REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO FARMACIE COMUNALI
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- Filomena Marconi
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1 COMUNE DI CITTA DI CASTELLO REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO FARMACIE COMUNALI Approvato con atto di G.C. n 637 del 27/11/2000 Pagina 1 di 6
2 INDICE Art. 1 pag.3 Art. 2 pag.3 Art. 3 pag.3 Art. 4 pag.3 Art. 5 pag.4 Art. 6 pag.4 Art. 7 pag.4 Art. 8 pag.4 Art. 9 pag.5 Art. 10 pag.5 Art. 11 pag.5 Art. 12 pag.5 Art. 13 pag.5 Art. 14 pag.5 Art. 15 pag.6 Art. 16 pag.6 Art. 17 pag.6 Art. 18 pag.6 Pagina 2 di 6
3 Art. 1 Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l esercizio delle Farmacie Comunali delle quali il Comune è titolare ai sensi della L. 475 del 02/04/1968, conformemente alle disposizioni di cui all art. 113 del D. Lgs. 267/2000. Art. 2 Il servizio delle Farmacie Comunali è gestito in economia ai sensi di quanto disposto dall art. 113 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 e dall art 9 L. 475/68 e successive modificazioni ed integrazioni e ha per oggetto: 1. la distribuzione gratuita per conto del Comune delle sostanze, delle preparazioni medicinali e dei presidi medico chirurgici agli aventi diritto all assistenza farmaceutica; 2. la vendita di medicinali per conto della A.S.L. nel rispetto delle convenzioni stipulate; 3. la vendita alle aziende e alle imprese commerciali; 4. la vendita al pubblico di medicinali, presidi medico chirurgici, articoli sanitari, prodotti dietetici e di profumeria ed omologhi; 5. la distribuzione ai vari Servizi del Comune di quanto indicato al punto 1) del presente articolo; 6. l espletamento del servizio notturno, festivo e di reperibilità su chiamata urgente diurna, secondo le disposizioni in materia emanate dalla A.S.L. e dal Comune. L attività delle Farmacie Comunali visto anche il ruolo sociale che loro compete, potrà riguardare tra l altro l individuazione e la creazione di campagne di informazione sanitaria presso scuole e luoghi di lavoro: Potrà altresì mirare alla creazione di servizi aggiuntivi nell interesse dei cittadini. Art. 3 La Giunta Comunale nell ambito delle proprie competenze istituzionali fissa gli obiettivi strategici relativi alla gestione delle Farmacie Comunali a mezzo del Sindaco o dell Assessore delegato al settore. In questa attività la Giunta Comunale può farsi assistere da esperti e consulenti in materie attinenti alla gestione delle farmacie. Art. 4 Ogni farmacia di cui è titolare il Comune è diretta da un Direttore di Farmacia. Egli esercita tutti i compiti e le competenze di cui all art. 107 D. Lgs. 267/2000. Il Direttore di Farmacia in particolare: 1. provvede a quanto concerne l esercizio della farmacia; 2. è responsabile della gestione del personale addetto alla farmacia; 3. vigila sulla corretta osservanza delle leggi e delle disposizioni del presente regolamento; 4. cura la scrupolosa osservanza degli orari e dei turni; 5. informa di volta in volta il Sindaco e la Giunta Comunale di tutto ciò che può avere importanza riguardo alla gestione della farmacia nell ambito delle competenze di cui all art Redige l inventario di fine anno dei medicinali giacenti in farmacia ed eventualmente redige inventari in corso d anno per esigenze particolari. Pagina 3 di 6
4 Art. 5 I Farmacisti Collaboratori e il restante personale coadiuvano il Direttore di Farmacia per il miglior andamento del servizio di Farmacia. Art. 6 Su nomina del Sindaco, sentito il parere del Segretario Generale o del Direttore Generale se nominato, uno dei Direttori di Farmacia, oltre che ad espletare il compito di Direttore di Farmacia, assumerà il ruolo di Coordinatore per la Gestione del Servizio delle Farmacie Comunali. La durata dell incarico è biennale e può essere rinnovata entro tre mesi dalla scadenza dell incarico. Il Coordinatore per la Gestione del Servizio delle Farmacie Comunali deve tra l altro: 1. Sovraintendere e coordinare le procedure per la fornitura dei medicinali, avvalendosi dell apposito Servizio di Economato e Provveditorato che curerà l espletamento delle rispettive procedure di appalto; 2. Presiedere le commissioni di gara relative agli appalti per la fornitura dei medicinali; 3. coordinare assieme ai Direttori di Farmacia la programmazione delle ferie, turni e sostituzioni del personale assegnato alle Farmacie Comunali; 4. coordinare assieme ai Direttori di Farmacia le proposte relative alla previsione delle entrate e spese riconducibili alla gestione delle farmacie; 5. coordinandosi con gli altri Direttori di Farmacia, per la fornitura centralizzata dei prodotti parafarmaceutici; 6. vigilare su quanto previsto dall art. 2 del presente regolamento redigendo programmi per ottimizzare qualitativamente ed economicamente il servizio; 7. emanare direttive generali inerenti la gestione del servizio anche predisponendo circolari relative alle modalità operative di espletamento dello stesso. 8. Coordinare assieme ai Direttori di Farmacia le proposte relative alla previsione delle entrate e spese riconducibili alla gestione delle farmacie Art. 7 La dotazione organica del personale addetto alle farmacie di cui il Comune di Città di Castello è titolare comprende: 1. Direttore di Farmacia (qualifica Dirigenziale); 2. Farmacista Collaboratore (categoria D3); 3. Altro personale appartenente alle categorie previste dal CCNL. Art. 8 I titoli previsti per ricoprire i profili professionali di cui ai punti 1) e 2) dell art. 7 sono: 1. per il Farmacista Collaboratore: la iscrizione all albo professionale dei Farmacisti; 2. per il Farmacista Direttore: a) la iscrizione all albo professionale dei Farmacisti; b) esperienza di servizio di almeno 5 anni maturata presso pubbliche amministrazioni o enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o private in posizione di lavoro corrispondente alla ex carriera direttiva in qualità di farmacista. Pagina 4 di 6
5 Art. 9 L orario di apertura delle Farmacie Comunali è regolato dalle disposizioni vigenti in materia. L amministrazione ha la facoltà di utilizzare il personale di farmacia secondo le esigenze del servizio fra i diversi esercizi di cui il Comune è titolare. Art. 10 Ai Collaboratori Farmacisti compete l indennità prevista per il maneggio del denaro, così come risulta dalla vigente normativa in materia. Art. 11 Le entrate e le spese derivanti dalla gestione delle farmacie comunali sono iscritte nel Bilancio Comunale ai sensi di legge. Le entrate e le uscite di materiali, prodotti e articoli, dovranno giornalmente essere regolarmente registrate con appropriati sistemi di carico e scarico agli effetti del controllo amministrativo sul movimento e sulle giacenze. Al termine dell operazione di carico si dovrà provvedere alla indicazione su supporto cartaceo del materiale inserito che dovrà essere allegato alla copia dei documenti contabili da inviare al Coordinatore per la Gestione del Servizio delle Farmacie Comunali al quale compete la vigilanza tecnica ed operativa degli acquisti effettuati. Art. 12 Il controllo contabile è esercitato dal Settore Finanziario che, in collaborazione con il Coordinatore per la Gestione del Servizio delle Farmacie Comunali, effettuerà almeno semestralmente per ciascuna farmacia la relativa verifica contabile amministrativa. Al termine di ogni esercizio finanziario sarà redatto a cura del direttore di ciascuna farmacia apposito rendiconto relativo alla gestione che verrà trasmesso al Coordinatore per la Gestione del Servizio delle Farmacie Comunali entro il 20 gennaio di ciascun anno per la predisposizione della relazione, d intesa con il Responsabile del Servizio Finanziario, con la quale verrà valutato l andamento della gestione di ciascuna farmacia. Detta relazione unitamente al rendiconto di ciascuna farmacia verrà trasmessa all Amministrazione Comunale. Art. 13 Al pagamento delle fatture relative all acquisto di quanto necessario alla gestione delle farmacie comunali, provvede il Settore Finanziario, dopo gli opportuni riscontri espletati dal Direttore di Farmacia in ordine alla regolare fornitura del materiale ordinato. Art. 14 Le spese per l acquisto dei medicinali, articoli di medicazione, sostanze ed oggetti per il rifornimento urgente della farmacia e per tutto ciò che è indispensabile al funzionamento della farmacia stessa possono essere effettuate dal Direttore di farmacia entro i limiti previsti dal regolamento sulle forniture adottato dal Comune di Città di Castello. Pagina 5 di 6
6 Art. 15 Le forniture riguardanti il funzionamento normale e ordinario delle farmacie sono sottoposti alla osservanza delle norme che regolano le forniture negli Enti Pubblici. Art. 16 I prezzi di vendita al pubblico dei medicinali, delle preparazioni magistrali e galeniche sono tenuti aggiornati dal Farmacista Direttore in conformità di quanto è stabilito dalle leggi sanitarie e dalle tariffe ufficiali. Art. 17 Per gli articoli di libera vendita i relativi prezzi di vendita sono predisposti e tenuti aggiornati dal Farmacista Direttore in conformità delle condizioni generali del mercato sulla base delle direttive in materia impartite dal Coordinatore per la Gestione del Servizio delle Farmacie Comunali. Art. 18 Del servizio di riscossione per le vendite eseguite dalla farmacia è responsabile il Farmacista Direttore. Egli risponde della custodia del denaro, degli eventuali errori nel maneggio di esso, nonché dell esatta applicazione dei prezzi e delle tariffe. Le singole vendite debbono essere registrate tramite registratore di cassa. I Farmacisti Collaboratori sono solidalmente responsabili con il Farmacista Direttore per tutte le operazioni da essi compiuti. Agli altri addetti di farmacia sono tassativamente vietate operazioni di vendita. Pagina 6 di 6
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