COMUNE DI GAVIRATE Varese P.zza Matteotti n Gavirate C.F

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1 COMUNE DI GAVIRATE Varese P.zza Matteotti n Gavirate C.F REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE APPROVATO CON ATTO CC. N. 13 DEL 14/03/2006 Articolo 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina i diritti dei contribuenti soggetti passivi del Comune di GAVIRATE, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, nonché dalla legge 27 luglio 2000 n. 212 recante "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente". Articolo 2 Disposizioni sulla redazione degli atti in materia di tributi locali 1. Gli atti a contenuto generale (ad esempio, Regolamenti, informative e manifesti alla cittadinanza) ed i singoli atti amministrativi (ad esempio, atti di liquidazione ed accertamento, accoglimenti e dinieghi di istanze di rimborso), aventi ad oggetto tributi locali, sono redatti nel rispetto dei principi di chiarezza, trasparenza e semplicità. 2. In particolare, è fatto obbligo al competente Ufficio di menzionare l'oggetto del singolo tributo nel titolo dell'atto, le disposizioni di legge e regolamentari. 3. A richiesta del singolo cittadino, formulata per iscritto, il competente Ufficio invia al richiedente chiarimenti in merito all'interpretazione ed all'applicazione di norme contenute in Regolamenti comunali aventi ad oggetto tributi locali. 1

2 4. In seguito all'adozione di modifiche ed integrazioni a vigenti Regolamenti tributari, il Comune di GAVIRATE provvede a redigere apposito testo recante le norme regolamentari come risultanti dalle modificazioni apportate. Articolo 3 Efficacia temporale delle norme regolamentari in materia di tributi locali 1. Salvo che apposita disposizione contenuta in una legge ordinaria dello Stato disponga diversamente, le modifiche apportate ai Regolamenti del Comune di GAVIRATE in materia di tributi locali non hanno effetto retroattivo e decorrono dall anno successivo a quello della loro approvazione; 2. Le disposizioni contenute nei Regolamenti del Comune di GAVIRATE in materia di tributi propri non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore. Articolo 4 Informazione del contribuente 1. Il Comune di GAVIRATE, mediante il competente Ufficio Tributi ovvero mediante altro Ufficio espressamente individuato (ad es. Ufficio Relazioni con il Pubblico), assume tutte le iniziative idonee a pubblicizzare le norme di disciplina dei propri tributi locali. 2. A titolo esemplificativo, il Comune di GAVIRATE predispone apposita raccolta contenente: a) i singoli Regolamenti di disciplina dei tributi locali; b) le deliberazioni in materia di aliquote e tariffe; c) i manifesti e le informative dirette alla cittadinanza. 3. La raccolta di cui al precedente comma è messa a disposizione dei contribuenti nelle forme maggiormente idonee a garantirne la massima pubblicità, ivi comprese le modalità informatiche (ad esempio sito internet dell'amministrazione Comunale di Gavirate). 2

3 Articolo 5 Conoscenza degli atti e semplificazione dei procedimenti 1. Il Comune di GAVIRATE assicura l'effettiva conoscenza al contribuente degli atti al medesimo inviati. A tal fine, nel rispetto delle disposizioni in tema di notificazione degli atti di cui agli articoli 136 ss. del Codice di Procedura Civile,ed allo scopo di garantire la predetta piena ed effettiva conoscenza, il competente Ufficio si avvale di tutte le informazioni in proprio possesso, nonché dei dati e delle notizie comunque in possesso di altre Amministrazioni. 2. Ove il Comune di Gavirate abbia infruttuosamente esperito tutte le attività dirette a conoscere dati e notizie, anagrafiche e fiscali, necessarie all'adozione di atti di rimborso ovvero di avvisi di liquidazione e/o di accertamento, è consentito rivolgere invito scritto al contribuente a presentarsi presso gli Uffici dell'amministrazione Comunale, ovvero richiesta di compilazione e restituzione di moduli e questionari. 3. Il Comune di Gavirate mette a disposizione della cittadinanza, gratuitamente, i modelli, i bollettini e le dichiarazioni necessarie ai fini del calcolo, della liquidazione, e del versamento di ogni singolo tributo comunale. In tale ipotesi, ove il modello fornito al contribuente risulti di difficile o non agevole comprensione, il competente Ufficio allega al medesimo apposita scheda, o guida, illustrativa relativa alle modalità di compilazione. 4. Tutte le richieste e gli inviti formulati per iscritto al singolo contribuente sono comunicati al medesimo mediante modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario, e nel rispetto delle norme di legge poste a tutela della privatezza e dell'immagine di ogni singolo contribuente. Articolo 6 Chiarezza e motivazione degli atti 1. Ogni provvedimento amministrativo, ad esclusione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale, deve essere motivato, secondo quanto disposto - in via generale - dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, 241, e successive modificazioni. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato all'emanazione dell'atto da parte del competente Ufficio. 2. La motivazione dell'atto deve essere espressa mediante terminologia chiara e semplice, al fine di consentire a qualsiasi cittadino la comprensione del contenuto dell'atto. 3. Qualora all'interno della motivazione si faccia riferimento ad altro atto amministrativo precedentemente emanato, ovvero a disposizioni di legge o regolamentari espressamente richiamate, queste devono essere messe a disposizione presso l'ufficio per l'eventuale consultazione da parte del contribuente e l'eventuale rilascio di copia. 4. Gli atti del Comune di Gavirate, nonché quelli dei Concessionari del servizio di riscossione e/o gestione in affidamento del singolo tributo, concernenti l'applicazione di imposte e tasse comunali, devono obbligatoriamente contenere: 3

4 a) l'indicazione del Responsabile del procedimento; b) il competente Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito al contenuto dell'atto; c) l'eventuale organo ovvero l'autorità amministrativa presso i quali è possibile proporre apposita istanza diretta al riesame, anche nel merito, dell'atto in sede di autotutela; d) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale presso il quale è possibile proporre apposito ricorso giudiziale. 5. Al fine di garantire l'integrale rispetto della disposizione di cui al comma precedente, il Comune di Gavirate predispone verifiche periodiche sui propri atti e su quelli dei Concessionari, dirette al controllo del contenuto essenziale dei medesimi, come determinato nel precedente comma. Articolo 7 Disposizioni in materia di crediti tributari 1. L'obbligazione al pagamento di un credito in materia di tributi locali a favore dell'ente può essere estinta dal contribuente debitore anche mediante compensazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1241 ss.. del Codice Civile. 2. La compensazione è disposta d'ufficio, mediante apposita determinazione del Funzionario Responsabile del tributo, ovvero a seguito di istanza del contribuente diretta a richiedere la medesima. 3. Alla compensazione si procede in presenza delle seguenti condizioni: a) esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile - avente natura tributaria o patrimoniale - vantato dal Comune nei confronti del contribuente soggetto passivo; b) esistenza di un debito certo, liquido ed esigibile - avente natura tributaria o patrimoniale - a carico del Comune nei confronti del soggetto passivo. 4. I crediti tributari si prescrivono nei termini espressamente fissati dal codice civile (si veda, in particolare, il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'articolo 2948, comma 1, numero 4, del Codice Civile, concernente "...gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. ). 5. E' fatto obbligo al contribuente di conservare atti e documenti relativi a tributi locali (ad es.: bollettini ed attestazioni di versamento, dichiarazioni) per 5 anni dalla data della loro emanazione, formazione, presentazione o pagamento. 4

5 Articolo 8 Tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente 1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 97 della Costituzione, i rapporti tra il contribuente e l'amministrazione Comunale di Gavirate nell'esercizio delle facoltà e dei poteri ad essa concessi in materia fiscale, sono improntati al rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, collaborazione e buona fede. 2. E' fatto divieto al competente Ufficio Tributi di irrogare sanzioni e richiedere interessi moratori qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni in atti formati dall'amministrazione Comunale di Gavirate, ovvero qualora il proprio inadempimento risulti essersi verificato a seguito di ritardi, omissioni od errori imputabili alla stessa Amministrazione. 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione contestata è conseguenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione di una disposizione contenuta all'interno del Regolamento comunale di disciplina del singolo tributo. 4. Non si provvede all'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni meramente formali delle disposizioni dei Regolamenti comunali di disciplina del singolo tributo, tali da non comportare alcun debito d'imposta. Articolo 9 Diritto di interpello 1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al competente Ufficio Tributi dell'amministrazione Comunale di Gavirate circostanziate e specifiche richieste concernenti le modalità di applicazione, a casi concreti e personali - ed in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione normativa -, delle disposizioni contenute nei Regolamenti Comunali per l'applicazione dei singoli tributi locali. 2. Il richiedente, oltre che prospettare e motivare la difficoltà di applicare la norma alla propria concreta situazione, può specificare le proprie intenzioni interpretative, al fine di procedere all'eventuale formazione del silenzio-assenso di cui al successivo comma La presentazione della richiesta non produce effetti sospensivi sulle scadenze previste dalla normativa tributaria. 4. L'Ufficio Tributi dell'amministrazione Comunale di Gavirate è obbligato a rispondere nel termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta. In tale periodo di tempo non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ancora ricevuto risposta dall'amministrazione Comunale. 5. La risposta, resa per iscritto ed adeguatamente motivata, vincola l'amministrazione Comunale con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza, e limitatamente al soggetto richiedente. 6. Qualora la risposta non pervenga al contribuente nel termine di cui al precedente comma 4, si deve ritenere che l'amministrazione Comunale concordi con 5

6 l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente (c.d. silenzioassenso). Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato dall'amministrazione Comunale nei confronti del contribuente, in difformità dalla risposta resa al medesimo, è nullo. 7. Nel caso in cui la richiesta sia formulata da un numero elevato di contribuenti, ed in merito a una o più questioni analoghe fra loro, il competente Ufficio dell'amministrazione Comunale può rispondere collettivamente, mediante apposito atto rivolto ai richiedenti. Articolo 10 Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali 1. L'Amministrazione Comunale di Gavirate, nell'applicazione dei propri tributi locali, ricorre all'accesso nei locali degli immobili soggetti a tassazione, solo e soltanto nell'ipotesi in cui non possa acquisire i dati e le notizie mediante apposita richiesta documentale. 2. L'eventuale accesso è concordato con il contribuente, allo scopo di arrecare la minore turbativa possibile alle attività svolte nei locali medesimi, nonché alle relazioni personali e professionali del cittadino. 3. A seguito del compimento della verifica successiva all'accesso, l'amministrazione Comunale di Gavirate notifica e informa il contribuente circa l'esito delle attività compiute, qualora dalle medesime abbia origine l'adozione di apposito atto di liquidazione o accertamento. Articolo 11 Contribuenti non residenti 1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate tutte le informazioni relative alle modalità di applicazione dei tributi locali, nonché la possibilità di utilizzare moduli e procedure semplificate in ordine alla dichiarazione ed al versamento delle imposte e tasse comunali. Articolo 12 Concessionari della riscossione e della gestione dei tributi locali 1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche nei confronti dei seguenti soggetti: a) Concessionari della riscossione dei tributi locali; b) Concessionari della gestione in affidamento dei tributi locali; 6

7 c) Soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997 che esercitano l'attività di accertamento e liquidazione dei tributi locali 7

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