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1 COMUNE DI CANINO Provincia di Viterbo REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI approvato con delibera consiliare N. 15 del 21/03/ modificato con atto consiliare N. 10 del 15/03/ modificato con atto consiliare N. 13 del 02/03/ modificato con atto consiliare N. 25 del 29/04/2010 1

2 Indice Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Istituzione della tassa...3 Servizio di nettezza urbana...3 Contenuto del regolamento...3 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa...3 Esclusioni dalla tassa...4 Commisurazione della tassa...5 Determinazione del costo...6 Applicazioni della tassa in funzione dello svolgimento del servizio...6 Classi di contribuenza, coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e determinazione delle tariffe...7 Art. 10 Tariffe per particolari condizioni d uso...9 Art. 11 Agevolazioni Riduzioni...9 Art. 12 Tassa giornaliera di smaltimento...10 Art. 13 Denunce...11 Art. 14 Decorrenza della tassa...12 Art. 15 Mezzi di controllo...12 Art. 16 Sanzioni...12 Art. 17 Riscossione-Sanzioni-Contenzioso-Rimborso...13 Art. 18 Il Funzionario Responsabile...14 Art. 19 Entrata in vigore

3 Art. 1 Istituzione della tassa 1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento. Art. 2 Servizio di nettezza urbana 1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall apposito Regolamento adottato ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.). Art. 3 Contenuto del regolamento 1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l applicazione del tributo. Art. 4 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa 1. L individuazione dei presupposti che determinano l applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio. 2. La tassa è dovuta per l occupazione o la detenzione di locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. 3. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario. 3

4 Art. 5 Esclusioni dalla tassa 1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. 2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana; b) balconi, terrazze, soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza; c) le aree comuni del condominio di cui all art del Codice Civile che possono produrre rifiuti ai sensi dell art. 62 del D.Lgs. n. 507/93, fermo restando l obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva; d) unità immobiliari non abitate e totalmente prive di mobili, suppellettili, allaccio ai pubblici servizi di acquedotto e illuminazione; e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione; f) le aree pertinenziali o accessorie di civili abitazioni; g) le aree scoperte adibite a verde. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. 3. Sono altresì esclusi dalla tassa: a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l obbligo dell ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionale riguardanti organi di Stato esteri; b) i locali e le aree per i quali l esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti; 4

5 c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; d) gli edifici adibiti in via permanente all esercizio di qualsiasi culto escluse, in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri di culto. 4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. 5. Per tutte quelle attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate si applica una detassazione del 30% della tariffa ordinaria, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi. Art. 6 Commisurazione della tassa 1. La tassa a norma dell art comma del D.Lgs. n. 507/93 è commisurata in base alle quantità e qualità medie ordinate, per unità di superficie imponibili, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento. 2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato. 3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata. 4. La superficie dei locali ed aree dipendenti è soggetta alle stesse aliquote dei locali ed aree principali. Si intendono per locali dipendenti i retrobottega, i magazzini ed altri servizi annessi ai negozi, uffici, bar, ristoranti e simili. La dipendenza è data dalla natura complementare della destinazione dei locali, rispetto all uso di quelli principali. 5

6 Art. 7 Determinazione del costo 1. Il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è determinato secondo quanto previsto dall art. 61 del D.Lgs. n. 507/ In deroga a quanto previsto dall art. 61 comma 3 bis del D.Lgs. 507/93 come modificato dalla legge n. 549/95, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana di cui al comma precedente, si considera, tra l altro, l intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all art. 7 del D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997 e successive modifiche. Quanto sopra si applica sino all anno precedente all applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all art. 49 del D.Lgs. n. 22/97, ai sensi dell art. 1 comma 7 del D.L. 27/12/2000 n. 392 convertito nella legge 28/2/2001 n. 26. Art. 8 Applicazioni della tassa in funzione dello svolgimento del servizio 1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato. 2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori viciniori, in tale zona la tassa è dovuta: a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera mt.; b) in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori a mt.; 3. Le condizioni previste dal comma 4 dell art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere segnalate mediante diffida al Comune, Settore LL.PP. e per conoscenza al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro 20 gg. a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa. 6

7 4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 30% della tariffa, per il periodo di durata del disservizio ed il relativo conguaglio verrà effettuato mediante emissione di sgravio. 5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva. Art. 9 Classi di contribuenza, coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e determinazione delle tariffe 1. Ai fini della determinazione delle tariffe derivanti dall attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall art. 65 del D.Lgs. 507/1993, viene determinata la seguente articolazione di categorie e sottocategorie distinta per gruppi di attività o utilizzazione e tenendo conto della omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti: CATEGORIA A A1) Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado A2) Locali ed aree adibiti ad attività ricreative, sale teatrali, cinematografi, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari CATEGORIA B B1) Complessi commerciali all ingrosso o con superfici espositive, aree ricreative-turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati CATEGORIA C C1) Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenza, compresi garages, cantine, magazzini, soffitte e mansarde praticabili ed altre pertinenze varie C2) Alberghi, pensioni e affittacamere 7

8 CATEGORIA D D1) Studi professionali, uffici, banche ed istituti di credito, studi medici, dentistici, agenzie ed altri locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere B, E, F, circoli sportivi e ricreativi CATEGORIA E E1) Locali ove si esercita il commercio al dettaglio di beni durevoli e/o non deperibili (es. abbigliamento, ferramenta, cartoleria ecc.) E1a) Aree scoperte compresi magazzini commerciali della categoria E1) E2) Locali ad uso di produzione artigianale e/o industriale compresi barbieri, parrucchieri ed affini E2a) Aree scoperte della categoria E2 CATEGORIA F F1) Locali adibiti a pubblico esercizio (bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, caffè, osterie e simili) F2) Aree scoperte operative della categoria F1 F3) Esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili (fiori, ortofrutta, pescherie, generi alimentari ed esercizi similari) F4) Aree scoperte della categoria F3 2. Le tariffe per ogni categoria e sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. 3. Modalità di determinazione del coefficiente di produttività specifico (ips). Il coefficiente di produttività specifico viene determinato dal rapporto tra la produttività quantitativa specifica per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione e la produzione media generale per unità di superficie imponibile nota. IPS = Quantitativo rifiuti prodotti x mq. di ciascuna utenza e quantità generale dei rifiuti 4. Modalità di determinazione del coefficiente di qualità specifico (iqs). Con questo parametro, definito in base alla composizione merceologica dei rifiuti prodotti dalle singole tipologie di utenza, si intende un coefficiente moltiplicatore da introdurre nella formula finale che determina la tariffa unitaria. Il coefficiente di quantità specifico viene determinato dal rapporto tra il costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti producibili dal tipo di utilizzazione considerata ed il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti. 8

9 IQS = ( costo x Kg. medio riferito al singolo tipo di utenza ) : costo generale per Kg. 5. La tariffa viene determinata applicando la seguente formula matematica: Ts = Cmg x Ips x Iqs dove Ts è il valore della tassa per la singola classe o sottoclasse di contribuenza, Cmg è il costo medio generale netto per unità di superficie (rapporto tra il costo complessivo e la superficie totale delle utenze), Ips è il coefficiente di produttività specifico e Iqs è il coefficiente di qualità specifico. Art. 10 Agevolazioni - Riduzioni (testo in vigore dal 01/01/2004) 1. La tassa è ridotta del 30% per le abitazioni di residenza condotte da un unico occupante che abbia un età superiore a 60 anni o comunque abbia compiuto il sessantesimo anno di età al 31 dicembre dell anno precedente la tassazione. 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all esercizio cui si riferisce l iscrizione prodotta. 3. La riduzione di cui al comma 1 sarà concessa a domanda degli interessati e previo accertamento della effettiva sussistenza delle condizioni suindicate. La riduzione avrà effetto dall anno successivo alla presentazione della citata domanda. La domanda dovrà essere presentata entro il 20 gennaio successivo al diritto alla riduzione, mediante apposito modulo predisposto dall ufficio com.le tributi. La domanda ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni suindicate rimangano invariate. In caso contrario l utente è tenuto a denunciare, nella medesima forma, ogni variazione o cessazione del diritto suindicato. 4. Limitatamente all anno 2003, in deroga a quanto indicato al precedente punto, la domanda per ottenere le riduzioni di cui al comma 1, con effetti dal 01/01/2003, dovrà essere presentata entro il 15/05/

10 Art. 11 Tariffe per particolari condizioni d uso 1. La tariffa è ridotta del 30% per quelle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver, con oneri a proprio carico, conferito rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero ai sensi delle vigenti leggi. Il quantitativo minimo di rifiuti speciali assimilati agli urbani, avviato al recupero, dovrà essere almeno pari al 50% dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani prodotti e comunque in misura non inferiore a 10 kg. per anno per mq. di superficie utilizzata. 2. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse con effetto dall anno successivo, a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. Inoltre gli utenti dovranno: - all atto della richiesta precisare la tipologia dei rifiuti e i quantitativi annui di R.S.A.U. che si intende avviare al recupero; - essere in possesso della documentazione di cui all art. 15 del Decreto Legge 22/97 anche ai fini di quanto stabilito dall art. 10 comma 3; - entro il 31/3 di ogni anno comunicare al Settore Tributi del Comune: a) la quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti avviati al recupero nell anno precedente; b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno. Il Settore potrà richiedere l esibizione dei formulari di identificazione. La mancanza di tale documentazione o il non rispetto dei termini fissati comporterà da parte dell Ufficio Tributi il recupero della tassa non imputata. 3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni agevolative, in difetto verranno applicate le sanzioni previste dal presente Regolamento. 4. La suddetta riduzione non è compatibile con altre agevolazioni. Art. 12 Tassa giornaliera di smaltimento 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa smaltimento in base a tariffa giornaliera. 2. E temporaneo l uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. 3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla 10

11 categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell importo percentuale del 50%. 4. L obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all atto dell occupazione e del rilascio dell autorizzazione. 5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale e/o presso la tesoreria comunale. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all atto dell accertamento dell occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori. 6. Per l accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili. Art. 13 Denunce 1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all inizio dell occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. 2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell uso dei locali e delle aree stesse, nonché la cessazione dell occupazione dei locali od aree soggette a contributo. 3. E fatto obbligo all amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato. 4. La denuncia deve contenere: a) l indicazione del codice fiscale; b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza; c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali; 11

12 d) l ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l uso cui sono destinati; e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree; f) la provenienza; g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale. 5. L ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale, o in mancanza dalla data del timbro di arrivo. Art. 14 Decorrenza della tassa 1. La tassa ai sensi dell art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. 2. L obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l utenza. 3. La cessazione nel corso dell anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata. 4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall utente subentrante. 5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi della notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. Art. 15 Mezzi di controllo 1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dell art. 76 del Decreto Legislativo stesso. 12

13 Art. 16 Sanzioni 1. Per le violazioni previste dall art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. ART.17 Riscossione Sanzioni Contenzioso Rimborso (testo in vigore dal 01/01/2007) 1) RISCOSSIONE DEL TRIBUTO, DELLE ADDIZIONALI, DEGLI ACCESSORI E DELLE SANZIONI E RISCOSSIONE COATTIVA La riscossione della tassa, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, verrà effettuata, ai sensi dell art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni con le seguenti modalità: Il versamento dovrà avvenire in due rate bimestrali sul conto corrente postale intestato al Comune. Sarà cura del settore tributi provvedere ad elaborare una lista contenente i nominativi dei soggetti tenuti al pagamento della tassa con l importo dovuto a titolo di tassa, addizionali ed accessori. Il tributo verrà richiesto mediante apposito avviso spedito per posta ordinaria e dovrà contenere l indicazione dei locali, delle aree oggetto della tassa, i relativi bollettini di conto corrente postale per il versamento, le scadenze della prima e seconda rata. Scaduto inutilmente il termine per il versamento indicato sull avviso, il settore tributi, provvederà ad invitare gli inadempienti (mediante ulteriore avviso notificato a mezzo del messo notificatore o raccomandata A.R. con spese a carico del contribuente), a provvedere al pagamento in unica soluzione del tributo dovuto entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica. Su detto avviso verrà indicato che le somme non pagate nel termine stabilito, saranno riscosse coattivamente con la maggiorazione delle sanzioni previste, della quota interessi e delle spese per la riscossione coattiva. (il testo del successivo comma è in vigore dal 01/01/2010) La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate, può avvenire in una delle due forme appresso previste: - con la procedura disposta con il R.D. 14/04/1910 n. 639 mediante ingiunzione di pagamento; - con la procedura disposta con il D.P.R. n.639 del 29/09/73, D.P.R. 28/01/1988 n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, mediante ruolo. 13

14 2) SANZIONI Per le seguenti infrazioni: Omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione; Infedele denuncia originaria o di variazione ; Omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionari; Mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti trova applicazione l art.76 del D.Lgs.n.507/93 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli omessi, tardivi versamenti si applicano le norme di cui agli artt.13 del D.Lgs. 18/09/1997 n.471 e n.13 del D.Lgs.18/09/1997 n.472. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto del suolo pubblico, non risulti versata all atto dell accertamento dell occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. 3) CONTENZIOSO Il contenzioso avviene in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.31/12/1992 n ) RIMBORSI Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell istanza. Art. 18 Il Funzionario Responsabile 1. Al controllo dell esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale. Il nominativo del Funzionario deve essere comunicato al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall art. 74 del decreto

15 ART.19 Entrata in vigore (testo in vigore dal 01/01/2010) 1. Le norme del presente Regolamento entrano in vigore il 1 gennaio Con l applicazione del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia di applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni. 15

16 C:\Documents and Settings\a\Desktop\REGOLAMENTI 2007\REGOLAM.TARSU 2009.doc 16

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