CPI Prestiti Personali COFIDIS

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONNESSO A UN PRESTITO CPI Prestiti Personali COFIDIS Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota Informativa b) Condizioni di Assicurazione c) Glossario d) Modulo di Adesione deve essere consegnato all Assicurato prima della sottoscrizione del contratto AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. ACM VIE SA, società anonima, con capitale sociale di Euro , iscritta nel Registro del Commercio e delle Società di Strasburgo al n , con sede legale in 34, Rue du Wacken Strasburgo - Francia. Impresa autorizzata a svolgere le attività assicurative in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi Iscrizione all Elenco II delle Imprese presso IVASS al n Chiara Assicurazioni S.p.A. - Via G. B. Cassinis, MILANO - chiaraassicurazionipec@postacert.cedacri.it - Cap. Soc. Euro ,00 i.v. - CF. P.IVA e Reg. Imprese Milano , Numero REA della CCIAA di Milano , Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di Assicurazione al n Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Provvedimento ISVAP N del 26 Ottobre G.U. N. 256 del 3 novembre Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia Una Società del Gruppo

2 INFORMATIVA PER L ACCESSO ALL AREA CLIENTI: ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013 Gentile Cliente, la informiamo che, come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la Sua posizione assicurativa con Chiara Assicurazioni S.p.A., per i contratti stipulati dal 01 settembre 2013, accedendo via web ad un apposita area riservata, c.d. Area Clienti. Per poter accedere alla suddetta Area Clienti occorre che richieda preventivamente le sue credenziali identificative personali di accesso seguendo i seguenti veloci passaggi: 1. Acceda al sito selezioni il link Area Clienti e clicchi sulla voce Registrazione Nuovo Utente ; 2. Inserisca i dati anagrafici che le vengono richiesti; 3. Inserisca il numero identificativo di una polizza che ha sottoscritto con Chiara Assicurazioni; 4. Inserisca un suo indirizzo di posta elettronica (presti molta attenzione all inserimento di questa informazione perché a quell indirizzo sarà inviata la password che le permetterà di accedere all Area Clienti ); 5. Stampi e custodisca la user-id o codice utente che il sistema le assegnerà; 6. Acceda alla casella di posta elettronica precedentemente indicata, prenda nota e custodisca la password di accesso che le è stata comunicata via dalla Compagnia; 7. Entri nuovamente nell Area Clienti del sito inserendo negli appositi campi le proprie credenziali, ovvero user-id e password, per avere accesso immediato alla consultazione della propria posizione assicurativa. Dal secondo accesso in poi le sarà sufficiente inserire user-id e password. Le informazioni contenute nell Area Clienti sono aggiornate e la relativa data di aggiornamento è riportata nell Area stessa. Il servizio è totalmente gratuito e l accesso all Area Clienti è possibile da qualsiasi postazione connessa ad internet tramite le proprie credenziali di accesso rilasciate dalla Compagnia, seguendo le istruzioni sopra riportate. Per qualunque chiarimento, potrà contattare Chiara Assicurazioni S.p.A. al seguente numero verde: CHIARA ASSICURAZIONI S.P.A. Una Società del Gruppo Chiara Assicurazioni S.p.A. - Via G. B.Cassinis, MILANO - chiaraassicurazionipec@postacert.cedacri.it; Cap. Soc. Euro ,00 i.v. CF. P.IVA e Reg. Imprese Milano , REA n Imp. Autor. all eser. delle Ass. sui Danni con Provv. ISVAP N del 26/10/2006 G.U. N. 256 del 3/11/2006 Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia Iscr. Albo Imprese di Ass. n Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d ordine 031

3 CPI Prestiti Personali COFIDIS NI_APPR011_02 NOTA INFORMATIVA Data di aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento: 30/06/2017 La presente copertura assicurativa prevede l offerta congiunta e inscindibile delle seguenti garanzie: Garanzia assicurativa Compagnia d assicurazione Prestazione in caso di Decesso per qualsiasi causa dell Assicurato; ACM VIE SA. Prestazione in caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia dell Assicurato; Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia dell Assicurato; Prestazione in caso di Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo dell Assicurato. Prestazione in caso di Ricovero Ospedaliero per Grande Intervento Chirurgico Chiara Assicurazioni S.P.A. NOTA INFORMATIVA /2017 PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS (già ISVAP), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS (già ISVAP) La Contraente e l Assicurato debbono prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione, rispettivamente, della Convenzione assicurativa e del Modulo di adesione alla copertura assicurativa. La Nota informativa si articola in quattro sezioni: A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell art. 5 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 ( Regolamento Trasparenza ) il presente Fascicolo informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico della Contraente e/o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenze dal Regolamento Trasparenza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali La polizza collettiva n /2017 che prevede la copertura assicurativa per Decesso, è stipulata con ACM VIE SA, con sede legale in 34, Rue du Wacken Strasburgo Francia. Telefono : , indirizzo di posta elettronica: acme5c@acm.fr. ACM VIE SA, è iscritta nel Registro del Commercio e delle Società di Strasburgo al n , è regolata dal Codice delle assicurazioni francese, ed è un impresa autorizzata per svolgere le attività assicurative in Italia in regime di libera prestazione di servizi, numero d iscrizione all Elenco II delle Imprese presso l IVASS n L autorità incaricata di controllare ACM VIE SA è l Autorità francese ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61, rue Taitbout Paris - Cedex 09 - Francia). 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Dall ultimo bilancio approvato, l ammontare del patrimonio netto di ACM VIE SA è pari a 4.263,818 milioni di euro di cui 671,178 milioni di euro di Capitale Sociale (i.v.) e 3.592,640 milioni di euro di Riserve Patrimoniali. L indice di solvibilità dell Impresa di Assicurazione riferito alla gestione vita è pari a 187%. L indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. Fascicolo informativo Nota informativa - Pagina 1 di 8

4 CPI Prestiti Personali COFIDIS NI_APPR011_02 B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE Il contratto di assicurazione è stipulato senza clausola di tacito rinnovo ed ha durata pari alla durata del piano di rimborso del finanziamento stabilita in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento, con un minimo di un mese ed un massimo di 120 mesi. Avvertenza: l assicurazione cessa alla scadenza contrattuale stabilita senza obbligo di preventiva disdetta. 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Il contratto prevede la seguente prestazione assicurativa: Prestazione in caso di Decesso per qualsiasi causa dell Assicurato; Si rinvia all art. 8 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio della singola prestazione. Avvertenza: il contratto prevede limitazioni ed esclusioni applicabili alla garanzia assicurativa e si rinvia agli artt. 2, 3, 7 e 8 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio. Avvertenza: è previsto un limite massimo di età assicurabile. Più precisamente l età dell Assicurato al momento dell adesione alla copertura assicurativa deve essere almeno pari a 18 anni e non può essere pari o superiore a 69 anni. L età dell Assicurato al termine del piano di rimborso del finanziamento non può essere pari o superiore a 70 anni. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all art. 3 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: Il contratto prevede la presenza di periodi di carenza contrattuali. Per carenza si intende il periodo durante il quale le garanzie del contratto non sono efficaci, ovvero il numero di giorni a far data dalla decorrenza della polizza durante i quali la garanzia non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurata. Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all'art 9 delle Condizioni di Assicurazione. 4. Premi Il premio è calcolato applicando il tasso di premio, determinato in funzione della durata del contratto, al capitale iniziale del finanziamento. La totalità del premio viene utilizzata dall Assicuratore per far fronte ai rischi assunti in contratto. Pertanto, nel caso in cui l evento assicurato non si verifichi, i premi rimarranno totalmente acquisiti dall Assicuratore quale corrispettivo del rischio corso. Il premio viene finanziato dalla Contraente ed è versato da quest ultima, su delegazione dell Assicurato, all Assicuratore in via anticipata ed in un unica soluzione. Non è prevista la possibilità di frazionare il premio. Il premio e le somme assicurate non sono soggette ad adeguamento. Si informa l Assicurato che, a titolo di remunerazione dell attività di distribuzione del prodotto assicurativo, viene corrisposto all intermediario/i quanto segue: Durata del finanziamento in mesi Remunerazione dell intermediario/i in % del Premio netto imposte Remunerazione dell intermediario/i ogni 100 di premio netto imposte ,00% 55,00 > 84 e fino a ,00% 43,00 Avvertenza: in caso di estinzione anticipata/parziale o di trasferimento del finanziamento da parte dell Assicurato, per il tramite del Contraente, ACM VIE SA restituirà all Assicurato la porzione di premio non goduta determinata sulla base di quanto previsto all'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione. L Assicurato, in alternativa può richiedere che la copertura assicurativa rimanga in vigore fino alla scadenza originaria del finanziamento. Si rinvia all Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 5. Costi Costi applicati ai premi versati in forma tabellare: Fascicolo informativo Nota informativa - Pagina 2 di 8

5 CPI Prestiti Personali COFIDIS NI_APPR011_02 Durata del finanziamento in mesi 1 84 > 84 e fino a 120 Costo complessivo per emissione, gestione e acquisizione del contratto 70% del premio assicurativo netto imposte (di cui il 0,00 % corrisposto come costo di emissione) 58% del premio assicurativo netto imposte (di cui il 0,00 % corrisposto come costo di emissione) 6. Sconti Non sono previsti sconti di premio 7. Regime fiscale Al presente contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, si applica la normativa fiscale italiana così come disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Imposte sui premi I premi per le garanzie del Ramo Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. Detrazione fiscale dei premi Il contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetto alla normativa fiscale italiana, la quale prevede alla data dell ultimo aggiornamento del Fascicolo informativo in relazione alle coperture assicurative offerte da ACM Vie SA.: - una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 19% dei premi versati che su base annua, La detrazione è riconosciuta nei limiti anzidetti all Assicurato; - la totale esenzione da imposte della prestazione assicurata corrisposta ai Beneficiari, in caso di Decesso. AVVERTENZA: Il regime fiscale di cui sopra può variare secondo la regolamentazione fiscale applicabile pro tempore. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. Riscatto e riduzione Non sono previste ipotesi di riscatto o riduzione della Polizza. 9. Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia agli artt. 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative. 10. Diritto di recesso L Assicurato può recedere dall Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di perfezionamento del contratto, dandone comunicazione all Impresa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno tramite l Intermediario all'indirizzo seguente: COFIDIS SPA - Via G. Antonio Amadeo, MILANO Italia. In tal caso l Impresa rimborserà all Assicurato, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, l importo del Premio ricevuto, al netto di ogni imposta applicabile. L Articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per l esercizio di tale diritto. L esercizio del diritto di recesso dalla presente Polizza implica altresì, necessariamente, il recesso dalla Polizza Collettiva n costituendo tali Polizze un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. 11. Documentazione da consegnare all Impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione In caso di sinistro, per consentire la liquidazione della prestazione assicurata, i beneficiari devono fornire all Assicuratore la documentazione indicata nell art. 11 delle Condizioni di assicurazione. In caso di indennizzo, l Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, salvo casi particolari. Ai sensi dell art del Codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Si fa inoltre presente che ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005, così come implementata dal D.P.R. 116 del 22 giugno 2007, in caso di mancata riscossione delle somme dovute a titolo di indennizzo nei 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla summenzionata Legge 266 del Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 13. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana. 14. Reclami Ai sensi del Regolamento IVASS n. 24/2008, per Reclamo si intende una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto". Fascicolo informativo Nota informativa - Pagina 3 di 8

6 CPI Prestiti Personali COFIDIS NI_APPR011_02 Ogni reclamo che riguarda la relazione contrattuale o la gestione dei sinistri deve essere inviato per iscritto all'assicuratore tramite COFIDIS SPA all'indirizzo seguente: Via G. Antonio Amadeo, MILANO - Italia - Tel. +39 (02) o inviando una PEC a ufficioreclamicofidis@legalmail.it. Se l'assicurato non si ritiene soddisfatto del risultato del reclamo o in caso d'assenza di risposta entro un termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi alla IVASS (istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e d'interesse collettivo) Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, ROMA - Italia, tel. +39 (06) unendo alla sua posta tutta la documentazione riguardante il reclamo trattato dalla società. In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: Comunicazioni dell Assicurato all Assicuratore Le comunicazioni da parte dell Assicurato alla Compagnia, con riferimento alla Polizza, dovranno essere fatte, tramite COFIDIS, per iscritto a mezzo posta al seguente indirizzo: Via G. Antonio Amadeo, MILANO, fax. n. +39 (02) Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia saranno indirizzate all ultimo domicilio comunicato dall Assicurato. 16. Conflitto di interessi La Compagnia, nell espletamento delle attività connesse alla gestione dei contratti, si pone in una situazione di conflitto di interesse in relazione a rapporti intrattenuti con Società del Gruppo societario e assicurativo di appartenenza derivante da rapporti di consulenza e/o di intermediazione. La Compagnia, pur in presenza del conflitto di interesse, opera in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e ai Richiedenti, negoziando le migliori condizioni al fine di ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi. Avvertenza: L Assicuratore si impegna a pubblicare sul sito internet del Contraente ( gli aggiornamenti relativi alle informazioni normative. Per effetto della pubblicazione, i suddetti aggiornamenti si reputano conosciuti dai contraenti e/o assicurati, senza obbligo di alcuna altra comunicazione. ACM VIE SA. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. ACM VIE SA Il Rappresentante Legale Fascicolo informativo Nota informativa - Pagina 4 di 8

7 CPI Prestiti Personali COFIDIS NI_APPR011_02 NOTA INFORMATIVA GARANZIE INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA, PERDITA INVOLONTARIA DI IMPIEGO, RICOVERO OSPEDALIERO PER GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS (già ISVAP). Il Contraente e l Assicurato debbono prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione, rispettivamente, della Convenzione assicurativa e del Modulo di adesione alla copertura assicurativa. La Nota informativa si articola in tre sezioni: A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell art. 31 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 ( Regolamento Trasparenza ) il presente Fascicolo informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico della Contraente e/o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenze dal Regolamento Trasparenza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali CHIARA ASSICURAZIONI S.p.A. è una società che fa parte del Gruppo Helvetia, iscritto all Albo dei Gruppi di imprese di assicurazione al n Sede legale in Via G. B. Cassinis, Milano. Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di assicurazione al n Numero di telefono: numero di fax: sito internet: Indirizzo di posta elettronica: infochiaraassicurazioni@chiaraassicurazioni.it Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): chiaraassicurazionipec@postacert.cedacri.it Chiara Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n 2470 del 26 ottobre 2006, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n 256 del 3 novembre Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Al 31 dicembre 2016 il Patrimonio Netto della Compagnia ammonta a 20,579 milioni di euro; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta a 12,411 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta 4,952 milioni di euro. In base alla normativa Solvency II la Compagnia presenta, alla data suindicata, i seguenti dati di solvibilità: - Solvency Capital Requirement (SCR): 20,696 milioni di euro; - Fondi Propri: 24,117 milioni di euro; - Solvency Capital Ratio: 116,53%. ll "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto di assicurazione è stipulato senza clausola di tacito rinnovo ed ha durata pari alla durata del piano di rimborso del finanziamento stabilita in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento, con un minimo di un mese ed un massimo di 120 mesi. Avvertenza: l assicurazione cessa alla scadenza contrattuale stabilita senza obbligo di preventiva disdetta. Ai sensi dell art del Codice Civile la copertura, se di durata poliennale, è proposta in alternativa ad analoga copertura di durata annuale, a fronte di una riduzione di premio nella misura indicata in polizza rispetto a quello previsto per la stessa copertura di durata annuale. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all art. 4 delle Condizioni di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia dell Assicurato; Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia dell Assicurato; Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo dell Assicurato. Ricovero ospedaliero per Grandi interventi chirurgici Si rinvia all art. 8 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni. Fascicolo informativo Nota informativa - Pagina 5 di 8

8 CPI Prestiti Personali COFIDIS NI_APPR011_02 Avvertenza: il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento della prestazione/indennizzo; si rinvia agli artt. 3 e 9 delle Condizioni di Assicurazione per aspetti di maggior dettaglio. Avvertenza: il contratto prevede la presenza di franchigie e massimali; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. A scopo esemplificativo, si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo all applicazione di franchigie e massimali nel caso di un sinistro relativo alla garanzia Inabilità Temporanea Totale al lavoro, in tre diverse ipotesi (gli esempi sono formulati con riferimento ad un finanziamento che preveda il pagamento di rate di rimborso mensili pari a 100,00 e con riguardo ad un sinistro che non si verifichi nel periodo di carenza): 1 caso: - periodo di Inabilità Temporanea Totale al lavoro comprovato: 05/09/ /11/2011; - data di scadenza della rata di rimborso mensile del finanziamento: il giorno 28 di ogni mese; - indennizzo liquidato, dopo l applicazione della franchigia assoluta (pari a 60 giorni): 0,00. 2 caso: - periodo di Inabilità Temporanea Totale al lavoro comprovato: 05/09/ /11/2011; - data di scadenza della rata di rimborso mensile del finanziamento: il giorno 15 di ogni mese; - indennizzo liquidato dopo l applicazione della franchigia assoluta (pari a 60 giorni): 100,00. 3 caso: - periodo di Inabilità Temporanea Totale al lavoro comprovato: 05/09/ /02/2013; - data di scadenza della rata di rimborso mensile del finanziamento: il giorno 15 di ogni mese; - indennizzo liquidato, dopo l applicazione della franchigia assoluta (pari a 60 giorni) e del limite di 12 mensilità indennizzabili: 1.200,00. Avvertenza: è previsto un limite massimo di età assicurabile. Più precisamente l età dell Assicurato al momento dell adesione alla copertura assicurativa deve essere almeno pari a 18 anni e non può essere superiore a 69 anni. L età dell Assicurato al termine del piano di rimborso del finanziamento non può essere pari o superiore a 70 anni. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all art. 3 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: Il contratto prevede la presenza di periodi di carenza contrattuali. Per carenza si intende il periodo durante il quale le garanzie del contratto non sono efficaci, ovvero il numero di giorni a far data dalla decorrenza della polizza durante i quali la garanzia non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurata. Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Avvertenza: si richiama l attenzione dell Assicurato sul fatto che, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile, le dichiarazioni inesatte e le reticenze al momento dell adesione alla copertura assicurativa possono determinare l annullamento della copertura stessa, ovvero determinare la riduzione dell indennizzo da corrispondersi in relazione al sinistro. Si rinvia all art. 3 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: si richiama l attenzione dell Assicurato sul fatto che il contratto di assicurazione è nullo allorquando il rischio assicurato non sia mai esistito o abbia cessato di esistere prima della conclusione del medesimo contratto. AVVERTENZA: È prevista la compilazione di un questionario tecnico-sanitario. Si rammenta la necessità di verificare che le risposte alle domande del questionario siano esatte e corrispondano al vero. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione AVVERTENZA: l'assicurato deve dare comunicazione per iscritto alla Compagnia di ogni circostanza rilevante che determini l aggravamento o la diminuzione del rischio intendendo per circostanze rilevanti quelle che se fossero sussistite al momento della stipula del contratto Chiara non avrebbe prestato l assicurazione o l avrebbe prestata a un premio differente, cioè quelle che modificano il rischio tenuto conto dell evento assicurato. L'Assicurato deve dare comunicazione per iscritto alla Compagnia in caso di variazione della professione esercitata dall'assicurato. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di adeguamento del contratto alla nuova professione ed alla prestazione assicurativa ad essa correlata Si rinvia all art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli. 6. Premi Il premio viene finanziato dal Contraente ed è versato da quest ultimo all Assicuratore in via anticipata ed in un unica soluzione. Non è prevista la possibilità di frazionare il premio. Il premio e le somme assicurate non sono soggette ad adeguamento. Nel caso in cui dal Questionario Tecnico Assuntivo o dagli eventuali accertamenti sanitari emergano patologie di rilievo, Chiara Assicurazioni si riserva la facoltà di stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio - che prevedano l applicazione di eventuali sovrappremi o l esclusione di specifici rischi - ovvero rifiutare l assunzione del rischio. Fascicolo informativo Nota informativa - Pagina 6 di 8

9 CPI Prestiti Personali COFIDIS NI_APPR011_02 Di seguito si riportano i costi applicati da Chiara Assicurazioni alla componente di premio relativa alle garanzie Invalidità Permanente Totale da infortunio o malattia, Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero per Grande Intervento Chirurgico, unitamente all indicazione della quota parte di premio percepita dall intermediario-contraente, espressa in valore percentuale del premio (imponibile) di tariffa. Durata del finanziamento (in mesi) Costo complessivo per emissione, gestione e acquisizione del contratto in % del Premio netto imposte Remunerazione dell intermediario/i in % del Premio netto imposte fino a 120 mesi 65% 55% ESEMPLIFICAZIONE - CHIARA ASSICURAZIONI S.p.A. Esempio di commissione percepita dall Intermediario/Contraente: Durata del Capitale iniziale del Premio netto Commissione finanziamento (in mesi) finanziamento imposte ,12 97,56 AVVERTENZA: si precisa che in caso di estinzione totale/parziale anticipata o trasferimento del finanziamento, Chiara Assicurazioni provvede a restituire all Assicurato, per il tramite del Contraente, la quota parte di premio non goduto determinato sulla base di quanto previsto all'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione. In alternativa Chiara Assicurazioni, su espressa richiesta dell Assicurato, mantiene la copertura assicurativa in vigore alle condizioni e fino alla scadenza contrattuale originarie. Nei casi nei quali l'assicurato chieda che l'estinzione parziale abbia effetto esclusivamente con riferimento alla durata del finanziamento e non all'ammontare del debito residuo, non è invece dovuto il rimborso della parte di premio pagato e non goduto, in quanto le coperture assicurative saranno comunque prestate fino alla scadenza originaria del finanziamento stesso. 7. Diritto di recesso L Assicurato ha diritto di recedere dalla copertura assicurativa, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata all Assicuratore presso il Contraente, entro 60 giorni dalla data di perfezionamento del contratto. Se il contratto supera i cinque anni, l Aderente/Assicurato trascorso il quinquennio, può esercitare annualmente la facoltà di recesso a partire dal quinto anno, senza oneri, con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, ai sensi dell art Codice Civile. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dall Assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere ai sensi e per gli effetti di cui all Art c.c., secondo comma. 9. Legge applicabile al contratto In base all art.180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana. Le Parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e fatta salva in ogni caso la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. 10. Regime fiscale Al presente contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, si applica la normativa fiscale italiana così come disciplinata dal D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche. Imposte sui premi I premi per le garanzie del Ramo Danni sono soggetti ad una imposta sulle assicurazioni pari al 2,50% dell ammontare dei premi. Detrazione fiscale dei premi Il pagamento del premio relativo alla garanzia Invalidità Permanente (6,74% del premio danni) dà diritto ad una detrazione dall Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) dichiarato dall Assicurato alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 11. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: l insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa. La presente polizza prevede determinate modalità e termini per la denuncia dei sinistri. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art c.c. Fascicolo informativo Nota informativa - Pagina 7 di 8

10 CPI Prestiti Personali COFIDIS NI_APPR011_02 Si rinvia all art. 12 delle Condizioni di Assicurazione per conoscere le modalità ed i termini per la denuncia del sinistro nonché tutta l ulteriore documentazione che l Assicurato o i suoi aventi causa sono tenuti a presentare con riferimento alle diverse coperture assicurative. Si specifica che, in casi eccezionali e di particolare difficoltà valutativa, la Compagnia potrà richiedere quegli ulteriori documenti strettamente necessari ai fini dell espletamento della richiesta di liquidazione. 12. Reclami Ai sensi del Regolamento IVASS n. 24/2008, per Reclamo s'intende "una dichiarazione di insoddisfazione, in forma scritta, nei confronti di una impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo iscritto al Registro Unico degli Intermediari (RUI) o di un intermediario iscritto nell elenco annesso al RUI e relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto". Relativamente alle garanzie: Invalidità Permanente Totale da infortunio o malattia, Inabilità Temporanea Totale al lavoro da infortunio o malattia, Perdita Involontaria d Impiego e Ricovero ospedaliero per Grandi interventi chirurgici, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso: Chiara Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami Via G. B. Cassinis, Milano Fax reclami@chiaraassicurazioni.it La Società invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Società, il reclamante potrà rivolgersi all'ivass ed ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In particolare: 1. possono essere presentati all IVASS per iscritto (Via del Quirinale Roma Italia, oppure ai fax / ): i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relativi alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta totale o parziale, ma in ogni caso ritenuta non soddisfacente. I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'ivass, si rinvia alla sezione Reclami del sito della Compagnia Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: 2. per la risoluzione delle controversie relative al contratto tramite sistemi alternativi il reclamante ha: la facoltà di avvalersi della negoziazione assistita prevista ai sensi del D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, mediante invito, inoltrato tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione; l'obbligo - qualora non intendesse avvalersi della negoziazione assistita o il ricorso alla negoziazione stessa non lo abbia pienamente soddisfatto - di attivare, ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., il procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza; la facoltà - solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. - di adire l'autorità Giudiziaria competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto; è in ogni caso facoltà del reclamante ricorrere ad un arbitrato, secondo le modalità di seguito specificate. Si ricorda che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni, permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria. Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, Chiara Assicurazioni S.p.A. rimanda al proprio sito internet Chiara Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. CHIARA ASSICURAZIONI S.p.A. Il Rappresentante Legale Fabio Carniol Fascicolo informativo Nota informativa - Pagina 8 di 8

11 CPI Prestiti Personali COFIDIS CGA_APPR011_02 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Data di aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento: 30/06/2017 Polizza collettiva n /2017 e n ART. 1 BASE DELL ASSICURAZIONE L Assicuratore: - ACM VIE SA, con sede legale in 34, Rue du Wacken Strasburgo Francia - CHIARA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Via G. B. Cassinis, Milano, (di seguito anche le Società ). L'assicurazione è assunta dall Assicuratore in base alle comunicazioni del Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati. ART. 2 GARANZIE La copertura assicurativa offerta dall Assicuratore comprende le seguenti garanzie: Decesso per qualsiasi causa (in seguito definita D); Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia (in seguito definita IPT); Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia (in seguito definita ITT); la garanzia è riservata alla categoria professionale dei Lavoratori autonomi; Perdita Involontaria d Impiego a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (in seguito definita PII); la garanzia è riservata alla categoria professionale dei Lavoratori dipendenti del settore privato con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato; Ricovero ospedaliero per Grandi interventi chirurgici (in seguito definita GIC); la garanzia è riservata alla categoria professionale dei Non lavoratori e dei Lavoratori Dipendenti del Settore Pubblico. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, ma l IPT, e l ITT devono essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell Unione Europea; la GIC è valida nel territorio dell'unione Europea e della Confederazione Elvetica; la PII è valida solo se il contratto di lavoro è regolamentato dalla legge italiana. Le Polizze, che includono le garanzie sopra elencate, e che costituiscono il Pacchetto Assicurativo, sono offerte solo congiuntamente. I clienti del Contraente potranno aderire al Pacchetto Assicurativo mediante un unico atto di adesione. ART. 3 PERSONE ASSICURABILI E FORMALITÀ DI AMMISSIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA E assicurabile l intestatario del contratto di finanziamento a condizione che: al momento dell adesione alla copertura assicurativa, abbia un età compresa tra 18 e 69 anni non compiuti ed abbia espletato le formalità di assunzione medica di seguito riportate; al termine del piano di rimborso del finanziamento, non abbia ancora compiuto 70 anni di età. abbia compilato e sottoscritto l apposito Questionario Tecnico Assuntivo, la cui compilazione è contestuale all'emissione del Modulo di Adesione. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile. Anche se non espressamente previsto dalle formalità di ammissione alla copertura assicurativa, è riconosciuta all Assicurato la possibilità di essere sottoposto a visita medica per certificare l effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico. ART. 4 DECORRENZA E DURATA La copertura assicurativa decorre dalle ore del giorno di erogazione del finanziamento (perfezionamento del contratto assicurativo) e rimane in vigore per la durata del piano di rimborso del finanziamento stabilita in fase di sottoscrizione del contratto - con un minimo di un mese ed un massimo di 120 mesi - a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato. In caso di rinegoziazione del piano di rimborso del finanziamento la copertura viene prestata con riferimento al piano di ammortamento originario. La copertura assicurativa cessa in ogni caso: - al momento dell estinzione del contratto di prestito o in caso di scioglimento del contratto di finanziamento; - al pagamento della prestazione assicurata con riferimento alle garanzie D, IPT; - in caso di decesso dell Assicurato; - in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell Assicurato; - in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento qualora l'assicurato non abbia espresso intenzionalmente la volontà di mantenere la copertura assicurativa. Il presente contratto è stipulato senza clausola di tacito rinnovo. Per le sole garanzie danni, prestate da Chiara Assicurazioni S.p.A., ai sensi dell art del Codice Civile la copertura, di durata poliennale, è proposta in alternativa ad analoga copertura di durata annuale, a fronte di una riduzione di premio nella misura indicata in polizza rispetto a quello previsto per la stessa copertura di durata annuale. ART. 5 ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del finanziamento da parte dell Assicurato, la copertura assicurativa cessa e, per il tramite del Contraente, l Assicuratore restituirà all Assicurato la porzione di premio relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento e la sua scadenza originaria, al netto delle eventuali imposte governative. ACM VIE SA. calcola la porzione di premio da restituire in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura, secondo il seguente algoritmo: RT = P x T/N Fascicolo informativo Condizioni Generali di Assicurazione - Pagina 1 di 6

12 CPI Prestiti Personali COFIDIS CGA_APPR011_02 Dove: R = rimborso totale; P = Premio Imponibile (comprensivo di costi e provvigioni); N = durata contrattuale; T = numero di giorni intercorrenti tra la data di estinzione totale del finanziamento e la data di scadenza contrattuale Chiara Assicurazioni S.p.A. calcola la porzione di premio da restituire in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura, secondo il seguente algoritmo: RT = P x T/N Dove: RT = rimborso totale; P = Premio Imponibile (comprensivo di costi e provvigioni); N = durata contrattuale; T = numero di giorni intercorrenti tra la data di estinzione totale del finanziamento e la data di scadenza contrattuale L Assicurato, in alternativa, può chiedere che la copertura assicurativa rimanga in vigore fino alla scadenza originaria del finanziamento mediante apposita comunicazione da consegnare al Contraente contestualmente all estinzione o al trasferimento del finanziamento. In caso di estinzione totale della polizza nella determinazione del premio da rimborsare si terrà conto di eventuali precedenti operazioni di estinzione parziale. *** Nel caso in cui l'assicurato richieda invece un'estinzione parziale anticipata del finanziamento, le prestazioni assicurate relative al contratto si ridurranno proporzionalmente della misura corrispondente alla quota estinta di debito residuo. In tal caso: ACM VIE SA e Chiara Assicurazioni S.p.A. rimborsano all'assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di premio pagata e non goduta riferita al periodo che intercorre tra la data di estinzione parziale del finanziamento e la scadenza contrattuale, riproporzionato sulla base del rapporto tra importo rimborsato dall'assicurato stesso e debito residuo in essere alla data di estinzione parziale, secondo la seguente formula: RP = P x T/N x E/C t Dove: RP = rimborso parziale; P = Premio Imponibile (comprensivo di costi e provvigioni); N = durata contrattuale; T = numero di giorni intercorrenti tra la data di estinzione parziale del finanziamento e la data di scadenza contrattuale; E = importo versato dall'assicurato a titolo di estinzione parziale del debito residuo; C t = debito residuo calcolato alla data di estinzione parziale (al lordo dell'importo estinto) In caso di estinzione parziale della polizza nella determinazione del premio da rimborsare si terrà conto di eventuali precedenti operazioni di estinzione parziale. L Assicurato, in alternativa, può richiedere che la copertura assicurativa rimanga in vigore alle medesime condizioni sottoscritte originariamente, senza rimborso del rateo di premio e senza riproporzionamento delle prestazioni assicurate, fino alla scadenza originaria del finanziamento mediante apposita comunicazione da consegnare al Contraente contestualmente all estinzione parziale del finanziamento stesso. Con riferimento ai casi di rinegoziazione l Assicurazione resterà in vigore fino alla scadenza originaria del finanziamento stesso e le prestazioni assicurate continueranno ad essere operanti secondo il piano di ammortamento originale. Nei casi nei quali l'assicurato chieda che l'estinzione parziale abbia effetto esclusivamente con riferimento alla durata del finanziamento e non all'ammontare del debito residuo, non è invece dovuto il rimborso della parte di premio pagato e non goduto, in quanto le coperture assicurative saranno comunque prestate fino alla scadenza originaria del finanziamento stesso. ART. 6 RECESSO L Assicurato ha diritto di recedere dalla copertura assicurativa, a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata all Assicuratore presso COFIDIS SPA al seguente indirizzo: G. Antonio Amadeo, MILANO, entro 60 giorni dalla data di perfezionamento del contratto (così come descritta all art. 4). L esercizio del diritto di recesso libera l Assicurato e l Assicuratore da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dalle ore 24 del giorno di ricevimento della comunicazione di recesso. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, l Assicuratore rimborserà all Assicurato, un importo pari al premio pagato al netto dell eventuale imposta e della parte a copertura del rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, calcolato secondo quanto indicato nell articolo che precede. Resta inteso che qualora l Assicurato receda dal contratto di finanziamento entro 14 giorni dalla sua conclusione, ai sensi dell art. 125 ter del D. Lgs. 385/1993 (T.U.B.) il recesso si estende automaticamente alla copertura assicurativa sottoscritta e l Assicurato ha diritto alla restituzione dell importo calcolato secondo quanto indicato nell articolo che precede. Per le sole garanzie danni, prestate da Chiara Assicurazioni S.p.A., ai sensi dell art del Codice Civile, se il contratto supera i cinque anni, l Aderente/Assicurato trascorso il quinquennio, può esercitare annualmente la facoltà di recesso a partire dal quinto anno, senza oneri, con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. ART. 7 - MODIFICA DELLA CATEGORIA PROFESSIONALE Con riferimento alle garanzie ITP, PII, ITT e GIC, se nel corso dell'assicurazione si verificasse la modifica della categoria professionale, l'assicurato deve darne tempestiva comunicazione a Chiara Assicurazioni S.p.A.. Qualora la nuova categoria professionale comporti una diversa garanzia secondo quanto indicato all'art. 2 Chiara Assicurazioni adeguerà il contratto in base al nuovo status lavorativo. Qualora l'assicurato non accetti le nuove condizioni, il contratto s'intenderà risolto dalla data di comunicazione del nuovo status Fascicolo informativo Condizioni Generali di Assicurazione - Pagina 2 di 6

13 CPI Prestiti Personali COFIDIS CGA_APPR011_02 lavorativo e Chiara Assicurazioni rimborserà la parte di premio non usufruita con le modalità previste dall'art. 5. La mancata comunicazione di modifica della categoria professionale comporta l'impossibilità di adeguamento del contratto e la conseguente inefficacia della copertura assicurativa. ART. 8 PRESTAZIONI ASSICURATE In caso di Decesso per qualsiasi causa (D) dell Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all art. 9, l Assicuratore corrisponde al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del Decesso. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia (IPT) dell'assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all art. 9, l Assicuratore corrisponde al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell IPT. L IPT corrisponde ad un invalidità di almeno il 60% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, dopo un periodo di almeno 12 mesi consecutivi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell evento in caso d infortunio. SOLO PER COLORO CHE, ALLA DATA DEL SINISTRO, SONO LAVORATORI AUTONOMI In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia (ITT) dell Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all art. 9, l Assicuratore corrisponde al Beneficiario una somma pari all ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. La prestazione viene corrisposta a condizione che l ITT abbia una durata superiore a 30 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario che l'assicurato sia un lavoratore autonomo. Nessuna nuova prestazione è dovuta dall Assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 60 mensilità complessive per più periodi di ITT distinti). Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo ma la massima durata d indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. SOLO PER COLORO CHE SONO LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all art.9, l Assicuratore corrisponde al Beneficiario una somma pari all ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. La prestazione viene corrisposta a condizione che la PII abbia una durata superiore a 30 giorni consecutivi (franchigia assoluta). Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge. Nessuna nuova prestazione è dovuta dall Assicuratore allorché: abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 60 mensilità per più interruzioni di lavoro differenti); oppure intervenga un pensionamento o prepensionamento oppure si raggiunga l età di quiescenza. SOLO PER COLORO CHE SONO "LAVORATORI DIPENDENTI DI ENTE PUBBLICO" E "NON LAVORATORI" In caso di Ricovero ospedaliero per Grande intervento chirurgico, di durata non inferiore a 5 giorni e salvo i casi di esclusione specificati all art. 9, l Assicuratore corrisponde al Beneficiario un indennizzo forfettario pari all'ammontare di 12 mensilità se l'intervento è eseguito presso una qualsiasi struttura sanitaria, in regime di solvenza o all'ammontare di 6 mensilità se l'intervento è eseguito presso una struttura sanitaria pubblica o, se privata, in regime di convenzionamento con il SSN. ART. 9 LIMITAZIONI A) CARENZE ITP: in caso di Invalidità Totale e Permanente da Malattia: l'assicurazione vale a condizione che sia trascorso il periodo di carenza pari a 30 giorni. ITT: in caso di Inabilità totale temporanea da Malattia: viene corrisposto l'indennizzo a condizione che sia trascorso il periodo di carenza pari a 30 giorni. PII: l'assicurazione vale se la data di invio della lettera di licenziamento o della lettera di messa in mobilitò, o di comunicazione equivalente, sia successiva alle ore 24,00 del data termine del periodo di carenza di 30 giorni. GIC: in caso di interventi conseguenti a malattie, l'assicurazione vale a condizione che sia trascorso il periodo di carenza pari a 30 giorni. Non è prevista alcuna carenza per i casi di ITP, ITT e GIC conseguenti a Infortunio. B) FRANCHIGIE ITT PII: è previsto un periodo di franchigia assoluta di 30 giorni, che decorre dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Con riferimento alla garanzia ITT se, dopo meno di 30 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo ma la massima durata d indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. GIC: è previsto un periodo di franchigia relativa di 5 giorni, che decorre dal 1 giorno di ricovero. C) ESCLUSIONI Per tutte le garanzie, sono escluse le conseguenze: - di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di adesione alla copertura assicurativa; - dell uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico; - di stati di alcolismo acuto o cronico; - di un affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all AIDS; Fascicolo informativo Condizioni Generali di Assicurazione - Pagina 3 di 6

14 CPI Prestiti Personali COFIDIS CGA_APPR011_02 - di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; - di guerra o insurrezione; - di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale); - di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'assicurato vi abbia preso parte attiva; - di tutti i rischi nucleari. Solo per D: è escluso il suicidio dell Assicurato accaduto nei 2 anni successivi alla data di adesione alla copertura assicurativa. Solo per IPT, e ITT, sono escluse le conseguenze di: - malattie mentali o disturbi psichici; - ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; - guida di qualsiasi veicolo o natante, anche a motore, se l Assicurato è privo della abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con abilitazione scaduta, ma a condizione che l Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; - manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale; - uragani, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti; - infarti e/o ernie; - partecipazione ad imprese temerarie e/o pericolose; - parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi; - malattie contratte professionalmente e così definite dal D.P.R n. 1124; Solo per PII: sono esclusi i licenziamenti notificati prima della data di adesione alla copertura assicurativa o durante il periodo di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; i licenziamenti tra congiunti, ascendenti o discendenti; le dimissioni e le rotture negoziate del contratto di lavoro; le cessazioni - anticipate o alla loro scadenza - dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim; il raggiungimento dell età di quiescenza o dell età necessaria per l erogazione della pensione di anzianità, ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento; ogni forma di cessazione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di una nuova occupazione; le disoccupazioni parziali; le situazioni di disoccupazione che diano luogo all indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria. D) PRESTAZIONI MASSIME La prestazione massima pagabile per ciascun Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di finanziamento e/o delle coperture assicurative di cui è titolare non potra essere superiore a: ,00 (euro quarantacinquemila) in caso di D o IPT ,00 (euro tremila) per rata in caso di ITT, PII. E GIC. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall ambito della prestazione pagabile. ART. 10 PREMIO ASSICURATIVO Il premio, unico per l intera durata della copertura assicurativa, è calcolato applicando un tasso al capitale iniziale del finanziamento. Il premio così determinato viene finanziato dal Contraente ed è versato da quest ultimo all Assicuratore in via anticipata ed in un unica soluzione. Ai sensi dell art del Codice civile, in caso di mancato pagamento del premio, la copertura assicurativa resta sospesa sino alle ore del giorno in cui l Assicurato paga quanto è da lui dovuto. ART. 11 BENEFICIARIO L Assicurato o, in caso di decesso, i suoi eredi. ART. 12 DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI Per sinistri inerenti alla garanzia Decesso, la richiesta dovrà essere rivolta ad ACM VIE SA.; I sinistri devono essere denunciati in tempo utile, per iscritto, all'assicuratore tramite COFIDIS all'indirizzo seguente: Via G. Antonio Amadeo, MILANO - Italia. Gli aventi diritto possono chiedere informazioni sulle modalità di dichiarazione del sinistro telefonando al servizio clienti, al numero Gli aventi diritto dovranno consegnare all'assicuratore tutti i documenti richiesti i da quest'ultimo, che sono necessari e sufficienti a verificare il diritto alla prestazione e che sono: - estratto d'atto di decesso dell'assicurato, - il certificato medico di decesso che indica la causa del decesso, - in caso di decesso accidentale: ogni documento che precisa l'origine e le circostanze, in particolare processo verbale di polizia, ritaglio di giornale. L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere eventuali documenti complementari qualora ciò sia reso indispensabile per la corretta valutazione del sinistro. Per sinistri inerenti alle garanzie Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale al lavoro, Perdita Involontaria d Impiego, Ricovero ospedaliero per Grande Intervento chirurgico, la denuncia dovrà essere rivolta a Chiara Assicurazioni S.p.A. compilando l apposito modulo, reperibile chiamando il numero verde Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta utilizzando il modulo prestampato fornito, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti nel modulo di denuncia. Chiara Assicurazioni S.p.A. ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione, qualora ciò sia reso indispensabile per la corretta valutazione del sinistro. Chiara Assicurazioni S.p.A. si riserva il diritto di far effettuare in ogni momento ed a sue spese accertamenti per verificare la fondatezza delle informazioni allo stesso comunicate. In caso di indennizzo, Chiara Assicurazioni S.p.A. si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa. Fascicolo informativo Condizioni Generali di Assicurazione - Pagina 4 di 6

15 CPI Prestiti Personali COFIDIS CGA_APPR011_02 ART. 13 LEGGE APPLICABILE E LINGUA DEL CONTRATTO Al contratto si applica la legge italiana. La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l italiano. ART COMUNICAZIONI TRA L ASSICURATO E LE COMPAGNIE Le comunicazioni da parte dell Assicurato alle Compagnie, con riferimento alla Polizza, dovranno essere fatte, tramite COFIDIS, per iscritto al seguente indirizzo: Via G. Antonio Amadeo, MILANO, fax. n. +39 (02) Eventuali comunicazioni da parte delle Compagnie saranno indirizzate all ultimo domicilio comunicato dall Assicurato. ART CESSIONE DEI DIRITTI L Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa. ART. 16 FORO COMPETENTE Qualsiasi controversia tra l Assicuratore e l Assicurato in relazione all esecuzione, interpretazione, validità o cessazione della copertura assicurativa, sarà risolta mediante ricorso all Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente per territorio in via esclusiva è quello del luogo di residenza o domicilio dell Assicurato. Fascicolo informativo Condizioni Generali di Assicurazione - Pagina 5 di 6

16 CPI Prestiti Personali COFIDIS CGA_APPR011_02 Cardiochirurgia Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione. Sostituzione valvolare singola o multipla. Interventi per malformazioni del cuore o dei grossi vasi Resezione cardiaca (per aneurisma, infarto, tumore). Bypass aorto-coronarico singolo o multiplo con prelievo di vasi. Asportazione corpi estranei o tumori del cuore. Reinterventi in CEC per protesi valvolari o settali, bypass Ao-Co. ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI Chirurgia Vascolare Interventi sull aorta toracica e addominale compreso bypass aorto-bisiliaco o bifemorale. Interventi per stenosi o aneurismi sui seguenti vasi arteriosi : carotidi, vertebrali, succlavie, renali, iliache. Tromboendoarteriectomia aorto-iliaca. Neurochirurgia Anastomosi dei vasi intra-extra cranici. Asportazione di tumori o aneurismi endocranici. Asportazione di tumori orbitali per via endocranica. Interventi endorachidei per asportazione di tumori, cordotomie, rizotomie e affezioni meningomidollari. Interventi per tumori della base cranica per via transorale. Interventi sulla cerniera atlo-occipitale. Interventi sull ipofisi per via transfenoidale. Neurotomia retrogasseriana o sezione intracranica di altri nervi. Rizotomia chirurgica intracranica. Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari. Chirurgia Toracica Pneumonectomia, pleuropneumonectomia. Lobectomia polmonare o resezione segmentaria. Resezione bronchiale con reimpianto. Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi lobare o polmonare. Interventi sul mediastino per tumori. Asportazione totale del timo. Chirurgia Generale Tiroidectomia per tumori maligni con svuotamento funzionale del collo. Esofagectomia totale. Gastrectomia totale con linfoadenectomia. Esofago-gastrectomia per via toraco-laparotomica. Anastomosi porta-cava o spleno-renale o mesenterica-cava. Pancreaticoduodenectomia radicale. Interventi per la ricostruzione delle vie biliari. Colectomia totale con linfoadenectomia. Amputazione del retto per via addomino-perineale o addomino-sacrale. Chirurgia Ginecologica Eviscerazione pelvica. Vulvectomia allargata con linfoadenectomia. Isterectomia totale con annessiectomia e linfoadenectomia per tumori maligni. Chirurgia Ortopedica Artroprotesi totale di anca. Artroprotesi totale di ginocchio Artrodesi vertebrali per via anteriore. Interventi per rimozione e reimpianto di protesi d anca o di ginocchio. Chirurgia Otorinolaringoiatrica e Maxillo-Facciale Interventi demolitivi del massiccio facciale per tumori maligni. Interventi demolitivi del cavo oro-faringeo per tumori maligni. Laringectomia totale, laringofaringectomia. Intervento per neurinoma dell ottavo paio. Chirurgia Urologica Nefrectomia allargata per tumore. Nefro-ureterectomia totale. Cistectomia radicale con ureterosigmoidostomia. Uretero-ileo anastomosi mono o bilaterale. Surrenalectomia. Trapianti d organo Tutti. Fascicolo informativo Condizioni Generali di Assicurazione - Pagina 6 di 6

17 CPI Prestiti Personali COFIDIS CGA_APPR011_02 GLOSSARIO Data di aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento: 01/06/2017. Di seguito una spiegazione dei termini solitamente utilizzati nei contratti assicurativi che il Contraente e l Assicurato potranno utilizzare per una migliore comprensione del contratto. Si avvertono tuttavia il Contraente e l Assicurato che le definizioni di seguito riportate non assumono alcun significato ai fini dell interpretazione della copertura assicurativa, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nelle Condizioni di assicurazione. Assicurato: persona fisica sulla cui vita o persona viene stipulato il contratto o a cui si riferisce il rischio oggetto di assicurazione, che può coincidere o no con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Assicuratore: Società autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il contratto collettivo di assicurazione. Beneficiario: persona fisica o giuridica designata nel contratto, che può coincidere con l Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l evento assicurato. Carenza (o sospensione della copertura assicurativa): periodo di tempo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo l Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata. Caricamenti: parte del premio destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell Assicuratore. Compagnia: Vedi Assicuratore. Condizioni contrattuali (o di polizza): insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Conflitto di interessi: l insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse dell Assicuratore può collidere con quello del Contraente o dell Assicurato. Contraente: persona giuridica che stipula il contratto collettivo di assicurazione con l Assicuratore e che versa al medesimo i premi pagati dagli Assicurati. Contratto di assicurazione: contratto con il quale l Assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare la prestazione assicurata al verificarsi di un evento attinente alla vita dell Assicurato. Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono operanti, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Detraibilità fiscale (del premio versato): misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi. Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace. Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dall Assicuratore, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Fascicolo informativo: l insieme della documentazione informativa da consegnare al Contraente ed all Assicurato, composto da: Nota informativa, Condizioni di assicurazione, Glossario e Modulo di adesione alla copertura assicurativa. Franchigia assoluta: periodo di tempo superato il quale l Assicuratore indennizza il sinistro. Franchigia relativa: periodo di tempo superato il quale l Assicuratore indennizza il sinistro a partire dalla data dell evento. Garanzia: copertura assicurativa prevista dal contratto in base alla quale l Assicuratore si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario (es. decesso, invalidità permanente totale, ecc.). Grandi Interventi Chirurgici: Interventi chirurgici e patologie elencati nella tabella allegata. Impresa: Vedi Assicuratore. Inabilità temporanea totale: incapacità totale ad attendere alle proprie occupazioni per un periodo di tempo limitato. Indennizzo: somma dovuta dall Assicuratore al Beneficiario in caso di sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Intermediario: la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa. Invalidità permanente totale: definitiva e totale incapacità dell Assicurato ad attendere alle proprie abituali occupazioni. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori Lavoratore Autonomo: la persona fisica che abbia presentato ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa all anno precedente che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (così come definito nella definizione di Lavoratore Dipendente di seguito riportata) e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 32 (reddito agrario), 53 (redditi di lavoro autonomo), 55 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, e continui a svolgere al momento della sottoscrizione della presente Polizza e durante la vigenza del Contratto le attività, o una delle attività, generative dei redditi di cui sopra. Sono inoltre considerati Lavoratori Autonomi i Lavoratori a Progetto. Lavoratore Dipendente: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti coloro che godono di redditi di cui all'art. 50, comma 1, D.P.R n. 917, lettere: a) (lavoratori soci di cooperative), c) (borse, assegni o sussidi a fini di studio o di addestramento), d) (remunerazioni dei sacerdoti), g) (indennità parlamentari ed assimilate). Fascicolo informativo - Glossario - Pagina 1 di 2

18 CPI Prestiti Personali COFIDIS CGA_APPR011_02 Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico: la persona fisica, come sopra definita, che presti il proprio lavoro alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro Consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell Assicurato non dipendente da infortunio. Massimale: somma massima garantita dall Assicuratore al Beneficiario. Montante lordo: la somma delle rate mensili da versare, previste dal piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Non Lavoratore: la persona fisica che non sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente. Perdita involontaria d impiego: perdita dell impiego non dipendente dalla volontà dell Assicurato. Polizza collettiva: contratto di assicurazione stipulato da un Contraente costituito da una persona giuridica per conto di un gruppo di Assicurati. Premio di tariffa: somma di premio puro e dei caricamenti.premio periodico: premio versato all inizio di ciascun periodo secondo quanto previsto dal contratto. Può essere stabilito in misura costante, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può cambiare di periodo in periodo. Premio puro: importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dall Assicuratore con il contratto di assicurazione. È la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulle probabilità di morte o di sopravvivenza dell Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all andamento dei mercati finanziari. Premio unico: importo da corrispondere in soluzione unica all Assicuratore al momento della conclusione del contratto di assicurazione. Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Prestazione assicurata: somma che l Assicuratore garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato. Proposta: documento o modulo sottoscritto dall Assicurato con il quale egli manifesta all Assicuratore la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Copertura assicurativa: insieme delle garanzie assicurative offerte dall Assicuratore. Questionario medico: modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell Assicurato che l Assicuratore utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione. Recesso (o diritto di ripensamento): diritto dell Assicurato di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. Ricorrenza annuale: l anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione. Ricovero ospedaliero: degenza che comporti almeno un pernottamento in una struttura ospedaliera. Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell evento attinente alla vita dell Assicurato che si ricollega l impegno dell Assicuratore di erogare la prestazione assicurata. Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Superpremio: maggiorazione di premio richiesta dall Assicuratore nel caso in cui l Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (superpremio sanitario) oppure nel caso in cui l Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (superpremio professionale o sportivo). Tecniche di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell Assicuratore (o di un intermediario incaricato dall Assicuratore) e dell Assicurato, possa impiegarsi per la trasmissione delle comunicazioni inerenti al contratto. Tasso di premio: importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione. Fascicolo informativo - Glossario - Pagina 2 di 2

19 CPI Prestiti Personali COFIDIS CGA_APPR011_02 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell articolo 13 del D.L. 30/6/2003 n 196) 1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, le Società devono disporre di dati personali che La riguardano dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative ed amministrativo contabili (4), secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e le Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano in Italia o all estero come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. catena assicurativa (7). Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. 2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali Le Società dichiarano che non tratteranno i Suoi dati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di Terzi. Pertanto non verrà richiesto esplicito consenso o diniego; ciò non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. 3) Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (8) dalle Società titolari del trattamento solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando dati vengono comunicati in Italia o all estero per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nelle Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia operanti talvolta anche all estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (9) ; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. 4) Diritti dell interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso le Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (10). Per l esercizio dei Suoi diritti, relativamente alle garanzie Decesso e Malattia Grave, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgere richiesta al Titolare o al Responsabile, presso ACM VIE SA - Correspondant Informatique et Libertés - 34 rue du Wacken Strasburgo cedex 9 Francia (Corrispondente permanente informatica e libertà). Fax , acme5c@acm.fr anche tramite Cofidis S.p.A. all indirizzo Via G. Antonio Amadeo, 59, Milano tel. +39 (02) o all indirizzo customerservice@cofidis.it. Per l esercizio dei Suoi diritti, relativamente alle prestazioni Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia, Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia, Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Chiara Assicurazioni S.p.A., Responsabile Rapporti Clientela, Via G. B. Cassinis, 21, Milano, tel fax , Infochiaraassicurazioni@chiaraassicurazioni.it (11). NOTE (1) La finalità assicurativa richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. (2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici.

20 CPI Prestiti Personali COFIDIS CGA_APPR011_02 (3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. (4) i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale. (5) Cioè dati di cui all art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. (6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. (7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell invito); autofficine (indicate nell invito o scelte dall interessato); centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società del Gruppo a cui appartengono ACM VIE S.A. o Chiara Assicurazioni S.p.A (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge anche per quanto riguarda le informazioni relative alle operazioni ritenute sospette ai sensi dell art. 41, comma 1, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231); ANIA Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all esercizio dell attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell industria assicurativa rispetto alle frodi; organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati): Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche, CIAA; Concordato Cauzione Credito 1994; ULAV - Unione Latina Assicurazione Valori; Pool Italiano per l Assicurazione dei Rischi Atomici; Pool per l Assicurazione R.C. Inquinamento; Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l.; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi; Consorzio Italiano per l Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici; IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Via del Quirinale, 21 - Roma); nonché altri soggetti, quali: UIF - Unità di informazione finanziaria per l Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione; Ministero del lavoro e della previdenza sociale;enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell ordine P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. (8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l operazione di diffusione di dati. (9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa. (10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l integrazione occorre vantare un interesse. L opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l opposizione presuppone un motivo legittimo. (11) L elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nei siti internet e La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dall Assicurato.

21 CPI Prestiti Personali COFIDIS ADE_APPR011 MODULO DI ADESIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA CPI PRESTITI PERSONALI COFIDIS Polizza collettiva n /2017 stipulata da Cofidis S.p.A. con ACM VIE SA. per l assicurazione dei rischi vita caso Morte e Polizza collettiva n stipulata da Cofidis S.p.A. con Chiara Assicurazioni S.p.A. per l assicurazione dei rischi Invalidità permanente totale, Perdita involontaria d impiego, Inabilità temporanea totale al lavoro e Ricovero ospedaliero per grande intervento chirurgico DATI RELATIVI AL FINANZIAMENTO Numero di Contratto: Durata Finanziamento (mesi): Capitale Iniziale: Importo della Rata di Rimborso: DATI RELATIVI ALL ASSICURATO Nome: Cognome: Luogo di Nascita: Data di Nascita (gg/mm/aa): Sesso: M F Codice Fiscale: Recapito Telefonico: Indirizzo: Cap: Comune: Prov: DATI RELATIVI ALLA COPERTURA ASSICURATIVA Sezione Protezione del debito residuo del finanziamento Protezione della rata del finanziamento Garanzia (valida se selezionata e corrisposto il relativo premio) Morte per tutte le cause Invalidità permanente totale da infortunio o malattia Garanzia operante in fuzione della categoria professionale dell'assicurato: Inabilità temporanea totale al lavoro da infortunio o malattia Perdita involontaria dell'impiego/disoccupazione Ricovero ospedaliero per grande intervento chirurgico Somma Assicurata (euro) Capitale Assicurato Capitale Assicurato Rata mensile assicurata Rata mensile assicurata Rata mensile assicurata Premio Lordo (euro) di cui Imposte (euro) INFORMATIVA RELATIVA AI COSTI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA Importo premio unico: così ripartito fra: a) premo vita: di cui costi a carico dell Assicurato: di cui importo retrocesso all intermediario: b) premio lordo danni: di cui costi a carico dell Assicurato: di cui importo retrocesso all intermediario: (comprensivo di imposte pari al 2,5% del premio imponibile) DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO: Il sottoscritto, dopo aver preso visione dell Informativa precontrattuale e del Fascicolo informativo, aderisce alla copertura assicurativa offerta da ACM VIE SA. e Chiara Assicurazioni S.p.A. A tal fine dichiara: di essere stato preventivamente informato dal Contraente che la copertura assicurativa è facoltativa e che il sottoscritto ha la possibilità di procurarsi una copertura alternativa a quella offerta da ACM VIE SA. e da Chiara Assicurazioni S.p.A. di aver ricevuto prima dell adesione copia dell Informativa precontrattuale di cui all art. 49 del Regolamento IVASS n. 5/2006; di aver ricevuto il Fascicolo informativo relativo al prodotto assicurativo contenente Nota informativa (NI_APPR011_02) per il Ramo Danni, e "Nota Informativa" (n /2017) per il Ramo Vita, Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario (CGA_APPR011_02) e Modulo di adesione alla copertura assicurativa (ADE_APPR011_01); di aver autorizzato Cofidis S.p.A. a trattenere dall importo finanziato l ammontare del relativo premio al fine di corrisponderlo direttamente a ACM VIE SA. e Chiara Assicurazioni S.p.A. Firma dell Assicurato (leggibile) AVVERTENZE: a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione; b) anche nei casi non espressamente previsti dall Assicuratore, l Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l effettivo stato di salute, sostenendone direttamente il costo, non quantificabile a priori in quanto dipende dalla struttura medica liberamente prescelta dall Assicurato stesso. ACM Vie SA. Sede Legale : 34 Rue de Wacken STRASBURGO (Francia) Cap. Soc Iscritta nel Registro del Commercio e delle Società di Strasburgo al n , regolata dal Codice delle Assicurazioni francese Impresa autorizzata a svolgere le attività assicurative in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi - Iscrizione all Elenco II delle Imprese presso IVASS al n Chiara Assicurazioni S.p.A. - Via G. B.Cassinis, MILANO - chiaraassicurazionipec@postacert.cedacri.it - Cap. Soc. Euro ,00 i.v. - CF. P.IVA e Reg. Imprese Milano , Numero REA della CCIAA di Milano , Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di Assicurazione al n Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Provvedimento ISVAP N del 26 Ottobre G.U. N. 256 del 3 novembre Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia Una Società del Gruppo

22 CPI Prestiti Personali COFIDIS ADE_APPR011 QUESTIONARIO SANITARIO E' richiesta, contestualmente alla sottoscrizione del presente Modulo di Adesione, la compilazione, da parte dell'assicurato, del Questionario sanitario. L'Assicurato dichiara inoltre di prosciogliere dal segreto professionale tutti i medici, nonché gli ospedali e gli istituti in genere che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino ed autorizza sin d'ora le Compagnie stesse all'acquisizione di copia di eventuali cartelle cliniche di degenza e di copia di accertamenti medici effettuati. Le Compagnie garantiscono la copertura assicurativa a seguito della valutazione positiva del Questionario sanitario. Firma dell Assicurato (leggibile) CONDIZIONI VALIDE SOLO IN CASO DI POLIZZA DI DURATA POLIENNALE Con riferimento agli articoli o sezioni riferibili alla durata della copertura "Danni" prestata da Chiara Assicurazioni S.p.A., ai sensi dell'art del Codice Civile, l'assicurato prende atto di quanto di seguito indicato: - l'applicazione di uno sconto per durata poliennale pari al 15% rispetto al premio lordo previsto per la stessa copertura di durata annuale (esclusivamente per le garanzie prestate da Chiara Assicurazioni); - la possibilità, a fronte dello sconto sopraindicato, di esercitare la facoltà di recedere annualmente dalle garanzie prestate da Chiara Assicurazioni a partire dal quinto anno. Se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, può esercitare tale facoltà, con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Firma dell Assicurato (leggibile) APPROVAZIONI SPECIFICHE Con la presente sottoscrizione dichiaro di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni di Assicurazione e di approvare specificatamente, ai sensi degli artt e 1342 del Codice Civile, le disposizioni qui richiamate delle Condizioni di assicurazione: art. 9 - Limitazioni; art. 12 Denuncia di sinistro ed obblighi relativi. Firma dell Assicurato (leggibile) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il sottoscritto, dopo aver ricevuto copia e preso visione dell Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa sulla privacy (D.lgs. n. 196/2003) acconsente al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, da parte di ACM VIE SA. e Chiara Assicurazioni S.p.A. per le finalità, secondo le modalità e mediante i soggetti indicati nella predetta informativa. Il sottoscritto dichiara inoltre di non acconsentire al trattamento dei dati personali per finalità di informazione e promozione commerciale. Firma dell Assicurato (leggibile) Luogo: Data: CHIARA Assicurazioni S.p.A. Il Rappresentante legale Fabio Carniol ACM VIE SA Il Direttore Generale Pierre REICHERT ACM Vie SA. Sede Legale : 34 Rue de Wacken STRASBURGO (Francia) Cap. Soc Iscritta nel Registro del Commercio e delle Società di Strasburgo al n , regolata dal Codice delle Assicurazioni francese Impresa autorizzata a svolgere le attività assicurative in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi - Iscrizione all Elenco II delle Imprese presso IVASS al n Chiara Assicurazioni S.p.A. - Via G. B.Cassinis, MILANO - chiaraassicurazionipec@postacert.cedacri.it - Cap. Soc. Euro ,00 i.v. - CF. P.IVA e Reg. Imprese Milano , Numero REA della CCIAA di Milano , Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di Assicurazione al n Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Provvedimento ISVAP N del 26 Ottobre G.U. N. 256 del 3 novembre Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia Una Società del Gruppo

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