REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
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1 Città di Minerbio Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 06/03/1995, modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 73 del 14/11/1995, n. 3 del 30/01/1996, n. 2 del 31/01/2005, n. 90 del 30/12/2010 e n. 64 del 20/12/2011 1
2 SOMMARIO CAPO I - NORME GENERALI Art. 1 - Istituzione della tassa Art. 2 - Contenuto del Regolamento Art. 3 - Servizio di Nettezza Urbana Art. 4 - Presupposto, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa Art. 5 - Esclusioni dalla tassa Art. 6 - Ulteriori ipotesi di intassabilità Art. 7 - Commisurazione della tassa Art. 7 bis - Deduzione a titolo di costo di spazzamento Art. 8 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio Art. 9 - Parti comuni del condominio CAPO II - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI Art Classi di contribuenza CAPO III - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICI E DI TARIFFE Art Esenzioni Art Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico Art Tariffe per particolari condizioni di uso CAPO IV - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO Art Tassa giornaliera di smaltimento CAPO V - PROCEDURE E SANZIONI Art Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione Art Mezzi di controllo Art Sanzioni Art Accertamento, riscossione e contenzioso Art Entrata in vigore 2
3 CAPO I - NORME GENERALI Art. 1 (Istituzione della tassa) Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 Febbraio 1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 Novembre 1993, n. 507, e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento. Art. 2 (Contenuto del Regolamento) Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo. Art. 3 (Servizio di Nettezza Urbana) Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19/09/1982 n. 915 in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.). Art. 4 (Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa) L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili dalla tassa stessa, è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio. Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata. 3
4 Art. 5 (Esclusioni dalla tassa) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana; b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50; c) parti comuni del condominio di cui all'art del C.C. fermo restante l'obbligazione per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva; d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; e) terrazze scoperte e simili; f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce); g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione; h) edifici o loro parti adibiti al culto nonchè i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso. i) locali e fabbricati, aree scoperte, escluso la casa di abitazione, utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività agricole di cui all'art C.C.; l) aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali ed aree di civili abitazioni diverse dalle aree a verde; m) aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 mq. Sono altresì esclusi dalla tassa: a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri; b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti. Art. 6 (Ulteriori ipotesi di intassabilità) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle 4
5 norme vigenti. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi. ATTIVITA' DETASSAZIONE TIPOGRAFIE SERIGRAFIE ED AFFINI 40% FALEGNAMERIE 50% AUTOCAROZZERIE 60% AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI 50% GOMMISTI 50% AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO 30% AMBULATORI E STUDI MEDICI 10% LAVANDERIE E TINTORIE 20% Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia. Art. 7 (Commisurazione della tassa) La tassa a norma del 1 comma dell'art. 65 del D. Lgs. 507/1993 è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonchè al costo dello smaltimento. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato. Art. 7 bis (Deduzione a titolo di costo di spazzamento) Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5 per cento, a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani. Art. 8 (Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio) 5
6 La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è, comunque, applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati nei contenitori viciniori, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 30%. Art. 9 (soppresso) CAPO II - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE RIFIUTI Art. 10 (Classi di contribuenza) Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, sulla base dei criteri di cui al precedente Capo I del presente Regolamento, si applicano le seguenti classi, esse pure per altro determinate con riferimento a principi di omogenea produttività di rifiuti, previste dal precedente Regolamento: (Classificazione dei locali e delle aree tassabili) Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali e le aree sono classificati come segue: CLASSE I - Locali delle abitazioni private; CLASSE II - Locali dei ristoranti (anche inseriti in strutture alberghiere), delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle rosticcerie, dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie, delle sale da ballo, dei circoli, delle discoteche, delle sale per giochi. CLASSE III - Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce, degli esercizi di vendita di alimentari. CLASSE IV - Locali degli alberghi (senza ristorante), delle locande, delle pensioni, degli stabilimenti balneari, dei bagni pubblici, degli alberghi diurni. CLASSE V - Locali degli ambulatori, dei poliambulatori e degli studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi cliniche, degli stabilimenti termali, dei saloni di bellezza, delle saune, delle palestre e simili, degli studi professionali e degli uffici commerciali, delle banche, degli istituti di credito, delle assicurazioni, delle agenzie ippiche, delle ricevitorie del totocalcio, del Totip del Enalotto, dei banchi di lotto, enti pubblici economici, agenzie di viaggi. CLASSE VI - Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti alla classe III e delle rivendite di giornali. 6
7 CLASSE VII - Locali degli stabilimenti industriali. CLASSE VIII - Locali dei laboratori e botteghe degli artigiani. CLASSE IX - Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali, ne a esercizi per la vendita al minuto. CLASSE X - Locali degli enti pubblici non economici, delle scuole, dei musei, delle biblioteche, delle associazioni tecno-economiche, degli ordini professionali, delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, delle caserme, delle stazioni, delle carceri, uffici postali, ospedali, U.S.L., locali dei collegi, dei convitti, degli istituti e case di riposo e di assistenza, degli istituti religiosi con convitto, delle case di cura, locali dei teatri e dei cinematografi. CLASSE XI - Aree dei campeggi, dei distributori di carburante, dei parcheggi, dei posteggi, dei mercati. Per i locali od aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso. CAPO III - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICI E DI TARIFFE Art. 11 (Esenzioni) Sono esenti dalla tassa i locali a disposizione delle istituzioni scolastiche statali e non statali purché autorizzate e vigilate dallo Stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto Ministeriale a condizione che partecipino a progetti di educazione ambientale con particolare riferimento alla raccolta differenziata della carta a seguito di appositi atti deliberativi degli organi collegiali competenti e verifica, a consuntivo, dei progetti realizzati. Art. 12 (Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico) La tassa non è dovuta per le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei assistenziali autogestiti, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza - quali i titolari di pensione sociale o minima, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite permanentemente dal Comune - limitatamente ai locali direttamente adibiti. Art. 13 (Tariffe per particolari condizioni di uso) Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite; 7
8 Sono computate nel limite del 50% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottonotata nel caso di: a) abitazione con unico occupante lì residente: 30% b) parte abitativa della costruzione rurale occupata da coltivatore diretto ovvero imprenditore agricolo, a titolo principale del fondo: 10% c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30% d) nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b del comma 3 dell'art. 66 del D.Lgs. 507/93, risieda o abbia dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale: 30% e) abitazioni occupate da portatori di handicap, di proprietà e non, con invalidità superiore al 66%: 40% f) abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei familiari nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'inps, le persone assistite in modo permanente dal Comune, etc. limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati: 100% g) sono applicate dall'anno successivo a quello di richiesta le tariffe per particolari condizioni d'uso, le esenzioni, le riduzioni, nonchè le integrazioni e variazioni. L'agevolazione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni soggettive ed oggettive richieste; qualora venissero a cessare, l'interessato deve presentare all'ufficio Comunale tributi la denuncia prevista e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante autocertificazione. CAPO IV - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO Art. 14 (Tassa giornaliera di smaltimento) E' istituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 507/93 apposita tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente e non ricorrentemente anche senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. E' temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della 8
9 tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 30%. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del medesimo decreto legislativo. Per l'accertamento il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di: a) occupazioni occasionali, di durata non superiore a 8 ore effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione pubblica che non perseguono fini di lucro; b) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati di uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze, sempre che detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale ; c) le occupazioni occasionali per qualsiasi manifestazione pubblica promossa o patrocinata dal Comune, ovvero per le manifestazioni promosse da associazioni e comitati di cui agli art. 36 e 42 del Codice Civile, che non perseguono fini di lucro; d) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora; e) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci; f) occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni. CAPO V - PROCEDURE E SANZIONI Art. 15 (Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione) I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. 507/93 sono tenuti a presentare entro il 20 Gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. L'utente è tenuto altresì a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influenza sulla applicazione e riscossione del tributo, in relazione ai dati da indicare nella denuncia. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Lo 9
10 stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata. Art. 16 (Mezzi di controllo) Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie, esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. stesso. Art. 17 (Sanzioni) Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate. Art. 18 (Accertamento, riscossione e contenzioso) L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/93. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal decreto legislativo 31/12/92 n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28/01/88 n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26/10/72 n. 638 e successive modificazioni. Art. 19 (Entrata in vigore) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito previste dalle vigenti norme e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione all'albo Pretorio Comunale. E' abrogato il precedente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nonchè ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con quanto stabilito nel presente Regolamento. A decorrere dal 01/01/2011 si provvede alla riscossione diretta della TARSU. 10
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