Direttive esame di maturità professionale

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1 Via Vergiò Breganzona telefono fax url Divisione della formazione professionale Direttive esame di maturità professionale 1. Premessa Le Direttive contengono tutte le disposizioni comuni e a carattere generale che riguardano l esame di maturità professionale (MP). Sono emanate dalla Divisione della formazione professionale (DFP) e indirizzate alle direzioni di tutti gli istituti con un curricolo di MP (Centro scolastico per le industrie artistiche, Lugano - Centri professionali commerciali di Bellinzona, Chiasso, Locarno e Lugano - Scuole di arti e mestieri di Bellinzona e Trevano - Scuole professionali artigianali industriali di Bellinzona, Locarno, Mendrisio e Trevano - Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali, Canobbio Scuole medicotecniche di Locarno e Lugano). Più in generale, queste Direttive sono rivolte a tutti coloro - in particolare docenti, esperti di materia MP e responsabili MP di sede - che operano nei curricoli attinenti ai quattro indirizzi di MP esistenti in Ticino: indirizzi artistico, commerciale, sanitario e sociale e tecnico. Per quanto riguarda l indirizzo commerciale, nel corso dell anno scolastico 2005/2006 la Divisione della formazione professionale ha emanato ulteriori decisioni che, limitatamente all ambito da loro definito, hanno la preminenza rispetto alle direttive generali qui contenute. 2. Materie e forma dell'esame A livello federale l esame di maturità è regolato dall Ordinanza di maturità professionale del 30 novembre 1998 (OMP) che indica, all art. 24 cpv. 1, il numero minimo di materie da esaminare: Vengono esaminate almeno cinque materie fondamentali e almeno una materia specifica. L'Ufficio federale può fissare le materie d'esame nei programmi quadro. A livello cantonale, le materie d'esame di maturità professionale sono determinate dal Regolamento sulla maturità professionale del 4 aprile 2000 (RMP, art. 12) che precisa anche la forma dell'esame (orale e/o scritto). Nella tabella sottostante sono indicati gli esami di MP. 1 art. 12 del Regolamento sulla maturità professionale del 4 aprile 2000 (RMP). 2 cpv. 2 dell art. 12 RMP.

2 2 / 11 Osservazioni 1. Solo per una disciplina (Economia politica, aziendale e diritto), la forma è stata scelta dai rispettivi collegi settoriali dei direttori. 2. Per quanto riguarda le materie esaminate a turno occorre osservare che, quando il modello organizzativo lo richiede, la DFP può autorizzare un'altra alternanza3. 3. Nella MPSS, l alternanza delle materie specifiche (scienze naturali e scienze sociali) è applicata solamente al Corso per professionisti qualificati (CPQ). 3. Esami anticipati 3.1 In generale Gli esami si svolgono alla fine della formazione, ma possono tuttavia essere anticipati in tre materie al massimo (art. 25, cpv. 1 dell OMP). Gli esami di lingua italiana, lingua tedesca, matematica e di almeno una materia specifica si svolgono al termine della formazione (art. 13 cpv. 2 del RMP). 3.2 Anticipo degli esami per le materie a turno Agli istituti scolastici il cui curricolo di studi permette l alternanza degli esami - secondo il criterio anno pari o anno dispari - è data la possibilità di anticipare uno dei due esami, riservate le disposizioni legali in vigore (segnatamente l art. 25 cpv. 1 dell OMP). Occorre comunque tenere in considerazione le seguenti osservazioni: a) la direzione dell istituto scolastico interessato deve verificare che non vi sia alcuna interferenza con altri esami professionali prefissati; b) l anticipo dell esame non deve pregiudicare la formazione scolastica ritenuta necessaria per una corretta e completa preparazione dei candidati all esame finale; c) qualora l anticipo di un esame scritto coinvolga più di una sede, la data d esame deve essere unica per consentire la somministrazione di un esame identico o simile. 4. Ripetizione degli esami Qui di seguito, l'art. 29 dell OMP: 1 Chi non ha superato gli esami ha il diritto di ripeterli una sola volta. La ripetizione concerne solo le materie nelle quali al primo tentativo è stata ottenuta una nota insufficiente. 2 Nelle materie in cui l'esame viene ripetuto, la nota finale è la media del risultato dell'esame, senza tenere conto della nota della materia. 3 Nelle materie che non sono state oggetto d'esame la prima volta, la nota di materia insufficiente è sostituita da una nota finale assegnata sulla base di un esame. 4 Quando la preparazione alla ripetizione dell'esame avviene frequentando nuovamente le lezioni regolari di maturità professionale, nel computo della nota finale della materia si considerano le nuove note ottenute. 5 Per le materie nelle quali l'esame non deve essere ripetuto, valgono le note ottenute la prima volta. 6 Su richiesta è possibile ripetere gli esami in tutte le materie. 3 cpv. 4 dell art. 12 RMP.

3 3 / Dislessia, disortografia e discalculia Attiriamo la vostra attenzione sulla risoluzione del DECS n. 56 del 3 aprile 2014 riguardante le persone in formazione che presentano forme di dislessia e/o disortografia e/o discalculia (doc. allegato) e in particolare le misure adottate sul singolo caso previste dalla decisione formale dell Ufficio della pedagogia speciale o dalla DFP. 6. Dispensa dagli esami È regolata dall'art. 14 del RMP che recita: "La dispensa dagli esami in determinate materie è accordata dalla DFP su proposta della direzione della scuola." La procedura da seguire per le dispense dagli esami di MP è la seguente: l'istante presenta la richiesta di dispensa dagli esami (debitamente motivata e documentata) alla direzione dell'istituto scolastico; la direzione della scuola, sentito il parere del/della docente interessato/a e preso atto del preavviso dell'esperto/a di materia, propone per iscritto alla DFP di accogliere o respingere la richiesta presentata dall'allievo/a; la DFP emana una decisione contro la quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni. 7. Certificati e diplomi riconosciuti Possono essere considerati parte integrante degli esami di maturità professionale per le materie corrispondenti, a condizione che siano riconosciuti dall'ufficio federale4. A questo proposito, per le discipline tedesco e inglese, si richiamano le disposizioni emanate dalla Commissione federale per la maturità professionale (CFMP) Non acquisizione del progetto didattico interdisciplinare (PDI) In base all'art. 10a cpv. 3, del RMP, il PDI è condizione per accedere agli esami finali di maturità professionale. Di conseguenza (art. 10a cpv. 4), l'accesso agli esami finali è consentito quando la nota del PDI è uguale o superiore a 4.0. Su questa base legale, la DFP ha in seguito emesso una decisione (n del 24 luglio 2007), in cui vengono stabilite sia le condizioni per la rimediazione (nei casi in cui il PDI viene valutato con una nota inferiore a 4.0) sia le conseguenze se il PDI viene ritenuto definitivamente non acquisito. In quest'ultimo caso, il punto 5. della decisione della DFP citata stabilisce quanto segue: Il PDI è ritenuto definitivamente non acquisito se, dopo la rimediazione, è valutato con una nota finale inferiore al 4.0. In questo caso: a. la scuola comunica per iscritto: 1) alla persona in formazione la nota del PDI; 2) al capo ufficio di riferimento in DFP le generalità della persona in formazione che deve essere esclusa dagli esami di MP; 4 art. 27 dell OMP. 5 Cfr.

4 4 / 11 b. la DFP dispone l esclusione del candidato dagli esami MP non ancora effettuati e gli comunica: 1) l ammissione agli esami della formazione di base (AFC) nell'anno terminale; 2) le condizioni per essere ammesso agli esami di MP in una sessione successiva; 3) i termini di ricorso; c. l inoltro del ricorso non ha effetto sospensivo sul provvedimento preso. 9. Ritiro o assenza dall'esame Se un candidato non si presenta all esame è tenuto ad avvisare la Divisione e motivare la sua assenza, se la stessa è giustificata la Divisione provvede alla riconvocazione a una successiva sessione. Se la Divisione considera l assenza ingiustificata, può ritenere l esame come non superato o riconvocare il candidato a una successiva sessione per la quale lo stesso è tenuto a risarcire le spese. 10. Azione illecita Sono sanzionate secondo quanto prescritto dall'art. 17 del RMP: 1. la direzione della scuola può escludere dagli esami, per una o più materie, i candidati colpevoli di azioni illecite durante le prove; 2. l esclusione da un esame comporta la ripetizione dello stesso che è predisposta dalla direzione della scuola d intesa con la DFP; 3. in caso di azioni illecite giudicate gravi dalla direzione della scuola, l esclusione può comportare la ripetizione degli esami in tutte le materie durante la sessione successiva. 11. Esami 11.1 In generale La norma legale che indica chiaramente a chi spetta di esaminare i maturandi si trova all'art. 26 dell OMP che recita: "Per principio, gli esami finali vengono preparati e condotti dalle persone che hanno impartito l'insegnamento" Periodo Gli esami si svolgono, di regola, alla fine della formazione nel periodo fissato anno per anno dalla Divisione, con comunicazione alle scuole Esami scritti I candidati all'ottenimento dell'attestato federale di maturità professionale vanno valutati, per quanto riguarda il livello delle conoscenze e delle capacità, in base ad un insieme di criteri condivisi. Spetta in particolare ai gruppi di materia cantonali con la vigilanza di qualità assicurata dagli esperti garantire tale impostazione degli esami. In base ai nuovi compiti definiti dalla DFP 6, l esperto/a per la MP non solo verifica ma approva i contenuti degli esami. 6 Cfr. Compiti dell esperto di materia per la MP di indirizzo artistico, commerciale, socio-sanitario, tecnico dell 11 maggio 2009, art. 5a).

5 5 / 11 Inoltre, al fine di garantire la coerenza tra l esame proposto, l insegnamento dato, il piano disciplinare e il Programma quadro, l esperto/a: attiva i gruppi di materia cantonali per la preparazione degli esami; coinvolge le scuole universitarie professionali; l esperto può partecipare in qualità di perito agli esami finali. I gruppi di materia hanno il compito, con l'assistenza del rispettivo esperto di materia, di preparare sussidi didattici, elaborare e coordinare i programmi d'insegnamento e gli esami finali. Si raccomanda, in generale, di mettere in atto tutti i provvedimenti volti ad evitare indesiderabili fughe di notizie ed in particolare di evitare la trasmissione dei testi in elaborazione mediante la posta elettronica (vedi anche punto seguente) Elaborazione dei documenti e trasmissione Per quanto riguarda i testi d esame valgono le seguenti direttive: a) almeno 10 giorni prima del periodo d'esame gli esperti di materia devono consegnare alle direzioni scolastiche i testi d esame originali (redatti sulla base della matrice digitale elaborata dal coordinatore cantonale); b) l esperto/a di materia è responsabile della trasmissione dei testi d esame originali in situazione di massima sicurezza affinché sia esclusa qualsiasi possibilità di intercettazione; si precisa quindi che: il destinatario della spedizione è il direttore dell istituto scolastico; i testi d esame originali devono essere spediti in versione cartacea (o su CD Rom) mediante una lettera raccomandata (o, eventualmente, consegnati personalmente); c) le direzioni sono responsabili della riproduzione di questi testi per gli esaminandi della propria sede; d) originali e copie (munite del timbro originale della sede) devono essere conservati in luogo sicuro fino al momento degli esami garantendo così un adeguato grado di segretezza; e) i docenti ritirano le copie necessarie al momento dell esame; f) tutti gli esami corretti devono essere consegnati alle rispettive direzioni al momento dello scrutinio finale ed in seguito conservati per un anno Esami orali Per le materie che prevedono una parte orale e una parte scritta, l una non è congiunta o dipendente dall altra: è per questo motivo che l'esame orale può avvenire anche prima di quello scritto. Il giorno e gli orari dell'esame orale sono stabiliti dai singoli istituti, di regola nei periodi fissati dalla DFP, sentita la Conferenza dei direttori di MP; eventuali eccezioni sono concesse previa richiesta di un'autorizzazione e dopo le opportune verifiche che escludano eventuali sovrapposizioni con altri esami finali e/o coincidenze con le lezioni regolari Periti I periti per l'esame di MP sono scelti e coinvolti dai singoli istituti che ne danno comunicazione alla DFP. Le indicazioni legali di riferimento sono le seguenti: le scuole universitarie professionali devono essere adeguatamente coinvolte nella preparazione e nello svolgimento degli esami7; l'esperto/a di materia di MP, nel limite del possibile, partecipa agli esami finali in qualità di perito8. 7 art. 26 cpv. 2 dell OMP. 8 Cfr. Compiti dell esperto di materia per la MP di indirizzo artistico, commerciale, socio-sanitario, tecnico dell 11 maggio 2009, art. 5c).

6 6 / 11 Per la scelta dei periti vanno seguiti i criteri qui indicati: il perito è di preferenza l esperto/a di materia di MP; subordinatamente si può far capo a un rappresentante della SUPSI oppure a un docente delle SMS (liceo) che conosca adeguatamente la SMP; il perito può essere anche un docente di SMP ma in questi casi va seguito il principio dell interscambio fra sedi, tenendo conto che egli non può svolgere questo compito nelle sedi in cui è docente della stessa materia; di regola i periti sono scelti all interno del Cantone, eventuali eccezioni devono essere autorizzati dalla DFP. I periti d'esame hanno diritto alle indennità e al rimborso spese secondo le indicazioni fissate dall UAFC. 12. Scrutini e firma degli attestati Gli scrutini (collegi di sede - docenti di MP per le materie d'esame) si tengono in base ai calendari d'esame stabiliti per ogni indirizzo di maturità. Gli attestati dovranno essere consegnati in DFP, per la firma del direttore. 13. Comunicazione note 13.1 Riferimenti legali Come indicato all'art. 58 cpv. 2 della Legge della scuola (LSC)9, gli allievi hanno diritto di essere informati sulla loro situazione scolastica e le note vengono assegnate ai sensi dell'art. 34 dell'ordinanza sulla formazione professionale10. Nel caso specifico delle note finali di maturità professionale, la comunicazione note riveste una particolare importanza dal momento che riassume la situazione delle note finali delle: materie esaminate o non esaminate nell ambito della sessione d esame finale di MP; materie esaminate prima della sessione d esame finale di MP; materie non esaminate il cui insegnamento si è concluso prima dell ultimo anno di MP; materie nuovamente esaminate nel caso di una ripetizione parziale o totale dell esame finale (cfr. punto 6). La comunicazione note è il documento di riferimento per i reclami contro le note finali o d esame (cfr. punto 15.1), che sono da presentare alla Direzione scolastica entro 10 giorni Il documento Con questo documento (si veda l'allegato: Esempio di comunicazione note) si comunicano le seguenti indicazioni: i dati personali dell'allievo e la professione; le note degli ultimi due semestri per tutte le materie fondamentali, specifiche e complementari; le note dell'esame per le materie interessate; le note finali di materia; la media complessiva finale; l'indicazione "L'esame superato" oppure "L'esame non è superato"; l'annotazione completa concernente il lavoro interdisciplinare; l'osservazione concernente l'obbligo del conseguimento dell'attestato federale di capacità; il luogo, la data e la firma del direttore dell'istituto; le annotazioni speciali per le note finali; le condizioni per il superamento degli esami; i termini di ricorso. 9 del 1. febbraio del 19 novembre 2003.

7 7 / Calcolo delle note (pagina seguente) Lo schema e il testo sono tratti dal Pro-memoria VII11 (calcolo delle note, promozione, esame di maturità professionale, valutazione del progetto didattico interdisciplinare) edito dalla CFMP Le note di materia E necessario distinguere tra materie soggette ad un esame finale e materie che non prevedono un esame finale. Gli esami devono svolgersi almeno in cinque materie fondamentali e in una materia specifica (i dettagli sono disciplinati nei PQ-MP) Note delle materie che prevedono un esame finale La nota di materia corrisponde alla media aritmetica della nota della pagella e della nota d esame ed è arrotondata alla prima cifra decimale Note delle materie che non prevedono un esame finale La nota di materia corrisponde alla nota della pagella La nota della pagella La nota della pagella corrisponde alla media aritmetica delle note semestrali dei due ultimi semestri in cui la materia è stata insegnata. La nota della pagella è arrotondata alla prima cifra decimale La nota d esame La nota d esame corrisponde al risultato ottenuto nell esame finale di una materia. I risultati d esame sono valutati unicamente mediante note intere o mezze note. Se l esame finale in una materia è costituito da più parti (p.es. un esame orale e un esame scritto nelle lingue), la nota d esame corrisponde alla media aritmetica dei risultati delle diverse parti. La media di più parti di un esame deve essere arrotondata alla mezza nota Calcolo della nota globale per l ottenimento dell'attestato di maturità professionale Ai fini del conseguimento dell'attestato di maturità professionale si considerano tutte le materie secondo i PQ-MP. Ogni materia fornisce una nota di materia; la nota globale corrisponde alla media aritmetica di tutte le note di materia. La nota globale è arrotondata alla prima cifra decimale Tabella esempio 11 Cfr.

8 8 / Superamento dell esame finale Le tre condizioni12 che devono essere ottemperate sono le seguenti: a) la media complessiva finale delle note sia di almeno 4,0; b) vi siano al massimo due note insufficienti; c) lo scarto delle note insufficienti per arrivare al 4,0 non superi complessivamente 2,0 punti Comunicazione delle note La comunicazione delle note (cfr. Allegati) va trasmessa ai maturandi il più presto possibile (personalmente o spedita per posta A), sia nel caso di esami anticipati, sia in quello degli esami finali (certificato delle note). 14. Attestati Riferimenti legali A partire dalla sessione d esame 2006 (cfr. Pro-memoria VII della CFMP: calcolo delle note, promozione, esame di maturità professionale, valutazione del progetto didattico interdisciplinare), l attestato federale di maturità professionale menziona il titolo del PDI, le materie trattate nonché la valutazione (espressa sotto forma di nota o di valutazione verbale) Allestimento Gli attestati, come pure le copertine/custodie rosse, vanno ordinati presso gli uffici di formazione della DFP, essi possono essere completati e stampati tramite l applicativo informatizzato GAGI (cfr. esempio negli Allegati). Gli attestati sono firmati dal direttore della Divisione della formazione professionale. Si raccomanda alle scuole di prevedere un sufficiente anticipo in modo da poter disporre dei certificati in tempo utile per l'eventuale cerimonia di consegna Consegna degli attestati L'attestato di maturità professionale (AMP) - munito dell'apposita custodia rossa - va rilasciato contemporaneamente all'attestato federale di capacità (AFC) oppure, se del caso, dopo la consegna dell'afc. Qualora il maturando non sia ancora in possesso di un AFC, gli si deve consegnare solo il Certificato delle note finali di maturità professionale. 15. Istanze e termini di reclamo e ricorsi Procedura I rimedi di diritto sono disciplinati dalla Legge della scuola (LSC) che funge da legge quadro. Per quanto riguarda le valutazioni scolastiche valgono le seguenti indicazioni: - il candidato può inoltrare reclamo all Istituto scolastico contro le note semestrali, finali o d esame per iscritto, entro 15 giorni dalla ricezione dei risultati; - contro la decisione dell Istituto scolastico il candidato può ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di Stato; - contro la decisione del Consiglio di Stato il candidato può ricorrere entro 15 giorni al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM). Il ricorso non ha effetto sospensivo Legittimazione Hanno facoltà di reclamo, rispettivamente di ricorso, gli allievi e le allieve personalmente interessati se hanno compiuto il diciottesimo anno di età, altrimenti i loro genitori o i loro tutori, o i loro rappresentanti legali (art. 83 Regolamento della Legge della scuola). 12 cfr. art. 28 cpv. 1 dell OMP.

9 9 / Termine e forma Il reclamo deve essere presentato all istituto scolastico per iscritto, entro 15 giorni dalla ricezione delle valutazioni scolastiche (art. 83 Regolamento della Legge della scuola). Il reclamo deve contenere: - la menzione della decisione querelata; - una concisa esposizione dei fatti con l indicazione dei mezzi di prova richiesti; - una breve motivazione; - tutti i mezzi di prova atti a giustificare al fondatezza del reclamo; - le conclusioni Ricevibilità e irricevibilità I reclami presentati nei termini stabiliti ma che non adempiono ai requisiti di cui al punto 15.3 sono rinviati al ricorrente per completazione sotto comminatoria di irricevibilità una volta trascorso il nuovo termine assegnato. Approvazione ed entrata in vigore Le presenti direttive sono state approvate con decisione DFP n del 14 maggio 2014 ed entrano in vigore con effetto immediato.

10 10 / Abbreviazioni AFC Attestato federale di capacità professionale AMP Attestato federale di maturità professionale CFMP Commissione federale di maturità professionale DFP Divisione della formazione professionale LSC Legge della scuola MPA Maturità professionale di indirizzo artistico MPC Maturità professionale di indirizzo commerciale MPSS Maturità professionale di indirizzo sanitario e sociale MPT Maturità professionale di indirizzo tecnico OMP Ordinanza sulla maturità professionale PDI Progetto didattico interdisciplinare RMP Regolamento sulla maturità professionale PQ-MP Programmi quadro di maturità professionale TRAM Tribunale cantonale amministrativo UFFT Ufficio federale della formazione e della tecnologia

11 11 / Allegati Le direttive comprendono i seguenti allegati (pp seguenti): 1a Esempio di comunicazione note; 1b Esempio di comunicazione note; 2a Esempio di Attestato di maturità professionale; 2b Esempio di Attestato di maturità professionale; 3 Esempio Certificato delle note di maturità professionale; 4a Prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione di base 4b Disposizioni SEFRI per il conseguimento dell AFC settore commercio; 5 Risoluzione DECS sulle persone in formazione con dislessia e/o disortografia e/o discalculia.

12 Allegato 1a Esempio di comunicazione note pagina 1

13 Allegato 1b Esempio di comunicazione note pagina 2 Valore delle note Le prestazioni sono apprezzate in tutte le materie con le note da 6 a 1. La nota 6 è la migliore, 1 quella peggiore. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti, Le note intermedie sono espresse con mezzi punti ad eccezione delle note finali che, allorquando risultano da una media di note, sono arrotondate al decimo di punto. Istanze e termini di reclamo 1. In generale, in materia di valutazioni, il reclamo è proponibile soltanto contro le note finali o d esame. Il reclamo deve essere inoltrato in forma scritta alla Direzione dell Istituto scolastico, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della pagella. 2. Contro le decisioni in materia di valutazione che concernono la note relative alla formazione pratica, alla formazione aziendale e ai corsi interaziendali è data facoltà di reclamo in forma scritta alla Divisione della formazione professionale, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della pagella.

14 Allegato 2a Esempio Attestato di maturità professionale, pagina 1 17

15 Allegato 2b Esempio Attestato di maturità professionale, pagina 2

16 Allegato 3 Esempio Certificato delle note di maturità professionale

17 Allegato 4a Prescrizioni minime in materia di cultura generale Estratto dell'ordinanza SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base del 13 dicembre 2013 (Stato 1. febbraio 2014) L art. 12 dell Ordinanza sopraindicata prescrive i passaggi dalla curricolo di maturità al percorso professionale di base: Art. 12 Passaggio dai corsi per la maturità professionale Chi passa dai corsi per la maturità professionale a quelli di cultura generale prima dell ultimo anno di formazione professionale di base, deve assolvere l intera procedura di qualificazione. La nota scolastica concerne il periodo durante il quale sono stati seguiti i corsi di cultura generale presso la scuola professionale. Qualora il passaggio avvenga durante l ultimo anno di formazione, la nota del lavoro interdisciplinare conta come nota del lavoro di approfondimento. Se manca tale valutazione, la nota finale di cultura generale corrisponde a quella ottenuta nell esame finale. Non viene attribuita alcuna nota scolastica. Chi ha frequentato il corso di maturità professionale e sostenuto l esame finale è dispensato dalla materia cultura generale e ottiene una menzione in tal senso nella pagella scolastica. Allegato 4b Disposizioni SEFRI per il conseguimento dell AFC settore commercio Chi frequenta i corsi di maturità professionale durante la formazione professionale di base nell indirizzo commerciale e non supera la procedura di qualificazione, ma soddisfa le condizioni previste dalla rispettiva Ordinanza di formazione professionale di base ottiene l attestato se sono ossequiate le norme contenute nelle direttive emanate dalla SEFRI, in particolare le indicazioni del 15 agosto

18 Allegato 5 Risoluzione DECS sulle persone in formazione con dislessia e/o disortografia e/o discalculia (p.1)

19 Allegato 5 Risoluzione DECS sulle persone in formazione con dislessia e/o disortografia e/o discalculia (p. 2)

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