CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

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1 SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2014 Presidenza del Presidente: Antonio del Corvo Consigliere Segretario: Vincenzo Nuccetelli ASS. Santavenere Sandra delegata da Di Martino Marcello Alessandrini Marco De Paulis Alessia delegata da Brucchi Di Nunzio Giovanni Antonio Maurizio Catarra Valter X Melideo Roberto delegato da Di Primio Umberto Cialente Massimo X Di Stefano Giovanni Ciancone Sabrina X Marinucci Luciano X Crivelli Francesco Matarelli Antonio Vincenzo D'Alfonso Rocco X Nuccetelli Vincenzo De Crescentiis Antonio Pavone Enio Del Corvo Antonio Testa Guerino X Di Giuseppantonio Enrico Clemente ASS. DELIBERAZIONE N. 4/2014 OGGETTO: Progetto di legge, d iniziativa del Consiglio delle Autonomie Locali: Costituzione e funzionamento del Sistema Bibliotecario Abruzzese. VISTO l art. 123 della Costituzione; VISTI gli artt. 31, 71 e 72 dello Statuto; IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI VISTA la legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali e ss.mm.ii. ed in particolare l art. 11, comma 1, lett. a); VISTA la legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell iniziativa legislativa e ss.mm.ii. ed in particolare l art. 36, comma 1, lett. d), l art. 37 e l art. 46;

2 VISTA la legge regionale 16 settembre 1998, n. 77 Norme di intervento in materia di beni librari, biblioteche e strumenti bibliografici e di informazione e ss.mm.ii.; VISTO il progetto di legge: Costituzione e funzionamento del Sistema Bibliotecario Abruzzese ; UDITA la relazione del componente Enrico Di Giuseppantonio; MESSO AI VOTI il progetto di legge; all unanimità dei presenti; D E L I B E R A - di approvare il progetto di legge: Costituzione e funzionamento del Sistema Bibliotecario Abruzzese, redatto in n. 9 articoli e corredato dalla relazione illustrativa che ne esplicita le finalità e il contenuto, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; - di allegare alla presente deliberazione il verbale della seduta del CAL del 2 ottobre 2014; - di dare mandato al Presidente Del Corvo di inviare all Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il progetto di legge allegato; - di nominare i seguenti tre delegati, ai sensi dell art. 39, comma 3, della l.r. n. 44/2007: - Antonio Del Corvo; - Sandra Santavenere delegata per il Comune di Pescara; - Alessia De Paulis delegata per il Comune di Teramo; con unico recapito presso il Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale dell Abruzzo, Via M. Iacobucci, L Aquila Tel. 0862/ affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it. F.to IL SEGRETARIO Vincenzo Nuccetelli F.to IL PRESIDENTE Antonio Del Corvo

3 Relazione al Progetto di legge: Costituzione e funzionamento del Sistema Bibliotecario Abruzzese Allegata alla Deliberazione n. 4 del 2 ottobre 2014 Il presente progetto di legge, a distanza di molti anni dalla L.R. 77/1998 che aveva delegato le funzioni bibliotecarie alle Province, intende riordinare e razionalizzare l intera materia delle Biblioteche abruzzesi. Esso ha almeno cinque obiettivi fondamentali: agevolare e incentivare, in condizioni di pari opportunità, l'accesso dei cittadini agli strumenti di informazione, cultura, conoscenza e formazione permanente, nonché a tutti i servizi pubblici connessi; promuovere lo sviluppo e la trasformazione qualitativa dell'offerta di servizi bibliotecari sul territorio regionale, con l'impiego diffuso e mirato di nuove tecnologie; riconoscere e valorizzare il ruolo e la funzione delle Biblioteche pubbliche e private operanti nel territorio regionale per l esercizio della cittadinanza, in specie delle Biblioteche provinciali, oggi direttamente coinvolte nel riordino normativo previsto dalla L. 56 del ; costituire un unico Sistema Bibliotecario Abruzzese (SBA); razionalizzare i costi a livello regionale e migliorare i servizi pubblici bibliotecari tramite una rete integrata di servizi. Il progetto di legge giunge al termine di un processo iniziato già dal maggio 2012 e che ha visto i seguenti passaggi: - da maggio 2012 a gennaio 2013: vari documenti pubblici sul futuro delle Biblioteche abruzzesi, redatti dai direttori delle Biblioteche Provinciali abruzzesi e inviati al presidente UPI Abruzzo, al presidente della Giunta regionale, all assessore alla Cultura, al presidente del Consiglio regionale e ai capi gruppo consiliari; - 10 luglio 2012: audizione dei direttori delle quattro Biblioteche provinciali abruzzesi davanti alla conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale d'abruzzo; - 30 ottobre 2012: voto favorevole, all'unanimità, del Consiglio regionale d'abruzzo, ad una risoluzione che recepiva il progetto di regionalizzazione delle Biblioteche Provinciali e la costituzione del Sistema Bibliotecario Abruzzese; - 9 dicembre 2013: costituzione della Commissione tecnica per il Sistema Bibliotecario Abruzzese, presieduta dal presidente UPI Abruzzo, coordinata dal direttore della Biblioteca Provinciale di Pescara e composta dai suddetti più gli altri direttori delle Biblioteche provinciali abruzzesi e dai rappresentanti delle quattro Province, della Regione Abruzzo, dell'associazione italiana biblioteche; - febbraio-marzo 2014: pareri favorevoli alla bozza di progetto di legge da parte delle quattro Province abruzzesi e dell ANCI. Per quanto attiene al pregresso quadro normativo, si sottolinea come la nominata L.R 77/1998 derivi da accordi Stato-Regioni dei primi anni Novanta, che assegnavano alle Regioni una serie di competenze nell ambito del coordinamento dei sistemi bibliotecari regionali, costituiti in primis dalle Biblioteche Provinciali. La Regione Abruzzo, con la L.R. 77/98, ha a sua volta delegato alle Province alcune competenze in relazione alle biblioteche. Ora, venendo meno tali competenze delegate alle Province ai sensi della legge n. 56/2014 Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle

4 Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, appare naturale che la Regione riassuma su di sé quanto delegato, anche considerando che nella stessa L.R. 77/98 la Regione aveva mantenuto diverse competenze in argomento. Per di più, si consideri che recenti, ulteriori norme (nazionali e regionali), hanno elevato le Biblioteche Provinciali a luoghi di deposito legale di quanto pubblicato in ambito abruzzese, ai fini della costruzione dell'archivio bibliografico regionale (L. 15/04/2004 n. 106; D.P.R. 03/05/2006 n. 252; Del. Giunta regionale 15/06/2009 n. 284), con ciò rinsaldando il carattere regionale dei compiti assegnati alle Biblioteche provinciali. Dal punto di vista culturale in senso lato, si consideri come già da anni il ruolo delle Biblioteche Provinciali sia divenuto ormai di carattere sovracomunale e per molti aspetti interprovinciale (nel campo del patrimonio bibliografico-documentario posseduto, dell utenza estesa ben oltre i confini amministrativi, delle iniziative culturali, etc.). Alcuni aspetti fondamentali del servizio pubblico bibliotecario, poi, hanno già da tempo una salda connessione interprovinciale (per esempio, il Polo del Servizio Bibliotecario nazionale - S.B.N. di Teramo-Pescara, nato nel 2001) che vede coinvolti enti e istituzioni culturali di province diverse. La loro regionalizzazione si rende tanto più necessaria anche in considerazione del fatto che in Italia solo in alcune regioni meridionali, tra le quali appunto l Abruzzo, esistono biblioteche di conservazione e di studio dipendenti dalle Province: la situazione abruzzese costituisce pertanto un autentica peculiarità della quale tenere conto. Il mancato ritorno, in toto, delle competenze bibliotecarie alla Regione Abruzzo sarebbe un vulnus che determinerebbe l'impoverimento irreversibile di un servizio culturale essenziale, finalizzato a conservare e valorizzare, attraverso la raccolta e l'incremento delle collezioni bibliografiche e documentarie, l'identità storica, culturale e civile della Regione intera. Infine, anche sul piano dell economicità, efficienza ed efficacia dei servizi bibliotecari sul territorio regionale, la costituzione di un Sistema Bibliotecario Abruzzese avrebbe ricadute oltremodo positive. Grazie alla rete unica e integrata tra le Biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Abruzzese, infatti, sarebbe possibile da un lato razionalizzare in misura rilevante i costi (anche diminuendoli in riferimento ad alcuni aspetti, come per esempio un unico Polo informatico del Servizio Bibliotecario Nazionale SBN, che oggi vede la presenza di tre Poli in Abruzzo); e dall altro migliorare tutti i servizi pubblici, gli assetti organizzativi, le reciproche collaborazioni tra Biblioteche (anche coordinandosi con gli ex Centri servizi culturali della Regione Abruzzo che hanno al loro interno anche biblioteche). Come si può dedurre, questo progetto di legge propone una convergenza delle quattro, storiche Biblioteche Provinciali, oggi presenti e operanti in Abruzzo, entro l ambito delle competenze della Regione Abruzzo che appare uno sbocco naturale, in grado di garantire un futuro migliore ad istituzioni culturali permanenti che costituiscono il cardine della vita civile, culturale e sociale abruzzese.

5 Legge Regionale: Costituzione e funzionamento del Sistema Bibliotecario Abruzzese Art. 1. Finalità Art. 2. Definizione di Sistema Bibliotecario Art. 3. Sistema Bibliotecario Abruzzese Art. 4. Comitato tecnico di coordinamento dei servizi bibliotecari del SBA Art. 5. Compiti della Regione Abruzzo Art. 6. Prerogative e compiti dei Poli Bibliotecari Regionali Art. 7. Abrogazione di norme Art. 8. Norme transitorie Art. 9. Norma finanziaria Art. 1 Finalità La Regione Abruzzo: 1) agevola e incentiva, in condizioni di pari opportunità, l'accesso dei cittadini agli strumenti di informazione, cultura, conoscenza e formazione permanente, nonché a tutti i servizi pubblici connessi; 2) promuove lo sviluppo e la trasformazione qualitativa dell'offerta di servizi bibliotecari sul territorio regionale, con l'impiego diffuso e mirato di nuove tecnologie, attraverso l istituzione di un Sistema Bibliotecario Abruzzese, coordinato dalla Soprintendenza ai Beni librari e costituito dai quattro Poli Bibliotecari Regionali rappresentati dalla Biblioteca Angelo Camillo De Meis di Chieti; dalla Biblioteca Salvatore Tommasi dell Aquila; dalla Biblioteca Gabriele D Annunzio di Pescara; dalla Biblioteca Melchiorre Delfico di Teramo, nonché dalle biblioteche presenti e operanti nel territorio regionale e appartenenti ai Comuni e ad altri Enti pubblici e privati; 3) riconosce e valorizza il ruolo e la funzione delle biblioteche pubbliche e private operanti nel territorio regionale per l esercizio della cittadinanza, in specie riconoscendo e valorizzando l identità storica, culturale, bibliografica, documentaria e civile delle Biblioteche sopra nominativamente richiamate, in quanto portato di una sedimentazione bibliografica e documentaria plurisecolare, e ne garantisce al contempo l autonomia di indirizzo tecnico-biblioteconomico. Art. 2 Definizione di Sistema Bibliotecario Per Sistema Bibliotecario si intende il coordinamento dei servizi di più biblioteche, dotate di specifico patrimonio librario e documentario, di amministrazione autonoma e di personale dedicato, le quali attuano forme di cooperazione stabile e coordinata, finalizzata alla piena attuazione di tutti i compiti e i principi che gli indirizzi internazionali e le norme nazionali affidano alle Biblioteche pubbliche.

6 Art. 3 Sistema Bibliotecario Abruzzese Il Sistema Bibliotecario Abruzzese (SBA): 1) si incentra sui quattro Poli Bibliotecari Regionali di cui all Art. 1, comma 2), ed è composto da biblioteche aventi sede sul territorio regionale e appartenenti ai Comuni e ad altri Enti pubblici e privati; 2) è coordinato dalla Soprintendenza ai Beni librari e dai Poli Bibliotecari Regionali nominativamente elencati al all Art. 1, comma 2); 3) promuove e sostiene l adesione e il coinvolgimento, nella propria rete di servizi bibliotecari, di tutte le altre Biblioteche aventi sede nel territorio regionale e appartenenti ai Comuni e ad altre Enti pubblici e privati. L'adesione alla rete di servizi bibliotecari del Sistema Bibliotecario Abruzzese di ulteriori Biblioteche è regolata da specifiche Convenzioni con la Regione Abruzzo, stipulate attraverso la Soprintendenza ai Beni librari e nel rispetto di standard di servizi bibliotecari che verranno fissati da apposito Regolamento, di cui al successivo Art. 8; 4) partecipa al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN); 5) concorre, anche attraverso il monitoraggio permanente effettuato dall Osservatorio regionale sui servizi bibliotecari, alla definizione delle linee programmatiche della Regione Abruzzo in materia di Biblioteche, secondo quanto previsto negli articoli seguenti e nelle forme stabilite dai regolamenti attuativi di cui al successivo Art. 8; 6) promuove, attraverso il lavoro in rete di tutte le biblioteche del territorio, la tendenza verso una razionalizzazione e un contenimento dei costi di gestione; 7) opera al proprio interno, sul piano tecnico, organizzativo e culturale, attraverso un Comitato tecnico di coordinamento. Art. 4 Comitato tecnico di coordinamento dei servizi bibliotecari del SBA Il Comitato tecnico di coordinamento dei servizi bibliotecari all interno del SBA: 1) è composto dal Soprintendente ai Beni librari e dai Direttori dei quattro Poli Bibliotecari Regionali; 2) definisce e coordina e i servizi in rete e al pubblico delle biblioteche facenti parte del SBA; 3) conferisce parere obbligatorio e vincolante nella redazione degli standard di cui al precedente Art. 3, comma 3), finalizzati alla fissazione di criteri per l adesione di nuove biblioteche alla rete di servizi bibliotecari del SBA;

7 4) conferisce parere obbligatorio e vincolante sui criteri per la redazione di bandi ad evidenza pubblica finalizzati alle compartecipazioni finanziarie della Regione Abruzzo in favore di progetti specifici, di cui al successivo Art. 5, comma 3.2), presentati dalle biblioteche facenti parte del SBA, aventi sede sul territorio regionale e appartenenti ai Comuni e ad altri Enti pubblici e privati; 5) nomina e organizza il lavoro dei componenti l Osservatorio regionale sui servizi bibliotecari, di cui al precedente Art. 3, comma 5); 6) promuove relazioni e collaborazioni con la Sezione Abruzzo dell Associazione Italiana Biblioteche (AIB); 7) programma e coordina corsi di aggiornamento professionale in merito ai servizi bibliotecari. Art. 5 Compiti della Regione Abruzzo Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente Legge, la Regione Abruzzo: 1) agisce attraverso la Soprintendenza ai Beni librari e i quattro Poli Bibliotecari Regionali nominativamente richiamati all Art. 1; 2) promuove, attraverso il Sistema Bibliotecario Abruzzese, l unitarietà delle procedure e la razionalizzazione dei servizi pubblici bibliotecari sul territorio; 3) assicura adeguate dotazioni finanziarie, in particolare garantendo: 3.1) il finanziamento della gestione complessiva dei quattro Poli bibliotecari richiamati nominativamente all Art. 1 e delle funzioni di servizio alle biblioteche abruzzesi ad essi attribuite dal successivo art. 6, sulla base delle risultanze dei bilanci delle pregresse amministrazioni Provinciali, come stabilito nelle norme transitorie di cui al successivo Art. 8; 3.2) il finanziamento di specifici progetti presentati dalle biblioteche aventi sede sul territorio regionale e appartenenti ai Comuni e ad altri Enti pubblici e privati, facenti parte del SBA, secondo quanto stabilito dal precedente Art. 4; 3.3) il finanziamento della formazione professionale continua del personale adibito a vario titolo alla gestione dei servizi bibliotecari. Art. 6 Prerogative e compiti dei Poli Bibliotecari Regionali Sono Poli Bibliotecari Regionali le quattro Biblioteche nominativamente richiamate all Art. 1, delle quali la Regione Abruzzo riassorbe funzioni, finalità, servizi gestiti, risorse umane, strutturali, finanziarie e patrimonio.

8 I quattro Poli Bibliotecari Regionali: 1) conservano la loro autonomia in materia di indirizzi biblioteconomici; 2) mantengono le prerogative e gli obblighi previsti dalle norme nazionali attualmente vigenti sull Archivio bibliografico abruzzese e sul connesso Deposito legale; 3) assolvono tutte le funzioni previste dalle vigenti norme e dalle linee di indirizzo, nazionali e internazionali, sulle biblioteche pubbliche; 4) incrementano il loro patrimonio bibliografico specifico così come si è evoluto e sedimentato nel corso del tempo; 5) favoriscono l offerta di servizi integrati in rete (con emeroteche, mediateche, pinacoteche e altre istituzioni culturali pubbliche e private); 6) sostengono il raggiungimento ed il miglioramento degli standard di cui all art. 3, comma 3), da parte delle biblioteche del territorio regionale; Art. 7 Abrogazione di norme A decorrere dall entrata in vigore della presente Legge sono abrogate la L.R. 16 settembre 1998, n. 77 e le sue successive modificazioni e integrazioni. Art. 8 Norme transitorie 1) Per tutto ciò che non sia esplicitamente previsto o regolamentato nella presente Legge, si rinvia a specifici regolamenti attuativi, da approvarsi entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore. 2) In ordine al personale addetto ai servizi offerti dai quattro Poli Bibliotecari Regionali e alle relative spese connesse, vengono debitamente considerate le dotazioni organiche provinciali, con criteri di salvaguardia delle professionalità acquisite. Le risorse umane, dedicate ai servizi di biblioteca e culturali nell ultimo biennio, sono assorbite sulla base di un criterio di prevalenza e coinvolgono figure apicali esplicanti funzioni di direzione e unità tecniche, amministrative ed esecutive. Non saranno vincolanti movimentazioni di personale registrate nell anno precedente la promulgazione della presente legge. 3) Per quanto previsto al precedente Art. 4, lettera c), saranno prese in considerazione le risultanze di bilanci provinciali registrate nell ultimo quinquennio antecedente la presente legge; con riferimento alle Biblioteche Angelo Camillo De Meis di Chieti e Salvatore Tommasi dell Aquila, potranno considerarsi in particolare anche i dati riferiti all anno precedente gli eventi calamitosi che le hanno interessate (rispettivamente, bilanci 2004 e 2008).

9 Art. 9 Norma finanziaria 1. Per l annualità 2014 non si procede a dare attuazione alle previsioni della presente legge, che pertanto per tale annualità non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. 2. Per il biennio , agli oneri stimati per ciascun anno in (duemilioniottocentomila), si fa fronte con le risorse disponibili nell ambito dello stanziamento della U.P.B Investimenti per biblioteche, archivistica e per la raccolta dei beni storici e culturali, capitolo di spesa 62421, così rinominato Interventi in materia di biblioteche abruzzesi, iscritte secondo le modalità della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

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