Servizio Tributi REGOLAMENTO T.A.R.S.U.

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1 Servizio Tributi REGOLAMENTO T.A.R.S.U. Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del

2 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. INDICE ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA ART. 2 - SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA... 3 ART. 3 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO... 3 ART. 4 - PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA... 3 ART. 5 - ESCLUSIONI DALLA TASSA... 3 ART. 6 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA... 4 ART. 7 - APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 ART. 8 - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE TASSABILI... 5 ART. 9 - CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA... 6 ART. 10 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI... 7 ART RIDUZIONI ART TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO... 8 ART DENUNCE... 8 ART DECORRENZA DELLA TASSA... 9 ART MEZZI DI CONTROLLO E SANZIONI... 9 ART ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO... 9 ART ENTRATA IN VIGORE

3 Art. 1 Istituzione della tassa 1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati svolti in regime di privativa nell ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e con l osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento. 2. Si stabilisce che: a. si considerano rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani interni i rifiuti di cui al n. 1, punto 1.1.1, lett. a), della Delibera Interministeriale del , nonché gli accessori per l informatica. b. a decorrere dal è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata ove la stessa sia stata attivata. 1 Art. 2 Servizio di nettezza urbana 1. Il Servizio di nettezza urbana è disciplinato dall apposito Regolamento da adottare ai sensi della vigente normativa, in conformità all art. 59 del D.Lgs. 507/ Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell applicazione della tassa (zona servita, frequenza della raccolta, ecc.). 3. Fino all adozione del predetto Regolamento l effettuazione del servizio è stabilita dal disciplinare per l affidamento e l esecuzione dei servizi in concessione. Art. 3 Contenuto del regolamento 1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla Legge dettando le disposizioni necessarie per l applicazione del tributo. Art. 4 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa 1. L individuazione dei presupposti che determinano l applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è stabilita dalla legge alla quale di conseguenza si fa integrale riferimento. 2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario. Art. 5 Esclusioni dalla tassa 1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell anno. 2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana; b. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili o di utenze (gas, acqua, luce); c. balconi e terrazze scoperte di pertinenza delle abitazioni e comunque non adibite ad attività commerciali; d. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a mt. 1,50 ove non sia possibile la permanenza; e. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione; f. le superfici degli impianti sportivi riservate stabilmente ai soli praticanti le attività sportive medesime; g. le superfici destinate esclusivamente a luogo di culto o di preghiera. 1 Delibera di C.C. n. 48 del 22 maggio

4 Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. 3. Sono altresì esclusi dalla tassa: a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l obbligo dell ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri; b. i locali e le aree per i quali l esclusione sia prevista dalle normative vigenti; c. le aree scoperte, pertinenziali o accessorie ai locali tassabili, ferma restando l imponibilità delle superfici scoperte operative e le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle normative vigenti; d. le superfici degli insediamenti industriali limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie; 4. Nella determinazione della superficie, relativamente alla tassa, non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. 5. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell esclusione di cui sopra, devono presentare la dichiarazione che nell insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell insediamento produttivo si formano rifiuti tossici o nocivi. Detta descrizione dei rifiuti speciali, tossici o nocivi deve essere corredata da: a. copia autentica della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di legge; b. copia autentica dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici e nocivi di cui all art. 3, comma 5, del D.L. 397/88, convertito in legge 475/88; c. copia autentica dell ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi inviata alla Regione e/o alla Provincia. Nel caso di inizio attività quest ultimo documento dovrà essere presentato in sede consuntiva. 6. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sottoindicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l interessato dimostri, allegando la documentazione prevista dalle vigenti normative, l osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi: ATTIVITA Falegnamerie. Autocarrozzerie Autofficine per riparazione veicoli..... Gommisti.. Autofficine di elettrauto. Distributori di carburante.. Lavanderie. Verniciatura... Galvanotecnici.. Fonderie. Studi dentistici e laboratori odontotecnici... Tipografie artigiane. Metalmeccaniche artigiane.. Sale degenza di strutture sanitarie/ socio sanitarie, ospedaliere, di ricovero.. DETASSAZIONE 7) Le condizioni di esclusione dalla tassa di cui al presente articolo, hanno efficacia dal bimestre successivo alla data di presentazione della denuncia di variazione ovvero in caso di denuncia originaria dal bimestre solare successivo dall effettiva occupazione. Art. 6 Commisurazione della tassa 1. La tassa, a norma del 1 comma dell art. 65 del D.Lgs. 507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie 4

5 ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili producibili nei locali ed aree per il tipo d uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento. 2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessive risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato. 3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui venga svolta anche un attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tassa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata. 4. La determinazione del costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da coprire con il gettito della tassa, avviene ai sensi di quanto disposto dall inerente normativa. 5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana, si considera l intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani. Art. 7 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio 1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. 2. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato. 3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei più vicini punti di raccolta accentrata, in tale zona la tassa è dovuta: a. in misura pari al 30% della tassa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 1000 metri. b. in misura pari al 27% della tassa se la suddetta distanza supera 1000 metri e fino a 2000 metri. c. in misura pari al 25% della tassa per distanze superiori ai 2000 metri. 4. Le condizioni previste al comma 4 dell art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte costatare mediante diffida al gestore del servizio di nettezza urbana dandone comunicazione al competente Ufficio Ambiente ed al Servizio Tributi del Comune. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro un congruo termine a porre rimedio al disservizio denunciato e debitamente accertato dall Ufficio Ambiente, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa. 5. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tassa. 6. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando si determina, di fatto, l impossibilità per gli utenti di usufruire del servizio medesimo. Art. 8 Classificazione delle categorie tassabili 1. Ai fini dell applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono determinate le seguenti categorie e sottocategorie di locali ed aree: Progr. CLASSIFICAZIONE LOCALI ED AREE TASSABILI 1 Abitazioni, box privati, residence. 2 Alberghi, pensioni, affittacamere 3 Abitazioni single (riduzione 30% ai sensi dell art. 11) 4 Abitazioni residenti estero (riduzione 30 % ai sensi dell art. 11) 5 Abitazioni rurali (riduzione ai sensi dell art. 7) 6 Abitazioni rurali single (riduzione ai sensi dell art. 7) 7 Uffici, studi, banche, istituti di assicurazioni e finanziarie 8 Laboratori analisi mediche 5

6 9 Locali, studi istituzioni di natura culturale, assistenziale, politica, impianti sportivi, circoli ricreativi oratori, uffici pubblici 10 Scuole 11 Aziende artigiane 12 Stabilimenti industriali 13 Distributori di carburante 14 Esercizi per il commercio al dettaglio di beni non deperibili e relativi depositi 15 Autorimesse 16 Caserme, case di riposo, collegi e convitti, carceri, stazioni ferroviarie e di autobus 17 Mense aziendali 18 Esercizi per il commercio al dettaglio di beni deperibili e relativi depositi 19 Esercizi per la somministrazione al pubblico di cibi e bevande 20 Negozi di beni deperibili ed esercizi per la somministrazione al pubblico di cibi e bevande (stagionali riduzione 30% ai sensi dell art. 11) 21 Negozi di beni deperibili ed esercizi per la somministrazione al pubblico di cibi e bevande in fabbricati rurali (riduzione ai sensi dell art. 7) 22 Sale cinematografiche e teatri, sale da ballo, studi radiotelevisivi, locali di divertimento e di ritrovo 23 Ospedali e cliniche private (limitatamente alla parte non produttiva di rifiuti speciali) 24 Esercizi di commercio all ingrosso o con superfici espositive 25 Campeggi stagionali 26 Conventi 27 GDO 28 Parcheggi pubblici coperti e scoperti 29 Esercizi per il commercio al dettaglio di beni non deperibili con grandi superfici espositive 2. Le superfici sono assoggettate alla tassa prevista per la categoria di riferimento; nel caso in cui si riscontrino locali e/o aree la cui superficie è collocabile in più categorie differenti, assoggettabili a differenti tariffe, ancorché facenti capo ad un unico soggetto passivo, la tassazione è effettuata con riferimento alle diverse categorie. 3. Nel caso in cui per i suddetti locali e/o aree non siano facilmente individuabili le superfici soggette a tassazione differenziata, a tali locali e/o aree viene applicata la tassa della categoria relativa all attività prevalente. Art. 9 Criteri di commisurazione della tassa 1. In conformità al disposto dell art. 65, comma 2, del D.Lgs 507/93 è stabilito per la determinazione della tassa il seguente criterio: a. le tariffe unitarie potenziali per unità di superficie (mq), per ciascuna categoria di locali e aree, vengono determinate in primo luogo dal prodotto tra il costo medio generale del servizio per unità di superficie (C.M.G.), per l indice di produttività specifico (I.P.S.), per l indice di qualità specifico (I.Q.S.); 6

7 b. le tariffe vengono poi determinante (per ciascuna categoria) applicando una riduzione percentuale in relazione al grado di copertura desiderato del costo del servizio; c. per costo medio generale per unità di superficie (C.M.G), s intende il rapporto tra il costo complessivo del servizio (determinato ai sensi dell art. 61 del D.Lgs 507/93) e la superficie totale dei locali ed aree iscritti nei ruoli della tassa; d. per indice di produttività specifica (I.P.S.) s intende il rapporto tra produttività quantitativa specifica per unità di superficie in relazione ad un determinato tipo di utilizzazione di locali ed aree e la produttività media generale; e. per indice di qualità specifica (I.Q.S.) s intende il rapporto tra il costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti producibili dal tipo di utilizzazione considerato ed il costo medio generale per unità di peso. 2. Le modalità di determinazione dei coefficienti di produttività: a. coefficienti di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto ed indiretto, attuate su campioni, adeguatamente rappresentativi, da eseguirsi con frequenza almeno biennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio o da altro soggetto incaricato. b. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti: I. quelli derivanti attraverso analoghe formule di soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e delle caratteristiche del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio-economico; II. quelli desumibili attraverso l elaborazione di dati, di bibliografia, sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici pubblicati da organi presso uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti o istituti pubblici di ricerca. c. Sino alla determinazione ai sensi del presente comma, il coefficiente Iqs è convenzionalmente fissato in misura pari a 1. Art. 10 Esenzioni ed agevolazioni 2 1. È esente dalla tassa l abitazione principale e relative pertinenze occupate dai soggetti che, per particolari situazioni di disagio socio-economico, sono in carico al servizio sociale del Comune di Lecco. 2. È esente dalla tassa l abitazione principale e relative pertinenze occupate da soggetti anziani single in particolari situazioni di disagio socio-economico. 3. L esenzione è accordata in base ad attestazione rilasciata dal Dirigente del Settore Politiche sociali e di sostegno alla famiglia del Comune di Lecco comprovante le sopra indicate circostanze, ed hanno efficacia dall anno successivo alla presentazione della richiesta. 4. La tassa per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e parificate e/o paritarie è ridotta del 40%. La riduzione deve essere obbligatoriamente richiesta dai soggetti interessati ed ha efficacia dall anno successivo alla presentazione dell istanza. 5. La tassa per i soggetti passivi rientranti nella categoria 9, con esclusione degli uffici pubblici, ed a condizione che non abbiano fine di lucro, da comprovare con idonea documentazione, è ridotta del 25%. La riduzione deve essere richiesta dai soggetti interessati ed ha efficacia dall anno successivo alla presentazione della richiesta. 6. Le esenzioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse da proventi della tassa relativa all esercizio cui si riferisce l iscrizione predetta. 7. Le richieste di esenzioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere presentate annualmente. Art. 11 Riduzioni La tassa ordinaria viene ridotta nella misura sottoindicata nel caso di: a. abitazioni con unico occupante: 30% b. abitazioni di agricoltori che occupano le costruzioni rurali: 30% c. abitazioni a disposizione di utenti per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, cherisiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi l anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%; d. locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l esercizio 2 Ai sensi dell art. 67 del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. 3 Ai sensi dell art. 66 del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. 7

8 dell attività: 30%. 2. Le riduzioni, di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati debitamente documentata e previo accertamento dell effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. 3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a richiesta del soggetto interessato dietro presentazione di idonea documentazione comprovante le condizioni sopra riportate. 4. Le riduzioni non sono cumulabili ed hanno effetto dall anno successivo a quello della presentazione della denuncia. 5. Gli operatori economici, che provvedono autonomamente al recupero dei rifiuti assimilati, di cui all art. 1, comma 2, del presente Regolamento, sono sottratti alla privativa comunali e, conseguentemente, hanno diritto, a consuntivo, alla riduzione tariffaria fino ad un massimo del 30%. La percentuale di riduzione è commisurata alla quantità effettivamente avviata al recupero rispetto alla quantità di rifiuti potenzialmente prodotti ( produzione ponderata dei rifiuti ) sulle superfici tassabili in relazione all attività esercitata, secondo la formula: % rifiuto recuperato sul totale * 30%). La produzione ponderata di rifiuti è determinata in base ai coefficienti di produzione kg/mq anno (KD) medi validi per il Comune di Lecco così come calcolati nello studio adottato dal Consiglio Comunale in data La superficie presa a riferimento è quella dove si producono i rifiuti avviati a recupero. Detta riduzione compete solo agli operatori che dimostrino, mediante esibizione di idoneo documento, l avvenuto effettivo recupero dei rifiuti nell anno precedente, entro il mese di febbraio dell anno successivo, a pena di decadenza, specificando l attività svolta. La riduzione tariffaria spetta pertanto solo a consuntivo, comportando lo sgravio o il rimborso dell eccedenza di tassa. Art. 12 Tassa giornaliera di smaltimento 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, anche se in modo ricorrente, locali od aree pubbliche, ad uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tassa giornaliera. 2. E temporaneo l uso inferiore a 183 giorni di un anno solare. 3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell importo percentuale del 50%. In mancanza delle corrispondenti voci d uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento, è applicabile la tassa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. 4. L obbligo della denuncia di uso temporaneo s intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all art. 50 del D.Lgs. 507/1993, con esenzione degli importi inferiori a 1,55). Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente senza compilazione del suddetto modulo. 5. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all atto dell accertamento dell occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori. 6. Per l accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale in quanto compatibili. Art. 13 Denunce 1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell art. 70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all inizio dell occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate. 2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell uso dei locali e delle aree stesse. 3. Entro il 31 dicembre, devono essere presentate le richieste di esenzione, riduzioni ed agevolazioni di cui agli artt. 10 e 11 del presente regolamento con allegata idonea documentazione probatoria. 4. La denuncia deve contenere: a. l indicazione del codice fiscale; b. cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza; c. per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni, devono essere indicati la 8

9 denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali; d. l ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l uso cui sono destinati; e. la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, f. la provenienza; g. la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale. 5. L ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. Art. 14 Decorrenza della tassa 1. Il tributo, ai sensi dell art. 64 del D.Lgs. 507/1993, è corrisposto in base a tassa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. 2. L obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l utenza. 3. La cessazione nel corso dell anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al Servizio tributi, dà diritto all abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata. 4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l utente che ha prodotto denuncia tardiva di cessazione dimostri di non aver continuato l occupazione o la detenzione dei locali ed aree. 5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall Ufficio Comunale entro 180 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. 6. Ai fini dell applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità imputabili al cambio di destinazione d uso o all aumento o alla diminuzione della superficie tassabile, nonché quelle ascrivibili ad errori materiali dei contribuenti, devono essere denunciate entro il 20 gennaio di ciascun anno ed hanno effetto: a. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se trattasi di variazioni che comportano un aumento della tassa; b. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato la denuncia di variazione, se trattasi di variazioni che comportano una diminuzione del tributo. 7. Nel caso in cui il contribuente presenti denuncia di variazione d indirizzo (nell ambito del Comune), entro il 20 gennaio dell anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione stessa, la cessazione della vecchia iscrizione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è iniziata l utenza presso la nuova abitazione. Art. 15 Mezzi di controllo e sanzioni 1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall art. 73 del D.Lgs 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall art. 76 del D.Lgs 507/93 4. Art. 16 Accertamento, riscossione e contenzioso 1. L accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall art. 71 e dall art. 72 del D.Lgs. 507/1993 e dalla normativa vigente. Il Comune, nell intento di velocizzare e rendere più economica e diffusa la riscossione spontanea del tributo, può avvalersi del procedimento di riscossione tramite versamento su conto corrente postale intestato al Comune nei seguenti casi: a) tassa giornaliera di smaltimento di cui all art. 12 del presente Regolamento; b) ravvedimento di cui all art. 13 del D.Lgs 472/1997; c) attività di accertamento; d) per tutti gli altri casi in cui non è prevista la riscossione nei ruoli ordinari. 4 Cosi come modificato dai DD.Lgs 471, 472, 473 del 1997 e dal D.Lgs 203/98 9

10 Gli importi di cui alle lett. c) e d) possono essere riscossi in 4 rate bimestrali consecutive. 2. Il contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute dal D. Lgs n. 546 e successive modificazioni. Art. 17 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio Il termine del 31 dicembre per la presentazione delle richieste di riduzione di cui all art. 5 comma 6 del presente Regolamento, per la sola categorie metalmeccanici artigiani e per la sola annualità 2007 è prorogato al 31 maggio

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