ALLEGATO 1) REGOLAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO

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1 ALLEGATO 1) REGOLAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO 1

2 INDICE Articolo 1. Principi generali e finalità. p. 3 CAPITOLO I FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO Articolo 2. Direttore del corso.. p. 4 Articolo 3. Tutor del corso... p. 4 Articolo 4. Docenti.... p. 5 Articolo 5. Piano annuale dei corsi p. 5 Articolo 6. Requisiti di accesso e modalità di ammissione p. 6 Articolo 7. Idoneità al tirocinio... p. 6 Articolo 8. Assicurazione p. 7 Articolo 9 Riammissione al corso e all esame finale p. 7 Articolo 10. Numero studenti per corso..p. 7 Articolo 11 Calendario delle attività formative... p. 7 Articolo 12 Moduli di formazione integrativa.p. 7 CAPITOLO II ATTIVITÀ DIDATTICA DEL CORSO Articolo 13. Articolazione del curriculum...p. 8 Articolo 14. Tirocinio.....p. 8 Articolo 14. Libretto personale dello studente..... p. 9 Articolo 16. Valutazione dell apprendimento.... p. 9 Articolo 17. Ammissione all esame finale...p. 9 Articolo 18. Esame finale e rilascio dell attestato.. p. 10 Articolo 19. Vestiario.. p. 11 Articolo 20. Partecipazione degli studenti e provvedimenti disciplinari....p. 11 CAPITOLO III MODULI DIDATTICI INTEGRATIVI POST BASE Articolo 21. Requisiti di ammissione al corso.... p. 12 Articolo 22. Valutazione dei crediti formativi e dei servizi pregressi.. p. 13 Articolo 23. Esame finale.. p. 15 2

3 Articolo 1 (Principi generali e finalità) Il corso per Operatore Socio Sanitario è volto a fornire una formazione specifica di carattere teorico e tecnico-pratico per un profilo assistenziale polivalente riferito ad un operatore in grado di intervenire nelle situazioni caratterizzate dalla mancanza di autonomia psicofisica dell assistito con un approccio che privilegia l attenzione alla persona, alle sue esigenze e potenzialità residue. L operatore socio sanitario è l operatore che, a seguito dell attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata: - a soddisfare i bisogni primari della persona, nell ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario; - a favorire il benessere e l autonomia dell utente. L operatore socio sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale sia in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell utente, in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. 3

4 CAPITOLO PRIMO Funzionamento del corso di formazione per Operatore Socio Sanitario Articolo 2 (Il Direttore del Corso) Il Direttore del corso, è responsabile del conseguimento degli obiettivi indicati nel progetto formativo. Ai fini dell organizzazione teorico-pratica del corso il Direttore: 1. garantisce la coerenza del processo formativo e la sua aderenza al profilo professionale; 2. promuove la progettazione, il coordinamento e la valutazione delle attività formative teoriche e di tirocinio in conformità agli indirizzi regionali, in collaborazione con i docenti e i tutor nel rispetto della loro autonomia di insegnamento; 3. affida l insegnamento tecnico-pratico ai tutor e ne coordina e supervisiona lo svolgimento; 4. promuove e assicura processi di valutazione formativa e certificativa del tirocinio in collaborazione con i tutor; 5. vigila sull applicazione delle disposizioni riguardanti sia la frequenza degli studenti sia le modalità di svolgimento dell attività teorico pratica; 6. adotta le sanzioni e i provvedimenti disciplinari di competenza; 7. promuove l attività di sperimentazione formativa al fine di garantire l adeguamento continuo del corso all evoluzione dei servizi e al progresso tecnico-scientifico; 8. coordina il collegio dei docenti in ogni sua riunione; 9. garantisce il corretto funzionamento dell attività di segreteria; Articolo 3 (Il Tutor del Corso) All inizio dell attività formativa, su proposta del Direttore del corso, è assegnato un tutor in rapporto di 1 ogni 30 studenti. Il tutor fa parte del collegio dei docenti e concorre alla programmazione formativa, favorisce il coordinamento interdisciplinare, assicura i processi di valutazione formativa e certificativa dell apprendimento degli studenti. Individua modalità e strategie per la predisposizione di piani di recupero individualizzati nei riguardi degli studenti in difficoltà nell apprendimento teorico e/o nel tirocinio. Il Tutor collabora con il Direttore del corso a: - promuovere l integrazione tra i docenti per garantire uno sviluppo interdisciplinare dei contenuti teorico pratici e il raggiungimento degli obiettivi; 4

5 - attivare il confronto tra i docenti, coordinarli per garantire che si arrivi progressivamente ad un unica valutazione certificativa; - coordinare la preparazione delle prove di valutazione delle unità di apprendimento e la valutazione certificativa del profilo individuale dello studente; - individuare le strutture qualificate come sedi di tirocinio; - identificare presso tali sedi operatori qualificati cui attribuire il ruolo di guida per l' studente. Articolo 4 (Docenti) Il personale docente formalmente incaricato dal legale rappresentante dell Ente titolare del corso è individuato in base a: - curriculum formativo; - esperienza professionale pertinente ai contenuti richiesti dall insegnamento. Il personale docente è tenuto in particolare a: - programmare l insegnamento dello specifico apporto disciplinare in modo coerente con la globalità del progetto formativo; - partecipare alle riunioni di programmazione dell attività didattica; - proporre la bibliografia e/o fornire materiale di supporto allo studio; - favorire il sostegno e il recupero dello studente qualora si riscontrino difficoltà di apprendimento; - concorrere a delineare il profilo dello studente in merito all apprendimento e all attitudine professionale. Articolo 5 (Piano annuale dei corsi) Il piano annuale è approvato dalla Giunta Regionale entro il mese di luglio di ogni anno. Il piano deve contenere: - indicazione delle sedi formative, numero dei corsi da attivare, previsione di riserva di posti; - indirizzi per l emissione del bando per l iscrizione ai corsi; - indirizzi sulle modalità di accertamento dei titoli conseguiti all estero; - determinazione quota di iscrizione; - indirizzi per lo svolgimento degli esami finali; - indicazione dei compensi per i componenti le commissioni sia di selezione che finali; 5

6 Articolo 6 (Requisiti di accesso e modalità di ammissione) Per l accesso ai corsi di formazione per operatore socio sanitario sono richiesti i seguenti requisiti: - possesso del diploma di scuola dell obbligo; - compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso; Per essere ammessi al corso è previsto il superamento di un test psico-attitudinale. In esito ai risultati del test viene formulata una graduatoria. A parità di punteggio l ammissione al corso avviene in base al criterio dell età dando precedenza all aspirante più giovane di età (art. 2 della Legge 16 giugno 1998 n. 191). La commissione dell esame di ammissione nominata dal legale rappresentante dell Ente titolare sede del corso è così composta: - il direttore del corso con funzioni di presidente; - uno psicologo esperto in test psicoattitudinali; - un esperto del profilo sociale; - un esperto del profilo infermieristico. La commissione per l espletamento delle proprie attività si avvale di un segretario formalmente incaricato. La stessa commissione, nell ambito della prova di cui sopra, provvede anche all accertamento della conoscenza della lingua italiana per i cittadini stranieri. L esito positivo di tale accertamento non ha effetto sulla graduatoria finale. L eventuale esito negativo è motivo di esclusione dalla stessa. Articolo 7 (Idoneità al tirocinio) L'ammissione definitiva al corso avviene previo accertamento medico di idoneità allo svolgimento del tirocinio nei servizi previsto dal curriculum formativo di cui al successivo articolo 13. La certificazione è redatta dal medico competente prima dell'inizio del modulo professionalizzante ed è a carico dell'ente titolare del corso. Gli studenti sono sottoposti ad accertamenti clinici e di laboratorio, nonché alle vaccinazioni previste dai protocolli in atto per il personale dipendente. 6

7 Articolo 8 (Assicurazioni) Gli studenti del corso devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali, per danni cagionati a persone o a cose durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione ivi comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede corsuale. Articolo 9 (Riammissione al corso e all esame finale) Gli studenti che non sono risultati idonei all esame finale, di cui all art. 18, possono previa domanda all Ente titolare del corso, chiedere di essere ammessi in sovrannumero al corso successivo, per la frequenza a lezioni di recupero nelle materie in cui sono state riscontrate carenze in sede di esame finale ed essere ammessi a sostenere nuovamente l esame. Tale possibilità è consentita per una sola volta. Articolo 10 (Numero studenti per corso) Il numero degli studenti da ammettere ai corsi non può essere inferiore a 15 unità per ciascun corso né può superare il numero massimo di 30 unità salvo l ammissione in sovrannumero degli studenti così come previsto dagli artt. 9 e 17 del presente regolamento. Articolo 11 (Calendario delle attività formative) I corsi devono avere inizio entro il 15 del mese di gennaio di ciascun anno e concludersi entro il 15 di dicembre dello stesso anno, compreso l esame finale di cui all art. 18. Articolo 12 (Moduli di formazione integrativa) Nel piano annuale dei corsi, la Regione Toscana può prevedere moduli di formazione integrativa, di cui all articolo 8, comma 4 del Provvedimento 22 febbraio 2001 Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell operatore socio sanitario e per la definizione dell ordinamento didattico dei corsi di formazione, secondo specifiche necessità. Tali moduli sono organizzati per un massimo di 200 ore. 7

8 CAPITOLO SECONDO Attività didattica del corso Articolo 13 (Articolazione del curriculum formativo) Il corso di formazione è annuale ed ha una durata di 1000 ore articolate in due moduli: a) un modulo di base; b) un modulo professionalizzante. Il modulo di base è costituito da 200 ore di formazione teorica; Il modulo professionalizzante è costituito da: ore di formazione teorica ore di esercitazioni/stage; ore di tirocinio nei servizi previsti dal curriculum formativo. I moduli sono aggregazioni omogenee di obiettivi formativi affini tra loro che concorrono all apprendimento di aree di competenza necessarie per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini e/o ai problemi dei servizi. Ciascun modulo è articolato in due o più unità formative secondo il principio dell affinità degli obiettivi e dei contenuti cui afferiscono. Articolo 14 (Il tirocinio) Il tirocinio è la modalità privilegiata e insostituibile di apprendimento delle competenze professionali attraverso la sperimentazione pratica e l integrazione dei contenuti teorici con la prassi operativa professionale e organizzativa. Il monte ore indicato per il tirocinio è da intendersi come impegno complessivo necessario allo studente per raggiungere gli obiettivi previsti. Lo svolgimento del tirocinio avviene nei seguenti ambiti: - Servizi sanitari per un monte ore pari a Servizi sociali per un monte ore pari a Servizi socio-sanitari per un monte ore pari a 100. La frequenza dei tirocini deve essere certificata sul libretto dello studente a cura del tutor. Il tirocinio non può configurarsi come sostitutivo delle attività lavorative del personale. Per il personale dipendente ammesso al corso, che opera nell ambito servizi sanitari e sociosanitari/assistenziali, fermo restando lo svolgimento del tirocinio previsto dal programma, può essere valutata la possibilità di considerare l attività lavorativa come tirocinio, per una esperienza 8

9 prevista nel piano formativo, laddove questa sia ritenuta corrispondente agli obiettivi di apprendimento. Articolo 15 (Il libretto personale dello studente) La Giunta Regionale, contestualmente al piano dei corsi, approva il fac-simile del libretto personale dello studente e lo trasmette alle strutture formative sedi del corso. Il libretto personale dello studente dovrà essere compilato in ogni sua parte ed essere costantemente aggiornato dalla struttura formativa e riportare integralmente i giudizi e le valutazioni sotto la diretta responsabilità del Direttore del corso. Articolo 16 (Valutazione dell apprendimento) Durante il percorso formativo sono previste prove di valutazione per l accertamento delle conoscenze e competenze raggiunte. La valutazione è espressa in decimi ed è così articolata: - di materia: alla conclusione del ciclo di lezioni teoriche svolte; - di tirocinio: lo studente è valutato sul livello di competenza raggiunto nelle attività previste nel progetto di tirocinio formulato dal tutor. - di modulo: la valutazione di ogni studente alla fine del modulo è effettuata nella riunione collegiale dei docenti. La valutazione deve comprendere un giudizio di sintesi descrittivo sul livello di competenza raggiunto nelle unità formative che costituiscono il modulo. Articolo 17 (Ammissione all esame finale) L ammissione all esame finale è disposta dal collegio dei docenti. L ammissione è subordinata: - al raggiungimento della sufficienza in tutte le valutazioni previste; - alla regolare frequenza a tutte le attività formative. La frequenza è obbligatoria. Non sono ammessi agli esami finali gli studenti che abbiano riportato un numero di assenze superiore al 10% del monte ore complessivo. Il 10% delle ore di assenza è valutato singolarmente per la parte teorica e per la parte di esercitazioni e tirocinio. La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche e ai tirocini deve essere documentata con rilevazione delle presenze. 9

10 Gli impedimenti che determinino assenze dal corso superiori alle 100 ore consecutive per servizio militare o sostitutivo civile, gravidanza e puerperio, malattia o infortunio, sospendono il periodo di formazione fermo restando che l intera sua durata e la durata di ciascuna fase non possono essere ridotte a causa delle suddette sospensioni. In tal caso la struttura formativa, compatibilmente con la programmazione didattica, organizza un ciclo di recupero per il completamento del corso stesso. Qualora lo stato di avanzamento della programmazione non lo consenta, lo studente potrà richiedere l ammissione fuori contingente, entro i due anni successivi, alla frequenza del corso per il tempo strettamente necessario per il completamento dello stesso. Trascorso tale periodo decade il diritto al credito. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla Legge 8 marzo 2000 n. 53, nonché quelle sull adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986 n. 958 e successive modificazioni. Qualora la sede formativa interessata non attivi il corso nei due anni successivi, lo studente potrà presentare domanda di ammissione alla frequenza in altra struttura formativa. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a coloro che hanno interrotto la frequenza ai corsi sperimentali per O.T.A organizzati dalle Aziende Sanitarie Toscane negli anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001 ai sensi delle deliberazioni regionali n. 358/1999 e 955/2000. Articolo 18 (Esame finale e rilascio dell attestato) L esame finale per il conseguimento dell attestato di qualifica di operatore socio-sanitario si articola in una prova orale sulle materie del curriculum formativo e in una prova pratica consistente nella simulazione di un processo assistenziale di competenza. La commissione di esame finale, nominata dal legale rappresentante dell Ente titolare sede del corso, è costituita da: - il direttore del corso che la presiede; - un docente del corso; - un tutor del corso; - un esperto del settore sanitario designato Dal Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà. - un esperto del settore sociale designato Dal Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà. La commissione, per l espletamento delle proprie attività si avvale di un segretario formalmente 10

11 incaricato. La valutazione delle prove di esame è espressa in centesimi. Il punteggio minimo, di ciascuna delle due prove, ai fini del conseguimento dell attestato di qualifica è di 60/100. La commissione d esame dovrà esprimere una valutazione finale di idoneità o non idoneità. La commissione di esame nel caso valuti non idoneo uno studente dovrà motivare tale giudizio evidenziandone le lacune formative. Allo studente che supera le prove è rilasciato, dalla struttura formativa, l attestato di qualifica allegato al presente provvedimento ed il libretto personale. Articolo 19 (Vestiario) La struttura formativa fornisce ad ogni studente il vestiario per lo svolgimento del tirocinio con le caratteristiche previste dalla normativa CEE. Articolo 20 (Partecipazione degli studenti e provvedimenti disciplinari) Gli studenti possono riunirsi in assemblea, previa richiesta al Direttore del corso, nella sede della struttura formativa, per approfondire problemi relativi alla formazione professionale e all organizzazione dell attività didattica. Gli studenti all inizio del corso eleggono un loro rappresentante. Gli studenti sono tenuti al rispetto di quanto disposto dal regolamento della struttura formativa e dai regolamenti e/o disposizioni delle diverse sedi di tirocinio. Il Direttore del corso adotta i provvedimenti disciplinari in rapporto ai comportamenti che violano le norme regolamentari. Agli studenti che incorrono in infrazioni concernenti il comportamento richiesto presso ogni sede formativa (mancanza di doveri scolastici, negligenza abituale, disturbo al regolare andamento del corso, offesa al decoro) sono applicabili le seguenti sanzioni disciplinari: ammonizione verbale, ammonizione scritta, sospensione temporanea dalla frequenza del corso, allontanamento definitivo dal corso. Tali sanzioni disciplinari vengono applicate dal Direttore del corso. 11

12 CAPITOLO TERZO Moduli didattici integrativi post-base Articolo 21 (Requisiti di ammissione al corso) Per l ammissione ai moduli didattici integrativi post-base è richiesto il possesso dell attestato di qualifica OTA (Operatore Tecnico Addetto all Assistenza) conseguito ai sensi del D.M. 295/91 o di AAB (Addetto all assistenza di base) conseguito ai sensi della L. 845/78. L attestato di qualifica di O.S.A. (Operatore Socio Assistenziale) e di A.D.A. (Addetto all assistenza domiciliare), rilasciati ai sensi della L. 845/78 è equiparato a quello di A.A.B. Sono ammessi a partecipare ai moduli didattici integrativi post base anche coloro che hanno conseguito il titolo di addetto all'assistenza di base o di OSA (operatore socio sanitario) o ADA (Addetto all'assistenza domiciliare) ai sensi della ex L.R. 6/76 "Interventi per la formazione professionale e delega delle relative funzioni agli enti locali". Per i titoli conseguiti nelle altre Regioni o Provincie Autonome, ai fini dell equipollenza alla qualifica di AAB/OSA/ADA deve essere prodotto il programma di studi del corso seguito, con indicazione delle ore e delle materie, se non già compreso nell attestato di qualifica stesso. Possono altresì essere ammessi ai moduli didattici integrativi post-base anche coloro che sono in possesso di attestati di qualifica, riconducibili al profilo di AAB., conseguiti negli Istituti Professionali di Stato, purché sia documentata l effettuazione di almeno 600 ore di formazione in materie attinenti al profilo dell O.S.S. così articolate: 240 ore di teoria e 360 di tirocinio. Possono presentare domanda, ai fini della richiesta di ammissione ai moduli integrativi postbase di cui al presente articolo, i possessori dei titoli di cui sopra compresi i cittadini comunitari ed extracomunitari. Gli Enti titolari del corso provvedono all attuazione dei moduli integrativi post-base entro il 31 ottobre A partire dal 1 gennaio 2006 i corsi saranno autorizzati con una programmazione a livello regionale. Gli Enti titolari del corso emettono annualmente due distinti avvisi, uno per il recepimento delle domande di coloro che sono in possesso dell attestato di qualifica di O.T.A. e uno per coloro che sono in possesso dell attestato di qualifica di A.A.B. o titoli equipollenti e procedono all ammissione dei candidati alla frequenza dei moduli integrativi, sulla base dei seguenti criteri: 12

13 - servizio prestato: punti 0,80 (fino ad un massimo di 8 punti) per ogni anno di servizio svolto presso strutture assistenziali sanitarie, socio-sanitarie, o sociali, pubbliche o private nella qualifica di OTA o AAB. Il punteggio è attribuibile in frazione per periodi non inferiori a 3 mesi; - corsi di specializzazione: sono valutati i corsi effettuati nell ambito dell assistenza alla persona al termine dei quali è stato rilasciato un attestato di qualifica conseguito ai sensi della Legge Regionale. n. 70/94 e successive modificazioni. Si ritengono valutabili gli attestati conseguiti negli ultimi 5 anni. Il punteggio attribuito è pari a punti 1,00 per ogni corso. Il punteggio max da attribuire è di punti 5,00. - corsi di perfezionamento/aggiornamento: sono valutati i corsi attinenti al profilo di Operatore Tecnico addetto all Assistenza (O.T.A.) e di Addetto all Assistenza di Base (A.A.B.) al termine dei quali è stato rilasciato un attestato finale di frequenza. Si ritengono valutabili gli attestati conseguiti negli ultimi 5 anni. Il punteggio attribuito, per ogni corso, è pari a: - fino a 15 ore Da 16 a 30 ore Da 31 a 45 ore Da 46 a 60 ore Da 61 a 75 ore Da 75 a 90 ore Oltre le 90 ore 0,10 punti 0,20 punti 0,30 punti 0,40 punti 0,50 punti 0,60 punti 0,80 punti Il punteggio max da attribuire è di punti 5,00. La programmazione dell attività didattica e l inserimento dei singoli candidati ai corsi, sarà disposta da ogni singolo Ente titolare del corso, sulla base delle proprie esigenze organizzative e di servizio. Per gli accertamenti sanitari previsti dall art. 7 del presente regolamento si demanda a ciascun Ente titolare del corso la verifica dell idoneità allo svolgimento delle funzioni, anche sulla base di certificazione già rilasciata per l accesso al corso di base o per l inserimento lavorativo. 13

14 Articolo 22 (Valutazione dei crediti formativi e dei servizi pregressi) Il credito formativo è il valore attribuibile, in ore, a competenze comunque acquisite dall individuo determinandone la personalizzazione o la riduzione della durata del corso. Al riconoscimento del credito formativo ed alla relativa attribuzione di valore, provvede la struttura formativa. Le competenze certificate costituiscono un credito formativo. Un credito formativo corrisponde a 10 ore ed è spendibile nel modulo didattico integrativo in base ai seguenti criteri: Criterio A: Crediti riconosciuti nella parte teorica Attività lavorativa nella qualifica di OTA/AAB ed equipollenti n. 2 crediti a coloro che prestano servizio nella qualifica di OTA/AAB ed equipollenti da almeno 1 anno (max 2 crediti). Criterio B: Crediti riconosciuti nella parte teorica Attività formativa post-base (corsi di specializzazione) n. 1 credito ogni n. 10 ore di formazione, non frazionabili, (max 9 crediti) per ogni corso di specializzazione che presenti le seguenti caratteristiche: - svolto negli ultimi 5 anni - attinente alla qualifica di OTA, AAB - esame finale Per il riconoscimento dei crediti sopra elencati devono essere presentati i relativi attestati conseguiti ai sensi della Legge Regionale. n. 70/94. Per analoghi attestati rilasciati da altre Regioni o Provincie autonome, deve essere prodotto oltre all attestato il programma del corso con indicazione delle ore e delle materie. Criterio C: Crediti riconosciuti nella parte teorica Attività formativa post-base corsi di perfezionamento/aggiornamento professionale) n. 0,5 credito per ogni n. 15 ore di aggiornamento, non frazionabili, (max 3 crediti) per ogni corso di aggiornamento che presenti le seguenti caratteristiche: - svolto negli ultimi 5 anni - attinente alla qualifica di OTA, AAB. Per il riconoscimento dei crediti sopra elencati devono essere presentati i relativi attestati dai quali si possa evincere il tema del corso di aggiornamento e la sua durata. Nel caso in cui la durata sia indicata in giorni, ogni giornata di corso equivale a 6 ore. 14

15 La somma dei crediti dei criteri A+B+C non può superare i 12 crediti equivalenti a 120 ore da considerasi comunque nel modulo professionalizzante. Criterio D: Crediti riconosciuti nella parte del tirocinio Esperienza lavorativa attinente al profilo dell OTA/AAB n. 1 credito per ogni anno di servizio, non frazionabile, nel ruolo OTA/AAB (max 10 crediti) secondo i seguenti criteri: a) Anzianità per anno di servizio in ruolo o in incarico in strutture pubbliche o private con la qualifica di otaa/aab nei seguenti ambiti: - Servizi sanitari - Servizi socio-sanitari - Servizi sociali Per il riconoscimento dei crediti sopra elencati deve essere prodotta un autocertificazione che attesti i mesi e/o gli anni di servizio nella qualifica di OTA, AAB. L ente titolare del corso provvederà all accertamento delle dichiarazioni prodotte applicando quanto previsto in materia di autocertificazione dalla normativa vigente. La valutazione dei crediti formativi sarà effettuata dal Direttore del corso che si avvarrà di un docente, di un tutor e, per gli adempimenti amministrativi, della segreteria del corso. Articolo 23 (Esame finale) La composizione della commissione per l esame finale e le modalità di svolgimento dello stesso sono quelle previste dall art. 18 del presente regolamento L ammissione all esame finale è disposta dal collegio dei docenti con le stesse modalità previste dall articolo 17 del presente regolamento. L esame finale si effettuerà nei mesi di luglio e dicembre di ciascun anno rispettivamente per i moduli didattici post-base che terminano entro i mesi di giugno e di novembre. Al superamento dell esame finale è rilasciato l attestato di qualifica di O.S.S. (Operatore Socio Sanitario) in analogia a quanto previsto dall art. 18 del presente regolamento. 15

16 Fac simile di attestato REGIONE TOSCANA ENTE TITOLARE DEL CORSO ATTESTATO DI QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO Conferito al candidato Nome Cognome... nat a...il, ai sensi dall art. 12 del Provvedimento 22/2/01 Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell operatore socio sanitario e per la definizione dell ordinamento didattico dei corsi di formazione e disciplinato dall art. 18 del regolamento del corso per operatore socio sanitario approvato con D.G.R. n. del IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL ENTE TITOLARE DEL CORSO.. REGIONE TOSCANA DIPARTIMENTO DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA L esperto del settore sanitario L esperto del settore sociale.... Luogo e data 16

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