Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori PROGETTO DI PARERE
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1 Parlamento europeo Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori /0284(COD) PROGETTO DI PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori destinato alla commissione giuridica sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici (COM(2016)0594 C8-0384/ /0284(COD)) Relatore per parere: Julia Reda PA\ docx PE v01-00 Unita nella diversità
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3 BREVE MOTIVAZIONE La proposta di regolamento concernente il diritto d'autore e i diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici, presentata dalla Commissione europea, mira a promuovere una più ampia diffusione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri a vantaggio degli utenti di tutta l'unione facilitando la concessione di licenze di diritto d'autore e di diritti connessi per opere e altro materiale. In linea generale il relatore sostiene la proposta della Commissione, in quanto il nuovo regolamento è necessario per i nuovi canali di trasmissione. Sebbene ad oggi molti programmi possano essere ricevuti via satellite in altri Stati membri, l'offerta online è spesso limitata o non disponibile. Libertà contrattuale e accesso transfrontaliero per i consumatori La direttiva 93/83/CEE ha contribuito all'acquisizione dei diritti per la trasmissione via satellite e la ritrasmissione via cavo, ma la libertà contrattuale ne limita l'impatto concreto. Nel riesame del 2002, la Commissione ha definito questo aspetto il "tallone d'achille" della direttiva. Nonostante la necessità di raggiungere un equilibrio tra gli interessi commerciali dei titolari di diritti e l'accesso transfrontaliero, la libertà contrattuale resta in linea di principio invariata. Il relatore ritiene tuttavia che sia necessario chiarire i collegamenti con il diritto della concorrenza, tenendo conto dei più recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'unione europea. Applicazione del principio del paese d'origine ai servizi online degli organismi di diffusione radiotelevisiva Il principio del paese d'origine, che rappresenta l'elemento centrale del regolamento in esame, è fondamentale nel mercato unico e ai fini della distribuzione transfrontaliera dei contenuti. Tale principio non pregiudica la territorialità del diritto d'autore né la portata delle licenze in un dato settore, ma stabilisce solo la giurisdizione cui è soggetto l'atto relativo al diritto d'autore e semplifica il quadro normativo per gli organismi di diffusione radiotelevisiva. Non sono pertanto necessarie disposizioni relative alla territorialità o alla concessione di licenze. Le difficoltà degli organismi di diffusione radiotelevisiva nell'acquisizione dei diritti sono dovute al numero elevato di titolari di diritti coinvolti, un problema analogo a quello incontrato dai fornitori di webcasting o altre offerte online. Nel contempo, per adempiere alla propria missione, i servizi pubblici di diffusione radiotelevisiva devono in particolare continuare a sfruttare il progresso tecnologico, il che presuppone che utilizzino tutti i canali per raggiungere fasce di pubblico diverse, in particolare i giovani. Il relatore ritiene pertanto che tutti i servizi online forniti degli organismi di diffusione radiotelevisiva debbano essere inclusi nell'ambito di applicazione della disposizione relativa al paese d'origine. Gestione collettiva obbligatoria dei diritti di ritrasmissione Attualmente i canali televisivi e radiofonici come pure i servizi di catch-up TV raggiungono il pubblico attraverso diversi tipi di fornitori di servizi di ritrasmissione (fornitori di servizi radiofonici/televisivi via cavo o via satellite, IPTV, digitale terrestre e fornitori di servizi OTT). Tuttavia le soluzioni giuridiche o pratiche a disposizione negli Stati membri sono PA\ docx 3/25 PE v01-00
4 molto eterogenee. Per evitare che la frammentazione delle norme applicabili all'acquisizione dei diritti di ritrasmissione con mezzi diversi dalla trasmissione via cavo diventi più problematica con la diffusione di questi nuovi servizi di ritrasmissione e al fine di garantire che il contesto giuridico sia maggiormente adeguato alle esigenze future, il relatore ritiene necessario adottare un approccio neutro dal punto di vista tecnologico e includere i servizi IPTV e OTT. L'inclusione dei servizi OTT è necessaria per consentire agli operatori via cavo di offrire ai clienti la portabilità dei servizi via internet nonché per garantire che il regolamento sulla portabilità 1 sia applicabile ai servizi forniti dagli operatori via cavo, in modo da assicurare la portabilità transfrontaliera dei servizi che sono portabili nello Stato membro di residenza del cliente. Licenze collettive estese In aggiunta alle norme nazionali, in diversi Stati membri esistono già soluzioni pratiche, come le licenze collettive estese, per la concessione di licenze relative ai servizi di ritrasmissione sulla base dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/83/CEE. Tuttavia, secondo il relatore, la giurisprudenza recente della Corte di giustizia dell'unione europea 2 impone un rafforzamento della certezza giuridica di detti regimi. Riesame La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (COM(2016)0593) include un meccanismo di risoluzione delle controversie per i casi in cui le parti che desiderano concludere accordi volti a mettere a disposizione opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta incontrino difficoltà. Poiché l'obiettivo di questa disposizione è simile all'obiettivo del regolamento, i due atti normativi dovrebbero essere sottoposti a riesame congiunto per stabilire se detto meccanismo sia sufficiente o se il principio del paese d'origine debba essere esteso a tutte le opere audiovisive. EMENDAMENTI La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 1 Considerando 2 (2) Lo sviluppo delle tecnologie digitali e di internet ha trasformato la distribuzione dei programmi televisivi e (2) Lo sviluppo delle tecnologie digitali e di internet ha trasformato la distribuzione dei programmi televisivi e 1 del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno, COM(2015) 627 final. 2 Sentenza della Corte di giustizia dell'unione europea nella causa C-301/15, Soulier e Doke. PE v /25 PA\ docx
5 radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di accedere ai programmi televisivi e radiofonici in diretta e su richiesta, utilizzando i canali tradizionali come la trasmissione via satellite o via cavo e anche mediante servizi online. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi accessori alla loro trasmissione, come i servizi di simulcast e catch-up. Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che aggregano le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in pacchetti e li forniscono agli utenti contemporaneamente alla diffusione iniziale della trasmissione, in una versione inalterata e integrale, utilizzano varie tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il satellite, il digitale terrestre, le reti IP a circuito chiuso o le reti mobili, nonché l'internet aperta. Da parte degli utenti vi è una crescente richiesta di accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive non solo del proprio Stato membro ma anche di altri Stati membri dell'unione; tali utenti includono le persone appartenenti a minoranze linguistiche dell'unione e le persone che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine. radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di accedere ai programmi televisivi e radiofonici in diretta e su richiesta, utilizzando i canali tradizionali come la trasmissione via satellite o via cavo e anche mediante servizi online. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi online come i servizi di simulcast e catch-up. Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che aggregano le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in pacchetti e li forniscono agli utenti in una versione inalterata, utilizzano varie tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il satellite, il digitale terrestre, le reti IP a circuito chiuso o le reti mobili, nonché l'internet aperta. Da parte degli utenti vi è una crescente richiesta di accesso alla televisione e alla radio, inclusi i servizi di catch-up, non solo del proprio Stato membro ma anche di altri Stati membri dell'unione; tali utenti includono le persone appartenenti a minoranze linguistiche dell'unione e le persone che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine. 2 Considerando 3 (3) Diversi ostacoli intralciano l'offerta di servizi online accessori alle trasmissioni e l'offerta di servizi di ritrasmissione e, di conseguenza, la libera circolazione dei (3) Diversi ostacoli intralciano l'offerta di servizi online e l'offerta di servizi di ritrasmissione e, di conseguenza, la libera circolazione dei programmi televisivi e PA\ docx 5/25 PE v01-00
6 programmi televisivi e radiofonici all'interno dell'unione. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono quotidianamente per molte ore notizie, documentari e programmi culturali, politici o di intrattenimento. Tali programmi contengono vari contenuti, ad esempio opere audiovisive, musicali, letterarie o grafiche protette dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'unione. Ciò si traduce in un processo complesso di acquisizione dei diritti da un gran numero di titolari di diritti e per diverse categorie di opere e di altro materiale protetto. Spesso i diritti devono essere acquisiti in tempi brevi, in particolare quando si preparano programmi quali notiziari e rubriche di attualità. Al fine di rendere disponibili i propri servizi online al di là delle frontiere, gli organismi di diffusione radiotelevisiva devono disporre dei diritti necessari per le opere e altro materiale protetto per tutti i pertinenti territori, il che rende ancora più complessa l'acquisizione dei diritti. radiofonici all'interno dell'unione. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono quotidianamente per molte ore notizie, documentari e programmi culturali, politici o di intrattenimento. Tali programmi contengono vari contenuti, ad esempio opere audiovisive, musicali, letterarie o grafiche protette dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'unione. Ciò si traduce in un processo complesso di acquisizione dei diritti da un gran numero di titolari di diritti e per diverse categorie di opere e di altro materiale protetto. Spesso i diritti devono essere acquisiti in tempi brevi, in particolare quando si preparano programmi quali notiziari e rubriche di attualità. Al fine di rendere disponibili i propri servizi online al di là delle frontiere, gli organismi di diffusione radiotelevisiva devono disporre dei diritti necessari per le opere e altro materiale protetto per tutti i pertinenti territori, il che rende ancora più complessa l'acquisizione dei diritti. 3 Considerando 6 (6) La direttiva 93/83/CEE 17 del Consiglio facilita la trasmissione transfrontaliera via satellite e la ritrasmissione via cavo di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dell'unione. Tuttavia, le disposizioni di tale direttiva sulle trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva si applicano unicamente alle trasmissioni via satellite e pertanto non si applicano ai servizi online accessori alle trasmissioni, mentre le (6) La direttiva 93/83/CEE 17 del Consiglio facilita la trasmissione transfrontaliera via satellite e la ritrasmissione via cavo di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dell'unione. Tuttavia, le disposizioni di tale direttiva sulle trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva si applicano unicamente alle trasmissioni via satellite e pertanto non si applicano ai servizi online, mentre le disposizioni relative alle PE v /25 PA\ docx
7 disposizioni relative alle ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri si applicano unicamente alle ritrasmissioni simultanee, invariate ed integrali, via cavo o con sistemi a microonde e non si estendono alle ritrasmissioni per mezzo di altre tecnologie. 17 Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla diffusione radiotelevisiva via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del , pagg ). ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri si applicano unicamente alle ritrasmissioni simultanee, invariate ed integrali, via cavo o con sistemi a microonde. 17 Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla diffusione radiotelevisiva via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del , pagg ). 4 Considerando 7 (7) Pertanto, la fornitura transfrontaliera dei servizi online accessori per la diffusione radiotelevisiva e la ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dovrebbe essere agevolata adeguando il quadro giuridico sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per queste attività. (7) Pertanto, la fornitura transfrontaliera dei servizi online di organismi di diffusione radiotelevisiva di altri Stati membri dovrebbe essere agevolata adeguando il quadro giuridico sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per queste attività. 5 Considerando 8 PA\ docx 7/25 PE v01-00
8 (8) I servizi online accessori disciplinati dal presente regolamento sono i servizi offerti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva che hanno una relazione chiaramente subordinata rispetto alla trasmissione. Essi comprendono i servizi che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici in maniera lineare contemporaneamente alla trasmissione e i servizi che danno accesso, entro un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione, a programmi televisivi e radiofonici che sono stati precedentemente trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva (i cosiddetti servizi di catch-up). Inoltre, i servizi online accessori comprendono servizi che danno accesso a materiale che arricchisce o amplia in altro modo programmi radiofonici e televisivi trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione anticipata, l'ampliamento, l'integrazione o la revisione dei contenuti del programma pertinente. La fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto che sono stati integrati in un programma televisivo o radiofonico non dovrebbe essere considerata un servizio online accessorio. Allo stesso modo, la fornitura dell'accesso a opere o ad altro materiale protetto, indipendentemente dalla trasmissione, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, non rientra nella definizione di servizio online accessorio. (8) I servizi online disciplinati dal presente regolamento sono i servizi che danno accesso a contenuti televisivi e radiofonici, inclusi i servizi che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici che sono stati precedentemente trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva (i cosiddetti servizi di catch-up). Essi comprendono servizi che danno accesso a materiale che arricchisce o amplia in altro modo programmi radiofonici e televisivi trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione anticipata, l'ampliamento, l'integrazione o la revisione dei contenuti del programma pertinente, nonché a materiale prodotto specificatamente per l'ambiente online. Gli organismi pubblici di diffusione radiotelevisiva devono in particolare essere in grado di utilizzare canali di diffusione diversi per raggiungere varie fasce di pubblico nell'ottica di adempiere al proprio mandato di servizio pubblico. La possibilità di diffondere servizi concepiti per l'ambiente online è fondamentale per raggiungere i giovani. Pertanto, la fornitura dell'accesso a opere o ad altro materiale protetto, indipendentemente dalla trasmissione, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video come pure webcasting, rientra nella definizione di servizio online. PE v /25 PA\ docx
9 6 Considerando 9 (9) Al fine di facilitare l'acquisizione dei diritti per la fornitura di servizi online accessori a livello transfrontaliero, è necessario prevedere l'istituzione del principio del paese d'origine per quanto riguarda l'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi relativamente alle azioni che hanno avuto luogo nel corso della fornitura, dell'accesso o dell'uso di un servizio online accessorio. Il principio del paese d'origine dovrebbe applicarsi esclusivamente al rapporto tra i titolari dei diritti (o le entità che rappresentano i titolari dei diritti, come gli organismi di gestione collettiva) e gli organismi di diffusione radiotelevisiva e unicamente ai fini della fornitura, dell'accesso o dell'uso di un servizio online accessorio. Il principio del paese d'origine non dovrebbe applicarsi ad alcuna successiva comunicazione al pubblico o alla riproduzione di contenuti protetti dal diritto d'autore o da diritti connessi e contenuta nel servizio online accessorio. (9) Al fine di facilitare l'acquisizione dei diritti per la fornitura di servizi online a livello transfrontaliero, è necessario prevedere l'istituzione del principio del paese d'origine per quanto riguarda l'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi relativamente alle azioni che hanno avuto luogo nel corso della fornitura, dell'accesso o dell'uso di un servizio online. Il principio del paese d'origine dovrebbe applicarsi al rapporto tra i titolari dei diritti (o le entità che rappresentano i titolari dei diritti, come gli organismi di gestione collettiva) e gli organismi di diffusione radiotelevisiva e a qualsiasi successiva comunicazione al pubblico o alla riproduzione di contenuti protetti dal diritto d'autore o da diritti connessi e contenuta nel servizio online. 7 Considerando 10 (10) Poiché la messa a disposizione, l'accesso o l'uso di un servizio online accessorio sono considerati come avvenuti esclusivamente nello Stato membro in cui (10) Poiché la messa a disposizione, l'accesso o l'uso di un servizio online sono considerati come avvenuti esclusivamente nello Stato membro in cui l'organismo di PA\ docx 9/25 PE v01-00
10 l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale, mentre di fatto il servizio online accessorio può essere fornito a livello transfrontaliero ad altri Stati membri, è necessario garantire che, nel calcolare l'importo del pagamento da versare per i diritti in questione, le parti tengano conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio, quali le caratteristiche del servizio, il pubblico - incluso il pubblico dello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale e il pubblico di altri Stati membri in cui il servizio online accessorio è accessibile e utilizzato - e la versione linguistica. diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale, mentre di fatto il servizio online può essere fornito a livello transfrontaliero ad altri Stati membri, è necessario garantire che, nel calcolare l'importo del pagamento da versare per i diritti in questione, le parti tengano conto di tutti gli aspetti del servizio online, quali le caratteristiche del servizio, il pubblico - incluso il pubblico dello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale e il pubblico di altri Stati membri in cui il servizio online accessorio è accessibile e utilizzato - e tutte le versioni linguistiche disponibili. 8 Considerando 11 (11) Il principio della libertà contrattuale permetterà di continuare a limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d'origine stabilito dal presente regolamento, con particolare riferimento a determinati mezzi tecnici di trasmissione o a determinate versioni linguistiche, purché tali limitazioni siano conformi al diritto dell'unione. soppresso 9 Considerando 12 PE v /25 PA\ docx
11 (12) Gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili e reti analoghe, forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite ma escluse quelle online, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti. I servizi di ritrasmissione offerti sulla rete internet aperta dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché hanno caratteristiche diverse. Essi non sono collegati ad una particolare infrastruttura e la loro capacità di garantire un ambiente controllato è limitata se paragonata ad esempio a quella delle reti via cavo o delle reti IP a circuito chiuso. (12) Gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP, reti mobili e reti analoghe, forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti. Affinché tale meccanismo possa adeguarsi all'evoluzione delle tecnologie digitali e del comportamento degli utenti, esso dovrebbe includere la ritrasmissione invariata via internet da parte di fornitori di servizi over-the-top (OTT). L'inclusione dei servizi OTT è fondamentale per consentire, in linea con le aspettative dei consumatori, la portabilità di tali servizi all'interno e all'esterno dello Stato membro di residenza attraverso il meccanismo istituito dal regolamento 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio 1 bis. 1 bis del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno, COM(2015)0627. PA\ docx 11/25 PE v01-00
12 10 Considerando 13 (13) Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili o reti analoghe, e al fine di superare le disparità delle normative nazionali per quanto riguarda tali servizi di ritrasmissione, dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla ritrasmissione via cavo come definite nella direttiva 93/83/CEE. Le norme stabilite in tale direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il diritto di concedere o negare l'autorizzazione a un operatore di un servizio di ritrasmissione tramite un organismo di gestione collettiva. Ciò non pregiudica la direttiva 2014/26/UE 18 e, in particolare, le sue disposizioni relative ai diritti dei titolari dei diritti per quanto riguarda la scelta di un organismo di gestione collettiva. 18 Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del , pagg ). (13) Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP, reti mobili o reti analoghe, e al fine di superare le disparità delle normative nazionali per quanto riguarda tali servizi di ritrasmissione, dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla ritrasmissione via cavo come definite nella direttiva 93/83/CEE. Le norme stabilite in tale direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il diritto di concedere o negare l'autorizzazione a un operatore di un servizio di ritrasmissione tramite un organismo di gestione collettiva. Ciò non pregiudica la direttiva 2014/26/UE 18 e, in particolare, le sue disposizioni relative ai diritti dei titolari dei diritti per quanto riguarda la scelta di un organismo di gestione collettiva. 18 Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del , pagg ). 11 Considerando 14 bis (nuovo) PE v /25 PA\ docx
13 (14 bis) Conformemente all'articolo 101, paragrafi 1 e 3, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, all'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo sullo spazio economico europeo e al regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione 1 bis, nonché alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'unione europea, qualora un accordo di licenza sia volto a vietare o a limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di radiodiffusione, si presume che esso abbia ad oggetto di restringere la concorrenza, salvo che altre circostanze risultanti dal suo contesto economico e giuridico non consentano di ritenere che tale accordo non sia idoneo a pregiudicare la concorrenza 1 ter. Inoltre gli accordi che impongono a organismi di diffusione radiotelevisiva o a servizi di ritrasmissione obblighi intesi a vietare o limitare le vendite passive a dimensione transfrontaliera possono risultare contrari all'obiettivo del mercato comune, anche qualora riguardino lo sfruttamento di un diritto di proprietà intellettuale 1 quater. Per vendite passive si intende la risposta ad ordini non sollecitati di singoli clienti, incluse la consegna di beni o la prestazione di servizi a tali clienti. Sono vendite passive le azioni pubblicitarie o promozioni di portata generale che raggiungano clienti all'interno dei territori (esclusivi) o dei gruppi di clienti (esclusivi) di altri distributori, ma che costituiscano un modo ragionevole per raggiungere clienti al di fuori di tali territori o gruppi di clienti, ad esempio per raggiungere clienti all'interno del proprio territorio 1 quinquies. Il presente regolamento non disciplina il contenuto degli accordi di licenza tra i titolari dei diritti e i fornitori di servizi se non nella misura in cui è atto a garantire la nullità delle disposizioni contrattuali che vietano le vendite passive. PA\ docx 13/25 PE v01-00
14 1 bis Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 102 del , pag. 1). 1 ter Sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2011, cause riunite C-403/08 e C- 429/08, ECLI:EU:C:2011: quater Sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1966, cause riunite 56 e 58/64, ECLI:EU:C:1966:41. 1 quinquies Orientamenti della Commissione sulle restrizioni verticali (SEC(2010)411). 12 Considerando 14 ter (nuovo) (14 ter) In alcuni Stati membri l'acquisizione dei diritti per la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione di programmi televisivi e radiofonici o servizi connessi, in forma lineare o non lineare, è agevolata attraverso accordi di concessione di licenze collettive estese. Per tener conto di questa situazione e migliorare la certezza giuridica per tutte le parti interessate alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-301/15, il presente regolamento chiarisce che tali accordi sono in linea con il diritto dell'unione europea. PE v /25 PA\ docx
15 13 Considerando 14 quater (nuovo) (14 quater) Alla luce della sentenza menzionata nel considerando 14 ter, è altresì necessario prevedere un'ulteriore eccezione ai diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della stessa, nell'ottica di garantire la certezza giuridica e di consentire ai fornitori di servizi di mettere a disposizione tali programmi e servizi sulla base di licenze collettive estese. 14 Considerando 15 (15) Al fine di impedire l'elusione dell'applicazione del principio del paese di origine mediante la proroga degli accordi esistenti relativamente all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per la fornitura di un servizio online accessorio nonché per l'accesso o l'uso dello stesso, è necessario applicare il principio del paese di origine anche agli accordi esistenti, ma prevedendo un periodo di transizione. (15) Al fine di impedire l'elusione dell'applicazione del principio del paese di origine mediante la proroga degli accordi esistenti relativamente all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per la fornitura di un servizio online nonché per l'accesso o l'uso dello stesso, è necessario applicare il principio del paese di origine anche agli accordi esistenti, ma prevedendo un periodo di transizione. PA\ docx 15/25 PE v01-00
16 15 Considerando 17 (17) Al fine di perseguire l'obiettivo di promuovere la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori e di agevolare la ritrasmissione dei programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri, è opportuno adottare un regolamento, che è direttamente applicabile negli Stati membri. Un regolamento è necessario per garantire un'applicazione uniforme delle norme in tutti gli Stati membri e la loro entrata in vigore simultanea per tutti i servizi di trasmissione e ritrasmissione interessati. L'applicabilità diretta del regolamento riduce la frammentazione giuridica e prevede una maggiore omogeneità mediante l'introduzione di un insieme armonizzato di norme volte a promuovere la libera circolazione dei programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri. (17) Al fine di perseguire l'obiettivo di promuovere la fornitura transfrontaliera di servizi online e di agevolare la ritrasmissione dei contenuti televisivi e radiofonici di altri Stati membri, è opportuno adottare un regolamento, che è direttamente applicabile negli Stati membri. Un regolamento è necessario per garantire un'applicazione uniforme delle norme in tutti gli Stati membri e la loro entrata in vigore simultanea per tutti i servizi di trasmissione e ritrasmissione interessati. L'applicabilità diretta del regolamento riduce la frammentazione giuridica e prevede una maggiore omogeneità mediante l'introduzione di un insieme armonizzato di norme volte a promuovere la libera circolazione dei contenuti televisivi e radiofonici di altri Stati membri. 16 Considerando 18 (18) Sarebbe opportuno effettuare un riesame del regolamento dopo un certo periodo dall'entrata in vigore al fine di valutare, tra l'altro, in quale misura la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori sia aumentata a beneficio dei (18) Sarebbe opportuno effettuare un riesame del regolamento dopo un certo periodo dall'entrata in vigore al fine di valutare, tra l'altro, in quale misura la fornitura transfrontaliera di servizi online sia aumentata a beneficio dei consumatori PE v /25 PA\ docx
17 consumatori europei e quindi anche a vantaggio di una maggiore diversità culturale nell'unione. europei e quindi anche a vantaggio di una maggiore diversità culturale nell'unione. Il riesame dovrebbe essere coordinato con disposizioni volte a migliorare l'accessibilità transfrontaliera dei contenuti sulle piattaforme di video su richiesta menzionate all'articolo 10 della direttiva 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio 1 bis mediante un meccanismo di risoluzione delle controverse. Qualora tale meccanismo non consenta un aumento significativo della disponibilità transfrontaliera di contenuti sulle piattaforme di video su richiesta, è opportuno considerare l'inclusione di tali servizi nell'ambito di applicazione del presente regolamento. 1 bis Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, COM(2016) Considerando 19 (19) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la promozione della fornitura transfrontaliera di servizi online accessori e l'agevolazione della ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'unione (19) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la promozione della fornitura transfrontaliera di servizi online e l'agevolazione della ritrasmissione di contenuti televisivi e radiofonici di altri Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'unione europea. Il presente PA\ docx 17/25 PE v01-00
18 europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Per quanto concerne la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori, esso istituisce meccanismi che consentono di agevolare l'acquisizione del diritto d'autore e dei diritti connessi. Il presente regolamento non obbliga gli organismi di diffusione radiotelevisiva a fornire tali servizi a livello transfrontaliero. Esso non obbliga gli operatori di servizi di ritrasmissione a includere nei propri servizi programmi televisivi o radiofonici di altri Stati membri. Il presente regolamento riguarda solo l'esercizio di taluni diritti di ritrasmissione nella misura necessaria a semplificare la concessione di licenze di diritto d'autore e diritti connessi per tali servizi e unicamente per quanto riguarda i programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dell'unione, regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Per quanto concerne la fornitura transfrontaliera di servizi online, esso istituisce meccanismi che consentono di agevolare l'acquisizione del diritto d'autore e dei diritti connessi. Il presente regolamento non impone nuovi obblighi agli organismi di diffusione radiotelevisiva per quanto concerne la fornitura di tali servizi a livello transfrontaliero. Esso non obbliga gli operatori di servizi di ritrasmissione a includere nei propri servizi programmi televisivi o radiofonici di altri Stati membri. Il presente regolamento riguarda solo l'esercizio di taluni diritti di ritrasmissione nella misura necessaria a semplificare la concessione di licenze di diritto d'autore e diritti connessi per tali servizi, 18 Articolo 1 lettera a (a) "servizio online accessorio", un servizio online che consiste nella fornitura al pubblico, da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, di programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente alla loro trasmissione o per un determinato periodo di tempo dopo la loro trasmissione da parte dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, nonché di qualsiasi materiale prodotto da o per l'organismo di diffusione radiotelevisiva che riveste (a) "servizio online", un servizio online che consiste nella fornitura al pubblico, da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, di programmi radiofonici o televisivi lineari e non lineari nonché di qualsiasi materiale prodotto da o per l'organismo di diffusione radiotelevisiva o facente parte del materiale fornito dall'organismo di diffusione radiotelevisiva al pubblico; PE v /25 PA\ docx
19 carattere accessorio rispetto a tale trasmissione; 19 Articolo 1 lettera b (b) "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE e diversa dalla ritrasmissione fornita tramite un servizio di accesso a internet quale definita nel regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio 19, destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite ma esclusa la trasmissione online, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione. 19 Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'unione (GU L 310 del , (b) "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione invariata, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE, destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione. PA\ docx 19/25 PE v01-00
20 pag. 1). 20 Articolo 2 titolo Applicazione del principio del "paese d'origine" ai servizi online accessori Applicazione del principio del "paese d'origine" ai servizi online da parte degli organismi di diffusione radiotelevisiva 21 Articolo 2 paragrafo 1 (1) Le azioni di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione che hanno luogo quando un servizio online accessorio è fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo del servizio online accessorio sono, nell'ambito dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva. (1) Le azioni di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione che hanno luogo quando un servizio online è fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo del servizio online sono, nell'ambito dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva. Qualsiasi controversia relativa all'esercizio di questi diritti rientra nella giurisdizione di tale Stato membro. PE v /25 PA\ docx
21 22 Articolo 2 paragrafo 2 (2) Nel fissare l'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengono conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio quali le caratteristiche del servizio, il pubblico e la versione linguistica. (2) Nel fissare l'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengono conto di tutti gli aspetti del servizio online quali le caratteristiche del servizio, il pubblico, il pubblico potenziale e tutte le versioni linguistiche. 23 Articolo 4 bis (nuovo) Articolo 4 bis Accordi sulle vendite passive Gli accordi che, per quanto riguarda le vendite passive, obbligano gli organismi di diffusione radiotelevisiva o i servizi di ritrasmissione ad agire in violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'unione europea e del regolamento (UE) n. 330/2010 sono nulli di pieno diritto. PA\ docx 21/25 PE v01-00
22 24 Articolo 4 ter (nuovo) Articolo 4 ter Licenze collettive estese 1. Gli Stati membri possono estendere l'applicazione di una licenza non esclusiva conclusa da un organismo di gestione collettiva, per conto dei suoi membri, con un prestatore di servizi della società dell'informazione per la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione, nonché per le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, dei programmi radiofonici o televisivi dell'organismo di diffusione radiotelevisiva e delle opere audiovisive fornite al pubblico dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, ai titolari di diritti della stessa categoria di quelli coperti dalla licenza che non siano rappresentati dall'organismo di gestione collettiva, a condizione che: (a) l'organismo di gestione collettiva, sulla base dei mandati conferiti dai titolari di diritti, sia ampiamente rappresentativo dei titolari di diritti nella categoria di opere o altro materiale e nella tipologia di diritti oggetto della licenza; (b) sia garantita parità di trattamento a tutti i titolari di diritti per quanto concerne le condizioni della licenza; (c) l'organismo di gestione collettiva metta a disposizione di tutti i titolari di diritti informazioni in merito allo sfruttamento delle opere a norma del presente paragrafo; (d) tutti i titolari di diritti possano in qualunque momento escludere l'applicazione della licenza alle loro opere o altri materiali. PE v /25 PA\ docx
23 2. Le eccezioni o limitazioni introdotte dagli Stati membri in relazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE si applicano in caso di fornitura al pubblico, da parte di un prestatore di servizi della società dell'informazione, delle opere di cui al paragrafo 1, nella misura in cui il rispettivo titolare di diritti non escluda l'applicazione della licenza non esclusiva. 25 Articolo 5 Gli accordi sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per le azioni di comunicazione al pubblico e la messa a disposizione che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online accessorio nonché per le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'uso di un servizio online accessorio, che sono in vigore il [data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, da inserire a cura dell'opoce], sono soggetti all'articolo 2 a decorrere dal [la data di cui all'articolo 7, paragrafo anni, da inserire a cura dell'opoce] se scadono dopo tale data. Gli accordi sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per le azioni di comunicazione al pubblico e la messa a disposizione che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online nonché per le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'uso di un servizio online, che sono in vigore il [data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, da inserire a cura dell'opoce], sono soggetti all'articolo 2 a decorrere dal [la data di cui all'articolo 7, paragrafo anno, da inserire a cura dell'opoce] se scadono dopo tale data. 26 Articolo 6 paragrafo 2 bis (nuovo) PA\ docx 23/25 PE v01-00
24 2 bis. L'estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento alle piattaforme di video su richiesta va presa in considerazione unitamente al riesame dell'articolo 10 della direttiva 2017/... 1 bis Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, COM(2016)0593. PE v /25 PA\ docx
25 ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione del progetto di parere, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone. Entità e/o persona EFAD Vodafone Kabel Deutschland GmbH ANGA - Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e. V. Elke Nuβbaum, VPRT - Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V. GSMA Europe vzbv - Verbraucherzentrale Bundesverband Nicola Frank, EBU - European Broadcasting Union SAA Società degli autori audiovisivi ARD ZDF Vodafone Belgium Augustín Reyna, BEUC Christina Leal, Cable Europe James Love, KEI - Knowledge Ecology International SES PA\ docx 25/25 PE v01-00
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