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1 E' nullo il verbale elevato per eccesso di velocità se non viene indicata la detrazione apportata al valore effettivamente rilevato (art. 345 c. 2 D.P.R. n. 495/1992) Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox Con questa innovativa motivazione (la sentenza è riportata in calce) il Giudice di Pace di Borgo San Lorenzo, Avv. Nicola Dei, ha accolto il ricorso proposto da un automobilista avverso l'ordinanza ingiunzione con cui la Prefettura di Firenze aveva respinto il ricorso amministrativo avverso un verbale elevato dalla Polizia Stradale di Firenze per la violazione dell'art. 142 co. 11 C.d.S. (circolazione alla velocità di km/h 130 superando di km/h 56 il limite massimo di velocità fissato in km/h 80). In particolare, con la richiamata pronuncia il G.d.P. adito ha accolto il ricorso rilevando che nel verbale impugnato non è stata specificata l'effettiva tolleranza dovuta per l'apparecchio di rilevamento, in quanto è riportato esclusivamente che il conducente dell'auto di proprietà del ricorrente "circolava, considerata la tolleranza dovuta per l'apparecchio di rilevamento, ad una velocità di km/h 156 eccedendo di km/h 56 il limite massimo di velocità stabilito dalla legge, per tale categoria di veicolo, in km/h 80". Ha poi aggiunto il G.d.P. che l'art. 345 c. 2 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del CdS (DPR n. 495/1992) dispone come "qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h". Ha parere del Giudicante tale norma impone quindi che, al fine di mettere in grado il giudice di poter controllare l'esattezza del procedimento tecnico - logico - giuridico seguito dalla pubblica amministrazione, nel verbale deve essere indicata: a) in primo luogo, la velocità effettivamente tenuta dal trasgressore e rilevata dall'apparecchiatura; b) in secondo luogo, la detrazione apportata, in maniera tale da rilevare se è stata apportata la detrazione fissa di 5 km/h oppure quella risultante dalla applicazione del 5%. 1 di 6

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3 Avv. Alfredo Matranga UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BORGO S. LORENZO Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Giudice di Pace di Borgo San Lorenzo Avv. Nicola Dei ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al ruolo generale nell anno 2006 al n. 367 promossa da.. rappresentata e difesa da Vincenzo Matranga ed selettivamente domiciliata in Borgo San Lorenzo (FI), Piazza V. Veneto n. 15, presso lo studio dell avv. Lorenzo Manfriani PREFETTURA DI FIRENZE CONTRO ******** Oggetto: opposizione ex artt. 22 e 22 bis l. n. 689/1981. CONCLUSIONI DELLE PARTI Ricorrente Resistente Per la ricorrente: L annullamento previa sospensione dell efficacia, del provvedimento impugnato. Con ogni pronunzia consequenziale anche in ordine a spese ed onorari di giudizio. 3 di 6

4 Per la resistente: Si chiede il rigetto del ricorso presentato dalla signora., con vittoria di spese di giudizio, che codesto Giudice vorrà quantificare in via equitativa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 01/03/2006 la sig.ra impugnava l ordinanza ingiunzione n. RI del 17/01/2006 della Prefettura di Firenze con la quale era stato respinto il ricorso amministrativo avverso il verbale n. ATX00000/1515 del 6/4/2006 elevato dalla Polizia Stradale di Firenze per la violazione degli artt. 11 CdS (circolazione alla velocità di km/h 130 superando di km/h 56 il limite massimo di velocità fissato in km/h 80). Parte ricorrente eccepiva: 1) l illegittimità del provvedimento impugnato per l assenza di motivazione: 2) la mancanza di idonea taratura dello strumento utilizzato per la rilevazione dell infrazione; 3) l illegittimità della decurtazione dei punti dalla patente della ricorrente. La Prefettura di Firenze si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la reiezione del ricorso. All udienza del 31/10/2006 comparivano entrambe le parti, le quali insistevano per l accoglimento delle proprie conclusioni, il giudice tratteneva quindi la causa in decisione dando lettura del dispositivo della sentenza. MOTIVAZIONE Il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto, seppur per motivi diversi da quelli dedotti dal ricorrente. Preliminarmente sono necessarie alcune osservazioni. Fermo restando quanto più volte affermato, e mai contraddetto dalla giurisprudenza di legittimità, e cioè che si versa in materia sanzionatoria, con la conseguenza che devono trovare applicazione i principi generali del diritto penale e della procedura penale, a mente dei quali ogni irregolarità del procedimento amministrativo deve essere rilevata d ufficio dal giudice, vi è da osservare che tale impostazione non muta, quand anche si optasse per l applicazione dei principi della procedura civile al processo ex l. n. 689/1981. Una nuova interpretazione dell art. 112 cpc venne data già con la sentenza n. 1099/1996 delle Sezioni Unite, le quali pronunciandosi in relazione al processo del lavoro, materia in cui le preclusioni sono particolarmente rigide, affermarono che la fondamentale norma di previsione di cui al citato art. 112 e quelle che ne costituiscono lo sviluppo 4 di 6

5 ed applicazione si limitano a presupporre questa distinzione senza fissare esse stesse le coordinate della linea di discrimine, onde il problema esegetico che si impone all interprete è quello di determinare i casi nei quali la fattispecie impeditiva, modificativa o estintiva può essere rilevata soltanto dalla parte. E più avanti: Deve riconoscersi, inoltre, che il tessuto letterale della norma in esame è concepito in guisa da configurare come normale la pronuncia d ufficio sulle menzionate fattispecie e da risultare funzionale soprattutto all avvertimento dell esistenza di casi particolari nei quali l iniziativa della parte è, invece, indispensabile: la regola introdotta, infatti, come divieto della pronuncia, ma con specifico riguardo e quei casi. Sempre le Sezioni Unite, con sentenza n. 226/2001, ha affermato che essendo l art. 112 cpc una norma di rinvio alle disposizioni che prevedono caso per caso l indispensabile iniziativa della parte, senza che sia necessario o possibile per l interprete la ricerca di un principio unitario che uniformi quei casi per tutte le eccezioni diverse da quelle corrispondenti alla titolarità di un azione costitutiva, la necessità o meno di un istanza di parte non può che derivare da una specifica previsione di legge onde l operatività del principio generale rappresentato dalla normale rilevabilità d ufficio delle eccezioni. Tale ultimo principio di diritto è richiamato espressamente dalla sentenza n. 2505/2005 della Sezione Terza della Cassazione. Alla luce del principio fondamentale della rilevabilità d ufficio di qualsiasi eccezione, salvo che una norma specifica non demandi la rilevabilità stessa ad un istanza, il giudice di pace ha il potere-dovere di verificare l ufficio la regolarità dell intero procedimento amministrativo, dal momento della materiale installazione dei meccanismi di rilevamento, fino a quello della notifica del verbale. Ciò posto, nel caso di specie si rileva che nel verbale impugnato non è stata specificata l effettiva tolleranza dovuta per l apparecchio di rilevamento in quanto è riportato che il conducente dell auto di proprietà del ricorrente circolava, considerata la tolleranza dovuta per l apparecchio di rilevamento ad una velocità di km/h 156 eccedendo di km/h 56 il limite massimo di velocità stabilito dalla legge, per tale categoria di veicolo, in km/h 80. L art. 345 c. 2 del regolamento di esecuzione ed attuazione del CdS (DPR n. 495/1992) dispone come qualunque sia l apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Tale norma impone quindi che nel verbale sia indicata: a) in primo luogo, la velocità effettivamente tenuta dal trasgressore e rilevata dall apparecchiatura; b) in secondo luogo, la detrazione apportata, in maniera tale da rilevare se è stata apportata la detrazione fissa di 5 km/h oppure quella risultante dalla applicazione del 5%. Ciò al fine di mettere in grado il giudice di poter controllare l esattezza del procedimento 5 di 6

6 tecnico logico giuridico seguito dalla pubblica amministrazione. Pertanto l ordinanza ingiunzione impugnata deve essere annullata, anche per quanto concerne le sanzioni accessorie dalla decurtazione dei punti e della sospensione della patente. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le liti. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Borgo S. Lorenzo visto l art. 23 della l. n. 689/1981, definitivamente decidendo sull opposizione avanzata da.. nei confronti della Prefettura di Firenze, accoglie ili ricorso e per l effetto annulla l ordinanza ingiunzione impugnata, anche per quanto concerne le sanzione della decurtazione dei punti e della sospensione della patente; compensate le spese tra le parti. Così deciso in Borgo S. Lorenzo, il 31/12/2006. Il Giudice di Pace Avv. Nicola Dei 6 di 6

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