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1 BLUIMPRESAMUTUO Polizza PPI -Payment Protection Insurance- Contratto di Assicurazione per i rischi Morte dovuta a Infortunio, Invalidità Permanente Totale da Infortunio e Malattia, Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero dovuti a Infortunio o Malattia Il presente Fascicolo Informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato all Assicurato prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione Prima della sottoscrizione del Contratto leggere attentamente la Nota Informativa CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V.

2 NOTA INFORMATIVA I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 23/02/2016. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa Autorità. L Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico della Banca Contraente o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della copertura, nullità, decadenze, rivalse, nonché le informazioni qualificate come Avvertenza dal Regolamento ISVAP n. 35. Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato anche nelle Condizioni di Assicurazione come indicati nel Glossario.! Avvertenza: L Impresa rinvia al proprio sito internet per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V. - ha sede in Via Tolmezzo, Milano, Tel , Fax Sito Internet: indirizzo di posta elettronica certificata: cargeasassicurazioni.pec@legalmail.it ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del Commercio e dell Artigianato del 13 febbraio 1987 (G.U. del 16 marzo 1987 n. 62); il numero d iscrizione all Albo delle Imprese di Assicurazione è Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa CARGEAS Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto complessivo al pari ad Euro , dei quali Euro a titolo di capitale sociale ed Euro a titolo di riserve patrimoniali e utile dell esercizio. L indice di solvibilità dell Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 164,83%. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il Contratto di Assicurazione offre delle Coperture Assicurative operanti esclusivamente in forza dell adesione ad un apposita polizza collettiva, stipulata dalla Banca Contraente, facente parte del Gruppo UBI BANCA, per conto dell Assicurato ai sensi dell articolo 1891 Codice Civile, con l Impresa, CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Resta inteso che l adesione alla Polizza è facoltativa per l Assicurato. Il contratto BLUIMPRESAMUTUO non prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza. La Copertura Assicurativa decorre dalle ore del giorno di erogazione del Finanziamento, o, se successiva, dalla data di decorrenza indicata nella Dichiarazione di Adesione sottoscritta dall Assicurato, a condizione che sia stato effettuato il pagamento del Premio Unico. Successivamente la Banca Contraente provvede, anche per conto dell Impresa, a inviare in modo tempestivo all Assicurato una Lettera di Benvenuto. Pagina 1 di 15 Mod.1624 Ed

3 ! Avvertenza: L Assicurato può recedere dalla Copertura Assicurativa entro 60 giorni dalla data di decorrenza, dandone comunicazione all Impresa, anche per il tramite della Banca Contraente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro 30 giorni, l Impresa restituirà il Premio versato (al netto delle imposte); nel caso in cui il Premio Unico sia finanziato, la Banca darà luogo alla parziale estinzione del Debito Residuo in linea capitale, con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento del Finanziamento e riduzione della rata o (a scelta dell Assicurato) della durata dello stesso, senza applicazione di alcun costo o onere per l Assicurato; in alternativa, l Assicurato potrà optare per ricevere l accredito diretto su un conto corrente a lui intestato dell importo del Premio Unico, richiedendo espressamente, nella comunicazione di recesso, tale restituzione diretta. Si rinvia all Art. 5 Decorrenza delle posizioni assicurative e pagamento del Premio e all Art. 6 - Diritto di Recesso dell Assicurato - delle Condizioni di Assicurazione per quanto concerne gli aspetti di dettaglio relativi alla durata del Contratto di Assicurazione e alle modalità di esercizio del diritto di Recesso. 3. Copertura Assicurativa offerta Limitazioni ed esclusioni Il Contratto di Assicurazione BLUIMPRESAMUTUO è un Assicurazione a Premio Unico anticipato, non frazionabile, che ha lo scopo di garantire l Assicurato dai rischi di Morte dovuta a Infortunio, Invalidità Permanente Totale (IPT) da Infortunio o Malattia, Inabilità Temporanea Totale (ITT), Ricovero Ospedaliero (RO) dovuti a Infortunio o Malattia, che dovessero colpire la Persona Designata, al fine di poter far fronte in modo regolare e puntuale agli obblighi assunti nei confronti della Banca. Possono essere indicate come Persone Designate le persone fisiche che, alla data di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, abbiano un età non inferiore ad anni 18 e inferiore ad anni 60 e per le quali la somma tra l età e la durata del Contratto di Assicurazione non sia uguale o superiore a 70 anni. Per tale finalità, l Assicurato all atto dell adesione alla Polizza, ha la possibilità di attivare una o entrambe le Coperture Assicurative sinteticamente descritte di seguito: A) Copertura Assicurativa n. 1 Linea protezione debito: Morte dovuta a Infortunio, applicabile a tutte le tipologie di Persone Designate. La presente Copertura Assicurativa tutela la Persona Designata dal rischio Morte dovuta a Infortunio, avvenuta nel periodo di validità del Contratto di Assicurazione e non oltre la sua scadenza. L Indennizzo è il pagamento di una somma pari al Debito Residuo al momento del Sinistro costituito da capitale ed interessi maturati al momento dello stesso determinato secondo le modalità previste all Art. 7 Prestazioni assicurative relative alla Polizza - delle Condizioni di Assicurazione e liquidata al netto di eventuali altri Indennizzi già corrisposti per lo stesso Sinistro in virtù delle altre Coperture Assicurative prestate dalla Polizza. Si rinvia all Art. 7 Prestazioni assicurative relative alla Polizza - Sezione A) delle Condizioni di Assicurazione per i maggiori dettagli in merito alla Copertura Assicurativa. Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia, applicabile a tutte le tipologie di Persone Designate. La presente Copertura Assicurativa tutela la Persona Designata dal rischio di Invalidità Permanente Totale di grado superiore al 59% dovuta a Infortunio o Malattia rispettivamente occorso o insorta nel periodo di validità del Contratto di Assicurazione e non oltre la sua scadenza. L Indennizzo è il pagamento di una somma pari al Debito Residuo al momento del Sinistro costituito da capitale ed interessi maturati al momento dello stesso determinata secondo le modalità previste all Art. 7 Prestazioni assicurative relative alla Polizza - delle Condizioni di Assicurazione e liquidata al netto di eventuali altri Indennizzi già corrisposti per lo stesso Sinistro in virtù delle altre Coperture Assicurative prestate dalla Polizza. Si rinvia all Art. 7 Prestazioni assicurative relative alla Polizza Sezione B) delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli in merito alla Copertura Assicurativa. Pagina 2 di 15 Mod.1624 Ed

4 e/o B) Copertura Assicurativa n. 2 Linea protezione rata: Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, applicabile alle Persone Designate che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti. La presente Copertura Assicurativa tutela la Persona Designata dal rischio di Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, rispettivamente occorso o insorta nel periodo di validità del Contratto di Assicurazione e non oltre la sua scadenza. L Indennizzo è il pagamento di un Indennità Mensile pari alla/e rata/e del Finanziamento in scadenza nel periodo nel quale si è verificata l Inabilità Temporanea Totale, calcolata/e secondo le modalità previste all Art. 7 Prestazioni assicurative relative alla Polizza - delle Condizioni di Assicurazione. Si rinvia all Art. 7 Prestazioni assicurative relative alla Polizza - Sezione C) delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli in merito alla Copertura Assicurativa. Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, applicabile alle Persone Designate che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti. La presente Copertura Assicurativa tutela la Persona Designata dal rischio di Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, rispettivamente occorso o insorta nel periodo di validità del Contratto di Assicurazione e non oltre la sua scadenza. La prestazione assicurata è il pagamento di un Indennità Mensile pari alla/e rata/e in scadenza nel periodo nel quale si è verificato il Ricovero Ospedaliero, calcolata/e secondo le modalità previste all Art. 7 Prestazioni assicurative relative alla Polizza - delle Condizioni di Assicurazione. Si rinvia alla all Art. 7 Prestazioni assicurative relative alla Polizza - Sezione D) delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli in merito alla Copertura Assicurativa. La Copertura Assicurativa Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia non potrà in alcun caso cumularsi con la Copertura Assicurativa Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia. Per informazioni di maggior dettaglio si rimanda alla lettura dell Art. 1 Oggetto della Copertura Assicurativa - delle Condizioni di assicurazione.! Avvertenza: Ciascuna delle Coperture Assicurative è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, nonché a condizioni di sospensione che possono comportare il mancato pagamento dell Indennizzo. Si richiama in particolare l attenzione sugli artt. 2 Persone assicurabili Formalità di adesione alle Coperture Assicurative Sostituzione delle Persone Designare, 3 Persone non assicurabili, 7 Prestazioni assicurative relative alla Polizza Sezioni A.2, B.2, C.1, D.1, e 8 - Esclusioni - delle Condizioni di Assicurazione per i relativi aspetti di dettaglio.! Avvertenza: Si richiama l attenzione sulle Carenze, Franchigie Assolute, Periodi di Franchigia, massimali e limitazioni elencate per ciascuna delle singole Coperture Assicurative nelle tabelle che seguono. Si rinvia per maggiori informazioni di dettaglio all art. 7 Prestazioni assicurative relative alla Polizza, Sezioni A.3, B.3, B.4, C.3, C.4, C.5, D.3, D.4 e D.5 delle Condizioni di Assicurazione. In particolare nelle tabelle seguenti sono riportate tutte le principali informazioni relative alle Coperture Assicurative e alle prestazioni offerte: Pagina 3 di 15 Mod.1624 Ed

5 La massima somma assicurabile per ogni Persona Designata è di ,00. Qualora nell ambito dello stesso Finanziamento l Assicurato indicasse più Persone Designate (numero che comunque non potrà essere superiore a quattro), la somma assicurata per ciascuna di esse sarà pari all importo totale del Debito Residuo diviso per il numero di Persone Designate. Nell ulteriore tabella che segue, vengono forniti esempi illustrativi del meccanismo di funzionamento delle Carenze, delle Franchigie Assolute e dei Periodi di Franchigia che riguardano le varie Coperture Assicurative, prendendo come esempio un Finanziamento e una Polizza aventi decorrenza dal giorno 01/03/2016: Pagina 4 di 15 Mod.1624 Ed

6 Con riferimento al Finanziamento e alla Polizza aventi le caratteristiche sopra indicate, dunque: un Sinistro relativo alla Copertura Assicurativa Morte dovuta a Infortunio rientra da subito in Copertura Assicurativa, non essendo prevista in tale ipotesi né Carenza (colonna C) né Periodo di Franchigia (colonna F); lo stesso criterio vale per la Copertura Assicurativa Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio; un Sinistro relativo alla Copertura Assicurativa Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia, non rientra in Copertura Assicurative nel caso la Malattia insorga entro il 29/05/2016 (colonna D), in quanto l evento rientra nel periodo di Carenza di 90 giorni previsto dalla Polizza (colonna C); l evento risulta invece coperto dalla Copertura Assicurativa nel caso in cui si verifichi il 30/05/2016 o successivamente (colonna E), essendo in tal caso trascorso il periodo di Carenza. Pagina 5 di 15 Mod.1624 Ed

7 Per quanto concerne le altre Coperture Assicurative Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero, nel calcolare l Indennizzo spettante all Assicurato andrà applicato, al termine dei rispettivi periodi di Carenza, il Periodo di Franchigia previsto per ciascuna Copertura Assicurativa (colonna F). Per un Sinistro denunciato, ad esempio, in data 30/09/2016 e relativo alla Copertura Assicurativa Inabilità Temporanea Totale, il periodo valido ai fini del calcolo dell Indennizzo è quello successivo al 15/10/2016, cioè trascorso il Periodo di Franchigia di 15 giorni (colonna F). Lo stesso procedimento indicato per l Inabilità Temporanea Totale, con i periodi di Carenza e Periodo di Franchigia specificamente previsti, vale per la Copertura Assicurativa Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell Art. 7 Prestazioni assicurative relative alla Polizza - delle Condizioni di Assicurazione.! Avvertenza: All Art. 11 Somme assicurate - delle Condizioni di Assicurazione sono indicati gli importi massimi che possono essere coperti con la Polizza. In particolare, per il Finanziamento stipulato dall Assicurato e coperto dal contratto di Assicurazione, l Impresa si impegna a corrispondere: relativamente alla Copertura Morte dovuta a Infortunio e Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia, una somma massima di ,00, pari all importo massimo che può essere erogato dalla Banca nell ambito del Finanziamento (la somma massima assicurabile per ogni Persona Designata è pari ad ,00); relativamente alla Coperture Assicurative Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia e Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, un Indennità mensile massima di 1.600,00 con il limite, per ciascuna Persona Designata, di 12 Indennità Mensili per ogni Sinistro e di 24 Indennità Mensili per l intero periodo assicurativo. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio dell Assicurato in ordine - Nullità! Avvertenza: Si richiama l attenzione dell Assicurato e della Persona Designata sulla circostanza che, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato o della Persona Designata relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del Contratto di Assicurazione o successivamente, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché, nei casi più gravi, la stessa cessazione del Contratto di Assicurazione. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell Art. 19 Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio - delle Condizioni di Assicurazione. Lo stato di salute della Persona Designata è oggetto di valutazione sulla base di risultanze desunte da un Questionario Sanitario. Si richiama l attenzione dell Assicurato e della Persona Designata sulla necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dal Questionario Sanitario. Pagina 6 di 15 Mod.1624 Ed

8 ! Avvertenza: Non vi sono clausole di nullità della Polizza. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Non previsti. 6. Premi Il Premio della Polizza: è unico ed anticipato cioè corrisposto una sola volta per tutta la Durata Contrattuale, senza possibilità di frazionamento; dipende dalla durata della Copertura Assicurativa e dall importo del Finanziamento; viene versato all Impresa dalla Banca Contraente, che ha ricevuto mandato irrevocabile di pagamento del Premio da parte dell Assicurato, il quale, pertanto, sarà obbligato a corrispondere alla Banca Contraente l importo del Premio versato. L Assicurato, qualora titolare di un conto corrente presso la Banca Contraente, conferisce alla stessa mandato irrevocabile ad addebitare il proprio conto corrente, per il pagamento del Premio Unico della presente Polizza. L Assicurato, qualora non titolare di conto corrente presso la Banca Contraente procede al pagamento del Premio Unico a mezzo di assegno circolare o denaro contante (per premi di importo non superiore all importo massimo fissato dalla normativa vigente). Il Premio Unico può essere finanziato; in tal caso l importo del Premio Unico è aggiunto all importo del Finanziamento erogato dalla Banca. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell Art. 4.2 Pagamento del Premio delle Condizioni di Assicurazione.! Avvertenza: La determinazione del Premio di Polizza avviene applicando le modalità di calcolo di seguito indicate: Copertura Assicurativa n. 1 Linea protezione debito: il tasso al lordo delle imposte dello 0,012% da moltiplicare per il capitale totale assicurato e per il periodo in mesi di durata del Finanziamento, con un minimo dell 1%; Copertura Assicurativa n. 2 Linea protezione rata: il tasso al lordo delle imposte dello 0,55% da moltiplicare per il capitale totale assicurato.! Avvertenza: La Polizza non prevede l applicazione di sconti da parte dell Impresa o della Banca Contraente. Le commissioni di intermediazione corrisposte all Intermediario in relazione al presente prodotto sono pari ad 40,00 ogni 100,00 di Premio imponibile versato, corrispondenti al 40% del Premio imponibile. Costi gravanti sul Premio Spese di emissione: l emissione del contratto è gravata da spese di emissione pari a 15,00. Pagina 7 di 15 Mod.1624 Ed

9 Totale dei costi a carico dell Assicurato: i costi trattenuti dall Impresa a titolo di commissioni di intermediazione (40%) e gestione del Contratto (15%) già inclusi nel premio di polizza sono pari alla seguente percentuale: Totale dei costi a carico dell Assicurato 55% Il costo totale è calcolato sul Premio Unico al netto delle imposte ed è comprensivo delle spese di emissione. Nella tabella che segue viene indicata la quota parte, rispetto al totale dei costi come sopra indicati, percepita dall Intermediario: Quota parte dei costi percepiti dall Intermediario 72,73% i Esempio Capitale Assicurato ,00 Durata del Finanziamento 240 mesi (20 anni) Premio Unico comprensivo di imposte 3.430,00 di cui imposte 83,66 relativo a Copertura Assicurativa n. 1 + Copertura Assicurativa n. 2 Premio Imponibile 3.346,34 Totale Costi a carico dell Assicurato 1.840,49 55 % Importo percepito dall Intermediario 1.338,54 40 %! Avvertenza: In caso di Accollo, estinzione integrale anticipata del Finanziamento o di trasferimento del Finanziamento ad altro soggetto (Surroga), le Coperture Assicurative cessano e l Assicurato otterrà il rimborso del rateo di Premio pagato e non usufruito (al netto delle imposte) in virtù di detta cessazione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita. In questo caso saranno trattenute le spese di emissione pari a 15,00. La Banca Contraente non percepisce una quota di tale costo. Qualora il Premio da restituire risultasse pari o inferiore al totale del suddetto importo, non si darà luogo ad alcun rimborso. L Assicurato, nei casi di estinzione integrale anticipata del Finanziamento o di trasferimento del Finanziamento ad altro soggetto (Surroga), in alternativa al rimborso, ha la facoltà di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa, dandone comunicazione all Impresa contestualmente all estinzione o al trasferimento del Finanziamento. In caso di Accollo, non sarà possibile optare per la prosecuzione della Copertura Assicurativa. Si rinvia agli artt. 5 Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative e 10 Rimborso del Premio - delle Condizioni di Assicurazione, per i dettagli e per quanto attiene la modalità di calcolo del rateo di Premio da restituire, unitamente all indicazione degli altri casi per i quali è previsto il rimborso del Premio all Assicurato. Pagina 8 di 15 Mod.1624 Ed

10 7. Rivalse L Impresa rinuncia, a favore dell Assicurato, delle Persone Designate e dei loro aventi diritto, al diritto di surroga di cui all art del Codice Civile verso eventuali terzi soggetti responsabili del Sinistro. 8. Diritto di Recesso! Avvertenza: L Assicurato ha diritto di recedere senza oneri dalla Polizza entro 60 giorni dalla data di decorrenza della stessa, dandone comunicazione all Impresa, anche per il tramite della Banca Contraente, in forma scritta. Qualora il Premio Unico fosse stato già corrisposto, l Impresa, provvederà al suo rimborso, al netto delle imposte e senza applicazione di alcun costo o onere per l Assicurato, entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di Recesso. Si rinvia all Art. 6 Diritto di Recesso dell Assicurato - delle Condizioni di Assicurazione per informazioni di maggior dettaglio.! Avvertenza: Nel caso in cui il Premio Unico fosse stato finanziato dalla Banca, il rimborso sarà destinato alla parziale estinzione del Debito Residuo in linea capitale, con conseguente ricalcolo del Piano di ammortamento del Finanziamento e riduzione della rata o (a scelta dell Assicurato) della durata dello stesso; in alternativa, l Assicurato può optare per ricevere l accredito diretto su un conto corrente a lui intestato dell importo del Premio Unico, richiedendo espressamente, nella comunicazione di recesso, tale restituzione diretta. Si rinvia all Art. 6 Diritto di Recesso dell Assicurato - delle Condizioni di Assicurazione per informazioni di maggior dettaglio. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione Ai sensi dell art del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 10. Legge applicabile al Contratto di Assicurazione La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale I Premi di Polizza di tutte le Coperture Assicurative presenti in polizza sono soggetti all aliquota attualmente in vigore ovvero del 2,50%. Gli oneri fiscali relativi al Contratto di Assicurazione sono a carico dell Assicurato. Pagina 9 di 15 Mod.1624 Ed

11 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - Liquidazione! Avvertenza: Si richiama l attenzione sulla circostanza che le Condizioni di Assicurazione regolamentano i seguenti aspetti relativi alla denuncia ed alla liquidazione del Sinistro: individuazione del momento di insorgenza del Sinistro; esistenza di modalità e termini di denuncia del Sinistro; spese per l accertamento del danno; ipotesi in cui è prevista la visita medica; procedure liquidative. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura degli Artt. 12 Denuncia dei Sinistri Documentazione Criteri di liquidazione, 13 Pagamento dell Indennizzo e 17 Arbitrato - delle Condizioni di Assicurazione. 13. Reclami Nel sito internet dell Impresa, nell apposita sezione dedicata ai reclami, sono presenti le informazioni utili per la presentazione degli stessi; il modello che può essere utilizzato per formulazione del reclamo ed è indicata la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento, di rivolgersi all IVASS o attivare sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie e le relative modalità. Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Eventuali reclami possono essere presentati in prima battuta all Impresa, anche utilizzando il modello disponibile sul sito internet della stessa, e dovranno essere trasmessi mediante posta, telefax o al seguente indirizzo: CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami Via Tolmezzo, Milano Fax reclami@cargeas.it Sarà cura dell Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui l Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, ovvero il reclamo non sia stato accolto o la risposta dell Impresa sia ritenuta incompleta o scorretta, sarà possibile presentare reclamo all IVASS. Il reclamante potrà rivolgersi direttamente all IVASS nel caso di eventuali reclami non riguardanti il Contratto di Assicurazione o la gestione dei Sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; il nuovo reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; Pagina 10 di 15 Mod.1624 Ed

12 b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all Impresa e dell eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze; dovrà essere trasmesso a: IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma Fax o ivass@pec.ivass.it In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l IVASS, ai fini dell avvio dell istruttoria, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. Sarà cura dell IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunicare al reclamante l esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall acquisizione degli eventuali elementi mancanti. Non rientrano nella competenza dell IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si richiede l attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamente all IVASS o al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: Arbitrato L Art.17 Arbitrato indica che l Assicurato e l Impresa, in caso di controversie su natura e valutazione delle lesioni, degli Infortuni, delle Malattie o sul grado di Inabilità e/o Invalidità, hanno la facoltà di rimettere la decisione ad un collegio di tre medici. In tal caso l Assicurato e l Impresa sostengono le proprie spese e remunerano il medico da esse designato, contribuendo ognuna per la metà delle spese e competenze del terzo medico.! Avvertenza: Fermo quanto previsto all Art. 17 Arbitrato, resta salva la possibilità per l Impresa, Contraente e Assicurato di rivolgersi all Autorità Giudiziaria previo espletamento dell obbligatoria procedura di mediazione secondo quanto disciplinato dall Art Mediazione e Foro competente - delle Condizioni di Assicurazione per qualunque controversia derivante dall applicazione od interpretazione della Polizza. CARGEAS Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa Il rappresentante legale Dott. Benoit Marie Thys Pagina 11 di 15 Mod.1624 Ed

13 GLOSSARIO Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo. I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa ove il contesto lo richieda. Accollo Assicurato Attività Sportiva Professionistica Banca Carenza Codice delle Assicurazioni contratto con il quale un soggetto (accollante) assume il debito che l Assicurato (accollato) ha nei confronti della Banca (accollatario) in forza del Finanziamento, con o meno la liberazione dell accollato a seconda della volontà delle parti (art del Codice Civile). il soggetto titolare del Finanziamento che ha sottoscritto facoltativamente la Dichiarazione di Adesione ed il cui interesse è protetto dalla Copertura Assicurativa. attività sportiva svolta a titolo oneroso e con carattere di continuità da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell attività dilettantistica da quella professionistica. la banca che eroga il Finanziamento. intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza della Polizza e la validità delle Coperture Assicurative, durante il quale le Coperture Assicurative non sono operanti. il Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come integrato e modificato. Cartella Clinica Contraente o Banca Contraente Contratto di Assicurazione Copertura Assicurativa Debito Residuo documento ufficiale, avente la natura di atto pubblico, redatto durante il ricovero, diurno o con pernottamento, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico. la Banca che eroga il Finanziamento, facente parte del Gruppo UBI Banca, che ha stipulato la polizza collettiva per conto dell Assicurato ai sensi dell articolo 1891 Codice Civile. contratto che regola i rapporti tra l Assicurato, la Banca Contraente e l Impresa nell ambito del quale l Impresa, a fronte del pagamento del Premio si impegna a corrispondere all Assicurato una Indennità in forma Capitale al verificarsi di un Sinistro la copertura assicurativa prevista dalle Condizioni di Assicurazione della Polizza in base alla quale l Impresa si impegna a pagare l Indennizzo all Assicurato l importo residuo in linea capitale del Finanziamento, dovuto dall Assicurato alla Banca erogatrice del Finanziamento (al netto di eventuali rate insolute), compresi gli interessi maturati al momento del Sinistro e non ancora Pagina 12 di 15 Mod.1624 Ed

14 corrisposti, escluso qualsiasi altro importo dovuto dall Assicurato quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, penali, commissioni bancarie, spese di incasso, corrispettivi per risoluzione anticipata ecc. Durata Contrattuale Dichiarazione di Adesione Diritto di Recesso Esclusioni Fascicolo Informativo Finanziamento Franchigia (Periodo di) Franchigia Assoluta Gruppo UBI Banca Impresa Inabilità Temporanea Totale Indennità, Indennizzo Indennità Mensile periodo durante il quale il Contratto di Assicurazione è efficace. documento o modulo sottoscritto dall Assicurato con il quale egli manifesta all Impresa la volontà di aderire alla Polizza in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso applicate. diritto dell Assicurato di recedere dal Contratto di Assicurazione e farne cessare gli effetti. rischi esclusi o limitazioni relativi alla Copertura Assicurativa prestata dall Impresa. l insieme della documentazione informativa da consegnare all Assicurato, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario e Condizioni di Assicurazione predisposto dall Impresa in conformità a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio il contratto con il quale la Banca Contraente concede all Assicurato un finanziamento con le seguenti caratteristiche: a. importo erogato fino ad un massimo di ,00 e di durata non superiore a 360 mesi (30 anni); b. destinato a finanziare esigenze legate all esercizio dell attività produttiva dell Assicurato; c. erogato in un unica soluzione e con rimborso in base ad un piano di ammortamento alla francese. periodo di tempo durante il quale sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini di polizza, l Assicurato non ha diritto ad alcuna Indennità. Percentuale/punti di Invalidità Permanente per la quale non viene corrisposto alcun indennizzo. gruppo bancario italiano, iscritto all Albo Gruppi Bancari al n (avente UBI Banca S.p.A.. come capogruppo), del quale fanno parte, tra le altre, le seguenti Banche: Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia S.p.A., Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Regionale Europea S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A. e Banca di Valle Camonica S.p.A. CARGEAS Assicurazioni S.p.A. l impossibilità fisica di esercitare la propria professione o mestiere, a condizione che, nel periodo assicurativo in cui si è verificato il Sinistro, la Persona Designata eserciti effettivamente una regolare attività lavorativa. la somma liquidabile dall Impresa a termini di Polizza. Importo pari alla rata in scadenza se mensile, a 1/3 se trimestrale, a 1/6 se semestrale, comprensivo di quota capitale e interessi con riferimento al piano di ammortamento relativo al Finanziamento in essere con la Banca. Pagina 13 di 15 Mod.1624 Ed

15 Infortunio Intermediario Invalidità Permanente Totale Istituto di Cura IVASS già ISVAP Lavoratore Autonomo evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili. Banca Contraente del Gruppo UBI Banca che colloca la Polizza ai propri Clienti sottoscrittori di un Finanziamento. la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione o mestiere svolta dall Assicurato, in misura superiore al 59% della capacità totale. l ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria di ricovero, sia convenzionato che non convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, dotato di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di stati patologici mediante l'intervento di personale medico o paramedico abilitato. Non sono considerati convenzionalmente istituti di cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative. Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni: indica l organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private secondo quanto previsto dalle disposizioni normative o regolamentari tempo per tempo sopravvenute. a) la persona fisica che esercita un attività lavorativa regolare per la quale, ai fin IRPEF, non percepisce un reddito da lavoro dipendente; b) il lavoratore subordinato che percepisce un reddito a fronte di contratti a progetto o di somministrazione lavoro, compresi i lavoratori interinali; c) il lavoratore che presta il proprio lavoro alle dipendenze di altri con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, compresi a titolo esemplificativo i contratti di inserimento (ex contratti di formazione lavoro), di apprendistato e di lavoro intermittente (o a chiamata). Lavoratore Dipendente Lettera di Benvenuto Malattia Malattia Pregressa Massimale Modulo di Sostituzione la persona fisica che presta il proprio lavoro alle dipendenze di altri con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, assunta da almeno 6 mesi e con periodo di prova già superato. Sono esclusi i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all estero e non regolato dalla legge italiana. lettera inviata all Assicurato dalla Banca Contraente, anche in nome e per conto dell Impresa, successivamente alla decorrenza della Copertura Assicurativa. ogni alterazione anatomo patologica evolutiva dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Malattia che è l espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della Polizza, già nota all Assicurato in quanto già diagnosticata alla data di sottoscrizione della Polizza stessa e/o già evidenziata mediante accertamenti clinici e/o strumentali e/o già trattata con terapie. somma massima garantita dall Impresa all Assicurato. il documento sottoscritto dall Assicurato e dalla nuova Persona Designata Pagina 14 di 15 Mod.1624 Ed

16 mediante il quale viene indicata la nuova Persona Designata in sostituzione di quella uscente. Morte Persona Designata Polizza Premio Premio Unico Prescrizione Questionario Sanitario Ricovero Ospedaliero Sinistro Sportivo Professionista Surroga il decesso della Persona Designata avvenuto a seguito di Infortunio. la persona fisica (amministratore, collaboratore di qualunque tipo, socio, dipendente) di rilevante importanza per l Assicurato ed indicata dallo stesso, di età non superiore ai 60 anni alla data di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, che, presentando i requisiti di assicurabilità, ha sottoscritto, unitamente all Assicurato, l apposita Dichiarazione di Adesione. il documento che prova il Contratto di Assicurazione. la somma dovuta all Impresa per la Copertura Assicurativa. importo da corrispondere in soluzione unica all Impresa al momento della stipula della Polizza. estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell Assicurato che l Impresa utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il Contratto di Assicurazione. la permanenza in Istituto di Cura, con almeno un pernottamento, resa necessaria da Infortunio o Malattia. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la Copertura Assicurativa. Il soggetto che svolge un Attività Sportiva Professionistica. sostituzione nel Finanziamento ai sensi dell art.120-quater del decreto legislativo n 385 del 1 settembre 1993 (c.d. portabilità passiva ). Pagina 15 di 15 Mod.1624 Ed

17 Condizioni di Assicurazione Pagina 1 di 16 Mod.1634 Ed

18 SOMMARIO Art. 1 Oggetto della Copertura Assicurativa... 3 Art. 2 Persone assicurabili Formalità di adesione alle Coperture Assicurative Sostituzione di persone designate... 3 Art. 3 Persone non assicurabili... 4 Art. 4 Decorrenza delle posizioni assicurative e pagamento del Premio... 4 Art. 5 Durata contrattuale e cessazione delle singole Coperture Assicurative... 5 Art. 6 Diritto di Recesso dell'assicurato... 6 Art. 7 Prestazioni assicurative relative alla Polizza... 6 Art. 8 Esclusioni Art. 9 Determinazione del Premio Art. 10 Rimborso del Premio Unico Art. 11 Somme assicurate Art. 12 Denuncia dei Sinistri Documentazione - Criteri di liquidazione Art. 13 Pagamento dell Indennizzo Art. 14 Altre Assicurazioni Art. 15 Estensione territoriale Art. 16 Cessione della Polizza Art. 17 Arbitrato Art. 18 Mediazione e Foro competente Art. 19 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 20 Prescrizione Art. 21 Rinuncia alla rivalsa Art. 22 Modifiche al Contratto di Assicurazione Art. 23 Imposte ed oneri fiscali Art. 24 Forma delle comunicazioni Art. 25 Legge applicabile Pagina 2 di 16 Mod.1634 Ed

19 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Art. 1 Oggetto della Copertura Assicurativa L Impresa, a fronte del Finanziamento stipulato tra la Banca e l Assicurato, riconosce all Assicurato stesso, secondo la scelta da lui operata, una o entrambe le seguenti Coperture Assicurative: A) Copertura Assicurativa n. 1 Linea protezione debito: Copertura Assicurativa per Morte dovuta a Infortunio, per tutte le tipologie di Persone Designate; Copertura Assicurativa per Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia, per tutte le tipologie di Persone Designate; B) Copertura Assicurativa n. 2 Linea protezione rata: Copertura Assicurativa per Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, per Persone Designate che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti; Copertura Assicurativa per Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, per Persone Designate che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti; La Copertura Assicurativa Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia non potrà in alcun caso cumularsi con la Copertura Assicurativa Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia. Si rimanda all Art. 7 Prestazioni assicurative relative alla Polizza per una descrizione dettagliata delle Coperture Assicurative. Il beneficiario delle prestazioni assicurative sopra menzionate è sempre l Assicurato; in nessun caso quest ultimo potrà designare la Contraente o la Persona Designata come beneficiario o vincolatario delle prestazioni medesime. Art. 2 Persone assicurabili Formalità di adesione alle Coperture Assicurative Sostituzione di persone designate Art Persone assicurabili Sono assicurabili le Persone Designate, residenti nel territorio della Repubblica Italiana, indicate dall Assicurato, sempreché: a) siano amministratore, collaboratore di qualunque tipo, socio, dipendente, di rilevante importanza per l Assicurato; b) alla data di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione abbiano un età non inferiore ad anni 18 e inferiore a 60 anni; c) la somma tra l età come sopra definita e la durata del Contratto di Assicurazione non sia uguale o superiore a 70 anni; d) il loro stato di salute sia stato valutato sulla base delle risultanze desunte dal Questionario Sanitario al quale devono necessariamente rispondere; e) abbiano adempiuto, unitamente all Assicurato, alle formalità di adesione previste al successivo Art. 2.2; f) l Assicurato e le Persone Designate abbiano sottoscritto congiuntamente la Dichiarazione di Adesione alla Polizza; g) l Assicurato abbia perfezionato con la Banca un Finanziamento di durata non superiore a 360 mesi (30 anni) e di importo non superiore a ,00. La massima somma assicurabile per ogni Persona Designata è di ,00. Pagina 3 di 16 Mod.1634 Ed

20 Si precisa che, qualora nell ambito dello stesso Finanziamento l Assicurato indicasse più Persone Designate (numero che comunque non potrà essere superiore a quattro), la somma assicurata per ciascuna di esse sarà pari all importo totale del Debito Residuo diviso per il numero di Persone Designate. Fermi i limiti di cui al successivo Art. 11, in nessuna caso l Impresa risponderà per una somma eccedente il valore dell importo massimo erogato nell ambito del Finanziamento pari ad ,00. Art Formalità di adesione alle Coperture Assicurative Per accedere alle Coperture Assicurative, l Assicurato e la Persona Designata compilano e sottoscrivono l apposita Dichiarazione di Adesione, specificando la Copertura Assicurativa prescelta (Copertura Assicurativa n. 1 Linea protezione debito e/o Copertura Assicurativa n. 2 Linea protezione rata) e sottoscrivendo le dichiarazioni contenute nel medesimo modulo. La Persona Designata compila e sottoscrive il Questionario Sanitario attestante il proprio stato di salute. Le Dichiarazioni di Adesione vengono raccolte dalla Contraente e da questa inviati all Impresa. Art Sostituzione di Persone Designate In caso di sostituzione di una o più Persone Designate, ovvero di perdita delle stesse dei requisiti di assicurabilità, l Assicurato deve informare l Impresa e la Contraente, comunicando loro anche il nominativo della Persona Designata subentrante che dovrà rispettare i requisiti di cui al precedente Art In mancanza di tale comunicazione la Copertura Assicurativa continuerà ad essere operante per la Persona Designata originariamente indicata, ferme restando le fattispecie di cessazione delle Coperture Assicurative disciplinate all Art. 5 Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative. A seguito della comunicazione sopra citata il subentrante dovrà sottoscrivere, nelle parti a lui relative, l apposito Modulo di Sostituzione. La sostituzione della Persona Designata sarà efficace dalle ore 24:00 del giorno della sottoscrizione del Modulo di Sostituzione, senza che questa debba essere sottoposta a preventiva accettazione da parte dell Impresa. Art. 3 Persone non assicurabili Non sono assicurabili come Persone Designate, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo o tossicodipendenza. E prevista la possibilità di accedere alla Copertura Assicurativa ai soggetti portatori di handicap mentali, o che assumono farmaci psicotropi a scopo terapeutico nei limiti di quanto previsto dal successivo Art. 8 Esclusioni - del presente Contratto di Assicurazione. Art. 4 Decorrenza delle posizioni assicurative e pagamento del Premio Art. 4.1 Decorrenza delle posizioni assicurative Le Coperture Assicurative hanno effetto dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Finanziamento o, se successiva, di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione da parte dell Assicurato, a condizione che sia stato effettuato il pagamento del Premio Unico ai sensi del successivo Art. 4.2 Pagamento del Premio. Successivamente alla decorrenza della Copertura Assicurativa, la Banca Contraente provvederà, anche per conto dell Impresa, ad inviare tempestivamente all Assicurato una Lettera di Benvenuto, nella quale vengono riportati: il riepilogo della Copertura Assicurativa sottoscritta; la data di decorrenza della stessa; l importo del Premio versato; i termini per l esercizio del diritto di Recesso, con l indicazione, nel caso di finanziamento del Premio (i) di come si ridurrebbe l importo del Finanziamento e la corrispondente rata dello Pagina 4 di 16 Mod.1634 Ed

21 stesso e (ii) della facoltà di ricevere l accredito diretto su un conto corrente intestato all Assicurato stesso della relativa somma; i riferimenti dell Impresa cui rivolgersi per informazioni. Art. 4.2 Pagamento del Premio Le Coperture Assicurative sono offerte a fronte del pagamento di un Premio Unico anticipato, non frazionabile, per tutta la durata del periodo assicurativo. All atto della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, il Premio Unico viene corrisposto all Impresa mediante addebito sul conto corrente aperto dall Assicurato presso la Banca; in tale caso, l Assicurato conferisce all uopo (nella Dichiarazione di Adesione) mandato irrevocabile di pagamento di detto Premio. In alternativa, in assenza di conto corrente intestato all Assicurato, quest ultimo può pagare il Premio Unico a mezzo di assegno circolare o denaro contante (per premi di importo non superiore al limite massimo fissato dalla normativa vigente al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione). La Banca si impegna a versare, in qualità di Contraente, il Premio Unico all Impresa per conto degli Assicurati. Il Premio Unico può essere Finanziato da parte della Banca; in tal caso, al Premio Unico viene aggiunto l importo del Finanziamento erogato dalla Banca. Art. 5 Durata contrattuale e cessazione delle singole Coperture Assicurative Il periodo assicurativo ha la stessa durata del Finanziamento, con il massimo di 360 mesi (30 anni) dalla data di decorrenza, per tutte le Coperture Assicurative. Le Coperture Assicurative cessano alle ore 24:00 dei periodi indicati al precedente comma, oppure anticipatamente al verificarsi del primo dei seguenti eventi: a) Recesso dell Assicurato; b) Sinistro pagato in relazione alle Coperture Assicurative di cui al successivo Art. 7 Prestazioni assicurative relative alla Polizza, lettere A) e B). Qualora si verifichi tale condizione, le Coperture Assicurative continueranno ad operare in favore della/e restante/i Persona/e Designata/e, se presente/i; c) in caso di pensionamento con riferimento ad un Lavoratore Dipendente - per la Copertura Assicurativa di cui al successivo Art. 7 Prestazioni assicurative relative alla Polizza, lettera C); d) nel momento in cui l Impresa viene a conoscenza della perdita dei requisiti di assicurabilità in capo alla Persona Designata, secondo quanto riportato all Art. 3- Persone non assicurabili come Persone Designate e alla lettera a) dell Art. 2.1 Persone assicurabili. Qualora si verifichi tale condizione, le Coperture Assicurative continueranno ad operare in favore della/e restante/i Persona/e Designata/e, se presente/i; e) in caso di Accollo; f) in caso di estinzione integrale anticipata del Finanziamento (salvo quanto previsto nei successivi commi); g) in caso di trasferimento del Finanziamento, come ad esempio la Surroga (salvo quanto previsto ai successivi commi). Nel caso di cui alla lettera a), l Impresa rimborsa il Premio pagato all atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione secondo le modalità di cui al successivo art. 6 - Diritto di Recesso dell Assicurato. Nei casi di cui alle lettere e), f) e g), l Assicurato, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, riceverà il rimborso del Premio pagato e non usufruito in virtù della cessazione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita, secondo quanto previsto dall art Rimborso del Premio. In questi ultimi casi, l Impresa tratterrà le spese di emissione della Polizza pari ad 15,00. Pagina 5 di 16 Mod.1634 Ed

22 Qualora il Premio da restituire risultasse pari o inferiore a suddetto importo, non si darà luogo ad alcun rimborso. In caso di anticipata estinzione totale non successiva a liquidazione dell Indennizzo, ovvero di trasferimento (Surroga) o di Accollo del Finanziamento, la Copertura Assicurativa viene estinta dalla data di anticipata estinzione/trasferimento/accollo del Finanziamento. Esclusivamente al momento dell anticipata estinzione totale o del trasferimento del Finanziamento, in alternativa al rimborso del Premio, l Assicurato può richiedere per iscritto all Impresa di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria. La richiesta dovrà essere effettuata dall Assicurato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure utilizzando l apposito modulo disponibile presso la sede della Contraente. Resta inteso che, in mancanza di espressa determinazione dell Assicurato, contestuale all estinzione anticipata o al trasferimento del Finanziamento, l Impresa provvederà all estinzione della Copertura Assicurativa ed al rimborso del rateo di Premio pagato e non goduto. Nel caso di estinzione o di trasferimento del Finanziamento (Surroga), qualora l Assicurato intenda mantenere la Copertura Assicurativa, la presente Polizza continuerà per la durata ed alle condizioni pattuite in relazione all originario piano di ammortamento del Finanziamento al momento dell adesione. In caso di Accollo, la Copertura Assicurativa viene sempre estinta alla data di Accollo del Finanziamento. Art. 6 Diritto di Recesso dell'assicurato L Assicurato può recedere dal Contratto di Assicurazione entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Polizza. Il Recesso dovrà essere effettuato compilando l apposito modulo presso la filiale della Banca Contraente oppure dandone comunicazione scritta all Impresa mediante lettera raccomandata A/R. Il Recesso dell Assicurato determina la cessazione di tutte le Coperture Assicurative dalla data di emissione della Polizza. Qualora l Assicurato avesse già corrisposto il Premio Unico, l Impresa provvederà al suo rimborso, al netto delle imposte senza applicazione di alcun costo o onere per l Assicurato, entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di Recesso. Nel caso in cui il Premio Unico fosse stato finanziato dalla Banca Contraente, l importo rimborsato sarà destinato alla parziale estinzione del Debito Residuo in linea capitale, con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento del Finanziamento e riduzione dell importo della rata o (a scelta dell Assicurato) della durata del Finanziamento, senza applicazione di alcun costo o onere per l Assicurato stesso. In tale caso, l Assicurato esonera l Impresa da qualsiasi responsabilità derivante dalla messa a disposizione della Banca Contraente dell importo rimborsato. L Assicurato, in alternativa a quanto sopra, può optare per ricevere l accredito diretto su un conto corrente a lui intestato da parte dell Impresa del Premio Unico, richiedendo espressamente, nella comunicazione di recesso, tale restituzione diretta. Resta inteso che, in assenza di tale indicazione, l importo rimborsato sarà destinato alla parziale estinzione del Debito Residuo secondo le modalità sopra descritte. Art. 7 Prestazioni assicurative relative alla Polizza La/e Copertura/e Assicurativa/e, scelta/e dall Assicurato vengono prestate alle condizioni specificate ai seguenti punti A), B), C) e D). A) Copertura Assicurativa in caso di Morte dovuta a Infortunio A.1) Persone Designate coperte Tutte le Persone Designate che aderiscono alla Copertura Assicurativa sottoscrivendo la Dichiarazione di Adesione. Pagina 6 di 16 Mod.1634 Ed

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