Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
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- Valeria Ortensia Fantini
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1 1989L0284 IT Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 aprile 1989 che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi (89/284/CEE) (GU L 111 del , pag. 34) Modificata da: Gazzetta ufficiale n. pag. data M1 Direttiva 97/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 1997 L
2 1989L0284 IT DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 aprile 1989 che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi (89/284/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione ( 1 ) in cooperazione con il Parlamento europeo ( 2 ), visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ), considerando che è necessario adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che detto mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; considerando che. la direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi ( 4 ), modificata da ultimo dalla direttiva 88/183/CEE ( 5 ), ha fissato norme sulla commercializzazione dei concimi solidi di tipo CEE; che si è rivelato necessario estendere detta direttiva al calcio, al magnesio, al sodio e allo zolfo contenuti in detti concimi; considerando che la direttiva 76/116/CEE può d'ora in poi essere applicabile a concimi contenenti soltanto calcio, magnesio e zolfo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Per i M1 concimi CE di cui all'allegato I della direttiva 76/116/ CEE si può dichiarare un tenore di magnesio, sodio e zolfo purché questi elementi siano presenti in quantità almeno uguali ai minimi fissati dall'articolo 2 della presente direttiva e purché i M1 concimi CE rimangano conformi alle specifiche figuranti nell'allegato I della direttiva 76/116/CEE. La denominazione del tipo è completata in questo caso dall'indicazione di cui all'articolo 6, lettera b) della presente direttiva. Articolo 2 Per i M1 concimi CE di cui all'articolo 1, si può dichiarare un titolo in magnesio, sodio e zolfo soltanto se contengono: almeno il 2 % di ossido di magnesio (MgO) ossia l'1,2 % di Mg; almeno il 3 % di ossido di sodio (Na 2 O) ossia il 2,2 % di Na; almeno il 5 % di anidride solforica (SO 3 ) ossia il 2 % di S. Articolo 3 1. A norma della presente direttiva, il calcio considerato come elemento nutritivo va dichiarato, senza pregiudizio del paragrafo 2, soltanto per i concimi del tipo 1 e 2 dell'elenco figurante nell'allegato I. ( 1 ) GU n. C 20 del , pag. 5. ( 2 ) GU n. C 262 del , pag. 82. GU n. C 47 del ( 3 ) GU n. C 134 del , pag. 6. ( 4 ) GU n. L 24 del , pag. 21. ( 5 ) GU n. L 83 del , pag. 33.
3 1989L0284 IT Gli Stati membri possono stabilire che per i concimi immessi in commercio sul loro territorio, il tenore di calcio sia dichiarato sotto forma di ossido di CaO oppure sotto forma di elemento Ca o infine nelle due forme contemporanemente. Per passare dal tenore di ossido di calcio al tenore di calcio si utilizza la formula seguente: Calcio (Ca) = ossido di calcio (CaO) 0, Il tenore di Ca solubile può essere indicato per i concimi liquidi, conformemente all'allegato I, parte C della direttiva 76/116/CEE, destinati alla polverizzazione sul fogliame, se detto tenore raggiunge almeno l'8 % di CaO (= 5,7 % Ca). Articolo 4 I concimi rispondenti alle disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati possono ricevere l'indicazione «M1 CONCIME CE». Articolo 5 Gli Stati membri possono prescrivere che per i concimi immessi in commercio nel loro territorio i titoli di magnesio, sodio e zolfo siano indicati: sotto forma di ossido (MgO, Na 2 O, SO 3 ), o sotto forma di elementi (Mg Na, S), o in entrambe le forme contemporaneamente. Per trasformare i titoli di ossido di sodio e di anidride solforica in titoli di sodio e di zolfo si utilizzerà la formula seguente sodio (Na) = ossido di sodio (Na 2 O) 0,742 zolfo (S) = anidride solforica (SO 3 ) 0,400. Se il titolo è ottenuto dal calcolo di cui sopra, si sceglie per la dichiarazione il valore arrotondato al decimale più vicino. Articolo 6 Indicazioni obbligatorie per l'identificazione: a) l'indicazione «M1 CONCIME CE» in lettere maiuscole; b) la denominazione del tipo di concime: conformemente all'allegato I della direttiva 76/116/CEE, aggiungendo alla denominazione del tipo l'indicazione «contenente» seguita dal o dai nomi degli elementi presenti, oggetto della presente direttiva oppure dal loro simbolo chimico. I numeri che indicano i titoli in elementi di cui alla direttiva 76/116/CEE possono essere completati con i nomi, messi fra parentesi, degli elementi oggetto della presente direttiva; oppure, conformemente all'allegato I della presente direttiva; c) i titoli garantiti per ciascun elemento fertilizzante e i titoli garantiti in forma e/o solubilità, quando sono prescritti negli allegati delle direttive relative ai concimi. L'indicazione dei titoli degli elementi fertilizzanti per i concimi semplici e composti deve essere espressa in percentuale, in peso, in numeri interi o eventualmente con una cifra decimale. Quando il concime contiene più elementi dichiarabili, l'indicazione dei titoli deve essere fatta nel seguente ordine: N, P 2 O 5 e/o P, K 2 O e/o K, CaO o Ca, MgO e/o Mg, Na 2 O e/o Na, SO 3 e/o S. Le forme e le solubilità degli elementi fertilizzanti devono essere espresse anche in percentuali in peso, a meno che l'allegato I della direttiva 76/116/CEE preveda esplicitamente l'indicazione di detti valori in altro modo.
4 1989L0284 IT L'indicazione degli elementi fertilizzanti deve essere fatta riportandone sia il nome sia il simbolo chimico [per esempio: azoto (N), fosforo (P), anidride fosforica (P 2 O 5 ), potassio (K), ossido di potassio (K 2 O), magnesio (Mg), ossido di magnesio (MgO), sodio (Na), ossido di sodio (Na 2 O), zolfo (S), anidride solforica (SO 3 ), calcio (Ca) ed ossido di calcio (CaO)]. Articolo 7 La dichiarazione dei titoli in magnesio, sodio e zolfo nei concimi di cui all'articolo 1 è eseguita in uno dei modi seguenti: il titolo totale espresso in percentuale di peso del concime; quando un elemento è totalmente solubile in acqua, deve essere dichiarata soltanto la percentuale solubile in acqua; il titolo totale ed il titolo solubile in acqua, espresso in percentuale di peso del concime quando questa solubilità raggiunge almeno un quarto del titolo totale. I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate per i metodi d'analisi previsti all'articolo 8 della direttiva 76/116/CEE. Articolo 8 Le tolleranze ammesse rispetto ai valori dichiarati del calcio, del magnesio, del sodio e dello zolfo sono fissate ad un quarto dei titoli dichiarati di tali elementi, con un massimo di 0,9 % in valore assoluto per CaO, MgO, Na 2 OeSO 3, oppure 0,64 per Ca, 0,55 per Mg, 0,67 per Na e 0,36 per S. Articolo 9 testo dell'allegato I della direttiva 76/116/CEE è modificato come segue: 1) Il M1 concime CE, kieserite con solfato di potassio, che figura nell'allegato II della presente direttiva è aggiunto come n. 7 nella parte A concimi semplici, punto III concimi potassici. 2) Il M1 concime CE, soluzione di nitrato di calcio, di cui all'allegato II della presente direttiva è aggiunto come n. 3 nella parte C concimi liquidi, punto 1 concimi semplici. Articolo Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di 12 mesi dalla data della sua notifica ( 1 ). Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 11 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. ( 1 ) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 17 aprile 1989.
5 1989L0284 IT ALLEGATO I ELENCO DEI CONCIMI CONTENENTI ESSENZIALMENTE CALCIO, MAGNESIO O ZOLFO, COME ELEMENTO Numero Denominazione del tipo Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso) Indicazione concernente la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo Elementi il cui titolo deve essere garantito Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri Solfato di calcio Prodotto di origine naturale o industriale contenente solfato di calcio a vari gradi di idratazione 25 % CaO 35 % SO 3 Calcio e zolfo valutati come CaO + SO 3 totale Finezza di macinazione: passaggio dell'80 % almeno al setaccio con maglie da 2 mm, passaggio del 99 % almeno al setaccio con maglia da 10 mm Possono essere aggiunte le comuni denominazioni commerciali Anidride solforica totale Facoltativamente: ossido di calcio totale 2 Soluzione di cloruro di calcio Soluzione di cloruro di calcio di origine industriale 12 % CaO Calcio valutato come CaO solubile in acqua Ossido di calcio Facoltativamente: per polverizzazione su piante 3 Zolfo elementare Prodotto di origine naturale o industriale più o meno raffinato 98 % S (245 %: SO 3 ) Zolfo valutato come SO 3 totale Anidride solforica totale 4 Kieserite Prodotto di origine mineraria contenente come componente principale solfato di magnesio monoidrato 24 % MgO 45 % SO 3 Magnesio e zolfo valutati come ossido di magnesio e anidride solforica solubili in acqua Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali Ossido di magnesio solubile in acqua Facoltativamente: anidride solforica solubile in acqua 5 Solfato di magnesio Prodotto contenente soltanto solfato di magnesio eptaidrato 15 % MgO 28 % SO 3 Magnesio e zolfo valutati come ossido di magnesio e anidride solforica solubili in acqua Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali Ossido di magnesio solubile in acqua Facoltativamente: anidride solforica solubile in acqua
6 1989L0284 IT Numero Denominazione del tipo Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso) Indicazione concernente la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo Elementi il cui titolo deve essere garantito Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri Soluzione di cloruro di magnesio Prodotto ottenuto per dissoluzione del cloruro di magnesio di origine industriale 13 % MgO Magnesio valutato come ossido di magnesio Titolo massimo in calcio: 3 % di CaO Ossido di magnesio
7 1989L0284 IT ALLEGATO II Numero Denominazione del tipo Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso) Indicazione concernente la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo Elementi il cui titolo deve essere garantito Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri Kieserite con solfato di potassio Prodotto ottenuto a partire da kieserite con aggiunta di solfato di potassio 8 % MgO Magnesio valutato come MgO solubile in acqua 6%K 2 O Potassio valutato come K 2 O solubile in acqua Totale MgO + K 2 O: 20 % Titolo massimo di cloro: 3 % Cl Possono essere aggiunte le abituali denominazioni del commercio Ossido di magnesio solubile di acqua Ossido di potassio solubile di acqua Indicazione facoltativa de titolo di cloro se è inferiore al 3 % Cl 3 Soluzione di nitrato di calcio Prodotto ottenuto mediante soluzione in acqua di nitrato di calcio 8%N Azoto valutato come azoto nitrico di cui l'1 % al massimo è rappresentato da azoto ammoniacale La denominazione del tipo può essere eseguita, a seconda del caso, da una delle seguenti indicazioni: per applicazione fogliare per produzione di soluzioni nutritive per irrigazione fertilizzante Azoto totale Indicazione facoltativa supplementare: azoto nitrico azoto ammoniacale calcio nel caso di un uso precisato alla colonna 5
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