Conciliazione giudiziale DIRITTO TRIBUTARIO CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
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- Romeo Randazzo
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1 DIRITTO TRIBUTARIO CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 2016
2 Definizione di conciliazione giudiziale La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto con il fisco. E lo strumento deflattivo del contenzioso che può essere utilizzato dopo che è stato presentato il ricorso tributario.
3 Controversie. Si applica a tutte le controversie tributarie, in primo o in secondo grado, anche se instaurate a seguito di rigetto dell'istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell'accordo di mediazione.
4 Vantaggi. La conciliazione giudiziale permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative: riduzione del 60% in primo grado riduzione del 50% in secondo grado.
5 Iniziativa. Può essere proposta: dalla Commissione tributaria, che può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione dalle parti stesse (contribuente, Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione). Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.
6 Svolgimento del procedimento La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia in udienza sia fuori udienza.
7 Conciliazione in udienza La conciliazione in udienza può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice. In particolare, si può verificare uno dei seguenti casi: il contribuente o l ufficio, con una domanda di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria della Commissione e notificata alla controparte entro i 10 giorni precedenti la trattazione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia il giudice tributario, con intervento autonomo, può invitare le parti a conciliare la controversia, eventualmente rinviando alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo.
8 Conciliazione in udienza Con riferimento alla conciliazione in udienza, si prevede che ciascuna delle parti possa presentare un'istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia, entro il termine di dieci giorni liberi prima della data di trattazione, riferibile sia al primo sia al secondo grado di giudizio.
9 Conciliazione in udienza. Perfezionamento dell accordo. Se si raggiunge l accordo, la conciliazione si perfeziona con la redazione di un verbale, in udienza, nel quale sono indicate le somme dovute e le modalità di pagamento. In caso di raggiungimento dell'accordo il giudice redige apposito processo verbale nel quale vengono analiticamente indicate le somme dovute a titolo di imposta, per le sanzioni e per gli interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme. A seguito dell'avvenuta conciliazione la Commissione Tributaria dichiara con sentenza la cessata materia del contendere.
10 Conciliazione fuori udienza. Si realizza con il deposito in giudizio di primo o di secondo grado di una istanza congiunta, cioè di una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Il soggetto deputato ad effettuare il deposito è ora individuato in ciascuna delle parti del giudizio. La conciliazione fuori udienza viene formalmente avviata dopo che è intervenuto l accordo tra l ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.
11 Conciliazione fuori udienza. In questa ipotesi, fino all'udienza di trattazione, le parti possono depositare presso la segreteria della Commissione l'accordo, sottoscritto personalmente dai difensori, con il quale si perfeziona la conciliazione. A seguito di tale accordo il giudizio si estingue. La conciliazione fuori udienza, ante 1 gennaio 2016, poteva avvenire qualora la proposta fosse stata concordata e depositata dall'ufficio prima della fissazione della data di trattazione mentre la nuova disposizione (art. 48 del D.Lgs. n 546/92) non fissa un termine per il deposito della conciliazione.
12 Conciliazione fuori udienza. Perfezionamento dell accordo. Se il presidente della Commissione ne ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, la cessata materia del contendere è dichiarata con decreto se non è stata fissata la data dell'udienza di trattazione; altrimenti, se già stabilita la data dell'udienza, provvede la Commissione Tributaria Provinciale o Regionale con sentenza, se la conciliazione è totale, o con ordinanza se parziale.
13 Novità dal 1 gennaio Dal 1 gennaio 2016 per entrambe le tipologie, la conciliazione si perfeziona non più con il versamento dell'importo ma con la sottoscrizione dell'accordo o del processo verbale. Il comma 2 dell'articolo 48 ter del D.Lgs. n 546/1992, introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. t) del D.Lgs. n 156/2015, stabilisce che il versamento delle intere somme dovute o, in caso di versamento rateale, della prima rata, va effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, per la conciliazione "fuori udienza", o di redazione del processo verbale, per la conciliazione "in udienza". Ovviamente si ricorda che dagli importi dovuti a titolo di conciliazione vanno computate in diminuzione le eventuali somme versate dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria. Ai sensi dell'articolo 48 ter, comma 4 del D.Lgs. n 546/1992, per il versamento rateale delle somme dovute "si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n 218".
14 Pagamento delle somme dovute. Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie deve essere effettuato: con modello F24 per le imposte dirette, per l Irap, per le imposte sostitutive e per l IVA; con modello F23 per le altre imposte indirette. Attenzione: per il versamento di imposte dirette, Irap, imposte sostitutive e IVA dovute per effetto della conciliazione giudiziale, è possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti d imposta vantati. Non è possibile compensare le imposte versate col modello F23 ( per esempio, imposta di registro).
15 Pagamento delle somme dovute. Può avvenire: in unica soluzione: entro 20 giorni dalla data di redazione del verbale o da quella di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio; in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo o, se le somme dovute superano i euro, in un massimo di 16 rate trimestrali. In caso di pagamento a rate, la prima deve essere versata entro 20 giorni dalla data di redazione del verbale o da quella di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio. Sulle rate successive sono dovuti gli interessi legali.
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