DOMANI PROTETTO Tariffa cod. 156

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1 FASCICOLO INFORMATIVO del prodotto DOMANI PROTETTO Tariffa cod. 56 Contratto di assicurazione Temporanea Caso Morte a capitale ed a premio annuo costante con garanzia anticipativa in caso di Malattia Grave (ultimo aggiornamento: Gennaio 200) Il presente Fascicolo informativo contenente: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; d) Modulo di proposta; deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Largo Ugo Irneri, Largo Ugo Irneri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Società controllata, tramite Pag.di 32 Mod. FA256_0

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3 NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. La Nota informativa si articola in quattro sezioni: A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE. Informazioni generali L impresa di assicurazione denominata nel seguito Società è:, appartenente al Gruppo Allianz SE, con Sede Legale in Largo Ugo Irneri,, 3423 (Italia) ed uffici in: - Milano 20, Corso Italia, 23 - Torino 02, Via Alfieri, , Largo Ugo Irneri, Recapito telefonico: Sito internet: Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it Autorizzata all esercizio della assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 2 dicembre 2005 n 2398, iscritta all Albo imprese di assicurazione n.0052 e all Albo gruppi assicurativi n 08. Alla data di redazione della presente Nota Informativa, la Società di Revisione è: KPMG S.p.A.- Via Vittor Pisani, Milano. 2. Conflitto di interessi La Società non opera in potenziali situazioni di conflitto di interesse, anche derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. In ogni caso l impresa, pur in presenza del conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai contraenti. Largo Ugo Irneri, Largo Ugo Irneri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Società controllata, tramite Pag.3di 32 Mod. FA256_0

4 B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative DOMANI PROTETTO (tariffa 56) è un contratto di assicurazione Temporanea Caso Morte a capitale ed a premio annuo costante con garanzia anticipativa in caso di Malattia Grave. La durata del contratto, cioè il periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative, può essere fissata da un minimo di un anno fino ad un massimo di 25 anni. Il contratto prevede il pagamento ai Beneficiari indicati in Polizza dal Contraente, di un capitale di importo predeterminato nei seguenti casi: - decesso dell Assicurato prima della scadenza contrattuale; - diagnosi all Assicurato di una delle malattie gravi elencate nelle Condizioni di Assicurazione prima della scadenza contrattuale; Una parte del capitale assicurato può essere anticipatamente corrisposta (con una percentuale variabile così come definito nelle Condizioni di Assicurazione) in caso di insorgenza di Malattia Grave. In caso di insorgenza di una Malattia Grave e conseguente liquidazione di parte del capitale assicurato, la parte residua può essere corrisposta in caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale. Non sono previsti pagamenti alla diagnosi di una seconda Malattia Grave. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla data di scadenza del contratto, questo si intende estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti dalla Società. La polizza prevede le seguenti tipologie di prestazioni: a) Prestazioni in caso di vita Non è prevista nessuna prestazione in caso di vita dell assicurato alla scadenza del contratto, in quanto i premi vengono utilizzati esclusivamente per la copertura del rischio di morte. b) Prestazioni in caso di Malattia Grave Il contratto, in regola con il versamento dei premi, prevede il pagamento ai Beneficiari designati di una prestazione in forma di capitale se durante il rapporto contrattuale viene diagnosticata all Assicurato una delle malattie gravi indennizzabili. Per malattie gravi incluse nella garanzia, dettagliate all Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione, devono intendersi le seguenti patologie: Largo Ugo Irneri, Largo Ugo Irneri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Società controllata, tramite Pag.4di 32 Mod. FA256_0

5 - cancro; - ictus; - infarto miocardio; - innesto di by-pass aortocoronarico; - insufficienza renale; - trapianto di organi principali; Nel caso in cui non venga diagnosticata all Assicurato alcuna Malattia Grave entro la scadenza contrattuale e non si verifichi il decesso dell Assicurato entro la medesima scadenza, non è prevista alcuna prestazione a carico della Compagnia ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società. c) Prestazioni in caso di decesso Il contratto, in regola con il versamenti dei premi, prevede il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in polizza dal Contraente in caso di decesso dell Assicurato prima della scadenza contrattuale, mentre nulla è dovuto in caso di vita dell Assicurato alla scadenza contrattuale. L importo del capitale assicurato, costante per tutta la durata del contratto, è indicato nel documento di polizza. Qualora nel corso della durata contrattuale sia stata liquidata la prestazione in caso di Malattia Grave (percentuale variabile del capitale assicurato in funzione dell età all insorgenza come dettagliato nelle Condizioni di Assicurazione) e, solo successivamente, si sia registrato il decesso dell Assicurato per qualsiasi causa allora ai Beneficiari designati verrà liquidata la differenza tra il capitale assicurato e la prestazione liquidata per Malattia Grave. Le prestazioni della Società sono garantite a condizione che il Contraente abbia provveduto al pagamento del premio pattuito, che costituisce il corrispettivo della garanzia assicurativa. 3. Limitazioni ed esclusioni delle garanzie Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato, fatte salve le esclusioni dettagliatamente illustrate all Art. 3. delle Condizioni di Assicurazione e le limitazioni per contratti senza visita medica o per altre cause descritte alla fine delle Condizioni di Assicurazione. La presente assicurazione prevede infatti il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'assicurato, da effettuarsi mediante la compilazione di un questionario anamnestico sullo stato di salute dell Assicurando ovvero la sottoposizione dello stesso a visita medica ed agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari che dovessero essere richiesti dalla Società. Le prestazioni assicurate non operano se la diagnosi di Malattia Grave viene certificata durante il periodo di carenza la cui durata è pari a 6 mesi. In tal caso la Società si impegna a corrispondere una somma pari all ammontare dei premi pagati al netto dei diritti di emissione. Le prestazioni assicurate non sono accordate se la Malattia Grave era stata già diagnosticata all entrata in vigore dell assicurazione. Sono altresì esclusi dalla copertura i casi di Malattia Grave che insorgono in seguito a: Largo Ugo Irneri, Largo Ugo Irneri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Società controllata, tramite Pag.5di 32 Mod. FA256_0

6 dolo, atti dolosi o qualsiasi altro atto intenzionale che arrechi pregiudizi fisici ad una delle Malattie Gravi coperte; abuso di alcolici, uso di allucinogeni ed uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altre patologie ad essa collegate; volontario rifiuto di osservare prescrizione mediche; trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche; guerre o insurrezioni; trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X, ecc.); pratica di professioni pericolose così riportate all Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione; pratica di sport pericolosi così riportati all Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione; Periodo di carenza della copertura assicurativa. E' possibile, alle condizioni previste dall Artt. 3 limitarsi alla compilazione di un questionario, ma in tal caso l'efficacia della garanzia risulterà differita di 6 mesi (o 5/7 anni nel caso di decesso dovuto ad AIDS o ad altra patologia ad essa collegata), come specificato nelle Condizioni di Assicurazione. Si richiama l attenzione del Contraente sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute in proposta relative alla compilazione del questionario sanitario. 4. Premi L'entità del premio dipende dalla gamma e dal livello delle garanzie previste dal contratto; influiscono inoltre la durata dell'assicurazione, l'età ed il sesso dell'assicurato, nonché il suo stato di salute e le abitudini di vita (professione, sports, ecc..). A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato dal contratto, è dovuto un premio annuo anticipato di importo costante per tutta la durata del contratto e comunque non oltre la morte dell'assicurato. Il premio può essere corrisposto anche in rate annuali, semestrali o trimestrali senza alcuna maggiorazione di costo. La rata, annuale, non può essere inferiore a 50 euro. Il premio dovuto non può essere modificato dalla Società nel corso della durata del contratto. Trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza della prima rata non pagata, il contratto si interrompe e le rate di premio corrisposte rimangono acquisite dalla Società. In caso di liquidazione della prestazione per Malattia Grave (percentuale variabile del capitale assicurato in funzione dell età all insorgenza come dettagliato nelle Condizioni di Assicurazione) i premi successivi non sono più dovuti, fermo restando l operatività della copertura per il capitale residuo. Ogni pagamento può avvenire a mezzo assegno bancario/circolare o mediante bollettino di conto corrente postale, o mediante accredito su conto corrente bancario. Largo Ugo Irneri, Largo Ugo Irneri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Società controllata, tramite Pag.6di 32 Mod. FA256_0

7 Nel caso di pagamento tramite conto corrente postale la data di versamento è quella apposta dall'ufficio Postale. Nel caso di pagamento con accredito su c/c bancario, la data di versamento è quella risultante dall'estratto conto bancario, regolarmente accreditato. Ogni pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità: con assegno bancario presso la Sede dell Agenzia cui è assegnata la polizza; con bollettino di conto corrente postale n intestato a Allianz SpA ; con bonifico bancario sul conto corrente n ABI: CAB: intestato a Allianz SpA. TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI PER IL SESSO MASCHILE Assicurazione: temporanea caso morte a premio annuo e capitale costanti Capitale assicurato Sesso: maschile Durata (anni) Età ,50 83,00 89,50 03,50 23, ,50 95,00 4,00 40,50 78, ,00 34,00 68,00 27,50 28, ,50 208,50 27,50 353, ,50 343,50 449,00 Capitale assicurato Sesso: maschile Durata (anni) Età ,50 60,50 73,50 20,50 24, ,50 84,50 2,50 275,50 35, ,50 262,50 330,50 429,50 557, ,50 4,50 537,50 70, ,50 68,50 892,50 Capitale assicurato Sesso: maschile Durata (anni) Largo Ugo Irneri, Largo Ugo Irneri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Società controllata, tramite Pag.7di 32 Mod. FA256_0

8 Età ,50 35,50 34,50 397,50 477, ,50 363,50 439,50 545,50 697, ,50 59,50 655,50 853,50.09, ,50 87,50.069,50.397, ,50.357,50.779,50 Valori in Euro TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI PER IL SESSO FEMMINILE Assicurazione: temporanea caso morte a premio annuo e capitale costanti Capitale assicurato Sesso: femminile Durata (anni) Età ,00 48,50 54,50 63,00 74, ,50 60,50 7,50 85,50 03, ,50 84,00 0,50 23,50 5, ,50 23,00 50,50 85, ,50 83,00 6,50 Femmina Capitale assicurato Sesso: femminile Durata (anni) Età ,50 9,50 03,50 20,50 42, ,50 5,50 37,50 65,50 20, ,50 62,50 97,50 24,50 297, ,50 240,50 295,50 364, ,50 360,50 447,50 Femmina Capitale assicurato Sesso: femminile Largo Ugo Irneri, Largo Ugo Irneri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Società controllata, tramite Pag.8di 32 Mod. FA256_0

9 Durata (anni) Età ,50 77,50 20,50 235,50 279, ,50 5,50 269,50 325,50 397, ,50 39,50 389,50 477,50 589, ,50 475,50 585,50 723, ,50 75,50 889,50 Valori in Euro Gli importi indicati nella tabelle precedenti non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti ad esempio alla professione ed allo stato di salute dell assicurato, che possono essere effettuate dall impresa solo dopo che l assicurando abbia reso le necessarie informazioni e compilato il questionario sanitario o, nei casi previsti, si sia assoggettato a visita medica. E' di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del capitale assicurato. C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 5. Costi gravanti direttamente sul contraente. 5. Costi gravanti sul premio Sulla prima rata di premio è previsto un costo fisso massimo di 5,50 quale diritto di emissione. Sulle rate successive è previsto un costo fisso di importo massimo di 0,99 quale diritto di emissione Qualora il premio fosse pagato in rate frazionate non verranno applicati addizionali di frazionamento. I costi applicati al premio versato sono costituiti da una percentuale dell 0,50 % (calcolata sul premio versato al netto dei diritti di emissione) e da un aliquota del capitale assicurato pari allo 0,20 per mille. La Società si impegna a comunicare il costo derivante dalla specifica combinazione delle variabili Largo Ugo Irneri, Largo Ugo Irneri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Società controllata, tramite Pag.9di 32 Mod. FA256_0

10 anzidette nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata. 6. Misure e modalità di eventuali sconti Non sono previsti sconti di premio. 7. Regime fiscale (*) Sui premi versati alla Società ed entro il limite massimo di Euro.29,4 annui, è riconosciuta una detrazione di imposta sui redditi delle persone fisiche pari al 9% del premio stesso. Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi per assicurazioni infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge. Le somme corrisposte ai beneficiari in caso di decesso dell Assicurato sono esenti dall imposta sui redditi delle persone fisiche e dall imposta sulle successioni. (*) Misure in vigore alla data della presente Nota Informativa. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. Modalità di perfezionamento del contratto Il contratto si intende concluso nel giorno in cui: il documento di polizza, firmato dalla Società, viene sottoscritto dal Contraente e dall Assicurato (se persona diversa dal Contraente); ovvero il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante l accettazione della proposta. L assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, dalle ore 24 dal giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato sul documento di polizza quale data di decorrenza, se successivo. Il contratto di assicurazione viene emesso in base ai dati ed alle indicazioni fornite dal contraente. Le dichiarazioni del contraente devono essere esatte e complete. 9. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, costituisce, a partire da quest ultima data, interruzione del pagamento dei premi..a seguito dell interruzione del pagamento dei premi, il contratto si risolve ed i premi pagati restano acquisiti alla Società. Largo Ugo Irneri, Largo Ugo Irneri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Società controllata, tramite Pag.0di 32 Mod. FA256_0

11 Entro 2 mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi il Contraente può riattivare il contratto risolto pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali per il periodo intercorso tra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. La Società si riserva comunque di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. La riattivazione del contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 0. Diritto di revoca Fino al momento della conclusione del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente gia pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. Per l esercizio della revoca, il Contraente deve inviare lettera raccomandata A.R. alla Società indirizzata a: ALLIANZ S.p.A. Ufficio Vita Largo Ugo Irneri, 3423, contenente gli elementi identificativi della proposta (denominazione del Contraente, data della proposta, n di proposta).. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata al seguente recapito: Ufficio Vita Largo Ugo Irneri,, Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 dal giorno della spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società (previa consegna dell originale del documento di polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale) provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto. La Società si riserva peraltro il diritto di recuperare la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, nonchè le spese sostenute per l emissione del contratto, quantificate in 5 Euro. 2. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, al fine di consentire la corresponsione delle prestazioni assicurate, devono essere preventivamente consegnati alla Società i documenti previsti dai moduli di richiesta di liquidazione compresi nelle condizioni di assicurazione (che costituiscono parte integrante del contratto) necessari a: - verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento; - individuare con esattezza gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione con la documentazione allegata dovrà essere inviata con raccomandata A.R. a : ALLIANZ S.p.A. Ufficio Vita Largo Ugo Irneri,, Verificata la sussistenza dell obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma Largo Ugo Irneri, Largo Ugo Irneri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Società controllata, tramite Pag.di 32 Mod. FA256_0

12 dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine ed a partire dal medesimo sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente agenzia della Società, previa consegna dell originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale. L art del codice civile dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni da quando si è verificato l evento su cui il diritto si fonda. 3. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la Legge italiana. Impignorabilità e insequestrabilità delle prestazioni. Ai sensi dell'art. 923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili. Diritto proprio del Beneficiario. Ai sensi dell'art. 920 del Codice Civile, il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso del Contraente non rientrano nell'asse ereditario. 4. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto viene redatto in lingua italiana. 5. Reclami Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Società mediante comunicazione scritta, anche a mezzo fax, indirizzata a: ALLIANZ S.p.A.- Servizio Clienti Pronto Allianz, Corso Italia, Milano, Numero Verde , Numero di telefax , Indirizzo di posta elettronica info@allianz.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 2, 0087 Roma, telefono , corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 6. Informativa in corso di contratto La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse Largo Ugo Irneri, Largo Ugo Irneri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Società controllata, tramite Pag.2di 32 Mod. FA256_0

13 intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi di seguito riportati: Denominazione Sociale Forma giuridica Indirizzo della Sede Legale, Operativa o Direzione Generale. La società comunicherà tempestivamente al contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in nota informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. 7. Comunicazioni del contraente alla Società Il contraente è tenuto a comunicare alla società eventuali modifiche di professione dell assicurato intervenute in corso di contratto ai sensi dell art. 926 del codice civile. * * L impresa ALLIANZ S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. I rappresentanti legali Klaus-Peter Röhler Elisabetta Petrucci CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TARIFFA 56 CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA Art. - Prestazioni assicurate Con il presente contratto di assicurazione sulla vita la Società si impegna a pagare ai Beneficiari designati una prestazione in forma di capitale nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi prima della scadenza contrattuale: morte dell Assicurato; Largo Ugo Irneri, Largo Ugo Irneri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Società controllata, tramite Pag.3di 32 Mod. FA256_0

14 diagnosi in capo all Assicurato prima della scadenza contrattuale di una delle Malattie Gravi di cui al successivo Art. 2; Il capitale assicurato oggetto della prestazione viene predeterminato nel modo seguente: in caso di decesso dell Assicurato è il capitale assicurato risultante dai documenti di polizza; in caso di insorgenza di una Malattia Grave l importo del capitale da liquidare è in funzione dell età dell Assicurato all insorgenza della Malattia Grave, ovvero: o per età inferiore o uguale a 50 anni il 20% del capitale assicurato; o per età superiori a 50 anni ed inferiore o uguale a 60 anni il 5% del capitale assicurato; o per età superiori a 60 anni il 0% del capitale assicurato; La prestazione in caso di insorgenza di una Malattia Grave viene pagata a condizione che il contratto sia il corrente con il pagamento dei premi. Qualora nel corso della durata contrattuale sia stata liquidata la prestazione in caso di Malattia Grave (percentuale variabile del capitale assicurato in funzione dell età all insorgenza) e, solo successivamente, si sia registrato il decesso dell Assicurato per qualsiasi causa allora ai Beneficiari designati verrà liquidata la differenza tra il capitale assicurato e la prestazione liquidata per Malattia Grave. Art. 2 - Malattie Gravi Ai fini della presente copertura sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie: 2. - Cancro Tumore maligno caratterizzato dalla crescita incontrollata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione e distruzione del tessuto normale. Il termine cancro include leucemia, linfoma, mieloma multiplo e la Malattia di Hogkin. Il cancro richiede l intervento chirurgico, la radioterapia o la chemioterapia. Il cancro terminale, che può essere trattato solamente mediante terapia palliativa, è anch esso coperto. E necessario che la diagnosi sia confermata da uno specialista con una valida relazione medica della patologia esistente. Si escludono le seguenti tipologie di cancro: - tutti i tumori che siano istologicamente descritti come benigni, premaligni o non invasivi; - qualsiasi lesione descritta come carcinoma in situ; - qualsiasi forma dio cancro in presenza del virus da immunodeficienza acquisita (AIDS); - tutti i tumori della pelle ad eccezione del melanoma maligno; - i cancri prostatici primari, che siano istologicamente stati descritti dalla classificazione TNM del 997 come stadio inferiore rispetto al T2N0M0 o stadio equivalente descritto da altro sistema di valutazione; Largo Ugo Irneri, Largo Ugo Irneri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Società controllata, tramite Pag.4di 32 Mod. FA256_0

15 2.2 - Ictus Accidente cerebrovascolare insorto successivamente all entrata in vigore dell assicurazione, che produca la morte irreversibile del tessuto cerebrale a causa di un emorragia cerebrale, embolia cerebrale, trombosi cerebrale o emorragia subaracnoidea. Questo evento deve contribuire ad un significativo indebolimento della funzione neurologica riscontrabile attraverso chiari ed evidenti anomalie delle funzioni sensoriali e/o motorie all esame obiettivo, eseguito da un neurologo, dopo almeno tre mesi dalla data di insorgenza dell evento. La diagnosi dovrà essere, altresì, confermata da esami strumentali quali R.M.N. (risonanza magnetica nucleare) o TAC (tomografia assiale computerizzata) o da un esame del liquido cerebrospinale. Si intendono esclusi: - TIA (attacco ischemico transitorio); - danni al cervello a causa di infortuni, infezioni virali o batteriche, vasculite, malattie infiammatorie demielinizzanti, emicranie; - malattie vascolari che compromettano l occhio, compresa la necrosi del nervo ottico o della retina; - malattie ischemiche del sistema vestibolare; Infarto miocardico Necrosi di una parte del muscolo cardiaco risultante da insufficiente apporto di sangue alla regione interessata, non dipendente da patologie pregresse rispetto all assunzione del rischio. La diagnosi dovrà essere formulata in base ai tre seguenti criteri: a) dolore cardiaco tipico; b) modifiche tipiche all elettrocardiogramma non riconducibili ad eventi avvenuti precedentemente alla data di entrata in vigore dell assicurazione; c) tipico aumento dei markes cardiaci; Si intendono esclusi: - collasso cardiaco; - dolore toracico non cardiaco; - angina e angina instabile; - lesione traumatica miocardica; Innesto di by-pass aortocoronarico Intervento chirurgico a cuore aperto, mirato a correggere il restringimento (stenosi) o l occlusione di una o più arterie coronarie con innesti tramite innesto(i) di by-pass. Prima dell intervento è necessario fornire prova angiografica significativa dell occlusione dell arteria coronaria e l intervento dovrà essere considerato clinicamente necessario da uno specialista cardiologo. Non rientrano nella copertura l angioplastica a palloncino con o senza stent, il cateterismo cardiaco, la tecnica chirurgica tramite laser ed altri metodi non invasivi Insufficienza renale Alterato stato cronico ed irreversibile della funzionalità di entrambi i reni, che necessiti di dialisi Largo Ugo Irneri, Largo Ugo Irneri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Società controllata, tramite Pag.5di 32 Mod. FA256_0

16 extra-corporea continua, certificata da uno specialista. E da ritenersi escluso ogni evento acuto che produca alterazioni renali temporanee e reversibili e per le quali sia stata effettuata terapia emodialitica Trapianto di organi principali L effettivo sottoporsi, come ricevente, ad un trapianto di cuore, polmoni, fegato (anche parziale) pancreas o rene. Il trapianto dovrà essere ritenuto indispensabile e certificato da un relativo specialista. E coperto anche il trapianto di midollo osseo. Per data di insorgenza della Malattia Grave si intende la data in cui viene diagnosticata la Malattia Grave, quale risulta dalla documentazione medica a corredo alla denuncia di sinistro. Art. 3 - Rischi di Malattie Gravi e rischio di Morte: esclusioni e carenza Garanzia Malattia Grave La copertura per Malattie Gravi non opera se la diagnosi viene certificata durante il periodo di carenza, la cui durata è pari a 80 giorni. In tal caso la Società si impegna a corrispondere una somma pari all ammontare dei premi pagati al netto dei diritti di emissione. Le prestazioni assicurate non sono accordate se la Malattia Grave era già stata diagnosticata anteriormente all entrata in vigore dell assicurazione. Sono altresì esclusi dalla garanzia i casi di Malattia Grave che insorgono in seguito a: dolo del Contraente o del Beneficiario, compreso qualsiasi atto intenzionale che arrechi pregiudizi fisici ad una delle Malattie Gravi coperte; abuso di alcolici, uso di allucinogeni ed uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti; guerre o insurrezioni; trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X, ecc.); volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche; trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e Malattia Gravi ad essa correlate; Restano comunque esclusi dalla copertura, salvo diversa valutazione da parte della Società al momento dell assunzione del rischio, i casi di Malattia Grave causati da: dalla pratica delle seguenti professioni: agente/piazzista/rappresentante di commercio/industria, che provvede anche alla consegna di prodotti pericolosi; allenatore di calcio e di sport similari; autista di autocarri/motocarri compreso trasporto di esplosivi o merci pericolose, con o senza carico e scarico; autotrasportatore titolare di impresa che attende alla guida o presta opera manuale compreso trasporto di esplosivi o merci pericolose; aviazione militare; pilota; calciatore; carabiniere; chimico/fisico occupato in fabbrica di esplosivi o nel campo dell energia nucleare; Largo Ugo Irneri, Largo Ugo Irneri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Società controllata, tramite Pag.6di 32 Mod. FA256_0

17 ciclista (corridore); commerciante all ingrosso di articoli pericolosi (esplodenti, corrosivi, infiammabili, tossici, ecc.); esercito; guardia/agente del corpo; doganale/portuale/di finanza/di pubblica sicurezza, municipale/giurata/notturna (anche armata); guida alpina; industria chimica anche con fabbricazione di esplosivi; dirigente/quadro/impiegato/funzionario o titolare che prende parte al lavoro manuale, operaio; insegnante di: equitazione, ginnastica e sport in genere; marina militare; miniere; titolare/dipendente (maestranze) con mansioni tecniche che prende parte ai lavori manuali, minatore (operaio); della pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalate di grado superiore al 3, atletica pesante, bungee jumping, football americano, hockey su ghiaccio o a rotelle, idrospeed, judo, kayak, kitesurf, immersioni subacquee non in apnea, guida alpina, pugilato dilettantistico, pilota o passeggero di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e relative prove, veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e relative prove, rugby, sci estremo, sollevamento pesi, torrentismo, E comunque incluso, senza obbligo di comunicazione da parte del Contraente, il rischio derivante da qualunque cambiamento, relativo sia all attività professionale sia alle attività sportive praticate, purché intervenuto successivamente alla stipulazione del presente contratto. Garanzia caso morte Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato ma nei limiti previsti dall art. 926 del C.C. E escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: attività dolosa del Contraente o del Beneficiario; partecipazione dell Assicurato ad atti criminali; guerra dichiarata e non dichiarata, eventi di guerra, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, o qualsiasi operazione militare anche se l Assicurato non ha preso parte attiva. Qualsiasi lesione subita dall Assicurato mobilizzato in tempo di guerra o durante il suo servizio militare sarà considerata in ogni caso derivante da un atto di guerra; abuso di alcolici, uso di allucinogeni ed uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti; incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; suicidio, se avviene nei primi due anni dall entrata in vigore dell assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall eventuale riattivazione dell assicurazione; attività sportiva pericolosa non dichiarata al momento della sottoscrizione della proposta di contratto, anche se intrapresa successivamente a tale momento; Art. 4 - Denuncia dell insorgenza della Malattia Grave Nel caso in cui venga diagnosticata all Assicurato una Malattia Grave, il Contraente o l Assicurato devono darne avviso scritto alla Società, a mezzo lettera raccomandata, Largo Ugo Irneri, Largo Ugo Irneri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Società controllata, tramite Pag.7di 32 Mod. FA256_0

18 allegando la documentazione necessaria alla verifica dello stato di salute dell Assicurato. Tale documentazione dovrà comprendere un certificato medico attestante la natura della Malattia e l epoca di insorgenza (data di diagnosi). La denuncia deve essere effettuata entro 5 giorni dall epoca di diagnosi della Malattia Grave o dal momento in cui il Contraente o l Assicurato ne abbia avuto la possibilità. L inadempimento di tale obbligo può comportare, ai sensi dell Art. 95 del Codice Civile, la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate di cui al precedente Art.. Resta inteso che, al fine di consentire alla Società la verifica della diagnosi di Malattia Grave certificata, l Assicurato dovrà: - produrre alla Società la documentazione dalla stessa predisposta, debitamente compilata in tutte le sue parti dal medico che ha certificato la diagnosi di Malattia Grave; - sottoporsi agli atri ulteriori accertamenti sanitari e controlli medici disposti dalla Società stessa, nonché produrre copia della cartella clinica completa; - fornire alla stessa ogni possibile informazione necessaria alla valutazione delle condizioni di salute dell Assicurato; Art. 5 - Obblighi della Società Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essa firmate. Art. 6 - Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato Le dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa: - quando esiste malafede o colpa grave, ha diritto: a) di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; b) di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - quando non esiste malafede o colpa grave, ha diritto: a) di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; b) di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, la Società rinuncia a tali diritti, trascorsi sei mesi dall entrata in vigore dell Assicurazione o della sua riattivazione. L inesatta indicazione dell età dell Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all età corretta, delle somme dovute. Art. 7 - Entrata in vigore dell assicurazione L Assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui: - la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall Assicurato; oppure, - la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto Largo Ugo Irneri, Largo Ugo Irneri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Società controllata, tramite Pag.8di 32 Mod. FA256_0

19 comunicazione del proprio assenso. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l Assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto. Art. 8 - Pagamento del premio Il premio è calcolato in annualità anticipate. Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite contro ricevuta emessa dalla Società, presso il domicilio di quest ultima o dell Agenzia cui è assegnata la polizza. Ogni pagamento può avvenire a mezzo assegno bancario/circolare o mediante bollettino di conto corrente postale, o accredito su conto corrente bancario. Nel caso di pagamento tramite conto corrente postale la data di versamento è quella apposta dall Ufficio Postale. Nel caso di pagamento con accredito su c/c bancario, la data di versamento è quella risultante dall estratto conto bancario, regolarmente accreditato. Il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero. Il premio annuo minimo è pari ad 50,00 e si ottiene moltiplicando il capitale assicurato per il tasso di premio relativo all età ed alla durata contrattuale prescelta ed aggiungendo al prodotto l importo dei diritti di emissione. Art. 9 - Mancato pagamento del premio: risoluzione e riduzione Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti alla Società. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all incasso a domicilio. In caso di liquidazione della prestazione per Malattia Grave (percentuale variabile del capitale assicurato in funzione dell età all insorgenza come dettagliato nelle Condizioni di Assicurazione) i premi successivi non sono più dovuti fermo restando l operatività della copertura per il capitale residuo. Art. 0 - Ripresa del pagamento del premio: riattivazione Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l Assicurazione. Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza la riattivazione può avvenire solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. Accettata per iscritto dalla Società la riattivazione, l Assicurazione entra nuovamente in vigore, per l intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell importo dovuto previo pagamento degli interessi di mora. Trascorsi 2 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l Assicurazione non può più essere riattivata. Art. - Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: Largo Ugo Irneri, Largo Ugo Irneri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Società controllata, tramite Pag.9di 32 Mod. FA256_0

20 dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; dopo la morte del Contraente; dopo che verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento. Art. 2 - Riscatto La presente polizza non ha valore di riscatto. Art. 3 - Prestiti ed anticipazioni La presente polizza non prevede la concessione di prestiti. Art. 4 - Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l assenso del creditore o vincolatario. Art. 5 - Pagamenti della società Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Per i pagamenti conseguenti al decesso dell Assicurato debbono consegnarsi: - richiesta di liquidazione sottoscritta da tutti gli aventi diritto, compresi gli eventuali Vincolatari e Beneficiari accettanti del contratto, con la precisa indicazione del luogo di residenza ed indirizzo di ciascuno di essi; - originale di polizza ed eventuali appendici; - certificato di morte dell Assicurato; - autopsia se eseguita; - relazione sanitaria redatta dall ultimo medico curante sull apposito stampato fornito dalla Società e dichiarazione del medesimo rilasciata su modulo del proprio ricettario, attestante la compilazione del predetto stampato; - copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell Assicurato presso Ospedali o Case di Cura; - ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società; - copia del verbale redatto dagli Organi di Polizia in caso di morte violenta, infortunio, suicidio, omicidio, o certificato della Procura o altro documento rilasciato dall Autorità competente, da cui Largo Ugo Irneri, Largo Ugo Irneri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Società controllata, tramite Pag.20di 32 Mod. FA256_0

21 si desumano le precise circostanze del decesso; - atto notorio redatto davanti a Cancelliere o Notaio, previo giuramento di due testimoni, da cui risulti: - se il Contraente-Assicurato ha lasciato o meno testamento; - se il testamento stesso, di cui deve essere rimessa copia autentica, è l unico od ultimo conosciuto, valido o non impugnato. Se in polizza risultano indicati quali Beneficiari gli eredi legittimi dell Assicurato, l atto notorio dovrà altresì riportare: - l elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius con l indicazione delle generalità complete, dell età e della capacità di agire di ciascuno di essi, con esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono né esistevano alla morte dell Assicurato, altre persone aventi comunque diritto; - decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l esercente la patria potestà od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo; - fotocopia di un documento di identità e del tesserino fiscale di ciascun beneficiario. In ogni caso, verificata la sussistenza dell obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo fino alla data dell effettivo pagamento - sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice al tasso annuo pari al saggio legale in vigore. Ogni pagamento viene effettuato presso la Direzione o la competente Agenzia della Società contro rilascio di regolare quietanza. Art. 6 - Tasse e imposte Tasse e imposte che dovessero gravare sul contratto, o su singole componenti dello stesso, sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. Art. 7 - Rinvio alle norme di legge Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni, valgono le norme di legge. Art. 8 - Foro competente Per le controversie relative al presente contratto, nelle quali sia parte un Consumatore così come definito dall Art. 469 bis, 2 comma del Codice Civile, il Foro competente è quello della residenza o domicilio elettivo del Consumatore medesimo. Largo Ugo Irneri, Largo Ugo Irneri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Società controllata, tramite Pag.2di 32 Mod. FA256_0

22 ASSICURAZIONI SENZA VISITA MEDICA (Operanti se richiamate nella Scheda Garanzie) CONDIZIONI PARTICOLARI DI CARENZA Premesso che l Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle condizioni di polizza, rimane convenuto che, qualora il decesso dell Assicurato avvenga entro i primi 6 mesi dal perfezionamento della polizza e la polizza stessa sia al corrente col pagamento dei premi, la Società corrisponderà - in luogo del capitale assicurato - una somma pari all ammontare dei premi versati, al netto di accessori e delle imposte relative alla eventuale garanzia complementare. Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nel testo della polizza stessa l applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento, delle assicurazioni sostituite. La Società non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta: a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomelite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria baciliare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica; b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l entrata in vigore della polizza; c) di infortunio avvenuto dopo l entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Rimane convenuto che qualora il decesso dell Assicurato avvenga entro primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. Nell ambito di un quinquennio, la Società assicura senza visita medica sulla vita di uno stesso Assicurato, con uno o più contratti, fino ad un capitale caso morte complessivo non superiore a ,00 Euro. Nel caso di versamenti unici integrativi o di contratti a premio unico, tale limite di capitale si intende aumentato di un importo pari ai versamenti unici corrisposti, al netto di accessori ed imposta sulle assicurazioni. Qualora in seguito alla coesistenza di più assicurazioni emesse dalla Società in uno Largo Ugo Irneri, Largo Ugo Irneri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Società controllata, tramite Pag.di 32 Mod. FA256_0

23 stesso quinquennio tale limite venisse superato, la garanzia sarà limitata al predetto capitale massimo e la Società rimborserà al Contraente, senza interessi ed al netto di accessori e delle imposte relative alla eventuale garanzia complementare, i premi relativi alla parte di capitale eccedente ASSICURAZIONI CON VISITA MEDICA INTEGRAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI IN ASSENZA DEL TEST HIV Premesso che l Assicurato non ha aderito alla richiesta della Società di eseguire gli esami clinici necessari per l accertamento dell eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga delle Condizioni Generali del presente contratto, rimane convenuto che se il decesso dell Assicurato avvenga entro i primi sette anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. Largo Ugo Irneri, Largo Ugo Irneri, di assicurazione n assicurativi n. 08 Società controllata, tramite Pag.23di 32 Mod. FA256_0

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