CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONNESSO AD UN MUTUO. Mutuo Protetto + APMR014_02

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONNESSO AD UN MUTUO Mutuo Protetto + APMR014_02 Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota Informativa b) Condizioni di Assicurazione c) Glossario d) Modulo di Adesione deve essere consegnato all Aderente prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione. AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. Sede Legale e Operativa Via G. B. Cassinis, Milano Tel Fax PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it Capitale Sociale i.v. Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I R.E.A. n Iscriz. Albo Imprese di Ass. n Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi. n. d'ordine 031 Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia Società con unico Socio Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288) Chiara Assicurazioni S.p.A. - Via G. B.Cassinis, MILANO - PEC: chiaraassicurazionipec@postacert.cedacri.it - Cap. Soc. Euro ,00 i.v. - CF. P.IVA e Reg. Imprese Milano , REA n , Tel Fax Impr. Autor. all eser. delle Ass. sui Danni con Provv. ISVAP N del 26/10/ G.U. N. 256 del 3/11/2006. Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia - Società con Socio Unico - Iscr. Albo Imprese di Ass. al n Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d ordine 031. Due Due Società Società del del Gruppo Gruppo

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3 INFORMATIVA PER L ACCESSO ALL AREA CLIENTI: ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013 Gentile Cliente, la informiamo che, come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la Sua posizione assicurativa con Chiara Assicurazioni S.p.A., per i contratti stipulati dal 01 settembre 2013, accedendo via web ad un apposita area riservata, c.d. Area Clienti. Per poter accedere alla suddetta Area Clienti occorre che richieda preventivamente le sue credenziali identificative personali di accesso seguendo i seguenti veloci passaggi: 1. Acceda al sito selezioni il link Area Clienti e clicchi sulla voce Registrazione Nuovo Utente ; 2. Inserisca i dati anagrafici che le vengono richiesti; 3. Inserisca il numero identificativo di una polizza che ha sottoscritto con Chiara Assicurazioni; 4. Inserisca un suo indirizzo di posta elettronica (presti molta attenzione all inserimento di questa informazione perché a quell indirizzo sarà inviata la password che le permetterà di accedere all Area Clienti ); 5. Stampi e custodisca la user-id o codice utente che il sistema le assegnerà; 6. Acceda alla casella di posta elettronica precedentemente indicata, prenda nota e custodisca la password di accesso che le è stata comunicata via dalla Compagnia; 7. Entri nuovamente nell Area Clienti del sito inserendo negli appositi campi le proprie credenziali, ovvero user-id e password, per avere accesso immediato alla consultazione della propria posizione assicurativa. Dal secondo accesso in poi le sarà sufficiente inserire user-id e password. Le informazioni contenute nell Area Clienti sono aggiornate e la relativa data di aggiornamento è riportata nell Area stessa. Il servizio è totalmente gratuito e l accesso all Area Clienti è possibile da qualsiasi postazione connessa ad internet tramite le proprie credenziali di accesso rilasciate dalla Compagnia, seguendo le istruzioni sopra riportate. Per qualunque chiarimento, potrà contattare Chiara Assicurazioni S.p.A. al seguente numero verde: CHIARA ASSICURAZIONI S.P.A. Una Società del Gruppo Chiara Assicurazioni S.p.A. Via G. B.Cassinis, MILANO PEC: chiaraassicurazionipec@postacert.cedacri.it - Cap. Soc. Euro ,00 i.v. CF. P.IVA e Reg. Imprese Milano , REA n Tel Fax Impr. Autor. all eser. delle Ass. sui Danni con Provv. ISVAP N del 26/10/2006 G.U. N. 256 del 3/11/2006 Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia Società con Socio Unico Iscr. Albo Imprese di Ass. al n Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d ordine 031.

4 La tua Assicurazione svizzera. INFORMATIVA PER L ACCESSO ALL HOME INSURANCE: ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013 Gentile Cliente, la informazione che, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/2010 come modificato dal Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la Sua posizione assicurativa con Helvetia Vita S.p.A., per i contratti stipulati dal 01 Settembre 2013, accedendo via web ad un apposita area riservata. Per poter accedere alla suddetta area, denominata My Helvetia, sarà sufficiente connettersi alla home page del sito internet della Compagnia all indirizzo e selezionare il link denominato My Helvetia Accedi alle informazioni sulle tue polizze. Le informazioni contenute in My Helvetia sono aggiornate e la relativa data è riportata nell area stessa. L'accesso è consentito gratuitamente ad ogni Cliente mediante l utilizzo delle credenziali identificative personali richieste sulla base delle istruzioni presenti all interno dell area medesima in fase di registrazione. Per qualunque chiarimento potrà contattare Helvetia Vita S.p.A. al numero HELVETIA VITA S.p.A. Mod. V/52 Ed. 06/2015 Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. Sede Legale e Operativa Via G. B. Cassinis, Milano Tel Fax PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it Capitale Sociale i.v. Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I R.E.A. n Iscriz. Albo Imprese di Ass. n Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi. n. d'ordine 031 Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia Società con unico Socio Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288)

5 Mutuo Protetto + - NI_APMR014_02 Mutuo Protetto + NOTA INFORMATIVA (La presente Nota Informativa è aggiornata alla data del 30/09/2017) La presente copertura assicurativa la cui sottoscrizione non è posta come condizione obbligatoria all ottenimento di un mutuo immobile o di un credito al consumo prevede l offerta congiunta di una serie di garanzie prestate da due distinte Compagnie di Assicurazione. Per tale ragione la Nota Informativa è suddivisa in due parti, ciascuna riferita ad una Compagnia ed alle garanzie rispettivamente prestate, come riportato nella seguente tabella: Garanzia assicurativa Sezione Assicurazione temporanea in caso di morte A. Protezione del debito Assicurazione per Invalidità permanente totale da infortunio o malattia Assicurazione per Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia Assicurazione per la perdita involontaria dell'impiego/disoccupazione Assicurazione per Ricovero Ospedaliero per Grande Intervento Chirurgico residuo GARANZIE OBBLIGATORIE E SEMPRE OPERANTI B. Protezione della rata del mutuo GARANZIE FACOLTATIVE ATTIVABILI IN BASE ALLA CATEGORIA PROFESSIONALE Compagnia d Assicurazione Helvetia Vita S.p.A. Chiara Assicurazioni S.p.A. Di seguito viene riportato il funzionamento del contratto ad adesione alle polizze collettive stipulate da Banca di Piacenza soc. coop. per azioni (di seguito la Banca) con Chiara Assicurazioni S.p.A. ed Helvetia Vita S.p.A. (di seguito la/le Compagnia/Compagnie). Il suddetto contratto, denominato Mutuo Protetto +, è abbinabile ai Mutui stipulati tra il mutuatario (intestatario, cointestatario o garante del Mutuo) che coincide con l'aderente e l'assicurato della polizza (di seguito Assicurato) e la Banca Contraente delle polizze collettive. GARANZIA IN CASO DI DECESSO La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (oggi IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. L'Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione. La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni: A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Premesso che non è prevista la possibilità di aderire soltanto alla garanzia a copertura del rischio di decesso quale descritta nella presente Nota Informativa, tale garanzia è prestata da Helvetia Vita S.p.A. (di seguito Helvetia Vita), appartenente al Gruppo Assicurativo Helvetia, con sede legale e operativa a Milano in Via G. B. Cassinis 21. Helvetia Vita è stata autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla vita con provvedimento dello ISVAP n del 4 Dicembre 2001 ed è iscritta all Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n , mentre il Gruppo Assicurativo Helvetia è iscritto all Albo dei Gruppi di Imprese di Assicurazione al n Altre informazioni relative ad Helvetia Vita: - Recapito telefonico: Pagina 1 di 15

6 Mutuo Protetto + - NI_APMR014_02 - Numero di fax: Sito internet: - Indirizzo di posta elettronica: operationbanche@helvetia.it - Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): helvetiavita@actaliscertymail.it 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto della Società, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro ,52, di cui Euro ,00 costituiscono la parte relativa al capitale sociale ed Euro ,16 si riferiscono alle riserve patrimoniali. In base a quanto previsto dalla Direttiva Solvency II (Direttiva Quadro 2009/138/UE che riporta i principi fondamentali del nuovo regime e Regolamento 215/35/UE che reca previsione di dettaglio sul nuovo regime e s.m.i.) di seguito si dà evidenza dei nuovi ratio patrimoniali calcolati secondo la Formula Standard in vigore al Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II Al Solvency Capital Requirement (SCR) ,00 Fondi Propri elegibili a copertura dell' SCR ,00 Solvency Capital Ratio 141,92% Minimum Capital Requirement (MCR) ,00 Fondi Propri elegibili a copertura del MCR ,00 MCR Coverage Ratio 295,84% Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR - Solvency Capital Requirement) è il capitale necessario per garantire che una compagnia di assicurazione sia in grado di soddisfare tutti gli impegni esistenti e quelli che si presuppone vengano assunti nei 12 mesi successivi, con una probabilità di almeno il 99,5% (livello di confidenza). Il Solvency Capital Ratio è il risultato in percentuale che si ottiene rapportando i Fondi Propri e l'scr. Il requisito patrimoniale minimo (MCR - Minimum Capital Requirement) è il capitale necessario per garantire che una compagnia di assicurazione sia in grado di soddisfare tutti gli impegni esistenti e quelli che si presuppone vengano assunti nei 12 mesi successivi, con una probabilità di almeno l'85% (livello di confidenza). Il MCR di norma è compreso tra il 25% e il 45% del SCR. L autorità interviene quando il capitale di una compagnia di assicurazione scende sotto l'scr. Non appena il capitale della Compagnia si avvicina al MCR, l intervento dell autorità si fa più intenso. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Mutuo Protetto + è una polizza abbinabile ai Mutui erogati dalle Filiali di Banca di Piacenza e prevede una serie di garanzie alcune attive per tutti gli Assicurati ed altre attivabili in funzione della categoria professionale di appartenenza dell'assicurato sulla base di specifici parametri prestabiliti dal contratto. Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione. La durata del contratto può variare da un minimo di 12 mesi (1 anno) ad un massimo di: 360 mesi (30 anni), in caso di mutuo ipotecario; 120 mesi (10 anni) in caso di mutuo chirografario; entrambi senza possibilità di rinnovo. Qualora la data di erogazione del Mutuo e quella di decorrenza della polizza non dovessero coincidere la scadenza del contratto di assicurazione sarà sempre arrotondata per eccesso per essere espressa in mesi interi, pertanto potrebbe risultare successiva a quella del Mutuo al quale il contratto è collegato. In caso di Mutui di durata flessibile, si precisa che la durata contrattuale della presente garanzia coincide con la durata iniziale del piano di ammortamento. Il contratto prevede una prestazione assicurata in caso di decesso dell'assicurato. Il capitale assicurato iniziale è costituito dalla somma del capitale da assicurare e dell'eventuale premio finanziato; il premio, infatti, può essere finanziato solo in caso di mutuo di nuova erogazione. Non è ammesso il finanziamento parziale del premio. Il capitale da assicurare viene liberamente scelto dall'assicurato in misura pari o inferiore all'importo del Mutuo se di nuova erogazione o al debito residuo in caso di Mutuo già erogato al momento della sottoscrizione della polizza. I limiti di importo del capitale assicurato iniziale per testa assicurato sono: Pagina 2 di 15

7 Mutuo Protetto + - NI_APMR014_02 pari all'importo del Mutuo di nuova erogazione o al debito residuo del Mutuo già erogato con un limite massimo di ,00 (con riferimento a Mutui ipotecari) o ,00 (con riferimento a Mutui chirografari); pari ad un importo inferiore all'importo del Mutuo di nuova erogazione o al debito residuo del Mutuo già erogato con un limite minimo del 50% dell'importo stesso. Resta fermo in ogni caso che il suddetto importo non potrà comunque essere superiore a ,00 (con riferimento a Mutui ipotecari) o ,00 (con riferimento a Mutui chirografari); con riferimento a tutte le coperture collegate a Mutui che siano in essere tra l'assicurato, la Banca e le Compagnie alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Per maggiori informazioni si rinvia all'art. 25 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso in cui il capitale assicurato iniziale sia inferiore all'importo del Mutuo di nuova erogazione o al debito residuo del Mutuo già erogato, il capitale liquidato in caso di decesso dell'assicurato sarà pari al debito residuo del Mutuo alla data del decesso moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato iniziale e l'importo del Mutuo se di nuova erogazione o del debito residuo del Mutuo se già erogato al momento della sottoscrizione della polizza. Si segnala che il contratto, in alcuni specifici casi, prevede esclusioni e limitazioni della presente garanzia, secondo le modalità e nei limiti previsti dagli artt. 25, 26 e 28 delle Condizioni di Assicurazione. Se al momento della sottoscrizione del contratto l'assicurato non si è sottoposto a visita medica, infatti, sarà applicato un periodo di carenza, per i cui dettagli si rimanda all' art. 25 delle Condizioni di Assicurazione. In tale periodo, pertanto, la garanzia in caso di decesso dell'assicurato non sarà pienamente operante. Si evidenzia la necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla sottoscrizione del Questionario Tecnico Assuntivo o alla compilazione del Rapporto di Visita Medica; per conoscere i casi in cui è prevista la compilazione della suddetta documentazione si rimanda all art. 6 delle Condizioni di Assicurazione e si raccomanda la necessità di rispondere in maniera precisa, veritiera e completa alle domande in esso previste. In caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza contrattuale, nessuna prestazione è prevista a carico di Helvetia Vita ed il premio pagato resta acquisito dalla Compagnia stessa. 4. Premi La presente garanzia assicurata viene prestata a fronte del pagamento di un premio unico ed anticipato, il cui ammontare viene determinato in funzione: del capitale assicurato iniziale; dei cluster relativi alla durata contrattuale/mutuo come di seguito riportati: Durata in mesi del Mutuo Fino a dello stato di salute e delle attività professionali svolte dall Assicurato. Nel caso in cui dal Questionario Tecnico Assuntivo o dagli eventuali accertamenti sanitari emergano patologie di rilievo, Helvetia Vita si riserva la facoltà di stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio - che prevedano l applicazione di eventuali sovrappremi o l esclusione di specifici rischi - ovvero rifiutare l assunzione del rischio. Il pagamento del premio avviene al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione - su autorizzazione dell Assicurato - tramite addebito sul conto corrente dell Assicurato stesso e, per il tramite della Banca, corrispondente accredito sul conto corrente di: Helvetia Vita S.p.A. per la quota parte relativa alla garanzia in caso di decesso (premio vita); Chiara Assicurazioni S.p.A. per la quota parte del suddetto premio relativa alle restanti garanzie assicurate attivate (premio danni). Gli oneri economici connessi al servizio assicurativo sono ad esclusivo carico dell'assicurato. In caso di Mutuo di nuova erogazione il premio può essere anche finanziato, su esplicita richiesta dell'assicurato. L'importo del premio, in tale caso, viene aggiunto all'importo del Mutuo e viene prelevato totalmente dal Mutuo erogato. Pagina 3 di 15

8 Mutuo Protetto + - NI_APMR014_02 Anche in questo caso gli oneri economici connessi al servizio assicurativo sono ad esclusivo carico dell'assicurato, che è obbligato, pertanto, a rimborsare alla Banca l'importo del premio corrisposto alle Compagnie. È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate. Di seguito si riportano i costi applicati al premio vita, unitamente all indicazione della relativa quota parte percepita in media dalla Banca, espressa sia in valore assoluto che in percentuale. COSTO % DEL PREMIO (indipendente dalla durata del Mutuo) QUOTA PARTE DEL COSTO PERCEPITA IN MEDIA DALLA BANCA % DEL COSTO EURO (*) 52,50% 85,71% 1.558,36 (*) Tale valore è stato calcolato sulla base di una durata media (cioè rappresentativa del portafoglio di polizze della Compagnia) pari a 204 mesi (17 anni), un capitale assicurato medio di Euro a cui corrisponde un premio di 3.463,20 Euro. Si precisa che in caso di estinzione totale/parziale anticipata o trasferimento del Mutuo, Helvetia Vita provvede a restituire all Assicurato la quota parte di premio non goduto determinata sulla base di quanto previsto all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione. In alternativa Helvetia Vita, su espressa richiesta dell Assicurato, mantiene la copertura assicurativa in vigore alle condizioni e fino alla scadenza contrattuale originarie. Nei casi nei quali l'assicurato chieda che l'estinzione parziale abbia effetto esclusivamente con riferimento alla durata del Mutuo e non all'ammontare del debito residuo, non è invece dovuto il rimborso della parte di premio pagato e non goduto, in quanto le coperture assicurative saranno comunque prestate fino alla scadenza originaria del Mutuo stesso. Per maggiori dettagli sui criteri e le modalità di rimborso si rinvia agli artt. 4 e 26 delle Condizioni di Assicurazione. C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E SUL REGIME FISCALE 5. Costi gravanti direttamente sull Assicurato Costi gravanti sul premio Spese di emissione Caricamento in % del premio Non previste 52,50% Quota parte della voce di costo percepita in media dall Intermediario/Contraente 85,71% Ai fini della valutazione del rischio per la garanzia in caso di Decesso si riportano di seguito le modalità assuntive previste dal prodotto. Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. CAPITALE ASSICURATO INIZIALE (da intendere come somma del capitale assicurato iniziale relativo al contratto e dei capitali di tutte le polizze con MODALITA' ASSUNTIVE garanzia in caso di decesso aventi il medesimo Assicurato che siano già in vigore ed in corso di emissione presso Helvetia Vita già Chiara Vita) Obbligo di compilazione e sottoscrizione del Fino a ,00 Euro Questionario Tecnico Assuntivo. Maggiore di ,00 Euro Obbligo di compilazione e sottoscrizione del Questionario Tecnico Assuntivo e sottoposizione ad accertamenti sanitari definiti in funzione dell'età dell'assicurato al momento di sottoscrizione. Si precisa che, indipendentemente dai casi sopra indicati, l'assicurato ha la facoltà di chiedere di esser sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute al fine dell eliminazione del periodo di carenza. In qualunque caso, il costo degli accertamenti sanitari è a totale carico dell Assicurato stesso e non è quantificabile a priori in quanto dipende dalla tariffa applicata dalla struttura medica liberamente prescelta da parte dell Assicurato. Pagina 4 di 15

9 Mutuo Protetto + - NI_APMR014_02 6. Sconti In relazione alla presente polizza non sono previsti sconti. 7. Regime Fiscale Imposta sui premi I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. Detraibilità fiscale dei premi Sul premio unico corrisposto per le assicurazioni sulla vita di puro rischio viene annualmente riconosciuta una detrazione dall imposta sul reddito delle persone fisiche alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Tassazione delle somme assicurate Le somme liquidate in caso di decesso dell'assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale. ***** Laddove nel corso della durata contrattuale l'assicurato trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro dell Unione Europea, lo stesso è tenuto a darne comunicazione ad Helvetia Vita S.p.A tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dall avvenuto trasferimento. Quanto sopra al fine di consentire alla Compagnia di effettuare gli adempimenti relativi all applicazione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali gravanti sui premi eventualmente previsti in altri stati dell Unione Europea. Resta inteso che, nel caso in cui l'assicurato non effettui la suddetta comunicazione nei termini sopra riportati, sarà tenuto a rimborsare alla Compagnia quanto la stessa sia stata eventualmente chiamata a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio rimborsi dovuti per effetto di contestazioni mosse dall'amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza). In ogni caso, l'assicurato è tenuto ad avvisare tempestivamente la Compagnia in relazione ad ogni eventuale cambio della propria residenza. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore ed all interpretazione prevalente delle medesime alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore modifica normativa di carattere fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del presente contratto. E' opportuno verificare, in ogni caso, la normativa vigente al momento della dichiarazione dei redditi. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. Modalità di perfezionamento del contratto La modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza della garanzia assicurativa caso morte sono disciplinate agli articoli 4 e 5 delle Condizioni di Assicurazione. 9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi In ragione del fatto che il presente contratto prevede il pagamento del premio in un unica soluzione, non è configurabile un ipotesi di risoluzione per sospensione del pagamento dei premi. 10. Riscatto e riduzione La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto dall assicurazione e non riconosce un valore di riduzione. 11. Revoca della proposta Il diritto di revoca non è previsto in quanto la sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte dall'assicurato comporta la conclusione contestuale del contratto, a condizione che l Assicurato provvede contestualmente al pagamento del premio pattuito. 12. Diritto di recesso L Assicurato può recedere dal contratto entro 60 giorni dal giorno in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alle Compagnie tramite raccomandata A/R. In tal caso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, Helvetia Vita rimborsa all Assicurato il premio corrisposto per la presente garanzia, quantificato nel Modulo di Adesione. In alternativa alla modalità di rimborso sopra indicata, qualora il premio relativo alla copertura assicurativa sia stato finanziato, il rimborso del premio potrà essere effettuato, su richiesta dell'aderente, mediante la riduzione della rata del Finanziamento. Pagina 5 di 15

10 Mutuo Protetto + - NI_APMR014_02 L esercizio del diritto di recesso libera l Assicurato e Helvetia Vita da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso. 13. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione In caso di decesso dell Assicurato, gli aventi diritto devono dare avviso scritto a Helvetia Vita tramite lettera raccomandata A/R o presentando richiesta scritta presso una filiale della Banca, allegando la documentazione descritta all Art. 25 delle Condizioni di Assicurazione. Helvetia Vita esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione necessaria (ovvero dalla data di ricevimento presso una filiale della Banca distributrice il prodotto, se anteriore). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui Helvetia Vita è entrata in possesso della documentazione completa. Si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (prescrizione). Qualora gli aventi diritto omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 14. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l applicazione di una diversa legislazione; al verificarsi dell esigenza la Compagnia proporrà quella da applicare, fermo restando che su tale designazione prevalgono comune le norme imperative di diritto italiano. 15. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un altra lingua. 16. Reclami Eventuali informazioni o richieste di invio documentazione possono essere inoltrati per iscritto a Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa Canale Banche, Via G.B. Cassinis Milano (MI). Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Helvetia Vita S.p.A. Ufficio Reclami, Via G.B. Cassinis Milano; Fax: Indirizzo di posta elettronica: reclami@helvetia.it. In questo caso la Compagnia fornisce riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Nel caso in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni previsti dalla normativa vigente, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia: per questioni inerenti al contratto o attinenti la trasparenza informativa, all IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, fax / In particolare possono essere presentati all IVASS: i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relativi alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta totale o parziale, ma in ogni caso ritenuta non soddisfacente. I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo eventualmente presentato alla Compagnia e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; Pagina 6 di 15

11 Mutuo Protetto + - NI_APMR014_02 ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'ivass, si rinvia alla Sezione Reclami del sito della Compagnia Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: per ulteriori questioni, alle altre Autorità amministrative competenti. Prima di interessare l'autorità Giudiziaria, è inoltre possibile far ricorso a modalità alternative per la soluzione delle controversie e, in particolare, l'esponente ha: la facoltà di avvalersi della Negoziazione assistita, regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, mediante invio, tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione; l'obbligo qualora non intendesse avvalersi della negoziazione assistita o il ricorso alla negoziazione stessa non lo abbia pienamente soddisfatto di attivare il procedimento della Mediazione Obbligatoria, istituto che prevede l'intervento di un terzo imparziale (mediatore), finalizzato ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 04 marzo 2010 n. 28. Tramite il sito internet della Compagnia ( è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure. Resta in ogni caso salva la facoltà del Contraente di adire l'autorità Giudiziaria, in capo a cui permane la competenza esclusiva in relazione a tutte le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni. 17. Informativa in corso di contratto Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative Helvetia Vita rimanda al proprio sito internet alla sezione Bancassicurazione. 18. Comunicazioni dell'assicurato alla Compagnia Ai sensi dell'art del Codice Civile, l'assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione alla Compagnia qualora nel corso della durata contrattuale intervengano modifiche relative all'attività lavorativa dell'assicurato stesso (con particolare rilevanza per quelle riportate all'art. 28 delle Condizioni di Assicurazione). Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. Laddove nel corso della durata contrattuale l Assicurato trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro dell Unione Europea, lo stesso è tenuto a darne comunicazione ad Helvetia Vita tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dall avvenuto trasferimento, ai sensi dell Art. 22 delle Condizioni di Assicurazione. L'Assicurato dovrà inoltre dichiarare alla Compagnia, per ogni singola operazione posta in essere sul contratto successiva al versamento di sottoscrizione, se la stessa sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della sottoscrizione del modulo di adesione e fornire tutti i dati necessari per la loro identificazione. 19. Conflitto di interessi Alla data di redazione della presente Nota informativa non sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di altre Compagnie del Gruppo. In ogni caso, qualora in futuro dovessero presentarsi situazioni di conflitto di interessi, Helvetia Vita si impegna ad operare in modo da non recare alcun pregiudizio agli Assicurati ed ottenere il migliore risultato possibile per gli stessi, indipendentemente da tali conflitti con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni poste in essere. In particolare, si segnala che Helvetia Vita è dotata di procedure interne che prevedono il monitoraggio e la gestione di potenziali situazioni di conflitti di interesse che potrebbero insorgere con l Assicurato. *** Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. L Amministratore Delegato Fabio Carniol Pagina 7 di 15

12 Mutuo Protetto + - NI_APMR014_02 NOTA INFORMATIVA GARANZIE INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA, PERDITA IMPIEGO, RICOVERO OSPEDALIERO PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS (già ISVAP). L aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Premesso che non è prevista la possibilità di aderire soltanto alle garanzie descritte nella presente Nota Informativa, tali garanzie sono prestate da CHIARA ASSICURAZIONI S.p.A. (di seguito Chiara Assicurazioni), Compagnia di assicurazioni che fa parte del Gruppo Helvetia, iscritto all Albo dei Gruppi di imprese di assicurazione al n Sede legale in Via G. B. Cassinis, Milano. Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di assicurazione al n Numero di telefono: numero di fax: sito internet: Indirizzo di posta elettronica: infochiaraassicurazioni@chiaraassicurazioni.it Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): chiaraassicurazionipec@postacert.cedacri.it Chiara Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n 2470 del 26 ottobre 2006, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n 256 del 3 novembre Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Al 31 dicembre 2016 il Patrimonio Netto della Compagnia ammonta a 20,579 milioni di euro; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta a 12,411 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta 4,952 milioni di euro. In base alla normativa Solvency II la Compagnia presenta, alla data suindicata, i seguenti dati di solvibilità: - Solvency Capital Requirement (SCR): 20,696 milioni di euro; - Fondi Propri: 24,117 milioni di euro; - Solvency Capital Ratio: 116,53%. ll "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto, di durata poliennale, non prevede il tacito rinnovo per le garanzie a protezione del debito residuo ed ha durata massima pari a: 1) Garanzie relative alla Sezione "Protezione del debito residuo": 360 mesi (30 anni) per Mutui ipotecari, 120 mesi (10 anni) per Mutui chirografari; 2) Garanzie relative alla Sezione "Protezione della rata del mutuo": 120 mesi (10 anni), fatta salva, in caso di Mutui ipotecari di durata superiore a 120 mesi, la facoltà di prosecuzione annuale a tacito rinnovo. Le sole garanzie danni di cui al punto 2), prestate da Chiara Assicurazioni S.p.A, allo scadere del 120 mese, qualora abbinata ad un mutuo di durata superiore ai 120 mesi, si rinnoveranno tacitamente di anno in anno, senza necessità di preavviso e comunque non oltre la durata massima stabilita per le altre garanzie e previa applicazione del premio di rinnovo annuale che sarà costante per ciascun rinnovo. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione. La durata minima del contratto di assicurazioni è pari a 12 mesi (1 anno). 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni Il contratto di assicurazione stipulato, nei modi e nei termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione, offre all assicurato le seguenti garanzie: Sezione Protezione del Debito Residuo obbligatoria Indennizza il debito residuo risultante al momento del sinistro in caso di: Pagina 8 di 15

13 Mutuo Protetto + - NI_APMR014_02 - Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60% a seguito di infortunio o malattia (garanzia sempre valida per tutti gli Assicurati) Per maggiori dettagli si rimanda agli art. 32 e 40 delle Condizioni di Assicurazione. Sezione Protezione della Rata del Mutuo facoltativa Indennizza un determinato numero di rate del mutuo in caso di: - Inabilità Totale Temporanea da infortunio o malattia (garanzia attivabile solo per i Lavoratori autonomi) - Perdita involontaria dell impiego (garanzia attivabile solo per i Lavoratori Dipendenti di Ente privato) - Ricovero ospedaliero per Grande Intervento Chirurgico (garanzia sempre attivabile per Non Lavoratori, Lavoratori Dipendenti di Ente pubblico. Attivabile congiuntamente alla garanzia "Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia" per Lavoratori autonomi e attivabile in aggiunta alla garanzia "Perdita impiego" per Lavoratori Dipendenti di Ente privato). Per maggiori dettagli si rimanda agli articoli 52, 63 e 69 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento della prestazione/indennizzo; si rinvia agli artt. 2, 8, 38, 39, 40, 41, 46, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 66, 70 e 71 delle Condizioni di Assicurazione per aspetti di maggior dettaglio. AVVERTENZA: il contratto prevede la presenza di franchigie e massimali; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 2, 57, 64 delle Condizioni di Assicurazione. Per franchigia si intende quella parte di danno che resta a carico dell'assicurato. Per franchigia assoluta si intende quella parte di danno che resta sempre a carico dell'assicurato; si distingue dalla franchigia relativa che rappresenta un limite, superato il quale il danno è risarcito per intero. A titolo esemplificativo: Sezione Protezione del Debito Residuo Per la garanzia Invalidità Permanente non viene corrisposta alcuna indennità se l invalidità accertata è inferiore al 60%, per le invalidità pari o superiori al 60% viene liquidata la somma assicurata, corrispondente al debito residuo in linea capitale al momento del sinistro, secondo il Piano di ammortamento iniziale. Esempio di franchigia relativa: Grado Invalidità Permanente Somma Assicurata Prestazione erogata accertato 55% % Prestazioni in caso di assicurazione di un importo inferiore all importo del mutuo erogato (sottoassicurazione) Nel caso in cui la Somma Assicurata sia inferiore all importo erogato, la prestazione liquidata in caso di sinistro di Invalidità Permanente Totale sarà pari al debito residuo del mutuo alla data dell evento moltiplicato per il rapporto tra la Somma Assicurata e l ammontare iniziale del mutuo erogato (percentuale indicata nel modulo di polizza). Per le garanzie Inabilità Temporanea, Perdita Impiego, Ricovero Ospedaliero per Grande Intervento Chirurgico, la rata di rimborso indicata in polizza è già determinata in funzione della Somma Assicurata e rappresenta quindi l'indennizzo convenuto. Sezione Protezione della Rata del Mutuo Sulle garanzie Inabilità Temporanea Totale e Perdita Impiego è operante una franchigia assoluta di 30 giorni, ovvero il sinistro è indennizzabile, rispettivamente, solo dopo i primi 30 giorni consecutivi di inabilità o di perdita dell impiego. Esempio di franchigia assoluta: Inabilità Totale accertata/ Perdita di Impiego Franchigia 90 gg 30 gg Prestazione erogata 90 gg 30 gg = 60 gg = 2 rate mensili del Mutuo se entrambi scadenti nei 60 gg Pagina 9 di 15

14 Mutuo Protetto + - NI_APMR014_02 Massimale Con riferimento alle garanzie Inabilità Temporanea Totale per infortunio o malattia e Perdita Impiego, il numero massimo di pagamenti mensili è di 12 indennizzi per singolo sinistro per Mutui chirografari e di 15 indennizzi per ciascun sinistro per i Mutui ipotecari. Per le stesse garanzie, è previsto un massimo di 60 indennizzi nel corso dell'intera durata del periodo di Assicurazione. A titolo esemplificativo: Per singolo sinistro Giornate di Inabilità Temporanea Totale/Perdita Impiego 420 (pari a 14 mesi) 510 (pari a 17 mesi) Prestazione Erogata 12 rate mensili per Prestiti e Mutui Chirografari; 15 rate mensili per Mutui Ipotecari se tutte scadenti nei 15 mesi 12 rate mensili per Prestiti e Mutui Chirografari; 15 rate mensili per Mutui Ipotecari Per l'intero periodo di assicurazione Totale Sinistri Prest.ne Sinistro n.1 Prest.ne Sinistro n.2 Prest.ne Sinistro n.3 Prest.ne Sinistro n.4 Prest.ne Massima erogabile Sinistro n.5 5 rate mensili Totale Rate Mensili Erogate 5 14 rate mensili 15 rate mensili 15 rate mensili 11 rate mensili 60 rate mensili 4. Periodi di carenza contrattuali AVVERTENZA: Il contratto prevede la presenza di periodi di carenza contrattuali. Per carenza si intende il periodo durante il quale le garanzie del contratto non sono efficaci, ovvero il numero di giorni a far data dalla decorrenza della polizza durante i quali la garanzia non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurata. Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 40, 56, 63 e 69 delle Condizioni di Assicurazione. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la stessa cessazione delle coperture, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. Si rinvia all art. 15 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli. AVVERTENZA: È prevista la compilazione di un questionario tecnico-sanitario. Si ricorda la necessità di verificare che le risposte alle domande del questionario siano esatte e corrispondano al vero. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione AVVERTENZA: l'assicurato deve dare comunicazione per iscritto alla Compagnia di ogni circostanza rilevante che determini l aggravamento o la diminuzione del rischio intendendo per circostanze rilevanti quelle che se fossero sussistite al momento della stipula del contratto Chiara non avrebbe prestato l assicurazione o l avrebbe prestata a un premio differente, cioè quelle che modificano il rischio tenuto conto dell evento assicurato. L'Assicurato deve dare comunicazione per iscritto alla Compagnia in caso di variazione della professione esercitata dall'assicurato. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di adeguamento del contratto alla nuova professione ed alla prestazione assicurativa ad essa correlata Si rinvia all art. 8 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli. 7. Premi A fronte delle garanzie previste dalla presente assicurazione è dovuto a Chiara Assicurazioni S.p.A un premio unico anticipato il cui importo è funzione della durata del mutuo (durata residua in caso di mutui in essere) e Pagina 10 di 15

15 Mutuo Protetto + - NI_APMR014_02 delle garanzie attivate. Per i Mutui di durata superiore ai 10 anni e qualora siano state attivate anche le garanzie a "Protezione della rata del mutuo" per queste è prevista la corresponsione di un premio unico per i primi 10 anni di durata della copertura assicurativa, dal termine del 10 anno le garanzie a "Protezione della rata" proseguono annualmente a tacito rinnovo. Il pagamento del premio avviene al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione - su autorizzazione dell Assicurato - tramite addebito sul conto corrente dell Assicurato stesso e, per il tramite della Banca, corrispondente accredito sul conto corrente di Chiara Assicurazioni S.p.A. per la quota parte del suddetto premio relativa alle restanti garanzie assicurate attivate (premio danni). Il premio di rinnovo per le garanzie a "Protezione della rata" è già indicato al momento della sottoscrizione del Contratto e indicato nel modulo di adesione. Il premio verrà addebitato sul conto corrente dell Assicurato stesso. Gli oneri economici connessi al servizio assicurativo sono ad esclusivo carico dell'assicurato. In caso di mutuo di nuova erogazione il premio può essere anche finanziato, su esplicita richiesta dell'assicurato. L'importo del premio, in tale caso, viene aggiunto all'importo del mutuo e viene prelevato totalmente dal mutuo erogato. Anche in questo caso gli oneri economici connessi al servizio assicurativo sono ad esclusivo carico dell'assicurato, che è obbligato, pertanto, a rimborsare alla Banca l'importo del premio corrisposto alle Compagnie. È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate. Nel caso in cui dal Questionario Tecnico Assuntivo o dagli eventuali accertamenti sanitari emergano patologie di rilievo, Chiara Assicurazioni si riserva la facoltà di stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio - che prevedano l applicazione di eventuali sovrappremi o l esclusione di specifici rischi - ovvero rifiutare l assunzione del rischio. Di seguito si riportano i costi applicati da Chiara Assicurazioni alla componente di premio relativa alle garanzie Invalidità Permanente Totale da infortunio o malattia, Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia, Perdita Impiego e Ricovero Ospedaliero per Grande Intervento Chirurgico, unitamente all indicazione della quota parte di premio percepita dall intermediario-contraente, espressa in valore percentuale del premio (imponibile) di tariffa. VOCE ALIQUOTA DEL PREMIO (IMPONIBILE) DI TARIFFA Spese di emissione Non previste Caricamento 60,00% Quota percepita dall intermediario-contraente 45,00% ESEMPLIFICAZIONE - CHIARA ASSICURAZIONI Esempio di commissione percepita dall Intermediario/Contraente: Premio Imponibile Commissione = 45,00% 1.000,00 450,00 AVVERTENZA: si precisa che in caso di estinzione totale/parziale anticipata o trasferimento del Mutuo, Chiara Assicurazioni provvede a restituire all Assicurato la quota parte di premio non goduto determinato sulla base di quanto previsto all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione. In alternativa Chiara Assicurazioni, su espressa richiesta dell Assicurato, mantiene la copertura assicurativa in vigore alle condizioni e fino alla scadenza contrattuale originarie. Nei casi nei quali l'assicurato chieda che l'estinzione parziale abbia effetto esclusivamente con riferimento alla durata del Mutuo e non all'ammontare del debito residuo, non è invece dovuto il rimborso della parte di premio pagato e non goduto, in quanto le coperture assicurative saranno comunque prestate fino alla scadenza originaria del Mutuo stesso. Per maggiori dettagli sui criteri e le modalità di rimborso si rinvia all art. 4 delle Condizioni di Assicurazione. Pagina 11 di 15

16 Mutuo Protetto + - NI_APMR014_02 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il presente contratto non prevede alcun meccanismo di adeguamento del premio o delle somme assicurate. 9. Rivalse AVVERTENZA: la polizza non prevede in nessun caso la presenza di rivalse, intendendo per rivalsa la possibilità per l Assicuratore (Chiara Assicurazioni) di rivalersi verso i terzi responsabili del danno, una volta che questo è stato liquidato. Per maggiori dettagli si rimanda all art. 18 delle Condizioni di Assicurazione. 10. Diritto di recesso L Assicurato può recedere dall Assicurazione entro 60 giorni dal giorno in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Compagnia tramite raccomandata A/R. In tal caso, la Compagnia rimborsa all Assicurato il Premio pagato al netto dell eventuale imposta. La Compagnia è tenuta al rimborso del premio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L esercizio del diritto di recesso libera l Assicurato e la Compagnia da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso. Se il contratto supera i 5 anni, l Aderente/Assicurato trascorso il quinquennio, può esercitare annualmente la facoltà di recesso a partire dal quinto anno, senza oneri, con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, ai sensi dell art Codice Civile. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all art. 20 delle Condizioni di Assicurazione. 11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dall Assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere ai sensi e per gli effetti di cui all Art c.c., secondo comma. 12. Legge applicabile al contratto In base all art.180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana. Le Parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e fatta salva in ogni caso la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. 13. Regime fiscale Imposta sui premi I premi relativi alle seguenti prestazioni assicurative danni (Invalidità Permanente Totale da infortunio o malattia, Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia, Perdita Impiego, Ricovero Ospedaliero per Grande Intervento Chirurgico), al momento della stipulazione del presente contratto, sono soggetti ad una aliquota d imposta pari al 2,5% del premio imponibile. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: La data di insorgenza del Sinistro è quella in cui si è verificato l Infortunio o, per la garanzia Invalidità permanente da Malattia, quella della denuncia della malattia. Relativamente alle garanzie previste dalla presente polizza si segnala l esistenza di specifiche modalità e termini per la denuncia del sinistro. AVVERTENZA: con riferimento all art del Codice Civile Avviso all assicuratore in caso di sinistro si precisa che il Contraente o l Assicurato o i suoi aventi diritto devono dare avviso del sinistro alla Compagnia - per le garanzie Invalidità permanente totale da infortunio o malattia entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato oppure dal momento in cui l Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità e comunque entro due anni dal verificarsi dell'infortunio - per le garanzie di cui alla Sezione B Protezione della rata del mutuo, i termini per la denuncia del sinistro sono fissati in 60 giorni. La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto alla sede della Compagnia secondo le modalità descritte nelle sezioni delle Condizioni di Assicurazione che regolano la denuncia e la gestione del sinistro. Sinistri Invalidità Permanente da Infortunio Per gli infortuni dove sono prevedibili postumi, la Compagnia informa l Assicurato che la visita di Pagina 12 di 15

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