Inquinamento Acustico
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- Evelina Corradini
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1 Segnalazioni Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia maggio 2013 Inquinamento Acustico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101) (GU n.124 del Suppl. Ordinario n. 42) LEGGE 4 aprile 2012, n. 35 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0056) (GU n. 82 del Suppl. Ordinario n. 69) Art. 23, DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019) (GU n. 33 del Suppl. Ordinario n.27)
2 DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 Art. 23 Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese 1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI (( e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale )), anche sulla base dei risultati delle attivita' di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente (( e della tutela del territorio )) e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese (( e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale )), in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni: a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale; b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata da un unico ente; c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche' all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovra' comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese. 2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. (( 2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e' sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. )) 2
3 Provvedimenti dello Stato: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n (12G0013) (GU n. 28 del ) Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico 1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi e' fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, e' fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica. 3
4 Articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n (12G0013) 4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitivita' delle imprese, anche sulla base delle attivita' di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni: a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche' alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti; b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attivita' esercitate; c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonche' delle dichiarazioni di conformita' da parte dell'agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attivita' oggetto di tale certificazione; f) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti (6). 4-quinquies. I regolamenti di cui al comma 4-quater sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (7). (6) Comma aggiunto dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione. (7) Comma aggiunto dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione. 4
5 Articolo 8 della citata legge n. 447 del 1995: «Art. 8. (Disposizioni in materia di impatto acustico) 1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformita' alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. 2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; c) discoteche; d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: a) scuole e asili nido; b) ospedali; c) case di cura e di riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2. 3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento. 4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. 5
6 5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e' resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della L. 4 gennaio 1968, n La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.». (7 agosto 2010) decreti per l isolamento acustico degli edifici: procedure da rifare unico riferimento normativo rimane il Dpcm 5 dicembre 1997 in applicazione alla legge quadro 447/1995 Il DPCM 5 dicembre 1997 determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera. Legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sul inquinamento acustico stabilisce i principi fondamentali; le principali funzioni dei comuni sono: - la classificazione del territorio (secondo i criteri della Regione) e il relativo coordinamento degli strumenti urbanistici; - adozione dei piani di risanamento, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico 6
7 LEGGE 4 giugno 2010, n. 96 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee - Legge comunitaria (10G0119) Art. 15. (Modifiche all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico) 1. All'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»; b) al comma 2, lettera b), le parole: «progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché» sono soppresse; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditorie acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato»; d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. La lettera D del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e' sostituita dalla seguente: "f) l'indicazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico"». LEGGE 7 luglio 2009, n. 88 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee - Legge comunitaria Art. 11 (Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico) 5. In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 7
8 Provvedimenti dello Stato: LEGGE 4 giugno 2010, n. 96 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee - Legge comunitaria (10G0119) (GU n. 146 del Suppl. Ordinario n.138) LEGGE 7 luglio 2009, n. 88 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee - Legge comunitaria (Suppl. ordinario n. 110 alla G.U. 14 luglio, n. 161). LEGGE 27 febbraio 2009, n. 13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. (GU n. 49 del ) TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 208 Testo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente». TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 agosto 2005, n. 194 Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante: «Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 23 settembre 2005). (GU n. 239 del ) DECRETO LEGISLATIVO 19 Agosto 2005, n. 194 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. (G.U. n. 222 del 23 settembre 2005 ) DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2005, n. 13 Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari. (G.U. n. 39 del 17 febbraio 2005) 8
9 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO CIRCOLARE 6 settembre 2004 Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali. (G.U. n. 217 del 15 settembre 2004) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 Marzo 2004, n. 142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n (G.U. n. 127 del 1 giugno 2004) LEGGE 31 ottobre 2003, n. 306 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee. Legge comunitaria (Suppl. Ordinario n. 173 della G.U. n. 266 del 15 novembre 2003) Art. 7, LEGGE 31 luglio 2002, n. 179 Disposizioni in materia ambientale. Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 5 dicembre Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. (G.U. 22 dicembre1997, n. 297) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (G.U. 1 dicembre, n. 280) Legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sul inquinamento acustico 9
10 DECRETO LEGISLATIVO 19 Agosto 2005, n. 194 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. definisce le competenze e le procedure per: a) l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche; b) l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione; c) assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti. Non si applica al rumore generato dalla persona esposta, dalle attività domestiche, proprie o del vicinato, ne' al rumore sul posto di lavoro prodotto dalla stessa attività lavorativa o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attività militari svolte nelle zone militari. Laddove non esplicitamente modificate dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2005, n. 13 Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari. Art. 1. (Obiettivi) misure di riduzione dell'inquinamento acustico della popolazione esposta negli aeroporti, tenuto conto Art. 2. (Campo di applicazione) si applica agli aeroporti, nei quali e' rilevato un superamento dei limiti acustici Art. 4. (Criteri generali relativi all'adozione di restrizioni operative) le restrizioni operative sono adottate, previa valutazione da effettuare in conformità alle prescrizioni dell'allegato 2. Per i progetti aeroportuali assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale, la valutazione e' ricompresa nell'ambito della procedura qualora la stessa tenga conto delle prescrizioni definite nell'allegato 2. Le restrizioni operative sono adottate esclusivamente nel caso in cui la valutazione effettuata abbia dimostrato che l'attuazione di ogni altra misura di contenimento dell'inquinamento acustico prevista dalla normativa vigente in attuazione della citata legge n. 447 del 1995 non consente di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal presente decreto. Le restrizioni operative intese a ridurre o vietare l'accesso di velivoli marginalmente conformi sono adottate solo successivamente all'introduzione di restrizioni operative parziali. 10
11 (14 giugno 2004) con il DPR 142 del 19 marzo 2004 sono stati fissati i limiti di produzione del rumore, in vigore i tetti al rumore che dovranno essere rispettati dalle strade DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 Marzo 2004, n. 142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n Art. 2. Campo di applicazione stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali definite - dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e s.m. - dall'allegato 1 al presente decreto: A. autostrade; B. strade extraurbane principali; C. strade extraurbane secondarie; D. strade urbane di scorrimento; E. strade urbane di quartiere; F. strade locali. Le disposizioni si applicano: a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove minfrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti; b) alle infrastrutture di nuova realizzazione. Art. 3. Fascia di pertinenza acustica Per le infrastrutture stradali di tipo A., B., C., D., E. ed F., le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1. Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente. Art. 4. Limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione Per le infrastrutture di nuova realizzazione il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo. Le infrastrutture di nuova realizzazione rispettano i valori limite di immissione fissati dalla tabella 1 dell'allegato 1. 11
12 Art. 5. Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti Per le infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove minfrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti; si applicano i valori fissati dalla tabella 2 dell'allegato 1. Provvedimenti della Regione Piemonte: Art. 85, Legge regionale 25 marzo 2013, n. 3. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2013 Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 Disposizioni per la tutela dell ambiente in materia di inquinamento acustico Legge regionale 25 marzo 2013, n. 3. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia Art. 85. (Modifica all articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52) 1. Dopo il comma 6 dell articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico) è aggiunto il seguente: "6 bis. La modifica o revisione della classificazione acustica, ove attuata in sede di predisposizione o modifica degli strumenti urbanistici secondo le procedure di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è svolta contestualmente a tali procedure.". 12
13 Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 Disposizioni per la tutela dell ambiente in materia di inquinamento acustico Oltre alle definizioni ex art. 2, L. 447/1995, vengono definiti: la classificazione o zonizzazione acustica, che integra gli strumenti urbanistici vigenti; l impatto acustico; il clima acustico; il tecnico competente (art. 2). La valutazione di clima acustico, è obbligatoria per - insediamenti ex art. 8, comma 3, L. 447/95 (art. 11) - per i nuovi insediamenti residenziali in prossimità di impianti o infrastrutture ad attività produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali. Tale documentazione è presentata al comune contestualmente alla domanda di concessione edilizia. Nelle zone già urbanizzate, se non è possibile rispettare i limiti di esposizione al rumore, i Comuni devono predispone i piani di risanamento acustico (art. 13), ex art. 7, L. 447/95. Art. 5. (Funzioni dei comuni) 1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano le competenze di cui all'articolo 6, della l. 447/1995, attenendosi alle indicazioni impartite dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma Entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) delle linee guida regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore a 10 mila abitanti predispongono la proposta di classificazione acustica e avviano la procedura di approvazione di cui all'articolo 7; gli altri comuni provvedono entro ventiquattro mesi dalla stessa data. 3. Ancor prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, la zonizzazione e' comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici. 4. Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica. 5. Entro gli stessi termini indicati al comma 2, i comuni adeguano i propri regolamenti, o ne adottano uno specifico, definendo apposite norme per: a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare; b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore; c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore; d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'articolo 9. 13
14 6. Nell'ambito della propria competenza territoriale i comuni approvano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attivita' rumorose di cui all'articolo 14. Art. 6. (Classificazione acustica del territorio) 1. La classificazione acustica e' effettuata in modo da: a) ricomprendere l'intero territorio comunale; b) aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione; c) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile, oppure all'aperto; d) considerare la vocazione intrinseca e l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio; e) attenersi alle linee guida regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a); f) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h) della l. 447/ Il provvedimento di classificazione acustica dispone modifiche al regolamento comunale di cui all'articolo 5, comma 5, atte ad evitare che le emissioni sonore prodotte da attività ubicate nelle zone in cui e' consentito un piu' elevato livello di rumore, pregiudichino il rispetto dei limiti delle zone piu' tutelate. 3. Ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuita' morfologiche che giustifichino la deroga dal punto di vista acustico, e' vietato assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a cinque decibel; la norma si applica anche nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi. Qualora, nelle zone gia' urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il comune adotta apposito piano di risanamento. Il testo dell articolo 7 della l.r. 52/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: Art. 7. (Procedura di approvazione della classificazione acustica) 1. Il comune avvia la procedura di approvazione della classificazione acustica trasmettendo alla provincia e ai comuni limitrofi l'elaborato contenente la proposta di zonizzazione acustica e, contestualmente, ne da' avviso tramite affissione all'albo pretorio per almeno trenta giorni, con l'indicazione dell'ufficio comunale in cui la proposta e' disponibile all'esame da parte del pubblico. L'avvio di procedura viene reso noto anche tramite pubblicazione sul BUR. Entro i successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato presenta al comune e alla provincia proposte e osservazioni. 2. Entro centoventi giorni dall'avvio della procedura, la provincia e i comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte. 3. Decorso il termine di cui al comma 2, il comune adotta la classificazione acustica, tenendo conto delle osservazioni avanzate dal pubblico e recependo gli eventuali rilievi della provincia e dei comuni limitrofi, oppure motivando puntualmente il mancato recepimento. 14
15 4. Qualora insorga conflitto tra comuni limitrofi in merito alla zonizzazione di aree confinanti, la provincia, esperito un tentativo di conciliazione e convocata, eventualmente, la conferenza dei servizi delle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, in caso di mancato accordo, adotta le opportune determinazioni, vincolanti per i comuni. 5. Il comune invia alla Regione, alla provincia e all'arpa, copia del provvedimento definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati, e provvede a dare notizia dell'avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi sul BUR e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. 6. Modifiche o revisioni della classificazione acustica sono adottate con la procedura di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5. 6 bis. La modifica o revisione della classificazione acustica, ove attuata in sede di predisposizione o modifica degli strumenti urbanistici secondo le procedure di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è svolta contestualmente a tali procedure.". Acustica, lo specialista Tecnico acustico ambientale: è la figura professionale istituita con la legge 447/1995, con competenze generalizzate nel campo dell acustica Tecnico acustico edile: è la nuova figura professionale con competenze nell acustica esclusivamente centrate nell ambito dell edilizia. 15
16 Provvedimenti della Regione Piemonte: D.G.R. 7 Aprile 2010, n Legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 sull'inquinamento acustico. Nuove modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale di cui alla DGR n del (Bollettino Ufficiale n. 16 del 22 / 04 / 2010) Codice DB1004 D.D. 19 Aprile 2010, n. 259 Legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 sull'inquinamento acustico. Nuova modulistica per la presentazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale. (Bollettino Ufficiale n. 16 del 22 / 04 / 2010) Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2007, n Individuazione dell Autorità di riferimento per le mappature acustiche strategiche ed i piani d azione di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 09 del 1 marzo 2007) Deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2006, n Rettifica delle linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio di cui all art. 3, comma 3, lettera a), della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 29 del 20 luglio 2006) Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n L.R. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio (B. U. n. 33 del 14 agosto 2001) Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n Legge regionale 25 ottobre 2000, n art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico (Bollettino Ufficiale n. 08 del 24 / 02 / 2005) Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n Legge regionale 25 ottobre 2000, n art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico (Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 05) Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n L.R. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio 16
17 Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 Disposizioni per la tutela dell ambiente in materia di inquinamento acustico Legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 Istituzione dell Agenzia regionale per la protezione ambientale Legge regionale 20 novembre 2002, n. 28. Ampliamento delle attività dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n Modifiche alla legge regionale istitutiva 13 aprile 1995, n. 60. Ricadute delle leggi nazionali e regionali sulle competenze urbanistiche. Proposta di definizione delle linee di comportamento della Direzione. Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2007, n Individuazione dell Autorità di riferimento per le mappature acustiche strategiche ed i piani d azione di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 La Provincia di Torino, unica realtà piemontese che presenta un agglomerato con popolazione superiore ai abitanti, è l autorità competente a elaborare, per tale agglomerato, le mappe acustiche strategiche e a redigere, di concerto con i Comuni interessati, il conseguente piano d azione. Deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2006, n Rettifica delle linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio di cui all art. 3, comma 3, lettera a), della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n L.R. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio I Comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore a abitanti, predispongono una proposta di classificazione acustica e avviano la procedura per la sua approvazione. Gli altri Comuni, provvedono entro 24 mesi. Si sottolinea che la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici, indipendentemente dai termini sopra indicati. 30 marzo 2005 Il Piemonte con la delibera della Giunta regionale del 14 febbraio 2005 sono stati approvati i criteri per la redazione della documentazione di clima acustico 17
18 Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n Legge regionale 25 ottobre 2000, n art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico le linee guida regionali per la redazione della documentazione di valutazione di clima acustico. Allegato per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall insieme di tutte le sorgenti sonore naturali e antropiche. La valutazione di clima acustico è una ricognizione delle condizioni sonore abituali e di quelle massime ammissibili in una determinata area. Essa è finalizzata a evitare che il sito in cui si intende realizzare un insediamento sensibile al rumore, tra quelli elencati al paragrafo 3, sia caratterizzato da condizioni di rumorosità, o da livelli di rumore ammissibile, non compatibili con l utilizzo dell insediamento stesso, fatto salvo quanto previsto dall art. 11, comma 3, della legge regionale n. 52/2000, e ferma restando la conformità allo strumento urbanistico della destinazione d uso del sito prescelto con la tipologia dell insediamento da realizzare. Si rammenta in proposito che le modifiche agli strumenti urbanistici sono soggette alla verifica prevista dall art. 5, comma 4, della legge regionale n. 52/2000, da cui emerga in particolare il rispetto del disposto di cui all art. 6, comma 3, della stessa legge (divieto di assegnare ad aree contigue limiti di esposizione superiori a 5 db). Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n Legge regionale 25 ottobre 2000, n art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni. la documentazione di impatto acustico è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento: 1. di tutte le opere sottoposte a V.I.A. 2. delle opere di seguito elencate, anche se non sottoposte a V.I.A.: a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; c) discoteche; 18
19 d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi. Ai fini del presente provvedimento, con tale definizione si intendono esclusivamente i circoli privati e i pubblici esercizi aventi le caratteristiche di cui all art. 5, comma 1, lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull insediamento e sull attività dei pubblici esercizi); e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; di nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, anche se non sottoposte alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale. per postazioni di servizi commerciali polifunzionali si intendono esclusivamente i centri commerciali. attività produttive escluse: - le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (ad esempio parrucchieri, manicure - lavanderie a secco - riparazione di calzature, di beni di consumo personali o per la casa - confezione di abbigliamento su misura - pasticcerie, gelaterie - confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentarie - eccetera). - le attività artigiane esercitate con l utilizzo di attrezzatura minuta (ad esempio assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici - lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafo gioielliero). 19
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