1) LA FORMAZIONE DEL FASCICOLO E L ESAME PRELIMINARE DEL RICORSO

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1 1) LA FORMAZIONE DEL FASCICOLO E L ESAME PRELIMINARE DEL RICORSO Dopo la proposizione del ricorso e la costituzione in giudizio, la segreteria della CTP (art. 25 del D.Lgs. 546/92) iscrive lo stesso nel registro generale attribuendo il relativo numero (RGR), forma il fascicolo d ufficio e lo trasmette al Presidente della stessa CTP. Il fascicolo d ufficio è formato dai fascicoli delle parti del giudizio, ed è destinato ad accogliere i verbali di udienza nonché i provvedimenti della CTP; nel corso del processo le parti potranno estrarre copia di ogni atto e documento inserito nel fascicolo d ufficio. L art. 27, 1 c., D.Lgs. 546/92 stabilisce che: <<Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta>>. Il Presidente, se non ravvisa vizi, assegna il fascicolo ad una sezione (attenendosi ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria [art. 24, 1 c., lett. g), D.Lgs. 546/92]. Se invece il Presidente riscontra il verificarsi di: Difetto dei contenuti minimi del ricorso (ar t. 18, 4 c., D.Lgs. 546/92); Mancata sottoscrizione del ricorso; Ricorso proposto oltre il termine di 60 giorni (art. 21, D.Lgs. 546/92); Mancata costituzione in giudizio nel termine di 30 giorni (art. 22, D.Lgs. 546/92); Difformità della copia depositata rispetto all originale notificato (art. 22, D.Lgs. 546/92); dichiara la inammissibilità del ricorso con proprio decreto. 1

2 Normalmente la trattazione di una controversia involge sia questioni pregiudiziali che questioni di merito; secondo un ordine logico, le questioni di rito hanno la precedenza (cioè vanno affrontate preliminarmente), in quanto pregiudiziali rispetto a quelle di merito. Con l esame preliminare il Presidente deve dunque verificare che non vi siano questioni pregiudiziali (vizi che comportano l invalidità dell atto introduttivo e sono rilevabili in ogni stato e grado del processo) tali da essere risolutive per la risoluzione della causa. Il Provvedimento del Presidente è impugnabile con reclamo al collegio da notificarsi alle parti costituite entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto, e da depositarsi presso la segreteria della CTP entro i successivi 15 giorni. Entro 15 giorni dalla notifica del reclamo, le altre parti costituite possono depositare proprie memorie. La Commissione decide il reclamo in camera di consiglio, e pronuncia sentenza se dichiara la inammissibilità del ricorso (definendo così il giudizio) oppure ordinanza (non impugnabile) con la quale sono assunti i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo. In caso di sentenza, la stessa può essere impugnata e in sede di appello possono essere riproposti i motivi che vi avevano dato causa. Ancorché per il decreto del Presidente non sia richiesta la motivazione, si ritiene che in questo contesto il Presidente, nel proprio provvedimento, debba quantomeno indicare quale sia il motivo di inammissibilità; diversamente sarebbe impossibile l instaurazione di un pieno e reale contraddittorio in sede di reclamo. Va da sé che il mancato rilievo della inammissibilità in questa fase non preclude in nessun modo rilievi successivi in ogni stato e grado del processo. 2

3 2) LA RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI Nell ottica di favorire l economia processuale e di evitare giudicati contrastanti, l art. 29 del D.Lgs. 546/92 stabilisce che: <<[1] In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi. [2] Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente>>. Per ricorsi che hanno lo stesso oggetto si debbono intendere quelli che si fondano sulla stessa domanda (medesimo petitum), come nel caso di azioni rivolte verso il medesimo atto impositivo ancorché proposte da soggetti diversi. Quando i procedimenti pendono davanti a sezioni diverse della stessa commissione, il Presidente della CTP (d ufficio, su istanza delle parti, o su segnalazione dei presidenti) determina con decreto avanti quale sezione il giudizio debba proseguire. Sarà poi il presidente della sezione prescelta a valutare la sussistenza dei presupposti per la riunione. Il provvedimento di riunione è espressione di un potere discrezionale del giudice e, pertanto, la mancata riunione non può costituire motivo di impugnazione della sentenza. La riunione non può essere disposta fra giudizi pendenti in grado diverso, ovvero tra ricorsi pendenti avanti commissioni tributarie diverse (salva la riunione ex art. 39 c.p.c. nel caso di litisconsorzio necessario). 3

4 3) LA FISSAZIONE DELL UDIENZA E LA NOMINA DEL RELATORE Conclusa la fase introduttiva del processo, e scaduto il termine per la costituzione delle parti, il presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso fissa con decreto la data dell udienza di trattazione e nomina il relatore (art. 30 del D.Lgs. 546/92). Non è previsto un termine entro il quale l udienza debba essere fissata, tranne l ipotesi di cui all art. 47, 6 c., del D.Lgs. 546/92 (entro 90 giorni dall ordinanza di sospensione). La data dell udienza di trattazione deve essere comunicata alle parti dalla segreteria almeno 30 giorni liberi prima (art. 31 del D.Lgs. 546/92). La mancata comunicazione alle parti o il mancato rispetto di 30 giorni liberi comporta la nullità di tutte le attività processuali successive. Tale nullità, tuttavia, può essere sanata dalla regolare comparizione della parte non tempestivamente avvisata. Viene prevista (art. 30, 2 c., del D.Lgs. 546/92) una corsia preferenziale per le controversie di maggiore importo, quelle che riguardano persone giuridiche, e quelle afferenti fenomeni elusivi). 4) DEPOSITO DI DOCUMENTI E MEMORIE Ai sensi dell art. 32 del D.Lgs. 546/92 possono essere depositati documenti fino a 20 giorni liberi prima dell udienza di trattazione, memorie illustrative fino a 10 giorni liberi prima dell udienza e (nel solo caso in cui non sia stata richiesta la trattazione in pubblica udienza), brevi repliche sino a 5 giorni liberi prima (senza necessità di copia per le altre parti). Con le memorie illustrative non possono essere introdotti motivi nuovi (ma possono essere dedotte per la prima volta eccezioni rilevabili anche d ufficio). Tali termini debbono considerarsi perentori. Di tali depositi la segreteria non dà alcuna comunicazione alle parti, le quali hanno l onere di informarsi presso la segreteria (anche per via telematica), dove hanno la possibilità di ritirare copia delle memorie a loro destinate, nonché estrarre copia dei documenti. 4

5 5) TRATTAZIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO O IN PUBBLICA UDIENZA L art. 33 del D.Lgs. 546/92 prevede che di regola la trattazione della causa avvenga in camera di consiglio (cioè senza la presenza delle parti) salvo che non venga richiesta alla CTP la discussione in pubblica udienza almeno 10 giorni liberi prima dell udienza, con istanza notificata a tutte le parti costituite. L istanza può essere un atto autonomo, ma può anche essere contenuta in altro atto del processo (ricorso o memoria illustrativa), purché quest ultimo venga notificato alle altre parti. Nel caso di pubblica udienza, alla relazione effettuata dal giudice relatore segue la discussione delle parti regolata dal Presidente. L art. 34, comma 3, del D.Lgs. 546/92 stabilisce che <<[3] La commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti>>. 5

6 6) LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE La conciliazione giudiziale (artt. 48, 48-bis e 48-ter D.Lgs. 546/92) è l istituto attraverso il quale è possibile chiudere un contenzioso già pendente avanti gli organi giurisdizionali (in ciò differisce dall accertamento con adesione). Si tratta di uno strumento deflattivo del contenzioso, e non ha le caratteristiche della transazione. L istituto può trovare applicazione in tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni tributarie. Fino alla riforma recata dal D.Lgs. 156/2015, la via della conciliazione giudiziale poteva essere percorsa entro la prima udienza avanti la CTP, ed era esclusa in appello e nel caso di ricorso-reclamo. Dal 1 gennaio 2016, si applica la nuova disciplina recata dal D.Lgs. 156/2015 che prevede la conciliazione fuori udienza e la conciliazione in udienza, nonché la utilizzabilità dello strumento anche in grado di appello e per atti per i quali sia stato presentato ricorso-reclamo. La conciliazione fuori udienza (art. 48, D.Lgs. 546/92) consiste nel raggiungimento di un accordo conciliativo fra le parti, le quali presentano istanza congiunta per la definizione totale o parziale della controversia. Se sussistono le condizioni di ammissibilità, in udienza la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è invece parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. 6

7 La conciliazione in udienza (art. 48-bis, D.Lgs. 546/92) viene avviata su impulso di una delle due parti, giacché ciascuna parte entro il termine di 10 giorni liberi prima dell udienza, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia. All'udienza la commissione (se sussistono le condizioni di ammissibilità) invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente ad una successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. L art 48-ter D.Lgs. 546/92 contiene norme comuni ai due tipi di conciliazione giudiziale. In particolare: Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% del minimo previsto in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio avanti la CTP, e nella misura del 50% del minimo previsto in caso di perfezionamento nel corso del giudizio in CTR; Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui all'articolo 48-bis. 7

8 7) DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE Il collegio delibera in camera di consiglio subito dopo la relazione effettuata dal giudice relatore, oppure nel caso di pubblica udienza subito dopo la discussione. Quando ne ricorrano i motivi (art. 35, 2 c., D.Lgs. 546/92) la deliberazione può essere rinviata di non oltre 30 giorni (termine ordinatario). I motivi che giustificano un rinvio della deliberazione sono, comunemente, la necessità di un approfondimento delle questioni trattate, l allontanamento per motivi personali di uno dei giudici, l esame di materiale probatorio ingente e complesso). Il collegio decide a maggioranza, e chiusa la votazione il presidente sottoscrive il dispositivo mentre la motivazione viene successivamente predisposta dal relatore. L art. 35, 2 c., D.Lgs. 546/92 stabilisce che <<Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande>>. 8) Contraddittorio su questione rilevata d ufficio Se la Commissione rileva d ufficio una questione che intende porre a fondamento della decisione deve rinviare la decisione, assegnando un termine compreso fra 20 e 40 giorni per depositare memorie (art. 101 c.p.c.). Se la questione è rilevata in pubblica udienza, se ne dà atto a verbale rinviando la decisione; se è rilevata in camera di consiglio, deve essere comunicata alle parti l ordinanza che le invita a depositare memorie. 8

9 9) Pubblicazione e comunicazione della sentenza L art. 37, 1 c., D.Lgs. 546/92, prevede che la sentenza pronunciata sia resa pubblica nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro 30 giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data. Il termine di 30 giorni è un termine ordinatorio. L art. 37, 2 c., D.Lgs. 546/92, prevede invece che il dispositivo della sentenza sia comunicato alle parti costituite entro 10 giorni dall avvenuto deposito in segreteria della commissione tributaria. Anche il termine di 10 giorni è un termine ordinatorio. Si osservi che la data di comunicazione del dispositivo non rileva ai fini del computo dei termini di impugnazione della sentenza, rilevando unicamente la data di deposito in segreteria della stessa (ai fini del calcolo del termine lungo di 6 mesi. Cfr. art. 327 c.p.c.) o la data di avvenuta notifica ad opera della controparte (ai fini del calcolo del termine breve di 60 giorni). 9

10 10) Richiesta di copie e notificazione della sentenza Ai sensi dell art. 38, 1 c., D.Lgs. 546/92, ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta. La sentenza può essere richiesta da qualunque parte del processo, anche quelle non costituite. Il 2 c. dell art. 38 del D.Lgs. 546/92 stabilisce che: <<Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell'articolo 16 depositando, nei successivi trenta giorni l' originale o copia autentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio>>. Originariamente, era prevista soltanto la possibilità di notifica a mezzo ufficiale giudiziario, mentre dal 2010 (con il D.L. n 40/2010) è stata introdotta la notifica anche a mezzo posta (raccomandata a.r. in plico aperto senza busta) nonché a mezzo consegna diretta allo sportello. Dalla data di avvenuta notifica decorre il termine breve di 60 giorni per la eventuale impugnazione 10

11 11) Correzione della sentenza Se la sentenza contiene un errore materiale o di calcolo, oppure una svista (non quindi un error e concettuale o di giudizio) la legge prevede in luogo della impugnazione un agile procedura di correzione in camera di consiglio (art c.p.c.). La domanda di correzione va proposta al giudice che ha pronunciato la sentenza. Se le parti concordano sulla necessità di correzione, la decisione di correzione è emessa con decreto; altrimenti, nel dissenso delle parti, la decisione viene assunta con ordinanza previo contraddittorio. Il provvedimento di correzione viene annotato sull originale della sentenza. Il termine iniziale per l impugnazione decorre dalla data del provvedimento di correzione. 11

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