Job Centre coop. arl. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte d'appello di Milano Italia

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1 Conclusioni dell'avvocato generale Elmer del 15 maggio 1997 Job Centre coop. arl. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte d'appello di Milano Italia Libera prestazione dei servizi - Attività di collocamento dei lavoratori - Esclusione delle imprese private - Esercizio dei pubblici poteri Causa C-55/96 raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I Conclusioni dell avvocato generale Introduzione 1 Nel presente procedimento la Corte di giustizia è stata interrogata su talune questioni relative ai rapporti fra varie disposizioni del Trattato e la normativa italiana che vieta l'attività privata di collocamento di manodopera e di fornitura di lavoro interinale. Le questioni corrispondono sostanzialmente a quelle che sono state sottoposte alla Corte nel procedimento C-111/94, Job Centre (1) (in prosieguo: «Job Centre I»), nell'ambito del quale ho presentato conclusioni l'8 giugno La Corte scelse in quel caso di astenersi dal pronunciarsi sul merito declinando la propria competenza, in quanto accertò che il Tribunale civile e penale di Milano, che aveva sollevato le questioni nell'ambito di un procedimento di giurisdizione volontaria, esercitava una funzione non giurisdizionale. La Corte dichiarò fra l'altro che vi è esercizio della funzione giurisdizionale solo qualora venga impugnato il diniego di omologazione dell'atto costitutivo. 3 Dopo la decisione del Tribunale civile e penale di Milano di negare l'omologazione dell'atto costitutivo della Job Centre coop. a r.l. in via di costituzione (in prosieguo: la «Job Centre») quest'ultima ha proposto reclamo alla Corte d'appello di Milano, che ha sottoposto alla Corte una serie di questioni al fine di essere posta in grado di pronunciarsi nel procedimento di reclamo. 4 Non sussistono pertanto problemi di ammissibilità e la Corte può quindi pronunciarsi sulle questioni. 5 La stretta connessione fra il presente procedimento e la causa Job Centre I consentirebbe di far riferimento in ampia misura alle considerazioni da me svolte nelle precedenti conclusioni. Tuttavia ho ritenuto opportuno, fra l'altro anche alla luce della trattazione orale del presente procedimento, di elaborare invece nuove e autonome conclusioni che contengono altresì talune nuove informazioni e considerazioni sulla più recente giurisprudenza della Corte. La normativa nazionale 6 La mediazione e qualsiasi altra attività di interposizione tra la domanda e l'offerta di lavoro subordinato sono vietate, ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge italiana 29 aprile 1949, n. 264 (in prosieguo: la «legge del 1949»), a soggetti diversi dagli uffici pubblici di collocamento, anche se gratuite. Diversi uffici coordinati dal Ministero italiano del Lavoro dispongono pertanto del diritto esclusivo di svolgere attività di collocamento in Italia (2). Come regola generale il datore di lavoro può assumere solo per il tramite del collocamento pubblico. Vi sono però eccezioni, fra l'altro per quanto riguarda il personale direttivo e i lavoratori assunti per pubblico concorso, nonché per i servizi familiari (3). Originariamente il datore di lavoro doveva rivolgersi all'ufficio di collocamento indicando solo la qualifica o le mansioni richieste per i lavoratori («richiesta numerica») e l'individuazione dei lavoratori veniva fatta dall'ufficio con criteri obiettivi, fra l'altro tenendo conto del carico familiare, della situazione economica, dell'anzianità di disoccupazione, ecc. Con l'art. 25, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è stata però offerta al datore di lavoro la facoltà di scegliere il lavoratore che intende assumere da un elenco predisposto dall'ufficio di collocamento («richiesta nominativa»). I datori di lavoro che occupano più di dieci dipendenti (escluso il personale direttivo e i lavoratori con contratto di formazione) sono inoltre tenuti a riservare (per il momento) il 12% delle nuove assunzioni ai lavoratori collocati in mobilità in seguito al fallimento del loro precedente datore di lavoro o ai disoccupati da oltre due anni. Il collocamento di manodopera effettuato in contrasto con queste norme e l'assunzione di lavoratori al di fuori del collocamento pubblico sono puniti, in forza della legge del 1949, con sanzioni penali o amministrative. Inoltre i contratti di lavoro stipulati in violazione di tali regole possono essere annullati dal giudice entro un anno dall'assunzione su azione del Pubblico ministero. 7 L'art. 1, primo e secondo comma, della legge 23 ottobre 1960, n (in prosieguo: la «legge del 1960»), dispone quanto segue: «E' vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita

2 dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. E' altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari». Per l'inosservanza di queste norme sono comminate sanzioni penali, e agli effetti civilistici, ai sensi del quinto comma dell'art. 1 della legge, i prestatori di lavoro sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore che ne ha utilizzato le prestazioni. 8 Il governo italiano ha ammesso nel corso della trattazione orale nell'ambito del presente procedimento che talune informazioni da esso fornite nel corso della trattazione orale nel procedimento Job Centre I non erano corrette. Il governo italiano ha ora dichiarato che i divieti contenuti nell'art. 1, primo e secondo comma, della legge del 1960 si applicano anche all'impresa italiana che effettui la fornitura di prestazioni di lavoro temporanee ad un'impresa in un altro Stato membro nonché all'impresa straniera che fornisca manodopera interinale ad un'impresa stabilita in Italia. Fatti 9 La Job Centre è una società cooperativa in via di costituzione con sede in Milano e con capitale sociale di LIT, corrispondenti attualmente a circa 670 ECU. Stando all'art. 4, lett. c) e d), dello statuto della cooperativa, quest'ultima ha ad oggetto, fra l'altro, quanto segue: «c) l'attivazione di un servizio permanente di raccolta, memorizzazione, elaborazione, selezione e fornitura ai propri soci o terzi eventualmente interessati - a titolo gratuito per i soci lavoratori e per i terzi lavoratori - della maggiore quantità possibile di informazioni sulle domande e offerte di lavoro espresse dal mercato italiano e comunitario, al fine del loro reciproco incontro; d) l'attivazione di un servizio di reperimento e selezione di personale italiano o straniero per datori di lavoro italiani o stranieri interessati ad assumerlo». 10 La Job Centre, conformemente all'art. 2330, terzo comma, del codice civile italiano, presentava domanda al Tribunale civile e penale di Milano onde ottenere l'omologazione dell'atto costitutivo della società. Ai sensi di questa disposizione, il Tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società e sentito il Pubblico ministero, ordina l'iscrizione della società nel registro. L'art. 2331, primo comma, dispone che [solo] con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica. 11 Con provvedimento 18 dicembre 1995, emanato dopo che la Corte di giustizia aveva declinato la propria competenza a risolvere le questioni pregiudiziali sottopostele nel procedimento Job Centre I, il Tribunale civile e penale di Milano ha respinto il ricorso per omologazione dell'atto costitutivo sul presupposto del contrasto tra l'oggetto sociale della Job Centre e la legislazione italiana. 12 La Job Centre ha proposto reclamo dinanzi alla Corte d'appello di Milano ex art. 2330, quarto comma, del codice civile, chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso relativo all'omologazione dell'atto costitutivo. Le questioni pregiudiziali 13 Con ordinanza 30 gennaio 1996 la Corte d'appello di Milano ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se le norme nazionali italiane di cui agli artt. 11, primo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e 1, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, comportanti il divieto di prestazione di qualsiasi attività di mediazione e interposizione tra domanda e offerta di lavoro subordinato da parte di soggetti diversi dagli uffici pubblici designati da dette norme, possano ritenersi rientranti nell'esercizio dei pubblici poteri ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 55 del Trattato CE, considerato il carattere pubblicistico attribuito loro dalla legge italiana in quanto norme poste a tutela dei lavoratori e dell'economia nazionale. 2) Se dette norme, nella previsione generale che sottendono, debbano ritenersi in contrasto con i principi di diritto comunitario posti dagli artt. 48, 49, 59, 60, 62, 86 e 90 del menzionato Trattato concernenti il diritto al lavoro, la libertà di iniziativa economica, la libertà di circolazione dei lavoratori e delle persone, la libertà di domanda e offerta delle prestazioni di lavoro e di servizi, la libera e corretta concorrenza tra operatori economici, il divieto di abuso di posizione dominante. 3) Se, nel caso in cui la richiamata legislazione dello Stato italiano in materia di mediazione e interposizione del lavoro violi i principi di diritto comunitario enunciati nel quesito precedente, le autorità giudiziarie e amministrative di detto Stato membro debbano ritenersi tenute a dare diretta applicazione a tali principi, consentendo che enti e imprese pubblici e privati esercitino le attività di mediazione fra domanda e offerta di lavoro e di fornitura di lavoro interinale, purché nel rispetto delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro e la previdenza obbligatoria e sotto i controlli previsti dalla legge». 14 Le questioni sollevate dal giudice a quo possono essere suddivise in due gruppi. In primo luogo, il giudice a quo chiede alla Corte di interpretare l'art. 48 del Trattato sulla libera circolazione dei lavoratori e gli artt. 59 e 60 sulla libera prestazione dei servizi in relazione alla mediazione e interposizione del lavoro. Solo nei limiti in cui tali norme trovino applicazione occorrerà stabilire, poi, se l'interposizione nelle prestazioni di lavoro sia sottratta alla libera circolazione in forza delle disposizioni sulle attività connesse all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi degli artt. 48, n. 4, 55 e 66 del Trattato.

3 In secondo luogo, il giudice a quo chiede una valutazione della normativa italiana sulla mediazione e interposizione del lavoro alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 90, n. 1, del Trattato, che, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui vengono riconosciuti diritti speciali o esclusivi, impone agli Stati membri di astenersi dall'emanare o dal mantenere misure contrarie alle norme del Trattato, in combinato disposto con l'art. 86, che vieta alle imprese lo sfruttamento abusivo di posizione dominante. Le norme sulla libera circolazione 15 La Job Centre ha sostenuto che i divieti contenuti nell'art. 11, primo comma, della legge del 1949 e nell'art. 1, commi 1 e 2, della legge del 1960 sono in contrasto con gli artt. 48, 52 e 59 del Trattato. Le dette disposizioni, a parere della Job Centre, sono contrarie all'art. 48 del Trattato perché l'inadeguatezza del collocamento pubblico a soddisfare la domanda colpisce in modo particolare i lavoratori di altri Stati membri e perché il divieto di fornitura di lavoro interinale priva i detti lavoratori di un mezzo fondamentale per inserirsi nel mercato italiano del lavoro. La normativa italiana è inoltre in contrasto con l'art. 52 del Trattato poiché impedisce alle imprese di altri Stati membri di stabilirsi in Italia. La Job Centre ha inoltre sottolineato che la cooperativa, in via di costituzione, annovera fra i suoi soci, fra l'altro, un'impresa tedesca e un'impresa francese. Infine i divieti contenuti nella normativa italiana non prevedono eccezioni. Essi impediscono quindi alle imprese italiane di offrire servizi negli altri Stati membri sotto forma di collocamento di manodopera o fornitura di lavoro interinale, e pertanto, a parere della Job Centre, tali disposizioni sono in contrasto anche con l'art. 59 del Trattato. 16 I governi italiano, tedesco e norvegese nonché la Commissione hanno sostenuto che gli artt. 48, 52 e 59 del Trattato non si applicano nel caso di specie. La Job Centre è un'impresa italiana che chiede di stabilirsi in Italia. Non sussiste pertanto il necessario collegamento fra la presente fattispecie e le situazioni disciplinate dalle citate disposizioni del Trattato. La Commissione ha dichiarato nel corso della trattazione orale che la disposizione rilevante è costituita dall'art. 52 del Trattato, in quanto la fattispecie verte sullo stabilimento di imprese, ma che non sono state prodotte informazioni sufficienti per stabilire se la detta disposizione si applichi nel caso di specie, e che del resto tale questione non è stata sollevata dal giudice a quo. 17 Mi risulta difficile vedere come l'art. 48 del Trattato sulla libera circolazione dei lavoratori possa essere rilevante nel presente procedimento. In realtà la Job Centre non è un lavoratore bensì una società che, stando al suo atto costitutivo intende svolgere l'attività di collocamento di manodopera. Il fatto che fra i soci fondatori vi siano dei lavoratori è irrilevante a questo proposito, in quanto la società, una volta costituita ed entrata in attività, possederà personalità giuridica autonoma. 18 Non sono neppure stati dedotti elementi da cui risulti che la Job Centre, autonomamente ovvero in forza di un mandato, possa far valere i diritti di cui eventualmente il lavoratore divenga titolare una volta attuato il collocamento. Non si può infatti escludere che i divieti contenuti nell'art. 11, primo comma, della legge del 1949 e nell'art. 1, primo e secondo comma, della legge del 1960 rendano più difficile l'accesso al mercato italiano del lavoro per i disoccupati di altri Stati membri. Si tratta però di normative generali che si applicano in modo non discriminatorio. Non vi sono infatti elementi da cui emerga che il monopolio pubblico del collocamento non adempie gli obblighi di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (4), in forza del quale il cittadino di uno Stato membro che ricerca un impiego sul territorio di un altro Stato membro vi riceve la stessa assistenza che gli uffici del lavoro di quest'ultimo Stato prestano ai loro cittadini che ricercano un impiego. Inoltre gli effetti del divieto di fornitura di lavoro interinale, contenuto nella legge del 1960, sono a mio parere così generali e incerti da non essere atti a costituire un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori quale disciplinata dall'art. 48 del Trattato (5). Il divieto non colpisce pertanto determinati gruppi di lavoratori e non impedisce neppure ai lavoratori di altri Stati membri di aver accesso in altro modo al mercato italiano del lavoro. 19 Potrebbe sembrare prima facie più pertinente considerare l'attività della Job Centre, quale risulta dal suo atto costitutivo, alla luce delle norme sulla libera prestazione dei servizi contenute negli artt. 59 e 60 del Trattato. L'art. 11, primo comma, della legge del 1949 vieta in via generale l'attività di collocamento a soggetti diversi dal monopolio pubblico, il che comporta che ad un'impresa come la Job Centre viene preclusa la possibilità di operare in Italia e pertanto anche di offrire i propri servizi ai disoccupati e ai datori di lavoro di altri Stati membri. 20 Per quanto riguarda le norme della legge del 1960 sulla fornitura di prestazioni di lavoro temporanee, il governo italiano aveva sostenuto durante l'udienza nella causa Job Centre I che la normativa italiana non impediva ad un'impresa stabilita in Italia di fornire manodopera interinale ai datori di lavoro di altri Stati membri. Come già ricordato, il governo italiano ha però ammesso nel corso dell'udienza nell'ambito del presente procedimento che le informazioni fornite nel corso dell'udienza della causa Job Centre I, e che esso non ha corretto dopo la detta udienza, hanno erronee in quanto il divieto di cui all'art. 1, primo e secondo comma, della legge del 1960 si applica anche a siffatta attività. 21 Benché alla luce delle informazioni ora disponibili la normativa italiana impedisca l'esportazione di servizi in misura maggiore di quanto poteva dedursi sulla scorta delle informazioni fornite dal governo italiano nel corso della causa Job Centre I, continuo a ritenere che l'art. 59 del Trattato non si applichi nel caso di specie. Si tratta infatti di un divieto generale di esercizio di una determinata attività economica opposto ad imprese che sono stabilite o stanno per stabilirsi nel territorio del relativo Stato membro e che intendono svolgere tale attività. 22 Come sottolineato al paragrafo 27 delle mie conclusioni nella causa Job Centre I questa tesi è confermata a mio parere dalla giurisprudenza della Corte in tema di art. 34 del Trattato sulle restrizioni quantitative all'esportazione e le misure di effetto equivalente. Per giurisprudenza consolidata l'art. 34 del Trattato non osta in particolare al divieto nazionale di produzione di una determinata merce, anche se viene in tal modo resa impossibile l'esportazione del prodotto (6). L'art. 34 riguarda quindi «le misure nazionali che hanno per oggetto o per effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione e di creare così una disparità di trattamento

4 tra il commercio interno di uno Stato membro e il suo commercio di esportazione, in modo da assicurare un beneficio specifico alla produzione nazionale o al mercato interno dello Stato interessato» (7). 23 Mi preme poi richiamare la recente sentenza della Corte nella causa Gebhard (8). Quella causa riguardava un avvocato tedesco che esercitava la professione in Italia in parte per una clientela di lingua tedesca ed in parte per una clientela di lingua italiana in Germania e in Austria. Tali attività comportavano quindi un profilo internazionale. Il Gebhard si era visto negare dal Consiglio italiano dell'ordine degli avvocati il diritto di utilizzare il titolo di «avvocato» ed era stato privato del diritto di esercitare la professione per sei mesi per aver utilizzato detto titolo. La Corte ha dichiarato al punto 28 della sentenza che quella situazione era disciplinata dall'art. 52 del Trattato relativo alla libertà di stabilimento e non dall'art. 59, in quanto il Gebhard esercitava in maniera stabile e continuativa un'attività professionale in Italia. 24 Queste considerazioni sono a mio parere conformi alla sentenza della Corte nella causa Alpine Investments (9). Quest'ultima verteva su norme nazionali che vietavano una determinata forma di attività commerciale, cioè il cosiddetto «cold calling», che è del resto «un prodotto» assolutamente legale, cioè una prestazione di servizi finanziari. Il divieto era generale e non aveva lo scopo né l'effetto di avvantaggiare le imprese nazionali nei confronti dei prestatori di altri Stati membri. La Corte ha dichiarato che l'art. 59 si applicava comunque, perché a mio parere non si trattava di una disciplina generale che stabiliva quali servizi potessero essere legittimamente prestati nel territorio dello Stato membro interessato, bensì trattavasi della disciplina dello smercio in un altro Stato membro di un servizio legittimamente prestato. In un caso del genere non si tratta più dei presupposti per lo stabilimento di un'impresa, bensì per l'esportazione di un servizio legittimamente prestato. 25 Pertanto a mio parere la presente fattispecie è disciplinata dalle norme sullo stabilimento di cui all'art. 52 del Trattato e non da quelle sulla prestazione di servizi di cui l'art. 59, a prescindere dal fatto che la Job Centre, stando all'atto costitutivo, intenda esportare i suoi servizi negli altri Stati membri. Tale esportazione è infatti subordinata allo stabilimento stesso dell'impresa. I divieti contenuti nella legge del 1949 e in quella del 1960 vi si oppongono fino a quando non venga dichiarato che essi sono in contrasto con l'art. 52 del Trattato. Ritenere che vada applicato l'art. 59 comporterebbe inoltre che imprese, in fattispecie meramente interne cui l'art. 52 non sarebbe pertanto applicabile, potrebbero impugnare siffatte norme interne di divieto generale perché le dette disposizioni hanno loro impedito di effettuare l'esportazione dei servizi. Una situazione giuridica di questo tipo non sarebbe a mio parere in sintonia con il sistema del Trattato. 26 Il giudice a quo non ha chiesto alla Corte un'interpretazione dell'art. 52 del Trattato. Emerge però chiaramente dalle questioni sollevate che esse sono volte ad ottenere l'aiuto della Corte per accertare se le disposizioni contenute nell'art. 11, primo comma, della legge del 1949 e nell'art. 1, primo e secondo comma, della legge del 1960 siano compatibili con le norme fondamentali di diritto comunitario relative alla libera circolazione delle persone e dei servizi. Alla luce dello spirito di cooperazione su cui è fondato il procedimento di rinvio ex art. 177 del Trattato, ritengo pertanto che la Corte dovrebbe anche fornire un'interpretazione dell'art. 52 del Trattato (10). 27 Dal punto 37 della citata sentenza Gebhard (11) risulta che i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare quattro condizioni: essi devono applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificati da motivi inderogabili di interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre a quanto necessario per il raggiungimento di questo. 28 Un divieto generale dell'attività privata di collocamento di manodopera e di fornitura di lavoro interinale come quello contenuto nella legge del 1949 e nella legge del 1960 configura un ostacolo assoluto all'esercizio di tale forma d'attività in Italia da parte di imprese private. Si tratta pertanto a mio parere di provvedimenti che rientrano sostanzialmente nell'art. 52 del Trattato e che si pongono in contrasto con tale disposizione a meno che non ricorrano i quattro presupposti di cui alla sentenza Gebhard. 29 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'art. 52 non si applica però a fattispecie meramente interne e che pertanto non hanno nessun collegamento con le situazioni contemplate dal diritto comunitario (12). Lo stabilimento in Italia di un'impresa di un cittadino italiano non rientra pertanto nell'ambito d'applicazione dell'art Ai sensi dell'art. 52 del Trattato il diritto di stabilimento comprende fra l'altro il diritto all'apertura di agenzie, succursali o filiali. A mio parere se ne deve poter dedurre che l'art. 52 si applica solo qualora vi sia un collegamento sostanziale fra una o eventualmente più imprese o persone dello Stato membro interessato e l'entità che andrà a stabilirsi in un altro Stato membro. 31 La Job Centre si è richiamata nel presente procedimento al fatto che due dei soci della cooperativa sono l'impresa tedesca Adia e l'impresa francese Ecco. Non è stato però precisato in cosa consista la partecipazione di tali imprese ed in particolare quale influenza esse abbiano nella gestione della Job Centre. Ritengo pertanto che nel caso di specie non siano disponibili informazioni sufficienti per poter accertare se sussista uno stabilimento ai sensi del Trattato. 32 Per tali motivi la Corte dovrebbe a mio parere risolvere le questioni relative alle norme sulla libera circolazione dichiarando che gli artt. 52 e 59 vanno interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro vieti lo stabilimento nel suo territorio di un'impresa che intenda esercitare l'attività di collocamento di manodopera e di fornitura di lavoro interinale, qualora non sussista un collegamento sostanziale fra una o eventualmente più persone fisiche o giuridiche di un altro Stato membro e l'impresa di cui trattasi. Il combinato disposto dell'art. 90 e dell'art. 86 del Trattato 33 La Job Centre ha sostenuto che il monopolio del collocamento è in contrasto con il combinato disposto dell'art. 90 e dell'art. 86 del Trattato in quanto il collocamento pubblico non è in grado di soddisfare le richieste del

5 mercato. In tale contesto essa ha sottolineato che il mercato del lavoro in un'economia moderna è particolarmente variegato ed eterogeneo e vi è pertanto la necessità di una serie di servizi specializzati. Anche il più efficiente dei servizi pubblici di collocamento può soddisfare al massimo il 25-30% della domanda. Emerge da uno studio della Banca d'italia che il monopolio pubblico del collocamento italiano fornisce al massimo il 5% del totale degli impieghi. La Job Centre si è inoltre richiamata ad una relazione elaborata dall'ufficio internazionale del lavoro (13), che raccomanda una revisione della convenzione OIL n. 96 del 1949 in modo da consentire alle imprese private di svolgere l'attività di collocamento di manodopera e di agenzie per l'impiego. 34 Il governo italiano ha dichiarato che non si può ritenere che lo svolgimento dell'attività di collocamento di manodopera rientri nelle norme del Trattato relative alla concorrenza in quanto non si tratta di un'attività economica. Esso si è inoltre richiamato al fatto che il monopolio italiano del collocamento nel periodo giugno giugno 1996 ha prodotto più di un milione di contratti fra lavoratori e datori di lavoro. Tale dato comprende però oltre al collocamento sotto forma di «richiesta numerica» e «richiesta nominativa» (v. supra, par. 3) anche i casi in cui i lavoratori e i datori di lavoro stessi hanno stabilito il necessario contatto e successivamente ne hanno informato il monopolio. 35 La Commissione nonché i governi tedesco e norvegese hanno sostenuto che il monopolio del collocamento di manodopera dev'essere valutato sulla scorta delle linee direttrici ricavabili dalla pronuncia della Corte nella causa Höfner e Elser (14), tenendo conto altresì del fatto che il divieto italiano di fornitura di lavoro interinale non rientra nelle norme del Trattato relative alla concorrenza poiché si tratta di un divieto generale. La Commissione ha aggiunto nel corso della trattazione orale che nel caso di specie è possibile accertare, senza un concreto esame dell'efficienza del monopolio, che quest'ultimo non è in grado di soddisfare la domanda del mercato. Ciò consegue dalla stessa struttura del mercato, che è contrassegnato da grandi dimensioni e grande eterogeneità. In un mercato del genere nessun monopolio potrebbe soddisfare la domanda complessiva, pertanto si configura un'infrazione del combinato disposto dell'art. 90 e dell'art. 86 del Trattato. 36 Mi preme sottolineare anzitutto che l'art. 90, n. 1, del Trattato si applica solo qualora ad una o più imprese vengano attribuiti diritti speciali o esclusivi. La legge del 1949 attribuisce indubbiamente al monopolio pubblico il diritto esclusivo di effettuare il collocamento di manodopera. Il presupposto immediato per l'applicazione dell'art. 90, n. 1, del Trattato è pertanto soddisfatto. 37 Il citato presupposto per l'applicazione dell'art. 90, n. 1, del Trattato non sembra d'altro canto immediatamente soddisfatto per quanto riguarda il divieto, di cui all'art. 1, primo e secondo comma, della legge del 1960, di fornitura di lavoro interinale. Tale divieto è affatto generale, in quanto la Repubblica italiana, stando alle informazioni disponibili, non offre essa stessa alcun servizio di fornitura di lavoro interinale né ha attribuito a singole imprese diritti speciali per la prestazione di siffatti servizi. La ratio delle norme contenute nella legge del 1960 dovrebbe, a quanto ci risulta, consistere nel tutelare i lavoratori dallo sfruttamento e dall'affievolimento dei loro diritti in conseguenza della dissociazione fra il datore di lavoro effettivo e una persona che viene formalmente designata come datore di lavoro ma che in realtà è un semplice intermediario. 38 La Job Centre ha sostenuto che lo scopo principale della legge del 1960 è l'esclusione di qualsiasi forma di collocamento privato e che il divieto della legge del 1960 è quindi indissolubilmente collegato al monopolio pubblico del collocamento di manodopera. 39 Se lo scopo del divieto contenuto nella legge del 1960 fosse davvero la tutela del diritto esclusivo che la legge del 1949 ha attribuito al monopolio pubblico del collocamento di manodopera, riterrei logico considerare tale divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro temporanee come parte del regime monopolistico complessivo. Spetta però al giudice nazionale pronunciarsi sulla finalità effettiva del divieto di cui alla legge del 1960, in quanto si tratta di una questione di interpretazione del diritto nazionale. 40 L'applicazione dell'art. 86 del Trattato, a cui rinvia fra l'altro l'art. 90, n. 1, è subordinata all'esistenza di un'«impresa» ai sensi delle norme sulla concorrenza. La Corte ha però già dichiarato nella citata causa Höfner e Elser (15) che un organo pubblico che svolge l'attività di collocamento di manodopera soddisfa tali presupposti. La Corte ha dichiarato quanto segue ai punti della sentenza: «Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve verificare se un ufficio pubblico per l'occupazione (...) possa essere considerato impresa ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE [punto 20]. A questo riguardo si deve precisare, nel contesto del diritto della concorrenza, che la nozione d'impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento, e che l'attività di collocamento è un'attività economica [punto 21]. La circostanza che le attività di collocamento sono di norma affidate a uffici pubblici non può influire sulla natura economica di queste attività. Le attività di collocamento non sono sempre state, né sono necessariamente, esercitate da enti pubblici. Questa constatazione vale, in particolare, per le attività di collocamento di personale direttivo di aziende [punto 22]. Ne consegue che un ente come un ufficio pubblico per l'occupazione che svolge attività di collocamento può essere qualificato impresa ai fini dell'applicazione delle norme di concorrenza comunitarie [punto 23]». 41 Ne deriva che occorre stabilire se si tratti dell'esercizio di un'attività economica e se l'attività di collocamento di manodopera soddisfi tale condizione. La conclusione della Corte è generale, perché non sembra ricorrano motivi per distinguere fra varie forme di impresa e vari settori di attività economica. Ciò corrisponde del resto al fatto che ai nostri giorni l'attività di collocamento di manodopera viene altresì svolta - o dovrebbe poter essere svolta - su base commerciale nei confronti di una serie di gruppi di lavoratori (16). 42 La sentenza della Corte nella causa Poucet (17) non modifica a mio parere tale situazione. Quella pronuncia, che del resto non verteva sul collocamento di manodopera, è espressamente basata sui criteri ricavati dalla sentenza Höfner e Elser, cui viene fatto rinvio al punto 17. La Corte ha dichiarato in quella causa che la gestione dei regimi previdenziali obbligatori non rientrava nell'art. 86 del Trattato proprio perché, secondo la

6 giurisprudenza della Corte, non si trattava di un'attività economica ai sensi delle norme sulla concorrenza. La Corte si è fra l'altro fondata sul fatto che gli enti incaricati della gestione dei detti regimi, che perseguivano un fine sociale e si ispiravano al principio della solidarietà, non avevano la possibilità di influire sull'importo dei contributi, sull'impiego dei fondi e sulla determinazione dell'entità delle prestazioni, e che si trattava di regimi obbligatori (18). Non si poteva pertanto ritenere che i regimi, in tale forma, fossero costituiti su base commerciale. 43 Anche il collocamento di manodopera può a mio parere essere dotato di una maggiore o minore connotazione sociale, che, a seconda delle circostanze, potrebbe rendere impossibile o perlomeno inopportuna la gestione commerciale di un'attività del genere. Un chiaro esempio è l'attività dell'amministrazione penitenziaria volta a far sì che i detenuti in libertà condizionata riescano a vivere in libertà a determinate condizioni, come ad esempio l'obbligo di presentarsi regolarmente o di sottoporsi ad una cura disintossicante contro l'alcolismo o la tossicodipendenza, evitando di commettere nuovi reati. Per poter aver successo, questo tipo di attività richiede risorse sia economiche sia umane (19). Anche nel settore dei lavori socialmente utili viene fatto uno sforzo rilevante e notevole affinché gli assistiti vengano inseriti nel mercato generale del lavoro. 44 Va altresì attirata l'attenzione sul fatto che i pubblici poteri in taluni Stati membri si accollano le spese relative all'istruzione professionale ed eventualmente erogano un'integrazione della retribuzione al fine di trovare un lavoro ai disoccupati da lungo tempo, ai giovani e ad altri disoccupati. E' necessario che la pubblica amministrazione possa essere certa che i mezzi pubblici utilizzati per tali azioni vengano utilizzati nel miglior modo possibile e che sia garantito il successo delle dette azioni. 45 L'applicazione dell'art. 86 del Trattato è inoltre subordinata alla condizione che sussista una posizione dominante in una parte sostanziale del mercato comune. La Corte ha dichiarato al punto 28 della sentenza Höfner e Elser (20) che l'impresa titolare di un monopolio stabilito per legge fruisce di una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato e che il territorio di uno Stato membro sul quale il detto monopolio si estende costituisce parte sostanziale del mercato comune. 46 Il fatto che una posizione dominante derivi dall'attribuzione di un diritto esclusivo ai sensi dell'art. 90, n. 1, per giurisprudenza consolidata non è però di per sé incompatibile con l'art. 86 del Trattato (21). 47 L'art. 90, n. 1, del Trattato impone invece agli Stati membri di non emanare né mantenere provvedimenti che possono annullare gli scopi perseguiti dall'art. 86. Uno Stato membro trasgredisce tali obblighi qualora l'impresa che ha ottenuto un diritto esclusivo, nel farne uso venga indotta a sfruttare la sua posizione dominante in modo abusivo (22). 48 Ai sensi dell'art. 86, lett. b), del Trattato, l'abuso può consistere fra l'altro nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori, e la Corte ha dichiarato al punto 31 della sentenza Höfner e Elser (23) che uno Stato membro agisce in contrasto con tale disposizione qualora l'ente al quale ha conferito un diritto esclusivo non sia manifestamente in grado di soddisfare la domanda presente sul mercato per un determinato tipo di servizi - in quel caso il collocamento di personale direttivo di aziende - e qualora l'esercizio effettivo di tali attività da parte di società private sia reso impossibile dal mantenimento in vigore di una disposizione di legge che vieta dette attività. 49 Uno Stato membro trasgredisce pertanto gli obblighi impostigli dal combinato disposto dell'art. 90, n. 1, e dell'art. 86 del Trattato qualora mantenga un monopolio di legge che manifestamente non è in grado di soddisfare la domanda dei consumatori, cioè dei disoccupati e dei datori di lavoro che si avvalgono del servizio di collocamento. 50 Come ha osservato la Commissione nel corso della trattazione orale, il mercato dei servizi di collocamento è particolarmente ampio ed eterogeneo. Ne consegue quindi che le singole forme di servizio non devono necessariamente essere intercambiabili né dal punto di vista dei richiedenti né da quello degli offerenti, e che pertanto esse non appartengono allo stesso mercato. Per giurisprudenza consolidata, la delimitazione del mercato rilevante va fatta con riferimento al punto di vista del consumatore. I prodotti che dal punto di vista del consumatore sono particolarmente atti, per quanto riguarda il prezzo, lo scopo e le altre caratteristiche, a soddisfare bisogni costanti e non sono pertanto facilmente intercambiabili con altri prodotti vengono considerati appartenenti allo stesso mercato. Sulla scorta di questi criteri la Corte ha fra l'altro dichiarato che la birra venduta al minuto e quella venduta nei pubblici esercizi non appartengono allo stesso mercato, e che anche gli pneumatici originali degli autoveicoli nuovi e quelli di ricambio non appartengono allo stesso mercato (24). Qualora l'offerta di una determinata prestazione possa essere rapidamente adeguata onde ricomprendervi l'offerta di un altro tipo di servizi, il mercato rilevante potrebbe in realtà essere costituito da ambedue le categorie dei detti servizi, a prescindere dal fatto che dal punto di vista del consumatore essi non siano intercambiabili (25). 51 La relazione, citata al par. 33, dell'ufficio internazionale del lavoro (26) distingue fra 16 diverse categorie di attività di collocamento di manodopera, fra cui il collocamento tradizionale sotto forma di attività di mediazione (27), il collocamento di lavoratori avventizi, che va considerato vietato ai sensi della legge del 1960 (28), il collocamento di personale direttivo ed altri lavoratori particolarmente richiesti (29), la consulenza in materia di carriera nonché la ricerca di personale mediante colloqui personali e varie forme di test. Dalla citata relazione emerge che negli Stati membri in cui tali attività sono legittime vi è un grande numero in costante aumento di imprese per ogni singola categoria (30). Come esempio può citarsi la situazione del Regno Unito per il 1992, in cui vi erano imprese che svolgevano il collocamento tradizionale sotto forma di attività di mediazione, e la situazione della Francia, in cui vi erano agenzie di lavoro interinale. Emerge inoltre dalla relazione che le cause di tale incremento vanno ricercate fra l'altro nell'esigenza di una maggiore flessibilità sul mercato di lavoro, di nuove qualifiche dei lavoratori, nell'accresciuta tendenza delle imprese ad affidare a terzi l'esecuzione di varie mansioni, nel talento degli agenti privati nel reperire candidati che corrispondono alle necessità dei singoli datori

7 di lavoro, cosa che garantisce un'integrazione più rapida dei nuovi lavoratori, nonché nella crescente fiducia del mercato nel collocamento privato di manodopera. 52 Si deve considerare che ognuna delle categorie citate nella relazione costituisce un mercato separato, in quanto le diverse prestazioni sono volte al soddisfacimento dei diversi bisogni dei destinatari. Il collocamento più tradizionale sotto forma di attività di mediazione soddisfa pertanto la necessità dei datori di lavoro e dei disoccupati di essere posti reciprocamente in contatto. Le prestazioni consistenti nella selezione del personale comportano in aggiunta l'esame dei singoli richiedenti e la scelta di un unico candidato e svolgono pertanto un compito che il datore di lavoro pensava di non poter espletare personalmente in modo soddisfacente o che ha deciso di far svolgere dietro corrispettivo. Il collocamento del personale direttivo comporta spesso un'attività di ricerca relativamente alle opportune qualifiche dei dirigenti, mentre l'attività delle agenzie di lavoro interinale è volta a soddisfare la richiesta del committente di fornitura di manodopera temporanea qualificata, cosa che di norma comporta un previo esame dei lavoratori iscritti all'agenzia e implica la conoscenza dei bisogni del singolo datore di lavoro. 53 Inoltre si deve osservare che le singole categorie di prestazioni spesso possono essere ripartite in una serie di segmenti di mercato in cui le agenzie sono specializzate nel soddisfacimento dei bisogni specifici dei singoli settori. Un collocamento efficace presuppone infatti, in una serie di casi, che l'agenzia conosca le tendenze di sviluppo nei singoli settori e pertanto intuisca le necessità presenti e future dei datori di lavoro. La manodopera occasiona oggigiorno spese rilevanti e comporta spesso notevoli investimenti per l'addestramento. La necessità che le agenzie di collocamento conoscano i singoli datori di lavoro subisce inoltre un incremento contestuale al loro coinvolgimento diretto nel processo di selezione. Occorre inoltre tenere in considerazione che la domanda complessiva emana in parte dai disoccupati e in parte dai datori di lavoro e che questi due gruppi non hanno necessariamente le stesse esigenze. 54 In un mercato così ampio ed eterogeneo, che in conseguenza degli sviluppi economici e sociali è sottoposto a grandi cambiamenti, si deve ritenere escluso, come sostenuto alla Commissione, che un singolo servizio di collocamento sia in grado di soddisfare le esigenze di tutto il mercato, a prescindere dal suo livello di efficienza richiesto. Sarebbe quindi praticamente impossibile che una singola impresa disponga delle competenze e delle risorse necessarie per soddisfare la domanda complessiva. 55 L'eterogeneità del mercato implica però anche che nello stabilire se il monopolio pubblico sia in grado di soddisfare la domanda non è possibile trattare nello stesso modo tutte le forme di intermediazione nelle prestazioni di lavoro. A mio parere occorre pertanto effettuare un'analisi autonoma dei singoli mercati e relativi segmenti in cui il mercato complessivo delle prestazioni volte al collocamento della manodopera può essere suddiviso. Non può pertanto escludersi che un monopolio statale del collocamento sia in grado di soddisfare la domanda di collocamento tradizionale per quanto riguarda, ad esempio, la manodopera non specializzata, caso in cui le esigenze di previa conoscenza dei singoli lavoratori e datori di lavoro sono inferiori, mentre ciò forse non si verifica per quanto riguarda i programmatori o gli specialisti informatici di alto livello, gli ingegneri, i giuristi o altri tipi di lavoratori altamente qualificati, ovvero nel contesto della selezione e del collocamento del personale direttivo, che presuppone un'approfondita conoscenza dell'impresa e delle capacità dei singoli candidati. 56 Spetta al giudice nazionale, che ha una conoscenza più completa della funzione del monopolio e dei rapporti sul mercato del lavoro di cui trattasi, effettuare la valutazione definitiva della misura in cui il monopolio italiano del collocamento di manodopera sia in grado di soddisfare la domanda sui singoli mercati e relativi segmenti che compongono il complesso del mercato generale dei servizi di collocamento. 57 Ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottratte, fra l'altro, al divieto ex art. 86 del Trattato qualora l'applicazione di quest'ultimo osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata. Come la Corte ha dichiarato al punto 25 della sentenza Höfner e Elser (31), tali presupposti non ricorrono nel caso di un monopolio pubblico del collocamento di manodopera che non è palesemente in grado di soddisfare la domanda. 58 Infine l'applicazione del combinato disposto degli artt. 90 e 86 del Trattato è subordinata alla condizione che l'abuso accertato possa incidere sugli scambi fra Stati membri. La Corte ha dichiarato nella sentenza Höfner e Elser (32) che tale condizione è soddisfatta solo se il comportamento abusivo considerato abbia, effettivamente, pregiudicato detti scambi. E' sufficiente dimostrare che tale comportamento sia atto a produrre questo effetto, e tale condizione è soddisfatta fra l'altro quando le attività di collocamento esercitate da società private possono estendersi ai cittadini o ai territori di altri Stati membri (33). Ciò potrebbe verificarsi nel caso di specie, in cui si può ritenere che l'attività di collocamento si svolga nei confronti di lavoratori e datori di lavoro in altri Stati membri. Inoltre il divieto contenuto nella legge del 1949 preclude in linea generale alle imprese di altri Stati membri di estendere la loro attività in Italia (34). 59 Il giudice a quo domanda infine se il combinato disposto degli artt. 90 e 86 del Trattato abbia efficacia diretta, e tale questione va risolta in senso affermativo. Emerge infatti dalla giurisprudenza della Corte che le citate disposizioni possono essere fatte valere dai cittadini dinanzi ai giudici nazionali, i quali sono conseguentemente tenuti a disapplicare qualunque disposizione nazionale con esse incompatibile (35). 60 Il secondo gruppo di questioni sollevate dovrebbe pertanto a mio parere essere risolto nel senso che uno Stato membro che abbia conferito ad un'impresa pubblica il diritto esclusivo all'espletamento dell'attività di collocamento di manodopera trasgredisce al combinato disposto degli artt. 90, n. 1, e 86 del Trattato qualora si venga a creare una situazione in cui l'impresa interessata viene necessariamente indotta a contravvenire all'art. 86 del Trattato, cosa che si verifica nei casi seguenti: - quando il collocamento pubblico non è palesemente in grado di soddisfare la domanda esistente sul mercato per quanto riguarda siffatti servizi, cosa che deve essere valutata autonomamente rispetto ad ogni singolo mercato e relativi segmenti in cui può essere suddiviso il complesso del mercato generale, e

8 - quando l'esercizio dell'attività di collocamento di manodopera da parte di imprese private viene reso in pratica impossibile dal mantenimento di una normativa che vieta tale forma di attività. Conclusione 61 Propongo pertanto alla Corte di risolvere nel modo seguente le questioni sollevate: «1) Gli artt. 52 e 59 del Trattato CE vanno interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro vieti lo stabilimento nel suo territorio di un'impresa che intende svolgere l'attività di collocamento di manodopera nonché quella di collocamento di lavoratori avventizi, qualora non vi sia un collegamento sostanziale fra una o più persone fisiche o giuridiche di un altro Stato membro e l'impresa interessata. 2) Lo Stato membro che abbia conferito ad un'impresa pubblica il diritto esclusivo di svolgere l'attività di collocamento di manodopera contravviene al combinato disposto degli artt. 90, n. 1, e 86 del Trattato qualora si venga a creare una situazione in cui l'impresa interessata viene necessariamente indotta a trasgredire l'art. 86 del Trattato, cosa che si verifica nei casi seguenti: - quando il collocamento pubblico non è palesemente in grado di soddisfare la domanda esistente sul mercato per siffatti servizi, cosa che deve essere valutata autonomamente rispetto ad ogni singolo mercato e relativi segmenti in cui può essere suddiviso il complesso del mercato generale, e - quando lo svolgimento dell'attività di collocamento di manodopera da parte di imprese private viene reso in pratica impossibile dal mantenimento di una normativa che vieta tale forma di attività». (1) - V. sentenza 19 ottobre 1995 (Racc. pag. I-3361). (2) - Talune categorie di imprese (in particolare quelle del settore alberghiero, dello spettacolo, della panificazione, della gente di mare) sono soggette ad una disciplina particolare con vari uffici specifici di avviamento al lavoro. (3) - Per il settore agricolo provvede la legge 11 marzo 1970, n. 83. (4) - GU L 257, pag. 2; regolamento come modificato da ultimo con regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434, che modifica la seconda parte del regolamento (CEE) n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 245, pag. 1). (5) - Si può far rinvio a questo proposito alla giurisprudenza della Corte in materia di art. 30 del Trattato, secondo la quale le norme i cui effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci siano solo aleatori e indiretti sono sottratte al divieto di cui alla detta disposizione (v. sentenza 14 luglio 1994, causa C-379/92, Peralta, Racc. pag. I-3453, punto 24). (6) - V., ad esempio, sentenza 8 novembre 1979, causa 15/79, Groenveld (Racc. pag. 3409). (7) - V., da ultimo, sentenza 24 marzo 1994, causa C-80/92, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-1019, punto 24). (8) - Sentenza 30 novembre 1995, causa C-55/94 (Racc. pag. I-4165). (9) - V. sentenza 10 maggio 1995, causa C-384/93 (Racc. pag. I-1141). (10) - V. in proposito sentenza 13 luglio 1994, causa C-130/92, OTO (Racc. pag. I-3281, punto 14), e la sentenza Gebhard, citata in nota 8, in cui la Corte ha dichiarato che la disposizione rilevante era l'art. 52 del Trattato ed ha pertanto risolto le questioni sollevate alla luce di tale disposizione a prescindere dal fatto che le dette questioni non riguardassero l'art. 52 del Trattato. (11) - Lot. cit. nota 8 (12) - V. sentenze 16 novembre 1995, causa C-152/94, Van Buynder (Racc. pag. I-3981, punto 12), e 20 aprile 1988, causa 204/87, Bekaert (Racc. pag. 2029). (13) - V. Le rôle des agences d'emploi privées dans le fonctionnement des marchés du travail, Conférence international du travail, Ginevra, (14) - V. sentenza 23 aprile 1991, causa C-41/90 (Racc. pag. I-1979). (15) - V. nota 14. (16) - Questo è verosimilmente il motivo per cui la maggior parte degli Stati membri non ha mai ratificato o negli ultimi anni ha denunciato la convenzione OIL n. 96 del 1949, che vieta l'esercizio del collocamento privato di manodopera. La parte seconda della convenzione, in forza della quale gli uffici di collocamento a fini di lucro verranno gradualmente soppressi, è stata sottoscritta, stando alle informazioni disponibili, dal Belgio, dalla Francia, dall'irlanda, dall'italia, dalla Spagna e dal Lussemburgo. La Finlandia, la Germania e la Svezia hanno denunciato la convenzione. (17) - V. sentenza 17 febbraio 1993, cause riunite C-159/91 e C-160/91, Poucet e Pistre (Racc. pag. I-637). (18) - La pronuncia va posta in relazione con la sentenza 16 novembre 1995, causa C-244/94, Fédération française des sociétés d'assurance e a. (Racc. pag. I-4013), in cui la Corte ha dichiarato che la gestione di un regime pensionistico volontario fondato sul principio della capitalizzazione e in cui le prestazioni cui il regime dà diritto dipendono esclusivamente dai contributi versati nonché dai risultati economici degli investimenti effettuati dagli organi di amministrazione configura un'attività economica ricompresa nell'art. 86 del Trattato. (19) - Un'altra questione è se siffatti compiti possano essere privatizzati, nel senso che la loro esecuzione venga affidata a ditte private retribuite dalla pubblica amministrazione. (20) - V. nota 14.

9 (21) - V. sentenze 5 ottobre 1994, causa C-323/93, Centre d'insémination de la Crespelle (Racc. pag. I-5077, punto 18), e 19 maggio 1993, causa C-320/91, Corbeau (Racc. pag. I-2533, punto 11), nonché punto 29 della sentenza Höfner e Elser, citata in nota 14. (22) - V. sentenza 14 dicembre 1995, causa C-387/93, Banchero (Racc. pag. I-4663, punto 51), e punti 26 e 29 della sentenza Hölfer e Elser, citata in nota 14. (23) - V. nota 14. (24) - V. sentenze 28 febbraio 1991, causa C-234/89, Delimitis (Racc. pag. I-935), e 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione (Racc. pag. 3461). (25) - V. sentenza 21 febbraio 1973, causa 6/72, Europemballage e Continental Can/Commissione (Racc. pag. 215). (26) - Pagg (27) - I servizi di questa categoria consistono di norma nel mettere reciprocamente in contatto i lavoratori e i datori di lavoro e nell'effettuare la scelta dei candidati più idonei. L'offerta dovrebbe provenire da soggetti specializzati in determinati settori o in determinate categorie di lavoratori (v., nel suo complesso, la relazione citata in nota 13, pag. 13). (28) - Emerge dalla pag. 15 della relazione, citata in nota 13, che le agenzie di collocamento si presentano di norma come datori di lavoro che pongono temporaneamente a disposizione di un terzo i lavoratori loro dipendenti. Risulta inoltre che tali agenzie costituiscono la più grande categoria delle agenzie private di collocamento sia dal punto di vista del fatturato sia da quello del numero. (29) - Attività che presuppone un alto livello di competenze per quanto riguarda i metodi di selezione, la valutazione delle qualifiche e le tecniche negoziali nonché una conoscenza approfondita del mercato e delle imprese committenti (v. la pag. 18 della relazione citata in nota 13). (30) - V. pag. 25 e ss. della relazione. (31) - V. nota 14. (32) - V. punto 32 della sentenza citata in nota 14. (33) - V. punto 33 della sentenza Höfner e Elser, citata in nota 14. (34) - Si può richiamare in proposito la sentenza Corbeau, citata in nota 21, in cui la Corte ha dichiarato che il monopolio postale belga rientrava nell'art. 90 del Trattato anche in un caso in cui la violazione del monopolio, che aveva dato origine al processo a quo, riguardava la distribuzione della posta da parte di un cittadino belga nella regione di Liegi. (35) - V., ad esempio, la sentenza Corbeau, citata in nota 21, e la sentenza 10 dicembre 1991, causa C-179/90, Merci convenzionali Porto di Genova (Racc. pag. I-5889).

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