Statuto dei diritti del contribuente

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1 ALLEGATO B COMUN GENERAL DE FASCIA Servizio Entrate COMUNE DI MOENA Provincia di Trento Statuto dei diritti del contribuente APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39/8 DD IN VIGORE DAL

2 TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Ambito e scopo dello Statuto Lo Statuto, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 e ss.mm. e sulla base delle disposizioni di cui alla legge n. 212 e ss.mm., detta i principi fondamentali per stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente. Art. 2 Rapporti con il contribuente I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. 4. Sulla base dei principi dettati dall art. 5 e 6 della L. n. 212/2000 e ss.mm., l Amministrazione comunale : a) Deve assumere idonee iniziative volte a consentire completa e facile conoscenza delle disposizioni di legge e amministrative vigenti in materia tributaria anche in modalità elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale ed in modo gratuito ai contribuenti; b) Deve portare tempestivamente a conoscenza dei contribuenti e con mezzi idonei, ogni atto che dispone sull organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti; c) Deve assicurare l effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati provvedendo a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio dello stesso nel rispetto delle disposizioni in materia di notifica degli atti tributari. d) Assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni ed ogni altra propria

3 comunicazione, siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili ed in modo comprensibile ed in modo che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie nelle forme più sintetiche, meno costose e più agevoli; e) Al contribuente non possono in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso della pubblica amministrazione; f) Al fine di facilitare il contribuente negli adempimenti di legge pubblicizza adeguatamente gli istituti correttivi ed agevolativi. Art. 3 Avviso di accertamento Mediante motivato avviso di accertamento, il funzionario responsabile del tributo : a) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza; b) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o comunicazione; c) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo; d) applica le sanzioni collegate al tributo accertato. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro i termini stabiliti dalle norme legislative o regolamentari vigenti. Nell'avviso di accertamento debbono essere chiaramente indicati: - tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta; - il periodo di riferimento; - l'aliquota applicata; - l'importo del tributo dovuto; - le sanzioni e gli interessi; - il termine e le modalità per il pagamento; - l'indicazione dei benefici derivanti dall'istituto dell'adesione; - l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e l'indicazione del responsabile del procedimento; - l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; - il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa. 4. Sul titolo esecutivo (cartella esattoriale o decreto ingiuntivo) vanno riportati gli estremi dell'atto di cui al presente articolo ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

4 Art. 4 Diritto di interpello Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine a casi circostanziati, concreti e personali, per i quali sussiste oggettiva difficoltà di interpretazione delle disposizioni normative tributarie applicabili. La richiesta di parere deve contenere, quale condizione indispensabile, oltre ai dati identificativi del contribuente, l'esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata corredata da adeguata motivazione. Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini dell'individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata. Il Comune attraverso il funzionario responsabile del tributo entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta e motivata che vincola la questione oggetto dell istanza e solo il richiedente, da comunicare allo stesso a mezzo posta. Nessuna sanzione può essere irrogata nel caso in cui il contribuente si sia adeguato al parere espresso. 4. Considerata la natura preventiva dell'istituto, il procedimento di interpello è precluso ove si è già avviato l'accertamento o comunque sia stata avviata l'attività di controllo oggetto dell'interpello con l'effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna (verifica questionari ecc.) 5. E' nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emesso in difformità dei pareri espressi dal Comune nei termini stabiliti dal comma 6. Non possono essere erogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al comma 7. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso un avviso tempestivamente diffuso con mezzi idonei. Art. 5 L'autotutela Il funzionario responsabile del tributo può procedere, anche senza istanza di parte, all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre sospendere e revocare il provvedimento per ragioni di opportunità o di convenienza qualora vi sia la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto sulla base di pronunciamenti giurisprudenziali, circolari o risoluzioni. Il soggetto di cui al comma 1 può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

5 a) errori di persona o di soggetto passivo; b) evidente errore logico; c) errore sul presupposto del tributo; d) doppia imposizione soggettiva; e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti; f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza; g) errori di calcolo nella liquidazione del tributo; h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati per errore del Comune; i) errori del contribuente facilmente riconoscibili dal Comune. In pendenza di giudizio, l'annullamento, la sospensione o la revoca del provvedimento sono possibili previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, dimostrata la sussistenza dell'interesse ad attivarsi mediante l'autotutela, può essere annullato, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la desistenza dal contenzioso da comunicare all'organo giurisdizionale avanti al quale pende la controversia. 4. Quando ricorrono i presupposti di cui al comma 2 si procede all'annullamento: - anche se l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso di termini per ricorrere; - anche se il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità...); - anche se vi è pendenza di giudizio; - anche se non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente. 5. Non è consentito l'annullamento o la revoca di ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune. 6. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. In tal caso si provvede al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse. 7. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza. 8. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte del soggetto che ha emesso l'atto, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il

6 contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato. Art. 6 Rimborsi Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalla normativa, dalla data dell'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso tale termine decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. Nei casi espressamente previsti per legge, il Comune provvederà al rimborso di somme versate e non dovute anche senza istanza del contribuente. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il termine di cui al comma 1 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui il tributo sia stato erroneamente versato a questo Comune anziché al Comune di competenza. 4. Nel caso dell'esercizio di autotutela, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di notificazione dell'atto di annullamento o revoca. 5. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata, qualora l'informazione non sia già in possesso dell'amministrazione, dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. 6. Il funzionario responsabile del tributo, entro i termini previsti dalla normativa, ovvero dal regolamento sul procedimento amministrativo, esamina la richiesta e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale al rifiuto tacito della restituzione. 7. Sulle somme rimborsate spettano interessi legali nella misura prevista dalla normativa vigente, con decorrenza dalla data del versamento o, qualora diversamente prevista, dalla data disciplinata dalla norma istitutiva del tributo. 8. Il Comune è tenuto a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata. 9.Non si procede al rimborso di somme uguali o inferiori al minimo di legge. 10. Ai sensi dell art. 1 comma 167 della L. n. 296/2006 e ss.mm., è prevista la compensazione tra le somme a credito e

7 quelle a debito del contribuente per il medesimo tributo locale, da richiedere entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di rimborso relativo. Art. 7 Norme finali Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica quanto previsto dalla legge , n. 212 e ss.mm. limitatamente alla disciplina dei tributi locali. Il presente Statuto dei diritti del contribuente entra in vigore il 01/01/2014.

8 INDICE: Art. 1 Ambito e scopo dello Statuto Art. 2 Rapporti con il contribuente Art. 3 Avviso di accertamento Art. 4 Diritto di interpello Art. 5 L'autotutela Art. 6 Rimborsi Art. 7 Norme finali

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