UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

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1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO UFFICIO AFFARI GENERALI LEGALI ISTITUZIONALI Decreto prot. n. 7795/XII/001 AA Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere. IL RETTORE VISTO il DM 270/04 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale prot. n. 5197/I/003 del ; RILEVATA la necessità di adeguare il vigente Regolamento di Facoltà alla normativa vigente; VISTA la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere del che ha approvato il nuovo Regolamento di Facoltà; VISTO lo Statuto dell Università di Bergamo ed in particolare l art. 13 che disciplina le modalità di approvazione ed emanazione dei Regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche; VISTA la deliberazione del Senato Accademico del che ha espresso parere favorevole al Regolamento in questione; D E C R E T A Art.1 E emanato il nuovo Regolamento della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere. Art. 2 Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell Università nella sezione Albo di Ateneo ed entra in vigore il giorno All entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso. Art. 3 Il Regolamento è pubblicato sul sito informatico dell Università nella sezione Atti e documenti > Regolamenti. Bergamo, IL RETTORE F.to Prof. Stefano Paleari 1

2 REGOLAMENTO DELLA FACOLTA DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE PARTE PRIMA LE ATTIVITÀ FORMATIVE Art. 1 Le attività formative della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere si articolano in: a) corsi di laurea, di laurea specialistica e di laurea magistrale secondo quanto specificato nell Allegato A; b) master di primo e di secondo livello e iniziative didattiche di formazione e di aggiornamento, di volta in volta attivati secondo le disposizioni normative, statutarie e regolamentari. Corsi di laurea e di laurea magistrale non compresi nell Allegato A possono essere proposti per l istituzione, a norma di quanto previsto dallo Statuto dell Università degli studi di Bergamo, ed entrano automaticamente nella composizione delle attività formative della Facoltà di cui ai precedenti punti a) e b), una volta attivati. I Regolamenti didattici dei predetti corsi sono approvati dalla Facoltà su proposta delle competenti strutture didattiche della Facoltà ed emanati con decreto del Rettore su parere favorevole del Senato Accademico. PARTE SECONDA IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI Art. 2 Gli organi della Facoltà Sono organi della Facoltà il Preside, il Consiglio di Facoltà ed il Consiglio di Presidenza. Afferiscono inoltre alla Facoltà: - la Commissione didattica; - la Commissione rapporti internazionali; - i Collegi didattici dei Corsi di studio; - i Coordinatori dei collegi didattici dei corsi di studio; - la Commissione Tirocini; - la Commissione Orientamento; - la Commissione Laboratori; - la Commissione Prove finali. Art. 3 Il Preside Il Preside, eletto ai sensi dell art. 25 dello Statuto, commi 5, 6 e 7, esercita le seguenti funzioni: a) rappresenta la Facoltà; b) esercita i poteri di indirizzo, proposta e controllo, sovrintendendo a tutte le attività didattiche ed organizzative che fanno capo alla Facoltà; c) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e il Consiglio di Presidenza, formando i relativi ordini del giorno; d) dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Facoltà; e) provvede con proprio decreto, nei casi straordinari di necessità e urgenza, in materia di competenza del Consiglio di Facoltà, da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva. 2

3 Il Preside nomina un vicario, scegliendolo fra i professori di ruolo di prima fascia, che lo sostituisce in ogni caso di impedimento o assenza e che entra a far parte di diritto del Consiglio di Presidenza. Art. 4 Il Consiglio di Facoltà Il Consiglio di Facoltà, oltre a svolgere le funzioni attribuite dall art. 24, comma 3, dello Statuto, svolge le seguenti funzioni: a) detiene il potere regolamentare, generale ed esecutivo, in tutti i casi stabiliti dalla normativa universitaria, dallo Statuto, dal Regolamento generale dell ateneo; b) può delegare al Preside, nella delibera di adozione, il potere di coordinamento formale del testo del regolamento approvato; c) in casi di estrema necessità ed urgenza, con deliberazione dei 2/3 dei presenti, può delegare al Preside l adozione di regolamenti che non comportino impegno di spesa. Il Preside procede con decreto, sentito il parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Presidenza e riferisce al Consiglio di Facoltà nella prima adunanza successiva all emissione del decreto. In particolare, per ogni anno accademico: a) approva il calendario di tutte le attività didattiche nel rispetto dei tempi e dei parametri generali stabiliti dal Senato accademico per l intero Ateneo; b) approva, su proposta dei collegi didattici, l aggiornamento dei piani di studio offerti agli studenti, riportati in allegato al Regolamento didattico del corso; c) delibera entro il 30 marzo la programmazione degli insegnamenti e l attribuzione dei compiti didattici su proposta dei Collegi didattici; d) predispone il Manifesto degli studi da inviare al Senato accademico, tenendo conto degli aggiornamenti proposti dai Collegi didattici ai sensi dell art. 11 del Regolamento Didattico di Ateneo; e) propone al Senato accademico le eventuali limitazioni quantitative in materia di accesso ai Corsi di studio, secondo quanto previsto all art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge 264/99; f) tenuto conto delle proposte formulate dai coordinatori dei Collegi didattici, stabilisce la distribuzione degli insegnamenti nei semestri/periodi e l orario delle lezioni, in modo da consentire la migliore fruizione possibile della didattica da parte degli studenti e il migliore utilizzo delle risorse disponibili. Il Consiglio di Facoltà è composto ai sensi dell art. 26, comma 4, dello Statuto; Il Consiglio è convocato e si riunisce secondo le norme contenute nel titolo II del Regolamento generale di ateneo. Si riunisce sia contestualmente che separatamente nelle seguenti composizioni: - nella composizione integrale; - nella composizione dei professori di ruolo (prima e seconda fascia) e dei ricercatori universitari; - nella composizione dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia; - nella composizione dei professori di ruolo di prima fascia; cui spettano separatamente i poteri e le facoltà indicate dalla legislazione universitaria in materia. Funge da segretario delle riunioni il/la docente di prima fascia con minore anzianità di ruolo. L espressione del voto in adunanza si effettua palesemente per alzata di mano. Si procede per appello nominale o per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un terzo dei presenti. Sulla richiesta decide il Presidente, udite due dichiarazioni di voto, una a favore della proposta ed una contro la stessa. Si procede sempre a scrutinio segreto per le votazioni che riguardano persone, esclusi i casi di designazioni, nomine e chiamate, salvo che sussista, anche in questi casi, la richiesta di cui al comma precedente. Il Consiglio può nominare al suo interno commissioni con scopo ed oggetto determinato, sia in via permanente che temporanea. Con la delibera istitutiva sono stabiliti l oggetto, la composizione e la presidenza. La formazione delle commissioni deve tener conto delle rappresentanze di tutte le componenti universitarie, nei casi previsti nello Statuto e nel Regolamento generale d ateneo. 3

4 Le delibere del Consiglio di Facoltà e i decreti del Preside vengono pubblicati mediante affissione all albo della Facoltà e pubblicazione sul sito web dell Università. Art. 5 Il Consiglio di Presidenza Il Consiglio di Presidenza, nominato dal Preside con decreto, sentito il Consiglio di Facoltà, è composto da: - vicario del Preside e Responsabile amministrativo della Facoltà, che ne fanno parte di diritto; - un membro nominato fra i professori di seconda fascia; - un membro nominato fra i ricercatori di ruolo; - un membro nominato fra gli studenti che fanno parte del Consiglio di Facoltà. Il Consiglio di Presidenza coadiuva il Preside esprimendo pareri non vincolanti su tutte le materie di sua competenza ed in particolare sul bilancio preventivo e consuntivo, sulla programmazione didattica, sull organizzazione del calendario didattico e sulle proposte al Consiglio di Facoltà delle richieste di posti di ruolo di docenti e ricercatori. Per la convocazione del Consiglio di Presidenza si applicano le norme stabilite per la convocazione del Consiglio di Facoltà. Il Consiglio di Presidenza può essere convocato, in base agli argomenti trattati, in forma allargata a: - Coordinatori dei Collegi didattici; - Presidente della Commissione didattica; - Direttori dei Dipartimenti Art. 6 La Commissione didattica La Commissione didattica della Facoltà, prevista dall art. 27 dello Statuto, è composta dal Preside o da un suo delegato che la presiede, da docenti o ricercatori di ruolo designati dal Consiglio di Facoltà su proposta dei Collegi didattici dei corsi di studio e da un uguale numero di studenti, eletti dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà. Alle riunioni può partecipare anche il responsabile della Segreteria studenti o suo delegato La Commissione didattica dura in carica quattro anni. Spetta alla Commissione didattica della Facoltà esprimere il parere sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obbiettivi formativi programmati ai sensi dell art. 15, comma 6, del Regolamento Didattico di Ateneo. Art. 7 Commissione rapporti internazionali Nella Facoltà è istituita la Commissione rapporti internazionali per istruire le attività relative ai programmi internazionali Socrates/Erasmus ed altri, della Facoltà. La Commissione rapporti internazionali è nominata dal Consiglio di Facoltà ed è composta da un rappresentante e un eventuale membro supplente per ogni area linguistica; è presieduta dal Preside o da un suo delegato che funge da Coordinatore. Fanno parte della Commissione rapporti internazionali un rappresentante dell Ufficio affari internazionali dell Università e un rappresentante degli studenti in Consiglio di Facoltà. Art. 8 Il Collegio didattico del corso di studio La composizione del Collegio didattico è prevista dall art. 31, comma 3, dello Statuto. Ciascun docente di prima e seconda fascia e ciascun ricercatore afferisce, per ciascun livello di Corsi di studio, ad un solo Collegio didattico corrispondente al Corso di studio nel quale in misura prevalente si svolge la sua attività didattica. Possono inoltre partecipare, con voto consultivo, i professori a contratto titolari degli insegnamenti attivati nell anno corrente. Il Collegio didattico indice almeno una riunione l anno per la programmazione didattica ed almeno una riunione l anno per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di 4

5 verifica e, nel complesso, della produttività della didattica, anche allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero e di assistenza didattica. Il Collegio didattico svolge i seguenti compiti: a) elabora e sottopone al Consiglio di Facoltà il Regolamento didattico del Corso, comprensivo della precisazione di eventuali curricula e dell attribuzione di crediti alle diverse attività formative, nel pieno rispetto degli obbiettivi formativi qualificanti indicati dall Ordinamento didattico; b) entro il 15 marzo propone al Consiglio di Facoltà le attività formative da attivare per il successivo anno accademico, ivi compresi: gli sdoppiamenti dei corsi di insegnamento troppo affollati; l organizzazione degli insegnamenti in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidati a docenti diversi; le mutuazioni di insegnamenti attivati presso corsi di laurea di altre Facoltà previsti dall ordinamento, cui non si possa far fronte in altro modo; le eventuali propedeuticità degli insegnamenti e degli esami di profitto; c) entro il 30 aprile propone al Consiglio di Facoltà gli aggiornamenti ai piani di studio offerti agli studenti per il successivo anno accademico; d) entro il 31 maggio propone al Consiglio di Facoltà il manifesto degli studi per il successivo anno accademico; e) definisce gli obblighi formativi aggiuntivi che gli studenti devono soddisfare nel primo anno di corso qualora la verifica dell adeguata preparazione iniziale non sia risultata positiva; f) stabilisce la votazione minima per l iscrizione ai corsi di laurea ad accesso programmato ai fini della eventuale assegnazione di obblighi formativi aggiuntivi; g) esamina ed approva i piani di studio proposti dagli studenti entro le normative dei Regolamenti didattici; h) ratifica le domande relative all assegnazione docente relatore delle prove finali dei corsi di laurea triennali i) esamina ed approva le pratiche di trasferimento e passaggio degli studenti, la regolamentazione della mobilità studentesca e il riconoscimento degli studi compiuti all estero; j) valuta le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo, presentate da chi, già in possesso di laurea, di laurea specialistica o di laurea magistrale, intenda conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello; k) esamina ed approva le richieste di riconoscimento di crediti formativi universitari per conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia entro il numero massimo fissato dal regolamento didattico del corso; l) effettua una periodica verifica del numero di crediti acquisiti dagli studenti al fine di valutare la necessità di interventi di sostegno alla didattica o eventuali altri interventi correttivi; m) può determinare l obsolescenza dei contenuti culturali e professionali dei crediti acquisiti, procedendo alla definizione degli esami integrativi da sostenere sui singoli insegnamenti; n) dà indicazioni circa le modalità di svolgimento degli esami di profitto, ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori ufficiali responsabili degli insegnamenti; Art. 9 Il Coordinatore del Collegio didattico Il Coordinatore del Collegio didattico ha la responsabilità del funzionamento del Collegio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e relaziona nel Consiglio di Facoltà sulle attività didattiche e tutoriali svolte all interno del corso. Predispone inoltre il calendario delle lezioni, da sottoporre al Consiglio di Facoltà, sentiti i docenti interessati e tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici. Il Coordinatore del Collegio didattico è eletto, fra i professori di ruolo facenti parte il Collegio didattico del corso di studio ed è nominato con decreto del Preside di Facoltà. Dura in carica quattro anni accademici e può essere immediatamente rieletto una sola volta. Il Coordinatore è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva, a condizione che abbia partecipato al voto almeno 1/3 degli aventi diritto. 5

6 Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Coordinatore, ovvero immediatamente in caso di dimissioni dello stesso accettate dal Preside, il Decano del Collegio didattico convoca, con proprio decreto, due adunanze del Collegio didattico per l elezione del Coordinatore. Le predette adunanze possono essere stabilite anche nello stesso giorno in successione. Le date delle votazioni sono rese pubbliche mediante affissione all albo della Facoltà del decreto che indice le elezioni. Gli aventi diritto al voto riceveranno una comunicazione scritta, anche via . Il Decano, accertata la validità dell adunanza, nomina due scrutatori. Al termine delle operazioni di voto il Decano procede alla verifica della validità delle votazioni e, quindi, con l ausilio degli scrutatori procede allo spoglio delle schede e alla proclamazione dell eletto. Dell adunanza del collegio didattico viene redatto un verbale a cura del segretario nominato dal Decano. Eventuali contestazioni avverso le operazioni di voto devono essere presentate seduta stante e decide in merito il collegio stesso. PARTE TERZA LA DIDATTICA Art. 10 Articolazione della didattica I Collegi didattici organizzano le attività formative in corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, tirocini, progetti, attività finalizzate alla realizzazione delle prove finali e in attività di orientamento, di tutorato, di studio individuale, di autoapprendimento e di apprendimento a distanza. Di norma vengono attivati insegnamenti per almeno cfu 5 per una durata di 30 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Con decisioni del Collegio didattico i corsi di insegnamento possono essere di durata più breve, o aggregati per dare luogo a insegnamenti di durata più lunga, svolti anche da docenti diversi. Non potranno essere attivati moduli inferiori a 5 cfu. Gli insegnamenti si svolgono di norma: a) entro un singolo semestre ovvero si prolungano sull arco di due semestri per un numero di 3 ore settimanali distribuite su n.2 giorni (almeno due) in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico; b) secondo diverse scansioni (sottoperiodi) funzionali all organizzazione didattica per un numero di 6 ore settimanali, distribuite su n. 3 giorni in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico. Casi eccezionali di organizzazione della didattica, diversi da quanto qui previsto, dovranno essre sottoposti ad autorizazione del Preside a seguito di motivata richiesta. Nel caso di insegnamenti sdoppiati i docenti responsabili degli insegnamenti sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento e di esame. Gli studenti verranno distribuiti tra gli insegnamenti sdoppiati in modo da assicurare un equilibrata e funzionale distribuzione del carico relativo in base al numero di matricola (pari/dispari), in ordine alfabetico (dall a alla l - dalla m alla z) o sulla base del curriculum. Lo studente potrà chiedere lo spostamento da un insegnamento all altro per motivate esigenze. Gli studenti sono tenuti a rispettare nell ordine degli esami le eventuali propedeuticità determinate dai Collegi didattici dei corsi di studio. Gli esami eventualmente sostenuti senza aver rispettato le propedeuticità richieste verranno annullati. Art. 11 Doveri didattici dei docenti e dei ricercatori La programmazione deve assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme dello stato giuridico. L'impegno didattico dei docenti di prima e seconda fascia dovrà essere distribuito nei due semestri dell'anno accademico. 6

7 La presenza settimanale minima obbligatoria dei Professori di ruolo e non di ruolo e dei ricercatori nel corso dell anno, in relazione sia agli obblighi didattici e tutoriali, sia alla eventuale suddivisione del calendario didattico in diversi periodi didattici, è stabilita in almeno due giorni. Nel periodo delle lezioni i docenti e i ricercatori dovranno riservare per il ricevimento studenti almeno due ore settimanali in due giorni diversi. I docenti a contratto devono fissare almeno un ricevimento settimanale. Nei restanti mesi due volte al mese (escluso agosto, l ultima settimana dell anno, la prima dell anno e la settimana comprendente Pasqua) salvo i periodi di assenza per missioni regolarmente autorizzate. Ciascun docente e ricercatore titolare di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui assegnati dal Consiglio di Facoltà. Una sua eventuale assenza deve essere giustificata da gravi ed eccezionali motivi ed autorizzata dal Preside, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In casi di assenze prolungate il Preside dovrà provvedere, con le modalità previste al successivo comma, alla sostituzione del titolare, nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del suo corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami. Il Preside provvederà a individuare, in via prioritaria, il personale docente di ruolo e/o ricercatore della Facoltà al quale assegnare l incarico di insegnamento sulla base delle competenze, e previo consenso dell interessato, sottoponendo la proposta al Consiglio di Facoltà. In caso di impossibilità a coprire l incarico con personale della Facoltà si farà ricorso alle procedure di valutazione comparativa disciplinate dalle norme vigenti e dai Regolamenti interni. Il Preside, inoltre, in caso di necessità e urgenza può, con proprio provvedimento, procedere alla copertura dell insegnamento secondo i criteri di cui al precedente comma, salvo ratifica del provvedimento nel Consiglio di Facoltà successivo. I ricercatori non titolari di insegnamento dovranno affiancare l attività didattica dei docenti di prima e seconda fascia e svolgere le attività obbligatorie di orientamento e tutorato per il minimo stabilito dal Senato Accademico all atto della programmazione didattica.. I docenti e ricercatori sono tenuti a svolgere i compiti di relatori e correlatori per le prove finali loro attribuite dalla Facoltà in base ad una equilibrata ripartizione dei carichi. I docenti e ricercatori che intendono prestare a tempo parziale attività didattica retribuita o non retribuita, all interno o all esterno dell Ateneo, ma al di fuori dei compiti loro assegnati dai regolamenti didattici dei corsi di studio a cui afferiscono, devono chiedere preventivamente il nulla osta al Consiglio di Facoltà. Ciascun docente e ciascun ricercatore provvede giornalmente alla compilazione del Registro delle lezioni, annotandovi gli argomenti svolti nel corso degli insegnamenti di varia tipologia che gli sono stati assegnati. Il Registro dovrà essere tenuto costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del Preside, il quale individuerà a tal fine le forme e i luoghi più idonei, e dovrà essere consegnato al Preside entro 15 giorni dalla conclusione dell anno accademico. Il Preside verificherà quindi che le ore di attività didattica svolte dal docente siano state pari al numero minimo di ore previsto dal Regolamento, apporrà il visto al Registro che verrà conservato nell archivio dell'ateneo. È compito del Preside segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei Docenti e dei Ricercatori che non provvedono ad espletare tali obblighi. Art. 12 Esami e altre forme di verifica del profitto Le date degli esami di profitto e delle prove di verifica vengono comunicate dai docenti titolari all inizio di ogni anno accademico, entro il 30 settembre, evitando di norma la sovrapposizione con i periodi di lezioni, sulla base delle seguenti modalità (almeno 5 appelli): 2 appelli orali o scritti più un appello scritto per le sole lingue straniere nella sessione invernale; 3 appelli orali o scritti più un appello scritto per le sole lingue straniere nella sessione estiva; 2 appelli orali o scritti più un appello scritto per le sole lingue straniere nella sessione autunnale. L intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane. La Segreteria studenti cura la predisposizione del calendario degli esami evitando di norma 7

8 la sovrapposizione tra esami dello stesso anno e, previa comunicazione al Preside, ne cura la pubblicazione entro il 31 ottobre. Gli appelli fissati non possono essere in nessun caso anticipati. Le modalità di verifica del profitto sono indicate nel programma ufficiale dell insegnamento reso noto dal docente entro il 15 luglio. Le prove di verifica, ai sensi dell art. 22 del Regolamento Didattico d Ateneo, possono consistere in esami scritti e/o orali. Nel caso di esami solo scritti lo studente ha la possibilità di non accettare il voto dell esame formalizzando tale decisione; qualora non esprima alcuna scelta in merito entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell esito, lo stesso sarà comunque verbalizzato (silenzioassenso). Nel caso di esami solo orali o di esami scritti che si concludono con prova orale, è consentito allo studente ritirarsi fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto. Il programma d esame di un insegnamento è valido per i due anni accademici successivi all acquisizione della frequenza da parte dello studente. Art. 13 La Commissione giudicatrice dell esame di profitto La nomina e la composizione delle Commissioni giudicatrici degli esami di profitto sono disciplinate dall art. 22 comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo. Possono far parte delle commissioni giudicatrici entro il limite di 3 i cultori della materia nominati annualmente dal Consiglio di Facoltà, su proposta del docente titolare del corso. Il Cultore della materia deve essere in possesso di Laurea magistrale ovvero di Laurea equipollente conseguita in base alle normative previgenti all applicazione del Regolamento Generale sull Autonomia. Costituiscono elementi di valutazione: dottorato in disciplina affine; attività scientifica inerente la disciplina e che dovrà essere verificata annualmente, a decorrere dal primo anno di nomina; attività didattica inerente la disciplina; attività professionale continuativa e specificamente inerente la disciplina. E necessario altresì che il cultore della materia sia in possesso di almeno una pubblicazione scientifica (la tesi di dottorato può essere considerata tale). Nel caso in cui la Commissione sia formata da più di due membri, il presidente può formare delle sottocommissioni di cui egli è comunque presidente. PARTE QUARTA LE PROVE FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE LAUREE E DELLE LAUREE SPECIALISTICHE E MAGISTRALI Art. 14 La prova finale La prova finale dei corsi di laurea triennale consiste in un colloquio, denominato prova espositiva, vertente su una o più discipline e finalizzato ad accertare il raggiungimento degli obbiettivi formativi qualificanti il corso ovvero nella presentazione e discussione di un elaborato scritto, denominato Prova Finale, e redatto sotto la supervisione di un docente ufficiale, a seconda delle decisioni assunte dalla Commissione prove finali. La prova finale dei corsi di laurea specialistica/magistrale consiste nella redazione, sotto la supervisione di un docente ufficiale, di un elaborato scritto (tesi specialistica/magistrale) e nella relativa discussione orale in seduta pubblica. La discussione delle prove finali/tesi è preceduta dalla relazione di un docente o ricercatore della Facoltà (il relatore ) e, per le sole lauree specialistiche/magistrali, dalle osservazioni di un esperto dell argomento (il correlatore ). La Commissione formula la valutazione finale, attribuisce il relativo voto e il Presidente conferisce il titolo di studio. La proclamazione può avvenire anche per gruppi di studenti. 8

9 Art. 15 L elaborato finale di laurea e laurea magistrale Per sostenere la prova finale nei corsi di laurea triennali, lo studente deve presentare la domanda di assegnazione argomento prova finale, entro le scadenze definite dal calendario didattico, dichiarando di possedere almeno 140 CFU al momento della presentazione della domanda e di avere acquisito almeno 5 CFU nel settore scientifico disciplinare relativo all argomento per il quale chiede di sostenere la prova finale. Gli elaborati finali di laurea triennale e le tesi di laurea specialistica/magistrale devono tenere effettivo conto del raggiungimento dello scopo e degli obbiettivi qualificanti i corsi di laurea. L argomento dell elaborato finale dei corsi di laurea triennale e delle tesi di laurea specialistica/magistrale deve essere concordato con il relatore. Le tesi di laurea specialistica/magistrale devono mostrare carattere di originalità e devono dare prova, da parte dello studente, di padronanza di metodo e della capacità di affrontare i problemi in modo autonomo e critico. Per sostenere la tesi di laurea specialistica/magistrale l argomento deve essere coerente con gli obbiettivi del corso di studio biennale e deve essere relativo ad un settore scientifico disciplinare (SSD) per il quale lo studente abbia acquisito almeno 5 CFU nel corso del biennio. E possibile redigere e discutere la prova finale e la tesi di laurea specialistica/magistrale in lingua straniera, previo accordo con il docente (relatore). Se redatta in lingua straniera la prova finale o tesi di laurea dovrà essere corredata da un riassunto in lingua italiana. Art. 16 I compiti del candidato Per la presentazione dell elaborato di prova finale (laurea triennale) il candidato dovrà presentare la Domanda di assegnazione argomento prova finale. Per la presentazione della tesi di laurea specialistica/magistrale Il candidato dovrà presentare, una domanda di approvazione del titolo provvisorio della tesi di laurea specialistica/magistrale secondo le modalità e le scadenze indicate nel calendario didattico. Entro scadenze definite annualmente nel calendario didattico, a cura del Consiglio di Facoltà, il candidato dovrà presentare in Segreteria studenti la domanda di ammissione alla prova finale di laurea triennale e di laurea specialistica/magistrale, indirizzata al Magnifico Rettore, su carta legale controfirmata dal relatore, il quale dovrà indicare, se necessario,il nominativo del correlatore. Alla domanda vanno allegati: il libretto di iscrizione o, nel caso lo studente non abbia portato a termine gli esami, una fotocopia di tale documento (il libretto deve comunque essere depositato in Segreteria studenti almeno venti giorni prima dell inizio della sessione); ricevuta attestante il versamento del contributo per il rilascio del Diploma originale del titolo di studi conseguito. Almeno dieci giorni prima dell inizio della Sessione di laurea devono essere consegnati in Segreteria studenti: la dichiarazione, fornita dalla Biblioteca, attestante la regolarità della posizione personale del candidato nei confronti della stessa; una copia dell elaborato finale della laurea triennale o della tesi di laurea specialistica/magistrale in versione CD; ricevuta attestante l avvenuta compilazione on line del questionario laureandi. Almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione, lo studente deve consegnare direttamente al relatore ( per le lauree specialistiche/magistrali anche al correlatore) una copia dell elaborato finale della laurea triennale e della tesi di laurea specialistica/magistrale stampati su supporto cartaceo. Il laureando che, per qualsiasi motivo, rinunciasse a sostenere la prova finale, deve darne tempestivamente comunicazione scritta alla Segreteria studenti. Art. 17 I referenti delle prove finali Il relatore delle prove finali deve essere un titolare di insegnamento o di un modulo di insegnamento o un ricercatore universitario dell Università degli Studi di Bergamo. Può essere relatore anche ogni docente fuori ruolo dell'università degli Studi di Bergamo, purché 9

10 tale incarico rientri fra i compiti didattici che gli sono stati assegnati dalla Facoltà. Nel caso in cui l argomento della tesi riguardi il contenuto di uno stage il relatore deve essere il docente di riferimento del tirocinio. Nel caso un relatore cessi il rapporto istituzionale con l Università degli Studi di Bergamo, può mantenere l impegno fino alla sessione di laurea straordinaria dell ultimo anno in servizio; oltre tale scadenza, se la tesi non è ancora stata discussa, potrà partecipare come correlatore. Il relatore ha il compito di concordare con lo studente il titolo dell elaborato finale/tesi, di seguirne la fase preparatoria, la elaborazione e di presentare alla Commissione la sua valutazione in merito. Per le prove finali di laurea specialistica/magistrale il relatore deve individuare un secondo studioso (il correlatore ) particolarmente esperto sull argomento trattato. Questi affiancherà il relatore nella fase preparatoria e fornirà le sue osservazioni alla Commissione prima della formulazione del voto. Il correlatore può anche non appartenere all ambito universitario e può essere di qualsiasi cittadinanza. Ove in possesso dei requisiti formali, il correlatore può essere incluso dal Preside nella Commissione, altrimenti si limiterà a fornire le sue osservazioni sulla tesi e non parteciperà alla formulazione del voto. Art. 18 La Commissione giudicatrice della prova finale La Commissione giudicatrice della prova finale e il relativo Presidente sono nominati dal Preside, che a tal fine raggruppa i candidati secondo criteri dì affinità delle materie o aree disciplinari interessate dalle relative tesi. Ogni membro non deve risultare in collocamento a riposo, aspettativa o congedo per motivi che ne escludano la partecipazione alla seduta. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, dal professore di prima o seconda fascia più anziano nel ruolo. Le Commissioni, composte da non meno di cinque membri, sono costituite da almeno tre professori di prima, seconda fascia e ricercatori della Facoltà. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima o seconda fascia. Possono inoltre far parte della Commissione anche professori di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché professori non di ruolo in servizio nell anno accademico interessato. Nei corsi di studio interfacoltà la Commissione giudicatrice della prova finale sarà costituita dai docenti delle diverse Facoltà interessate in percentuali che saranno definite dai Regolamenti didattici. I componenti delle Commissioni hanno il dovere di partecipare, con presenza continuativa, alle relative sedute. Ogni membro della Commissione, nel caso fosse impossibilitato a partecipare alla seduta, ne deve dare tempestiva comunicazione scritta al Preside onde consentire l immediata sostituzione. Il Presidente può farsi sostituire solo da un professore di prima o seconda fascia membro ufficiale della Facoltà. Tutti gli altri componenti ufficiali della Facoltà possono farsi sostituire solo da componenti ufficiali della Facoltà, non necessariamente di pari ruolo. La ricerca del sostituto è a carico del membro inizialmente nominato. Quest ultimo rimane a tutti gli effetti membro della Commissione, fintantoché il supplente non abbia comunicato l accettazione della sostituzione alla Segreteria di Presidenza e alla Segreteria studenti. Il Presidente è tenuto a segnalare al Preside, per le operazioni di relativa competenza, eventuali assenze ingiustificate di membri della Commissione. Art. 19 La valutazione Il punteggio di base per la prova finale è costituito dalla media ponderata dei voti conseguiti nelle varie attività didattiche, espressa in centodecimi e arrotondata al più prossimo intero (per eccesso in caso di almeno 0,5). Nel calcolo della media ponderata per la determinazione del punteggio base per la prova finale delle lauree specialistiche/magistrali si tiene esclusivamente conto dei voti conseguiti dallo studente durante il corso di laurea specialistica/magistrale. 10

11 Del tutto eccezionalmente e solo nel caso in cui lo studente abbia sostenuto degli esami per colmare debiti formativi ai fini dell ammissione al Corso di laurea specialistica, anche le votazioni conseguite all esito di questi soli esami concorrono al calcolo della media ponderata per la determinazione del punteggio base per il conseguimento della laurea specialistica. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Di tali crediti si terrà conto in sede di calcolo della media di laurea fino ad un massimo di 20 cfu per i corsi di laurea di primo livello, ad un massimo di 20 cfu per i corsi di laurea magistrale e specialistica e ad un massimo di 40 cfu per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, purché gli esami soprannumerari siano relativi ad insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall ordinamento del corso. Per ogni studente la Segreteria studenti fornirà alla Commissione: il punteggio di base; l indicazione del titolo dell elaborato finale della laurea triennale o della tesi di laurea specialistica/magistrale; il curriculum degli esami sostenuti (specificando quelli effettuati all estero) e le relative votazioni. Le modalità della valutazione conclusiva sono disciplinate come segue: a) per la valutazione della prova finale di laurea triennale la Commissione potrà disporre di un massimo di 3 punti oltre il punteggio di base; il docente relatore potrà altresì proporre fino ad un massimo di 4 punti; b) per la valutazione della prova finale di laurea specialistica/magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico la Commissione potrà disporre di un massimo di 8 punti oltre il punteggio di base. Per un numero di punti superiore a 8, il relatore dovrà far pervenire alla Segreteria Studenti, almeno una settimana prima della discussione, una lettera circostanziata (da allegarsi al verbale) indirizzata al Presidente della Commissione che illustri i particolari pregi della tesi. La lettera potrà essere presentata tramite , o in forma cartacea; in quest ultimo caso la segreteria comproverà con timbro e data l avvenuta presentazione. La Segreteria provvederà inoltre a recapitare copia di tale lettera a tutti i membri ufficiali della Commissione. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. Il voto massimo è centodieci centodecimi; a tale voto, solo all unanimità, potrà essere aggiunta la lode. In via di progressiva ulteriore gradazione per la laurea specialistica/magistrale la Commissione all unanimità può conferire la dignità di stampa, su richiesta del relatore, per tesi giudicate meritevoli di pubblicazione. 11

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