REGIONE CALABRIA. DPGR - CA n. 98 del 9 luglio 2013
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1 REGIONE CALABRIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (nella qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010) DPGR - CA n. 98 del 9 luglio 2013 OGGETTO: Approvazione protocollo d'intesa tra Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria e l'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno per le attività analitiche regionali di Sicurezza Alimentare di parte SIAN. Obiettivo SVET 9/SVET lo. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. del _
2 REGIONE CALABRIA Il Presidente della Giunta regionale (nella qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010) PREMESSO che: la L. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) al comma 180 dell'articolo unico, come modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo determinano ed alla elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio; ai sensi della medesima norma i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal successivo comma 173; l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 1 0 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza, di tutelare, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che la regione predisponga un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.m.i.; il Piano di rientro è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009; VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del , avente ad oggetto: "Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria ex art. 1, comma 180, L. 311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il Presidente della regione Calabria il 17 dicembre Approvazione", successivamente integrata dalla DGR n. 97 del 12/02/2010; PRESO ATTO: CHE l'art. 7, comma 5, dell'accordo prevede che gli interventi individuati dal Piano e allegati all'accordo "sono vincolanti, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera b) della L. n. 296/2006, per la Regione Calabria e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei prowedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione Calabria in materia di programmazione sanitaria"; CHE l'art. 2, comma 95, della L. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), prevede che "Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i prowedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro"; DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Accordo in materia di esecuzione del Piano di Rientro, è prevista: - la funzione di affiancamento della regione per l'attuazione dello stesso, che è svolta da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1 comma 288 della L. 23/12/2005 n. 266;
3 - la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere, dei prowedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i prowedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 Luglio 2010 con la quale il Presidente pro tempore della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dei disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L. 01/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 29/11/2007 n. 222; CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 83 della Legge n 191/09, il Presidente della Regione nominato Commissario ad acta adotta tutte le misure indicate nel piano nonché gli ulteriori atti e prowedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del Piano; DATO ATTO che la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad acta, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempistica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e osservazioni già comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 4 agosto 2010, con la quale il Gen. Dott. Luciano Pezzi e il Dott. Giuseppe Navarria sono stati nominati sub Commissari per l'attuazione del Piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria; PRESO ATTO che il dotto Giuseppe Navarria ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico a far data dal 1 febbraio 2011 ; VISTA la delibera adottata nella seduta del 31/05/2011 con la quale il Consiglio dei Ministri, nel prendere atto delle dimissioni rassegnate dal dotto Navarria, ha nominato il dotto Luigi D'Elia sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei prowedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010; DATO ATTO che dall'analisi del combinato disposto delle norme succedutesi nel tempo in materia di commissariamento delle regioni in PdR (art. 4, comma 2, del DL n. 159/2007, conv. con legge n. 222/2007 e s.m.i., art. 2, comma 83 - nella parte applicabile - e comma 88, ultimo periodo, della L. 191/2009 e s.m.i.) emerge che i compiti ed i poteri attribuiti al Commissario ad acta attengono: a. all'adozione di tutte le misure indicate nel piano di rientro (o nei programmi operativi adottati per la prosecuzione di detti PdR, ai sensi dell'art. 2, comma 88), nonché agli ulteriori atti e prowedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali implicati dal PdR, in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano (ex art. 2, comma 83, terzo periodo); b. alla verifica della piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale (art. 2, comma 83, quarto periodo); c. alla trasmissione al Consiglio regionale dei prowedimenti legislativi regionali rivelatisi d'ostacolo all'attuazione del PdR o dei programmi operativi adottati ex art. 2, comma 88 (art. 2, comma 80, terzo periodo, nella nuova formulazione introdotta, unitamente al periodo quarto e quinto, dall'art comma 4 -Iett. a) del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011); VISTA la nota prot del 04/07/2012 a firma del Dott. Luigi D'Elia in merito alle competenze del sub Commissario in tema di Sicurezza Alimentare; CONSIDERATO CHE: - nell'ambito del Piano Regionale Integrato dei Controlli in Sicurezza Alimentare ai sensi del Regolamento CE 882/2004, è prevista, tra l'altro, l'esecuzione di analisi su campioni di matrici alimentari non di origine animale;
4 ai sensi dell'art. 12 del suddetto Regolamento è necessario individuare e designare idoneo laboratorio ufficiale per l'esecuzione delle determinazioni analitiche su tali campioni, che risulti accreditato presso l'organismo Nazionale di Accreditamento "Accredia" secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025; - il Ministero della Salute ha più volte ribadito la necessità che i laboratori del Controllo Ufficiale in Sicurezza Alimentare adempiano a quanto previsto dalle norme comunitarie, ai fini della possibilità della loro designazione da parte delle Autorità Competenti; - con i DPGR n. n. 153 del 02/08/2012 e n. 154 del 02/08/2012 è stato necessario individuare idoneo laboratorio ufficiale in ambito regionale per l'esecuzione delle determinazioni analitiche di ambito SIAN, atteso che l'arpacal non è stata in grado di dimostrare l'ottenimento dell'accreditamento dei propri laboratori secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025, per come previsto dal Reg. (CE) 882/04; - si è ritenuto di designare, per l'espletamento delle attività analitiche di cui sopra, l'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM), attraverso la propria rete di laboratori, owero attraverso la rete dei laboratori II.ZZ.SS. nazionali, che risultano opportunamente accreditati per l'espletamento delle relative attività; - tale attività analitica si espleta, oltre che per le attribuzioni previste dal DM 27/02/2008, anche relativamente agli alimenti trasformati, nelle more del perfezionamento dell'accreditamento da parte dei laboratori dell'agenzia Regionale Prevenzione per la protezione dell'ambiente Calabria (ARPACal); - nel parere 437/2012 sul D.P.G.R. n. 153 del 02/08/2012: espresso dai Ministeri competenti si osserva che tale soluzione transitoria sia accettabile, specificando tra l'altro che "È tuttavia fondamentale che la Regione si attivi rapidamente presso /'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, affinché si giunga ad un significativo incremento del numero delle prove accreditate. Infatti, occorre potenziare il grado di autonomia regionale riguardo l'esecuzione delle analisi, riducendo il numero di prove eseguite con il supporto di laboratori extra-regionali, onde evitare ritardi e il sovraccarico di strutture terze"; CONSIDERATO AL TRESI' CHE: le attività relative a all'analisi su matrici alimentari di origine non animale, rientrano tra gli adempimenti LEA oggetto di valutazione da parte del Comitato LEA e del Tavolo Adempimenti; - dal Settembre 2011 l'izsm procede alla esecuzione delle analisi su matrici alimentari incluse nella parte SIAN del Piano Regionale Integrato dei Controlli in Sicurezza Alimentare, in aggiunta alle attività di stretta pertinenza Veterinaria; - è necessario formalizzare un protocollo d'intesa tra Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria e l'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, con il quale definire modi e tempi di realizzazione per tali specifiche ulteriori attività; - nel suddetto protocollo è altresì necessario stabilire che l'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno proceda all'incremento del numero delle prove accreditate e delle matrici analizzabili; - le risorse economiche necessarie per le attività analitiche potranno essere eventualmente scorporate dallo stanziamento annuale previsto a favore di ARPACal, non determinando alcun incremento di spesa; RITENUTO PERTANTO di approvare il protocollo d'intesa di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale al presente prowedimento e rinviare a successivi atti l'esecutività e l'adozione dei prowedimenti conseguenti; VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 752/2010 e s.m.i. VISTO il DM 18/10/1998; VISTO il Reg. 882/2004; VISTO il Reg. 852/2004; VISTO il D. Lgs. 193/2007;
5 SU proposta dell'ufficio Igiene Alimenti e Bevande del Settore Area LEA del Dipartimento Regionale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie; DECRETA Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale: DI APPROVARE il protocollo d'intesa di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale al presente prowedimento, tra Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria ed Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, per le finalità previste nel presente atto; DI MANDARE al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute il presente prowedimento, per la sua esecuzione e per la verifica dell'attuazione delle disposizioni in esso contenute; DI TRASMETTERE il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'accordo del piano di rientro, ai Ministeri competenti; DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto, agli interessati, per la pubblicazione sul Bollettino regionale e sul sito web istituzionale della Regione Calabria. (SCOPELLlTI)
6 PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO E La REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE PREMESSO CHE - Il D.M. 27 febbraio 2008 prevede l'l'attribuzione agli istituti Zooprofilattici sperimentali di compiti di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive su alimenti di origine vegetale non trasformati" - il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria deve provvedere a garantire le attività di controllo ufficiale sugli alimenti non di origine animale e tutte le attività assegnate ai Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dal DM 16/10/1998 e dalla programmazione comunitaria, nazionale e regionale vigenti; - L'articolo 12 del regolamento CE 882/2004è stabilisce la necessità di garantire il rispetto dei requisiti per i laboratori del controllo ufficiale, - I laboratori della rete ARPACAL istituita con le legge regionale 3 agosto 1999, n. 20, non sono stati in grado di dimostrare l'accreditamento secondo la norma UNI EN ISO IEC come previsto dal citato Reg. CE 882/2004; - Il DPCM 29 novembre 2001 e s.m.i. prevede che debbano essere garantiti i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria Collettiva in relazione ai pericoli per la Salute Pubblica; - Il Ministero della Salute ha più volte sollecitato l'adempimento previsto dal citato art. 12 del Reg. CE 882/2004; - è necessario individuare idoneo laboratorio ufficiale in ambito regionale per l'esecuzione delle determinazioni analitiche per le aree di competenza SIAN; - L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, attraverso le proprie sezioni regionali, i propri laboratori ed i laboratori della rete IIZZSS nazionale ha offerto, dal settembre 2011, la propria disponibilità alla effettuazione di analisi di alimenti non di origine animale, garantendo l'assolvimento di talune analisi previste nel Piano SIAN, con metodiche accreditate; - Con i DPGR 153 e 154 dell'agosto 2012 sono stati ufficializzate ulteriori attività analitiche da espletarsi a cura dell'izsm oltre che per le attribuzioni previste dal DM 27/02/2008, anche relativamente agli alimenti trasformati, nelle more del perfezionamento dell'accreditamento da parte dei laboratori dell'agenzia Regionale Prevenzione per la protezione dell' Ambiente Calabria (ARPACal) - sulla base di queste indicazioni appare opportuno stabilire tramite un protocollo d'intesa contenente le linee operative relative ad un programma di collaborazione pluriennale che garantisca 1
7 gli adempimenti regionali cogenti, nell'obiettivo di offrire livelli di assistenza sanitaria qualitativamente e quantitativamente adeguati. TUTTO CIO' PREMESSO Il DIPARTIMENTOTUTELADELLASALUTEE POLITICHESANITARIEDELLAREGIONECALABRIA(di seguito, il Dipartimento), con sede in Catanzaro via Buccarelli, n. 30, in persona del Direttore Generale, dr. Antonino Orlando; E l'istituto ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO (di seguito, l'izsm), con sede in Portici,, in persona del Commissario, Dott. Antonio Limone; CONVENGONO QUANTO SEGUE l) Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente atto. 2) E' approvato l'allegato: - "A": linee operative relative ad un programma pluriennale di controlli su alimenti di origine non animale che definiscono i rapporti tra IZSM, il Dipartimento e le Aziende Sanitarie Provinciali al fine di consentire un esercizio coordinato delle rispettive funzioni e per l'assolvimento delle competenze assegnate ai SIAN dal DM 16/10/1998 e dalla legislazione vigente. 3) Le prestazioni erogate da IZSM, come ente di supporto tecnico-scientifico, nei confronti delle strutture sanitarie regionali sono definite dagli allegati di cui al precedente punto 2) e da successivi protocolli esecutivi elaborati. 4). La Regione Calabria per le prestazioni rese da IZSM tese a garantire i LEA e la attività oggetto della programmazione comunitaria, nazionale e regionale di pertinenza SIAN, riconosce all'izsm la quota di fondo sanitario regionale pari a , previa rendicontazione annuale e valutazione del Dipartimento e salvo conguaglio attivo/passivo, proponendo lo scorporo dallo stanziamento annuale previsto a favore di ARP ACal, al fine di non determinare alcun incremento di spesa. Luogo e data. PERLAREGIONECALABRIA- DIPARTIMENTO TUTELADELLASALUT EPOLITICHESANITARIE DELLAREGIONECALABRIA Il direttore generale Dott. Antonino Orlando PERL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO Il Commissario Dott. Antonio Limone 2
8 l. ALIMENTI Ali. A LINEE OPERATIVE RELATIVE AD UN PROGRAMMA PLURIENNALE DI CONTROLLI SU ALIMENTI DI ORIGINE NON ANIMALE L'IZSM effettua le analisi chimiche, microbiologiche e di radioattività su alimenti di origine vegetale non trasformati secondo i programmi regionali stabiliti, per le matrici indicate, con metodiche accreditate da ACCREDIA secondo la norme UNI EN ISO IEC Le matrici alimentari cui si fa riferimento includono anche le acque minerali, le bevande, i materiali a contatto, gli additivi, gli aromi, gli enzimi, i funghi, i prodotti fitosanitari. Tale attività analitica dovrà espletarsi oltre che per le attribuzioni previste dal DM 27/02/2008, anche relativamente agli alimenti e prodotti trasformati, per l'intera vigenza del presente protocollo e comunque nelle more del perfezionamento dell' accreditamento da parte dei laboratori dell'agenzia Regionale Prevenzione per la protezione dell'ambiente Calabria (ARPACal). I Servizi SIAN territoriali preleveranno e conferiranno i campioni direttamente alle Sezioni provinciali dell'izsm competenti per territorio, secondo le modalità previste dalle Buone Pratiche di Campionamento e Conferimento campioni al laboratorio d'analisi. Le Sezioni IZSM provinciali provvederanno con la dovuta urgenza ad inoltrare i campioni ai laboratori di destinazione per le prove non effettuabili in proprio, attraverso il sistema di trasporto interno. IZSM garantisce che i campioni conferiti presso le Sezioni Provinciali calabresi siano trasferiti, secondo procedure documentate, a propria cura presso la sede in cui sarà effettivamente eseguita l'analisi. I campioni conferiti alle Sezioni Provinciali calabresi, dopo l'avvenuta accettazione entrano nella competenza e nelle responsabilità dell'izsm. 2. ATTIVITA' NON PROGRAMMATE L'IZSM garantisce l'esecuzione di analisi non programmate e/o a carattere straordinario derivanti da sistemi di allerta RASFF, indicazioni del Ministero della Salute, attività di P.G., tossinfezioni/intossicazioni 3. SITUAZIONI D'EMERGENZA alimentari, esposti e segnalazioni. L'IZSM partecipare con un proprio qualificato rappresentante, specificamente designato, alle Unità di Crisi e di emergenza attivate dal Dipartimento sulle tematiche di competenza SIAN. Garantisce l'assolvimento degli adempimenti connessi alle situazioni d'emergenza. Comunica alle A.S.P. eventuali problemi emergenti dalla propria attività, che rivestono interesse sanitario. 4. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO 3
9 L'IZSM fornisce ad Dipartimento ed alle AASSPP supporto scientifico al fine di sviluppare metodologie, modelli e tecnologie innovative per la valutazione degli effetti di agenti nocivi fisici e chimici sulla salute umana. Garantisce lo sviluppo e l'accreditamento di nuove metodiche correlate a sopraggiunte esigenze o in relazione alle attività di vigilanza e controllo disposte dal Dipartimento. Fornisce altresì alle AASSPP specifiche indicazioni relative alle modalità e tipologie di campionamento, all'uso di attrezzature e strumenti, alle esigenze laboratoristiche. 5. UTILIZZO DELLA RETE DEI LABORATORI IZZSS ED ACCREDITAMENTO Per le analisi non direttamente evadibili da IZSM, a propria cura, dovranno essere investiti altri laboratori della rete IZS nazionale o altri laboratori ufficiali accreditati, garantendo pertanto, l'assolvimento degli adempimenti programmati nella programmazione Regionale. L'IZSM si impegna, nell'arco di vigenza del presente protocollo, ad estendere considerevolmente il numero dei metodi di prova accreditati ed utilizzati presso i propri laboratori, le relative matrici, con particolare riferimento ai metodi relativi alle attività analitiche chimiche e microbiologiche previste dal Piano Regionale SIAN al fine di assicurare un efficace controllo ufficiale, onde evitare ritardi e il sovraccarico di strutture terze. 6. TEMPISTICA E REPORT L'IZSM: si impegna a realizzare le attività analitiche previste sulle singole matrici, l'inserimento database nazionali e all'invio dei referti analitici ai Servizi, entro un tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento del campione. Tale tempistica è aumentata fino a massimo 45 giorni per analisi effettuate presso altri laboratori della rete IZS nazionale. Nei casi di rilevata non conformità invia tempestivamente i referti analitici anche al competente Ufficio del Settore Area LEA del Dipartimento. Assicura che i referti analitici inviati siano redatti ai sensi della norma ISO/IEC Provvede altresì alla trasmissione al Dipartimento, al Ministero e agli altri Enti eventualmente interessati, prioritariamente su supporto informatico e per via telematica ed alle scadenze previste, dei report di attività sui campioni, compilando le schede riepilogative adottate. Fornisce le informazioni richieste dal Dipartimento, circa l'attività, la rendicontazione, le metodiche, la strumentazione utilizzati. Invia Report semestrali sulle attività espletate al Dipartimento al fine di monitorare correttamente lo status.quo dei controlli 7. INDIVIDUAZIONE REFERENTE IZSM PER I RAPPORTI CON IL DIPARTIMENTO nei 4
10 L'IZSM ufficializza i nominativi e tutti i recapiti (fax, tel, mail, cel!.), dei referenti che dovranno relazionarsi con il Dipartimento, per le attività previste nel presente protocollo. 8. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE L'IZSM, d'intesa con il Dipartimento, realizza momenti informativi/formativi tecnicoscientifici rivolti al personale degli Enti preposti al controllo ufficiale, con il fine di addestrare, aggiornare e monitorare le principali attività professionali. Le attività di formazione sono pertanto strettamente correlate ad iniziative di comunicazione di dati, esperienze e risultati a supporto degli Enti e delle strutture interessate. 9. COORDINAMENTO E PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE Il Dipartimento dà informazione preventiva all'izsm circa il contenuto dei Piani di Controllo Regionali in corso di approvazione e ne concorda le modalità operative lo COLLABORAZIONE AI PROGETTI IZSM si impegna a coinvolgere il Dipartimento e le AASSPP nella realizzazione di progetti aventi finalità comuni e previste nel presente protocollo d'intesa. Il CONTROLLO Il Dipartimento, quale Autorità Regionale Competente in materia di sicurezza alimentare si riserva la possibilità di effettuare verifiche, audit, ispezioni, presso i laboratori IZSM utilizzati nel controllo ufficiale 12 VALIDITA' SCADENZE, INTEGRAZIONI Il presente convenzione ha effetto dal momento della sottoscrizione tra le parti e ha la durata di... Potrà essere aggiornata ed integrata su richiesta delle parti, a seguito della introduzione di nuovi atti normativi, ovvero a seguito di specifiche sopravvenute esigenze TERMINI E DEFINIZIONI Ai fini del presente Protocollo: analisi rappresentano le attività laboratoristiche; il supporto tecnico si identifica con la messa a disposizione di apparecchiature e personale e delle relative misurazioni; il monitoraggio consiste nel controllo periodico. Per quanto non espressamente indicato si rimanda a quanto previsto dalla Regolamentazione Comunitaria, Nazionale e Regionale in materia. 5
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