ALLEGATOA alla Dgr n. 733 del 27 maggio 2016 pag. 1/9

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1 giunta regionale 10^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 733 del 27 maggio 2016 pag. 1/9 Indice Art. 1. Principi generali Art. 2. Assunzione degli oneri di rimborso delle spese legali Art. 3. Conflitto di interessi e criteri di valutazione Art. 4. Adempimenti del dipendente all inizio del procedimento giudiziario Art. 5. Adempimenti del dipendente a conclusione definitiva del procedimento giudiziario Art. 6. Anticipazioni in corso di giudizio Art. 7 Procedimento per il rimborso delle spese legali Art. 8. Surrogazione della Regione nei confronti del dipendente Art. 9. Responsabilità civile verso terzi Art. 10.Tutela della riservatezza Art. 11 Disposizioni finali

2 ALLEGATOA alla Dgr n. 733 del 27 maggio 2016 pag. 2/9 Articolo 1 Principi generali 1. L istituto del Patrocinio legale previsto dall articolo 89 della L.R. 10 giugno 1991 n. 12 consente alla Regione del Veneto di garantire, l assistenza dei propri dipendenti sottoposti a procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile, promossi per fatti o atti direttamente connessi all espletamento delle funzioni o dei compiti d ufficio, nonché a favore di altri enti relativamente ad attività esercitate per conto o su incarico della Regione. 2. Esso comporta il rimborso delle spese legali, peritali e di giustizia, sostenute dal dipendente per essere stato parte o essere stato sottoposto a giudizio o comunque coinvolto in situazioni contenziose per fatti o atti direttamente connessi all espletamento delle funzioni o dei compiti d ufficio. 3. Si richiede ai fini del rimborso che il fatto o l atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l adempimento del dovere ed il compimento dell atto; tale rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorquando il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita ex lege alla Regione. Ai fini di cui al presente regolamento, la prova di detta immedesimazione organica, qualora non emerga dagli atti del procedimento giudiziario, deve essere fornita dal richiedente il rimborso. 4. Il rimborso segue i procedimenti giudiziari che si concludono con sentenza o altro provvedimento che comporti esclusione di responsabilità del dipendente. 5. Il rimborso non è riconoscibile in caso di condanna e in ogni caso in cui sia stato accertato in sede giurisdizionale o per valutazione dell amministrazione il conflitto d interesse, anche potenziale, del dipendente con la Regione. 6. Il rimborso è riconosciuto anche per le difese svolte durante le attività di indagine nelle quali si sia resa necessaria la nomina di un difensore e/o di un perito, per le procedure formali di conciliazione antecedenti l instaurazione di un giudizio e nelle fasi preliminari dei processi civili, penali, amministrativi e contabili, nonché per le spese sostenute in dette fasi per consulenze tecniche qualora non sia stato instaurato un successivo giudizio e la specificità della materia abbia richiesto tale mezzo di difesa. Non oltre il momento dell affidamento dell incarico il dipendente deve dare comunicazione all amministrazione della nomina del proprio difensore, anche ai fini dell attivazione delle eventuali coperture assicurative dell ente. 7. L amministrazione, valutati i presupposti e l insussistenza di conflitti di interessi, anche potenziale, con il dipendente, provvederà al rimborso secondo le tariffe professionali vigenti. Articolo 2 Assunzione degli oneri di rimborso delle spese legali 1. Il rimborso viene effettuato in via ordinaria a definitiva chiusura del procedimento giudiziario. 2. Può essere disposto anche a favore di dipendenti cessati dal servizio purché relativo ad attività svolte durante il periodo di servizio.

3 ALLEGATOA alla Dgr n. 733 del 27 maggio 2016 pag. 3/9 3. Nell ambito dei procedimenti penali non è dovuto il rimborso in caso di patteggiamento, amnistia, indulto, oblazione e di ogni istituto di estinzione del giudizio senza pronuncia sul merito che sia rinunciabile da parte dell interessato, inclusa la prescrizione del reato. 4. Nei giudizi penali nei quali al dipendente ha diritto al rimborso solo per alcuni dei capi di imputazione, salvo eventuali conflitti di interesse, questo viene effettuato in misura proporzionale ai capi per cui spetta rispetto al totale. 5. Il rimborso è limitato ad un difensore ed a un domiciliatario per ogni grado del giudizio. Tuttavia, in via eccezionale, la struttura competente, su parere della Avvocatura regionale, può disporre il rimborso delle spese legali sostenute per due difensori, avuto riguardo alla complessità o alla particolare rilevanza del processo, o qualora la difesa attenga a diversi profili disciplinari. 6. La sostituzione del difensore va considerata come difesa di un solo difensore. 7. Le spese peritali sono rimborsate per un solo consulente o nei limiti del numero dei consulenti tecnici d ufficio o periti nominati dal giudice o dal Pubblico Ministero. 8. Nel caso di litisconsorzio ove sono parti la Regione Veneto e i dipendenti si può fare luogo al rimborso delle spese sostenute da questi se il litisconsorzio è necessario o se la difesa dei dipendenti è risultata significativamente utile all Amministrazione. 9. Il rimborso degli oneri legali è subordinato alla presentazione da parte del dipendente della fattura definitiva emessa dal legale di propria fiducia o dal consulente tecnico, redatta secondo le tariffe professionali vigenti. 10. Qualora le prestazioni fatturate al netto degli accessori fiscali e previdenziali, indichino un importo superiore a 5.167,00, la relativa parcella necessita del parere di congruità del competente ordine professionale. 11. Si prescinde da detto parere se gli importi fatturati sono conformi al parametro medio esposto nelle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 (Tariffario professionale forense) e successive modificazioni senza maggiorazione alcuna. 12. Il rimborso per i consulenti tecnici di parte non può superare il limite dei parametri medi previsti dalla relativa tariffa o disciplina professionale, se esistente, ovvero in misura non superiore a quanto liquidato dal giudice al consulente tecnico d ufficio. 13. Il rimborso delle spese legali è maggiorato degli interessi sulle somme liquidate al tasso legale corrente a far data dalla domanda di rimborso, ovvero da quella in cui diventa definitivo il provvedimento giudiziale cui si riferisce il rimborso, fino alla data di liquidazione della somma spettante. 14. Sono rimborsabili i diritti richiesti dagli ordini professionali per il rilascio del visto di congruità. 15. Sono rimborsabili le spese sostenute per tasse e oneri di giustizia (contributo unificato, imposta di registro, spese per CTU liquidate dal Giudice) e verifiche tecniche, posti a carico del dipendente. Articolo 3 Conflitto di interessi e criteri di valutazione 1. Sussiste conflitto di interessi quando, tenendo conto esclusivamente dei fatti in contestazione e del loro accertamento nel procedimento giudiziario, essi siano risultati inconciliabili con l interesse pubblico perseguito nel caso concreto dall Amministrazione regionale.

4 ALLEGATOA alla Dgr n. 733 del 27 maggio 2016 pag. 4/9 2. Ai fini della valutazione della sussistenza del conflitto di interessi si seguono i seguenti criteri non esaustivi, che possono essere adeguati in base all evoluzione della giurisprudenza in materia o dell esperienza acquisita. 3. Nel giudizio penale non configura conflitto di interessi l assoluzione con la formula per cui il fatto non sussiste, l imputato non lo ha commesso o è presente una causa oggettiva di esclusione del reato, sempreché per lo stesso fatto non sia stata irrogata una sanzione disciplinare o, comunque, non si sia interrotto il rapporto di immedesimazione organica per aver agito per fini estranei ai compiti istituzionali. 4. Fatto salvo quanto previsto dall articolo 2, comma 3, nel caso di archiviazione, proscioglimento o assoluzione con le formule non doversi procedere o il fatto non costituisce reato, per estinzione del reato o per una causa personale di non punibilità, va accertata la sussistenza dell eventuale conflitto di interessi. 5. Nel caso in cui il procedimento si estingua senza decisione nel merito va in ogni caso considerato l accertamento acquisito dal Giudice in sede processuale. Nel caso in cui l accertamento sia stato effettuato solo dai magistrati inquirenti o per l esposizione di altre parti in giudizio, o che l accertamento del giudice non sia completo o esaustivo, l Amministrazione può raccogliere le informazioni utili ad accertare l insussistenza del conflitto. 6. Si ha conflitto d interessi in caso di attivazione del procedimento giudiziario da parte del dipendente contro l Amministrazione o di questa nei confronti del dipendente nelle forme previste dall ordinamento, anche a mezzo di denuncia della notizia di reato o di danno erariale, o in caso di costituzione di parte civile della Regione nei confronti del dipendente. Nei casi di attività promossa dalla Regione non sussiste il conflitto di interessi se, all esito del giudizio, risulta accertata l inesistenza di responsabilità, anche indirette, da parte del dipendente nei confronti dell amministrazione. 7. Si ha conflitto di interessi nel caso di irrogazione di sanzione disciplinare per i medesimi fatti oggetto del procedimento penale. 8. Si ha conflitto di interessi, a prescindere dall accertamento della eventuale responsabilità disciplinare, quando sia accertato, anche fuori del procedimento disciplinare, che il dipendente ha tenuto una condotta idonea a recare diretto pregiudizio alla Regione. Altresì quando la Regione, in altro procedimento, sia ritenuta responsabile patrimonialmente per comportamenti avuti dal richiedente. Articolo 4 Adempimenti del dipendente all inizio del procedimento giudiziario 1. Il dipendente sottoposto a procedimento giudiziario per fatti o atti connessi all espletamento del servizio ed all adempimento dei compiti di ufficio, qualora intenda chiedere il rimborso delle spese legali o l anticipazione nei limiti di cui al comma 6 dell art. 89 della L.R. 12/91, deve inviare alla struttura competente in materia di risorse umane, all Avvocatura regionale ed alla struttura che cura la gestione dei rapporti assicurativi, entro 30 giorni da quando ha avuto notizia del procedimento, salvo legittimo impedimento: a) comunicazione dell apertura del procedimento giudiziario; b) copia dell atto giudiziario o di ogni altra documentazione che attesti l esistenza di un procedimento giudiziario che lo riguarda;

5 ALLEGATOA alla Dgr n. 733 del 27 maggio 2016 pag. 5/9 c) dichiarazione con detta comunicazione del nominativo del legale di propria fiducia prescelto. 2. In caso di ritardo nell inoltro dell istanza, l Amministrazione si riserva di valutarne le conseguenze derivanti ai fini dell ammissibilità e/o misura del rimborso. 3. In relazione alla vicenda dedotta in giudizio, gli uffici destinatari della comunicazione possono rilevare eventuali ragioni di incompatibilità del difensore o di inopportunità della scelta e comunicarle tempestivamente al dipendente. 4. Sarà cura delle stesse strutture segnalare il sopravvenire di eventuali situazioni di incompatibilità o di inopportunità insorte durante il processo o l esercizio dell attività defensionale. 5. Il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, l eventuale esistenza di polizze assicurative, personali o attivate dalla Regione Veneto, che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione, in tal caso dandone contestuale avviso alla Regione ai sensi e per gli effetti dell art c.c. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di nomina di periti. Articolo 5 Adempimenti del dipendente a conclusione definitiva del procedimento giudiziario 1. La domanda di rimborso va presentata alla struttura competente in materia di risorse umane e, per conoscenza, all Avvocatura regionale ed alla struttura competente in materia di coperture assicurative, entro 30 giorni dalla definizione del giudizio. 2. Alla domanda dovrà allegare: a) il provvedimento conclusivo del giudizio, con l indicazione della data in cui esso è passato in giudicato; b) le fatture quietanzate del difensore, eventualmente corredate delle parcelle, dalle quali deve evidenziarsi l attività defensionale svolta; c) il visto del consiglio dell ordine professionale qualora dovuto ai sensi del precedente articolo L Amministrazione si riserva di chiedere per ogni fine istruttorio copia della documentazione di causa inerente il procedimento giudiziario (es. copie verbali di udienza, scritti difensivi, ecc.), 4. In caso di mancata produzione della documentazione di cui ai commi 2 e 3 l Amministrazione si riserva di chiederne l esibizione e di sospendere la procedura di pagamento fino alla loro produzione. 5. In caso di rimborso delle spese peritali è necessario allegare copia della perizia e del provvedimento giudiziario che la ha autorizzata o resa necessaria. 6. Nel caso sia stata redatta perizia a sostegno dell attività defensionale senza alcun collegamento a un provvedimento preventivo del Giudice o del Pubblico Ministero, dovrà essere allegata una breve relazione nella quale sono indicate le ragioni dell affidamento dell incarico peritale, il contenuto della relativa attività e i risultati che da essa il dipendente intendeva raggiungere o ha conseguito. In tal caso l Amministrazione si riserva di valutare la pertinenza di detta attività alla difesa del dipendente.

6 ALLEGATOA alla Dgr n. 733 del 27 maggio 2016 pag. 6/9 Articolo 6 Anticipazioni in corso di giudizio 1. Ad esclusione dei casi in cui l azione è stata promossa dalla Regione o in quelli nei quali vi è stata costituzione di parte civile nei confronti del dipendente imputato, la struttura competente in materia di risorse umane, a norma dell articolo 89, comma 6, della legge regionale 10 giugno 1991 n. 12, può erogare delle anticipazioni sulle spese sostenute in corso di giudizio, nei limiti del 70% delle parcelle emesse dal difensore. 2. Il beneficiario dovrà in tal caso presentare motivata richiesta alla struttura competente in materia di risorse umane e, per conoscenza, all Avvocatura regionale ed alla struttura che cura la gestione dei rapporti assicurativi con l impegno scritto a restituire l anticipazione, autorizzando la Regione a trattenere i relativi importi dagli emolumenti spettanti, nei limiti previsti dalla legge per la pignorabilità dei crediti da lavoro, nel caso di sentenza di condanna esecutiva per dolo o colpa grave o per accertato conflitto di interessi, anche potenziale, con la Regione, o comunque, in ogni caso in cui non venga riconosciuto il rimborso delle spese. 3. Ricevuta la domanda di anticipazione, la struttura competente in materia di risorse umane, prima di provvedere al riconoscimento del beneficio, acquisisce dall Avvocatura regionale e dalla struttura regionale competente nella materia di cui agli atti del procedimento giudiziario un parere in merito alla rimborsabilità delle spese legali, con particolare riferimento all insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, con la Regione. 4. Ogni somma percepita come anticipazione dovrà essere restituita, maggiorata degli interessi legali dal ricevimento dell acconto alla sua restituzione, in ogni caso in cui il dipendente non possa accedere al rimborso delle spese legali o non presenti domanda per il pagamento del saldo. Articolo 7 Procedimento per il rimborso delle spese legali 1. La struttura competente in materia di risorse umane, sentita l Avvocatura regionale, valuta che tra il difensore o il perito e l amministrazione regionale non sussistano situazioni che rendono la designazione incompatibile o inopportuna e la segnala al dipendente con l invito a provvedere a modificare l incarico. 2. Nel caso in cui il dipendente non aderisca all invito, l Amministrazione valuterà in sede di esame della richiesta di rimborso se e in che misura riconoscere il rimborso. 3. L eventuale mancata contestazione della scelta del difensore e/o del consulente non incide sulla valutazione della rimborsabilità delle spese legali di cui sarà chiesto il rimborso. 4. L istruttoria inerente la richiesta di rimborso delle spese legali è svolta a cura dell Ufficio incaricato, il quale dovrà: a) verificare la regolarità della documentazione presentata; b) verificare l esistenza e l operatività di coperture assicurative concorrenti con la domanda di rimborso; c) acquisire dall Avvocatura regionale e dalla struttura regionale competente nella materia di cui agli atti del procedimento giudiziario un parere in merito alla

7 ALLEGATOA alla Dgr n. 733 del 27 maggio 2016 pag. 7/9 rimborsabilità delle spese legali, con particolare riferimento alla insussistenza del conflitto di interessi con la Regione; d) acquisire dalla Avvocatura regionale un parere in ordine alla congruità della parcella o della fattura rispetto ai tariffari professionali, laddove l importo delle prestazioni sia complessivamente inferiore ad 5.167,00 o, se superiore, un parere che attesti che gli importi delle singole prestazioni sono inferiori o uguali al valore medio indicato nelle tabelle allegate al D.M , n. 55, senza alcuna maggiorazione; e) disporre il rimborso delle spese legali se ne ricorrono i presupposti, al netto di eventuali rimborsi ricevuti da compagnie di assicurazione o da terzi. 5. Il procedimento di rimborso, comprensivo del visto di monitoraggio contabile da parte dell Avvocatura, si conclude entro 120 giorni dal ricevimento della domanda. I pareri previsti devono essere rilasciati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento per la concessione delle anticipazioni si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Articolo 8 Surrogazione della Regione nei confronti del dipendente 1. La Regione, ha diritto di surrogarsi al dipendente, nei limiti di quanto sostenuto e/o rimborsato per la sua difesa, nei confronti dei soggetti terzi o di eventuali compagnie di assicurazioni presso le quali il dipendente medesimo abbia contratto o risulti comunque beneficiario di polizze assicurative per il rischio spese di lite giudiziaria (o dall effetto equivalente). Articolo 9 Responsabilità civile verso terzi 1. Il dipendente, ove al procedimento giudiziario sia connessa richiesta di risarcimento danni da parte di terzi nei confronti suoi e/o della Regione, deve: a) comunicare immediatamente, salvo comprovato legittimo impedimento, e comunque entro 30 giorni da quando ne ha avuto notizia, l inizio del relativo procedimento giudiziario anche alla struttura competente in materia di coperture assicurative, al fine di permettere a tale struttura l assunzione di qualsivoglia atto e/o provvedimento connesso e/o conseguente alla polizza assicurativa per la RCT in essere; b) allegare, alla suddetta comunicazione, copia dell atto giudiziario e di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario di cui trattasi; c) contestualmente, avvisare ai sensi e per gli effetti dell art c.c., con apposita dichiarazione resa in base agli art. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, dell eventuale stipula di polizze in suo favore che potrebbero conferirgli diritto, in caso di richieste di risarcimento danni nei suoi confronti, ad ottenere rimborsi da compagnie di assicurazione o l obbligo di queste ultime a tenerlo indenne. 2. La Regione, ove necessario, ha diritto di surrogarsi al dipendente, nei limiti di quanto sostenuto per averlo tenuto indenne dalle richieste di risarcimento danni da parte di terzi, nei confronti di eventuali assicurazioni presso le quali il dipendente medesimo abbia contratto e/o benefici di polizze assicurative per il rischio RCT.

8 ALLEGATOA alla Dgr n. 733 del 27 maggio 2016 pag. 8/9 Articolo 10 Tutela della riservatezza 1. La Regione rende nota la seguente informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 contestualmente alla pubblicità del presente regolamento. 2. La Regione è autorizzata dall art. 112 del D.Lgs. n. 196/2003 ad effettuare il trattamento dati dei propri dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro, senza chiedere il consenso ai medesimi dipendenti. Nella gestione del rapporto rientra anche il patrocinio legale per il quale la relativa raccolta dati è finalizzata : a) valutare la sussistenza di un eventuale conflitto di interesse, impedivo all accoglimento dell istanza; b) ad attivare l eventuale copertura assicurativa del rischio spese di giudizio presso Compagnie di Assicurazione, se previsto dal CCNL vigenti. 3. In presenza di un eventuale rifiuto del dipendente a fornire le informazioni (dati) che verranno richieste, la Regione potrebbe non essere in grado di valutare compiutamente l istanza e, conseguentemente, comportare l eventuale non accoglimento della medesima. 4. I dati raccolti saranno trattati, anche con l ausilio di strumenti elettronici, in modo corretto, lecito e pertinente allo scopo per il quale sono raccolti, con le opportune modalità che permettano di identificare l interessato solo in caso di necessità. 5. Possono venire a conoscenza dei dati del dipendente il titolare del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento e gli incaricati appositamente designati e incaricati ad effettuare le relative operazioni di trattamento dati. 6. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto in persona del suo legale rappresentante pro tempore; il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore responsabile della Sezione Risorse Umane; 7. Ciascun destinatario del presente regolamento è altresì informato che, con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al Responsabile, ha diritto di ottenere: a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; b) l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare e del responsabile; c) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; e) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere c) e d) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; f) inoltre, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

9 ALLEGATOA alla Dgr n. 733 del 27 maggio 2016 pag. 9/9 Articolo 11 Disposizioni finali 1. Il presente regolamento si applica anche a tutte le domande pendenti al momento della sua adozione.

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