Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore"

Transcript

1 Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore del 19 aprile 2002 (Stato 9 marzo 2004) Entrato in vigore il 1 luglio Capitolo 1: Disposizioni generali Art Definizioni Nel presente regolamento: 1. il termine «naviglio» indica un battello per la navigazione interna o un apparecchio galleggiante; 2. il termine «battello per la navigazione interna» indica un battello destinato esclusivamente o prevalentemente alla navigazione interna; 3. il termine «apparecchio galleggiante» indica una costruzione galleggiante provvista di attrezzature di lavoro, come gru, draghe, battipalo, elevatori; 4. il termine «naviglio sportivo» indica un battello diverso da un battello per passeggeri, destinato a scopi sportivi o ricreativi; 5. il termine «battello per passeggeri» indica un battello costruito e predisposto per trasportare più di 12 passeggeri; 6. il termine «rimorchiatore» indica un battello costruito appositamente per rimorchiare; 7. il termine «rimorchiatore a spinta» indica un natante appositamente costruito per spingere un convoglio; 8. il termine «naviglio delle autorità» indica un naviglio di lunghezza non superiore a 25 m che è impiegato nel quadro di compiti relativi alla sovranità; 9. il termine «naviglio dei servizi d incendio» indica un naviglio di lunghezza pari o superiore a 15 m, che è impiegato nel quadro dei servizi di soccorso; 10. il termine «lunghezza» indica la lunghezza massima dello scafo in metri, esclusi timone e bompresso; 11. il termine «larghezza» indica la larghezza massima dello scafo in metri, misurata dal lato esterno del fasciame (senza le ruote a pale, i parabordo e simili); RU Art. 1 dell O del DATEC del 19 apr sulla messa in vigore del regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore (RS ). 1

2 Navigazione sul Reno 12. il termine «formazione accoppiata» indica una composizione di navigli accoppiati lateralmente in modo rigido, di cui nessuno si trova davanti al naviglio che assicura la propulsione dell intera composizione; 13. il termine «equipaggio di coperta» indica l equipaggio nautico, ad eccezione del personale addetto alle macchine; 14. i termini «uomo di coperta», «marinaio leggero (mozzo)», «marinaio», «marinaio motorista», «barcaiolo», «timoniere», «conducente», «macchinista» indicano una persona che possiede la capacità corrispondente conformemente alle prescrizioni sull equipaggio del regolamento del 18 maggio per l ispezione dei battelli del Reno; 15. il termine «tempo di navigazione» indica il periodo trascorso a bordo di un naviglio in rotta. Art Campo d applicazione Il presente regolamento disciplina l obbligo della patente sul Reno tra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» km ) e Rheinfelden (ponte-strada km ) per i differenti tipi e dimensioni di navigli nonché le condizioni per l ottenimento della patente per il Reno superiore. Art Obbligo di una patente 1. Per condurre un naviglio sul Reno tra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» km ) e Rheinfelden (ponte-strada km ) occorre essere titolare di una patente per il Reno superiore, conformemente al presente regolamento, per il tipo e le dimensioni del naviglio interessato. 2. La grande o la piccola patente per il Reno superiore è rilasciata per il Reno tra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» km ) e l avamporto a valle della conca di Augst (km ) oppure per il Reno tra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» km ) e Rheinfelden (ponte-strada km ). La patente sportiva per il Reno superiore e la patente delle autorità per il Reno superiore sono rilasciate unicamente per il Reno tra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» km ) e Rheinfelden (ponte-strada km ). 3. Per condurre un naviglio tra l avamporto della conca di Birsfelden ed il ponte-strada di Rheinfelden è sufficiente a. un certificato valido di conduzione d uno Stato rivierasco del Reno o del Belgio, b. un certificato di conduzione secondo gli articoli 1 e 2 della direttiva 91/672/CEE del 16 dicembre sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di 2 RS GU L 373 del , p

3 Rilascio delle patenti per il Reno superiore persone nel settore della navigazione interna o secondo l articolo 1 paragrafo 4 della direttiva 96/50/CE del 23 luglio riguardante l armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna, secondo la loro versione attuale e le restrizioni contenute e a condizione che il detentore abbia 21 anni almeno o c. un altro certificato valido di conduzione, riconosciuto equivalente dalla Direzione della navigazione sul Reno, Basilea (Rheinschifffahrtsdirektion, in seguito Direzione) come pure un attestato rilasciato dalla Direzione conformemente all allegato D, secondo il quale il detentore del certificato di conduzione ha percorso quattro volte nell arco di due anni, in ogni direzione, la tratta tra l avamporto a valle e l avamporto a monte della conca di Augst. 4. Per navigli di lunghezza inferiore a 15 m, ad eccezione dei battelli per passeggeri, dei rimorchiatori e dei rimorchiatori a spinta, è richiesto soltanto un certificato di capacità nautica che soddisfi le prescrizioni nazionali degli Stati rivieraschi del Reno e del Belgio per le vie di navigazione interna. 5. L obbligo di una patente per navigli di lunghezza inferiore a 15 m che: a. sono mossi unicamente mediante forza muscolare, b. navigano soltanto a vela o c. sono muniti di un apparecchio di propulsione la cui potenza non supera 3,68 kw è disciplinato esclusivamente dalle disposizioni della legge federale del 3 ottobre sulla navigazione interna o dalle prescrizioni nazionali degli Stati rivieraschi del Reno o del Belgio. Art Tipi di patente 1. Sono patenti per il Reno superiore conformemente al presente regolamento: a. la grande patente per il Reno superiore per condurre tutti i navigli; b. la piccola patente per il Reno superiore per condurre un naviglio di lunghezza inferiore a 35 m, diverso dai navigli che effettuano operazioni di rimorchio o di spinta o che assicurano la propulsione di una formazione accoppiata, o per condurre un naviglio destinato al trasporto di 12 passeggeri al massimo; c. la patente sportiva per il Reno superiore per condurre un naviglio sportivo di una lunghezza inferiore a 25 m; d. la patente delle autorità per il Reno superiore per condurre navigli delle autorità e dei servizi d incendio. 4 GU L 235 del , p RS

4 Navigazione sul Reno 2. Le patenti di cui al numero 1 danno pure diritto a condurre i navigli di cui all articolo 1.03 numero 4. Capitolo 2: Requisiti per l ottenimento della patente per il Reno superiore Art Grande patente per il Reno superiore 1. Chi intende ottenere la grande patente per il Reno superiore deve avere almeno 21 anni ed essere idoneo. Deve inoltre provare di avere appartenuto a un equipaggio di coperta durante almeno quattro anni, di cui almeno due quale marinaio o marinaio motorista oppure almeno uno quale barcaiolo a bordo di un naviglio motorizzato nella navigazione interna. Il candidato deve pure essere titolare d un certificato d operatore radio ai sensi dell allegato 5 dell intesa regionale relativa al servizio radiotelefonico sulle idrovie. 2. È idoneo chi: a. è fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio. L idoneità dev essere attestata da un certificato medico come da allegati B1 e B2, rilasciato da un medico designato dalla Direzione. È pure valida la presentazione d un certificato d idoneità conformemente al regolamento del 28 novembre concernente il rilascio delle patenti del Reno; b. non ha compiuto reati durante la navigazione, in base al comportamento che ha tenuto finora fa presagire la sicura condotta di un naviglio e può essere comandante di un equipaggio; c. è abilitato, vale a dire possiede le conoscenze e le capacità professionali necessarie, anche dal punto di vista nautico, nonché una conoscenza sufficiente dei regolamenti e dell idrovia, in particolare del tratto per il quale la patente è domandata. Le condizioni sono da ritenersi adempiute se il candidato ha superato con successo l esame previsto a tale scopo. 3. Il tempo di navigazione dev essere stato svolto su navigli per condurre i quali sarebbero necessarie la grande o la piccola patente per il Reno superiore oppure la grande o la piccola patente secondo il regolamento del 28 novembre 1996 concernente il rilascio delle patenti del Reno. 180 giorni di navigazione effettivi nella navigazione interna corrispondono a un anno di navigazione. In un periodo di 365 giorni consecutivi possono essere considerati al massimo 180 giorni di navigazione. Sul tempo di navigazione ai sensi del numero 1, che non dev essere svolto quale marinaio, marinaio motorista o barcaiolo, sono considerati: 6 RS

5 Rilascio delle patenti per il Reno superiore a. due anni al massimo di formazione, se la persona è titolare di un certificato riconosciuto dalla Direzione che attesta l avvenuta conclusione di una formazione professionale nel settore della navigazione interna con parti di formazione pratica; b. due anni al massimo di navigazione in mare quale membro di un equipaggio di coperta, ove 250 giorni di navigazione in mare corrispondono a un anno di navigazione. 4. Inoltre il tratto per il quale la grande patente per il Reno superiore è domandata, dev essere percorso quale marinaio, marinaio motorista, barcaiolo o timoniere a bordo di navigli motorizzati per condurre i quali è necessaria la grande patente per il Reno superiore, per lo meno nel seguente modo: a. per il tratto fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» km ) e l avamporto a valle della conca di Augst (km ) sedici volte nel corso degli ultimi dieci anni prima del ricevimento della domanda, di cui almeno tre volte in ciascuna direzione durante l ultimo anno; b. per il tratto fra l avamporto a valle della conca di Augst (km ) e Rheinfelden (ponte-strada km ) quattro volte in ciascuna direzione durante gli ultimi due anni prima del ricevimento della domanda. Art Piccola patente per il Reno superiore 1. Chi intende ottenere la piccola patente per il Reno superiore deve avere almeno 21 anni ed essere idoneo. Deve inoltre provare almeno un anno di navigazione a bordo di un naviglio motorizzato nella navigazione interna quale marinaio o marinaio motorista. 2. È idoneo chi: a. è fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio. L idoneità dev essere attestata da un certificato medico come da allegati B1 e B2, rilasciato da un medico designato dalla Direzione. È pure valida la presentazione d un certificato d idoneità conformemente al regolamento del 28 novembre concernente il rilascio delle patenti del Reno; b. non ha compiuto reati nella navigazione, in base al comportamento che ha tenuto finora fa presagire la sicura condotta di un naviglio e può essere comandante di un equipaggio; c. è abilitato, vale a dire che possiede le conoscenze e le capacità professionali necessarie, anche dal punto di vista nautico, nonché una conoscenza sufficiente dei regolamenti e dell idrovia, in particolare del tratto per il quale la patente è domandata. Le condizioni sono da ritenersi adempiute se il candidato ha superato con successo l esame previsto a tale scopo. 3. Il tempo di navigazione dev essere stato svolto su navigli per condurre i quali sarebbero necessarie la grande o la piccola patente per il Reno superiore oppure la grande o la piccola patente secondo il regolamento del 28 novem- 7 RS

6 Navigazione sul Reno bre 1996 concernente il rilascio delle patenti del Reno. 180 giorni di navigazione effettivi nella navigazione interna corrispondono a un anno di navigazione. 4. Inoltre il tratto per il quale la grande patente per il Reno superiore è domandata, dev essere percorso quale marinaio, marinaio motorista, barcaiolo o timoniere a bordo di navigli motorizzati per condurre i quali è necessaria la grande patente per il Reno superiore, per lo meno nel seguente modo: a. per il tratto fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» km ) e l avamporto a valle della conca di Augst (km ) sedici volte nel corso degli ultimi dieci anni prima del ricevimento della domanda, di cui almeno tre volte in ciascuna direzione durante l ultimo anno; b. per il tratto fra l avamporto a valle della conca di Augst (km ) e Rheinfelden (ponte-strada km ) quattro volte in ciascuna direzione durante gli ultimi due anni prima del ricevimento della domanda. Art Patente sportiva per il Reno superiore 1. Chi intende ottenere la patente sportiva per il Reno superiore deve avere almeno 18 anni ed essere idoneo. 2. È idoneo chi: a. è fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio. L idoneità dev essere attestata da un certificato medico come da allegati B1 e B2, rilasciato da un medico designato dalla Direzione. È pure valida la presentazione d un certificato d idoneità conformemente al regolamento del 28 novembre concernente il rilascio delle patenti del Reno; b. non ha compiuto reati durante la navigazione e, in base al comportamento che ha tenuto finora, fa presagire la sicura condotta di un naviglio; c. è abilitato, vale a dire possiede le conoscenze e le capacità professionali necessarie, anche dal punto di vista nautico, nonché una conoscenza sufficiente dei regolamenti e dell idrovia, in particolare del tratto per il quale la patente è domandata. Le condizioni sono da ritenersi adempiute se il candidato ha superato con successo l esame previsto a tale scopo. 3. Inoltre il tratto fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» - km ) e Rheinfelden (ponte-strada - km ) dev essere stato percorso a bordo di un naviglio di una lunghezza di 15 m o più: a. almeno sedici volte nel corso degli ultimi dieci anni prima del ricevimento della domanda, di cui almeno tre volte in ciascuna direzione durante gli ultimi tre anni oppure, b. nel quadro di una formazione adeguata, almeno quattro volte in ciascuna direzione durante l ultimo anno prima del ricevimento della domanda. 8 RS

7 Rilascio delle patenti per il Reno superiore I tratti percorsi sono presi in considerazione solo se la persona in questione ha almeno 15 anni. Art Patente delle autorità per il Reno superiore 1. Chi intende ottenere la patente delle autorità per il Reno superiore deve: a. avere almeno 21 anni; b. appartenere a un autorità di polizia o di dogana, a un altra autorità oppure a un servizio d incendio svizzero riconosciuto; c. essere fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio. L idoneità dev essere attestata da un certificato medico come da allegati B1 e B2, rilasciato da un medico designato dalla Direzione; d. essere abilitato, vale a dire possedere le conoscenze e le capacità professionali necessarie, anche dal punto di vista nautico, nonché una conoscenza sufficiente dei regolamenti e dell idrovia, in particolare del tratto per il quale la patente è domandata. Le condizioni sono da ritenersi adempiute se il candidato ha superato con successo l esame previsto a tale scopo; e. avere praticato la navigazione interna per almeno tre anni, di cui 3 mesi almeno durante l ultimo anno; f. avere percorso il tratto fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» km ) e Rheinfelden (ponte-strada km ) a bordo di un naviglio di una lunghezza di 15 m o più, almeno sedici volte nel corso degli ultimi dieci anni prima del ricevimento della domanda, di cui almeno tre volte in ciascuna direzione durante gli ultimi tre anni. 2. Il servizio da cui dipende deve avere rilasciato un attestazione che confermi l esattezza delle indicazioni di cui al numero 1 lettere b, e ed f. Art Prova del tempo di navigazione e del tratto 1. Le percorrenze richieste sul Reno fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» km ) e Rheinfelden (ponte-strada km ) e il tempo di navigazione devono essere provati mediante il libretto di servizio debitamente compilato e verificato secondo il modulo dell allegato F o mediante un libro di bordo debitamente compilato secondo il modulo dell allegato E del regolamento per l ispezione dei battelli del Reno del 18 maggio Il tempo di navigazione può essere provato anche mediante un certificato di capacità nautica conformemente all articolo 3.05 numero 3 per il cui rilascio il tempo di navigazione è già stato provato. 3. Il tempo di navigazione in mare dev essere provato mediante un libretto di navigazione marittima. 4. Il periodo di frequenza di una scuola professionale di barcaiolo dev essere provato mediante un attestato di questa scuola. 9 RS

8 Navigazione sul Reno 5. I documenti di cui ai numeri 2 4 devono, qualora necessario, essere presentati con traduzione ufficiale in tedesco, francese o olandese. Capitolo 3: Procedura d ammissione e d esame Art Commissione d esame La Direzione costituisce una commissione d esame. La commissione è composta di un presidente, dei membri della Direzione e di almeno un esaminatore che sia titolare del tipo di patente domandato o della grande patente per il Reno superiore. Art Domanda 1. Chi intende ottenere o estendere una patente per il Reno superiore deve presentare alla Direzione una domanda di ammissione all esame e per il rilascio della patente per il Reno superiore, contenente le seguenti indicazioni: a. nome(i) e cognome(i), data e luogo di nascita, indirizzo; b. tipo di patente che si intende ottenere; c. tratti del Reno per i quali si intende ottenere la patente per il Reno superiore La domanda dev essere corredata: a. di una recente fotografia passaporto; b. di un certificato medico come da allegato B2 rilasciato da non oltre tre mesi. Se permangono dubbi sull idoneità fisica o psichica, la Direzione può esigere la presentazione di ulteriori certificati di medici o di specialisti; c. qualora necessario, di una prova del tempo di navigazione e delle percorrenze; d. di una copia della carta d identità o del passaporto; e. qualora necessario, di una copia del certificato di operatore radio ai sensi dell allegato 5 dell Accordo regionale relativo al servizio radiotelefonico sulle idrovie. 2 bis. 11 Al posto del certificato medico come da allegato B2, l idoneità fisica e psichica può essere comprovata da uno dei seguenti documenti riconosciuti dalla Direzione: a. un certificato di capacità valido, al quale si applicano al minimo le esigenze fissate dagli allegati B1 e B2 come pure dall articolo 4.01 del regolamento del 28 novembre concernente il rilascio delle patenti del Reno o 10 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 20 gen. 2004, in vigore dal 1 apr (RU ). 11 Introdotto dal n. I dell O del DATEC del 20 gen. 2004, in vigore dal 1 apr (RU ). 12 RS

9 Rilascio delle patenti per il Reno superiore b. un certificato medico rilasciato da non oltre tre mesi, che rispetti al minimo le esigenze fissate dagli allegati B1 e B2. 3. I requisiti per l idoneità di cui agli articoli 2.01 numero 2 lettera b, 2.02 numero 2 lettera b o 2.03 numero 2 lettera b devono essere provati mediante: a. un estratto valido del casellario giudiziale oppure b. un documento valido equivalente. Persone domiciliate al di fuori del campo di applicazione del presente regolamento devono presentare il corrispondente documento rilasciato conformemente al diritto vigente nel loro domicilio. I documenti non possono essere stati rilasciati da oltre sei mesi. 4. Se la grande o la piccola patente per il Reno superiore dev essere estesa ad altri tratti, la domanda dev essere corredata unicamente di una copia di questa patente e della prova delle percorrenze. Se una patente per il Reno superiore dev essere estesa a un altro tipo di patente per il Reno superiore, la Direzione può rinunciare all ulteriore presentazione dei certificati di cui al numero 2 lettera b oppure del documento di cui al numero 3. Art Ammissione 1. È ammesso all esame chiunque soddisfi i requisiti di cui agli articoli 2.01, 2.02 o 2.03, esclusi gli articoli 2.01 numero 2 lettera c, 2.02 numero 2 lettera c o 2.03 numero 2 lettera c, nonché adempia le condizioni di cui all articolo Anche se il certificato medico attesta solo un idoneità limitata, è comunque possibile l ammissione all esame. In questo caso la Direzione può vincolare la patente per il Reno superiore a condizioni speciali che saranno annotate sulla patente al momento dell emissione. Se l idoneità è attestata con la presentazione d un certificato valido secondo il regolamento del 28 novembre concernente il rilascio delle patenti del Reno e se detto certificato è vincolato a condizioni a causa di un idoneità limitata, la validità della patente è soggetta a queste condizioni. Il rifiuto della patente dev essere motivato. 2. Nel caso in cui una persona non soddisfi il requisito di cui agli articoli 2.01 numero 2 lettera b, 2.02 numero 2 lettera b o 2.03 numero 2 lettera b, la Direzione può ordinare che non sia ammessa all esame prima che sia trascorso un periodo di almeno un mese (termine di divieto). 13 RS

10 Navigazione sul Reno Art Esame 1. In un esame davanti alla commissione d esame, il candidato deve provare che, conformemente al programma d esame unificato dell allegato C: a. dispone di una conoscenza sufficiente delle prescrizioni determinanti per condurre navigli, delle conoscenze nautiche e di tecnica navigatoria necessarie a una condotta sicura, delle conoscenze professionali e dei principi della prevenzione degli incidenti e che b. ha la necessaria conoscenza del tratto. 2. In virtù dei requisiti relativi al tempo di navigazione di cui agli articoli 2.01 numero 1 e 2.02 numero 1, per ottenere la grande e la piccola patente per il Reno superiore è necessario sostenere un esame teorico; per ottenere la patente sportiva per il Reno superiore e la patente delle autorità per il Reno superiore è necessario sostenere un esame teorico e un esame pratico. 3. Se l esame non è superato, al candidato sono comunicati i motivi. La commissione d esame può vincolare la partecipazione a un nuovo esame a condizioni speciali o normali, oppure accordare esenzioni in merito. Art Dispense e agevolazioni 1. Chi ha superato un esame finale professionale può essere dispensato dall esame su conoscenze e capacità che sono state oggetto di un esame riconosciuto come equivalente dalla Direzione. 2. Il titolare di un certificato di capacità nautica ai sensi dell articolo 1.03 numero 3 può, se intende ottenere la patente sportiva per il Reno superiore, essere dispensato dall esame concernente le conoscenze nautiche. 3. Il titolare di un certificato di capacità nautica rilasciato da uno Stato rivierasco del Reno o dal Belgio oppure di un altro certificato di capacità valido per la condotta di navigli su altre idrovie e riconosciuto come equivalente dalla Direzione deve, se intende ottenere una patente per il Reno superiore, soddisfare le condizioni d ammissione dell articolo 3.03; in occasione dell esame, tuttavia, deve provare unicamente di conoscere le prescrizioni e disposizioni valide fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» - km ) e Rheinfelden (ponte-strada - km ) nonché di avere la necessaria conoscenza del tratto. 4. Il titolare di una patente delle autorità per il Reno superiore ottiene, facendone domanda e senza esame, una patente sportiva per il Reno superiore. 5. Il titolare di una patente per il Reno superiore può, se intende ottenere un altra patente per il Reno superiore giusta l articolo 1.04 o nel caso di un estensione a un altro tratto, essere dispensato dall esame su quelle conoscenze o capacità che sono state provate in occasione del rilascio della patente per il Reno superiore di cui è titolare. 10

11 Rilascio delle patenti per il Reno superiore Art Emissione ed estensione della patente per il Reno superiore 1. Se il candidato ha superato l esame, la Direzione gli rilascia la corrispondente patente per il Reno superiore secondo il modulo dell allegato A. Essa reca impresso il seguente testo: «Grande patente per il Reno superiore», «Piccola patente per il Reno superiore», «Patente sportiva per il Reno superiore», o «Patente delle autorità per il Reno superiore». 2. Le condizioni speciali dell articolo 3.03 numero 1 o le limitazioni di cui agli articoli 1.03 numero 2 e 5.02 numero 3 devono essere riportate sulla patente. 3. Nel caso di deterioramento o perdita della patente per il Reno superiore, la Direzione rilascia al titolare che ne fa domanda un duplicato designato espressamente come tale. Il titolare deve rendere verosimile la perdita nei confronti della Direzione. Una patente deteriorata o ritrovata va consegnata o presentata alla Direzione affinché la annulli. Art Spese L esame, l emissione, l estensione ed il prolungamento della patente per il Reno superiore, come pure il rilascio d un duplicato e lo scambio sono subordinati al pagamento di spese appropriate da parte del richiedente. L ammontare delle spese è determinato dalla Direzione. Questa può riscuotere l integralità o una parte delle spese a partire dalla presentazione della domanda. Capitolo 4: Verifica e ritiro della patente per il Reno superiore Art Controllo dell idoneità 1. Il titolare della grande patente per il Reno superiore, della piccola patente per il Reno superiore o della patente sportiva per il Reno superiore deve, dietro presentazione di un certificato medico come da allegato B2, rilasciato da non oltre tre mesi, rinnovare la prova dell idoneità presso la Direzione: a. al compimento del 50 e fino al 65 anno d età, ogni cinque anni; b. al compimento del 65 anno d età, annualmente. La prova dell idoneità può essere fornita anche a un altra autorità competente degli Stati rivieraschi o del Belgio. Quest ultima inoltra i documenti alla Direzione. 2. Qualora, fatta salva la numero 1, abbia dubbi sull idoneità del titolare di una patente per il Reno superiore, la Direzione può chiedere la presentazione di un certificato medico come da allegato B2 sull attuale stato dell idoneità. Le relative spese sono a carico del titolare soltanto se i sospetti della predetta autorità si rivelano fondati. 11

12 Navigazione sul Reno 3. Se dal certificato medico risulta unicamente un idoneità limitata, la Direzione può vincolare la patente a condizioni speciali, che saranno riportate sulla patente stessa. L articolo 3.03 numero 1 4 a frase è applicabile per analogia. Art Sospensione della validità della patente per il Reno superiore 1. La validità della patente per il Reno superiore è sospesa: a. su disposizione della Direzione per la durata del termine di sospensione. Essa può emanare una simile disposizione per un periodo limitato qualora non siano date le condizioni per un ritiro della patente, ma sussistano dubbi sull idoneità del titolare di una patente per il Reno superiore. Se tali dubbi sono fugati prima della scadenza della disposizione, quest ultima dev essere revocata; b. anche senza disposizione, qualora l idoneità non sia nuovamente provata entro tre mesi dopo i termini di rinnovo di cui all articolo 4.01 numero 1 primo periodo, fino al rinnovo della prova dell idoneità. 2. Nel caso del numero 1 lettera a, la patente per il Reno superiore va presentata alla Direzione per la custodia ufficiale. Art Ritiro della patente per il Reno superiore 1. Se il titolare della patente per il Reno superiore si rivela non idoneo alla condotta di navigli ai sensi degli articoli 2.01, 2.02 o 2.03, la Direzione deve ritirargli la patente. 2. Se il titolare della patente per il Reno superiore non ha ottemperato ripetutamente a una condizione speciale o a una limitazione di cui all articolo 3.06 numero 2, la Direzione può ritirargli la patente. 3. La validità della patente per il Reno superiore si estingue con il ritiro. Una volta estinta la sua validità, la patente va consegnata o presentata senza indugio alla Direzione affinché la annulli. 4. Al momento del ritiro, la Direzione può stabilire che: a. non può essere rilasciata una nuova patente per il Reno superiore prima che sia trascorso un periodo di almeno tre mesi o che b. il candidato a una nuova patente per il Reno superiore deve soddisfare determinate condizioni speciali per essere ammesso a un nuovo esame. 5. Una volta ricevuta la domanda di rilascio di una nuova patente per il Reno superiore, la Direzione può rinunciare del tutto o in parte all esame. Art Confisca di patenti per il Reno superiore 1. In caso di seria presunzione del ritiro (art. 4.03) d una patente per il Reno superiore o della sospensione della sua validità (art n. 1 lett. a), la Direzione può ordinare la confisca provvisoria della patente. 12

13 Rilascio delle patenti per il Reno superiore Una patente per il Reno superiore confiscata a titolo provvisorio deve essere consegnata senza indugio alla Direzione, all autorità tedesca competente o al tribunale competente con indicazione dei motivi della confisca. 3. Dopo essere stata informata della decisione di confisca, la Direzione decide immediatamente in merito alla sospensione o al ritiro dalla patente per il Reno superiore. Se la competenza rileva d un tribunale, questo decide conformemente alle prescrizioni nazionali. Fino ad una decisione secondo le precedenti frasi 1 o 2, la decisione di confisca equivale ad una decisione in conformità all articolo 4.02 numero 1 lettera a. 4. La confisca provvisoria della patente per il Reno superiore termina e la patente è restituita al titolare se il motivo della confisca decade o se non viene decisa la sospensione o il ritiro della patente per il Reno superiore. Capitolo 5: Disposizioni transitorie Art Validità delle patenti per il Reno superiore finora rilasciate 1. Le patenti per il Reno superiore rilasciate o rimaste in vigore in conformità delle prescrizioni applicabili fino all entrata in vigore del presente regolamento, continuano a essere valide in conformità delle prescrizioni finora vigenti fino al primo rinnovo del certificato dell idoneità fisica e psichica. 2. Le disposizioni di cui all articolo 4.01 sul controllo dell idoneità vanno applicate alle patenti per il Reno superiore conformemente al numero 1. Tuttavia, nella prova riguardante la capacità di distinguere i colori, il quoziente anomaloscopico può essere compreso fra 0,7 e 3,0. Chi, all entrata in vigore del regolamento, ha già raggiunto l età di cui all articolo 4.01 numero 1 lettera a, deve fare verificare la propria idoneità entro il prossimo termine di visita medica. Al primo rinnovo della prova dell idoneità è rilasciata una patente secondo il modulo dell allegato A. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 4.02 e 4.03 vanno applicate alle patenti per il Reno superiore conformemente al numero 1. Art Attribuzione dei tipi di patente 1. Le patenti per il Reno superiore valide conformemente all articolo 5.01 numero 1 corrispondono alle patenti per il Reno superiore di cui all articolo 1.04 numero 1 del presente regolamento come segue: Le seguenti patenti di barcaiolo per il Reno superiore valide secondo l articolo 5.01 numero 1 corrispondono alle patenti per il Reno superiore di cui all articolo 1.04 numero 1 del presente regolamento patente di barcaiolo grande patente per il Reno superiore piccola patente piccola patente per il Reno superiore patente di navigli di polizia patente delle autorità per il Reno superiore 13

14 Navigazione sul Reno patente di navigli di dogana patente delle autorità per il Reno superiore patente di navigli dei servizi d incendio patente delle autorità per il Reno superiore patente sportiva patente sportiva per il Reno superiore 2. Una patente di barcaiolo per il Reno superiore valida può essere permutata nella corrispondente patente per il Reno superiore per il medesimo tratto, conformemente alla tabella di cui al numero a. Chi, entro il 1 luglio 2003, prova di aver condotto prima dell entrata in vigore del presente regolamento un naviglio sportivo di una lunghezza superiore ai 15 m ottiene su domanda e senza esame una patente sportiva per il Reno superiore limitata alla condotta di navigli sportivi di un dislocamento fino a 15 m 3. Per la prova è sufficiente l attestazione rilasciata da un associazione sportiva riconosciuta dalla Direzione o affiliata a una federazione sportiva riconosciuta. b. Chi, entro il 1 luglio 2003, prova di aver condotto prima dell entrata in vigore del presente regolamento un altro naviglio d una lunghezza superiore ai 15 m, ottiene su domanda e senza esame una piccola patente per la condotta di navigli, il cui dislocamento è inferiore a 15 m 3. Per la prova è sufficiente l attestazione rilasciata dall autorità competente per la tratta che sarà percorsa. Art Computo dei tempi di navigazione I tempi di navigazione e le percorrenze effettuati prima dell entrata in vigore del presente regolamento sono computati conformemente alle prescrizioni finora vigenti. 14

15 Rilascio delle patenti per il Reno superiore Allegato A (Modello) Modello della patente per il Reno superiore (emesso solo in tedesco) (85 mm 54 mm - sfondo blu) 15

16 Navigazione sul Reno Requisiti minimi per l idoneità fisica e psichica dei candidati a una patente per il Reno superiore Allegato B1 14 I. Vista 1. Acuità visiva diurna: uguale o superiore a 0,8 dai due occhi contemporaneamente o dall occhio migliore, con o senza ausilio ottico. È consentito l uso di un occhio solo. 2. Acuità visiva crepuscolare: verificare solo in caso di dubbio. Mesotest senza abbagliamento con un campo periferico di 0,032 cd/m 2, risultato: contrasto 1 : 2,7. 3. Adattamento all oscurità: verificare solo in caso di dubbio. Il risultato non può divergere di oltre un log dalla curva normale. 4. Campo visivo: non sono consentite restrizioni nel campo visivo dell occhio con la migliore acuità visiva. In caso di dubbio effettuare una prova perimetrica. 5. Capacità di distinguere i colori: è considerata sufficiente la capacità di distinguere i colori di candidati che superano la prova Farnsworth Panel D15 o una prova riconosciuta per il diagramma di cromaticità. In caso di dubbio, esame con un anomaloscopio, il quoziente all anomaloscopio per un tricromatismo normale dovendo essere compreso tra 0,7 e 1,4, o controllo con un altro esame equivalente. Le prove riconosciute per i diagrammi di cromaticità sono le seguenti: a) Ishihara, diagrammi 12 a 14 b) Stilling/Velhagen c) Boström, d) HRR (risultato almeno «leggero»), e) TMC (risultato almeno di «secondo grado»), f) Holmer Wright B (risultato con 8 errori al massimo per «small»). 6. Motilità: niente immagini doppie. In caso di monoftalmia: motilità normale dell occhio valido. 14 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 20 gen. 2004, in vigore dal 1 apr (RU ). 16

17 Rilascio delle patenti per il Reno superiore II. Udito L udito è considerato sufficiente se il valore medio della perdita auditiva dei due orecchi non supera: 40 db per le frequenze di 500, 1000, 2000 e 3000 Hz. Tuttavia, se il valore di 40 db è superato, l udito è considerato sufficiente se la parola conversata è percepita da ogni orecchio ad una distanza di 2 m con un apparecchio auditivo. III. Non possono sussistere altri referti che escludono l idoneità La presenza delle malattie o dei difetti fisici seguenti può dare adito a dubbio riguardo all idoneità dei candidati alla conduzione di navigli: 1. malattie inerenti a disturbi della coscienza o dell equilibrio; 2. malattie o danni del sistema nervoso centrale o periferico con sostanziali disturbi funzionali, in particolare malattie organiche del cervello o del midollo spinale e relativi postumi, disturbi funzionali conseguenti a traumi cranici o cerebrali, disturbi della circolazione sanguigna cerebrale; 3. psicopatie o malattie mentali; 4. diabete mellito con oscillazioni considerevoli, non regolabili, dei valori glicemici; 5. gravi disturbi delle ghiandole endocrine; 6. gravi malattie dei sistemi emopoietici; 7. asma bronchiale con attacchi; 8. malattie o alterazioni del cuore o del sistema circolatorio con limitazioni delle prestazioni e della capacità di regolazione; 9. malattie o conseguenza di un infortunio che portano a considerevoli limitazioni della mobilità, a perdita o diminuzione della forza di un arto importante per lo svolgimento dell attività; 10. abuso cronico di alcool, dipendenza da sostanze stupefacenti o altre forme di dipendenza. 17

18 Navigazione sul Reno Servizio di medicina del lavoro Allegato B2 15 (modello) Certificato medico concernente il controllo dell idoneità fisica e psichica di conduttore nella navigazione renana Cognome, eventualmente cognome da nubile, nomi Segnare con una crocetta ciò che conviene completare Data e luogo di nascita Certificati da I. Vista 1. Acuità visiva diurna sinistra destra sinistra destra non corretta corretta 2. Acuità visiva crepuscolare a sì no 3. Adattamento all oscurità a : sufficiente sì no 4. Campo visivo senza restrizioni sì no visita perimetrica a 5. Sufficiente capacità di distinguere i colori sì no Prova con l anomaloscopio a 6. Problema di motilità minimo sì no Risultato del controllo sufficiente sufficiente dopo correzione insufficiente II. Udito Apparecchio auditivo no sì Perdite auditive superiori a 40 db per le sinistra no sì frequenze di 500, 1000, 2000 e 3000 Hz destra no sì Risultato del controllo sufficiente sufficiente con apparecchio auditivo insufficiente III. Malattie o difetti fisici Sintomi di altre malattie o difetti fisici tali da escludere o limitare l idoneità quale conduttore non sussistono sussistono Valutazione complessiva Quale conduttore idoneo idoneità limitata (indicazione delle condizioni, vedi retro) idoneità limitata, con apparecchio auditivo idoneità limitata, con correzione della vista non idoneo Luogo e data Firma/timbro a Da esaminare solo in caso di dubbio. Esigenze e metodi di controllo: vedi allegato B1 15 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 20 gen. 2004, in vigore dal 1 apr (RU ). 18

19 Rilascio delle patenti per il Reno superiore Osservazioni concernenti la sezione III Malattie o difetti fisici 19

20 Navigazione sul Reno Programma d esame unificato per l ottenimento di una patente per il Reno superiore Allegato C Osservazioni preliminari: Tipi di patente (colonne 4 7) A Grande patente per il Reno superiore B Piccola patente per il Reno superiore C Patente sportiva per il Reno superiore D Patente delle autorità per il Reno superiore Conoscenze richieste (colonna 3) 1 Conoscenze approfondite 2 Conoscenze di base Numero Materia d esame A B C D 1 Conoscenza dei regolamenti, dei promemoria e dei manuali 1.1 Regolamento di polizia per la navigazione sul Reno (comprese le prescrizioni temporanee) Capitoli 1 7, 15 1 x x x x Capitolo 8 1 x x Capitoli 9, 10, 12, 14 (per i tratti utilizzati) 1 x x x x Capitolo 11 1 x Allegati del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno 3. Designazione dei navigli 1 x x x x 6. Segnali sonori 1 x x x x 7. Segnaletica idrografica 1 x x x x 8. Designazione dell idrovia 1 x x x x 10. Libretto di controllo degli oli usati 1 x x x x Promemoria e manuali Radiotelefonia 2 x x x x Smaltimento dei rifiuti 2 x x x x 1.2 Ordinanza sulla messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden 1 x x x x 1.3 Norme di prevenzione delle collisioni 1 x x x 20

21 Rilascio delle patenti per il Reno superiore Numero Materia d esame A B C D 1.4 Regolamento per l ispezione dei battelli del Reno Struttura e contenuto 2 x x x x Contenuto del certificato di ispezione 2 x x x x Prescrizioni riguardanti l equipaggio, capitolo 23 1 x x x 1.5 Regolamento per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR) Struttura 2 x x x Documenti/direttive 2 x x x Indicazione della designazione prescritta 1 x x x con coni/luci blu Rilevazione delle prescrizioni d esercizio 2 x x x 1.6 Regolamento di patente per il Reno superiore Tipi di patente 2 x x x x Criteri applicabili al ritiro della patente e alla sospensione della validità della patente 1 x x x x 1.7 Prevenzione degli infortuni 2 x x x x 2 Tratto del Reno superiore (in base a materiale cartografico) 2.1 Reno superiore 2 x x x x (principali caratteristiche geografiche e idrologiche) 2.2 Conoscenza geografica dei tratti del Reno utilizzati Descrizione della via navigabile risalente e 1 x x x x discendente Dimensioni della via navigabile 1 x x x x 3 Conoscenze professionali (capacità nautiche, di tecnica d esercizio navale, professionali) 3.1 Condotta del naviglio Procedure di pilotaggio, caratteristiche di manovrabilità 2 x x x x Funzione degli apparecchi di governo e della 2 x x x x propulsione Azione della corrente, del vento e del risucchio 2 x x x x Galleggiabilità, stabilità e loro applicazione pratica 2 x x x x Ancoraggio e ormeggio 2 x x x x 21

22 Navigazione sul Reno Numero Materia d esame A B C D 3.2 Conoscenza delle macchine Costruzione e funzionamento dei motori, funzione 2 x x x x delle installazioni elettriche Servizio e controllo del loro funzionamento 2 x x x x Ancoraggio e ormeggio 2 x x x x 3.3 Carico e scarico Determinazione del peso del carico tramite il 2 x x certificato di taratura Utilizzazione della scala d immersione 2 x x Ripartizione e sistemazione del carico 2 x x x 3.4 Comportamento in caso di circostanze particolari Provvedimenti in caso di avaria, primi soccorsi, 2 x x x x chiusura di falle Impiego degli utensili di salvataggio 2 x x x x Trattamento dei rifiuiti e prevenzione 2 x x x x dell inquinamento del Reno Informazione delle autorità competenti 2 x x x x Misure antincendio 2 x x x x 22

23 Rilascio delle patenti per il Reno superiore Bestätigung der Rheinschifffahrtsdirektion Basel Allegato D (Modello) Rheinschifffahrtsdirektion Basel Die Rheinschifffahrtsdirektion Basel bestätigt hiermit, dass Frau/Herr* Geburtsdatum: Geburtsort: (Name) (Vorname) Staat: Inhaberin/Inhaber* des Grossen/Kleinen* Rheinpatents Nr. Ausstellende Behörde in am die Strecke zwischen der Einfahrt des unteren Vorhafens der Schleuse Augst und dem Oberhaupt der Schleuse Augst vier Mal in jeder Richtung innerhalb von zwei Jahren unter nachgewiesener Assistenz eines Hochrheinpatentinhabers befahren hat. Rheinschifffahrtsdirektion Basel (Unterschrift/Stempel) Basel, Diese Bescheinigung ist auf der vorgenannten Strecke an Bord mitzuführen und nur zusammen mit einem gültigen Rheinpatent wirksam. (Gebühr: CHF 50. ) * Nichtzutreffendes streichen 23

24 Navigazione sul Reno 24

Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore

Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore 747.224.221 del 19 aprile 2002 (Stato 1 gennaio 2013) Entrato in vigore il 1 luglio 2002 1 Capitolo 1: Disposizioni generali Art.

Dettagli

Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore

Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore Modifica del 2 novembre 2012 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni, ordina: I

Dettagli

Regolamento del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante

Regolamento del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante Regolamento del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante (RPA) Modifica del 18 aprile 2000 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni ordina:

Dettagli

Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere

Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) Modifica del TT. MMMM 2008 Disegno 30.01.2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sulla navigazione

Dettagli

1. Sono istituiti i seguenti titoli per lo svolgimento di servizi di coperta e di macchina:

1. Sono istituiti i seguenti titoli per lo svolgimento di servizi di coperta e di macchina: Decreto Ministeriale N. 121 del 10/05/2005 Titolo/Oggetto Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. testo VISTO l articolo 1 della legge 11 febbraio 1971,

Dettagli

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza

Dettagli

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 29 dicembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 16 capoverso

Dettagli

Ordinanza sul certificato svizzero di capacità per condurre yacht marittimi

Ordinanza sul certificato svizzero di capacità per condurre yacht marittimi Ordinanza sul certificato svizzero di capacità per condurre yacht marittimi (Ordinanza sulla licenza di navigazione d altura) 747.321.71 del 20 dicembre 2006 (Stato 1 aprile 2007) L Ufficio svizzero della

Dettagli

Art. 4. (Qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto)

Art. 4. (Qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto) D.M. 10 maggio 2005, n.121.regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.(gazzetta Ufficiale Serie Gen.- n. 154 del 5 luglio 2005) Art. 1. (Ambito di applicazione)

Dettagli

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Ordinanza sulle topografie, OTo) 231.21 del 26 aprile 1993 (Stato 21 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

LEGGE 29 luglio 2015, n. 115

LEGGE 29 luglio 2015, n. 115 LEGGE 29 luglio 2015, n. 115 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia all'unione europea - Legge europea 2014. (15G00129) (GU Serie Generale n.178 del 3-8-2015)

Dettagli

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare (OAMM) 1 del 24 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Accordo del 21 giugno 1999

Accordo del 21 giugno 1999 Testo originale Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia Decisione n 2/2004 del Comitato dei trasporti

Dettagli

PRESCRIZIONI E NUOVA SCADENZA DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE di Franco MEDRI *

PRESCRIZIONI E NUOVA SCADENZA DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE di Franco MEDRI * PRESCRIZIONI E NUOVA SCADENZA DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE di Franco MEDRI * Con la modifica del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (vedasi D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2) sono

Dettagli

Ordinanza sulla navigazione militare

Ordinanza sulla navigazione militare Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) Modifica del 13 gennaio 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 1 marzo 2006 1 sulla navigazione militare è modificata come segue: Sostituzione

Dettagli

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni (OFIgC) 817.191.54 del 1 marzo 1995 (Stato 13 dicembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata Concluso il 9 luglio 2002 Entrato in vigore mediante scambio di

Dettagli

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS) del 15 giugno 2001 (Stato 28 giugno

Dettagli

FIGURE E TABELLE DELLA SEGNALETICA VERTICALE DI CUI ALL ART. 18

FIGURE E TABELLE DELLA SEGNALETICA VERTICALE DI CUI ALL ART. 18 A. SEGNALI DI DIVIETO FIGURE E TABELLE DELLA SEGNALETICA VERTICALE DI CUI ALL ART. 18 A.1 Divieto di passaggio (segnale generale) A.2 Divieto per le unità a motore A.3 Divieto per le unità a motore specifiche

Dettagli

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007) Legge federale sul mercato interno (LMI) 943.02 del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 94 e 95 1 della Costituzione federale 2

Dettagli

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante Attuazione delle direttive

Dettagli

Prot. n. 636 Roma, 9 gennaio 2013

Prot. n. 636 Roma, 9 gennaio 2013 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale per la motorizzazione Divisione 5 Prot. n. 636 Roma,

Dettagli

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo (ORECO) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale (LCStr)

Dettagli

Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru

Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru (Ordinanza sulle gru) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 settembre 1999 1 concernente la sicurezza nell uso delle

Dettagli

del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006)

del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006) Legge federale sul mercato interno (LMI) 943.02 del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 94 e 95 1 della Costituzione federale 2

Dettagli

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione [Signature] [QR Code] Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) Modifiche del [XXX] Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1997 1 sui brevetti

Dettagli

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio (OAMIS) Modifica del 14 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del

Dettagli

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza ESAMI PER L OTTENIMENTO DEL DIPLOMA CANTONALE DI AGENTE AUSILIARIO DI SICUREZZA Divisione della formazione professionale del Cantone Ticino REGOLAMENTO concernente gli esami per l ottenimento del diploma

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima del 14 dicembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 della legge federale del 23 settembre 1953 1 sulla navigazione marittima

Dettagli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Allegato alla Delib.G.R. n. 32/ 13 del 29.8.2007 Disciplinare di esecuzione del Registro naviglio del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale come previsto dall articolo 20, comma 9, della legge regionale

Dettagli

10-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 33 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 21 gennaio 2014. Modalità di redazione della relazione tecnica per l accertamento dei requisiti

Dettagli

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 Titolo Riferimento Revisione e data entrata in vigore Approvato da PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 PR.PART. PRS/FGAS-304/2008 Rev. 0

Dettagli

Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano

Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano RS 0.747.225.1; RU 2000 1958 egolamento Entrata in vigore mediante

Dettagli

Nei seguenti casi, invece, la visita di rinnovo deve essere effettuata in una Commissione Medica Locale - CM L:,

Nei seguenti casi, invece, la visita di rinnovo deve essere effettuata in una Commissione Medica Locale - CM L:, La validità della patente di guida viene confermata dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici a seguito visita medica presso una delle autorità sanitarie previste

Dettagli

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti VISTO VISTE RITENUTA la Convenzione Internazionale sui requisiti minimi di Addestramento, la Certificazione e la Tenuta della Guardia adottata a Londra

Dettagli

Ordinanza concernente la navigazione sul Lago di Costanza

Ordinanza concernente la navigazione sul Lago di Costanza Ordinanza concernente la navigazione sul Lago di Costanza (Regolamento della navigazione sul Lago di Costanza, RNC) Emanata dalla Commissione internazionale della navigazione il 16 giugno 2005 Approvata

Dettagli

CQC - Documenti necessari per richiedere il DUPLICATO della Carta di Qualificazione del Conducente

CQC - Documenti necessari per richiedere il DUPLICATO della Carta di Qualificazione del Conducente Il duplicato della CQC può essere rilasciato, oltre che per rinnovo di validità allo scadere del quinquennio, anche:a) per deterioramento; b) per smarrimento, furto o distruzione. Inoltre, i conducenti

Dettagli

S T U D I O T E C N I C O C M

S T U D I O T E C N I C O C M RICHIESTA DOCUMENTAZIONE ALLE IMPRESE AGGIUDICATRICI Impresa Appalto Ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la presente si richiedono i documenti necessari per l inizio

Dettagli

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003) Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003) Il

Dettagli

- Circolazione stradale - Patenti di guida - Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE - Nuova disciplina

- Circolazione stradale - Patenti di guida - Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE - Nuova disciplina www.lex24.ilsole24ore.com Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Circolare 9 gennaio 2013, n.636 Nuova disciplina in materia di patenti di guida, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n.

Dettagli

Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 1 marzo 2006 (Stato 21 marzo 2006)

Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 1 marzo 2006 (Stato 21 marzo 2006) Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) 510.755 del 1 marzo 2006 (Stato 21 marzo 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 27 capoverso 4 e 56 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre

Dettagli

Regolamento d'esame Licenza di navigazione d'altura Licenza mare

Regolamento d'esame Licenza di navigazione d'altura Licenza mare Regolamento d'esame Licenza di navigazione d'altura Licenza mare Generalità Art. 1. Il Cruising Club Svizzero CCS rilascia una licenza di navigazione d'altura, riconosciuta dall'ufficio svizzero della

Dettagli

DOVE FARE I DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO?

DOVE FARE I DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO? DOVE FARE I DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO? I DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO La carta d identità La carta d identità, valida anche per l espatrio, è il documento principale per l identificazione dei cittadini

Dettagli

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati (OCPD) del 28 settembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992 1 sulla

Dettagli

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD) Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD) del 28 settembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 maggio 2012) Il Consiglio

Dettagli

Accordo

Accordo Traduzione 1 Accordo tra il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni e la Provincia dell Ontario, rappresentata del Ministro dei trasporti, concernente le

Dettagli

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 1 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 1 aprile 2011) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del xx.xx.05 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 9 giugno 995 concernente le esigenze tecniche per

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 aprile 2015) Il Consiglio

Dettagli

del 1 marzo 2006 (Stato 15 febbraio 2016)

del 1 marzo 2006 (Stato 15 febbraio 2016) Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) 510.755 del 1 marzo 2006 (Stato 15 febbraio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 27 capoverso 4 e 56 capoverso 1 della legge federale del

Dettagli

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Ordinanza sul traffico di rifiuti Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del 23 marzo 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 giugno 2005 1 sul traffico di rifiuti è modificata come segue: Art. 2 cpv.

Dettagli

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino LEGGE 23 luglio 1997 n.74 NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata

Dettagli

LE NUOVE PATENTI DI GUIDA (dal 19 gennaio 2013)

LE NUOVE PATENTI DI GUIDA (dal 19 gennaio 2013) LE NUOVE PATENTI DI GUIDA (dal 19 gennaio 2013) N.B. LA PATENTE AM E RICOMPRESA IN OGNI ALTRA CATEGORIA CATEGORIA (Età minima) VEICOLI AM (14 anni) ciclomotori a due ruote (cat. L1e) con velocità massima

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 luglio 2003) Il Consiglio

Dettagli

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI. Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI. Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni; IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto il decreto legge 1 dicembre 1993, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia del 9 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 2002 1,

Dettagli

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO CONCESSE NELLE ZONE BLU. (del 12 giugno 2012)

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO CONCESSE NELLE ZONE BLU. (del 12 giugno 2012) ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO CONCESSE NELLE ZONE BLU (del 12 giugno 2012) aggiornata con RM del 28.01.2013 aggiornata con RM del 2.04.2013 ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE

Dettagli

PROCEDURA PER IL RILASCIO ED IL

PROCEDURA PER IL RILASCIO ED IL PROCEDURA PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DELL ABILITAZIONE ALLA GUIDA NELL AREA MOVIMENTO. A.D.C. AIRSIDE DRIVING CERTIFICATE Pagina 1 di 16 INDICE 1.0 Procedura per: richiesta - rinnovo convalida - duplicato

Dettagli

Ordinanza sui servizi di certificazione elettronica

Ordinanza sui servizi di certificazione elettronica Ordinanza sui servizi di certificazione elettronica (OSCert) 784.103 del 12 aprile 2000 (Stato 23 maggio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28, 62 e 64 della legge federale del 30

Dettagli

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri (ODV) dell 11 agosto 1999 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931 1

Dettagli

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo , Proposte del Consiglio federale relative al disegno dell 8 marzo 2013 di modifica della legge federale sugli stranieri (Integrazione) nella versione del Consiglio degli Stati dell 11 dicembre 2013 Ingresso

Dettagli

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) Modifica del 2 dicembre 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1977 1 sui brevetti è modificata

Dettagli

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 22 maggio 2001) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni 1,

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO 6 settembre 2011

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO 6 settembre 2011 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 6 settembre 2011 Istituzione di abilitazioni di coperta su unita' adibite a navigazione costiera nonche' per il settore di macchina per unita' con

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell UFT, OseUFT) Modifica del 16 marzo 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza

Dettagli

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico Modifica del... AVAMPROGETTO del 5.7.2010 Il Consiglio federale svizzero

Dettagli

Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (OSIT) 819.11 del 12 giugno 1995 (Stato 29 dicembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 16 capoverso 2 della

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle

Dettagli

CORSI AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI VDS/VM = EDIZIONE 2017 =

CORSI AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI VDS/VM = EDIZIONE 2017 = CORSI AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI VDS/VM = EDIZIONE 2017 = Approvato con Delibera Consiliare Delibera n. 73/2017 1 CORSI AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI VDS/VM = EDIZIONE 2017 = 1. Le modalità di svolgimento dei

Dettagli

L.R. 2/2002, artt. 40, 46 e 51 B.U.R. 5/6/2002, n. 23 (1) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 maggio 2002, n. 0127/Pres.

L.R. 2/2002, artt. 40, 46 e 51 B.U.R. 5/6/2002, n. 23 (1) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 maggio 2002, n. 0127/Pres. L.R. 2/2002, artt. 40, 46 e 51 B.U.R. 5/6/2002, n. 23 (1) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 maggio 2002, n. 0127/Pres. Regolamento concernente le modalità di rilascio dell autorizzazione regionale

Dettagli

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE DIVISIONE 5 Via G. Caraci, 36-00157

Dettagli

Dal 23 aprile 2012 è in vigore la disciplina sulla guida accompagnata per chi ha almeno 17 anni e la patente A1.

Dal 23 aprile 2012 è in vigore la disciplina sulla guida accompagnata per chi ha almeno 17 anni e la patente A1. Patente: al via la guida accompagnata per i diciassettenni titolari di A1 Circolare Ministero Infrastrutture e trasporti 19.04.2012 n. 10959 Dal 23 aprile 2012 è in vigore la disciplina sulla guida accompagnata

Dettagli

Esami Radioamatori. Basi legali e prescrizioni d esame. Edizione del

Esami Radioamatori. Basi legali e prescrizioni d esame. Edizione del Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM Divisione Concessioni e gestione delle frequenze Esami Radioamatori

Dettagli

Ordinanza sull allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa

Ordinanza sull allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa Ordinanza sull allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa (ODCA) del 14 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 8 capoverso 4 della legge federale dell 8

Dettagli

SOMMARIO. Capitolo 1 - Organizzazione delle strade e della segnaletica

SOMMARIO. Capitolo 1 - Organizzazione delle strade e della segnaletica SOMMARIO Presentazione... V Capitolo 1 - Organizzazione delle strade e della segnaletica 1. Decoro delle strade, pubblicità sulle strade e sui veicoli e pertinenze delle strade... 3 1.1. Atti vietati (artt.

Dettagli

N. Quesito Possibilità di risposta Risposta esatta. - in apposite matricole - in appositi registri - in appositi ruoli

N. Quesito Possibilità di risposta Risposta esatta. - in apposite matricole - in appositi registri - in appositi ruoli N. Quesito Possibilità di risposta Risposta esatta 1 Come si suddivide il personale addetto alla navigazione interna? 2 Quante sono le categorie del personale navigante addetto alla navigazione interna?

Dettagli

Segreteria Regione Lombardia via Pergine, Milano tel fax Telefono Mobile

Segreteria Regione Lombardia via Pergine, Milano tel fax Telefono Mobile Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti

Dettagli

Ordinanza concernente le licenze JAR-FCL per piloti d aeroplano e d elicottero

Ordinanza concernente le licenze JAR-FCL per piloti d aeroplano e d elicottero Ordinanza concernente le licenze JAR-FCL per piloti d aeroplano e d elicottero (OJAR-FCL) del 14 aprile 1999 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni, visti

Dettagli

Istruzioni sull attestazione dei giorni di corso per i corsi per la formazione dei quadri di Gioventù+Sport (G+S)

Istruzioni sull attestazione dei giorni di corso per i corsi per la formazione dei quadri di Gioventù+Sport (G+S) Ufficio federale delle assicurazioni sociali Istruzioni sull attestazione dei giorni di corso per i corsi per la formazione dei quadri di Gioventù+Sport (G+S) Valide dal 1 gennaio 2003 UFCL, Distribuzione

Dettagli

- innalzamento dell'età minima per il conseguimento della patente di guida della categoria C a

- innalzamento dell'età minima per il conseguimento della patente di guida della categoria C a Il 19 gennaio 2013 saranno integralmente applicabili le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 con cui è stata recepita la direttiva 2006/126/CE in materia di patenti di guida. Oltre

Dettagli

LA C.D. III DIRETTIVA PATENTI: SCHEMA OPERATIVO DELLE SANZIONI

LA C.D. III DIRETTIVA PATENTI: SCHEMA OPERATIVO DELLE SANZIONI LA C.D. III DIRETTIVA PATENTI: SCHEMA OPERATIVO DELLE SANZIONI di M. MASSAVELLI V. Com. Polizia Municipale Druento (TO) Per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, l Unione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Autorità Marittima di

REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Autorità Marittima di ALLEGATO II MODELLO DI CERTIFICATO DI SICUREZZA PER LE NAVI DA PASSEGGERI (art. 8, comma 1) REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Autorità Marittima di CERTIFICATO DI SICUREZZA

Dettagli

BOZZA. di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

BOZZA. di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA D.Lvo 39/2010 - Artt. 6 Parere: CONSOB Concerto MIN. GIUSTIZIA BOZZA economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia concernente il contenuto e le modalità di iscrizione nel Registro

Dettagli

Età minima per conseguire le varie categorie di patente o per guidare le varie categorie di veicoli

Età minima per conseguire le varie categorie di patente o per guidare le varie categorie di veicoli Aggiornamenti Età minima per conseguire le varie categorie di patente o per guidare le varie categorie di veicoli Sostituisce il paragrafo Età minima per la guida dei veivoli a motore alle pagine 223-224.

Dettagli

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1. (Stato 19 luglio 2004)

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1. (Stato 19 luglio 2004) Traduzione dai testi originali francese e inglese 1 Accordo europeo sulla circolazione dei giovani con passaporto collettivo fra i paesi membri del Consiglio d Europa Conchiuso il 16 dicembre 1961 0.142.104

Dettagli

MANTOVA 16 NOVEMBRE 2015 DOTT.SSA MARIA GRAZIA PACCINI - DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE

MANTOVA 16 NOVEMBRE 2015 DOTT.SSA MARIA GRAZIA PACCINI - DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE Sede di Mantova Incidenti stradali e sicurezza: Analisi delle circostanze e proposte operative per la riduzione degli infortuni stradali in occasione di lavoro ed in itinere MANTOVA 16 NOVEMBRE 2015 DOTT.SSA

Dettagli

Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse nei posteggi ad uso pubblico limitato

Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse nei posteggi ad uso pubblico limitato Cancelleria comunale Via Municipio 13 6850 Mendrisio 058 688 31 10 cancelleria@mendrisio.ch mendrisio.ch 7.1.01.04 (Ris. mun. 2223 del 06.12.2016) 1 gennaio 2017 posteggi ad uso pubblico limitato Il Municipio

Dettagli

C [2] 18 anni CE [2] 21 anni D [2] 24 anni [3] DE [2] 24 anni. Età massime (art. 115 C.d.S.)

C [2] 18 anni CE [2] 21 anni D [2] 24 anni [3] DE [2] 24 anni. Età massime (art. 115 C.d.S.) LA NUOVA DISCIPLINA DELLE PATENTI DI GUIDA CATEGORIE C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE - APPLICABILE DAL 19 GENNAIO 2013 - (fatte salve le disposizioni specifiche in materia di CQC ai sensi dell art. 115/1

Dettagli

DOMANDE FREQUENTI RIGUARDANTI I CORSI PER BOSCAIOLI

DOMANDE FREQUENTI RIGUARDANTI I CORSI PER BOSCAIOLI DOMANDE FREQUENTI RIGUARDANTI I CORSI PER BOSCAIOLI Che tipologie di corsi per boscaioli vengono organizzati dalla Provincia Autonoma di Trento? L Agenzia provinciale delle foreste demaniali della Provincia

Dettagli

MONCALIERI - Città del Proclama Provincia di Torino

MONCALIERI - Città del Proclama Provincia di Torino Allegato A) MONCALIERI - Città del Proclama Provincia di Torino REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRASSEGNO INVALIDI E PER L ISTITUZIONE DI PARCHEGGI RISERVATI E PERSONALIZZATI Art.1 Domanda

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 16 giugno 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche

Dettagli

` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà

` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà ` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Direzione Generale Motorizzazione Divisione 5 Prot. n. 635 del 9.1.2013 Class.

Dettagli

PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI

PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI Il presente promemoria

Dettagli

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci; Traduzione 1 0.741.619.291 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Croazia relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci Concluso il 30 giugno

Dettagli

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero 221.218.2 del 10 novembre 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio

Dettagli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Allegato alla Delib.G.R. n. 48/4 del 9.9.2008 Direttiva concernente i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di Formazione Professionale per il conseguimento della qualifica di Responsabile Tecnico

Dettagli

VENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3

VENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3 Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Divisione Documenti d identità e compiti speciali Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica VENDITA PER CORRISPONDENZA

Dettagli

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Zurigo Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sull ammissione al PFZ) del 10 settembre 2002 La direzione del Politecnico federale di Zurigo, visti gli articoli 16 e 28 capoverso

Dettagli

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006) Regolamento del Consiglio dello IUFFP su offerte di formazione, titoli e disciplina dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP) del 22 settembre

Dettagli