COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA Provincia di Padova

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1 N. 47 di reg. del N. di prot. COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA Provincia di Padova VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PROROGA AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE. L anno duemiladieci addì ventisette del mese di settembre alle ore 21.00, nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti n di prot. in data , tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica. Sono presenti i seguenti Consiglieri: Presenti Assenti 1. MARCON RENATO Sì 2. BASSANI GRAZIANO PAOLO Sì 3. BROCCA ENRICO,PAOLO Sì 4. BIASIO GIANFRANCO Sì 5. CAVINATO DARIO Sì 6. ROSSI FRANCESCO Sì 7. ROSSO ALBERTO Sì 8. FANTON ANTONIO A.I. 9. CAVINATO DINO A.G. 10. BOSCARO SARA Sì 11. PEGORARO FEDERICO Sì 12. LORENZATO MICHELA A.G. 13. ZORZI NICOLA,CARLO Sì 14. CALLEGARI MARIA TERESA Sì 15. BERGAMIN MAURIZIO Sì 16. ZACCARIA ANTONIO Sì 17. TAVERNA MAURO A.G. 18. BIASIO MASSIMO Sì 19. BISON ANDREA Sì 20. BELLOT ROMANET FEDERICO Sì 21. VARINI MICHELE Sì Consiglieri assegnati n. 21 Consiglieri in carica n. 21 Consiglieri presenti n. 17 Consiglieri assenti n. 4 Sono altresì presenti gli Assessori non Consiglieri Sigg. Cortese Renzo, Danieli Antonio, De Biasia Orlando, Paiusco Alessandro, Segato Marilena. Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Paolo Sacco Stevanella, che cura la verbalizzazione ai sensi dell art. 97 comma 4, del Decreto Legislativo , n. 267 e ai sensi dell art. 43 del Regolamento del Consiglio Comunale. Il Sig. Rossi Francesco nella sua qualità di Presidente del Consiglio, ai sensi dell art. 16/bis dello Statuto, assume la presidenza e, riconosciuta legale l adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all ufficio di scrutatori i Sigg.: Callegari Maria Teresa, Bison Andrea, Varini Michele.

2 Il Presidente, pone in discussione il presente argomento iscritto al n 7 dell ordine del giorno, dando la parola al Segretario Generale, il quale illustra l argomento. Il cons. Biasio Massimo chiede perché altri Comuni sono riusciti a fare le gare. Il Segretario Generale risponde che rispetto alle scadenze deducibili dall applicazione della legge c erano dei tempi minimi per l attivazione dell istruttoria, ma soprattutto i Comuni contermini con Piazzola sul Brenta non sono riusciti nelle tempistiche ammissibili, a concordare una comune linea operativa per fare massa critica, sia nell affidamento dell incarico per la redazione della perizia di stima delle reti come pure per la consulenza in sede di indizione della gara, per riuscire a realizzare economie di scala in termini di costi ed in termini di tempi. Oramai viste le scadenze massime (31/12/2012) ammesse per le concessioni in essere, rinvenibili dal combinato disposto dell art. 23/bis del D.L. n 112/2008 e dell art. 46/bis del D.L. n 159/2007, l imminenza dei decreti ministeriali che individueranno gli ambiti territoriali minimi e le aperture previste da recente Circolare dell ANCI Nazionale, dai pareri dell Autorità di Vigilanza del 13/05/2010 e del 30/07/2010 nonché Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo Lombardia delibera n 225/2010, si è ritenuto opportuno optare per la proroga sino al 31 dicembre Il Presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione; Il CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO CHE: In attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 21/04/1970 e successiva deliberazione di integrazione n. 245 del 02/12/1970 è stato stipulato il contratto n. 504 di rep. in data 13/05/1971, il quale è stato oggetto di modifiche ed integrazioni, ultimo contratto di concessione n del 30/10/1997, con il quale è stata rilasciata alla Camuzzi Gazometri S.p.a. la concessione per la distribuzione del gas naturale nel territorio comunale per la durata di 30 e quindi con scadenza ; Alla società Camuzzi Gazometri S.p.a. è succeduta, in forza di contratto di fusione per incorporazione, la Enel Rete Gas S.p.a.; A seguito dell entrata in vigore delle norme più sotto richiamate, con istanza del 28 maggio 2010, in atti al prot. dell Ente n del 28 maggio 2010, la Società Enel Rete Gas S.p.a. ha chiesto la proroga del contratto in essere sino al qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse; CONSIDERATO CHE: l art. 2, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 definisce l attività di distribuzione come il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti ; l art. 14 del citato D.Lgs. 164/2000 definisce attività di servizio pubblico l attività di distribuzione di gas naturale e stabilisce che il servizio deve essere affidato mediante gara per periodi non superiori a dodici anni; al fine di consentire un graduale adeguamento del mercato e degli operatori alle disposizioni del Decreto Legislativo n.164/2000, i commi 5 e 7 dell art. 15 del medesimo decreto prevedono, in deroga ai principi enunciati dalle disposizioni contenute nel richiamato art. 14, un periodo transitorio durante il quale proseguono gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 164/2000; il periodo transitorio consente anche agli Enti locali di preparare in maniera adeguata le procedure di gara e i contenuti dei contratti di servizio di cui all art. 14, comma 1, del D.Lgs. n.164/2000, scongiurando il rischio di interruzioni nella somministrazione di gas naturale; l art. 15 del d.lgs. n. 164/2000 aveva fissato il termine del predetto periodo transitorio al 31 dicembre 2005, fatta salva la possibilità di estendere ulteriormente il periodo di affidamento nel caso in cui il concessionario, almeno un anno prima del termine del periodo transitorio, risultasse titolare dei requisiti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 7 del medesimo art. 15; il comma 69 dell art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, ha abrogato il comma 8 dell art. 15 del d.lgs. n. 164/2000, che prevedeva la non cumulabilità delle proroghe di cui al comma 7 del medesimo articolo; l art. 23 del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, come convertito con l. 23 febbraio 2006, n. 51, dispone che il periodo transitorio di cui all art. 15, comma 5, del d. lgs. 164/2000 è prorogato al 31 dicembre 2007 ed è automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009, qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate alle lettere a), b) e c) del comma 7 del medesimo art. 15, fatta salva la facoltà per l ente locale concedente di prorogare tale periodo di un ulteriore anno, qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse; l art. 23 sopra citato nulla dispone in merito all applicazione non automatica delle ulteriori proroghe di cui all art. 15, comma 7, del D.Lgs. 164/2000 che è ancora in vigore;

3 la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Attività Produttive) del 10 novembre 2004, prot. 2355, ha chiarito che l abrogazione del comma 8 dell art. 15 del d.lgs. n. 164/2000, e conseguentemente il divieto di cumulo delle proroghe, non può che dispiegare i suoi effetti successivamente all entrata in vigore della l. 239/2004 e che quindi, a tutela dei diritti legittimamente acquisiti, per i soggetti che prima dell entrata in vigore della l. 239/2004 avevano già maturato tali condizioni, permane il diritto al termine del periodo transitorio stabilito entro il 31 dicembre 2007, o 2008, a vedere sommati tutti gli incrementi maturati in base al disposto dell art. 15, comma 7, lettera a), b) e c) ; Enel Rete gas S.p.a. già dal 1 gennaio 2004, e cioè prima dell entrata in vigore della l. 239/04 e delle successive modifiche alla disciplina del periodo transitorio, disponeva di tutti i requisiti di cui alle lett. b) e c) dell art. 15, comma 7, del d. lgs. n. 164/2000 e perciò ha maturato un legittimo affidamento in ordine alla concessione delle relative proroghe; Enel Rete gas S.p.a., inoltre, nel corso della vigente concessione, ha maturato un ottima conoscenza del territorio locale che le consente di provvedere con adeguata professionalità alle esigenze dell utenza e possiede una struttura tecnica ed un organizzazione moderna in grado di affrontare i rilevanti obblighi di servizio pubblico che il rinnovato contesto legislativo e regolatorio impone ai distributori; con deliberazione di Consiglio Comunale del 29/12/2009 n. 79, alla luce delle considerazioni sopra esposte, sono già state intergrate le motivazioni di pubblico interesse di cui all art. 23, comma 2, del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, come convertito con l. 23 febbraio 2006, n. 51, e che pertanto la scadenza della concessione gas è ad oggi fissata al 31/12/2010; PREMESSO INOLTRE CHE: l articolo 46 bis del DL 159/2007 e s.m.i., introduce un nuovo sistema di organizzazione del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale basato su ambiti territoriali minimi, da individuarsi a cura dei Ministeri competenti, per lo svolgimento delle gare di affidamento secondo l identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi; la legge 20 novembre 2009 n. 166, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l attuazione di obblighi comunitari e per l esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee, pubblicata in G.U. n. 274 del Suppl. Ordinario n. 215, reca profonde innovazioni normative in tema di servizi pubblici locali; tali innovazioni sono contenute nell art. 15 della citata legge 166/2009, denominato Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici di rilevanza economica che, a sua volta, introduce modifiche dell articolo 23 bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133; per quanto qui di interesse in relazione al tema della distribuzione del gas naturale, oggetto del presente provvedimento, l articolo 23 bis sopra citato, al comma 1, così come modificato ed integrato, prevede che: sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell articolo 46-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, e successive modificazioni e l Autorità per l energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità alle specifiche territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l ambito non può essere inferiore al territorio comunale ; Osservato al riguardo del citato art. 46 bis del decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito nella legge n. 222, che tale norma stabilisce, al comma 3, che le gare aventi per oggetto il servizio di distribuzione del gas siano bandite per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall individuazione del relativo ambito territoriale, determinato ad opera del Ministro dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell Autorità per l energia elettrica ed il gas e sentita la Conferenza unificata; Rilevato che la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con delibera n. 225 del , sul tema della tesi del blocco delle gare fino alla data di creazione degli Ambiti Territoriali Minimi per la realizzazione e cura del Governo entro il ha precisato che, pur a fronte di una previgente norma di settore individuata nel D.Lgs. 164/2000 e nell art. 46-bis del D.Lgs. n. 159/2002, il legislatore con l art. 15 della legge n. 166 ha posto un termine finale per la definizione degli ATEM, con ciò ponendo una data certa per l introduzione del nuovo sistema bandi-tipo;

4 Che la medesima Corte dei Conti ha concluso che il Comune che non attendesse la definizione degli ATEM rientrerebbe nella scansione del periodo transitorio e potrebbe incorrere nel breve termine di cessazione dell affidamento entro il ; Che conseguentemente l esigua durata del nuovo affidamento renderebbe, per il gestore subentrante e per l Ente Locale concedente, l esecuzione del servizio di scarsa utilità gestionale; Che, in sintesi, nell attuale momento storico appare preferibile la tesi della temporanea sospensione delle procedure di gara; Atteso che, con riferimento al rapporto contrattuale in essere con Enel Rete Gas S.p.a, quanto al servizio di distribuzione del gas ed in relazione alla normativa ad esso applicabile, si versa nella situazione seguente: Per bandire una nuova gara, occorre attendere la definizione degli ambiti territoriali minimi di cui all art. 46 bis sopra richiamato; La definizione degli ambiti territoriali minimi avverrà entro la data del , come stabilito, da ultimo, dall articolo 23 bis del decreto legge , n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a sua volta modificato dal decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 e della legge 166/2009, di conversione del citato decreto legge ; La gara per l affidamento del sevizio di distribuzione del gas va bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro i due anni successivi il decreto ministeriale di individuazione dell ambito medesimo; Ritenuto che la normativa in essere impone di prendere atto della nuova tempistica da rispettare per l indizione della gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas, fatto questo che a sua volta implica il necessario differimento della scadenza del vigente contratto di servizio dalla data del data questa stabilita dalla deliberazione di Giunta n. 79 del 29/12/2009 citata in esordio fino al momento dell avvenuta effettiva individuazione del nuovo concessionario, a conclusione della gara che sarà esperita ai sensi del complesso di norme applicabili; Vista la comunicazione di Enel Rete gas S.p.a. in atti comunali prot del 28/05/2010, con la quale la società, a fronte della proroga della concessione, si impegnava a corrispondere al Comune un canone annuo di ,00 oltre all iva del 20% per ciascuno degli anni ; Atteso che, conseguentemente, deve venire modificato l art. 2 (durata della Convenzione) del contratto di affidamento della gestione del servizio gas, Rep. N. 504 del 13/05/1971, nei termini in appresso riportati: La gestione dei servizi di cui all art. 2 del presente atto è prorogata dal Comune alla società sino al 31/12/2012 e comunque fino al momento dell avvenuta effettiva individuazione del nuovo concessionario, a conclusione della gara che sarà esperita ai sensi dell art. 46 bis quale risultante dalle modifiche apportate dalla legge , articolo 2, comma 175, ed ai sensi dell art. 15 della legge n. 166, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, a sua volta modificato dall art. 23 bis del D.L , n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n Qualora dovessero verificarsi mutamenti sostanziali nell assetto normativo generale nei settori di servizi di cui al precedente articolo 2, come pure altri eventi che rendano manifesta l esigenza di una revisione delle condizioni contenute nella presente convenzione, le parti concorderanno le necessarie modifiche e/o integrazioni. VISTI gli artt. 14 e 15 del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164; VISTO l art. 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239; VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; VISTO l art. 23 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, come convertito con l. 23 febbraio 2006, n. 51; VISTO l art. 42, comma 2 lett. E), del TUEL approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

5 VERIFICATA da parte del Segretario Generale, ai sensi dell art. 79, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; In conformità dell'esito di apposita votazione espressa in forma palese da n. 17 Consiglieri presenti e votanti, che dà il seguente risultato: Voti favorevoli n 13, astenuti n 4 (Bergamin, Zaccaria, Biasio Massimo e Bison), DELIBERA 1) di confermare la motivazioni di pubblico interesse di cui all art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 273/2005 già espresse dalla deliberazione consiliare n. 79 del 29/12/2009; 2) di dare atto che per quanto esposto in premessa la normativa vigente impone di registrare la nuova tempistica da rispettare per l indizione della gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas: Per bandire una nuova gara, occorre attendere la definizione degli ambiti territoriali minimi di cui all art. 46 bis del decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito nella legge n. 222 richiamato in premessa; La definizione degli ambiti territoriali minimi avverrà entro la data del 31 dicembre 2012, come stabilito, da ultimo, dall art. 23 bis del decreto legge 25. giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a sua volta modificato dal decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 e dalla legge 166/2009, di conversione del citato decreto legge ; La gara per l affidamento del servizio di distribuzione del gas va bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro i primi due anni successivi il decreto ministeriale di individuazione dell ambito medesimo; 3) di differire conseguentemente la scadenza del vigente contratto di servizio di distribuzione del gas affidata ad Enel Rete Gas S.p.a., dalla data del data questa stabilita dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 79 del 29/12/ fino al o comunque fino al momento dell avvenuta effettiva individuazione del nuovo concessionario, a conclusione della gara che sarà esperita ai sensi del complesso di norme anch esse citate in premessa ed applicabili al caso in questione; 4) di modificare l art. 2 (durata della convenzione) del Contratto di affidamento della gestione del servizio gas, rep. N. 504 del 13/05/1971, nei termini in appresso riportati: La gestione dei servizi di cui all art. 2 del presente atto è prorogata dal Comune alla società sino al 31/12/2012 e comunque fino al momento dell avvenuta effettiva individuazione del nuovo concessionario, a conclusione della gara che sarà esperita ai sensi dell articolo 46 bis quale risultante dalle modifiche apportate dalla legge articolo 2, comma 175, ed ai sensi dell art. 15 della legge n. 166, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n- 135, a sua volta modificato dall art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con la legge 9 agosto 2008 n Qualora dovessero verificarsi mutamenti sostanziali nell assetto normativo generale nei settori dei servizi di cui al precedente articolo 2, come pure altri eventi che rendano manifesta l esigenza di una revisione delle condizioni contenute nella presente convenzione, le parti concorderanno le necessarie modifiche e/o integrazioni 5) di approvare l atto integrativo della convenzione per il servizio di distribuzione gas metano, secondo lo schema che si allega al presente atto (All. 1), che prevede, a fronte della proroga della concessione, che Enel rete Gas S.p.a. corrisponda al Comune un canone annuo di ,00 oltre all Iva del 20% per ciascuno degli anni 2010,2011,2012, da versare entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento; 6) di autorizzare l adozione dei collegati provvedimenti gestionali; 7) di riservarsi eventuali modifiche quanto qui deliberato per effetto della dinamica legislativa in tema di servizi pubblici locali; 8) di revocare, contestualmente, i punti n della deliberazione di C.C. n. 79 del 29/12/2009 in quanto sostituiti dalla disposizione di cui alla presente deliberazione; 9) di prevedere a bilancio la somma in entrata pari ad ,00 per gli anni 2010,2011,2012; 10) Attesa l urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, con voti favorevoli 13, astenuti 4 (Bergamin, Zaccaria, Biasio Massimo, Bison), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n 267/2000.

6 PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Il sottoscritto, quale responsabile del servizio interessato, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Piazzola sul Brenta, li 20 settembre 2010 IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. Arch. Massimiliano Baldo PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Il sottoscritto, quale responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Piazzola sul Brenta, lì 20 settembre 2 IL RESPONSABILE DELL AREA FINANZIARIA Dott. Fabio Montecchio

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