Legislazione sanitaria in Puglia
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1 nicola ciavarella Legislazione sanitaria in Puglia Volume IV Raccolta delle più importanti leggi e regolamenti sanitari regionali anni
2 NICOLA CIAVARELLA Laureato in Medicina, 62 anni, inizia la carriera professionale nell area Igiene e Sanità Pubblica occupandosi di Organizzazione e Programmazione Sanitaria presso il Servizio di Gestione dei Presidi e del Coordinamento Sanitario dell ex ASL FG8. Passa poi nella Direzione Sanitaria degli OO.RR. di Foggia e nella Direzione Sanitaria Aziendale dell ex ASL FG3. Lascia la Sanità pubblica nel 2002 per occuparsi di Sanità privata. Esperto di politica, organizzazione ed economia sanitaria, componente direttivo ANMDO PUGLIA (Associazione Nazionale Medici Direzione Ospedaliera) e socio fondatore dello SIHRMA (Società Italiana Healtcare Risk Manager). Consigliere Ordine dei Medici Provincia di Foggia Ha partecipato a numerosi congressi e aggiornamenti ed è autore di diverse pubblicazioni. Attualmente è Direttore Sanitario di Casa di cura accreditata.
3 INDICE LEGGI REGIONALI pag. 1 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 2 pag. 2 Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche. LEGGE REGIONALE 15 luglio 2014, n. 30 pag. 14 Modifiche e integrazione all articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali). LEGGE REGIONALE 1 agosto 2014, n. 33 pag. 15 Introduzione di sperimentazione di medicinali da cannabinoidi attraverso la promozione di progetti pilota LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2014, n. 40 pag. 17 Disposizioni per la tutela delle donne affette dall endometriosi. LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2014, n. 43 pag. 21 Norme in materia di costituzione, composizione e funzionamento del Collegio di direzione delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale ai sensi degli articoli 3, comma 1- quater e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2014, n. 42 pag. 25 Modifica all articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2014, n. 5 (Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale) LEGGE REGIONALE 7 aprile 2015, n. 14 pag. 27 Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse. LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015, n. 22 pag. 33 Integrazione alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia). LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015, n. 20 pag. 37 Norme in materia di composizione dei collegi sindacali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.
4 LEGGE REGIONALE 19 novembre 2015, n. 34 pag. 38 Modifiche all articolo 1, comma 2 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 20 (Norme in materia di composizione dei Collegi sindacali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale). REGOLAMENTI REGIONALI pag. 39 REGOLAMENTO REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 2 pag. 40 Strutture autorizzate all applicazione delle tecniche per la Procreazione Medicalmente Assistita (Centri PMA): fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione ed all esercizio, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici. REGOLAMENTO REGIONALE 10 marzo 2014, n. 4 pag. 60 Regolamento regionale per la costituzione ed il funzionamento dei Comitati Consultivi Misti (C.C.M.) delle Aziende Sanitarie della Puglia. REGOLAMENTO REGIONALE 9 aprile 2014, n. 7 pag. 70 Semplificazioni in materia di rilascio di certificazioni di idoneità all attività sportiva agonistica -Integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n.26 (Interventi in materia sanitaria). L.R. n.18 del 19 luglio REGOLAMENTO REGIONALE 5 maggio 2014, n. 10 pag. 80 Abrogazione Art. 1 del R.R. 28 dicembre 2012 n Rideterminazione, rimodulazione e qualificazione del fabbisogno dei posti letto accreditati ed autorizzati rientranti nella rete ospedaliera privata accreditata. REGOLAMENTO REGIONALE 8 luglio 2014, n. 14 pag. 82 Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l autorizzazione alla realizzazione ed all esercizio e per l accreditamento. Fabbisogno. REGOLAMENTO REGIONALE 30 settembre 2014, n.18 pag. 94 Requisiti strutturali ed organizzativi per l autorizzazione alla realizzazione, all esercizio e per l accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale. REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015, n. 8 pag. 99 Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d affezione. REGOLAMENTO REGIONALE 7 aprile 2015, n. 11 pag. 134 Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i..
5 REGOLAMENTO REGIONALE 16 aprile 2015, n. 12 pag. 171 Regolamento regionale Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste: fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all esercizio, accreditamento, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2015, n. 14 pag. 244 Regolamento per la definizione dei criteri per il riordino della rete Ospedaliera della Regione Puglia e dei modelli di riconversione dell assistenza ospedaliera in applicazione dell Intesa Stato-Regioni 10 luglio Patto per la Salute
6 I Parte LEGGI REGIONALI (Legislazione sanitaria in Puglia Raccolta delle più importanti leggi sanitarie regionali) anni nicola ciavarella Pagina 1
7 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 2 Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 Finalità 1. La Regione Puglia, nel rispetto delle proprie competenze e dei limiti derivanti dalla legislazione statale, riconosce il diritto del cittadino all utilizzo di medicinali e preparati galenici magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi, di seguito denominati farmaci cannabinoidi, per finalità terapeutiche e ne disciplina l accesso, fatti salvi i principi dell autonomia e responsabilità del medico nella scelta terapeutica. Art. 2 Modalità di prescrizione 1. I farmaci cannabinoidi, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, emanati con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 e s.m.i., sono prescritti dal medico specialista del Servizio sanitario regionale (SSR) e dal medico di medicina generale del SSR, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista del SSR, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente sulle modalità di redazione delle prescrizioni mediche. nicola ciavarella Pagina 2
8 Art. 3 Modalità di somministrazione e acquisto 1. L inizio del trattamento può avvenire: a. in ambito ospedaliero pubblico o privato accreditato; b. in ambito domiciliare. 2. Nel caso in cui il trattamento avvenga in ambito ospedaliero pubblico o privato accreditato, compresi day hospital e ambulatori, i farmaci di cui all articolo 2 sono acquistati, o preparati e forniti, dalla farmacia ospedaliera e posti a carico del SSR, anche nel caso del prolungamento della cura dopo la dimissione del paziente. In quest ultimo caso, il paziente deve presentare alla farmacia ospedaliera, secondo normativa vigente, una nuova ricetta redatta dal medico ospedaliero che lo ha in cura. 3. Nel caso in cui il trattamento sia avviato in ambito domiciliare, il medico di medicina generale prescrive la terapia su ricetta del SSR, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista. Ai fini della fornitura del farmaco cannabinoide, il paziente o suo delegato: a. nel caso di farmaci importati, deve rivolgersi obbligatoriamente al farmacista del servizio pubblico, il quale consegna direttamente i farmaci cannabinoidi al medico o al paziente, dietro pagamento del solo prezzo di costo richiesto dal produttore e delle spese accessorie riportate nella fattura estera; b. nel caso di farmaci autorizzati all immissione in commercio sul territorio nazionale, può rivolgersi al farmacista del servizio pubblico con oneri a carico del SSR oppure al farmacista privato convenzionato con oneri a proprio carico. 4. Il medico e il paziente, o suo delegato, sono autorizzati a trasportare farmaci cannabinoidi nella quantità massima indicata nella prescrizione medica necessaria per l effettuazione della terapia domiciliare. La prescrizione deve sempre accompagnare il trasporto del farmaco cannabinoide e, nel caso di trasporto da parte di soggetto delegato, deve riportare il nome del paziente. Art. 4 Compiti di informazione sanitaria 1. La Regione promuove aggiornamenti periodici per gli operatori sanitari interessati, ai fini della diffusione della conoscenza degli ambiti e degli effetti della cura con cannabinoidi. nicola ciavarella Pagina 3
9 Art. 5 Attività di monitoraggio regionale 1. La Regione monitora l andamento del trattamento del dolore cronico, anche per le patologie che utilizzano farmaci cannabinoidi, in ottemperanza alla legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore). Art. 6 Norme finali e transitorie 1. La Giunta regionale emana, con propria deliberazione, gli indirizzi attuativi della presente legge, al fine di garantire l omogeneità nell organizzazione dell erogazione dei farmaci in ambito ospedaliero e in ambito domiciliare, nonché a monitorare il consumo sul territorio regionale dei farmaci cannabinoidi. Art. 7 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le risorse del Fondo sanitario regionale. La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n 7 Statuto della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addì 12 febbraio 2014 VENDOLA Bollettino Ufficiale» Bol. n. 21 del nicola ciavarella Pagina 4
10 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 5 Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE: ART. 1 Ambito di applicazione e definizione 1. La presente legge, al fine di assicurare la regolare funzionalità del Servizio pubblico farmaceutico territoriale a beneficio delle esigenze della collettività, disciplina gli orari di apertura, i turni di servizio, il riposo settimanale, la chiusura per ferie e festività delle farmacie aperte al pubblico nella Regione Puglia. 2. Il Servizio pubblico farmaceutico territoriale viene effettuato: a. a battenti aperti: quando la farmacia è aperta al pubblico, ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali; b. a battenti chiusi: quando la farmacia è chiusa, con farmacista di guardia all interno. In tal caso i battenti dell esercizio farmaceutico devono avere opportune aperture o sportelli, in modo da consentire, oltre la sicurezza del farmacista, idoneo e facile accesso dei richiedenti la prestazione, nonché possibilità di colloquio col farmacista; c. a chiamata: quando all esterno della farmacia il farmacista indica il recapito telefonico dove può essere prontamente reperito. 3. Si deve intendere per chiamata quella formulata dal cittadino che sia fornito di ricetta dichiarata urgente dal medico o redatta dalla guardia medica. 4. La farmacia aperta per turno di servizio, sia obbligatorio che volontario, deve avere un insegna illuminata nelle ore serali e notturne, nonché strumenti facilmente azionabili e alla portata comune di avvertimento e di chiamata del farmacista di guardia. 5. Le insegne luminose delle farmacie non in servizio devono rimanere spente. nicola ciavarella Pagina 5
11 6. Ai fini della presente legge sono obbligatori i seguenti orari e turni di servizio: a. orario diurno nei giorni feriali di cui all articolo 2; b. i turni svolti dalle farmacie per il servizio durante l intervallo pomeridiano di cui all articolo 3; c. i turni svolti per servizio la domenica e i giorni festivi di cui all articolo 4; d. i turni svolti dalle farmacie per il servizio notturno di cui all articolo I turni di servizio di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 vengono stabiliti nell ambito dei singoli comuni e dei quartieri o dei bacini di utenza dall Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, e trasmessi alle Aziende sanitarie locali (ASL) per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, ai comuni interessati. 8. Per bacino di utenza si intende l insieme di comuni distanti tra loro non oltre quindici chilometri. 9. Gli ordini provinciali dei farmacisti disciplinano, laddove ricorrano le necessità, il servizio tra comuni limitrofi, in maniera da consentire alle farmacie uniche e rurali di fruire dei turni di servizio. Art. 2 Orario diurno 1. Nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, il servizio diurno viene effettuato in due periodi, suddivisi da un intervallo pomeridiano, e precisamente dalle ore otto e trenta alle ore tredici e dalle ore sedici e trenta alle ore venti. 2. Nell ambito del periodo estivo, dal 21 giugno al 21 settembre, il servizio diurno pomeridiano viene effettuato dalle ore diciassette alle ore venti e trenta, con il relativo adeguamento dell inizio dei turni di servizio di cui agli articoli 3 e 6. Art. 3 Turno di servizio obbligatorio durante l intervallo pomeridiano 1. Il turno di servizio obbligatorio durante l intervallo pomeridiano dalle ore tredici alle ore sedici e trenta è assicurato: a. nei capoluoghi di provincia, da almeno due farmacie a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie, e comunque da una farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione nicola ciavarella Pagina 6
12 superiore al 50 per cento; il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali; b. in tutti i comuni con popolazione superiore a 80 mila abitanti, da una farmacia a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie e da una ulteriore farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie; il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali; c. in tutti i comuni con popolazione compresa da 40 mila e fino a 80 mila abitanti, da una farmacia a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie; il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali; d. in tutti i comuni con popolazione compresa da 25 mila e fino a 40 mila abitanti, da una farmacia a battenti chiusi o a chiamata e per turni tra tutte le farmacie. La scelta tra le due opzioni proposte è effettuata a cura dell Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private; e. nei comuni con popolazione inferiore a 25 mila abitanti, nei quartieri periferici distanti e discontinui dal nucleo urbano e nei bacini di utenza, da una farmacia a chiamata e per turni tra le farmacie urbane e rurali comprese nel comune o nel bacino di utenza; nei comuni con farmacie rurali uniche che, per motivi di distanza, non possono effettuare il turno pomeridiano con altre farmacie nell ambito del bacino di utenza, il servizio viene svolto a chiamata, a eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali di cui agli articoli 4 e 5 e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 8 e 9. Art. 4 Turno festivo 1. Nei giorni festivi, il servizio pubblico farmaceutico territoriale viene effettuato mediante turni fra tutte le farmacie in modo da assicurare la disponibilità di una farmacia ogni 50 mila abitanti o frazione superiore a 25 mila. 2. Nei comuni con farmacie uniche o rurali che per motivi di distanza non possono effettuare il turno festivo con altre farmacie nell ambito di un bacino di utenza, la farmacia unica ha facoltà di rimanere chiusa salvo quanto previsto dall articolo Le farmacie di turno festivo effettuano il servizio durante il normale orario diurno a battenti aperti e, durante l intervallo pomeridiano, con le modalità di cui all articolo 3. nicola ciavarella Pagina 7
13 Art. 5 Riposo settimanale 1. Le farmacie urbane e rurali possono restare chiuse nella giornata del sabato per riposo infrasettimanale per mezza giornata o per una giornata intera, in rapporto a esigenze locali dei singoli comuni, quartieri o bacini di utenza. 2. Nei comuni con popolazione fino a abitanti, le farmacie possono scegliere di articolare il riposo infrasettimanale in due turni di mezza giornata di cui uno nella giornata del sabato e l altro a scelta nei giorni feriali. 3. Nei comuni con farmacie uniche che, per motivi di distanza, non possono effettuare il turno di riposo infrasettimanale alternandosi con altre farmacie nell ambito di un bacino di utenza, la farmacia unica ha facoltà di rimanere chiusa salvo quanto previsto dall articolo Le modalità di svolgimento del servizio pubblico farmaceutico territoriale nel giorno di chiusura infrasettimanale vengono organizzate per singoli comuni o per quartieri o per bacini di utenza dagli ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private e trasmesse per conoscenza alle ASL per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, ai comuni interessati. Art. 6 Servizio notturno 1. Il servizio notturno si svolge dalle ore venti alle ore otto e trenta. 2. Il servizio notturno viene assicurato: a. nei capoluoghi di provincia, da almeno due farmacie a battenti aperti fino a due ore oltre l orario normale di chiusura e a battenti chiusi successivamente e per turni tra tutte le farmacie e comunque da una farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento; il servizio svolto dalle ore venti alle ore ventidue non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali; b. in tutti i comuni con popolazione superiore a 80 mila abitanti, da una farmacia a battenti aperti fino a due ore oltre l orario normale di chiusura e a battenti chiusi successivamente e per turni tra tutte le farmacie; il servizio svolto dalle ore venti alle ore ventidue non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei nicola ciavarella Pagina 8
14 medicinali; c. in tutti i comuni con popolazione compresa da 40 mila e fino a 80 mila abitanti, da una farmacia a battenti chiusi per turni tra tutte le farmacie; il servizio svolto dalle ore venti alle ore ventidue non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali; d. nei comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti, nei quartieri periferici distanti e discontinui dal nucleo urbano e nei bacini di utenza, da una farmacia a chiamata e per turni tra le farmacie urbane e rurali comprese nel comune o nel bacino di utenza; nei comuni con farmacie rurali uniche che, per motivi di distanza, non possono effettuare il turno notturno con altre farmacie nell ambito del bacino di utenza, il servizio viene svolto a chiamata, a eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali di cui agli articoli 4 e 5 e nel rispetto di quanto previsto all articolo In ogni comune o bacino di utenza il servizio notturno può essere effettuato per turni tra tutte le farmacie o tra quelle che avranno dichiarato la loro disponibilità in forma continuativa. Le modalità di espletamento del servizio notturno sono regolamentate dall Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private e trasmesse alle ASL per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, ai comuni interessati. Art. 7 Prolungamento orario di servizio e svolgimento turni pomeridiani, notturni e festivi aggiuntivi 1. I turni e gli orari di farmacia stabiliti in base alla vigente normativa non impediscono l apertura della farmacia oltre i turni obbligatori. 2. Al fine di garantire l efficienza del Servizio pubblico farmaceutico territoriale, le farmacie che si avvalgono di quanto disposto dal comma 1 devono programmare l orario di apertura oltre i turni obbligatori, predisporre il relativo calendario e darne dettagliata comunicazione, ai fini delle azioni di verifica e controllo, tramite: a. avvisi affissi in farmacia; b. comunicazione all Ordine provinciale dei farmacisti al fine di pubblicizzazione dell orario aggiuntivo sul sito internet, ove presente; c. avviso sul sito internet della farmacia, ove presente. Art. 8 Ampliamento del servizio farmaceutico per le farmacie uniche e rurali nicola ciavarella Pagina 9
15 1 Nel caso di richiesta di ampliamento del servizio da parte del comune, quest ultimo deve inoltrare all Ordine provinciale dei farmacisti formale richiesta per la definizione del relativo riconoscimento economico, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, a favore della farmacia unica rurale presente nel territorio. Art. 9 Chiusura annuale per ferie 1. Tutte le farmacie urbane e rurali possono restare chiuse per ferie annuali fino a un massimo di ventiquattro giorni lavorativi, intendendo per lavorativa anche la giornata del sabato, in coerenza con la turnazione dei turni di servizio obbligatori. A tal fine, le farmacie inviano la proposta di ferie all Ordine provinciale dei farmacisti, che le autorizza assicurando il regolare svolgimento del servizio pubblico farmaceutico territoriale. 2. La farmacia chiusa per ferie ha l obbligo di affiggere un cartello di avviso almeno una settimana prima. 3. Al fine di assicurare l assistenza farmaceutica deve in ogni caso essere garantita l apertura di almeno il 50 per cento delle farmacie insistenti nel comune o bacino di utenza. Art. 10 Determinazione dei turni di servizio 1. Gli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, fissano i criteri con i quali organizzare gli orari di servizio e le attività del Servizio pubblico farmaceutico territoriale di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9 e ne danno comunicazione ai comuni, alle ASL e al Servizio pubblico farmaceutico regionale. 2. Per obiettive e giustificate esigenze rappresentate dalle farmacie uniche rurali o dal sindaco, gli Ordini provinciali dei farmacisti possono autorizzare deroghe agli orari fissati dall articolo Al fine di garantire corretti flussi informativi, gli ordini provinciali dei farmacisti nicola ciavarella Pagina 10
16 compilano annualmente, nel rispetto delle norme fissate dalla presente legge, un prospetto riportante le farmacie che espletano turni di servizio obbligatori, per singoli comuni o bacini di utenza, trasmettendoli alle ASL per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, ai comuni interessati. 4. Per particolari e/o improvvise esigenze, opportunamente documentate, l Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, può apportare modifiche ai turni di servizio di cui ai commi 1, 2 e 3. Tali modifiche devono essere portate a conoscenza delle ASL e dei comuni interessati. 5. E data facoltà agli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, di aumentare il numero delle farmacie di turno pomeridiano, notturno e festivo e gli orari di servizio in rapporto a particolari esigenze. 6. Ogni farmacia deve tenere esposto al pubblico, all esterno dei propri locali, un cartello o idoneo dispositivo con l indicazione dell orario di apertura giornaliera e delle farmacie di turno, del comune o del bacino di utenza e deve dotarsi di un insegna idonea all individuazione dell esercizio da parte dell utente. 7. Il farmacista deve garantire il servizio a chiamata entro e non oltre trenta minuti. Art. 11 Sostituzione temporanea del titolare 1. La sostituzione temporanea del titolare di farmacia con altro farmacista regolarmente iscritto all albo nella conduzione professionale dell esercizio è consentita, oltre che per i casi previsti dalla legge 8 novembre 1991 n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), anche nei casi in cui il titolare assuma incarichi pubblici, sindacali, professionali in associazioni o organismi di categoria. Art. 12 Chiusura temporanea dell esercizio 1. Qualora sia necessario dover chiudere, temporaneamente, l esercizio della farmacia, il titolare o il direttore è tenuto a darne notizia almeno quindici giorni prima all Ordine provinciale dei farmacisti per la successiva notifica al sindaco e alla ASL nicola ciavarella Pagina 11
17 competente, salvo i casi urgenti e gravi nei quali deve essere data tempestiva comunicazione. Art. 13 Sanzioni pecuniarie 1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli sotto elencati si applicano le sanzioni pecuniarie, salvo che il fatto non costituisca più grave reato: a. violazione di cui all articolo 1, commi 4 e 5: euro 500; b. violazione di cui all articolo 2: euro 1.000; c. violazione di cui all articolo 3: euro 1.000; d. violazione di cui all articolo 4: euro 1.500; e. violazione di cui all articolo 6: euro 2.000; f. violazione di cui all articolo 10, comma 7: euro All accertamento della violazione provvede la ASL competente per territorio, che la segnala: a. alla Commissione farmaceutica aziendale, ex articolo 10 del regolamento recante norme concernenti l accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371, a cui spetta la determinazione della sanzione pecuniaria secondo i parametri definiti al comma 1; b. all Ordine provinciale dei farmacisti per le valutazioni deontologiche di propria competenza. Art. 14 Abrogazione 1. La legge regionale 22 luglio 1998, n. 19 (Disciplina dei turni di servizio delle farmacie), è abrogata. Art. 15 Disposizioni per i capoluoghi della Provincia BAT 1. Nei Comuni capoluogo di Andria-Barletta-Trani i turni di cui agli articoli 3 e 6 vengono effettuati tenendo conto della popolazione complessiva dei tre comuni e applicando l indicatore di una farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al nicola ciavarella Pagina 12
18 50 per cento. La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n 7 Statuto della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addì 18 febbraio 2014 VENDOLA Bollettino Ufficiale» Bol. n. 25 del nicola ciavarella Pagina 13
19 LEGGE REGIONALE 15 luglio 2014, n. 30 Modifiche e integrazione all articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali). IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE: Art. 1 Modifiche e integrazione all articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n All articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), sono apportate le seguenti modifiche e integrazione: a) il comma 7 è sostituito dal seguente: 7. I candidati idonei alla nomina di Direttore generale inclusi nell elenco di cui al comma 2 hanno la facoltà, con priorità rispetto agli altri aspiranti e comunque in subordine rispetto ai Direttori generali in carica, di partecipare al corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, organizzato e attivato dalla Regione Puglia ai sensi del comma 4 dell articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e con le modalità previste dall articolo 25. ; b) il comma 8 è sostituito dal seguente: 8. La designazione dei Direttori generali delle aziende e degli enti del SSR è effettuata dalla Giunta regionale attingendo dall elenco regionale dei candidati idonei di cui al comma 2, ovvero da analoghi elenchi di candidati idonei delle altre regioni, facendo divieto di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza. ; c) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: 10 bis. Il Direttore generale nominato deve produrre, entro diciotto mesi dalla nicola ciavarella Pagina 14
20 nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all articolo 3 bis, comma 4, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.. La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n 7 Statuto della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addì 15 luglio 2014 VENDOLA Bollettino Ufficiale» Bol. n. 96 del LEGGE REGIONALE 1 agosto 2014, n. 33 Introduzione di sperimentazione di medicinali da cannabinoidi attraverso la promozione di progetti pilota IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE: Art. 1 Progetto pilota 1. La Giunta regionale, anche al fine di ridurre il costo dei medicinali cannabinoidi importati dall estero, è autorizzata ad avviare azioni sperimentali in forma di progetto pilota con lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altri soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre medicinali cannabinoidi. nicola ciavarella Pagina 15
21 2. Al fine di cui al comma 1 la Giunta regionale è altresì autorizzata ad attivare partnership di ricerca e valutazione, prodromici alla produzione da parte di soggetti autorizzati secondo la normativa vigente, con università di Puglia, associazioni degli utenti e altri soggetti portatori di interesse e/o di specifiche competenze. Art. 2 Centralizzazione e monitoraggio 1. Al fine di ridurre le spese connesse all acquisto e alla preparazione di medicinali cannabinoidi, la Giunta regionale verifica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di centralizzare acquisti, stoccaggio e distribuzione alle farmacie ospedaliere abilitate, avvalendosi di strutture regionali. Art. 3 Risultati della sperimentazione 1. La Giunta regionale, dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi, relaziona in Consiglio sui risultati della sperimentazione. Art.4 Norma finanziaria 1. La presente legge non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale. La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n 7 Statuto della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addì 1 agosto 2014 VENDOLA Bollettino Ufficiale» Bol. n. 105 del nicola ciavarella Pagina 16
22 LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2014, n. 40 Disposizioni per la tutela delle donne affette dall endometriosi. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE: Art. 1 Finalità e oggetto 1. Al fine di migliorare la tutela della salute e le condizioni di vita, individuali e sociali, delle donne, la Regione Puglia promuove la prevenzione e la diagnosi precoce dell endometriosi, nonché il miglioramento della qualità delle cure, e promuove altresì la conoscenza della patologia e dei suoi effetti in ambito sanitario, sociale e lavorativo; riconosce l associazionismo e le attività di volontariato svolte in ambito regionale e finalizzate a sostenere e aiutare le donne affette da endometriosi. Art. 2 Osservatorio regionale sull endometriosi 1. E istituito l Osservatorio regionale sull endometriosi. 2. L Osservatorio ha il compito di raccogliere dati e statistiche sulla fenomenologia dell endometriosi nell ambito del territorio regionale, di proporre al competente Servizio dell Area Politiche per la promozione della salute l attuazione di campagne di informazione per la popolazione. L Osservatorio ha il compito di promuovere azioni mirate alla diagnosi precoce, di raccogliere dati e statistiche sulle azioni di diagnosi, cura e formazione promosse dal competente Servizio dell Area politiche per la promozione della salute. 3. L Osservatorio, inoltre, coordina le azioni regionali relativamente a quelle nicola ciavarella Pagina 17
23 promosse in sede nazionale nella prospettiva dell istituzione del Registro nazionale dell endometriosi, trasmette con cadenza annuale alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente una relazione sull attività svolta e i dati raccolti e monitorati. 4. L Osservatorio regionale è composto da a) un componente della Direzione regionale competente in materia; b) un rappresentante di ogni associazione regionale che si occupi della patologia dell endometriosi; c) un rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità; d) un rappresentante per ogni professione medica responsabile del piano diagnosticoterapeutico e assistenziale territoriale e ospedaliero; e) un rappresentante della Facoltà di medicina dell Università degli studi della regione; f) un rappresentante dell INAIL regionale; g) un rappresentante dell INPS regionale. 5. La partecipazione ai lavori dell Osservatorio non comporta il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza o rimborsi spesa. 6. L Osservatorio è costituito con deliberazione di Giunta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Le funzioni di segreteria dell Osservatorio sono assicurate dal personale del competente Servizio dell Area Politiche per la promozione della salute. Art. 3 Registro regionale dell endometriosi 1. E istituito il Registro regionale dell endometriosi per la raccolta e l analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l andamento e la ricorrenza della malattia, di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze. 2. Il Registro riporta il numero dei casi di endometriosi diagnosticati, con esplicito riferimento al numero di nuovi casi registrati annualmente, così da rappresentare statisticamente l incidenza della malattia sul territorio regionale. 3. Il Registro rileva in particolare le modalità di accertamento secondo i protocolli nicola ciavarella Pagina 18
24 sanitari previsti, i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti, la qualità delle cure prestate, le conseguenze della malattia in termini funzionali. 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l Osservatorio di cui all articolo 2 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono definiti i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro, anche con strumenti informatici e telematici. 5. L aggiornamento del Registro sulla base dei dati raccolti dall Osservatorio è curato dalla Direzione dell Area regionale Politiche per la promozione della salute. 6. I dati raccolti sono utilizzati per la predisposizione di atti di pianificazione e programmazione regionale al fine da individuare le migliori azioni per la diagnosi precoce e il trattamento medico-sanitario più efficace. Art. 4 Associazioni e attività di volontariato 1. La Regione riconosce il rilevante apporto delle associazioni di volontariato che si occupano di endometriosi sul territorio regionale. 2. Le associazioni sono coinvolte nelle campagne di informazione e sensibilizzazione promosse dalla Regione Puglia in merito al tema dell endometriosi, delle sue cause e delle sue conseguenze oltre che nell informazione mirata alla diagnosi precoce. 3. Il rapporto tra le associazioni di volontariato che si occupano di endometriosi e la Regione Puglia è regolato dalla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6, e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro). Art 5 Campagne di informazione, sensibilizzazione e formazione 1. L Assessorato regionale alla salute promuove campagne informative e di sensibilizzazione sulle problematiche relative all endometriosi. 2. Le campagne sono dirette a diffondere una più diffusa conoscenza dei sintomi nicola ciavarella Pagina 19
25 della malattia, soprattutto nelle scuole, così da favorire il ricorso a una diagnosi precoce e corretta della malattia e prevenire l infertilità a essa correlata nonché la consapevolezza che la stessa sia una malattia cronica e invalidante tanto da dover essere riconosciuta come malattia sociale. 3. Le campagne sono realizzate con la collaborazione delle associazioni regionali, con il coinvolgimento dei ginecologi e dei consultori familiari. 4. L Assessorato regionale alla salute prevede la pianificazione di attività formative e di aggiornamento sull endometriosi destinate al personale medico, paramedico e operante presso le strutture ospedaliere e i consultori familiari. Art. 6 Giornata regionale per la lotta all endometriosi 1. E istituita la Giornata regionale per la lotta all endometriosi da celebrare il 9 marzo di ogni anno. 2. In occasione della Giornata regionale sono programmate iniziative mirate a promuovere una maggiore conoscenza della patologia. 3. Le iniziative possono essere realizzate con il coinvolgimento dell Osservatorio regionale. Art. 7 Disposizioni finanziarie 1. Per l esercizio finanziario 2014, gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 dell articolo 5 trovano copertura mediante l istituzione, nell ambito della U.P.B , del capitolo n , denominato Spese per campagne informative e di sensibilizzazione in materia di endometriosi, con una dotazione finanziaria di euro 50 mila da prelevare dal capitolo denominato Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione. 2. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è stabilita e contenuta entro i limiti fissati con le leggi di bilancio. nicola ciavarella Pagina 20
26 La presente Legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n 7 Statuto della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addì 8 ottobre 2014 VENDOLA Bollettino Ufficiale» Bol. n. 143 del LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2014, n. 43 Norme in materia di costituzione, composizione e funzionamento del Collegio di direzione delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale ai sensi degli articoli 3, comma 1- quater e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE: Art.1 Collegio di direzione delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale 1. Nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario della Regione Puglia (SSR) è istituito il Collegio di direzione, quale organo collegiale, ai sensi degli articoli 3, comma 1- quater, e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). nicola ciavarella Pagina 21
27 2. La qualità di componenti del Collegio di direzione e le relative funzioni rientrano nei compiti istituzionali di ciascun soggetto e, pertanto, ad essi non spetta alcun compenso né può essere corrisposta alcuna indennità o rimborso spese. Art.2 Competenze 1. Il Collegio di direzione delle aziende ed enti del SSR: a) concorre al governo delle attività cliniche dell azienda, formulando proposte ed esprimendo pareri dietro obbligatoria consultazione del Direttore generale in merito a tutte le questioni attinenti il governo delle attività cliniche; b) concorre alla pianificazione delle attività dell azienda, ivi comprese la didattica e la ricerca, e allo sviluppo organizzativo e gestionale dell azienda, con particolare riferimento all organizzazione dei servizi, alla valorizzazione delle risorse umane, alle attività di formazione continua degli operatori sanitari, alle soluzioni organizzative per l attuazione dell attività libero-professionale intramuraria; c) esprime parere obbligatorio sull atto aziendale per la parte relativa all organizzazione delle attività cliniche; d) esprime parere obbligatorio sul piano aziendale annuale della formazione, tenendo conto degli obiettivi formativi nazionali e regionali, nonché degli specifici bisogni formativi espressi dalle Aree e dai Dipartimenti aziendali e dalle categorie di operatori, ai fini della successiva approvazione da parte del Direttore generale; e) esprime parere obbligatorio sul piano aziendale annuale per la gestione del rischio clinico ai fini della successiva approvazione da parte del Direttore generale; f) partecipa alla definizione dei requisiti di appropriatezza e qualità delle prestazioni, nonché degli indicatori di risultato clinico-assistenziale, e concorre alla conseguente valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati. 2. Il Collegio di direzione delle aziende ospedaliero-universitarie (AOU) del SSR, oltre ai compiti di cui al comma 1, contribuisce alla programmazione e alla valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria, partecipa alla programmazione delle attività di ricerca e didattica nell ambito di quanto definito dai Protocolli d intesa Regione-Università ed esprime parere sulla coerenza fra l attività assistenziale e l attività di didattica, ricerca e innovazione. 3. Il Collegio di direzione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) del SSR, oltre ai compiti di cui al comma 1, esprime parere sulla coerenza fra l attività assistenziale e l attività di ricerca e innovazione. nicola ciavarella Pagina 22
28 Art.3 Composizione 1. Il Collegio di direzione delle aziende sanitarie locali del SSR è composto da: a) i dirigenti delle aree amministrative e professionali; b) il dirigente responsabile dell Unità gestione del rischio clinico/risk management o equivalenti; c) il responsabile dell Unità prevenzione e protezione del rischio o equivalenti; d) un delegato dei dirigenti delle professioni sanitarie; e) un direttore di Dipartimento strutturale per ciascuna area (medica, chirurgica, materno-infantile, emergenza-urgenza, dei servizi di diagnosi e cura); f) il direttore del Dipartimento di prevenzione; g) il direttore del Dipartimento di salute mentale; h) il direttore del Dipartimento delle dipendenze patologiche; i) il direttore del Dipartimento di riabilitazione; j) i direttori dei distretti socio-sanitari; k) i direttori degli ospedali a gestione diretta dell ASL; l) il medico di medicina generale responsabile dell Ufficio di coordinamento aziendale delle cure primarie (UACP); m) il pediatra di libera scelta responsabile dell Ufficio di coordinamento aziendale delle cure primarie pediatriche (UACPP); n) lo specialista di medicina ambulatoriale interna che ricopre il ruolo di Coordinatore dei responsabili di branca specialistica ambulatoriale o equivalenti. 2. Il Collegio di direzione delle AOU del SSR è composto da: a) il dirigente responsabile dell Unità gestione del rischio clinico/risk management o equivalenti; b) il responsabile dell Unità prevenzione e protezione del rischio o equivalenti; c) un delegato dei dirigenti delle professioni sanitarie; d) i direttori di presidio ospedaliero, qualora l AOU non sia costituita da un unico presidio; e) i direttori dei Dipartimenti ad attività integrata; f) i direttori dei dipartimenti assistenziali di cui all articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419). 3. Il Collegio di direzione degli IRCCS del SSR è composto da: a) il dirigente responsabile dell Unità gestione del rischio clinico/risk management o nicola ciavarella Pagina 23
29 equivalenti; b) il responsabile dell Unità prevenzione e protezione del rischio o equivalenti; c) un delegato dei dirigenti delle professioni sanitarie; d) i direttori di Presidio ospedaliero, qualora l IRCCS non sia costituito da un unico Presidio; e) i direttori dei Dipartimenti. 4. Il Presidente del Collegio di direzione, in relazione alle materie in trattazione, può estendere la partecipazione alle singole sedute del Collegio ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative aziendali di volta in volta interessate, i quali possono essere sentiti senza diritto di voto. Art.4 Costituzione e funzionamento 1. Il Collegio di direzione è nominato con deliberazione del Direttore generale, il quale ne convoca la seduta di insediamento, e dura in carica tre anni. 2. Nella seduta di insediamento il Collegio elegge il proprio Presidente e il Vice- Presidente, scegliendoli fra i componenti di diritto. 3. Il Presidente convoca e presiede le singole riunioni del Collegio, stabilendone l ordine del giorno, e fissa un calendario annuale delle riunioni. 4. Le funzioni di segreteria del Collegio di direzione sono svolte da un Ufficio di segreteria composto da almeno due dipendenti dell azienda (e loro sostituti, in caso di assenza), individuati dal Direttore generale nell ambito della segreteria della Direzione generale, sanitaria o amministrativa, ovvero nell ambito di altra struttura dell azienda. L Ufficio di segreteria supporta il Presidente del Collegio nella convocazione delle riunioni, anche attraverso la raccolta delle proposte per la formazione dell ordine del giorno delle singole riunioni, la predisposizione e l invio dei materiali occorrenti per i lavori del Collegio, si occupa della registrazione dei presenti e della verbalizzazione delle riunioni, gestisce l archiviazione delle pratiche. 5. Il Collegio di direzione si riunisce ordinariamente con cadenza almeno mensile, secondo il calendario di cui al comma In caso di urgenza, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei componenti, il Collegio di direzione è convocato in via straordinaria, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. nicola ciavarella Pagina 24
30 7. Il componente impossibilitato a partecipare è tenuto a darne preventiva comunicazione scritta - anche tramite posta elettronica - alla segreteria del Collegio, specificandone le motivazioni e delegando contestualmente un sostituto. 8. Per la validità delle riunioni del Collegio di direzione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. 9. Le deliberazioni del Collegio di direzione sono adottate a maggioranza semplice, a eccezione dell elezione del Presidente e del Vice-Presidente del Collegio, nonché dell espressione dei pareri obbligatori, che sono adottati a maggioranza assoluta, e dell approvazione del regolamento interno di funzionamento del Collegio, che è adottato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. 10. I verbali di ciascuna riunione, debitamente sottoscritti, sono trasmessi a tutti i componenti del Collegio di direzione, nonché al Direttore generale e ai collegi sindacali dell azienda di riferimento. Nel caso delle AOU, tali verbali sono altresì trasmessi al Presidente dell Organo di indirizzo. Nel caso degli IRCCS, i medesimi verbali sono invece trasmessi anche al Presidente del Consiglio di indirizzo e verifica. 11. I pareri del Collegio di direzione sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta del Direttore generale. Ove tali pareri non vengano espressi nel predetto termine, gli stessi si intendono favorevolmente espressi. 12. Il funzionamento del Collegio di direzione può essere ulteriormente disciplinato con regolamento interno, approvato dallo stesso Collegio a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. Art.5 Norma finale 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme regionali previgenti in materia di Collegio di direzione. 2. I Direttori generali provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle previsioni della stessa, alla nomina e prima convocazione del Collegio di direzione nonché all adeguamento delle previsioni in materia dei relativi atti aziendali, ove adottati. nicola ciavarella Pagina 25
31 La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n 7 Statuto della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addì 17 ottobre 2014 VENDOLA Bollettino Ufficiale» Bol. n. 149 del LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2014, n. 42 Modifica all articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2014, n. 5 (Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE: Art. 1 Modifica all articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2014, n L articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2014, n. 5 (Disciplina dei turni e orari del Servizio Pubblico Farmaceutico Territoriale), è sostituito dal seguente: Art. 11 (Sostituzione temporanea dei titolari) 1. La sostituzione temporanea del titolare di farmacia con altro farmacista regolarmente iscritto all albo, nella conduzione professionale dell esercizio, è consentita nei casi previsti dalla legislazione statale. La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della nicola ciavarella Pagina 26
PARTE PRIMA. c. a chiamata: quando all esterno della farmacia il farmacista indica il recapito telefonico dove può essere prontamente reperito.
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