Protezione Prestito Personale Agos

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONNESSO AD UN PRESTITO Il presente Contratto di Assicurazione è facoltativo e non è necessario per ottenere il Finanziamento alle condizioni proposte. Protezione Prestito Personale Agos Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota Informativa b) Glossario c) Condizioni di Assicurazione d) Modulo di adesione deve essere consegnato all Aderente prima della sottoscrizione del contratto. AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. - Sede Legale e Operativa Via G. B. Cassinis, Milano - Tel Fax PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it Capitale Sociale i.v. Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I R.E.A. n Iscriz. Albo Imprese di Ass. n Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi. n. d'ordine 031 Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia Società con unico Socio Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288) Chiara Assicurazioni S.p.A. - Via G. B.Cassinis, MILANO - chiaraassicurazionipec@postacert.cedacri.it - Cap. Soc. Euro ,00 i.v. - CF. P.IVA e Reg. Imprese Milano , Numero REA della CCIAA di Milano , Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di Assicurazione al n Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Provvedimento ISVAP N del 26 Ottobre G.U. N. 256 del 3 novembre Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia Una Società del Gruppo

2 La tua Assicurazione svizzera. INFORMATIVA PER L ACCESSO ALL HOME INSURANCE: ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013 Gentile Cliente, la informazione che, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/2010 come modificato dal Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la Sua posizione assicurativa con Helvetia Vita S.p.A., per i contratti stipulati dal 01 Settembre 2013, accedendo via web ad un apposita area riservata. Per poter accedere alla suddetta area, denominata My Helvetia, sarà sufficiente connettersi alla home page del sito internet della Compagnia all indirizzo e selezionare il link denominato My Helvetia Accedi alle informazioni sulle tue polizze. Le informazioni contenute in My Helvetia sono aggiornate e la relativa data è riportata nell area stessa. L'accesso è consentito gratuitamente ad ogni Cliente mediante l utilizzo delle credenziali identificative personali richieste sulla base delle istruzioni presenti all interno dell area medesima in fase di registrazione. Per qualunque chiarimento potrà contattare Helvetia Vita S.p.A. al numero HELVETIA VITA S.p.A. Mod. V/52 Ed. 06/2015 Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. Sede Legale e Operativa Via G. B. Cassinis, Milano Tel Fax PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it Capitale Sociale i.v. Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I R.E.A. n Iscriz. Albo Imprese di Ass. n Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi. n. d'ordine 031 Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia Società con unico Socio Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288)

3 INFORMATIVA PER L ACCESSO ALL AREA CLIENTI: ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013 Gentile Cliente, la informiamo che, come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la Sua posizione assicurativa con Chiara Assicurazioni S.p.A., per i contratti stipulati dal 01 settembre 2013, accedendo via web ad un apposita area riservata, c.d. Area Clienti. Per poter accedere alla suddetta Area Clienti occorre che richieda preventivamente le sue credenziali identificative personali di accesso seguendo i seguenti veloci passaggi: 1. Acceda al sito selezioni il link Area Clienti e clicchi sulla voce Registrazione Nuovo Utente ; 2. Inserisca i dati anagrafici che le vengono richiesti; 3. Inserisca il numero identificativo di una polizza che ha sottoscritto con Chiara Assicurazioni; 4. Inserisca un suo indirizzo di posta elettronica (presti molta attenzione all inserimento di questa informazione perché a quell indirizzo sarà inviata la password che le permetterà di accedere all Area Clienti ); 5. Stampi e custodisca la user-id o codice utente che il sistema le assegnerà; 6. Acceda alla casella di posta elettronica precedentemente indicata, prenda nota e custodisca la password di accesso che le è stata comunicata via dalla Compagnia; 7. Entri nuovamente nell Area Clienti del sito inserendo negli appositi campi le proprie credenziali, ovvero user-id e password, per avere accesso immediato alla consultazione della propria posizione assicurativa. Dal secondo accesso in poi le sarà sufficiente inserire user-id e password. Le informazioni contenute nell Area Clienti sono aggiornate e la relativa data di aggiornamento è riportata nell Area stessa. Il servizio è totalmente gratuito e l accesso all Area Clienti è possibile da qualsiasi postazione connessa ad internet tramite le proprie credenziali di accesso rilasciate dalla Compagnia, seguendo le istruzioni sopra riportate. Per qualunque chiarimento, potrà contattare Chiara Assicurazioni S.p.A. al seguente numero verde: CHIARA ASSICURAZIONI S.P.A. Una Società del Gruppo Chiara Assicurazioni S.p.A. - Via G. B.Cassinis, MILANO chiaraassicurazionipec@postacert.cedacri.it; Cap. Soc. Euro ,00 i.v. CF. P.IVA e Reg. Imprese Milano , REA n Imp. Autor. all eser. delle Ass. sui Danni con Provv. ISVAP N del 26/10/2006 G.U. N. 256 del 3/11/2006 Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia Iscr. Albo Imprese di Ass. n Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d ordine 031

4 Protezione Prestito Personale Agos NI_APPR008_02 Protezione Prestito Personale Agos NOTA INFORMATIVA (La presente Nota Informativa è aggiornata alla data del 30/10/2015) La presente copertura assicurativa prevede l offerta congiunta ed inscindibile delle seguenti garanzie prestate da due distinte Compagnie di Assicurazione per tale ragione la presente Nota Informativa è suddivisa in due parti ciascuna riferita ad una Compagnia ed alle garanzie rispettivamente prestate: Garanzia assicurativa Compagnia d assicurazione Assicurazione temporanea in caso di Decesso Assicurazione per Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia Assicurazione per Inabilità temporanea totale da Infortunio o Malattia Assicurazione per la Disoccupazione Assicurazione per Ricovero Ospedaliero NOTA INFORMATIVA GARANZIA IN CASO DI DECESSO Helvetia Vita S.p.A. Chiara Assicurazioni S.p.A. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (oggi IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. L aderente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni: A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Premesso che non è prevista la possibilità di aderire soltanto alla garanzia a copertura del rischio di decesso quale descritta nella presente Nota Informativa, tale garanzia è prestata da Helvetia Vita S.p.A. (di seguito Helvetia Vita), appartenente al Gruppo Assicurativo Helvetia, con sede legale e operativa a Milano in Via G. B. Cassinis, 21. Helvetia Vita è stata autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla vita con provvedimento dell ISVAP n del 4 Dicembre 2001 ed è iscritta all Albo delle Imprese di Assicurazione n , mentre il Gruppo Assicurativo Helvetia è iscritto all Albo dei Gruppi di imprese di assicurazione al n Altre informazioni relative a Helvetia Vita: - Recapito telefonico: Numero di fax: Sito internet: - Indirizzo di posta elettronica: operationbanche@helvetia.it - Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): helvetiavita@actaliscertymail.it 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa In considerazione del fatto che a far data dal 01/06/2015 si è perfezionata l'operazione di fusione per incorporazione della Compagnia Helvetia Vita S.p.A. in Chiara Vita S.p.A. con conseguente cambio di denominazione in Helvetia Vita S.p.A., di seguito si riportano le informazioni sulla situazione patrimoniale della nuova Compagnia, determinate sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato delle singole Compagnie. Il patrimonio netto della Società è pari ad Euro , di cui Euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale ed Euro si riferiscono alle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità della gestione vita è pari a 125,96% ed è stato calcolato come rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile (Euro ) e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (Euro ). Pagina 1 di 13

5 Protezione Prestito Personale Agos NI_APPR008_02 B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte La Durata contrattuale intendendosi per tale l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza (che coincide con la data di erogazione del Finanziamento) e la data di scadenza (che coincide con la data di pagamento dell'ultima rata del Finanziamento) è pari all intera durata del Contratto di Finanziamento secondo l'originale piano di ammortamento. Il suddetto piano di ammortamento può prevedere un minimo di 12 rate mensili ed un massimo di 120 rate mensili. Il contratto di assicurazione non ammette rinnovo. Il contratto prevede una prestazione assicurativa in caso di decesso dell'assicurato. Per maggiori informazioni si rinvia all'art. 23 delle Condizioni di Assicurazione. Si segnala che il contratto, in alcuni specifici casi, prevede esclusioni e limitazioni della presente garanzia, secondo le modalità e nei limiti previsti dagli artt. 22, 23 e 24 delle Condizioni di Assicurazione. Si evidenzia la necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla sottoscrizione della Dichiarazione di buono stato di salute e si raccomanda la necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande in esso previste. Nel caso in cui l Assicurato non potesse sottoscrivere la Dichiarazione di buono stato di salute, Helvetia Vita si riserva la facoltà di rifiutare l assunzione del rischio. In caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza contrattuale, nessuna prestazione è prevista a carico di Helvetia Vita e i premi pagati restano acquisiti dalla Compagnia stessa. 4. Premi La presente garanzia assicurata viene prestata a fronte del pagamento da parte dell'assicurato di un premio unico ed anticipato, il cui ammontare viene determinato in funzione del numero di rate mensili del Finanziamento e del Capitale Assicurato, pari all importo del Finanziamento richiesto maggiorato del premio di assicurazione e delle spese di istruttoria previste dal contratto di Finanziamento. Il premio viene finanziato dall'intermediario/contraente e viene versato alla Compagnia dall'intermediario/contraente stesso per conto dell'assicurato, tramite accredito sui conti correnti rispettivamente intestati a: Helvetia Vita S.p.A. per la quota parte relativa alla garanzia in caso di decesso (premio vita); Chiara Assicurazioni S.p.A. per la quota parte del suddetto premio relativa alle restanti garanzie assicurate (premio danni). Gli oneri economici connessi al servizio assicurativo sono ad esclusivo carico dell'assicurato, che è obbligato, pertanto, a rimborsare all'intermediario/contraente l'importo del premio corrisposto alle Compagnie. È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate. Il presente contratto non prevede valori di riduzione né di riscatto. I caricamenti applicati al premio variano in funzione del numero di rate mensili del Finanziamento, secondo quanto riportato nella seguente tabella: NUMERO RATE (in mesi) CARICAMENTO DEL PREMIO ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Di seguito si riporta la quota parte dei suddetti caricamenti percepita in media dall Intermediario/Contraente ed espressa sia in valore assoluto che in percentuale. QUOTA PARTE DEL COSTO PERCEPITA IN MEDIA DALL INTERMEDIARIO/CONTRAENTE % DEL COSTO (*) EURO (*) 83,3% 203,0 (*) Tale valore è stato calcolato sulla base di un premio medio (cioè rappresentativo del portafoglio di polizze analoghe della Compagnia,) pari ad Euro 406,0, della durata di media di 60 mesi e del caricamento medio pari al 60,0%. Pagina 2 di 13

6 Protezione Prestito Personale Agos NI_APPR008_02 In caso di estinzione totale anticipata o di trasferimento del Finanziamento rispetto alla data di scadenza, la garanzia assicurativa si risolverà a decorrere dalle ore 24 del giorno di estinzione del contratto di Finanziamento ed Helvetia Vita rimborserà all Aderente, per il tramite dell'intermediario/contraente, la quota parte di premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto. In alternativa, l Assicurato, con un espressa richiesta ad Helvetia Vita effettuata per il tramite dell'intermediario/contraente, ha la facoltà di mantenere la garanzia assicurativa fino alla data di scadenza originaria del Finanziamento. In caso di rinegoziazione (ivi comprese le estinzioni parziali) del Finanziamento, non si procederà ad alcuna restituzione di premio, il contratto resterà in vigore fino alla data di scadenza originaria del Finanziamento e la prestazione assicurata continuerà ad essere operante secondo il piano di ammortamento originale. Per maggiori dettagli sui criteri e le modalità di rimborso si rinvia agli artt. 4 e 23 delle Condizioni di Assicurazione. C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E SUL REGIME FISCALE 5. Costi gravanti direttamente sull Assicurato Costi gravanti sul premio Con riferimento alla componente di premio relativa alla garanzia in caso di Decesso prestata da Helvetia Vita, sono previsti i costi indicati nella tabella di seguito riportata. Spese di emissione Caricamento del premio Non previste Tali costi variano in funzione del numero di rate mensili del Finanziamento secondo quanto di seguito riportato: NUMERO RATE (in mesi) CARICAMENTO (% premio) ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Quota parte della voce di costo percepita in media dall Intermediario/Contraente 83,3% L'Assicurato ha la facoltà di chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute al fine dell eliminazione del periodo di carenza. In tal caso, il costo degli accertamenti sanitari è a totale carico dell Assicurato e non è quantificabile a priori in quanto dipende dalla tariffa applicata dalla struttura medica liberamente prescelta da parte dell Assicurato. 6. Sconti In relazione al presente contratto non sono previsti sconti. 7. Regime Fiscale Imposta sui premi I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. Detraibilità fiscale dei premi Sul premio unico corrisposto per le assicurazioni sulla vita di puro rischio viene annualmente riconosciuta una detrazione dall imposta sul reddito delle persone fisiche alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Tassazione delle somme assicurate Le somme liquidate in caso di decesso dell'assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale. ***** Laddove nel corso della durata contrattuale l Aderente trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro dell Unione Europea, l Aderente stesso è tenuto a darne comunicazione a Helvetia Vita S.p.A. tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dall avvenuto trasferimento. Quanto sopra al Pagina 3 di 13

7 Protezione Prestito Personale Agos NI_APPR008_02 fine di consentire alla Compagnia di effettuare gli adempimenti relativi all applicazione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali gravanti sui premi eventualmente previsti in altri stati dell Unione Europea. Resta inteso che, nel caso in cui l Aderente non effettui la suddetta comunicazione nei termini sopra riportati, sarà tenuto a rimborsare alla Compagnia quanto la stessa sia stata eventualmente chiamata a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio rimborsi dovuti per effetto di contestazioni mosse dall'amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza). In ogni caso, l'aderente è tenuto ad avvisare tempestivamente la Compagnia in relazione ad ogni eventuale cambio della propria residenza. L'Aderente dovrà inoltre dichiarare alla Compagnia, per ogni singola operazione posta in essere sul contratto successiva al versamento di sottoscrizione, se la stessa sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della sottoscrizione del modulo di adesione e fornire tutti i dati necessari per la loro identificazione. ************* Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore e all interpretazione prevalente delle medesime alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore modifica normativa di carattere fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del presente contratto. E' opportuno verificare, in ogni caso, la normativa vigente al momento della dichiarazione dei redditi. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. Modalità di perfezionamento del contratto La modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza della garanzia assicurativa per il caso di decesso sono disciplinate all'articolo 4 delle Condizioni di Assicurazione. 9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi In ragione del fatto che il presente contratto prevede il pagamento del premio in un unica soluzione, non è configurabile un ipotesi di risoluzione per sospensione del pagamento dei premi. 10. Riscatto e riduzione La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto dall Assicurazione e non riconosce un valore di riduzione. 11. Revoca della proposta Non è prevista la revoca della proposta in quanto la sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte dell Aderente comporta la conclusione del contratto, a condizione che il premio pattuito risulti regolarmente pagato. 12. Diritto di recesso L Assicurato può recedere dall Assicurazione entro 60 giorni dalla data di decorrenza dello stesso dandone comunicazione alle Compagnie per il tramite dell'intermediario/contraente o in alternativa inviando lettera raccomandata A/R. In tal caso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, Helvetia Vita rimborsa all Assicurato, per il tramite dell'intermediario/contraente, il premio corrisposto per la presente garanzia, quantificato nel Modulo di Adesione. Il premio rimborsato potrà essere utilizzato per ridurre, di pari importo, il Debito residuo dell'assicurato. L esercizio del diritto di recesso libera l Assicurato e Helvetia Vita da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso. L'esercizio del diritto di recesso dalla presente garanzia assicurativa di Helvetia Vita, implica altresì il recesso dalle garanzie assicurative di Chiara Assicurazioni, di cui si compone la presente copertura assicurativa. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell'art. 17 delle Condizioni di Assicurazione. 13. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione In caso di decesso dell Assicurato, gli aventi diritto devono dare avviso scritto a Helvetia Vita a mezzo lettera raccomandata A/R, allegando la documentazione descritta all Art. 26 delle Condizioni di Assicurazione. A tal fine, è possibile utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro allegato alle Condizioni Contrattuali. Helvetia Vita esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di Pagina 4 di 13

8 Protezione Prestito Personale Agos NI_APPR008_02 ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione necessaria. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui Helvetia Vita è entrata in possesso della documentazione completa. Si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (prescrizione). Qualora gli aventi diritto omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 14. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l applicazione di una diversa legislazione; al verificarsi dell esigenza la Compagnia proporrà quella da applicare, fermo restando che su tale designazione prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano. 15. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un altra lingua. 16. Reclami Ai sensi del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) n. 24/2008 e s.m.i., per reclamo si intende una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa ad un contratto o ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione della liquidazione della prestazione assicurativa devono essere inoltrati per iscritto a: Helvetia Vita S.p.A. Ufficio Reclami, Via G.B. Cassinis Milano; Fax: Indirizzo di posta elettronica: reclami@helvetia.it. La Società invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Società, il reclamante potrà rivolgersi all'ivass ed ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In particolare: 1. Possono essere presentati all IVASS per iscritto (Via del Quirinale Roma Italia, oppure ai fax / ): i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relativi alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta totale o parziale, ma in ogni caso ritenuta non soddisfacente. I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo eventualmente presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'ivass, si rinvia alla Sezione Reclami del sito della Società Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: 2. Per la risoluzione delle controversie relative al contratto tramite sistemi alternativi il reclamante ha: la facoltà in prima istanza di avvalersi della negoziazione assistita prevista ai sensi del D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, mediante invio, inoltrato tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione; l'obbligo qualora non intendesse avvalersi della negoziazione assistita o il ricorso alla negoziazione stessa non lo abbia pienamente soddisfatto di attivare, ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., il Pagina 5 di 13

9 Protezione Prestito Personale Agos NI_APPR008_02 procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza; la facoltà solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. di adire l'autorità Giudiziaria competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto. Si ricorda che in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria. 17. Informativa in corso di contratto Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative Helvetia Vita rimanda altresì al proprio sito internet Comunicazioni dell'aderente all Impresa Helvetia Vita non richiede all Aderente alcuna forma di comunicazione in merito a circostanze rilevanti (cambio di professione, di attività sportiva svolta, stile di vita dell Assicurato, ecc) che in corso di contratto determinano la modificazione del rischio. Laddove nel corso della durata contrattuale l Aderente trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro dell Unione Europea, l Aderente stesso è tenuto a darne comunicazione a Helvetia Vita S.p.A. tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dall avvenuto trasferimento, ai sensi dell Art. 19 delle Condizioni di Assicurazione. 19. Conflitto di interessi Alla data di redazione della presente Nota informativa non sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di altre Compagnie del Gruppo. In ogni caso, qualora in futuro dovessero presentarsi situazioni di conflitto di interessi, Helvetia Vita si impegna ad operare in modo da non recare alcun pregiudizio agli Assicurati ed ottenere il migliore risultato possibile per gli stessi, indipendentemente da tali conflitti con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni poste in essere. In particolare, si segnala che Helvetia Vita è dotata di procedure interne che prevedono il monitoraggio e la gestione di potenziali situazioni di conflitti di interesse che potrebbero insorgere con l Assicurato. *** Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. L Amministratore Delegato Fabio Carniol Pagina 6 di 13

10 Protezione Prestito Personale Agos NI_APPR008_02 NOTA INFORMATIVA GARANZIE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA, DISOCCUPAZIONE E RICOVERO OSPEDALIERO La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS (già ISVAP). L aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Premesso che non è prevista la possibilità di aderire soltanto alle garanzie descritte nella presente Nota Informativa, tali garanzie sono prestate da Chiara Assicurazioni S.p.A. (di seguito Chiara Assicurazioni), Compagnia di assicurazioni che fa parte del Gruppo Helvetia, iscritto all Albo dei Gruppi di imprese di assicurazione al n Sede legale in Via G. B. Cassinis, Milano. Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di assicurazione al n Numero di telefono: numero di fax: sito internet: Indirizzo di posta elettronica: infochiaraassicurazioni@chiaraassicurazioni.it Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): chiaraassicurazionipec@postacert.cedacri.it Chiara Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n 2470 del 26 ottobre 2006, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n 256 del 3 novembre Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il Patrimonio Netto dell Impresa ammonta a 19,474 milioni di euro; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta a 12,411 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 4,149 milioni di euro. L indice di solvibilità dell Impresa, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari 1,82. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO La Durata contrattuale intendendosi per tale l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza (che è con la data di erogazione del Finanziamento) e la data di scadenza (che coincide con la data di pagamento dell'ultima rata del Finanziamento) è pari all intera durata del Contratto di Finanziamento secondo l'originale piano di ammortamento. Il suddetto piano di ammortamento può prevedere un minimo di 12 rate mensili ed un massimo di 120 rate mensili. Il contratto di assicurazione non ammette rinnovo. AVVERTENZA: l assicurazione cessa alla scadenza contrattuale stabilita senza obbligo di preventiva disdetta. Ai sensi dell art del Codice Civile la copertura, se di durata poliennale, è proposta in alternativa ad analoga copertura di durata annuale, a fronte di una riduzione di premio nella misura indicata in polizza rispetto a quello previsto per la stessa copertura di durata annuale. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all art. 4 delle Condizioni di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni In conseguenza del Finanziamento stipulato tra l Assicurato e l'intermediario/contraente, il contratto prevede le seguenti garanzie assicurative: a) Invalidità Totale Permanente da Infortunio o da Malattia b) Inabilità temporanea totale da Infortunio o da Malattia (solo qualora l Assicurato al momento del sinistro sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico) c) Perdita d impiego o disoccupazione (solo qualora l Assicurato al momento del sinistro sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato) d) Ricovero Ospedaliero (solo qualora l Assicurato al momento del sinistro sia Non Lavoratore) Pagina 7 di 13

11 Protezione Prestito Personale Agos NI_APPR008_02 La finalità della Polizza è quella di garantire all Assicurato nei limiti previsti dalla stessa Polizza: - in caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o da Malattia dell Assicurato: la liquidazione di un indennizzo pari al debito residuo in linea capitale del Finanziamento al momento del Sinistro, esclusi eventuali importi dovuti a rate insolute, e determinato in base al piano di rimborso del Finanziamento. Conseguentemente, gli indennizzi previsti rispettivamente per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o da Malattia saranno via via decrescenti in funzione delle caratteristiche del piano di ammortamento del Finanziamento concesso dall'intermediario/contraente all Assicurato; - in caso di Inabilità Temporanea Totale, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero: il rimborso di rate mensili di pagamento del debito inerente al Finanziamento. Si rinvia agli artt. 1, 27, 31, 36 e 41 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni. AVVERTENZA: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo; si rinvia agli artt. 28, 29, 32, 33, 37, 38 e 43 delle Condizioni di Assicurazione per aspetti di maggior dettaglio. AVVERTENZA: il contratto prevede la presenza di franchigie e massimali; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 28, 32, 37 e 42 delle Condizioni di Assicurazione. Per franchigia assoluta si intende quella parte di danno che resta sempre a carico dell'assicurato; può essere espressa in importo fisso o in percentuale sulla somma assicurata, si distingue dalla franchigia relativa che rappresenta un limite, superato il quale il danno è risarcito per intero. Il massimale è l'importo massimo entro il quale la Compagnia di assicurazione è impegnata ad offrire la prestazione di indennizzo/in caso di decesso. A titolo esemplificativo: Franchigia assoluta In merito alla garanzia Inabilità Temporanea Totale al lavoro da malattia o da infortunio, è prevista ad esempio una franchigia assoluta di 30 gg. Il primo indennizzo, pari a una rata mensile, sarà liquidato solo se saranno trascorsi 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale dal termine del Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. Gli indennizzi successivi saranno liquidati al termine di ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale. GIORNI DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE AL LAVORO (1) FRANCHIGIA (2) SURPLUS GIORNI DI INABILITÀ RISPETTO ALLA FRANCHIGIA 3= (1)-(2) SURPLUS GIORNI ESPRESSO IN MESI INTERI PRESTAZIONE EROGABILE 20 giorni 30 giorni giorni 30 giorni giorni 30 giorni rata mensile Franchigia relativa In merito alla garanzia Ricovero Ospedaliero, è prevista ad esempio una franchigia relativa di 7 giorni consecutivi, superati i quali la Compagnia provvederà al pagamento del primo indennizzo, consistente in una rata mensile. Gli indennizzi successivi saranno liquidati al termine di ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. GIORNI CONSECUTIVI DI RICOVERO OSPEDALIERO (1) FRANCHIGIA RELATIVA (2) PRESTAZIONE EROGABILE 5 7 giorni giorni 1 rata mensile 38 7 giorni 2 rate mensili Pagina 8 di 13

12 Protezione Prestito Personale Agos NI_APPR008_02 Massimale Con riferimento alla garanzia Disoccupazione, il numero massimo di pagamenti mensili è di 12 indennizzi per ciascun sinistro e di 36 indennizzi nel corso della durata dell Assicurazione Per singolo sinistro GIORNATE DI DISOCCUPAZIONE PRESTAZIONE EROGATA rate mensili rate mensili Per durata di assicurazione TOTALE SINISTRI 5 PREST.NE SINISTRO N.1 12 rate mensili PREST.NE SINISTRO N.2 12 rate mensili PREST.NE SINISTRO N.3 6 rate mensili PREST.NE SINISTRO N.4 1 rata mensile PREST.NE MASSIMA EROGABILE SINISTRO N.5 5 rate mensili TOTALE RATE MENSILI EROGATE 36 rate mensili L indennizzo in caso di Inabilità Temporanea Totale, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero non potrà superare, per ogni Assicurato, la somma di euro 1.500,00 mensili RATA MENSILE MUTUO PRESTAZIONE EROGATA AVVERTENZA: è previsto un limite massimo di età assicurabile. Più precisamente l età dell Assicurato alla data di decorrenza del contratto deve essere almeno pari a 18 anni e comunque non superiore a 64 anni compiuti. L età a scadenza del contratto non può essere superiore a 74 anni compiuti. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all art. 3 delle Condizioni di Assicurazione. 4. Periodi di carenza contrattuali AVVERTENZA: il contratto prevede, con riferimento ad alcune coperture assicurative, periodi di carenza. PRESTAZIONE ASSICURATIVA Invalidità Totale Permanente Inabilità temporanea totale Disoccupazione Ricovero Ospedaliero PERIODO DI CARENZA 45 giorni 60 giorni 60 giorni 30 giorni Si rinvia per maggiori dettagli alle Condizioni di Assicurazione, e più precisamente: - all art. 27 con riferimento alla Garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia; - all art. 31 con riferimento alla Garanzia Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia; - all art. 36 con riferimento alla Garanzia Disoccupazione; - all art. 41 con riferimento alla Garanzia Ricovero Ospedaliero. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c. Si rinvia all art. 13 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli. AVVERTENZA: si raccomanda l Assicurato di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relativamente alla sottoscrizione della Dichiarazione di buono stato di salute. Pagina 9 di 13

13 Protezione Prestito Personale Agos NI_APPR008_02 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Con riferimento alle coperture previste dal contratto, Chiara Assicurazioni non richiede all Aderente alcuna forma di comunicazione in merito a circostanze rilevanti che in corso di contratto determinano la modificazione del rischio. Chiara Assicurazioni per la determinazione dell eventuale prestazione assicurata terrà esclusivamente conto della professione esercitata dall Assicurato al momento del sinistro. Si rinvia all art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli. 7. Premi La presente copertura assicurativa viene prestata a fronte del pagamento da parte dell'assicurato di un premio unico ed anticipato, il cui ammontare viene determinato in funzione del Capitale Assicurato, pari all importo del Finanziamento richiesto maggiorato del premio di assicurazione e delle spese di istruttoria previste dal contratto di Finanziamento. Il premio viene finanziato dall'intermediario/contraente e viene versato alla Compagnia dall'intermediario/contraente stesso per conto dell'assicurato, tramite accredito sui conti correnti rispettivamente intestati a: Helvetia Vita S.p.A. per la quota parte relativa alla garanzia in caso di decesso (premio vita); Chiara Assicurazioni S.p.A. per la quota parte del suddetto premio relativa alle restanti garanzie assicurate (premio danni). Di seguito si riportano i costi applicati da Chiara Assicurazioni alla componente di premio relativa alle garanzie Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità temporanea totale da Infortunio o Malattia, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero fornite da Chiara Assicurazioni S.p.A, unitamente all indicazione della quota parte di premio percepita dall intermediario-contraente, espressa in valore percentuale del premio (imponibile) di tariffa. VOCE Spese di emissione ALIQUOTA DEL PREMIO (IMPONIBILE) DI TARIFFA Non previste Caricamento 65% Quota percepita dall intermediariocontraente 50% ESEMPLIFICAZIONE - CHIARA ASSICURAZIONI Esempio di commissione percepita dall Intermediario/Contraente: PREMIO IMPONIBILE COMMISSIONE = 50,00% 450,00 225,00 AVVERTENZA: In caso di estinzione totale anticipata o di trasferimento del Finanziamento, Chiara Assicurazioni restituisce all Aderente, per il tramite dell'intermediario/contraente, la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa la Compagnia, su esplicita richiesta dell Assicurato effettuata per il tramite dell'intermediario/contraente, mantiene attiva la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria. In caso di rinegoziazione (ivi comprese le estinzioni parziali) del Finanziamento, l assicurazione resterà in vigore fino alla scadenza originaria del Finanziamento e le prestazioni continueranno ad essere operanti secondo il piano di ammortamento originale. Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 4 e 5 delle Condizioni di Assicurazione. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il presente contratto non prevede alcun meccanismo di adeguamento del premio o delle somme assicurate. 9. Rivalse La polizza non prevede in nessun caso la presenza di rivalse. Pagina 10 di 13

14 Protezione Prestito Personale Agos NI_APPR008_ Diritto di recesso L Assicurato può recedere dall Assicurazione entro 60 giorni dalla data di decorrenza dello stesso dandone comunicazione alle Compagnie per il tramite dell'intermediario/contraente o in alternativa inviando lettera raccomandata A/R. In tal caso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, Chiara Assicurazioni rimborsa all Assicurato, per il tramite dell'intermediario/contraente, il premio corrisposto al netto dell'eventuale imposta. Il premio rimborsato potrà essere utilizzato per ridurre, di pari importo, il Debito residuo dell'assicurato. L esercizio del diritto di recesso libera l Assicurato e Chiara Assicurazioni da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso. Se il contratto supera i cinque anni, l Aderente/Assicurato trascorso il quinquennio, può esercitare annualmente la facoltà di recesso a partire dal quinto anno, senza oneri, con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, ai sensi dell art Codice Civile. L'esercizio del diritto di recesso dalla presente garanzia assicurativa di Chiara Assicurazioni, implica altresì il recesso dalle garanzie assicurative di Helvetia Vita, di cui si compone la presente copertura assicurativa. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell'art. 17 delle Condizioni di Assicurazione. 11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dall Assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui possono essere fatti valere ai sensi e per gli effetti di cui all Art c.c., secondo comma. 12. Legge applicabile al contratto In base all art.180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana. Le Parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e fatta salva in ogni caso la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. 13. Regime fiscale Imposta sui premi I premi relativi alle prestazioni assicurative danni (invalidità totale permanente da infortunio o malattia, inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, Perdita Impiego o disoccupazione, Ricovero Ospedaliero), al momento della stipulazione del presente contratto, sono soggetti ad una aliquota d imposta pari al 2,5% del premio imponibile. Detraibilità fiscale dei premi I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5% da infortunio o malattia, il rischio di morte da qualsiasi causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se la Compagnia non ha facoltà di recesso dal contratto, ai sensi dell art. 15 bis comma 1) lett f) del D.P.R. n. 917/86, così come modificato dal D. Lgs. n. 344/03 c.d. Nuovo T.U.I.R., danno diritto annualmente ad una detrazione dall Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) dichiarato dall Assicurato alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Tassazione delle somme assicurate Le somme erogate dalla Compagnia al verificarsi del sinistro dell Assicurato sono esenti da imposizione fiscale. È opportuno verificare comunque la normativa vigente al momento della dichiarazione dei redditi. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: l insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa. La presente polizza prevede determinate modalità e termini per la denuncia dei sinistri. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art c.c. Pagina 11 di 13

15 Protezione Prestito Personale Agos NI_APPR008_02 Si rinvia agli artt. 7, 8, 30, 34, 35, 39, 40, 44 e 45 delle Condizioni di Assicurazione per conoscere le modalità ed i termini per la denuncia del sinistro nonché tutta l ulteriore documentazione che l Assicurato o i suoi aventi causa sono tenuti a presentare con riferimento alle diverse coperture assicurative. Si specifica che, in casi eccezionali e di particolare difficoltà valutativa, la Compagnia potrà richiedere quegli ulteriori documenti strettamente necessari ai fini dell espletamento della richiesta di liquidazione. 15. Reclami Ai sensi del Regolamento IVASS n. 24/2008, per Reclamo si intende "una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto". Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso: Chiara Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami Via G. B. Cassinis, Milano Fax reclami@chiaraassicurazioni.it La Società invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Società, il reclamante potrà rivolgersi all'ivass ed ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In particolare: 1. possono essere presentati all IVASS per iscritto (Via del Quirinale Roma Italia, oppure ai fax / ): i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relativi alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta totale o parziale, ma in ogni caso ritenuta non soddisfacente. I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'ivass, si rinvia alla sezione Reclami del sito della Compagnia Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet : 2. per la risoluzione delle controversie relative al contratto tramite sistemi alternativi il reclamante ha: la facoltà di avvalersi della negoziazione assistita prevista ai sensi del D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, mediante invito, inoltrato tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione; l'obbligo - qualora non intendesse avvalersi della negoziazione assistita o il ricorso alla negoziazione stessa non lo abbia pienamente soddisfatto - di attivare, ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., il procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediaz ione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza; la facoltà - solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. - di adire l'autorità Giudiziaria competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto; è in ogni caso facoltà del reclamante ricorrere ad un arbitrato, secondo le modalità di seguito specificate. Pagina 12 di 13

16 Protezione Prestito Personale Agos NI_APPR008_02 Si ricorda che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni, permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria. 16. Arbitrato In caso di controversie tra le Parti aventi ad oggetto aspetti disciplinati dal contratto di assicurazione, ai sensi dell art. 18, la decisione della controversia può essere demandata, su richiesta dell Assicurato, ad un collegio arbitrale. Il luogo di svolgimento dell arbitrato è la città sede dell Istituto legale più vicina alla residenza dell assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli. AVVERTENZA: è possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Si rinvia al sito internet della Compagnia per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. Chiara Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. CHIARA ASSICURAZIONI S.p.A. Il Rappresentante Legale Fabio Carniol Pagina 13 di 13

17 Protezione Prestito Personale Agos CGA_APPR008_02 Protezione Prestito Personale Agos CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data del 30/10/2015) ART. 1 - OGGETTO DELLE COPERTURE 1.1 Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Polizza, le Compagnie (Helvetia Vita S.p.A. e Chiara Assicurazioni S.p.A.) si obbligano, nei limiti ed alle condizioni stabilite negli articoli successivi, a corrispondere una prestazione all Assicurato o ai Beneficiari, in base alla garanzia, qualora si verifichi uno dei seguenti eventi assicurati: a) Decesso dell Assicurato; b) Invalidità Totale Permanente causata da Infortunio o da Malattia; c) Inabilità Temporanea Totale causata da Infortunio o Malattia, solo qualora l Assicurato sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico; d) Disoccupazione, solo qualora l Assicurato sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato; e) Ricovero Ospedaliero, solo qualora l Assicurato sia Non Lavoratore. 1.2 Si conviene che: a) la garanzia in caso di Decesso è sottoscritta e prestata da Helvetia Vita S.p.A.; b) le garanzie Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero sono sottoscritte e prestate da Chiara Assicurazioni S.p.A.. ART. 2 MASSIMALI ASSICURABILI 2.1 Per ogni Assicurato la prestazione in caso di Decesso/l indennizzo non può superare, la somma di: a) Euro ,00 in caso di Decesso e Invalidità Totale Permanente; b) Euro 1.500,00 mensili in caso di Inabilità Temporanea Totale, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero. Il numero massimo di indennizzi mensili liquidabili è di 12 rate per Sinistro e di 36 rate per la durata delle garanzie; e per tutti i contratti di Finanziamento che siano in essere tra l Assicurato e l'intermediario/contraente alla data del verificarsi dell evento assicurato. Il massimale di Euro ,00 per Assicurato è da intendersi pari all importo totale del Prestito richiesto, maggiorato del premio di assicurazione, nonché dei capitali assicurati relativi ad altre eventuali polizze con garanzie in caso di decesso aventi il medesimo Assicurato in vigore presso Helvetia Vita (già Chiara Vita fino alla data del 31/05/2015). ART. 3 REQUISITI DI ASSICURABILITÀ 3.1 È assicurabile la persona fisica che soddisfi tutte le seguenti condizioni: a) sia residente in Italia; b) sia cliente correntista del Gruppo Banco Desio. c) abbia stipulato il contratto di Finanziamento e aderito alla Polizza sottoscrivendo il Modulo di Adesione; d) certifichi di essere in buono stato di salute - cioè non sia affetto da malattie o lesioni gravi che necessitino di trattamento medico regolare e continuato - sottoscrivendo l'apposita Dichiarazione di Buono Stato di salute presente nel Modulo di Adesione; e) alla decorrenza del contratto abbia un' età non inferiore a 18 anni né superiore a 64 anni compiuti, fermo restando che l età dell Assicurato alla scadenza dell assicurazione non potrà essere superiore a 74 anni compiuti. Per età dell Assicurato deve intendersi l età anagrafica, ossia effettivamente compiuta. 3.2 Qualora l'assicurato non possa sottoscrivere la suddetta Dichiarazione di Buona Salute le Compagnie si riservano la facoltà di non assumere il rischio. ART. 4 DECORRENZA E DURATA 4.1 Il contratto di assicurazione si conclude e decorre, a condizione che sia stato pagato il premio unico, alle ore 24:00 del giorno in cui l Assicurato sottoscrive il Modulo di Adesione, sempre che il Contratto sia stato perfezionato e sia stata erogata la somma oggetto del Finanziamento, altrimenti l Assicurazione decorrerà dalla data di erogazione del Finanziamento, fermi restando i Periodi di Carenza di cui Pagina 1 di 28

18 Protezione Prestito Personale Agos CGA_APPR008_02 rispettivamente all Art. 22 per la garanzia in caso di Decesso, all Art. 27 per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o da Malattia, all Art. 31 per il caso di Inabilità Temporanea Totale, all Art. 36 per il caso di Disoccupazione e all Art. 41 per il caso di Ricovero Ospedaliero. La Durata contrattuale intendendosi per tale l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza (che è con la data di erogazione del Finanziamento) e la data di scadenza (che coincide con la data di pagamento dell'ultima rata del Finanziamento) è pari all intera durata del Contratto di Finanziamento secondo l'originale piano di ammortamento. Il suddetto piano di ammortamento può prevedere un minimo di 12 rate mensili ed un massimo di 120 rate mensili. Il contratto di assicurazione non ammette rinnovo. Per le sole garanzie danni, prestate da Chiara Assicurazioni S.p.A., ai sensi dell art del Codice Civile la copertura, di durata poliennale, è proposta in alternativa ad analoga copertura di durata annuale, a fronte di una riduzione di premio nella misura indicata in polizza rispetto a quello previsto per la stessa copertura di durata annuale. La conclusione della polizza è subordinata alla preventiva sottoscrizione del Modulo di Adesione in tutte le sue parti. 4.2 L Assicurazione termina alle ore del giorno in cui termina il Finanziamento ovvero alle ore del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: a) il Decesso dell Assicurato; b) l'invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia dell'assicurato; c) l'esercizio del diritto di recesso; d) l'estinzione anticipata totale o il trasferimento del contratto di Finanziamento. In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del contratto di Finanziamento, il contratto di assicurazione si risolve automaticamente a decorrere dalle ore 24 del giorno di estinzione del contratto di Finanziamento. In tal caso: Chiara Assicurazioni rimborsa la parte di premio non usufruita a decorrere dal giorno di estinzione del finanziamento o di trasferimento del finanziamento al netto delle eventuali imposte governative,in proporzione ai mesi e frazioni di mesi mancanti alla scadenza della garanzia, secondo il seguente algoritmo: R = P x T/N Dove: R = rimborso P = Premio Imponibile (comprensivo di costi e provvigioni) N = durata contrattuale, espressa in numero di mesi T = intervallo di tempo compreso tra la data di conteggio di estinzione anticipata totale e la data di scadenza contrattuale, espresso in numero di mesi. Helvetia Vita rimborsa la parte di premio pagato e non goduto, che si riferisce ai mesi e frazioni di mesi mancanti alla scadenza contrattuale. Tale parte è calcolata a decorrere dall'ultima rata di finanziamento pagata antecedente il giorno della richiesta di estinzione o di trasferimento del Finanziamento effettuata presso l'intermediario/contraente, secondo il seguente algoritmo: R = P x T/N Dove: R = rimborso P = premio corrisposto (comprensivo di costi e provvigioni) N = durata contrattuale, espressa in numero di mesi T = intervallo di tempo compreso tra la data di conteggio di estinzione anticipata totale e la data do scadenza contrattuale, espresso in numero di mesi L Assicurato ha tuttavia la facoltà di proseguire l assicurazione per la durata residua ed alle condizioni originariamente pattuite, dandone comunicazione alle Compagnie, per il tramite dell'intermediario/contraente, al momento dell estinzione o del trasferimento del Finanziamento. In caso di rinegoziazione (ivi comprese le estinzioni parziali) del Finanziamento, l assicurazione resterà in vigore fino alla scadenza originaria dello stesso e le prestazioni continueranno ad essere operanti secondo il piano di ammortamento originale. Pagina 2 di 28

19 Protezione Prestito Personale Agos CGA_APPR008_02 ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO 5.1 La presente copertura assicurativa viene prestata a fronte del pagamento, da parte dell'assicurato, di un premio unico ed anticipato. Il premio viene finanziato dall'intermediario/contraente e viene versato alle Compagnie dall'intermediario/contraente stesso per conto dell'assicurato, tramite accredito sui conti correnti rispettivamente intestati a: Helvetia Vita S.p.A. per la quota parte relativa alla garanzia in caso di decesso (premio vita); Chiara Assicurazioni S.p.A. per la quota parte del suddetto premio relativa alle restanti garanzie assicurate (premio danni). Gli oneri economici connessi al servizio assicurativo sono ad esclusivo carico dell'assicurato, che è obbligato, pertanto, a rimborsare all'intermediario/contraente l'importo del premio corrisposto alle Compagnie. 5.2 Il premio della copertura assicurativa è pari alla somma del premio vita e del premio danni. L'ammontare del premio vita e del premio danni si ottiene moltiplicando il Capitale Assicurato (pari all'importo del Finanziamento, così come riportato nel Contratto di Finanziamento alla voce "Importo Finanziato") per il relativo tasso corrispondente al numero di rate mensili previste dal Finanziamento, di cui alla tabella sotto riportata. NUMERO RATE (in mesi) TASSO PREMIO LORDO VITA TASSO PREMIO LORDO DANNI ,63% 3,00% 4,63% ,97% 3,00% 4,97% ,90% 3,00% 5,90% ,82% 3,00% 6,82% ,19% 3,00% 8,19% TASSO PREMIO LORDO TOTALE 5.3 Ove le Compagnie non accettassero la Dichiarazione di Adesione, le stesse rimborseranno all Assicurato, per il tramite dell'intermediario-contraente, la somma ricevuta a titolo di premio unico. ART. 6 - MODIFICA DELLA POSIZIONE LAVORATIVA 6.1 Con riferimento alle Coperture Danni qualora nel corso dell Assicurazione l Assicurato modifichi la propria condizione occupazionale inerente alla Normale Attività Lavorativa, l Assicurazione sarà automaticamente modificata, nel senso che, dal momento della modifica, sarà operante la garanzia corrispondente alla nuova condizione occupazionale dell Assicurato. ART. 7 - ONERI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO E IN CASO DI DECESSO 7.1 Qualora si verifichi l evento assicurato, l'assicurato (o i suoi aventi causa) o i Beneficiari devono darne avviso scritto alle Compagnie. 7.2 Ai fini del suddetto avviso scritto, l Assicurato (o i suoi aventi causa) o i Beneficiari devono compilare debitamente l apposito modulo (allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione, oppure richiedibile alle Compagnie o reperibile presso l'intermediario/contraente) e inviare lo stesso a: Helvetia Vita S.p.A. - Operation Banche - Via G. B. Cassinis, 21, Milano, per la garanzia in caso di decesso; Chiara Assicurazioni S.p.A., Via G.B. Cassinis, 21, Milano, per tutte le altre garanzie (entro il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del Sinistro); con lettera raccomandata A/R unitamente alla documentazione di cui rispettivamente al successivo Art. 26 per il caso di Decesso dell Assicurato, al successivo Art. 30 per il caso di Invalidità Totale Permanente, al successivo Art. 34 per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, al successivo Art. 39 per il caso di Disoccupazione e al successivo Art. 44 per il caso di Ricovero Ospedaliero. Si specifica che, in casi eccezionali e di particolare difficoltà valutativa, le Compagnie potranno richiedere quegli ulteriori documenti strettamente necessari ai fini dell espletamento della pratica di liquidazione. 7.3 Una volta avvenuto il pagamento di un indennizzo per Inabilità Temporanea Totale o per Disoccupazione e qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro, l Assicurato o i suoi aventi causa sono tenuti a compilare ed inviare alla Società il modulo di continuazione del Sinistro, reperibile presso l'intermediario/contraente, con le stesse modalità di cui al precedente punto ed entro 60 giorni dalla fine di ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro. Pagina 3 di 28

20 Protezione Prestito Personale Agos CGA_APPR008_ Le Compagnie potranno, in ogni momento, richiedere all Assicurato (o agli aventi causa) di fornire le prove documentali in ordine al perdurante diritto alle prestazioni di cui alla presente Polizza. ART. 8 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI E DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO 8.1 Per le garanzie Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero, Beneficiario irrevocabile dell indennizzo dovuto ai sensi dell assicurazione è l Assicurato. 8.2 Con riferimento alla garanzia in caso di Decesso i Beneficiari irrevocabili della prestazione liquidata sono tutti i soggetti che, al momento del decesso dell Assicurato, risultino essere nell ordine: (a) coobbligato, con l'assicurato, in relazione al finanziamento in qualità di fideiussore o, comunque, di garante a qualunque titolo dell Assicurato medesimo; ovvero, in mancanza di coobbligati: (b) cointestatario, insieme con l Assicurato, del finanziamento; ovvero, in mancanza di cointestatari: (c) coniuge dell Assicurato non legalmente separato; ovvero, in mancanza di coniuge: (d) eredi testamentari dell Assicurato; ovvero, in mancanza di eredi testamentari: (e) eredi legittimi dell Assicurato. 8.3 L'Assicurato rinuncia espressamente nei confronti delle Compagnie ad ogni facoltà di revoca della predetta designazione. E fatta salva, in caso di Portabilità, la possibilità di designare beneficiaria la Banca che subentra nel finanziamento, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/ La Prestazione verrà liquidata al Beneficiario direttamente dalle Compagnie. 8.5 La Compagnia che presta la specifica garanzia esegue il pagamento dell Indennizzo/prestazione entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa di tutto quanto necessario per la valutazione della richiesta di liquidazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori (al tasso di interesse legale vigente in quel momento) a favore dell Assicurato o dei Beneficiari. ART. 9 - ONERI FISCALI 9.1 Le imposte e le tasse relative o discendenti dal presente contratto di assicurazione sono esclusivamente a carico dell'assicurato. ART MODIFICHE DELLA POLIZZA 10.1 Non è possibile apportare modifiche alla presente Polizza. ART RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 11.1 Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana. ART LIMITI TERRITORIALI 12.1 Le garanzie in caso di Decesso e Invalidità Totale Permanente hanno validità in tutto il mondo, fatto salvo quanto indicato nelle esclusioni (art. 24 e art. 29). Le garanzie per Inabilità temporanea totale, per Disoccupazione e per Ricovero Ospedaliero hanno validità nell ambito dell Unione Europea. ART DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 13.1 Le dichiarazioni dell'assicurato devono essere esatte, veritiere e complete. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In particolare, in questi casi le Compagnie si riservano: di contestare la validità della garanzia, ai sensi dell articolo 1892 del Codice Civile, quando esiste dolo o colpa grave; di recedere dal contratto e, se è già avvenuto l evento assicurato, di ridurre le somme da liquidare, ai sensi dell articolo 1893 del Codice Civile, quando non esiste dolo o colpa grave Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerente allo "stato di buona salute" che, richieste dalle Compagnie al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell'assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la data di erogazione del Finanziamento, l'assicurato dovrà darne sollecita comunicazione alle Compagnie prima dell'erogazione al fine di espletare Pagina 4 di 28

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