Regolamento di Mediazione JAMS-ADR Center In vigore dal 1 ottobre 2009
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- Ambrogio Cristoforo Cappelletti
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1 Regolamento di Mediazione Richiesta di avvio Mediazione Arbitrato e-jams Tariffe Clausole Regolamento di Mediazione JAMS-ADR Center In vigore dal 1 ottobre 2009 Sintesi del Regolamento di Mediazione Ambito territoriale Lista dei mediatori consultabile Assegnazione di un case manager Scelta e nomina dei mediatori Incompatibilità dei mediatori Durata della procedura Uso della tecnologia JAMS-ADR Center è un organismo indipendente operativo su tutto il territorio nazionale. L applicazione del medesimo Regolamento e l utilizzo di un unica lista di mediatori assicura ai clienti omogeneità nella gestione delle controversie in tutte le città d Italia. Il profilo e l esperienza di tutti i mediatori sono pubblici e consultabili on-line dalle parti. Oltre ai requisiti minimi fissati dalla legge, tutti i mediatori di JAMS-ADR Center hanno comprovata esperienza nella Mediazione. All avvio della controversia, JAMS- ADR Center nomina un case manager responsabile del caso, per assistere le parti e il mediatore in tutte le fasi della procedura. Se il mediatore non è scelto di comune accordo dalle parti, viene proposta una terna di nomi su cui esprimere una preferenza. Al fine di risparmiare tempo, nelle controversie di modico valore JAMS-ADR Center nomina direttamente il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista. Per garantire il massimo livello di indipendenza e neutralità, non possono essere nominati mediatori coloro che sono iscritti in un albo professionale nella regione di residenza delle parti in lite o dei loro consulenti. La mediazione ha una durata massima di 45 giorni dall avvio della procedura. La procedura, le comunicazioni possono avvenire anche per via telematica. I mediatori e JAMS-ADR Center utilizzano la posta elettronica certificata per le comunicazioni e la trasmissione degli atti.
2 Tariffe Riservatezza Sedi operative La tariffa è calcolata su base oraria, secondo tre scaglioni di valore. Per evitare conflitti di interesse, le tariffe orarie di mediazione e arbitrato sono le medesime. Tutte le informazioni, gli appunti, le relazioni e altri documenti inerenti la richiesta di inizio della Mediazione, o utilizzati durante la stessa, sono riservati. Roma, Milano (oltre alle sedi all estero). Con l accordo delle parti, la Mediazione può svolgersi in una qualsiasi sede neutrale del territorio nazionale convenzionata con JAMS- ADR Center. INDICE Art. 1 Applicazione del Regolamento Art. 2 Attivazione della Mediazione Art. 3 Scelta, nomina e sostituzione del mediatore Art. 4 Comunicazioni del mediatore e sua sostituzione Art. 5 Svolgimento della Mediazione e poteri del mediatore Art. 6 Rappresentanza Art. 7 Altri procedimenti Art. 8 Conclusione della Mediazione Art. 9 Accordo Art. 10 Mancato accordo Art. 11 Riservatezza Art. 12 Costi Art. 13 Esclusione di responsabilità Art. 14 Ruolo del mediatore in altri procedimenti Art. 15 Interpretazione e applicazione delle norme Art. 16 Legge applicabile ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento ( Regolamento ) si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi ( Mediazione ) delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell invito di un giudice o di una clausola contrattuale, ovvero per effetto di un accordo tra le parti al sorgere di una lite. Le parti, d intesa con JAMS-ADR Center, possono concordare di apportare modifiche al Regolamento in qualsiasi momento. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate da JAMS-ADR Center in tutto il territorio nazionale. Le controversie internazionali sono soggette ad altro regolamento. ART. 2 ATTIVAZIONE DELLA MEDIAZIONE La parte di una lite che intende attivare la Mediazione può farlo compilando il modulo di richiesta predisposto da JAMS- ADR Center o inviando una richiesta scritta in conformità al Regolamento. La qualificazione della natura e del valore della controversia spetta alla parte che attiva la procedura. La richiesta deve contenere una breve descrizione della natura della lite, i riferimenti di tutte le parti coinvolte e, se nominati, degli avvocati che le rappresentano, e i recapiti delle controparti a cui inviare le comunicazioni.
3 La Mediazione ha una durata non superiore a 45 giorni dal giorno del suo avvio, salva la diversa volontà delle parti. Entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione della domanda, JAMS-ADR Center nomina un case manager responsabile del fascicolo e comunica all altra parte l avvenuto deposito della richiesta di attivazione ai recapiti forniti. Se l attivazione è richiesta per effetto di una disposizione di legge, di un invito del giudice o di una clausola contrattuale tra le parti, la Mediazione si considera attivata dal giorno del deposito della domanda della parte attrice. Negli altri casi, la procedura si intende attivata dal giorno dell adesione della controparte. La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche. ART. 3 SCELTA E NOMINA DEL MEDIATORE Il mediatore è scelto dalle parti tra le persone inserite nella lista di JAMS-ADR Center, consultabile anche sul sito Qualora le parti non concordino sulla scelta del mediatore entro un tempo ragionevole, e comunque non superiore a 7 giorni dall attivazione della procedura: 1. Se il valore della lite è superiore a , JAMS- ADR Center fornisce alle parti una lista di almeno tre candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione il luogo ove si svolge la procedura, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza a tutti i candidati. JAMS-ADR Center nomina mediatore la persona con l ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quella più anziana. Se tutte le parti non comunicano le rispettive preferenze entro 5 giorni, JAMS-ADR Center nomina il mediatore tra i candidati proposti. 2. Se il valore della lite è inferiore a , JAMS- ADR Center nomina il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista. Salvo casi eccezionali e la diversa volontà delle parti, non possono essere nominati mediatori coloro che sono iscritti a un ordine professionale nelle regioni di residenza delle parti in lite o dei loro consulenti. ART. 4 COMUNICAZIONI DEL MEDIATORE E SUA SOSTITUZIONE Il mediatore comunica a JAMS-ADR Center e alle parti qualsiasi interesse personale o economico connesso all esito della Mediazione, e qualsiasi altra circostanza di cui è a conoscenza che potrebbe essere vista come implicante un conflitto di interessi (sia questo reale o apparente). JAMS-ADR Center, sentite le parti, può sostituire il mediatore con un altro candidato a seguito di tale comunicazione, o in ogni altra circostanza in cui il mediatore comunichi di non poter prestare la propria opera. ART. 5 SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE Il mediatore è libero di condurre la Mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione dei vari incontri.
4 Solo se espressamente richiesto da tutte le parti, il mediatore può rilasciare proposte orali o scritte sulla soluzione appropriata della lite. ART. 6 RAPPRESENTANZA Ciascuna parte può farsi rappresentare da una persona di propria scelta. L assistenza da parte di un avvocato non è richiesta, ma è fortemente consigliata. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla Mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per risolvere la controversia. ART. 7 ALTRI PROCEDIMENTI Le parti, con riferimento alla controversia oggetto della Mediazione, si impegnano a non avviare alcun procedimento giudiziario o arbitrale, per l intera durata della procedura, tranne nel caso in cui una delle parti ritenga che tale procedimento sia necessario per impedire il decorso di termini di prescrizione o di decadenza, o sia in altro modo necessario per preservare i propri diritti nel caso in cui la Mediazione non dia esito positivo. ART. 8 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE La Mediazione si considera conclusa quando: 1. una parte abbandona la procedura; 2. il mediatore rinuncia a sua discrezione all incarico; 3. è stato raggiunto un accordo per iscritto. Il mediatore può inoltre aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la continuazione del negoziato. La Mediazione può successivamente riprendere su accordo delle parti. ART. 9 ACCORDO Qualsiasi accordo raggiunto al termine della procedura non è giuridicamente vincolante se non è redatto in forma scritta e firmato dalle parti, o in nome e per conto di esse. ART. 10 MANCATO ACCORDO Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore discute con le parti circa la possibilità di ricorrere a un altra procedura di risoluzione della controversia. Su richiesta di parte, JAMS-ADR Center attesta per iscritto: 1. l avvenuta attivazione della Mediazione; 2. la mancata adesione, anche tacita, alla Mediazione; 3. la conclusione della Mediazione. ART. 11 RISERVATEZZA Tutte le informazioni, gli appunti, le relazioni e altri documenti inerenti la richiesta di attivazione della Mediazione, o utilizzati durante la stessa, sono riservati. Il mediatore e qualsiasi altro collaboratore non possono essere obbligati a comunicare a chiunque quanto al punto precedente, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura. Le parti e ogni altra persona presente alla Mediazione inclusi gli avvocati e i consulenti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:
5 1. opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore, nel corso della Mediazione; 2. ammissioni fatte dalla controparte nel corso della Mediazione; 3. la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore. La previsione della riservatezza non si applica se, e nella misura in cui: 1. tutte le parti vi consentono; 2. il mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza; 3. il mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all integrità di una persona se la previsione della riservatezza è applicata; 4. il mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata. Fatti, documenti, informazioni e ogni elemento altrimenti ammissibili come prove in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell ambito della Mediazione. ART. 12 COSTI Salvo diverso accordo, le spese amministrative e i costi della Mediazione da versare a JAMS-ADR Center, che includono l onorario e le spese del mediatore, si dividono egualmente tra le parti secondo la tabella in vigore al momento dell attivazione della Mediazione. Qualora una parte abbandoni la procedura ma questa continui tra le altre parti, la parte uscente sarà tenuta al pagamento della propria parte delle spese e dei costi maturati fino ad allora, senza alcun addebito di spese e costi relativi all attività successiva alla comunicazione al mediatore e alle altre parti del proprio abbandono. ART. 13 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA Né JAMS-ADR Center, né il mediatore e i loro assistenti o collaboratori sono responsabili di atti o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione della Mediazione, tranne il caso di dolo o colpa grave. ART. 14 RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l oggetto della Mediazione. ART. 15 INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da JAMS-ADR Center. ART. 16 LEGGE APPLICABILE La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia. Per i procedimenti di Mediazione espressamente disciplinati da specifiche disposizioni di legge, il Regolamento si applica in quanto compatibile.
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