Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
|
|
- Modesto Chiesa
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Termine di referendum: 25 gennaio 2001 Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) del 6 ottobre 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 92 e 123 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1 luglio , decreta: Sezione 1: Campo d applicazione e organizzazione Art. 1 Campo d applicazione 1 La presente legge si applica alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni qualora sia ordinata ed effettuata: a. nell ambito di un procedimento penale della Confederazione o di un Cantone; b. in vista dell esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria secondo la legge del 20 marzo sull assistenza in materia penale. 2 Si applica a tutti gli offerenti di prestazioni postali e di telecomunicazione, statali, concessionari o soggetti all obbligo di notificazione nonché agli offerenti Internet. 3 Alle informazioni concernenti il traffico dei pagamenti soggetto alla legge del 30 aprile sulle poste si applicano le disposizioni federali e cantonali sull obbligo di testimoniare e sull obbligo di informare l autorità. 4 Gli esercenti di reti di telecomunicazioni interne e di centralini privati debbono tollerare la sorveglianza. Art. 2 Organizzazione 1 La Confederazione gestisce un servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (servizio). 2 Il servizio svolge i propri compiti autonomamente. Non è vincolato da istruzioni ed è subordinato al dipartimento competente soltanto sul piano amministrativo. 1 FF RS RS
2 3 Nell ambito dei suoi compiti, il servizio collabora con le autorità di concessione e di vigilanza competenti per il settore della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Sezione 2: Procedura di sorveglianza Art. 3 Condizioni 1 Perché possa essere ordinata la sorveglianza, devono essere adempiute le condizioni seguenti: a. determinati fatti giustificano il forte sospetto che la persona da sorvegliare abbia commesso uno dei reati di cui ai capoversi 2 o 3 o ne sia stata partecipe; b. la gravità del reato giustifica la sorveglianza; c. altre operazioni d inchiesta non hanno dato esito positivo oppure le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili senza la sorveglianza. 2 La sorveglianza può essere ordinata per reprimere i reati di cui alle disposizioni seguenti: a. articoli , 115, 119 numero 2, 122, 127, 138, 140, 143, 144 bis numero 1 secondo comma, , 156, 160, 161, 180, 181, 183, 185, 187 numero 1, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 192 capoverso 1, 195, 196, 197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 240 capoverso 1, 241 capoverso 1, 244, 251 numero 1, 260 bis, 260 ter, 265, 266, 277 numero 1, 285, 288, 301, 310, 312, 314 e 315 del Codice penale 4 ; b. articoli 62 capoversi 1 e 3, 63 numeri 1 primo e terzo comma e 2, 64 numeri 1 primo comma e 2, 74, 86, 86a, 87, 89 capoverso 1, 91, 93 numero 2, 102, 103 numero 1, 104 capoverso 2, 105, 106 capoversi 1 e 2, , , 119, 121, 130 numeri 1 e 2, 132, 135 capoversi 1, 2 e 4, 137a, 137b, 139, 140, 141 capoverso 1, 142, 149 capoverso 1, 150 capoverso 1, 151a, 151c, , 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1 primo e terzo comma, 162 capoversi 1 e 3, 164, 171b, 172 numero 1 e 177 del Codice penale militare 5 ; c. articoli 34 e 35 della legge federale del 13 dicembre sul materiale bellico; d. articoli 29 capoverso 1, 30 capoverso 1, 31 capoversi 1 e 2 e 32 della legge del 23 dicembre sull energia nucleare; 4 RS RS RS RS
3 e. articolo 60 capoverso 1 lettere g-i, m e o della legge del 7 ottobre sulla protezione dell ambiente; f. articolo 179 septies del Codice penale, qualora mediante l identificazione del collegamento non sia possibile individuare le persone che chiamano. 3 Se vi è forte sospetto di reato qualificato, la sorveglianza può inoltre essere ordinata per reprimere i reati di cui alle disposizioni seguenti: a. articoli 139 numeri 2 e 3, e 305 bis numero 2 del Codice penale; b. articolo 131 numeri 2-4 del Codice penale militare; c. articolo 33 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico; d. articolo 14 capoverso 2 della legge del 13 dicembre sul controllo dei beni a duplice impiego; e. articoli 34 capoverso 1 secondo comma e 34a capoverso 2 della legge del 23 dicembre 1959 sull energia nucleare; f. articolo 19 capoversi 1 secondo comma e 2 e articolo 20 capoverso 1 secondo comma della legge del 3 ottobre sugli stupefacenti. 4 L autorità d approvazione può autorizzare collegamenti diretti se non v è da attendersi che siano lesi interessi privati preponderanti di terzi e se la sicurezza dei dati è garantita. È vietato raccordarsi direttamente a collegamenti di persone vincolate dal segreto professionale (art. 4 cpv. 3). Art. 4 Forme speciali di sorveglianza 1 La sorveglianza di un terzo può essere ordinata se sulla base di determinati fatti si debba presumere che la persona indiziata utilizzi o faccia utilizzare l indirizzo postale o il collegamento di telecomunicazione del terzo per ricevere o trasmettere invii o comunicazioni. 2 La sorveglianza di un posto pubblico di telecomunicazione o di un collegamento che non è attribuibile ad alcuna persona conosciuta può essere ordinata se determinati fatti possono far presumere che la persona indiziata utilizzi o faccia utilizzare tale collegamento per ricevere o trasmettere comunicazioni. 3 La sorveglianza di una persona che, secondo il diritto procedurale penale applicabile, può rifiutarsi di testimoniare poiché vincolata dal segreto professionale è di principio vietata. La sorveglianza può essere ordinata a titolo eccezionale se: a. il forte sospetto sussiste nei confronti di tale persona; b. sulla base di determinati fatti si debba presumere che la persona indiziata ne utilizzi l indirizzo postale o il collegamento di telecomunicazione. 4 Qualora risulti dalle indagini che una persona indiziata cambia in rapida successione il collegamento di telecomunicazione, l autorità d approvazione può autorizzare, a titolo eccezionale, la sorveglianza di tutti i collegamenti identificati utilizzati 8 RS RS RS
4 dalla persona indiziata, senza nuova approvazione per ogni singolo caso. Ogni cambiamento dev essere comunicato al servizio mediante un ordine di sorveglianza. Ogni mese e a sorveglianza conclusa, l autorità che l ha ordinata presenta un rapporto, per approvazione, all autorità d approvazione (art. 7 cpv. 1). 5 In caso di sorveglianza secondo i capoversi 1-4, l autorità che l ha ordinata adotta provvedimenti affinché le persone che si occupano delle indagini non possano venire a conoscenza di registrazioni estranee all oggetto delle indagini. 6 In caso di sorveglianza secondo il capoverso 3, la selezione deve essere diretta da un autorità giudiziaria che non si occupa delle indagini. In tale ambito va garantito che le autorità incaricate delle indagini non vengano a conoscenza di segreti professionali, salvo nei casi di cui all articolo 8 capoverso 4. Art. 5 Informazioni sulla corrispondenza postale e sul traffico delle telecomunicazioni 1 Mediante l ordine di sorveglianza di cui all articolo 3 possono essere richieste informazioni anche riguardo a: a. quando e con quali persone o collegamenti la persona sorvegliata è in contatto postale o di telecomunicazione (identificazione degli utenti); b. dati relativi al traffico e alla fatturazione. 2 Le informazioni di cui al capoverso 1 possono essere ordinate anche con un effetto retroattivo di sei mesi, indipendentemente dalla durata della sorveglianza secondo l articolo 7 capoverso 3. Art. 6 Autorità competenti La sorveglianza può essere ordinata: a. quando si tratta di reprimere un reato: 1. dal procuratore generale della Confederazione, 2. dai giudici istruttori federali, 3. dai giudici istruttori militari nonché 4. dalle autorità competenti giusta il diritto cantonale; b. nei casi d estradizione: dal direttore dell Ufficio federale di polizia; c. in altri casi di assistenza giudiziaria: dall autorità federale o cantonale che esegue la domanda; Art. 7 Procedura d approvazione 1 L ordine di sorveglianza va sottoposto per approvazione alle autorità seguenti: a. da parte delle autorità civili della Confederazione: al presidente della Camera d accusa del Tribunale federale; b. da parte dei giudici istruttori militari: al presidente del Tribunale militare di cassazione; 4468
5 c. da parte delle autorità cantonali: all autorità giudiziaria designata dal Cantone. 2 L autorità che ha ordinato la sorveglianza presenta all autorità d approvazione, entro 24 ore: a. l ordine di sorveglianza; b. la motivazione e gli atti del procedimento penale rilevanti per l approvazione. 3 L autorità d approvazione esamina se l intervento sia giustificato. Decide entro cinque giorni dal momento in cui la sorveglianza è stata ordinata, con breve motivazione. Può approvare la sorveglianza a titolo provvisorio, richiedere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti nonché adottare misure supplementari a protezione della personalità. L approvazione è accordata per tre mesi al massimo e può essere vincolata a oneri. L autorità d approvazione comunica senza indugio la sua decisione al servizio. 4 Se l approvazione viene negata o non è stata richiesta, l autorità che ha ordinato la sorveglianza deve immediatamente togliere dagli atti del procedimento penale tutti i documenti e i supporti di dati e distruggerli. Gli invii postali devono essere immediatamente rimessi ai destinatari. Le informazioni ottenute mediante la sorveglianza non possono essere utilizzate né ai fini delle indagini né a scopi probatori. 5 Se è necessario prorogare la sorveglianza, l autorità che l ha ordinata presenta, prima della scadenza della prima sorveglianza, una domanda di proroga di al massimo tre mesi per volta. Essa indica i risultati ottenuti fino a quel momento nell ambito delle indagini e motiva la proroga. La domanda di proroga è comunicata anche al servizio. Art. 8 Utilizzazione delle informazioni 1 Le registrazioni non necessarie per il procedimento penale vanno conservate separatamente dagli atti procedurali e distrutte subito dopo la conclusione del procedimento stesso o della procedura di assistenza giudiziaria o di estradizione. 2 Nell ambito della sorveglianza della corrispondenza postale possono essere posti sotto sequestro invii postali fintanto che sia necessario per le indagini. Non appena lo scopo del procedimento penale lo consente, devono essere rimessi al destinatario. 3 Se la sorveglianza fa emergere segreti professionali cui è applicabile il diritto di non testimoniare, le registrazioni riguardanti tali fatti devono essere immediatamente tolte dagli atti del procedimento penale e distrutte. 4 L autorità d approvazione può autorizzare l utilizzazione di informazioni concernenti segreti professionali se la persona interessata è fortemente sospettata di aver commesso un reato di cui all articolo 3 capoversi 2 o 3 approfittando del segreto professionale. 4469
6 Art. 9 Scoperte casuali 1 Qualora durante la sorveglianza siano scoperti reati diversi da quelli indicati nell ordine di sorveglianza, le informazioni raccolte possono essere utilizzate contro la persona indiziata se tali reati: a. si aggiungono a quelli presunti; oppure b. adempiono le condizioni cui la presente legge subordina la sorveglianza. 2 Qualora le informazioni concernano reati di una persona non indiziata di reato nell ordine di sorveglianza, prima di avviare ulteriori indagini deve essere richiesto il consenso dell autorità d approvazione. Tale consenso può essere dato se sono adempiute le condizioni cui la presente legge subordina la sorveglianza. 3 Qualora le condizioni cui i capoversi 1 e 2 subordinano l utilizzazione di scoperte casuali non siano adempiute, le informazioni non possono essere utilizzate e i relativi documenti e supporti di dati devono essere immediatamente distrutti. 4 Per la ricerca di una persona possono essere utilizzate tutte le informazioni ottenute mediante la sorveglianza. Art. 10 Fine della sorveglianza, rimedi giuridici 1 L autorità che ha ordinato la sorveglianza ne ordina immediatamente la fine se la sorveglianza non è più necessaria ai fini delle indagini oppure se vengono negate l approvazione o la proroga. 2 Al più tardi prima della conclusione dell inchiesta penale o della sospensione della procedura, l autorità che ha ordinato la sorveglianza comunica motivo, genere e durata della sorveglianza: a. alle persone indiziate; b. alle persone il cui indirizzo postale o collegamento di telecomunicazione è stato sorvegliato, eccettuati i telefoni pubblici. 3 Con il consenso dell autorità d approvazione, è possibile differire la comunicazione o prescindervi se le informazioni non sono utilizzate a scopi probatori e se: a. lo richiedono motivi preponderanti di interesse pubblico, in particolare la sicurezza interna o esterna oppure la lotta contro la criminalità organizzata; b. la comunicazione esporrebbe terzi a seri rischi; oppure c. il destinatario non è raggiungibile. 4 Se al momento della comunicazione il procedimento è diretto da un autorità diversa da quella che ha ordinato la sorveglianza, la comunicazione è effettuata dall autorità che dirige il procedimento. 5 La persona contro la quale è stata rivolta la sorveglianza può ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione per carenti legalità e proporzionalità della sorveglianza: a. contro ordini di sorveglianza delle autorità civili della Confederazione: alla Camera d accusa del Tribunale federale; 4470
7 b. contro ordini di sorveglianza dei giudici istruttori militari: al Tribunale militare di cassazione; c. contro ordini di sorveglianza di autorità cantonali: all autorità competente secondo il diritto cantonale. 6 È legittimato a ricorrere anche chi ha utilizzato lo stesso collegamento di telecomunicazione o il medesimo indirizzo postale della persona contro la quale è stata rivolta la sorveglianza. Il ricorrente ha il diritto di consultare le informazioni che lo concernono utilizzate nel procedimento penale e di domandare l eliminazione delle informazioni non necessarie. Sezione 3: Sorveglianza della corrispondenza postale Art. 11 Compiti del servizio 1 Nell ambito della sorveglianza della corrispondenza postale, il servizio svolge i compiti seguenti: a. esamina se la sorveglianza concerna uno dei reati di cui all articolo 3 capoversi 2 o 3 e se sia stata ordinata da un autorità competente; se l ordine di sorveglianza è chiaramente errato o infondato, interpella l autorità d approvazione prima che l offerente di un servizio postale trasmetta invii o informazioni all autorità che ha ordinato la sorveglianza; b. istruisce l offerente di un servizio postale in merito allo svolgimento della sorveglianza; c. comunica senza indugio all autorità d approvazione la fine della sorveglianza; d. controlla per quale durata è stata autorizzata la sorveglianza e vi pone fine alla scadenza del termine, sempreché non ne sia stata chiesta la proroga; e. conserva l ordine di sorveglianza per un anno a partire dalla fine della sorveglianza; f. tiene una statistica delle sorveglianze; g. segue gli sviluppi tecnici nel settore postale. 2 Su richiesta delle autorità che hanno ordinato la sorveglianza, il servizio può anche prestare consulenza per le questioni tecniche legate alla sorveglianza della corrispondenza postale. Esso gestisce un elenco degli offerenti di servizi postali. 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Art. 12 Obblighi degli offerenti 1 Gli offerenti di servizi postali sono tenuti, entro i limiti previsti dall ordine di sorveglianza, a rimettere all autorità che ha ordinato la sorveglianza gli invii postali e gli altri dati relativi al traffico e alla fatturazione. Su richiesta, forniscono all autorità che ha ordinato la sorveglianza ulteriori informazioni in merito alla corrispondenza postale di una persona. 4471
8 2 Sono tenuti a conservare per sei mesi almeno i dati che consentono l identificazione degli utenti nonché i dati relativi al traffico e alla fatturazione. 3 Il fatto stesso della sorveglianza e tutte le informazioni che la concernono soggiacciono, nei confronti di terzi, al segreto postale e delle telecomunicazioni (art. 321 ter CP 11 ). Sezione 4: Sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni Art. 13 Compiti del servizio 1 Nell ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, il servizio svolge i compiti seguenti: a. esamina se la sorveglianza concerna uno dei reati di cui all articolo 3 capoversi 2 o 3 e sia stata ordinata da un autorità competente; se l ordine di sorveglianza è chiaramente errato o infondato, interpella l autorità d approvazione prima di trasmettere informazioni all autorità che ha ordinato la sorveglianza; b. istruisce gli offerenti di servizi di telecomunicazione sui provvedimenti necessari per la sorveglianza; c. riceve dagli offerenti il traffico di telecomunicazione deviato della persona sorvegliata, lo registra e consegna i documenti e i supporti di dati all autorità che ha ordinato la sorveglianza; d. provvede all installazione di collegamenti diretti; questi ultimi non sono registrati dal servizio; e. riceve dagli offerenti i dati d identificazione degli utenti e quelli relativi al traffico e alla fatturazione e li trasmette all autorità che ha ordinato la sorveglianza; f. attua le misure di protezione supplementari che le autorità d approvazione gli affidano in caso di sorveglianza secondo gli articoli 4 capoverso 5 e 7 capoverso 3; g. controlla per quale durata è stata autorizzata la sorveglianza e vi pone fine alla scadenza del termine, sempreché non ne sia stata chiesta la proroga; h. comunica senza indugio all autorità d approvazione la fine della sorveglianza; i. conserva l ordine di sorveglianza per un anno a partire dalla fine della sorveglianza; j. tiene una statistica delle sorveglianze; k. segue gli sviluppi tecnici nel settore delle telecomunicazioni. 2 Su richiesta, il servizio può svolgere anche i compiti seguenti: a. registrazione di collegamenti diretti; 11 RS
9 b. trascrizione del traffico delle telecomunicazioni registrato; c. traduzione di testi in lingua straniera; d. valutazione (selezione) del traffico delle telecomunicazioni registrato; e. consulenza ad autorità e offerenti di prestazioni di telecomunicazione per le questioni tecniche legate alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni. 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Art. 14 Informazioni concernenti i collegamenti di telecomunicazione 1 Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazioni forniscono al servizio i seguenti dati concernenti determinati collegamenti di telecomunicazione: a. nome, indirizzo e, se disponibile, professione dell utente; b. elementi d indirizzo di cui all articolo 3 lettera f della legge del 30 aprile sulle telecomunicazioni; c. genere di collegamento. 2 Su richiesta, il servizio fornisce esclusivamente alle seguenti autorità informazioni in merito ai dati di cui al capoverso 1: a. autorità federali e cantonali che hanno il diritto di ordinare o approvare una sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, allo scopo di determinare i collegamenti e le persone da sorvegliare; b. Ufficio federale di polizia e comandi di polizia cantonali e delle città, allo scopo di adempiere compiti di polizia; c. autorità federali e cantonali, allo scopo di trattare cause penali amministrative. 3 Il Consiglio federale disciplina la forma delle richieste e la loro conservazione. Può consentire alle autorità di cui al capoverso 2 di accedere a elenchi non pubblici. 4 Se un reato è commesso mediante Internet, l offerente Internet è tenuto a fornire all autorità competente tutte le indicazioni che consentono di identificarne l autore. Art. 15 Obblighi degli offerenti 1 Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazioni sono tenuti a trasmettere al servizio, su richiesta, il traffico delle telecomunicazioni della persona sorvegliata, come pure i dati d identificazione degli utenti e quelli relativi al traffico e alla fatturazione. Sono parimenti tenuti a fornire le informazioni necessarie all attuazione della sorveglianza. 2 Se più offerenti partecipano alla fornitura della prestazione di telecomunicazione da sorvegliare, il servizio incarica della sorveglianza l offerente cui compete la gestione del numero o quello che può attuare la sorveglianza con il minor onere tecni- 12 RS
10 co possibile. Tutti gli offerenti interessati sono tenuti a fornire all offerente incaricato della sorveglianza i dati di cui dispongono. L indennità di cui all articolo 16 capoverso 1 è corrisposta all offerente incaricato della sorveglianza. La ripartizione dell indennità tra gli interessati spetta agli offerenti. 3 Sono tenuti a conservare, per sei mesi, i dati necessari all identificazione degli utenti come anche i dati relativi al traffico e alla fatturazione. 4 Forniscono il più presto possibile i dati d identificazione degli utenti e quelli relativi al traffico e alla fatturazione richiesti e, laddove possibile in tempo reale, il traffico delle telecomunicazioni della persona sorvegliata. Sono tenuti a eliminare le codificazioni da loro introdotte. 5 Garantiscono la comunicazione dei dati di cui all articolo 14 capoverso 1. Questi dati possono essere resi accessibili al servizio anche mediante procedura di richiamo. 6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Se necessario, può prevedere che la comunicazione sia gratuita e abbia luogo 24 ore su Il fatto stesso della sorveglianza e tutte le informazioni che la concernono soggiacciono, nei confronti di terzi, al segreto postale e delle telecomunicazioni (art. 321 ter CP 13 ). 8 I proprietari di reti interne alle aziende e i centralini privati debbono garantire l accesso alle persone incaricate dal servizio e rilasciare loro le necessarie informazioni. Sezione 5: Tasse e indennità Art Le installazioni necessarie per attuare la sorveglianza sono a carico degli offerenti di prestazioni postali e di telecomunicazione. A questi ultimi l autorità che ha ordinato la sorveglianza corrisponde, caso per caso, un indennità appropriata per le spese. 2 Il Consiglio federale disciplina le indennità e determina le tasse per le prestazioni del servizio. Sezione 6: Disposizioni finali Art. 17 Esecuzione Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive. 13 RS
11 Art. 18 Disposizione transitoria Una sorveglianza approvata dal giudice prima dell entrata in vigore della presente legge può essere portata a termine giusta il diritto procedurale ad essa applicato. Una proroga può essere ordinata soltanto se sono adempiute le condizioni della presente legge. Art. 19 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000 Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000 Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz Data di pubblicazione: 17 ottobre Termine di referendum: 25 gennaio FF
12 Allegato Modifica del diritto vigente Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue: 1. Codice penale 15 Ingresso visto l articolo 64 bis della Costituzione federale 16,... Sorveglianza ufficiale, impunibilità Art. 179 octies 1 Chiunque, nell esercizio di un esplicito potere legale, ordina o esegue la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di una persona oppure impiega apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179 bis segg.), non è punibile purché sia richiesta senza indugio l approvazione del giudice competente. 2 Le condizioni della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nonché la relativa procedura sono disciplinate dalla legge federale del 6 ottobre sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Art. 400 bis Abrogato 2. Legge federale del 15 giugno sulla procedura penale Ingresso visti gli articoli 106, 112 e 114 della Costituzione federale 19, RS Questa disposizione corrisponde all articolo 123 della Costituzione federale del 18 aprile RS...; RU... (FF ) 18 RS Queste disposizioni corrispondono agli articoli 188 e 190 (dopo l entrata in vigore del decreto federale dell 8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria [RU..., FF ], art. 123, 188 e 189) della Costituzione federale del 18 aprile
13 Art Alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni si applica la legge federale del 6 ottobre sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. 2 Il giudice istruttore e, prima dell avvio dell istruzione preliminare, il procuratore generale possono ordinare l impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179 bis segg. CP 21 ). Per le condizioni e la procedura si applica per analogia la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Art. 66 bis -66 quinquies Abrogati Art. 72 Abrogato 3. Procedura penale militare 22 Ingresso visto l articolo 20 della Costituzione federale 23,... Art. 70 Condizioni Alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni si applica la legge federale del 6 ottobre sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Tale legge si applica per analogia all impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179 bis segg. CP 25 ). Art Abrogati 20 RS...; RU... (FF ) 21 RS RS Questa disposizione corrisponde all articolo 60 della Costituzione federale del 18 aprile RS...; RU... (FF ) 25 RS
14 4. Legge del 20 marzo sull assistenza in materia penale Ingresso visti gli articoli 103 e 114 bis della Costituzione federale 27,... Art. 18a Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni 1 L Ufficio federale può ordinare, su espressa domanda di uno Stato estero, una sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni allo scopo di stabilire il luogo di soggiorno di una persona perseguita. 2 Al fine di prestare altre forme di assistenza giudiziaria, l autorità federale o cantonale incaricata della domanda può ordinare la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. 3 Le condizioni della sorveglianza e la relativa procedura sono disciplinate dalla legge federale del 6 ottobre sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. 5. Legge del 30 aprile sulle telecomunicazioni Ingresso visto l articolo 36 della Costituzione federale 30,... Art. 44 Sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni Alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni si applica la legge federale del 6 ottobre sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. 26 RS Queste disposizioni corrispondono agli articoli 54 capoverso 1, 164 capoverso 1 lettera g e 190 della Costituzione federale del 18 aprile RS...; RU... (FF ) 29 RS Questa disposizione corrisponde all articolo 92 della Costituzione federale del 18 aprile RS...; RU... (FF ) 4478
Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) 780.1 del 6 ottobre 2000 (Stato 1 settembre 2017) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliLegge federale sul collocamento e il personale a prestito
Termine di referendum: 12 ottobre 2000 Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) Modifica del 23 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliLegge federale sulla procedura penale
Termine di referendum: 20 aprile 2000 Legge federale sulla procedura penale Modifica del 22 dicembre 1999 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Modifica del 23 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre
DettagliCodice penale svizzero
Termine di referendum: 20 aprile 2000 Codice penale svizzero (Istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica) Modifica
Dettaglidel 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006)
Legge federale sul mercato interno (LMI) 943.02 del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 94 e 95 1 della Costituzione federale 2
DettagliLegge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri
Termine di referendum: 20 luglio 2000 Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Appendice (n. II) del 24 marzo 2000 L Assemblea federale della
DettagliLegge federale sulle banche e le casse di risparmio
Legge federale sulle banche e le casse di risparmio Modifica del 22 aprile 1999 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1998 1, decreta:
Dettaglidel 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)
Legge federale sul mercato interno (LMI) 943.02 del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 94 e 95 1 della Costituzione federale 2
DettagliLegge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)
Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) Avamprogetto del 30.04.2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
Dettaglisulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliLegge sul censimento federale della popolazione
Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione federale 1, visto il messaggio
DettagliLegge federale sugli stranieri
Legge federale sugli stranieri (LStr) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1, decreta: I La legge federale del 16 dicembre
DettagliOrdinanza sull adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all Ufficio federale di polizia
Ordinanza sull adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all Ufficio federale di polizia del 30 novembre 2001 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 2, 4 capoverso 1, 6 capoverso
DettagliRevisione delle disposizioni penali in materia di corruzione
Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) Modifica del 22 dicembre 1999 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliCodice civile svizzero
Codice civile svizzero (Protezione dei minorenni) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 aprile 2015 1, decreta: I Il
Dettaglipersone dalla sparizione forzata è approvata.
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata Disegno del L Assemblea federale della Confederazione
DettagliLegge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare
[Signature] [QR Code] Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare (LTEO) Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliLegge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) Modifica del Disegno L Assemblea federale della Confederazione Svizzera visto il messaggio del Consiglio federale del 17 agosto
DettagliLegge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (Propaganda con incitamento alla violenza/violenza in occasione di manifestazioni sportive) Modifica del 24 marzo 2006 L Assemblea
DettagliDisegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 2000 1, decreta:
Legge federale concernente l ottimizzazione della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari Disegno del L Assemblea federale
DettagliLegge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999)
1.6.1.2 Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto
DettagliLegge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri Modifica del 26 giugno 1998 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre
DettagliLegge federale sui binari di raccordo ferroviario
Legge federale sui binari di raccordo ferroviario 742.141.5 del 5 ottobre 1990 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 22 ter, 26 e 64 della Costituzione
DettagliLegge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Termine di referendum: 7 luglio 2016 Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) del 18 marzo 2016 L Assemblea federale della Confederazione
DettagliArt. 4 È considerata confidenziale l informazione comunicata in buona fede alla polizia da chi ha un interesse legittimo all anonimato.
1.6.1.2 Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il
DettagliDecreto federale Disegno
Decreto federale Disegno che approva la trasposizione dello scambio di note fra la Svizzera e l UE concernente il recepimento del Regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici
DettagliOrdinanza concernente l autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica
Ordinanza concernente l autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP) 235.154 del 14 giugno 1993 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 321 bis capoverso
DettagliLegge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici
Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
DettagliLegge federale sulle misure contro i matrimoni forzati
Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2011 1, decreta: I Le seguenti
DettagliLegge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP
Termine di referendum: 15 gennaio 2015 Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP del 26 settembre 2014 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliLegge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza
Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell 11 ottobre 2017
DettagliLegge federale sul Consiglio della magistratura
Legge federale sul Consiglio della magistratura (LCM) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 169 capoverso 1 e 191a della Costituzione federale 1 ; visto il
Dettaglidel 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)
Legge federale sul lavoro a domicilio (LLD) 822.31 del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34 ter e 64 bis della Costituzione federale
DettagliLegge sul censimento federale della popolazione
Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) 431.112 del 22 giugno 2007 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione
Dettagli363 Legge federale sull utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l identificazione di persone sconosciute o scomparse
Legge federale sull utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) del 20 giugno 2003 (Stato 1 gennaio 2011)
DettagliLegge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero
Avam- Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
Dettaglidel 22 giugno 2001 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:
Legge federale concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari del 22 giugno 2001 L Assemblea
DettagliLegge federale relativa alla Convenzione dell Aia sull adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali
Legge federale relativa alla Convenzione dell Aia sull adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione
Dettaglidel 21 dicembre 1995 (Stato 22 luglio 2003)
Decreto federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario 351.20 del 21 dicembre 1995
DettagliCodice penale militare e Procedura penale militare
Codice penale militare e Procedura penale militare (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti) Modifica del Disegno L Assemblea federale della Confederazione
DettagliLegge federale concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi
Termine di referendum: 3 febbraio 2000 Legge federale concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (Legge sul trasferimento del traffico) dell 8 ottobre 1999 L
DettagliLegge federale sul trattamento dei dati del settore degli stranieri e dell'asilo in un sistema d'informazione
Legge federale sul trattamento dei dati del settore degli stranieri e dell'asilo in un sistema d'informazione (LTDSA) del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 121 capoverso
DettagliLegge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri
Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri 235.2 del 24 marzo 2000 (Stato 1 novembre 2015) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliOrdinanza sul Registro nazionale di polizia
Ordinanza sul Registro nazionale di polizia del 15 ottobre 2008 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 capoverso 8 lettera a e 19 della legge federale del 13 giugno 2008 1 sui sistemi di
DettagliOrdinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OEm-SCPT) 1 del 7 aprile 2004 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia
Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia (Ordinanza EGPAP) del 23 settembre 2016 (Stato 1 novembre 2016) Il Consiglio
DettagliLegge federale sulla collaborazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera
Avamprogetto Legge federale sulla collaborazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera (Legge sulla collaborazione e la tutela della sovranità, LCTS) del... L Assemblea federale
DettagliLegge federale sulla protezione degli animali Disegno
Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nel Foglio federale (FF) Legge federale sulla protezione degli animali Disegno (LPAn) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione
DettagliLegge federale sull assistenza amministrativa internazionale
Legge federale sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull assistenza amministrativa fiscale, LAAF) 672.5 del 28 settembre 2012 (Stato 1 febbraio 2013) L Assemblea federale
Dettaglidel 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)
Legge federale sul lavoro a domicilio (LLD) 822.31 del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34 ter e 64 bis della Costituzione federale
DettagliLegge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione
Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione (Legge sull organizzazione delle poste, LOP) 783.1 del 30 aprile 1997 (Stato 13 marzo 2001) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliD Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare
D Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare (LTEO) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 2001
DettagliLegge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri
Avamprogetto Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri (LTDP-DFAE) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo
DettagliLegge federale sul numero d identificazione delle imprese
Legge federale sul numero d identificazione delle imprese (LIDI) del 18 giugno 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4, 65 capoverso 2,
DettagliOrdinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali
Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull asilo 3, OAsi 3) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza 3 dell 11 agosto 1999 1 sull asilo
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 27.03.2009 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Disegno Modifica del 12
DettagliOrdinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT) 780.11 del 31 ottobre 2001 (Stato 1 settembre 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle
DettagliOrdinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni
Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI) del 1 settembre 2010 (Stato 1 ottobre 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 1
DettagliCodice penale svizzero
Codice penale svizzero Progetto Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 30 aprile 00 ;
DettagliLegge federale sull impiego della coercizione nell ambito del diritto degli stranieri e dei trasporti di persone su mandato delle autorità federali
Legge federale sull impiego della coercizione nell ambito del diritto degli stranieri e dei trasporti di persone su mandato delle autorità federali (Legge sull impiego della coercizione [LICo]) del L Assemblea
DettagliLegge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del
Legge federale sugli stranieri (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del decreta: I La legge
DettagliOrdinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT
Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT (OSEIC) 172.010.59 del 6 dicembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 21 marzo 1997 1
DettagliLegge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri
Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d identità, LDI) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 38 capoverso 1 della
DettagliOrdinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)
Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per (OACDI) del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso lettera d del decreto federale del giugno 9 concernente l esecuzione
Dettagli196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte
Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione degli averi di provenienza illecita, LRAI) del 1 ottobre 2010
DettagliRegolamento interno della Commissione della concorrenza
Regolamento interno della Commissione della concorrenza 251.1 del 1 luglio 1996 (Stato 1 febbraio 2009) Approvato dal Consiglio federale il 30 settembre 1996 La Commissione della concorrenza, visto l articolo
DettagliOrdinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)
Ordinanza sull approntamento delle prove d origine 632.411.3 del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 7 capoverso 2 della legge federale sulle dogane 1
Dettaglisui sistemi d informazione di polizia della Confederazione
L e g g e f e d e r a l e sui sistemi d informazione di polizia della Confederazione (LSIP) del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso e 73 capoverso della
DettagliLegge federale sulla protezione dell ambiente
Legge federale sulla protezione dell ambiente (Legge sulla protezione dell ambiente, LPAmb) Modifica del 20 dicembre 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali 916.404 del 18 agosto 1999 (Stato 15 maggio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 2, 15a capoverso 4 e 15b capoverso
DettagliLegge federale in favore delle zone di rilancio economico 1
Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1 951.93 del 6 ottobre 1995 (Stato 7 novembre 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 bis capoversi 2 e
DettagliA Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
A Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) Disegno (soluzione costituzionale) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio
Dettaglidel 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)
Legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr) 942.20 del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 septies e 64 bis della Costituzione
DettagliLegge federale sul diritto d autore e sui diritti di protezione affini
Termine di referendum: 24 gennaio 2008 Legge federale sul diritto d autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d autore, LDA) Modifica del 5 ottobre 2007 L Assemblea federale della Confederazione
DettagliLegge sulle multe disciplinari (LMD)
Legge sulle multe disciplinari (LMD) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliII. Organizzazione. 1. Conferenza specializzata
11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della
DettagliCodice penale svizzero
Codice penale svizzero (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner) Modifica del 3 ottobre 2003 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli
DettagliOrdinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia
[Signature] [QR Code] Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sul sistema elettronico di gestione
Dettaglisugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Decisioni del Consiglio degli Stati del 14.3.2017 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.3.2017 (Maggioranza: entrare in materia e aderire alle decisioni del Consiglio degli Stati; non
DettagliLegge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)
Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Disegno (Legge contro il lavoro nero, LLN) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il
DettagliOrdinanza relativa ai brevetti d invenzione
[Signature] [QR Code] Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) Modifiche del [XXX] Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1997 1 sui brevetti
DettagliCodice penale e Codice penale militare
Codice penale e Codice penale militare (Attuazione dell art. 123c Cost.) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 giugno
DettagliLegge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico
Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI) 745.2 del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliLegge federale sui diritti politici
Termine di referendum: 15 gennaio 2015 Legge federale sui diritti politici (Elezione del Consiglio nazionale) Modifica del 26 settembre 2014 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il
DettagliLegge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato
Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato 425.1 del 6 ottobre 1978 (Stato 1 gennaio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 27 sexies della Costituzione
DettagliOrdinanza sugli emolumenti e le indennità per la. sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza
DettagliLegge federale sulle misure contro i matrimoni forzati
Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati del 15 giugno 2012 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2011 1, decreta:
DettagliLegge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali
Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l
DettagliLegge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale
Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale 221.213.15 del 23 giugno 1995 (Stato il 1 aprile 1996) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliLegge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)
Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) Modifica del 20 marzo 1998 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 1996 1, decreta:
DettagliRegolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione
Regolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione 173.712.22 dell 11 dicembre 2012 (Stato 1 febbraio 2013) Il procuratore generale della Confederazione, visto
DettagliCodice penale svizzero e Codice penale militare
Codice penale svizzero e Codice penale militare (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale) Modifica del 24 marzo 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio
DettagliRegolamento del Tribunale penale federale concernente l archiviazione
Regolamento del Tribunale penale federale concernente l archiviazione del 17 gennaio 2006 Il Tribunale penale federale, visti gli articoli 1 capoverso 1 lettera d e 4 capoverso 4 della legge del 26 giugno
Dettagli823.114 Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (Ordinanza COLSTA) del 1 novembre 2006 (Stato 1 aprile 2011) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
[Signature] [QR Code] Ordinanza sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OST-SCPT) del Progetto marzo 2017 Il Consiglio federale
DettagliLegge federale sul contratto d assicurazione
Legge federale sul contratto d assicurazione Modifica del 17 dicembre 2004 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 2003 1, decreta: I
DettagliLegge sul principio di trasparenza (legge sulla trasparenza)
AGS [Numero dell'incarto] Legge sul principio di trasparenza (legge sulla trasparenza) Del [Data] Atti normativi interessati (numeri CSC) Nuovo:???.??? Modificato: 170.300 170.400 175.050 Abrogato: Il
DettagliOrdinanza sulle tasse e indennità nell ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Ordinanza sulle tasse e indennità nell ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico Modifica del 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 aprile 2004 1 sulle
Dettagli