, 1 CURATELA DEL FALLIMENTO E DEI SCCI ILLIM:TATAMENTE RESPONSABILI; - intimati - avverso : I l provvedimento d e l TRIBUNALE d i GROSSETO, depositate

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE : ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposte da: - ricorrente - c ntro

2 , 1 CURATELA DEL FALLIMENTO E DEI SCCI ILLIM:TATAMENTE RESPONSABILI; - intimati - avverso : I l provvedimento d e l TRIBUNALE d i GROSSETO, depositate il 15/11/2005; udito i l P.M., i n persona d e l Sostituto Procuratore Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che h a concluso per rigetto det ricorso. # 7

3 - Svolgimento del processo L'avv. p r o p o n e v a reclamo ex are.26 I. avverso il decreto del Giudice delegato del Fallimento e dei soci illimitatamente responsabili, c o n l quale e r a stata annullata l'aggiudicazione d e fi n i t i v a dell'immobile indicato, per essere questa avvenuta ad un prezzo inferiore al 50% d e l valore d i stima, accertato i n base a l l a relazione peritale d'uffi cio dell'arch. Il Tribunale d i Grosseto, con decreto depositato i l 15 novembre 2005, comunicato a mezzo notifi cazione d e l 2/12/2005, h a respinto i l reclamo e condannato reclamante allo spese del procedimento. Per quanto qui interessa, i l Tribunale ha ritenuto che i l tempo _rascorso dall'aggiudicazione a l l a pronuncia d e l provvedimento reclamato non esimeva i l Giudice dalla verifi ca dei presupposti legittimanti l a pronuncia del decreto d i trasferimento, n é subordinava l a facoltà d i sospensione ex art f. a l riscontro d i eventuali nullità della procedura. Il Giudice del merito ha rilevato che i l provvedimento reclamato era correttamente fondato sul confronto tra i l prezzo d i aggiudicazione dell'immobile, p a r i a d curo ,00 ed il valore di stima della perizia d'uffi cio, di curo ,00. 3

4 -, Avverso detto decretc propone ricorso ex art.111 Cost., sulla base di un unico motivo. Il Fallimento non ha svolto difese. Motivi della decisione 1.1- Con l'unico motivo del ricorso, i l ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art f. i n relazione all'art.360 nn.3 c 4 c.n.c., n u l l i t à d e l provvedimento, carenza di motivazione". Il ricorrente evidenzia i l diverso ambito di app-icazione dell'art.586 c.p.o., richiamato d a l C.D., d a quello dell'art f., richiamato n e l provvedimento collegiale; r i l e v a c h e, f e r m a l a discrezionalità dell'esercizio del potere in oggetto, i presupposti del provvedimento d. sospensione devono risultare d a l provvedimento stesso; deduce che la notevole sproporzione, su cui è riposto il potere di sospensione, si verifi ca solo alla presenza d i elementi t a l i da rendere probabile i l ragdiungimento di un prezzo più alto, come nel caso tipico in cui sopravvenga una nuova offerta caratterizzata da adeguati indici di serietà. L'appartamento è stato stimato nel 1991 in lire ,200 ed il locale deposite,con annesse corti esclusive, è stato valutato nella seconda perizia fatta eseguire dal C. D. in lire ; l'archloonwomow, a distanza d i oltre tredici anni, ha stimato il prezzo dei due immobili In euio , cioè lire , e quindi, per dato di comune 4

5 a C, esperienza, si tratta d e l medesimo prezzo rivalutato all'attualità; l a notevole sproporzione tra i l prezzo di aogiudicazione ed i l giusto prezzo determinato al 2005 è venuta, n e L a specie, a d identifi carsi nel ribasso del primo rispetto al prezzo base, per effetto delle successive aste andate deserte. Il Tribunale h a omesso d i motivare sulle specifi che contestazioni sollevate d a l reclamante e d h a omesso qualsiasi riferimento alla possibilità d i ricavare dajla nuova vendita un prezzo più alto m o t i v o è infondato. Va i n primis rilevato che, a l d i là del riferimento da parte del ricorrente anche al vizio di omessa motivazione ex art.360 n. 5 c.p.c., per avere i i Giudice del merito omesso "qualsiasi riferimento alla possibilità di ricavare dalla nuova vendita un prezzo più alto ", l a doglianza investe i n realtà i l profi lo del vizio di violazione di legge, ex art. 360 n.3 c.p.c., atteso che i l potere discrezionale del Giudice delegato di sospendere la vendita deve essere sorretto dall'indicazione d i u n criterio coerente in relazione alla fi nalità della realizzazione del massimo valore pecuniario. In ogni caso, l a censura ex art.360 n.5 c.p.c. sarebbe inammissibile, atteso che i l decreto oggetto del ricorso straordinario ex art.111 Cost. è stato emesso i n data antecedente all'entrata i n vigore d e l quarto c o m a 5

6 i dell'art.360 c.p.c., introdotto dall'art. 2 (lel d.)gs. 40/2006, che estende anche ai provvedimenti contro i quali preposto ricorso per cassazione per violazione di legge le diposizioni d i c u i a l primo e d a l terzo coma dearart.cit., così consentendo di dedurre con i l ricorso straordinario anche i v i z i o d i c u i all'aro.360 n.5 c.p.c.(cosi, tra le ultime,la pronuncia 20078/2011). Il decreto impugnato è conforme all'interpretazione dell'art , come operata da questa Corte. Come :.ra le ultime affermato nella pronuncia 16755/2010, in tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, a l Giudice delegato è attribuito, ai sensi dell'art. 108, Gomma 3, 1. t. (nel testo "ratione temporis" applicabile), i l potere discrezionale d i disporre la sospensione della vendita, anche senza incanto, anche ad aggiudicazione avvenuta e prima che sia emesso i l decreto di trasferimento, qualora sussista una notevole sproporzione tra i l prezzo otferto e quello giusto, secondo l a determinazione affi data a l prudente apprezzamento del giudice; n é occorre una nuova offerta, atteso che, come ritenuto n e l l a pronuncia 8832/1996, i n t e m a d i liquidazione d e l l ' a A i v o fallimentare, i l potere del Giudice delegato di sospendere la vendita di immobili, ai sensi dell'art. 108, 3 l. f., deve essere riconosciuto non solo nel caso in cui venga efteltuata p u r successivamente al termine stabilito dalla legge per l'aumento del sesto) una nuova offerta 6

7 " TZ-7gr 75 dalla quale sia ravvisabile una notevole sproporzione tra il prezzo di aggiudicazione e q2ello in realtà ottenibile, bensì anche nel caso in cui sia stata acquisita, ad opera dell'uffi cio, u n a nuova valutazione tecnica, t a l e d a offrire, seconde la regola del prudente apprezzamento del giudice, l a possibilità d i seriamente ritenere che i l prezzo di aggiudicazione (o, comunque, t I prezzo fi no a quel momento stabilito sia notevolmente inferiore a quello giust.o. ricorrente sostiene che in effetti nel caso non sarebbe riscontrabile i l divario ritenuto dal Giudice del merito, sulla base del rilievo che la differenza tra i valori dei due beni secosdo la prima e la seconda perizia ed il valore stimato dall'arch a distanza d i oltre tredici anni sarebbe dovuta alla rivalutazione, per cui si sarebbe trattato dello stesso prezzo, rivalutate alla data della terza perizia e la "notevole sproporzione aggiudicazione ed i l giusto prezzo determinato a l 2005 sarebbe, n e l concreto, limitata a l ribasso del primo rispetto a l prezzo base, per effetto delle aste andate deserte. Detto ragionamento deve ritenersi in radice erroneo, alla stregua del principio più volte espresso da questa Corte, secondo i l quale, posto che i l mercato immobiliare risente Li di variabili macroeconomiche diverse dalla fl uttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa narzalmente 7

8 - legate, e d i condizioni microecondmiche dettate uallo svluppo edilizio d i una determinata zona, c h e sono completamente a v u l s e d a l v a l o r e d e l l a moneta, l'accertaento d e l valore d e l bene immobile richiede un'indagine s p e c i fi c a n e l s e t t o r e d e l mercato Ammobilíare(cosi, tra le ultime, l e pronunce 17462/2011 e , in materia di esprepriaziòne). Va infi ne rilevato che la valutazione giudiziale, che ha cendotto a ritenere che i l prezzo di aggiudicazione fesse notevolmente inferiore a quello giusto, trova s u o fondamento n e l l a specifi ca valutazione effettuata dall'arch. c h e, in quanto intesa a verifi care il valore d i mercato s u l l a b a s e d e l l e specifi che caratteristiche del bene, non può che ritenersi intesa a verifi care il valore dello stesso in concreto realizzabile Il ricorso va pertanto respinto. Non si dà pronuncia sulle spese, atteso che L'intimato non si é costituito. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso. Così deciso in Roma, in data 18 dicembre 2012 Il Consigliere est, r rd9p0a AP?Ma i L gti«)i

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