La VAS per i PUC: aspetti procedurali e metodologici

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1 La VAS per i PUC: aspetti procedurali e metodologici La Legge Urbanistica Regionale della Campania n. 16/2004 all'art. 47 introduce l'obbligo di VAS per i piani urbanistici di area vasta e comunali in ossequio alla Direttiva CE n. 42/2001 ed al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Contenuto del Rapporto ambientale 1. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del Puc 2. Rapporto tra il Puc ed altri Piani e Programmi 2.1 Individuazione dei Piani e dei Programmi pertinenti al Puc 2.2 Rapporto ed interazione tra il Puc ed i richiamati Piani o Programmi 3. Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Puc, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale 3.1 Individuazione degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano, stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale 3.2 Verifica di coerenza tra i contenuti del Puc e gli obiettivi di protezione ambientale Coerenza con la Direttiva 42/2001/CE (allegato I) e con il D.lgs. 152/2006 (allegato VI) a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi; e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 4. Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua probabile evoluzione senza l attuazione del Puc 4.1 Descrizione dello stato dell ambiente risorse ambientali primarie: aria; risorse idriche; suolo e sottosuolo; ecosistemi e paesaggio infrastrutture: modelli insediativi; mobilità attività antropiche: agricoltura; industria e commercio; turismo fattori di interferenza: rumore; energia; rifiuti 4.2 Caratteristiche ambientali dalle aree interessate significativamente dal Piano 4.3 Relazioni di sistema tra le attività previste dal Piano e l ambiente b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma; c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n Possibili impatti significativi del Puc sull ambiente f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. 6. Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Puc e indicazioni per il miglioramento della sostenibilità ambientale del Piano in fase di attuazione g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma; 1

2 7. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e delle difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni necessarie 7.1 La scelta delle alternative individuate 7.2 Difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste 8. Misure per il monitoraggio 8.1 Misure previste in merito al monitoraggio 8.2 Gli indicatori h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 9. Valutazione d Incidenza La valutazione di incidenza (V.I.) ha lo scopo di accertare preventivamente se determinati piani o progetti possano avere incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC), sui proposti Siti di Importanza Comunitaria (psic), sulle Zone Speciali di Conservazione e sulle Zone di Protezione Speciali (ZPS). A tal fine i proponenti di piani urbanistici devono presentare una relazione documentata, secondo gli indirizzi di cui all allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., per individuare e valutare i principali effetti che i piani, gli interventi e i progetti possono avere sui siti. 10. Sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai paragrafi precedenti j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. Tabella 1. Schema di VAS per il PUC Con il regolamento di attuazione n. 5/2001 della Legge Regionale n. 16/2004 si statuisce il percorso di formazione del PUC e della VAS con la scansione dei passaggi procedurali fondamentali. Tema dell'intervento è la descrizione degli step dettati dalla nuova disciplina normativa per la redazione della VAS in Campania e i principali aspetti metodologici. Fase Attività pianificatoria Processo di integrazione Tempi Con l attività Vas Preliminare Preliminare Il Comune elabora il PRELIMINARE DI PUC composto da indicazioni strutturali del piano e da un documento strategico. DOCUMENTO DI SCOPING (sui possibili effetti ambientali significativi dell'attuazione del Puc ed eventualmente un questionario per la consultazione dei Sca) Il preliminare di piano è sottoposto alla consultazione delle organizzazioni sociali, culturali, economico professionali, sindacali ed ambientaliste ed in generale organizza eventuali incontri con il pubblico mediante compilazione di questionari TEMPISTICA DA CONVENZIONE TEMPISTICA DA CONVENZIONE 2

3 Preliminare Il Comune, in qualità di autorità procedente, inoltra istanza di Vas all Autorità competente del Comune. L Autorità competente comunale definisce i Sca. Indizione di un tavolo di consultazione, articolato almeno in due sedute: la prima, di tipo introduttivo volta ad illustrare il rapporto preliminare e ad acquisire le prime osservazioni in merito; la seconda, finalizzata ad acquisire i pareri definitivi degli Sca in merito al rapporto preliminare, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori previsti DI NORMA NON SUPERIORE A 45 GG. MASSIMO 90 GG. Preliminare Redazione PUC Adozione La giunta Comunale approva il preliminare di piano. Il Comune redige il piano. La Giunta Comunale adotta il piano. Il Comune, contestualmente, approva il rapporto preliminare e il preliminare di Puc. Redazione Rapporto ambientale definitivo e sintesi non tecnica Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano e sono adottati contestualmente in Giunta. TEMPISTICA NON DEFINITA TEMPISTICA DA CONVENZIONE TEMPISTICA DA CONVENZIONE Il piano è pubblicato contestualmente nel bollettino ufficiale della regione Campania (Burc) e sul sito web dell amministrazione procedente ed è depositato presso l ufficio Adozione competente e la segreteria dell amministrazione procedente ed è pubblicato all albo dell ente in uno all avviso relativo alla Vas. Tabella 2. Processo PUC VAS dopo regolamento di attuazione per il governo del territorio della Regione Campania n. 5/2011 Si tratterà del ruolo dell'autorità Procedente e dell'autorità Competente, in particolar modo del rapporto tra la fase di scoping ed il preliminare di piano introdotto dal Regolamento n. 5/2011 e della redazione del piano di monitoraggio ambientale dei PUC. Dal punto di vista metodologico si illustreranno: lo schema di rapporto ambientale preliminare (documento di scoping) ed in particolare lo schema proposto dalla provincia di Salerno; l'analisi di coerenza con la costruzione delle relative matrici tra PUC con i piani sovraordinati e gli obiettivi di sostenibilità ambientale; la valutazione delle alternative di piano; gli indicatori ed il piano di monitoraggio ambientale. Nello specifico: - il Rapporto Ambientale Preliminare (documento di scoping) si pone l obiettivo di facilitare le consultazioni e di condividere con l'autorità Competente la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale Definitivo. Il documento descrive: l approccio metodologico che si intende adottare per la valutazione ambientale degli effetti del piano; l individuazione delle autorità con specifiche competenze ambientali (SCA); i contenuti della proposta del PUC; l attivazione delle consultazioni dei soggetti istituzionali e delle autorità ambientali, sul documento di scoping, da effettuarsi secondo le direttive del Regolamento n. 5/2011; la proposta di struttura del Rapporto Ambientale definitivo. Il documento inoltre fornisce un questionario finalizzato alla raccolta dei contributi e delle 3

4 osservazioni da parte delle Autorità, riguardanti le fasi di cui sopra, con particolare riferimento a dati e indicatori utilizzati per descrivere lo stato dell ambiente; - l'analisi di coerenza ha lo scopo di verificare l'esistenza di incoerenze in grado di ostacolare l elaborazione e successiva attuazione del PUC. In particolare, l analisi di coerenza si articola in due momenti principali, ognuno dei quali può essere ulteriormente articolato in relazione alle esigenze operative che guidano l autorità proponente nella elaborazione del piano. I due momenti sono: Coerenza esterna Coerenza interna. La coerenza esterna è la verifica della compatibilità degli obiettivi e strategie generali del piano rispetto agli obiettivi/principi di sostenibilità ambientale, desunti P/P di riferimento, individuati nella fase di scoping. L'analisi di coerenza esterna si divide normalmente in due dimensioni: coerenza verticale, cioè coerenza degli obiettivi del piano con gli obiettivi/principi di sostenibilità ambientale desunti da piani, programmi gerarchicamente sovraordinati e di ambito territoriale diverso (più vasto a quello del piano in esame) redatti da livelli di governo superiori; coerenza orizzontale, cioè coerenza degli obiettivi del piano con gli obiettivi/principi di sostenibilità ambientale desunti da piani, programmi redatti dal medesimo Ente proponente il piano o da altri Enti, per lo stesso ambito territoriale. La coerenza interna serve a rendere chiaro il legame operativo tra azioni ed obiettivi del Piano e, al tempo stesso, a rendere trasparente il processo decisionale che accompagna l elaborazione del Piano. Essa consente di verificare l'esistenza di contraddizioni all'interno del piano. In particolare nell analisi di coerenza occorre verificare: 1) la corrispondenza tra le indicazioni emerse dall analisi di contesto sintetizzata nella fase di analisi preliminare e gli obiettivi specifici del piano oggetto di VAS; 2) la verifica di eventuali fattori di contrasto tra gli obiettivi specifici del piano e gli strumenti previsti per il raggiungimento dei suddetti obiettivi (azioni, indirizzi/proposte di intervento, vincoli, condizioni); - la valutazione delle alternative di piano: La costruzione delle alternative rappresenta un elemento cruciale nella costruzione del percorso condiviso di valutazione e richiede un iter decisionale partecipato al quale siano chiamati le diverse Autorità competenti e il Pubblico. La partecipazione deve essere strutturata e guidata dall Amministrazione proponente attraverso un percorso improntato da una forte volontà di risoluzione dei conflitti che, inevitabilmente, si generano durante il suo svolgimento. L analisi della coerenza interna delle diverse alternative ha lo scopo di verificare la rispondenza delle azioni previste agli obiettivi generali 4

5 e specifici da cui derivano direttamente. Le forme della partecipazione, in questo caso possono essere le più diverse purché caratterizzate da una minimizzazione dei tempi di consultazione: si può dunque ricorrere alla pubblicazione di questionari da utilizzare attraverso internet, svolgere un invio per posta elettronica o altro ancora. Anche in questo caso la valutazione della coerenza può essere effettuata utilizzando matrici di incrocio. La scelta dell alternativa più praticabile deve comunque essere sottoposta al vaglio delle osservazioni raccolte durante la fase di consultazione del piano. Una volta ottenuti i valori degli indicatori associati a ciascuna alternativa di PUC, si procede a creare degli ordinamenti tra alternative che consentano di valutare quali di esse risultino peggiori e di selezionare, di conseguenza, quelle caratterizzate da buone prestazioni. L alternativa scelta e gli indicatori condivisi rappresentano il riferimento per l elaborazione della proposta di Rapporto ambientale, in base al quale sarà possibile completare la fase di elaborazione della procedura VAS; - gli indicatori: sono tesi a tesi a rappresentare lo stato attuale dell'ambiente declinati per componenti ambientali (acqua, suolo, aria, rifiuti, energia...) e territoriali ritenute pertinenti alla dimensione del piano. Essi devono essere rappresentativi; validi dal punto di vista scientifico; semplici e di agevole interpretazione; capaci di indicare la tendenza nel tempo; ove possibile, capaci di fornire un indicazione precoce sulle tendenze irreversibili; sensibili ai cambiamenti che avvengono nell ambiente o nell economia che devono contribuire a indicare; basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli; basati su dati adeguatamente documentati e di qualità certa; aggiornabili periodicamente; - piano di monitoraggio ambientale del PUC: deve essere in grado di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PUC approvato e di verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. La procedura integrata tra Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza alla luce delle nuove linee guida VI in Campania Con DPGR n. 9 del 29 gennaio 2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento regionale n. 1/2010 Disposizioni in materia di procedimento di 5

6 valutazione di incidenza. Le recenti disposizioni di cui ai commi 4 1 e 5 2, art. 1 della L.R. 16/2014, inerenti la possibilità per i Comuni di richiedere la competenza in materia di Valutazione di Incidenza, non hanno modificato le modalità per l effettuazione delle procedure, che restano regolamentate secondo le disposizioni del Regolamento VI tutt oggi vigente. Le Linee guida del 2015 sostituiscono quelle emanate con DGR 324/2010 ed elaborate in ottemperanza alle previsioni del Regolamento VI (art. 9, comma 2) tenendo conto sia dei nuovi assetti amministrativi che si determineranno a seguito dell attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 16/2014 che delle disposizioni di cui DGR 62 del 23/02/2015. Alla luce della riorganizzazione degli Uffici regionali di cui al Regolamento n. 12/2011 e ai successivi atti consequenziali l Ufficio a cui è attribuita la funzione di Autorità Competente in materia di Valutazione di Incidenza delle procedure di competenza della Regione è l Unità Operativa Dirigenziale (UOD) Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l Ambiente e l Ecosistema. La L.R. 16/2014, art. 1, comma 4 ha previsto la possibilità, per i Comuni, di richiedere l attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza. Con DGR 62 del 23/02/2015 è stato emanato il Disciplinare per l attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza, sulla scorta del parere dell Avvocatura regionale prot del 18/11/2014. Nel Disciplinare è stato specificato che, anche a seguito dell attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza ai Comuni autorizzati, restano di competenza della Regione le Valutazioni di Incidenza riguardanti: - i proposti Siti di Importanza Comunitaria (psic) e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC); 1 4. Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e ella fauna selvatiche), così come modificato dal d.p.r. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano l intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi i piani agricoli e faunistico venatori L ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all interno dell ente territoriale tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Le funzioni in materia di valutazione di incidenza comprese quelle dell autorità competente, possono essere svolte in forma associata se i comuni non sono in condizione di garantire l articolazione funzionale come previsto dal presente comma. 6

7 - i siti marini delle Rete NATURA 2000; - inerenti l intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale; - le procedure di VAS (verifica di assoggettabilità o VAS vera e propria) o di VIA (verifica di assoggettabilità o VIA vera e propria). Nello stesso Disciplinare è precisato che sono di competenza della Regione Campania le funzioni legislative, regolamentari e di indirizzo in materia di Valutazione di Incidenza, nei termini previsti dal DPR 357/1997, nonchè di controllo dei Comuni delegati in materia di Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. 16/2014. I Comuni, a seguito dell emanazione del pertinente decreto dirigenziale dell UOD Valutazioni Ambientali, sono competenti alle Valutazioni di Incidenza: - riguardanti i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) interessanti, anche parzialmente, il proprio territorio; - inerenti gli atti di pianificazione comunale non riguardante l intero territorio del comune e non ricadenti nel campo di applicazione della VAS (verifica di assoggettabilità o VAS vera e propria). Ai sensi del Regolamento VI, per i piani o programmi la procedura di valutazione di incidenza ha inizio con la valutazione appropriata, di cui all articolo 6 del Regolamento VI, eventualmente integrata con la valutazione ambientale strategica di cui al D. lgs 152/2006, ove necessari. La stessa disposizione si applica alle tipologie di progetti e/o interventi, indipendentemente dalle eventuali soglie dimensionali, ricompresi negli Allegati III e IV alla parte seconda del D.lgs 152/2006, per i quali la valutazione appropriata andrà integrata, ove ne ricorrano i termini, alla procedura di valutazione di impatto ambientale secondo le previsioni dell art. 10, comma 3, del D.lgs 152/2006. Inoltre, la valutazione appropriata è necessaria qualora gli esiti della verifica preliminare (screening) ne stabiliscano la necessità. In coerenza con quanto disposto in Regione Campania in materia di valutazione di incidenza, di seguito si riportano le indicazioni che i Comuni, in qualità di Autorità procedenti, dovranno seguire per una corretta impostazione della integrazione tra le procedure di VAS e di VI. - Il rapporto preliminare (rapporto di scoping) di cui all art. 13, comma 1 del Dlgs 152/2006 dovrà dare evidenza dell integrazione procedurale tra VAS e VI, indicando le ragioni per le quali, con riferimento ai siti Natura 2000 interessati dalle eventuali incidenze, il piano/programma è assoggettato anche alla VI; 7

8 - per piani e programmi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale ricadenti, interamente o parzialmente, in aree naturali protette come definite dalla L. 394/1991 o in Parchi Naturali Regionali, tra gli SCA dovrà essere compreso l Ente di gestione dell area protetta interessata, che potrà formulare le prime osservazioni in fase di scoping, riservandosi di esprimere il sentito dell Ente di Gestione dell area protetta nella fase di consultazione di cui all art. 14 del Dlgs 152/2006; - nella comunicazione agli SCA inerente la fase di scoping (art. 13, commi 1 e 2 del Dlgs 152/2006) dovrà essere data evidenza dell integrazione procedurale VAS - VI; nella comunicazione trasmessa all ente di gestione dell area protetta eventualmente interessata, andrà inserito uno specifico riferimento al sentito, per il quale comunque andrà formulata specifica richiesta in sede di consultazione pubblica (art. 14 del Dlgs 152/2006); - il rapporto ambientale di cui all art. 13, commi 3 e 4 del Dlgs 152/2006 dovrà essere integrato prevedendo un apposito allegato (relazione o studio di incidenza) redatto secondo le indicazioni riportate nell allegato G del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Linee Guida VI; - contestualmente alla pubblicazione dell avviso di cui all art. 14 del D.lgs 152/2006, il Comune, in qualità di Autorità procedente dovrà avanzare istanza di valutazione di incidenza per il piano in questione, secondo i modelli predisposti e corredata della documentazione ivi specificata, ed inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, dovrà richiedere il sentito all area protetta interessata; - l avviso previsto dall art. 14 del D.lgs 152/2006 dovrà dare specifica evidenza dell integrazione procedurale VAS VI; - al termine della fase di consultazione pubblica di cui all art. 14 del Dlgs 152/2006, le osservazioni inerenti la valutazione di incidenza, e più in generale gli aspetti naturalistici del Piano, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, il sentito dell Ente di Gestione dell area protetta, dovranno essere trasmessi all UOD Valutazioni Ambientali con riferimento all istanza di VI già avanzata. I Comuni, in qualità di Autorità competenti alla VAS dei piani di livello comunale, sono responsabili dell osservanza della corretta attuazione del disposto del comma 3 dell art. 10 del D.lgs 152/2006. Il parere motivato di cui all art. 15, comma 1 del Dlgs 152/2006 dovrà dare atto degli esiti della Valutazione di incidenza valutazione appropriata ovvero dei 8

9 contenuti del decreto dirigenziale dell UOD Valutazioni Ambientali con il quale si conclude la procedura di valutazione di incidenza. Per le Valutazioni di Incidenza valutazione appropriata da svolgersi in integrazione con le VAS contestualmente alla pubblicazione dell avviso di cui all art. 14 del D.lgs 152/2006, il Comune, in qualità di Autorità procedente, dovrà avanzare l istanza di valutazione di incidenza secondo il modello di cui all Allegato VIII alle Linee Guida e corredata della documentazione ivi specificata, ed inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, dovrà richiedere il sentito all area protetta interessata. Per le Valutazioni di Incidenza valutazione appropriata da svolgersi in integrazione con le verifiche di assoggettabilità a VAS l istanza di VI, redatta secondo l Allegato IX alle Linee Guida e corredata della documentazione ivi indicata, dovrà essere avanzata contestualmente alla trasmissione agli SCA di cui all art. 12, comma 2 del Dlgs 152/2006. Per quanto riguarda la determinazione delle professionalità idonee per la redazione dei documenti di verifica preliminare e/o della Relazione o Studio di incidenza per la Valutazione appropriata, risulta opportuno, riprendendo un orientamento già vigente a livello comunitario, fare riferimento al possesso di comprovate effettive competenze scientifiche in materia, piuttosto che all appartenenza a specifici ordini o categorie professionali. In ogni caso le competenze necessarie non possono ritenersi appannaggio di professionalità quali ingegneri, geometri, architetti, geologi, ecc.. Si intende così sottolineare che in tali documenti devono essere adeguatamente illustrate, sotto i profili tecnico, scientifico e naturalistico, tutte le argomentazioni necessarie a sostenere le valutazioni esposte, dando prova di conoscere le caratteristiche dei siti in trattazione, con riferimento sia ai contenuti della scheda del formulario standard Natura 2000 sia alle effettive caratteristiche riscontrabili in situ, in sede di opportuni sopralluoghi ed indagini, e di poterne valutare le eventuali perturbazioni causate dal piano, dal progetto o dall'intervento in esame. Il Disciplinare ha delineato l ambito delle deleghe conferibili ai Comuni in materia di Valutazione di Incidenza. Negli stessi atti è stato evidenziato che tali deleghe comportano la necessità di effettuare gli opportuni controlli sugli Enti Delegati ovvero i Comuni. Considerata la competenza in materia di Valutazione di Incidenza dell UOD Valutazioni Ambientali si ritiene che tali attività debbano essere svolte dalla stessa UOD. Ai fini delle attività di controllo i Comuni delegati devono trasmettere entro il mese di febbraio di ogni anno le informazioni 9

10 sintetiche relative alle procedure concluse nell anno precedente con riferimento alla propria competenza, secondo lo schema di cui all Allegato XIII. Lo schema opportunamente implementato dovrà essere trasmesso all UOD Valutazioni Ambientali onde consentire le necessarie elaborazioni dei dati. L UOD Valutazioni Ambientali provvederà all estrazione random di un campione significativo di procedure formalmente concluse (10% del totale delle procedure concluse con provvedimento) sul quale effettuare i dovuti controlli inerenti sia l ambito della delega esercitata dai Comuni che gli aspetti di carattere amministrativo e tecnico delle procedure seguite. I Comuni interessati dai controlli si renderanno disponibili a collaborare alle attività necessarie ai fini dell espletamento delle verifiche previste. I Comuni delegati, inoltre, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione delle condizioni di cui al par. 3 del Disciplinare approvato con DGR 62 del 23/02/2015 (es. sostituzione dei componenti della Commissione istruttoria, ecc.). Annualmente l UOD Valutazioni Ambientali predisporrà una relazione sulle attività di controllo effettuate e sui loro risultati; tale relazione sarà trasmessa all Assessore all Ambiente, alle Commissioni Consiliari competenti in materia di Ambiente e di Trasparenza Amministrativa e ai Comuni interessati dai controlli. Oltre alle attività già descritte, i Comuni delegati dovranno comunicare tempestivamente all UOD Valutazioni Ambientali l adozione di provvedimenti favorevoli di Valutazione di Incidenza (verifica preliminare o valutazione appropriata) riguardanti interventi e opere da realizzarsi in aree in cui è stata riscontrata la presenza di specie e habitat prioritari ai sensi della normativa comunitaria di riferimento. Inoltre l UOD Valutazioni Ambientali dovrà essere informata tempestivamente dell eventuale applicazione delle procedure derogatorie di cui all art. 5, commi 9 e 10 del DPR 357/1997. Resta ferma la possibilità per l UOD Valutazioni Ambientali di effettuare le verifiche che riterrà opportune sulla scorta di motivate segnalazioni. La Regione, a seguito degli esiti delle attività di controllo, può ritirare le deleghe a quei Comuni per i quali sono stati accertati inadempienze e/o il mancato rispetto delle disposizioni di riferimento. 10

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