere - Dott.

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N. 41484: titolare del potere di ordinare lo sgombero dell immobile sequestrato è il pubblico ministero. «questa Corte Suprema (Cass.

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Penale Sent. Sez. 4 Num. 22190 Anno 2011 Presidente: ZECCA GAETANINO Relatore: MARINELLI FELICETTA Data Udienza: 05/05/2011 sul ricorso proposto da: SENTENZA 1) LOMBARDO ALESSANDRO N. IL 06/04/1990 2)

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 1 Num. 1366 Anno 2016 Presidente: DI PALMA SALVATORE Relatore: BERNABAI RENATO Data pubblicazione: 26/01/2016 SENTENZA sul ricorso 14438-2009 proposto da: ASPRA FINANCE S.P.A. (c.f. 05576750961),

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 00181/2017 REG.PROV.COLL. N. 00075/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata, REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha pronunciato la seguente Sent. n. 1272 Anno 2004 R.g. n. 1706 Anno 2003 SENTENZA, in forma

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 6764 Anno 2016 Presidente: VENUTI PIETRO Relatore: ESPOSITO LUCIA Data pubblicazione: 07/04/2016 SENTENZA sul ricorso 10027-2013 proposto da: AUCHAN SPA C.F. 03349310965, in persona

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 1350 Anno 2017 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 19/01/2017 SENTENZA sul ricorso 14362-2015 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587,

Dettagli