LE REGOLE DELLA CONCILIAZIONE COME AVVIARE LA PROCEDURA CONCILIATIVA

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1 LE REGOLE DELLA CONCILIAZIONE COME AVVIARE LA PROCEDURA CONCILIATIVA Il servizio si attiva attraverso il deposito di una domanda di conciliazione presso la Segreteria. La Segreteria informa l altra parte nel più breve tempo possibile, invitandola a rispondere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, la parte che ha depositato la domanda può ritirarla. Se l altra parte accetta di partecipare e invia la propria adesione, viene individuato un conciliatore e fissata la data dell incontro. Se, al contrario, quest ultima comunica un rifiuto, o comunque non perviene alcuna comunicazione entro 45 giorni dal deposito della domanda stessa, la Segreteria chiude il procedimento dandone comunicazione alle parti. E altresì prevista la possibilità di depositare una domanda congiunta e contestuale. Le parti possono depositare gli atti, sia utilizzando gli appositi moduli, sia in carta libera, purché contenenti le stesse informazioni richieste. LA DOMANDA DI CONCILIAZIONE La domanda di conciliazione va redatta in carta libera o su appositi moduli in distribuzione presso la Segreteria dello Sportello di Conciliazione o sul sito internet della Camera di Commercio di Palermo. 1

2 La domanda, contenente l indicazione delle parti, la sintetica esposizione dei fatti, la specificazione delle richieste, va consegnata all Ufficio di Segreteria presso lo Sportello di Conciliazione o inoltrata all indirizzo dello stesso via posta o via fax, ovvero mediante . Il PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE La partecipazione alla procedura è volontaria. A seguito della presentazione della domanda, la segreteria ne dà immediata comunicazione alla parte nei cui confronti sono rivolte le richieste. Se la controparte aderisce al procedimento sarà nominato il conciliatore, scelto tra coloro che sono iscritti nell apposito elenco. Il conciliatore conduce l incontro in modo informale, nel rispetto del principio del contraddittorio. La conciliazione si svolge di regola in un unico incontro. Se il conciliatore ritiene necessario procedere ad un ulteriore incontro, questo dovrà svolgersi entro i successivi dieci giorni. LE POSSIBILI CONCLUSIONI DEL PROCEDIMENTO La procedura conciliativa può avere esiti diversi: le parti possono innanzitutto rinunciare alla conciliazione, ovvero ritirarsi dalle trattative sino alla sottoscrizione del verbale di accordo. Qualora invece raggiungano l accordo, sarà redatto un verbale di avvenuta conciliazione in cui sarà indicato l oggetto della controversia, le condizioni stabilite dalle parti e le modalità di attuazione dell accordo. La procedura conciliativa può infine avere esito negativo: in questo caso il conciliatore dovrà dare atto nel verbale della mancata conciliazione. 2

3 CASI SPECIFICI DI CONCILIAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE Nelle controversie in cui sia previsto per legge un tentativo di conciliazione, tali regole si applicano in quanto compatibili con la normativa di riferimento. - Nel caso di controversie in materia di subfornitura (ex art. 10, c.1, L. n 192/98), si applica la seguente disposizione, che opera ad integrazione ed in parziale sostituzione delle precedenti: in caso di rifiuto espresso o comunque di mancato ricevimento dell'adesione dall'altra parte entro 30 giorni dal deposito della domanda di conciliazione, si considera concluso il procedimento di conciliazione e di ciò la Segreteria dà comunicazione scritta alla parte che ha attivato il servizio. La qualificazione del rapporto è onere esclusivo della parte che deposita la domanda. Nel corso dell'incontro di conciliazione, le parti ed il conciliatore sono liberi di effettuare una diversa qualificazione. - Nel caso di controversie in materia societaria, trova applicazione l art. 40 del Dlgs. n. 5/2003, il quale disciplina il procedimento di conciliazione. In primo luogo, l attivazione della procedura può avvenire su accordo o per iniziativa unilaterale delle parti, ovvero per effetto di una clausola statutaria o contrattuale. Nel primo caso, ove le parti non raggiungano un accordo, viene redatto un verbale negativo di conciliazione e, se entrambe le parti lo richiedono, il conciliatore propone una soluzione sulla quale le parti sono chiamate ad esprimersi. Delle posizioni delle parti il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedano. Il conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione. Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, l'istanza di conciliazione proposta agli organismi istituiti a norma dell'articolo 38 del 3

4 decreto, produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. La decadenza è impedita, ma se il tentativo fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di conciliazione. La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente. Nell ipotesi in cui il contratto ovvero lo statuto della società prevedano una clausola di conciliazione e il tentativo non risulti esperito, il giudice, su istanza della parte interessata proposta nella prima difesa, dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando un termine di durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il deposito dell'istanza di conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione ovvero quello indicato dal contratto o dallo statuto. Il processo può essere riassunto dalla parte interessata se l'istanza di conciliazione non è depositata nel termine fissato. Se il tentativo non riesce, all'atto di riassunzione è allegato il verbale negativo. In ogni caso, la causa di sospensione si intende cessata, a norma dell'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione. Se la conciliazione riesce è redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Il verbale, previo accertamento della regolarità formale, è omologato con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede dell'organismo di conciliazione, e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 4

5 - In caso di controversie tra organismi di telecomunicazioni ed utenti, il procedimento è disciplinato dal Regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti, adottato con la delibera n. 182/02 CONS. In particolare, si segnalano le seguenti disposizioni: Art. 4 Reg. La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell art. 1 comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sospende i termini per agire in sede giurisdizionale, che riprendono a decorrere dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione. Il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell istanza. Art. 8 Reg. In udienza le parti compaiono personalmente oppure a mezzo di persona munita di procura generale o speciale, idonea a conciliare o transigere la controversia, e possono farsi assistere da avvocati. Il responsabile del procedimento, o persona da lui delegata, invita le parti ad esporre le rispettive ragioni, al fine di chiarire i punti di contrasto e di individuare una soluzione reciprocamente accettabile. In qualsiasi fase della conciliazione il responsabile del procedimento, o il suo delegato, può raccomandare alle parti i termini di una soluzione. Su richiesta motivata, anche di una sola delle parti, il responsabile del procedimento, o il suo delegato, può fissare un ulteriore udienza. Art. 11 Reg. Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si prende atto dell accordo, specificandone l oggetto. Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal responsabile del procedimento, o dal suo delegato, che certifica l autografia delle sottoscrizioni, costituisce titolo esecutivo. Se una delle parti non partecipa al procedimento o se in udienza non si raggiunge l accordo su tutti o su parte 5

6 dei punti controversi, il responsabile del procedimento, o il suo delegato, redige un verbale in cui si annota che la controversia è stata sottoposta a tentativo di conciliazione e si prende atto che non è stato raggiunto un accordo. Nel processo verbale le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano. 6

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