Il presente fascicolo informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni Generali di Assicurazione

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1 Contratto per l Assicurazione dei rischi di morte dovuta a infortunio, invalidità permanente totale, inabilità temporanea totale, perdita d impiego e ricovero ospedaliero CPI Creditor Protection Insurance IW CREDIT 9.M Il presente fascicolo informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni Generali di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa UBI Assicurazioni S.p.A. Società soggetta alla direzione e coordinamento di

2 NOTA INFORMATIVA I dati contenuti nella presente nota informativa sono aggiornati al 1/12/21. La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell articolo 31 del Regolamento Trasparenza, il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenza dal Regolamento Trasparenza. Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle condizioni di assicurazione. Avvertenza: La compagnia rinvia al proprio sito internet per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA 1. Informazioni Generali UBI Assicurazioni S.p.A. - Impresa assicurativa soggetta al coordinamento e controllo di F&B Insurance Holding S.A./N.V - ha sede in Milano, Via Tolmezzo 15, 2132, Tel , Fax , sito internet: indirizzo di posta elettronica: ubiassicurazioni@ubiassicurazioni.it ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del Commercio e dell Artigianato del (G.U. del n. 62); il numero d Iscrizione all Albo delle Imprese di assicurazione è Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro , dei quali Euro a titolo di capitale sociale ed Euro a titolo di riserve patrimoniali. L indice di solvibilità dell Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 18%. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto di assicurazione CPI Creditor Protection Insurance IW Credit 9.M non prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza. Si rinvia all Art. 5 Durata e cessazione delle singole coperture assicurative per quanto concerne gli aspetti di dettaglio relativi alla durata del contratto di assicurazione. Pag. 1 di 15 Mod. UBI ASS. 498 ed. 1/ 12/ 21

3 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto di assicurazione CPI Creditor Protection Insurance IW Credit 9.M è un assicurazione a premio unico, che ha lo scopo di garantire l Assicurato dai rischi di Morte dovuta a Infortunio, Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d Impiego e Ricovero Ospedaliero, così indirettamente evitando il rischio che l Assicurato stesso non sia in grado di far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti di IW Bank S.p.A. ( Banca ) per effetto della stipula di un Operazione di Finanziamento. Per tale finalità l Assicurato, all atto dell adesione alla polizza, ha la possibilità di attivare una o entrambe le garanzie sinteticamente descritte di seguito: A) Garanzia 1 Protezione Debito, composta dalla seguente copertura: e/o Morte dovuta a Infortunio e Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia, sottoscrivibile da parte di tutte le tipologie di Assicurati. La presente copertura garantisce l Assicurato dai rischi di morte dovuta a Infortunio, avvenuta nel periodo di validità dell assicurazione e non oltre la sua scadenza e di Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia rispettivamente occorso o insorta successivamente alla data di effetto del contratto e non oltre la sua scadenza; si rinvia all Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative - Sezione A per i maggiori dettagli della copertura. La prestazione assicurata è il pagamento di una somma pari al debito residuo al momento del sinistro costituito da capitale ed interessi maturati al momento dello stesso determinata secondo le modalità previste all Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative e liquidata al netto di eventuali altri indennizzi già corrisposti per lo stesso sinistro in virtù delle altre garanzie prestate dalla polizza; B) Garanzia 2 Protezione Rata, composta dalle seguenti coperture: Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, sottoscrivibile da parte degli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi. La presente copertura garantisce l Assicurato dal rischio di Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, rispettivamente occorso o insorta successivamente alla data di effetto del contratto e non oltre la sua scadenza; si rinvia all Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative - Sezione B per i maggiori dettagli della copertura. La prestazione assicurata è il pagamento di un indennità mensile pari alla/e rata/e in scadenza nel periodo nel quale si è verificata l inabilità, calcolata/e secondo le modalità previste all Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative; Perdita d Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo, sottoscrivibile da parte degli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti del settore privato che abbiano superato il periodo di prova e risultino assunti da almeno 6 mesi. La presente copertura garantisce l Assicurato dal rischio di Perdita d Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo notificato successivamente alla data di effetto del contratto e non oltre la sua scadenza; si rinvia all Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative - Sezione C per i maggiori dettagli della copertura. La prestazione assicurata è il pagamento di un indennità mensile pari alla/e rata/e in scadenza nel periodo nel quale si è verificata la disoccupazione, calcolata/e secondo le modalità previste all Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative; pag. 2 di 15 Mod. UBI ASS. 498 ed. 1/ 12/ 21

4 Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, sottoscrivibile da parte degli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti del settore pubblico. La presente copertura garantisce l Assicurato dal rischio di Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, rispettivamente occorso o insorta successivamente alla data di effetto del contratto e non oltre la sua scadenza; si rinvia alla all Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative - Sezione D per i maggiori dettagli della copertura. La prestazione assicurata è il pagamento di un indennità mensile pari alla/e rata/e in scadenza nel periodo nel quale si è verificato il ricovero, calcolata/e secondo le modalità previste all Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative; Con riferimento alla Garanzia 2 Protezione Rata, nel caso in cui l Assicurato modifichi la sua condizione professionale durante il periodo di assicurazione (passando ad esempio da Lavoratore Autonomo a Lavoratore Dipendente o viceversa), l assicurazione si modificherà automaticamente, nel senso che, in occasione del sinistro, sarà valida la copertura corrispondente alla condizione occupazionale dell Assicurato al momento del sinistro stesso. Per maggior dettaglio si rimanda alla lettura delle Definizioni e dell Art. 1 Oggetto della garanzia delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: Ciascuna delle garanzie è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, nonché a condizioni di sospensione che possono determinare il mancato pagamento dell indennizzo. Si richiama in particolare l attenzione sugli articoli 2 - Persone assicurabili e formalità di adesione alla copertura assicurativa, 3 - Persone non assicurabili, 7 - Prestazioni relative alle coperture assicurative, Sezioni A.2, A.3, B.3, B.4, C3, C4, D3, D4 delle condizioni di assicurazione per i relativi aspetti di dettaglio. Avvertenza: Si richiama l attenzione del Contraente e dell Assicurato sulle carenze, franchigie, massimali e limitazioni elencati per ciascuna delle singole garanzie nelle tabelle che seguono. Si rinvia per maggiori informazioni di dettaglio all Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative, Sezioni A.3, A.4, B.3, B.4, B.5, C.3, C.4, C.5, D.3, D.4 e D.5. In particolare, nelle tabelle, sono riportate tutte le principali informazioni relative alle garanzie e alle prestazioni offerte: pag. 3 di 15 Mod. UBI ASS. 498 ed. 1/ 12/ 21

5 Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Massimali / Limiti Massima durata della garanzia Assicurabilità Lavoratori autonomi Assicurabilità Lavoratori Dipendenti del settore privato Assicurabilità Non Lavoratori e Lavoratori dipendenti del settore pubblico Morte dovuta a Infortunio e Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia Indennizzo pari al debito residuo 18 giorni solo per Invalidità Perm. dovuta a Malattia Nessuna Debito residuo al momento del sinistro, in ogni caso non eccedente Euro 2.,. In caso di importo finanziato superiore a tale ammontare, l indennità sarà ridotta proporzionalmente al rapporto tra detto limite e l importo finanziato Durata del finanziamento con il massimo di 36 mesi SI SI SI Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia Pagamento dell'indennità mensile 9 giorni solo per Malattia 3 giorni Massimale per ciascuna indennità mensile pari a Euro 1.6,. In caso di importo finanziato superiore a Euro 2., l indennità sarà ridotta proporzionalmente al rapporto tra detto limite e l ammontare erogato. Massimo 12 indennità per sinistro e 24 per l'intera durata contrattuale Durata del finanziamento con il massimo di 12 mesi SI NO NO pag. 4 di 15 Mod. UBI ASS. 498 ed. 1/ 12/ 21

6 Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Massimali / Limiti Massima durata della garanzia Assicurabilità Lavoratori autonomi Assicurabilità Lavoratori Dipendenti del settore privato Assicurabilità Non Lavoratori e Lavoratori dipendenti del settore pubblico Perdita d'impiego per Giustificato Motivo Oggettivo Pagamento dell'indennità mensile 9 giorni 3 giorni Massimale per ciascuna indennità mensile pari a Euro 1.6,. In caso di importo finanziato superiore a Euro 2., l indennità sarà ridotta proporzionalmente al rapporto tra detto limite e l ammontare erogato. Massimo 12 indennità per sinistro e 24 per l'intera durata contrattuale Durata del finanziamento con il massimo di 12 mesi NO SI NO Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia Pagamento dell'indennità mensile 9 giorni solo per Malattia 7 giorni Massimale per ciascuna indennità mensile pari a Euro 1.6,. In caso di importo finanziato superiore a Euro 2., l indennità sarà ridotta proporzionalmente al rapporto tra detto limite e l ammontare erogato. Massimo 12 indennità per sinistro e 24 per l'intera durata contrattuale Durata del finanziamento con il massimo di 12 mesi NO NO SI Nel caso di più cointestatari assicurati nell ambito della stessa Operazione di Finanziamento, l indennizzo previsto per ciascun Assicurato è proporzionale al numero degli Assicurati stessi. Nell ulteriore tabella che segue, vengono fornite le indicazioni necessarie per illustrare il funzionamento delle carenze e delle franchigie che riguardano le varie garanzie, prendendo come esempio un Operazione di Finanziamento e una polizza aventi decorrenza dal giorno 1/1/21: pag. 5 di 15 Mod. UBI ASS. 498 ed. 1/ 12/ 21

7 A B C D E F Garanzia Decorrenza della polizza dal Carenza Sinistri non in garanzia perché accaduti nel periodo di carenza Data di inizio garanzia perché è trascorso il periodo di carenza Franchigia (periodo da non conteggiare ai fini del calcolo dell indennità spettante) Morte dovuta a Infortunio 1/1/21 Nessuna Nessuno 1/1/21 Nessuna Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia 1/1/21 Nessuna per gli Infortuni 18 giorni per Malattia Nessuno 1/1/21 Tutti quelli accaduti fino al 29/6/21 3/6/21 Nessuna Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia 1/1/21 Nessuna per gli Infortuni 9 giorni per Malattia Nessuno 1/1/21 3 giorni Tutti quelli accaduti fino al 31/3/21 1/4/21 3 giorni Perdita d'impiego per Giustificato Motivo Oggettivo 1/1/21 9 giorni Tutti quelli accaduti fino al 31/3/21 1/4/21 3 giorni Ricovero ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia 1/1/21 Nessuna per gli Infortuni 9 giorni per Malattia Nessuno 1/1/21 7 giorni Tutti quelli accaduti fino al 31/3/21 1/4/21 7 giorni pag. 6 di 15 Mod. UBI ASS. 498 ed. 1/ 12/ 21

8 Con riferimento all Operazione di Finanziamento e alla polizza aventi le caratteristiche sopra indicate, dunque: a) un sinistro relativo alla garanzia Morte dovuta a Infortunio rientra da subito in copertura, non essendo prevista per questa garanzia né carenza (colonna C) né franchigia (colonna D); b) lo stesso criterio vale per la garanzia Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio; c) un sinistro relativo alla garanzia Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia, non rientra in copertura nel caso la malattia insorga entro il 29/6/21 (colonna D), in quanto l evento rientra nel periodo di carenza di 18 giorni previsto dalla polizza (colonna C); l evento risulta invece coperto dalla garanzia nel caso in cui si verifichi il 3/6/21 o successivamente (colonna E), essendo in tal caso trascorso il periodo di carenza. Per quanto concerne le altre garanzie Inabilità Temporanea Totale, Perdita d Impiego e Ricovero Ospedaliero, nel calcolare l indennizzo spettante all Assicurato andrà applicato, al termine dei rispettivi periodi di carenza, il periodo di franchigia previsto per ciascuna copertura (colonna F). Per un sinistro denunciato, ad esempio, in data 31/5/21 e relativo alla garanzia Inabilità Temporanea Totale, il periodo valido ai fini del calcolo dell indennizzo è quello successivo al 3/6/21, cioè trascorso il periodo di franchigia di 3 giorni (colonna F). Lo stesso procedimento indicato per l Inabilità Temporanea Totale, con i periodi di carenza e franchigia rispettivamente previsti, vale per le garanzie Perdita d Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo e Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura delle Definizioni e dell Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative. Avvertenza: All Art. 11 Somme assicurate sono indicati gli importi massimi che possono essere garantiti con la polizza. In particolare, per l insieme di Operazioni di Finanziamento stipulate dall Assicurato e garantite dal contratto, l Impresa si impegna a corrispondere: relativamente alle garanzie Morte dovuta a Infortunio e Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia, una somma massima di 2.,; relativamente alle garanzie Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, Perdita d Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo e Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, un indennità mensile massima di 1.6,, un massimo di 12 indennità mensili per ciascun sinistro e un massimo di 24 indennità mensili per l intero periodo assicurativo. L Art. 11 Somme assicurate indica altresì che, nel caso in cui l importo finanziato dalla Banca per una o più Operazioni di Finanziamento risultasse superiore a 2.,, in caso di sinistro tutte le indennità spettanti ai sensi della polizza verranno ridotte in proporzione, determinandone l importo in base alla formula seguente: Somma assicurata Indennizzo = x Indennità dovuta (debito residuo o indennità mensile) Somma erogata pag. 7 di 15 Mod. UBI ASS. 498 ed. 1/ 12/ 21

9 Prendendo come esempio un Operazione di Finanziamento con queste caratteristiche: importo erogato 25.; rateazione: mensile; durata dell operazione: 3 mesi (25 anni); tasso di interesse: 5,%; importo mensile della rata: 1.461,48, in caso di sinistro che interessi le garanzie Morte dovuta a Infortunio o Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia, poniamo alla fine del decimo anno, con debito residuo di ,19, l indennizzo a favore dell Assicurato sarà pari a Euro ,95, ricavato in base alla seguente formula: x ,19 = , mentre in caso di sinistro che interessi le garanzie Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, Perdita d Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo o Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, l indennità mensile a favore dell Assicurato sarà pari a Euro 1.169,18, ricavata in base alla seguente formula: x 1.461,48 = 1.169, Dichiarazioni dell assicurato in ordine alla circostanza del rischio - Nullità Si richiama l attenzione del Contraente e dell Assicurato sulla circostanza che, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché, nei casi più gravi, la stessa cessazione dell assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Non previsti. 6. Premi Il premio della presente polizza: è unico e viene cioè corrisposto una sola volta per tutta la durata contrattuale, senza possibilità di frazionamento; viene versato all Impresa dalla Banca per conto dell Assicurato, che ha conferito mandato alla Banca stessa; non prevede l applicazione di sconti da parte dell Impresa o dell intermediario. Si informa il Contraente e l Assicurato che il premio corrisposto è gravato dei seguenti costi, connessi alla presente polizza e posti a carico dell Assicurato: 1) spese di emissione polizza 5,; 2) commissioni di intermediazione corrisposte in media all intermediario in relazione al presente prodotto: 1 ogni 1 di premio imponibile versato, corrispondenti al 1% del premio imponibile. pag. 8 di 15 Mod. UBI ASS. 498 ed. 1/ 12/ 21

10 Avvertenza: In caso di estinzione integrale anticipata dell Operazione di Finanziamento o di trasferimento dell Operazione di Finanziamento ad altro soggetto (Surroga), le garanzie assicurative cessano e l Assicurato ha diritto di ottenere il rimborso del premio pagato e non usufruito in virtù di detta cessazione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita. In questo caso saranno trattenute, oltre alle spese di emissione di cui al precedente punto 1), anche le spese di rimborso, pari a 1,. Qualora il premio da restituire risultasse pari o inferiore al totale dei suddetti importi, non si darà luogo ad alcun rimborso. Su sua specifica richiesta, in alternativa al rimborso, l Assicurato ha la facoltà di mantenere in vigore la copertura assicurativa, dandone comunicazione all Impresa contestualmente all estinzione dell Operazione di Finanziamento. Si rinvia all Art. 1 Rimborso del premio per i dettagli e per quanto attiene la modalità di calcolo del premio da restituire, unitamente all indicazione degli altri casi per i quali è previsto il rimborso del premio all Assicurato. 7. Rivalse L Impresa rinuncia, a favore dell Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surroga di cui all art del Codice Civile verso eventuali terzi soggetti responsabili del sinistro. 8. Diritto di recesso L Assicurato ha diritto di recedere dalla polizza entro 3 giorni dalla data di decorrenza della stessa, dandone comunicazione all Impresa, anche per il tramite dell Intermediario, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora il premio fosse stato già corrisposto, l Impresa, direttamente o per il tramite dell Intermediario, provvederà al suo rimborso, al netto delle imposte, entro i 3 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Sono fatte salve le altre ipotesi di recesso previste dalla Legge. Si rinvia all Art. 6 Diritto di recesso dell Assicurato per informazioni di maggior dettaglio. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell art del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 1. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico dell Assicurato. Regime fiscale dei premi I premi di tutte le garanzie prestate dalla polizza sono soggetti all imposta del 2,5%. I premi corrisposti per la garanzia Invalidità Permanente Totale da Malattia, danno diritto ad una detrazione del 19% dall imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. L importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare Euro 1.291,14. Trattandosi di polizza a premio unico, la detrazione potrà essere effettuata - nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa - esclusivamente in fase di dichiarazione dei redditi relativi all anno di adesione e corresponsione del premio. Nessuna ulteriore detrazione potrà essere effettuata negli anni successivi. pag. 9 di 15 Mod. UBI ASS. 498 ed. 1/ 12/ 21

11 Regime fiscale delle somme corrisposte Le somme corrisposte in caso di sinistro sono esenti dall IRPEF. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - Liquidazione Avvertenza: Si richiama l attenzione del Contraente e dell Assicurato sulla circostanza che le condizioni di assicurazione regolamentano i seguenti aspetti relativi alla denuncia ed alla liquidazione del sinistro: individuazione del momento di insorgenza del sinistro; esistenza di modalità e termini di denuncia del sinistro; spese per l accertamento del danno; ipotesi in cui è prevista la visita medica; procedure liquidative. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura degli Art. 12 Denuncia dei Sinistri Documentazione Criteri di liquidazione, Art. 13 Liquidazione dei sinistri e Art. 17 Arbitrato. Avvertenza: Si richiama l attenzione del Contraente e dell Assicurato sulla circostanza che le condizioni di assicurazione dispongono che le indennità dovute dall Impresa in caso di sinistro vengano versate al Contraente, e da questa computate a credito dell Assicurato al fine di estinguere o ridurre il debito riveniente dall Operazione di finanziamento. Le condizioni di assicurazione individuano altresì i soggetti beneficiari delle indennità in caso di estinzione integrale anticipata dell Operazione di Finanziamento o di surroga. Si rinvia all Art. 13 Liquidazione dei sinistri per informazioni di maggior dettaglio. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all Impresa ed indirizzati a: UBI Assicurazioni S.p.A. Servizio Antifrode e Reclami Via Tolmezzo Milano Fax reclami@ubiassicurazioni.it. Sarà cura dell Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Potranno essere presentati direttamente a: ISVAP Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Provate e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, Roma eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; pag. 1 di 15 Mod. UBI ASS. 498 ed. 1/ 12/ 21

12 i reclami già presentati direttamente all Impresa e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte dell Impresa stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all Impresa e dell eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l ISVAP, ai fini dell avvio dell istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l autorità competente, il Contraente e l Assicurato. 14. Arbitrato L Art.17 Arbitrato indica che l Assicurato e l Impresa, in caso di controversie su natura e valutazione delle lesioni, delle malattie o sul grado di inabilità e/o invalidità, hanno la facoltà di rimettere la decisione ad un collegio di tre medici. In tal caso l Assicurato e l Impresa sostengono le proprie spese e remunerano il medico da esse designato, contribuendo ognuna per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Avvertenza Fermo quanto previsto all Art. 17 Arbitrato, resta salva la possibilità per le Parti di rivolgersi all Autorità Giudiziaria per qualunque controversia derivante dall applicazione od interpretazione della polizza. 15. Informazioni aggiuntive Qualora in corso di contratto dovessero intervenire delle variazioni nelle informazioni contenute nel presente documento, non derivanti da disposizioni normative, saranno oggetto di comunicazione nella sezione appositamente dedicata del sito internet dell Impresa. pag. 11 di 15 Mod. UBI ASS. 498 ed. 1/ 12/ 21

13 GLOSSARIO La presente parte della nota informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un contratto assicurativo CPI Creditor Protection Insurance, che il Contraente e l Assicurato potranno utilizzare per una migliore comprensione del contratto assicurativo. Si avvertono tuttavia il Contraente e l Assicurato che le definizioni di seguito riportate non assumono alcun significato ai fini dell interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nelle Condizioni di Assicurazione. Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società e la Contraente. Assicurato: persona fisica su cui viene stipulato il contratto o a cui si riferisce il rischio oggetto di assicurazione, che può coincidere o no con il/la Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Assicuratore: Società autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con la quale il/la Contraente stipula il contratto di assicurazione. Beneficiario: persona fisica o giuridica designata nel contratto dal/la Contraente, che può coincidere o no con il/la Contraente stessa e con l Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l evento assicurato. Carenza: periodo di tempo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo l Impresa non corrisponde la prestazione assicurata. Caricamenti: parte del premio versato dal/la Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell Impresa. Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo 7 settembre 25, n. 29 Compagnia/Impresa di Assicurazione: Vedi Assicuratore. Condizioni contrattuali (o di polizza): insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse della Società può collidere con quello della Contraente. Contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione con la Compagnia e che versa alla Compagnia il relativo premio. Contratto di assicurazione: contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell assicurato. Costi accessori (diritti fissi): oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi. Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono operanti ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. pag. 12 di 15 Mod. UBI ASS. 498 ed. 1/ 12/ 21

14 Detraibilità fiscale (del premio versato): misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi. Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace. Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Fascicolo informativo: l insieme della documentazione informativa da consegnare al Contraente, composto da: Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario e Proposta di Assicurazione. Franchigia assoluta: periodo di tempo superato il quale la Società indennizza il sinistro. Franchigia relativa: periodo di tempo superato il quale la Società indennizza il sinistro a partire dalla data dell evento. Garanzia: copertura assicurativa prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario (es. decesso, invalidità permanente totale,...). Impresa: Vedi Assicuratore. Inabilità temporanea totale: incapacità totale ad attendere alle proprie occupazioni per un periodo di tempo limitato. Indennizzo: somma dovuta dalla Società al beneficiario in caso di sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Invalidità Permanente Totale: definitiva e totale incapacità dell Assicurato ad attendere alle proprie abituali occupazioni. ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell assicurato non dipendente da infortunio. Massimale: somma massima garantita dalla Compagnia al Beneficiario. Montante lordo: la somma delle rate mensili da versare, previste dal piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Nota Informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell ISVAP che la Compagnia deve consegnare alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza. Perdita di Impiego: perdita dell impiego non dipendente dalla volontà dell assicurato. Periodo di copertura (o di efficacia): periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti. Premio annuo: importo versato annualmente alla Società secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione. pag. 13 di 15 Mod. UBI ASS. 498 ed. 1/ 12/ 21

15 Premio complessivo (o lordo): importo complessivo da versare alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. Premio di tariffa: somma di premio puro e dei caricamenti. Premio periodico: premio versato all inizio di ciascun periodo secondo quanto previsto dal contratto. Può essere stabilito in misura costante, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può cambiare di periodo in periodo. Premio puro: importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Società con il contratto di assicurazione. E la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulle probabilità di morte o di sopravvivenza dell assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all andamento dei mercati finanziari. Premio unico: importo da corrispondere in soluzione unica alla Società al momento della conclusione del contratto di assicurazione. Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Prestazione assicurata: somma che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato. Principio di adeguatezza: principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dalla Contraente in fase pre-contrattuale ogni informazione utile a valutare l adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio. Proposta: documento o modulo sottoscritto dall Assicurato con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Questionario medico: modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione. Recesso (o diritto di ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. Regolamento Trasparenza: Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 21 Ricorrenza annuale: l anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione. Ricovero ospedaliero: degenza che comporti almeno un pernottamento in una struttura ospedaliera. Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Società di Assicurazione: Vedi Assicuratore. Sovrappremio: maggiorazione di premio richiesta dalla Società nel caso in cui l assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo). pag. 14 di 15 Mod. UBI ASS. 498 ed. 1/ 12/ 21

16 Tasso di premio: importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione. UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa Il rappresentante legale Dott. Benoit Paul Fontaine pag. 15 di 15 Mod. UBI ASS. 498 ed. 1/ 12/ 21

17 Polizza CPI Creditor Protection Insurance IW Credit 9.M Condizioni di Assicurazione UBIAss. 498 Ed. 1/12/21 Pag. 1 di 2 UBI Ass. 27

18 SOMMARIO Definizioni Pag. 3 Condizioni di assicurazione Pag. 7 Art. 1 - Oggetto della garanzia Pag. 7 Art. 2 - Persone assicurabili e formalità di adesione alla copertura ass. va Pag. 7 Art. 3 - Persone non assicurabili Pag. 7 Art. 4 - Decorrenza delle posizioni assicurative e pagamento del premio Pag. 8 Art. 5 - Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative Pag. 8 Art. 6 - Diritto di recesso dell'assicurato Pag. 9 Art. 7 - Prestazioni relative alle coperture assicurative Pag. 9 Art. 8 Esclusioni Pag. 13 Art. 9 - Determinazione del premio Pag. 14 Art. 1 - Rimborso di Premio Pag. 14 Art Somme assicurate Pag. 15 Art Denuncia dei Sinistri - Documentazione - Criteri di liquidazione Pag. 15 Art Liquidazione dei sinistri Pag. 19 Art Altre assicurazioni Pag. 19 Art Estensione territoriale Pag. 19 Art Cessione della polizza Pag. 19 Art Arbitrato Pag. 2 Art Foro competente Pag. 2 Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Pag. 2 Art. 2 - Prescrizione Pag. 2 Art Modifiche dell assicurazione Pag. 2 Art Imposte ed oneri fiscali Pag. 2 Art. 23 Forma delle comunicazioni Pag. 2 Art Legge applicabile Pag. 2 Pag. 2 di 2 UBI Ass. 27

19 DEFINIZIONI Accollo: Assicurato: Attività sportiva Professionistica: contratto con il quale un soggetto (accollante) assume il debito che l Assicurato (accollato) ha nei confronti della Banca (accollatario) in forza dell Operazione di Finanziamento, con o meno la liberazione dell accollato a seconda della volontà delle parti (art del Codice Civile). la persona fisica in qualità di richiedente o cointestatario dell Operazione di Finanziamento concessa dal Contraente. attività sportiva remunerata con una qualsiasi forma di compenso, svolta con carattere di continuità da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell attività dilettantistica da quella professionistica. Beneficiario: il Contraente. Vedere in proposito anche l Art. 13 Liquidazione dei sinistri. Carenza: Cartella clinica: Contraente: intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza della Polizza e la validità delle garanzie assicurative, durante il quale le coperture non sono operanti. documento ufficiale, avente la natura di atto pubblico, redatto durante il ricovero, diurno o con pernottamento, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico. IW Bank S.p.A., che stipula la polizza per conto degli Assicurati. Debito residuo: l importo residuo in linea capitale dell Operazione di Finanziamento, dovuto dall Assicurato alla Banca erogatrice del finanziamento, compresi gli interessi maturati al momento del sinistro e non ancora corrisposti, escluso qualsiasi altro importo dovuto dall Assicurato quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, penali, commissioni bancarie, spese di incasso, corrispettivi per risoluzione anticipata ecc. Franchigia assoluta: periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini di Polizza, l Assicurato non ha diritto ad alcuna Indennità. Pag. 3 di 2 UBI Ass. 27

20 Impresa: Inabilità Temporanea Totale: UBI Assicurazioni S.p.A. l impossibilità fisica di esercitare la propria professione o mestiere, a condizione che, nel periodo assicurativo in cui si è verificato il sinistro, l Assicurato eserciti effettivamente una regolare attività lavorativa. Indennità, Indennizzo, Prestazione: la somma liquidabile dall Impresa a termini di polizza. Indennità mensile: Infortunio: Invalidità Permanente Totale: Istituto di Cura: l importo pari alla rata in scadenza se mensile, a 1/3 se trimestrale, a 1/6 se semestrale, comprensivo di quota capitale e interessi con riferimento al piano di ammortamento in essere con il Contraente. evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili. perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione o mestiere svolta dall Assicurato, in misura superiore al 65% della capacità totale. l ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria di ricovero, sia convenzionato che non convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, dotato di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di stati patologici mediante l'intervento di personale medico o paramedico abilitato. Non sono considerati convenzionalmente istituti di cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative. Lavoratore Autonomo: a) la persona fisica che esercita un attività lavorativa regolare per la quale, ai fini IRPEF, non percepisce un reddito da lavoro dipendente; b) il lavoratore subordinato che percepisce un reddito a fronte di contratti a progetto o di somministrazione lavoro, compresi i lavoratori interinali; c) il lavoratore che presta il proprio lavoro alle dipendenze di altri con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, compresi a titolo esemplificativo i contratti di inserimento (ex contratti di formazione lavoro), di apprendistato e di lavoro intermittente (o a chiamata). Pag. 4 di 2 UBI Ass. 27

21 Lavoratore Dipendente: la persona fisica che presta il proprio lavoro alle dipendenze di altri con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, assunta da almeno 6 mesi e con periodo di prova già superato. Sono esclusi i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all estero e non regolato dalla legge italiana. Lavoratore Dipendente Settore Privato: Lavoratore Dipendente che non sia Dipendente Pubblico sulla base della definizione sotto indicata. Lavoratore Dipendente Settore Pubblico: la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente (così come determinato nella definizione di Lavoratore Dipendente sopra riportata) di una Pubblica Amministrazione. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs n 3. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come definiti dalla legge. Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Malattia pregressa: Morte: Non Lavoratore: Malattia che è l espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza, già nota all Assicurato in quanto già diagnosticata alla data di sottoscrizione della polizza stessa e/o già evidenziata mediante accertamenti clinici e/o strumentali e/o già trattata con terapie. il decesso dell Assicurato, avvenuto a seguito di Infortunio. la persona che, al momento del sinistro, non sia né Lavoratore Autonomo né Lavoratore Dipendente. Rientrano convenzionalmente in questa categoria i Lavoratori Dipendenti con contratti di lavoro accessorio occasionale. Pag. 5 di 2 UBI Ass. 27

22 Operazione di Finanziamento: il contratto con il quale il Contraente concede all Assicurato un finanziamento per un operazione di mutuo ipotecario, di durata non superiore a 36 mesi e di importo erogato fino ad un massimo di 2.,. Perdita d impiego per giustificato motivo oggettivo: la perdita del lavoro a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (Legge n 64/1966 art. 3) indipendentemente dalla volontà o dalla colpa dell Assicurato. Polizza: Premio: Prestazione: il documento che prova l assicurazione e regola i rapporti fra l Assicurato, il Contraente e l Impresa. la somma dovuta all Impresa per la copertura assicurativa. vedi Indennità, Indennizzo, Prestazione. Ricovero Ospedaliero: la permanenza in istituto di cura, con almeno un pernottamento, resa necessaria da infortunio o malattia. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Surroga: sostituzione nel finanziamento ai sensi dell art. 8 del D.L. n 7/27 convertito con modificazioni nella Legge n 4/27 (cd. portabilità passiva ). Territorio italiano: quello della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Pag. 6 di 2 UBI Ass. 27

23 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Oggetto della garanzia L Impresa, a fronte dell Operazione di Finanziamento stipulata tra il Contraente e l Assicurato, riconosce all Assicurato stesso, secondo la scelta da lui operata, una o entrambe le seguenti garanzie: A) Garanzia 1 Protezione Debito: Copertura per Morte dovuta a Infortunio e Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia, per tutte le tipologie di Assicurati; B) Garanzia 2 Protezione Rata: Copertura per Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, per Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi; Copertura per Perdita d Impiego per giustificato motivo oggettivo, per Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti del settore privato; Copertura per Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, per Assicurati che, al momento del sinistro, siano Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti del settore pubblico. Art. 2 - Persone assicurabili e formalità di adesione alla copertura assicurativa Art Persone assicurabili Sono assicurabili le persone fisiche: che hanno perfezionato presso la Contraente un Operazione di Finanziamento di durata non superiore a 36 mesi e di importo non superiore a 2.,; che alla data di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione hanno già compiuto 18 anni ma non hanno ancora superato i 6 anni di età; per le quali la somma tra l età come sopra definita e la durata del contratto sia non superiore a 7. In caso di cointestazione dell Operazione di Finanziamento possono essere assicurate, ognuna per l intero importo oggetto del finanziamento (qualora un solo cointestatario venga assicurato) o in quote uguali del totale (qualora vengano assicurati tutti i cointestatari), fino a cinque persone fisiche per ciascun contratto. Art Formalità di adesione alle coperture assicurative Per accedere alle coperture assicurative l Assicurato compila e sottoscrive la Dichiarazione di Adesione, specificando la garanzia prescelta (Garanzia 1 e/o Garanzia 2). Le Dichiarazioni di Adesione vengono raccolte dall Intermediario e da questo inviate all Impresa. Art. 3 - Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, paralisi, infermità mentali in genere quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive. Pag. 7 di 2 UBI Ass. 27

24 Art. 4 - Decorrenza delle posizioni assicurative e pagamento del premio Art. 4.1 Decorrenza delle posizioni assicurative La decorrenza delle singole posizioni assicurative coincide con le ore 24: del giorno di erogazione del finanziamento o, se successivo, di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione. Art. 4.2 Pagamento del premio Le prestazioni della polizza sono garantite a fronte del pagamento di un premio unico per tutta la durata del periodo assicurativo. All atto della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione il premio viene corrisposto mediante addebito sul conto corrente che l Assicurato ha in corso con il Contraente. Il Contraente si impegna a versare il premio a UBI Assicurazioni S.p.A. per conto degli Assicurati. Art. 5 - Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative Il periodo assicurativo ha la stessa durata dell Operazione di Finanziamento, con il massimo di: 1) 36 mesi dalla data di decorrenza, per le garanzie Morte dovuta a Infortunio e Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia; 2) 12 mesi dalla data di decorrenza, per le garanzie Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, Perdita d Impiego per giustificato motivo oggettivo e Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia. Le garanzie cessano alle ore 24: dei periodi indicati al precedente comma, oppure anticipatamente al verificarsi del primo dei seguenti eventi: a) in caso di sinistro pagato in relazione alla garanzia di cui al successivo Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative, lettera A. Qualora si verifichi tale condizione, le garanzie continueranno ad operare in favore del/i cointestatario/i assicurabile/i, se presente/i. b) in caso di accollo; c) in caso di estinzione integrale anticipata dell Operazione di Finanziamento; d) in caso di surroga ai sensi dell Art. 8 della Legge n. 4 del 2 aprile 27. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), l Assicurato ha diritto di ottenere il rimborso del premio pagato e non usufruito in virtù della cessazione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita. In questi casi l Impresa tratterrà le spese di emissione della polizza e quelle di rimborso, rispettivamente pari a 5, ed 1,. Qualora il premio da restituire risultasse pari o inferiore al totale dei suddetti importi, non si darà luogo ad alcun rimborso. Limitatamente ai casi di cui alle lettere c) e d), l Assicurato, in alternativa al rimborso, ha la facoltà di mantenere in vigore la copertura assicurativa, dandone comunicazione all Impresa contestualmente alla cessazione dell Operazione di Finanziamento. Nel caso di cui alla lettera d), l Assicurato comunicherà all Impresa gli estremi della nuova Operazione di Finanziamento, tra cui: i dati identificativi dell Istituto di Credito subentrante; l importo finanziato; il numero dell Operazione di Finanziamento; nominativo o dati identificativi del nuovo beneficiario. Pag. 8 di 2 UBI Ass. 27

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