COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA -testo vigente- PRINCIPI FONDAMENTALI. Il Capo provvisorio dello Stato
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- Jacopo Leo
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1 Costituzione della Repubblica Italiana ( Gazzetta ufficiale n. 298, edizione straordinaria, del , n. 2 del errata corrige). Entrata in vigore della Costituzione: Elenco aggiornamenti dell atto: -... (omissis)... -la Legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, Modifica all articolo 48 della Costituzione concernente l istituzione della circoscrizione Estero per l esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all estero ( Gazzetta ufficiale n. 15 del ), ha disposto (con l articolo 1, comma 1) l introduzione di un comma dopo il secondo all articolo 48; -la Legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all estero ( Gazzetta ufficiale n. 19 del ) ha disposto (con gli articoli 1 e 2) la modifica dell articolo 56, commi secondo e quarto, e dell articolo 57, commi primo, secondo e quarto; -... (omissis)... COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA -testo vigente- PRINCIPI FONDAMENTALI Il Capo provvisorio dello Stato Vista la deliberazione dell Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana; Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione; Promulga la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo: Articolo La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Articolo Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 2. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Articolo La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Articolo La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
2 2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Articolo L ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI Articolo La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 2. Cura la formazione e l elevazione professionale dei lavoratori. 3. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. 4. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell interesse generale, e tutela il lavoro italiano all estero. TITOLO IV RAPPORTI POLITICI Articolo Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. 2. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. 3. La legge stabilisce requisiti e modalità per l esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all estero e ne assicura l effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. 4. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA TITOLO I IL PARLAMENTO Sezione I Le Camere Articolo La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. 2. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. 3. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. 4. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
3 dall ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (*) (*) Aggiornamento La Legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, ha disposto (con l articolo 5) che entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Articolo Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. 2. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. 3. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d Aosta uno. 4. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (*) (*) Aggiornamento La Legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, ha disposto (con l articolo 5) che entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Sezione II La formazione delle leggi Articolo La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. Articolo Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI Articolo Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d Aosta/Vallee d Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. Articolo 117.
4 1. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all Unione europea; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; 3. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l Unione europea delle Regioni; commercio con l estero; ; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 4. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. 5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all attuazione e all esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 6. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. 9. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. Articolo Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell unità giuridica o dell unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. Articolo Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. 2. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. 3. La Giunta regionale è l organo esecutivo delle Regioni. 4. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
5 Articolo Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. 2. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell atto avente valore di legge. TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI Sezione I La Corte costituzionale Articolo La Corte costituzionale giudica: -sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; -sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; -sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. Articolo Quando la Corte dichiara l illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. 2. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali. La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1947 ENRICO DE NICOLA Controfirmano: Il Presidente dell Assemblea Costituente UMBERTO TERRACINI Il Presidente del Consiglio dei Ministri ALCIDE DE GASPERI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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